Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011

Documenti analoghi
RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

Art. 54 decreto legge

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n /2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari. Modulo di proposta

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

RISOLUZIONE N. 206/E

La successione. Obiettivi

RISOLUZIONE N. 90 /E

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Indagini bancarie aperte a tutti.

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 102/E

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

RISOLUZIONE N. 211/E

f e r d i n a n d o b o c c i a

Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Contratto internazionale di Agenzia

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

DICHIARAZIONE A. Procedura negoziata per l affidamento di SERVIZI ASSICURATIVI dell Azienda U.L.S.S. 13, LOTTO UNICO INSCINDIBILE:

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

Copertura delle perdite

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica

Come cambia l antiriciclaggio

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

Risoluzione n. 114/E

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

PARTE I INFORMAZIONI GENERALI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 10/2015

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Determina Personale Organizzazione/ del 12/12/2014

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

AZIENDA USL ROMA H Borgo Garibaldi, Albano Laziale (Roma) Tel Fax

DIRECT LEARNING. DIRECT LEARNING Conto Formazione

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

Deliberazione n. 140 /I C./2007

Deliberazione 1 dicembre GOP 53/11

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

Riferimenti normativi

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

C i r c o l a r e d e l 2 2 A g o s t o P a g. 1 di 5

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Provincia di Ferrara. SETTORE II Affari Generali, Pubblica Istruzione, Personale, Contenzioso e Assicurazioni Servizio Personale

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi dott.ssa Paola Gandolfi dott. Claudio Marangoni ha emesso la seguente S E N T E N Z A pres. giud. giud. rel. nella causa civile iscritta al n. 74616 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell anno 2011 vertente Maurizio LU Giovanni LU TRA elett. dom.ti in Milano, via Petrarca 13, presso lo studio del procuratore avv. Eugenio MASSA SALUZZO che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Domenico CAPRA ed Elisa CAPPELLINI del foro di Piacenza; pagina 1 di 23

- attori - IB s.n.c. di Claudio IS, Paolo Boglia e Daniele Bariffi, in persona del legale rappr.te pro tempore; E Claudio IS, in proprio e quale ex socio della IS E PIER s.n.c. di IS Claudio e PIER Fiorella; Daniele BARIFFI; Paolo BOGLIA; elett. dom.ti in Milano, viale Montenero 63, presso lo studio del procuratore avv. Roberto PACCHIOLI che li rappresenta e difende; - convenuti Fiorella PIER, in proprio e quale ex-socia della IS E PIER s.n.c. di IS Claudio e PIER Fiorella; elett. dom.ta in Milano, viale Montenero 63, presso lo studio del procuratore avv. Roberto PACCHIOLI che la rappresenta e difende; e con - convenuta LU ASSICURAZIONI s.a.s. di LU Maurizio e Giovanni, in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via Petrarca 13, presso lo studio del procuratore avv. Eugenio MASSA SALUZZO che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Domenico CAPRA ed Elisa CAPPELLINI del foro di Piacenza; - terza intervenuta pagina 2 di 23

OGGETTO: concorrenza sleale. CONCLUSIONI All udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2013 i procuratori delle parti così concludevano: per gli attori e per la terza intervenuta: accertato e dato atto che i convenuti hanno svolto attività di concorrenza sleale ai danni degli Agenti Generali INA Assitalia di Lecco dott. Maurizio e Giovanni LU e/o LU Assicurazioni s.a.s. di LU Maurizio e Giovanni, - inibire la prosecuzione dell'illecito, stabilendo i provvedimenti ritenuti allo scopo idonei, e - condannare i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione di tutti i danni subiti dai Dott. Maurizio LU e Giovanni LU e/o dalla LU Assicurazioni s.a.s. di LU Maurizio e Giovanni, quali Agenti Generali dell'agenzia Generale INA Assitalia di Lecco, allo stato quantifìcati in una somma equivalente alle provvigioni e sovraprovvigioni non percepite sulle polizze disdette, agli addebiti provvigionali subiti in conseguenza delle disdette o mancati rinnovi, al danno da concorrenza sleale o comunque in quel diverso importo che risulterà accertato e dovuto, in corso di causa, a qualsiasi titolo per i fatti di cui in premessa, eventualmente determinato in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Previa ammissione di CTU al fine di quantificate il danno subito dall'agenzia Generale Ina Assitalia di Lecco, in conseguenza delle pagina 3 di 23

