SANZIONI (tabelle di sintesi)

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3 DELL OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ART. 5 - DLGS 471/1997 Dichiarazione omessa: con IVA dovuta senza IVA dovuta (IVA a credito o saldo a zero) Dichiarazione infedele con incidenza sull imposta Dichiarazione irregolare senza incidenza sull imposta, dichiarazione errata, inesatta o incompleta, redatta su modulo non conforme o che non consente l individuazione del contribuente o che non contiene altri elementi utili per i controlli Dichiarazione con rimborso non dovuto Da 120 a 240% dell IVA dovuta Minimo 258 euro Da 258 a 2065 euro Da 100 a 200% della maggiore IVA a debito, o del minor credito IVA Da 258 a 2065 euro Da 100 a 200% dell IVA Se presentata entro 90 giorni: 21,50 euro (1/12) più sanzione ridotta eventuale omesso versamento Se presentata entro 90 giorni dichiarazione valida per rimborso o detrazione Sanzione ridotta di 21,50 euro (1/12) Ridotta al 10% (1/10) se regolarizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva La misura della sanzione minima e massima è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La maggiorazione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata. Se regolarizzata entro la dichiarazione successiva la sanzione è ridotta a 25,80 euro (1/10) Difformità tra i dati indicati nel modello VR e la dichiarazione DELL OBBLIGO DI DICHIARAZIONE PERIODICA IVA ART. 5 - DLGS 471/1997 Dichiarazione omessa Dichiarazione infedele (con incidenza sulla determinazione dell imposta) Dichiarazione irregolare (errata, inesatta o incompleta nei dati senza incidenza sul tributo) Da 258 a 2065 euro Da 258 a 2065 euro Da 258 a 2065 euro L obbligo di presentare la dichiarazione periodica è stato abolito anche se la norma sanzionatoria è rimasta 1669

4 DELL OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANAGRAFICA Dichiarazione di inizio, variazione e cessione attività, omessa, tardiva o inesatta ART. 5 - DLGS 471/1997 Da 516 a 2065 euro 103 euro (1/5) se corretta entro 30 gg. dalla richiesta dell Ufficio DELL OBBLIGO DI FATTURAZIONE Fatturazione omessa o infedele di operazioni imponibili Fatturazione omessa o infedele di operazioni: non imponibili esenti Fattura con dati inesatti riferiti alla identificazione delle parti Omessa autofatturazione ai sensi degli artt. 17 e 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 Responsabilità del cessionario o committente ART. 6 - DLGS 471/1997 Dal 100 al 200% dell imposta non fatturata Dal 5 al 10% del corrispettivo Se rileva ai fini del reddito Se non rileva ai fini del reddito Da 258 a 2065 euro Da 100 al 200% dell imposta Sanzione del 100% dell imposta non fatturata 10% dell imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione con minimo 51,60 euro 0,5% del corrispettivo (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione con minimo 51,60 euro 25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione 25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione 10% dell imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione con minimo 51,60 euro Non è dovuta l imposta ma solo la sanzione 1670

5 Responsabilità del cessionario o committente per l acquisto dei mezzi tecnici di cui all articolo 74, primo comma, lettera d), del DPR n. 633/72 per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell indicazione della denominazione del soggetto passivo che ha assolto l imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere Fattura con dati inesatti che non influenzano la determinazione dell imposta Mancata integrazione del documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all articolo 74, primo comma, lettera d), del DPR n. 633/72 con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l imposta. Mancata indicazione della denominazione e la partita IVA di chi ha assolto l imposta da parte del soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi di cui all articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del DPR n. 633/72. ART. 6 - DLGS 471/1997 Minimo 258 euro Sanzione pari al 20% del corrispettivo dell acquisto non documentato regolarmente. Sanzione pari al 20% del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Sanzione amministrativa pari al 20% del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Sanzione esclusa qualora provveda a regolarizzare l operazione con le seguenti modalità: a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell operazione, presentando all ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall articolo 21 del DPR n. 633/72; b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le stesse indicazioni, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. Sanzione esclusa qualora provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all operazione irregolare. 25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione Qualora le indicazioni siano non veritiere, le sanzioni sono aumentate al 40 per cento. 1671

