REP. N. COMUNE DI PROVINCIA DI CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE DI APPARATI RADIO LAN PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA WIRELESS TRA IL COMUNE DI E LA DITTA WIRELESS VERONA S.R.L. Con la presente scrittura privata, l anno, il giorno ( ) del mese di, in, nella Casa Comunale sita in Via n. ; TRA - Il, nato a ( ) il / /, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell Area Tecnica del Comune di ( ), codice fiscale, partita I.V.A., domiciliata per la propria carica presso il Comune di ( ) in Via n., autorizzata a stipulare il contratto con decreto del Sindaco n. del / /, ai sensi e per effetti dell articolo, comma e del D. Lgs., n., denominata in prosieguo per brevità anche Comune ; E - il nato a ( ) il / / il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della richiedente WIRELESS VERONA Srl, società con sede legale in n., ( ), iscritta presso la CCIAA di nel Registro delle imprese al n. in data / /, Codice Fiscale e P. I.V.A n. 03865880235, in forza dei poteri conferitegli con lo Statuto sociale, domiciliato per la carica c/o la sede della Società, che in proseguo sarà denominata, per brevità, Operatore della comunicazione. PREMESSO - che il COMUNE DI ha manifestato l interesse alla realizzazione sul territorio comunale di sistemi di comunicazione a larga banda, quali strumenti strategici per l innovazione e lo sviluppo competitivo; - che WIRELESS VERONA Srl ha proposto di dotare il territorio comunale di infrastrutture di connettività a banda larga, nello specifico: installare BS (Stazione Base) per sistemi wireless a 5,4 GHz; - con deliberazione di C.C. n. del / /, immediatamente eseguibile, veniva approvata lo schema di accordo per l installazione di BS per sistemi wireless 5,4 GHz per servizi di comunicazione elettronica; TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA Art. 1 - Oggetto 1. Il Comune di, provincia di, come sopra rappresentato, concede a WIRELESS VERONA Srl la facoltà di installare gli apparati per una BS (Stazione Base) per sistemi wireless 5,4 GHz per servizi di comunicazione elettronica da posizionarsi sul tetto dell edificio Sede Comunale 1
sito a Castelguglielmo (RO) in Piazza Vittorio Veneto n. 19. 2. Il Comune autorizza l Operatore della comunicazione ad installare sul tetto dell edificio succitato le apparecchiature ed i dispositivi così come descritti dalle schede tecniche allegate sotto la lett. A. Art. 2 Durata 1. Le parti convengono la durata del presente contratto in anni 6 (sei), a decorrere dalla data di stipula. La presente convenzione potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, previo parere favorevole dei contraenti, essendo escluso il tacito rinnovo. Per la complessità degli impianti installati, alla scadenza è concesso un ulteriore periodo di autorizzazione all installazione non superiore a mesi 6 (sei), al fine di provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione da inviarsi mediante raccomandata A.R. 3 (tre) mesi prima della predetta scadenza. 2. Si richiede l utilizzo della tecnologia Radio Lan per le frequenze da 5,4 GHz presso la postazione assegnata per la diffusione del servizio di connettività internet a banda larga. 3. L Operatore della comunicazione dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità sollevando di conseguenza in modo completo il Comune, che non avrà nessuna responsabilità a qualsivoglia titolo nei confronti di nessuno, ad esempio, in ordine ai seguenti punti: manomissioni, furti, incendi, atti di sabotaggio o vandalici degli impianti in oggetto e a tutto ciò ad essi inerente; danni civili e penali a persone o cose causate dalle apparecchiature e dalle installazioni per cui viene redatta la presente convenzione. Art. 3 Servizi di comunicazione elettronica da erogare al Comune 1. Il progetto prevede l erogazione totalmente gratuita di servizi dedicati per il Comune di Castelguglielmo ed in particolare: - la corresponsione di un importo una tantum pari a 1.500,00 IVA inclusa o di n. 4 (quattro) telecamere complete di staffe, custodia, obiettivo varifocal con le seguenti specifiche tecniche: SMT-SDC-435 PH telecamera 1/3 D/N EL SSNR III 600TVL BTE 806 BHB+BTE610 custodia + riscald. + soff.230v + staffa BTE DC 055OA obiettivo varifocal BTE TS-611 staffa da palo TS808 TTA 111 VT-2 video transceiver ACTIVE TX - n. 1 (uno) Hotspot da collocare sulle torre comune più n. 1 connessione Adsl completamente gratuita; - n. 6 (sei) connessioni Adsl (canone mensile gratuito) per la durata di un anno; 2. Per l erogazione dei servizi indicati non è prevista la corresponsione di alcun canone da parte del Comune. Art. 4 Impegni dell Operatore della comunicazione 1. L Operatore della comunicazione ha comunicato di aver preso visione dei luoghi oggetto di intervento e li ritiene idonei per l uso che ne intende fare e che ne deriva dal presente contratto ed esonera il Comune da ogni responsabilità in merito agli stessi. 2. L Operatore della comunicazione si obbliga alla posa della tecnologia necessaria 2