disdette prodotte in giudizio, tenuto conto dei parametri provvigionali e del lucro cessante determinato sino alla naturale scadenza dei contratti a termine e sino alla durata media (da determinarsi in esito ad una valutazione statistica delle polizze in essere presso l'agenzia Generale di Lecco nel decennio 2000-2010) dei contratti a tempo indeterminato, tenuto conto degli addebiti provvigionali e/o di altra natura; previa ammissione delle prove così come indicate nella memoria attorea 4 maggio 2012. Con vittoria delle spese di causa. Per i convenuti IB s.n.c., IS, Boglia e Bariffi: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Dott. Maurizio LU e del Dott. Giovanni LU, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti conferita dal Dott. Maurizio LU e dal Dott. Giovanni LU nella dichiarata qualità di "Agenti Generali dell'agenzia Generale Ina Assitalia di Lecco" con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare l incompetenza per materia e/o funzionale del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, in favore del Tribunale ordinario di Lecco, competente in quanto locus commissi delicti nonché ex art. 18 c.p.c. (foro convenuti IS, PIER, Bariffi) ed ex art. 19 c.p.c. (foro convenuta IBB S.n.c.) o del pagina 4 di 23

Tribunale ordinario di Milano, competente ex art. 18 c.p.c. (foro del convenuto Boglia), con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la nullità della vocatio in ius della IS E PIER ASSICURAZIONI di IS CLAUDIO e PIER FIORELLA S.n.c. in liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese in data 30/11/11, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa della LU Assicurazioni S.a.s. di LU Maurizio e Giovanni, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, per difetto di interesse ad agire, della LU Assicurazioni S.a.s. di LU Maurizio e Giovanni, con ogni conseguente statuizione; - in subordine, nel merito, respingere comunque ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari. ln via istruttoria, in subordine, nel denegato caso di ammissione, a seguito di eventuale rinnovo delle istanze istruttorie avversarie in sede di precisazione delle conclusioni, della prova diretta sui capitoli 5 e 6 della memoria avversaria, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi, con il teste Sig.ra Cairo Alessandra, sui seguenti capitoli, dedotti a prova contraria: - vero che le polizze riferite al sig. Ernesto Crivella sono relative ad un immobile di proprietà della zia di questi, Corti Assunta, conoscente e cliente da lunga data del convenuto Boglia, anch'ella pagina 5 di 23

abitante nella stessa via Roma di Valmadrera ove è sito il mobilificio del nipote e l'agenzia Ina Assitalia; - vero che Ernesto Crimella alla data del 31/10/09 - di cessazione del mandato di subagente di Paolo Boglia - aveva ancora aperto con INA Assitalia un sinistro, in relazione ad una grandinata che nel luglio dello stesso anno aveva danneggiato i pannelli solari situati nel fabbricato sito in Valmadrera, Via Roma nn. 46 e 48; - vero che alcune settimane dopo la cessazione di Boglia dall'incarico di subagente per Valmadrera, Crimella lo incontrò lungo la Via Roma in Valmadrera, e gli chiese se aveva notizie del sinistro ancora aperto; in questa occasione, saputo della nuova attività di Boglia, Crimella si dichiarò disponibile a valutare l opportunità di stipulare una polizza con la sua nuova Agenzia, dopo averne valutato la convenienza economica; - vero che alcuni giorni dopo Boglia e Crimella si incrociarono per strada e Boglia chiese a Crimella se poteva fargli avere la propria proposta assicurativa che nel precedente incontro Crimella si era dichiarato disposto a valutare; Crimella rispose che poteva lasciare copia della disdetta e della proposta nei suoi uffici in Corso Promessi Sposi, dichiarando che avrebbe mandato la disdetta solo dopo aver valutato la convenienza della proposta; - vero che Ernesto Crimella ha rifiutato la proposta assicurativa formulata da Paolo Boglia. pagina 6 di 23