6 Mancato assolvimento dell imposta con il meccanismo dell inversione contabile Applicazione dell imposta in fattura nei casi in cui è previsto il meccanismo dell inversione contabile con omissione del versamento. Mancata emissione della fattura nei casi in cui è previsto il meccanismo dell inversione contabile ART. 6 - DLGS 471/1997 Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell imposta minimo 258 euro Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell imposta minimo 258 euro Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell imposta minimo 258 euro Qualora l imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione. Al pagamento delle sanzioni nonché al pagamento dell imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all applicazione del meccanismo dell inversione contabile. Il cessionario o committente ha l obbligo di regolarizzare l omissione ai sensi dell art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97 applicando, comunque, il meccanismo dell inversione contabile DELL OBBLIGAZIONE DI REGISTRAZIONE Mancata, tardiva o errata registrazione: dei corrispettivi imponibili delle fatture emesse imponibili delle note di variazione in aumento con imposta inferiore Mancata, tardiva o errata registrazione di operazioni non imponibili o esenti ART. 6 - DLGS 471/1997 Dal 100 al 200% dell imposta non registrata Dal 5 al 10% del corrispettivo Se rileva ai fini del reddito (da a , di lire) Se non rileva ai fini del reddito 10% dell imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione con minimo 25,80 0,5% del corrispettivo (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione con minimo 51,60 euro 25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione Detrazione indebita Sanzione del 100% imposta detratta 10% dell imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione 1672

7 DELL OBBLIGO DI EMISSIONE RICEVUTE E SCONTRINI FISCALI Mancata o inferiore emissione di: ricevuta fiscale scontrino fiscale Mancata annotazione nel registro di emergenza ART. 6 - DLGS 471/ % dell imposta corrispondente Sanzione accessoria: sospensione della licenza da 3 giorni a 1 mese se vengono accertate in 5 anni ed in giorni diversi 4 distinte violazioni. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l importo complessivo dei corrispettivi omessi è superiore a euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Mancata installazione misuratore fiscale Da a euro Sanzione accessoria: sospensione della licenza da 15 giorni a 2 mesi e in caso di recidiva da 2a6mesi Mancata richiesta interventi misuratore fiscale Chiunque manomette o altera i misuratori fiscali consente l utilizzazione di misuratori manomessi forma o utilizza stampati documenti o registri sostitutivi manomessi Da a euro Norma introdotta dall articolo 24 del D.L. n. 74/2000 emesso a seguito della depenalizzazione VIOLAZIONI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI Mancata prova delle esportazioni dirette e triangolari (art. 8, 1 comma, lett. a) Mancata esportazione nei termini da parte del cessionario non residente art. 8, 1 comma, lett. b) art. 38-quater Cessioni senza imposta in mancanza di dichiarazione d intento Acquisti e importazioni senza pagamento di imposta in mancanza dei requisiti ovvero in caso di superamento del limite Errate indicazioni di dati all esportazione per eccedenze quantitative superiori al 5% Omessa numerazione, annotazione e conservazione delle dichiarazioni di intento rese o ricevute Omessa annotazione dell andamento del plafond relativo al secondo mese precedente ART 7 - DLGS 471/1997 Dal 100 al 200% dell IVA relativa La sanzione va commisurata sull imposta che sarebbe dovuta Dal 50 al 100% dell IVA relativa La sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi alla scadenza si regolarizza la fattura e si versa l imposta Dal 100 al 200% dell IVA Dal 100 al 200% dell IVA Dal 100 al 200% dell IVA Da 516 a euro Mancata esportazione nei termini in caso di plafond vincolato : sanzione dal 50 al 100% nessuna sanzione se si regolarizza entro 30 giorni dal termine La sanzione va commisurata sull imposta che sarebbe dovuta Le sanzioni precedenti non sono state abrogate 51,60 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione 1673