per il servizio oggetto della presente convenzione con potenze inferiore ai 5 W e comunque dentro i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, all installazione ed al cablaggio infrastrutturale per l erogazione del servizio, fermo restando l acquisizione in capo allo stesso di eventuali autorizzazioni previste in termini di legge con assoluto esonero da ogni responsabilità del Comune. 3. L Operatore della comunicazione si obbliga a godere dell uso della postazione in conformità alla sua destinazione economica, fornire e mantenere gli apparati secondo le norme e le leggi vigenti. 4. Alla disdetta, o alla risoluzione, del contratto l Operatore della comunicazione provvederà entro 6 (sei) mesi alla rimozione di quanto installato, ad eccezione di linee elettriche e cavi dati, eventualmente posti in tubi, canaline e altre condutture non ritenute riutilizzabili dall Operatore della comunicazione stesso. Art. 5 Impegni del Comune L Operatore della comunicazione, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato, previa comunicazione telefonica, e-mail, sms all Ufficio Tecnico Comunale, avrà facoltà di accedere al tetto dell immobile, in ogni momento, ventiquattro ore su ventiquattro, festività comprese, per effettuare, nel corso della locazione, tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell impianto impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile al Comune ed a terzi. L accesso al tetto dell immobile dovrà avvenire esclusivamente con piattaforma aerea dotata di cestello, rimanendo vietato il camminamento e la posa di materiali sul manto di copertura in coppi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti, a tutta cura e spese dell Operatore della comunicazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 6 Destinazione e manutenzione delle infrastrutture per i servizi di comunicazione elettronica 1. Il contratto viene stipulato al fine di utilizzare le infrastrutture esistenti di proprietà comunale per la realizzazione di apparati Radio Lan per servizi di comunicazione elettronica. 2. Il Comune garantisce la possibilità di accesso ai luoghi oggetto del presente atto da parte del personale dipendente od incaricato dell Operatore della comunicazione per compiere tutte le operazioni necessarie all installazione delle apparecchiature e di manutenzione, il passaggio dei cavi necessari per il collegamento fra le apparecchiature ed antenne. 3. L Operatore della comunicazione, a proprie cure e spese, si farà carico di tutti gli interventi ed i lavori necessari per l attuazione delle finalità di cui al presente contratto. Sarà altresì a suo carico l ottenimento delle necessarie concessioni, autorizzazioni e nulla-osta per la realizzazione dell impianto. 4. E inoltre consentita all Operatore della comunicazione la facoltà di eseguire tutte le opere di protezione degli impianti tecnici. A tal fine l Operatore della comunicazione esonera il Comune da ogni responsabilità per la custodia dei siti e dell impianto. 5. Il Comune potrà concedere ad altri operatori nel settore di servizi di 3
comunicazione elettronica e di telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dei siti oggetto del presente contratto, previa comunicazione mediante raccomandata A.R. da inviarsi prima dell utilizzo e su presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli dell Operatore della comunicazione. 6. Allo stesso modo, l Operatore della comunicazione si assume l onere della verifica della compatibilità dei propri apparati con i sistemi già esistenti ed installati sulle infrastrutture di cui all art. 1 del presente contratto. 