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte. per la convenuta PIER : - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa della LU Assicurazioni S.a.s. di LU Maurizio e Giovanni, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, per difetto di interesse ad agire, della S.a.s. di LU Maurizio e Giovanni, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Dott. Maurizio LU e del Dott. Giovanni LU, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti conferita dal Dott. Maurizio LU e dal Dott. Giovanni LU nella dichiarata qualità di "Agenti Generali dell'agenzia Generale Ina Assitalia di Lecco" con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e/o funzionale del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, in favore del Tribunale ordinario di Lecco, territorialmente competente in quanto locus commissi delicti nonché ex art. 18 c.p.c. (foro convenuti IS, PIER, Bariffi) ed ex art. 19 c.p.c. (foro convenuta IBB S.n.c.) o del Tribunale ordinario di Milano, territorialmente competente ex pagina 7 di 23

art. 18 c.p.c. (foro del convenuto Boglia), con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la nullità della vocatio in ius della IS E PIER ASSICURAZIONI di IS CLAUDIO e PIER FIORELLA S.n.c. in liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese in data 30/11/11, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di FIORELLA PIER e comunque, in subordine, la nullità dell'atto di citazione e della comparsa di intervento nei confronti della stessa per carenza assoluta di causa petendi. ln ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte. FATTO E DIRITTO 1. Maurizio e Giovanni LU hanno dedotto di essere entrambi dal 1994 Agenti Generali INA Assitalia per la zona di Lecco, nella quale si trovano 15 subagenzie gestite da altrettanti subagenti. Hanno esposto che in data 1.3.2000 erano stati nominati quali subagenti per il comune di Galbiate Claudio IS e Fiorella PIER, in data 1.1.1987 Daniele Bariffi per il territorio di Lecco e in data 1.1.1992 Paolo Boglia per il comune di Valmadrera, e che tutti e tre detti subagenti avevano contemporaneamente trasmesso lettera di recesso con decorrenza a partire dal 31.10.2009. pagina 8 di 23

Nel dicembre 2009 i medesimi tre ex-subagenti avevano costituito la IB s.n.c. di Claudio IS, Paolo Boglia e Daniele Bariffi con sede in Valmadrera con la quale avevano intrapreso l attività di agenti assicurativi per Vittoria Assicurazioni s.p.a. Gli odierni attori nei mesi successivi a detti recessi avevano ricevuto un rilevantissimo numero di disdette relative a polizze in carico alle subagenzie già gestite dai tre ex-subagenti - del tutto anomale rispetto al consueto numero di disdette o mancati rinnovi - in misura maggiore concentratesi tra il novembre 2009 e l ottobre 2010, fino ad azzerarsi progressivamente nel corso del 2011. Le modalità di redazione di tali disdette molto spesso su modelli prestampati del tutto identici e il fatto che le relative raccomandate presentavano numeri di spedizioni susseguenti e provenivano da località diverse da quelle di residenza degli assicurati cui si riferivano costituivano circostanze che rivelavano la contemporaneità della loro spedizione da parte di un unico soggetto che le aveva previamente raccolte, evidentemente gli exsubagenti. L invio delle stesse nell imminenza delle relative scadenze delle polizze era altresì evidente indice secondo gli attori del possesso e dell utilizzazione da parte degli ex-subagenti degli elenchi dei clienti e dei dati commerciali relativi alle polizze da essi sottoscritte. pagina 9 di 23

Contestavano dunque l illecito sviamento della loro clientela in relazione all art. 2598 n. 3 e all art. 98 c.p.i. e chiedevano che fosse adottata dal Tribunale l inibitoria nei confronti delle parti convenute IB s.n.c., IS e PIER Assicurazioni s.n.c. in liquidazione, Claudio IS, Paolo Boglia, Daniele Bariffi e Fiorella PIER alla prosecuzione degli illeciti dedotti con condanna solidale dei medesimi al risarcimento di tutti i conseguenti danni. Si sono costituti con memoria comune i convenuti IB s.n.c., Claudio IS, Paolo Boglia e Daniele Bariffi, sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza della Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale di questo Tribunale, quindi la nullità della vocatio in ius della IS e PIER Assicurazioni s.n.c. in liquidazione in quanto cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.11.2011. Nel merito rilevavano che le contestazioni svolte dalle parti attrici si fondavano su mere presunzioni, posto che non vi era prova che i soggetti che avevano disdetto le polizze fossero divenuti clienti dell agenzia di IB s.n.c. e che detti mancati rinnovi fossero il risultato di imprecisate attività degli ex-subagenti, così come nulla induceva a ritenere sussistente un illecito utilizzo di informazioni riservate che peraltro affermavano essere notoriamente utilizzate nei rapporti tra agente e subagente. pagina 10 di 23