8 Mancata comunicazione dei dati della dichiarazione di intento ricevuta ART 7 - DLGS 471/1997 Dal 100 al 200%, dell IVA non applicata Inoltre, il fornitore è ritenuto responsabile in solido con l esportatore abituale dell imposta evasa, se la stessa è correlata alla infedeltà della dichiarazione ricevuta DELL OBBLIGO RELATIVO ALLA CONTABILITÀ Irregolare o mancata tenuta o conservazione dei registri IVA Mancata esibizione libri, registri e scritture o sottrazione alla verifica Contribuenti minori Agricoltori: mancato rispetto degli obblighi per superamento limite fino al 50% Mancata denuncia da parte degli organi di controllo che sottoscrivono la dichiarazione, della mancata istituzione delle scritture contabili Mancata sottoscrizione della dichiarazione da parte degli stessi organi ART. 9 - DLGS 471 del 1997 Da a euro Da a euro Se l evasione IVA è superiore a ,69 euro per esercizio 516 euro Se le irregolarità sono di scarsa rilevanza e senza ostacolo all accertamento Da 258 a euro Da a euro Se la mancata sottoscrizione è senza giustificato motivo ALTRE VIOLAZIONI ART DLGS 471/1997 Mancata restituzione di questionari Inottemperanza all invito di comparizione Omessa Comunicazione Annuale Dati Iva o invio della stessa con dati incompleti o inesatti 25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione Non è possibile effettuare il ravvedimento 1674

9 VIOLAZIONI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ART DLGS 471 del 1997 Mancata prova cessione intracomunitaria Mancata o infedele annotazione acquisiti intracomunitari Omessa comunicazione al fornitore comunitario del proprio numero di identificazione IVA Illegittima detrazione IVA su acquisto intracomunitario Pubblici ufficiali che immatricolano mezzi di trasporto senza IVA Enti non commerciali e agricoltori esonerati: Omessa o inesatta dichiarazione mensile acquisti (mod. intra 12) Dal 100 al 200% dell IVA relativa Dal 100 al 200% dell IVA dovuta La sanzione va commisurata sull imposta che sarebbe dovuta 100% dell imposta detratta Anche se non è stata comunicata la partita IVA e l operazione è stata assoggettata in altro Stato membro Dal 120 al 240% dell imposta dovuta senza debito d imposta Minimo 258 euro Omesso o parziale versamento 30% importo non versato 2,5% o 3% in caso di ravvedimento Omessa presentazione anteriore acquisto (mod. intra 13) VIOLAZIONI MODELLI INTRASTAT ART DLGS 471 del 1997 Omessa presentazione di ciascun modello Omissione parziale, irregolarità e inesattezza di ciascun modello Da 516 a euro Ridotta a 1/10 del minimo (euro 51,60) se presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione (ris. n. 20/E, ). Da 516 a euro Nessuna sanzione in caso di integrazione dei dati anche a seguito di richiesta DATI STATISTICI ART. 34 COMMA 5 - D.LGS. 41/95 Omissione irregolarità o inesattezze commesse da: persone fisiche enti e società Da 206 a euro Da 516 a euro Le sanzioni sono erogate dall ufficio ISTAT 1675

10 DELL OBBLIGO DI VERSAMENTO ART DLGS 471 del 1997 Omesso o insufficiente versamento periodico IVA Omesso o insufficiente versamento IVA Compensazione con crediti inesistenti Sanzione amministrativa unica pari al 30% dell imposta non versata o versata in meno Sanzione pari al 30% dell importo indebitamente compensato Sanzione dal 100 al 200% dell importo indebitamente compensato Sanzione pari al 200% dell importo indebitamente compensato 2,5% (1/12) se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza 3% (1/10) se il versamento è eseguito dopo 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui è stata commessa la violazione 10% (1/3) se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla richiesta dell ufficio a seguito di controllo formale (art. 2 D.Lgs. 462 del 1997) Per le violazioni commesse fino al 28 novembre 2008 Per le violazioni commesse dal 29 novembre 2008 Per le violazioni commesse dall 11 febbraio 2009 qualora l ammontare sia per ciascun anno solare superiore a cinquantamila euro. 1676