7. L Operatore della comunicazione provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti. Art. 7 Oneri dell Operatore della comunicazione 1. L impianto dovrà essere realizzato in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti ed a regola arte e dovrà essere presentata relativa S.C.I.A. corredata, se necessari, dei pareri e/o autorizzazioni non di competenza comunale, ai sensi della normativa vigente. E onere dell Operatore della comunicazione provvedere alla rimessa ed al mantenimento in sicurezza dei luoghi interessati dai lavori di installazione. 2. E obbligo dell Operatore della comunicazione mantenere indenne il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare a terzi a causa dell utilizzazione dell immobile e dell impianto. 3. L Operatore della comunicazione ha l obbligo di limitare l occupazione allo spazio assegnato nel presente atto, per le finalità ivi indicate e di non protrarla oltre la durata stabilita nel presente atto. Per l utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale, per la durata stabilita nel presente atto, l Operatore della comunicazione si impegna a corrispondere anticipatamente entro il mese di febbraio di ogni anno, un canone annuo di euro 100,00 (euro cento). 4. In caso di scadenza, revoca o decadenza del contratto, sarà obbligo dell Operatore della comunicazione rimettere in pristino ogni cosa nel termine previsto; in caso di inadempienza si provvederà d ufficio all esecuzione dei lavori con spese a carico del medesimo. 5. L Operatore della comunicazione ha l onere di rispettare ed uniformarsi a tutte le disposizioni di legge che interessino la materia in oggetto, sollevando sin d ora il Comune di da qualsivoglia responsabilità in merito. Art. 8 - Recesso. 1. E facoltà dell Amministrazione recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, tenuto conto di quanto in merito ivi previsto, oltre che per motivi di pubblico interesse ai sensi di legge. L Operatore della comunicazione potrà recedere dal presente contratto per giusta causa. Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da evitare ogni pregiudizio all Amministrazione Comunale e con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. 2. Per gli altri casi di recesso si rinvia all art. 1373 del Codice Civile. Art. 9 Validità contrattuale 1. Il presente contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie dell Operatore della comunicazione, da comunicare preventivamente in forma scritta al Comune. 4
Art. 10 Domicili contrattuali 1. A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio in: - il Comune: Via, n., Comune di ( ). - l Operatore della comunicazione: Via, n., Comune di ( ). Art. 11 Foro competente 1. Per ogni eventuale controversia derivante dall interpretazione o dall esecuzione della presente convenzione, è competente, in via esclusiva, il foro di Rovigo. Art. 12 Sanzioni e revoca 1. La violazione delle condizioni del presente contratto e ogni altra infrazione alle sue clausole comporterà la risoluzione contrattuale decorsi 30 giorni dal ricevimento di diffida inviata all Operatore della comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. Dal presente contratto il Comune potrà, altresì, recedere per gravi motivi di sicurezza, igiene e salute pubblica, sopravvenute esigenze pubbliche inderogabili, senza che l Operatore della comunicazione possa avanzarne alcuna pretesa. Art. 13 Spese contrattuali 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed accettata, sono a totale carico dell Operatore della comunicazione. Art. 14 Trattamento fiscale 1. Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto va registrato in caso d uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 131/1986 ss-mm.ii. e dell art. 1, parte II) della Tariffa allo stesso allegata. Art. 15 Dati personali 1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti connessi al presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. Per il Comune di Per l Operatore della comunicazione Le parti approvano specificatamente ed in forma scritta, a pena di inefficacia, ai sensi dell art. 1341 comma 2 del codice civile, le clausole di cui agli articoli: 3 (Servizi di comunicazione elettronica da erogare al Comune), 4 (Impegni dell Operatore della comunicazione), 6 (Destinazione dell area e manutenzione dell impianto), 7 (Oneri dell Operatore della comunicazione), 8 (Recesso) e 12 (Sanzioni e revoca) del presente contratto. Per il Comune di Per l Operatore della comunicazione L anno, il giorno del mese di, io sottoscritto Segretario Comunale del Comune di ( ), ho iscritto la presente scrittura privata al numero del repertorio dei contratti del Comune. IL SEGRETARIO COMUNALE 5