Affermavano che la limitata entità territoriale in cui si era sempre svolta l attività di assicuratori dei convenuti aveva determinato un fenomeno di fidelizzazione della clientela nei confronti non tanto delle varie compagnie assicuratrici quanto delle loro persone fisiche, mentre le informazioni circa le dimissioni degli exsubagenti erano state diffuse proprio dall Agenzia Generale di Lecco INA Assitalia. Rilevavano altresì che le disdette prodotte dagli attori in realtà erano diverse tra loro, anche scritte su carta intestata del cliente o a mano e concludevano per il rigetto delle domande svolte nei loro confronti. Si è costituita nel giudizio con memoria autonoma la convenuta Fiorella PIER anche quale ex-socia della cessata IS e PIER Assicurazioni s.n.c. in liquidazione svolgendo anch essa le medesime eccezioni preliminari sviluppate dagli altri convenuti. Quanto al merito della controversia ha affermato che dopo la cessazione del mandato subagenziale conferito dall Agenzia Generale INA Assitalia di Lecco non aveva più svolto l attività di agente di assicurazioni. Concludeva dunque per il rigetto delle domande svolte dagli attori nei suoi confronti. Si è volontariamente costituita in causa anche la LU Assicurazioni s.a.s. di LU Maurizio e Giovanni, costituita in data 20.9.2011, che ha assunto il mandato di Agente Generale INA Assitalia in data pagina 11 di 23

1.10.2011 ed ha richiamato e fatto proprie tutte le domande formulate dagli attori. 2. In via preliminare deve essere confermata la competenza della Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di Milano oggi Sezione specializzata in materia di impresa in relazione al luogo in cui gli illeciti contestati sarebbero stati commessi (Lecco e provincia). Invero la prospettazione delle parti attrici contenuta in atto di citazione coinvolge esplicitamente nella prospettiva della concorrenza sleale evocata anche specificamente l illecito utilizzo di informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. indicate come quelle afferenti sia alla lista clienti che alle informazioni commerciali relative alle polizze da essi sottoscritte (scadenze, tipologia di polizza, premi ecc.) che determina l inclusione della controversia nell ambito dell ipotesi di cui alla lett. b) del comma 1 dell art. 134 c.p.i. o comunque l ipotesi di illecito concorrenziale dedotto nell ambito della concorrenza sleale interferente di cui alla lett. a) della medesima disposizione di legge. Diverso profilo non afferente alla determinazione della competenza del giudice adito riguarda il fatto che le parti attrici nel loro atto di citazione introduttivo non abbiano indicato compiutamente tutti i presupposti necessari per accertare l effettiva integrazione dei presupposti previsti dall art. 98 c.p.i. per l accesso alla pagina 12 di 23

specifica tutela, posto che tale profilo attiene più propriamente all ambito delle valutazioni di merito integrabili nelle successive fasi del giudizio mediante produzione documentale o istanze probatorie nei termini di legge che dovrebbero confermare o meno l applicabilità della disciplina in questione. Se la competenza deve fondarsi sulla prospettazione svolta dalla parte, la circostanza che le parti attrici non si siano limitate ad indicare l illecito utilizzo di un mero elenco clienti peraltro in sé non estraneo al novero delle informazioni commerciali riservate, posto che nel suo complesso tale elenco di soggetti privati non potrebbe essere noto o facilmente accessibile ad operatori non facenti parte della rete INA Assitalia ma abbiano altresì dedotto anche specificamente l abuso di informazioni commerciali ulteriori e rilevanti sotto il profilo della loro intrinseca riservatezza (tipologie di polizze, scadenze contrattuali ecc.) conferma la sufficiente allegazione di tale ipotesi di illecito. L ulteriore eccezione che riguarda l avvenuta cessazione della IS e PIER Assicurazioni s.n.c. in liquidazione deve essere evidentemente accolta, posto che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, privandola della capacità di stare in giudizio e determinandosi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci. pagina 13 di 23