11 RAVVEDIMENTO (ART. 13 D.LGS. 472/1997 MODIFICATO DAL D.L. 185/2008) RIDUZIONI Omesso versamento periodico, o di acconto Omessa presentazione della dichiarazione Irregolarità sostanziali su operazioni imponibili (fatturazione e registrazione, certificazione superamento plafond, ecc.) Dichiarazione infedele (con incidenza sull imposta) Irregolarità formali (rilevabili d ufficio): operazioni non imponibili o esenti ogni altra violazione che non comporta rettifica o accertamento di maggiore imposta anche relativa alla dichiarazione Omessa presentazione della dichiarazione periodica 2,5% entro 30 giorni dal termine di versamento; 3% oltre 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione 21,50 euro (1/12 di 258 euro) se sanata entro 90 giorni (oltre i 90 giorni la dichiarazione è omessa) 10% dell imposta (1/10 del minimo) se sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione con minimo di 51,60 euro (1/10 di 516,00 euro) 10% dell imposta (1/10 del minimo) se la dichiarazione viene integrata entro il termine di scadenza e della dichiarazione successiva 25,80 euro (1/10 del minimo) se l irregolarità viene sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione (attenuante) Nessuna sanzione se l irregolarità non reca pregiudizio (esimente) 21,50 euro (1/12 di 258 euro) se sanata entro 30 giorni (oltre i 30 giorni la dichiarazione è omessa) 10% se pagata entro 30 giorni dalla richiesta dell ufficio a seguito di controllo formale (Art. 2 D.Lgs. 462 del 1997) Il ravvedimento non opera sul cumulo delle irregolarità La sanzione prodromica assorbe quella successiva L omesso versamento è sempre sanzionato Se l errore non viene sanato ma è rilevato dall ufficio, la sanzione può ridursi ad 1/4 (con applicazione del cumulo giuridico) per mancata impugnazione dell atto L obbligo di presentare la dichiarazione periodica è stato abolito anche se la norma sanzionatoria è rimasta 1677

12 D.LGS N. 74/2000 VALORE DA RECLUSIONE A Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art2 Inferiore a ,07 euro 6 mesi 2 anni Pari o maggiore a ,07 euro 18 mesi 6 anni Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici diversi dai precedenti di cui sopra Art3 Dichiarazione infedele (alternativa alle precedenti) Art4 Omessa dichiarazione (Oltre il 90 giorno dal termine di presentazione) Art5 Presenza congiunta di: a) imposta evasa maggiore di ,53 euro per singola imposta + b) elementi attivi sottratti maggiori del 5% dell attivo in dichiarazione o superiori a ,70 euro Presenza congiunta di: a) imposta evasa maggiore di ,38 euro per singola imposta + b) elementi attivi sottratti maggiori del 5% dell attivo in dichiarazione o superiori a ,60 euro Con imposta evasa maggiore di ,53 euro 18 mesi 6 anni 1 anno 3 anni 1 anno 3 anno Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per consentire a terzi l evasione Art.8 Occultamento o distruzione di documenti e scritture contabili (al fine di evasione propria o di terzi) Art. 10 Sottrazione fraudolenta di beni (Simulazione o altri atti) per rendere inefficace la riscossione coattiva Art. 11 Omesso versamento IVA (fino al 27 dicembre dell anno successivo) Compensazione IVA indetraibile con altri tributi Art. 10-ter e Art. 10-quater fino a ,07 euro 6 mesi 2 anni da ,07 euro (per periodo di imposta) Maggiore di ,69 euro (imposte, interessi e sanzioni amministrative) 18 mesi 6 anni 6 mesi 5 anni 6 mesi 4 anni Maggiore di euro 6 mesi 2 anni ACCESSORIE Interdizione uffici direttivi società e imprese Incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione Interdizione, rappresentanza e assistenza tributaria Interdizione perpetua a componente commissioni tributarie Pubblicazione e sentenza (articolo 36 Cod. Pen.) Interdizione dai pubblici uffici - Art

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