Questi ultimi, dunque, ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente ed essi subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (così da ultimo Cass. 24955/13). 2. Quanto al merito della controversia, deve rilevarsi che la qualità di agenti generali INA Assitalia conferita agli attori Maurizio e Giovanni LU nel periodo rilevante ai fini della presente causa delimitato dagli stessi attori all intervallo di tempo tra il recesso dei subagenti (ottobre 2009) e la conclusione dell attività dedotta come illecita (settembre 2011) - deve essere confermata sulla base della documentazione in atti. Da essa si rileva l attestazione del conferimento di tali mandati agenziali nel 1994 (doc. 21 fasc. att.) e la permanenza di essi ancora alla data del 19.9.2011 in capo ai medesimi attori (doc. 22 fasc. att.) come rilevabile dalle visure estratte dal RUI. D altra parte gli stessi ex-subagenti convenuti avevano indirizzato il loro formale recesso non già alla LU s.n.c. dei F.lli LU dott. Maurizio e Giovanni che le parti convenute hanno indicato come assuntori di tale mandato agenziale sin dal 2000 in luogo dei pagina 14 di 23

due fratelli LU ma proprio agli Agenti Generali Maurizio e Giovanni LU (v. docc. 4, 5 e 6 fasc. att.). 3. Ciò posto quanto alla legittimazione attiva delle parti attrici, ritiene il Collegio che la documentazione prodotta dalle parti attrici e il complesso delle valutazioni desumibili dallo sviluppo del contraddittorio tra le parti porti ad una valutazione positiva del fondamento delle contestazioni di illecito concorrenziale di cui all art. 2598 n. 3 c.p.c. in relazione anche all utilizzo indebito di informazioni commerciali riservate. Il complesso di tali elementi appare idoneo a fondare quantomeno il quadro di una serie di presunzioni gravi, specifiche e concordanti tutte convergenti nel dare effettivo conto dell effettiva sussistenza dell illecito sviamento di clientela, tenuto conto della difficoltà obbiettiva per le parti attrici di poter conseguire elementi di prova diretta in tali specifiche tipologie di illeciti. In primo luogo non può non essere considerata la circostanza che le tre subagenzie già gestite dagli ex-subagenti abbiano ricevuto un flusso di disdette del tutto anomalo rispetto ai periodi precedenti all ottobre 2009, e cioè nel periodo ottobre 2009/ottobre 2010 n. 178 disdette per la subagenzia di Galbiate (solo 7 tra il gennaio e l ottobre 2009), n. 329 disdette per la subagenzia di Lecco (solo 5 tra il gennaio e l ottobre 2009) e n. 168 disdette per la subagenzia di Valmadrera (solo 6 tra il gennaio e l ottobre 2009). pagina 15 di 23

Rilevante altresì è il fatto che tali disdette si siano sostanzialmente concentrate (ed esaurite) in un arco di tempo di circa due anni, idoneo cioè a comprendere la possibilità di considerare la varietà delle scadenze delle varie polizze in un quadro di sistematico sviamento della clientela di tali subagenzie. Ulteriore elemento che sostiene l illiceità dello sviamento di clientela è la tipologia delle disdette ricevute, che si accompagna alle modalità con le quali esse sono state raccolte e trasmesse al fine di confermare l esistenza di un unica regia a tutta l operazione. Se è vero come rilevato dalle convenute che alcune di esse sono state redatte a mano o con carta intestata del cliente, tuttavia non sfugge al Collegio che in assoluta prevalenza l esame del testo di tali disdette conferma che esse sono state redatte sugli stessi moduli prestampati (da completare con il numero di polizza ed altri dati del cliente) e/o aventi il medesimo testo e in molti casi le raccomandate risultavano evidentemente spedite insieme (in quanto aventi numeri successivi) dallo stesso ufficio postale, invii che raggruppavano anche clienti residenti in comuni diversi e talvolta clienti di più delle subagenzie in questione (v. docc. A, B, e C, nonché nn. 9 e 10 fasc. att.). Lo stesso doc. 20 prodotto dalle parti attrici contestato per altri profili dalle convenute di fatto conferma che tale tipo di modulo pagina 16 di 23

era predisposto e fornito ai potenziali clienti dalle convenute, nel caso di specie dal convenuto Boglia. Tali elementi non sono stati sostanzialmente scalfiti dalle contestazioni svolte dalle parti convenute in particolare dalla difesa di IB s.n.c., Claudio IS, Paolo Boglia e Daniele Bariffi che di fatto hanno fondato le loro argomentazioni sulla natura presuntiva dell affermato illecito storno di clientela, sull esistenza di un rapporto di fidelizzazione legato alla limitata entità territoriale delle zone in cui essi da anni svolgevano la loro attività assicurativa. Se non vi è dubbio che il rapporto personale tra cliente e persona fisica dell assicuratore consenta di ritenere che un certo numero di assicurati possa seguire il medesimo nel cambiamento dei suoi rapporti con le compagnie assicuratrici, tuttavia tale evento fisiologico non può eccedere una soglia di normale tollerabilità fino a ricomprendere come appare il caso di specie - anche il caso vi siano elementi per verificare che sia stato invece posto in essere un piano di attività preordinato e sviluppato proprio al fine di determinare un massiccio esodo di clienti dalla precedente subagenzia. La rilevanza di un fenomeno fisiologico di mantenimento del legame fiduciario con l agente potrà essere al più affrontata nel diverso contesto della determinazione della sussistenza e dell entità di un danno risarcibile, ove si ritenesse di giungere all esclusione in un pagina 17 di 23

contesto equitativo di una quota di recessi che fosse ritenuta congrua rispetto a tale fenomeno. Va poi rilevato quale elemento che si aggiunge a quelli già evidenziati e che concorre in maniera evidente all integrazione e conferma di un quadro probatorio generale anche sotto il profilo dell esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (artt. 2727 e 2719 c.c.) che le parti attrici hanno prodotto documentazione ricavata dal SIC, banca dati ANIA, da quale si rileva che un grandissimo numero di polizze RC auto INA Assitalia già oggetto di non rinnovazione dopo il recesso dei tre subagenti siano state poi stipulate per i medesimi veicoli proprio con Vittoria Assicurazioni (v. doc. 11 fasc. att.), con ciò potendosi sostenere per i rapporti assicurativi rilevabili da banche dati accessibili alle parti attrici anche l effettiva trasmigrazione della clientela per tali specifici rapporti assicurativi che conferma da un lato direttamente la sistematicità e l estensione dell intervento delle parti convenute sulla clientela INA Assitalia e sotto altro profilo la derivazione da tale circostanza della logica presunzione che anche rapporti assicurativi diversi nel ramo danni oggetto delle disdette contestate abbiano seguito la medesima sorte a seguito dell attivazione degli ex-subagenti. 4. In merito alla natura delle informazioni che la condotta complessiva delle parti convenute come innanzi evidenziata consente di ritenere essere state certamente utilizzate nell attività pagina 18 di 23

contestata, deve affermarsi in via generale che la cessazione del mandato di subagente comporta che il recedente non possa utilizzare in maniera sistematica al di là dunque di singoli rapporti di conoscenza diretta o di contatti già sussistenti anteriormente alla instaurazione del rapporto di mandato la lista dei clienti intestatari di polizze con la compagnia assicuratrice di cui esso era subagente. La circostanza che nei rapporti di mandato fosse usuale trasmettere tra agenti e subagenti tali elenchi ai fini della verifica e calcolo delle provvigioni e per tutti gli usi necessari all espletamento di tale mandato non può costituire circostanza tale da legittimare l exsubagente all utilizzazione dei medesimi dati ed informazioni dopo la cessazione del mandato stesso. Se appare evidente che tali informazioni rilevabili nel caso di specie dal doc. 18 delle parti attrici debbano considerarsi di per se stesse di pertinenza della compagnia assicuratrice e non già del subagente che opera in forza di mandato in suo favore e che è noto che alla cessazione del suo rapporto lo stesso subagente appare soggetto a specifici oneri di riconsegna di tutta la documentazione contrattuale afferente ai rapporti instaurati in favore della mandante, appare altresì evidente che la conoscenza di tali dati e delle informazioni commerciali singolarmente pertinenti a ciascun assicurato (natura polizze, scadenze, premi ecc.) non può essere ricondotta a quelle competenze professionali dell ex-subagente che pagina 19 di 23

possono essere liberamente utilizzate dal medesimo anche in altri e diversi rapporti. Va invero confermato che tali informazioni sia la lista clienti nel suo complesso che tutte le specifiche informazioni attinenti alle polizza stipulate da detti clienti con INA Assitalia devono considerarsi in sé riservate ai sensi dell art. 98 c.p.i., in quanto sia nel loro complesso (lista clienti) che nel loro specifico (dati contrattuali) sono il risultato di un attività pluriennale svolta nell interesse della mandataria, regolarmente remunerata nel corso del rapporto di subagenzia, che esclude la possibilità che esse possano ritenersi generalmente note, al di fuori del rapporto contrattuale esaurito e per finalità ad esso estranee, o facilmente accessibili agli operatori concorrenti del settore. Se il valore economico di tali dati appare evidente in vista della gestione e dello sviluppo dei rapporti contrattuali della compagnia assicuratrice titolare di dette informazioni, ritiene altresì il Collegio che siano rilevabili dagli atti anche elementi che consentono di ritenere che dette informazioni siano sottoposte a ragionevoli ed adeguate misure di segretezza. Tali elementi al di là delle generiche contestazioni sul punto da parte delle convenute, che ben avrebbero invece potuto contestare specificamente le allegazioni in tal senso fornite dalle parti attrici in ragione della loro piena ed effettiva conoscenza delle modalità di conservazione delle stesse e di accesso al sistema pagina 20 di 23

informatico della compagnia assicuratrice consistono nella predisposizione di un sistema informatico centralizzato non raggiungibile tramite la rete internet ed accessibile solo ai soggetti autorizzati, così come peraltro appare conforme alle normali modalità organizzative delle primarie compagnie assicuratrici tra le quali indubbiamente INA Assitalia deve ritenersi compresa. Deve dunque concludersi ponendo in relazione il comportamento delle parti convenute con gli elementi già innanzi evidenziati che può ritenersi ragionevolmente desumibile dal complesso degli atti di causa che l illiceità dello sviamento di clientela posto in essere dalle parti convenute sia stato attuato anche attraverso l indebita utilizzazione di dette informazioni riservate, in ragione della sistematicità dei contatti posti in essere dalle parti (quanto all utilizzazione della lista clienti) e dalla articolazione dell invio delle disdette in relazione all avvicinarsi delle scadenze contrattuali delle polizze (quanto all utilizzazione delle informazioni commerciali). 5. L accertamento dell illecito concorrenziale deve essere pronunciato nei confronti delle parti convenute, preso atto dell estinzione della IS e PIER Assicurazioni s.n.c. in liquidazione. Il coordinamento delle condotte dei convenuti appare del tutto evidente, mentre la responsabilità della convenuta Fiorella PIER può essere confermata quantomeno nella sua qualità di ex- pagina 21 di 23

socia della cessata IS e PIER Assicurazioni s.n.c. in liquidazione che gestiva il portafoglio assicurativo della subagenzia INA Assitalia già di titolarità dell Isacchi e dalla PIER e quindi dei dati relativi a tale portafoglio poi utilizzati negli illeciti accertati - e nei limiti in cui essa potrà essere concretamente tenuta sul piano risarcitorio in dipendenza di tale sua qualità. Quanto alla terza intervenuta LU Assicurazioni s.a.s. di LU Maurizio e Giovanni, costituita in data 20.9.2011 deve ritenersi ammissibile l intervento adesivo dipendente da essa svolto nella presente causa. Ancorchè sia pacifico che le condotte illecite siano state poste in essere nel periodo anteriore all assunzione da parte della terza intervenuta del mandato agenziale, tuttavia la pendenza all atto dell intervento di pendenze gestorie tra i fratelli LU e detta società consente di individuare un interesse di quest ultima a sostenere le domande svolte dagli originari attori. 6: La causa deve essere pertanto rimessa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per l adozione delle più opportune iniziative istruttorie volte alla determinazione del danno risarcibile. La regolazione delle spese processuali deve essere rinviata alla sentenza che definirà tutte le domande svolte in causa. P.Q.M. il Tribunale, non definitivamente pronunciando:: pagina 22 di 23