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dottori commercialisti Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Dott Giacomo Prandina www.dottcomm.net Vicenza, 9 Febbraio 2015 INFORMATIVA N. 4 2015: I CITTADINI AMERICANI RESIDENTI IN ITALIA: SCELTE E DILEMMI OPERATIVI EMERGENTI DALLA NORMATIVA FATCA Questa Circolare Informativa segue la Circolare Informativa n. 08 2014 cui rinviamo per la normativa di base. La Circolare è reperibile nella sezione Documenti del nostro sito www.dottcomm.net La presente Circolare si pone l obiettivo di illustrare alcune problematiche operative cui si trova di fronte il Cittadino Americano residente fiscalmente in Italia (ma le considerazioni valgono per il Cittadino Americano residente in qualsiasi altro Paese). Il problema, come noto, nasce dal fatto che la normativa FATCA richiede che gli Intermediari Finanziari Italiani compiano una due diligence relativamente ai propri clienti aventi delle probabilità ( US indicia ) di essere fiscalmente residenti negli Stati Uniti. La Banca Italiana del Cittadino Americano chiederà al medesimo di compilare e firmare una dichiarazione in cui egli: a) si dichiara come residente fiscalmente negli Stati Uniti; b) autorizza l Intermediario Finanziario a trasmettere tutti i propri dati finanziari (saldi movimentazioni, interessi maturati, conto titoli, ecc.) all IRS americano. A questo punto il Cliente può firmare tale dichiarazione, oppure rifiutarsi di farlo, diventando in tal caso considerato un correntista recalcitrant : la Banca non può comunicare all IRS i dati del correntista recalcitrant ma è obbligata dall accordo IGA a: - congelare il conto, con possibilità anche di chiuderlo; - comunicare all IRS la percentuale dei propri clienti che risultano recalcitrant. Qui è necessario subito fare alcune precisazioni. Innanzitutto, il comportamento della Banca che impone la firma della suddetta dichiarazione, a pena di congelare o chiudere il conto del correntista recalcitrant è sostanzialmente corretto, dato che riprende le disposizioni prevista dall Accordo IGA firmato tra Italia e USA il 10 Gennaio 2014. Da un punto di vista formale è previsto che l Accordo sia ratificato da un apposita Legge di Ratifica, ma alla data attuale (9 Febbraio 2015) tale Legge non è ancora stata approvata: pertanto la Banca, a tutt oggi non può ancora tecnicamente chiudere il conto del correntista recalcitrant. Tuttavia quasi tutti gli Intermediari Finanziari hanno già da tempo iniziato lo

screening della propria clientela al fine di compiere la dovuta due diligence anche prima della ratifica formale da parte del Parlamento. La seconda considerazione che emerge dalla firma della dichiarazione suddetta è che il Cittadino Americano che dichiara che il suo Paese di residenza fiscale è l Italia non è esonerato dalla comunicazione dei dati all IRS. Infatti, benché egli sia sicuramente residente fiscalmente in Italia, lo è anche negli USA, per via del cosiddetto approccio di tassazione CTB (Citizenship-Based Taxation). Pertanto, come già illustrato nella nostra Circolare Informativa n. 8-2014, il Cittadino Americano residente in Italia si trova nella curiosa posizione di avere residenza fiscale in entrambi i Paesi. Da queste prime considerazioni è evidente che l ipotetica scelta di essere un correntista recalcitrant, comporta, di fatto, l impossibilità di avere un conto corrente in una banca Italiana. Una volta che il Cittadino Americano ha dato il proprio assenso alla Banca, l IRS verrà a conoscenza del fatto che lui ha un conto corrente in Italia; qui lo scenario si sdoppia: se il Cittadino Americano ha sempre presentato le dichiarazioni dei redditi sia in Italia, sia in America, ed in quest ultima ha sempre dichiarato tutti le sue attività finanziarie offshore (compreso dunque il suo conto corrente italiano), allora non ci sono problemi di sorta. Se, per contro, egli ha presentato le sole dichiarazioni dei redditi Italiane, si trova di fronte al problema che non ha adempiuto agli obblighi fiscali americani con l IRS, che lo saprà entro pochi mesi. Si veda il diagramma sottostante per chiarire tutte le possibilità operative. A questo punto, a meno che il Cittadino Americano sia sotto soglia ( threshold ) sia per la Dichiarazione dei Redditi sia per l F-BAR (che è una sorta di quadro RW americano, con una spiccata connotazione finanziaria), il Cittadino Americano dovrà senz altro valutare di applicare la Streamlined Offshore Procedure che è una sorta di voluntary disclosure appositamente pensata per i Cittadini Americani residenti all estero. Questa procedura prevede che il Cittadino presenti tardivamente le Dichiarazioni dei Redditi degli ultimi tre anni (cioè, alla data attuale, quelle relative agli anni 2013, 2012 e 2011) nonché il modello F-BAR per gli ultimi sei anni (cioè, alla data attuale, dal 2013 al 2008). E da tenere a mente che: - tali Dichiarazioni dei Redditi possono essere presentate solo da un CPA (Certified Public Accountant) Americano; a tal fine il nostro Studio è convenzionato con un primario Studio di CPA di Boston per le pratiche in questione. - la Offshore Procedure prevede una riduzione delle sanzioni, mentre le imposte si pagano per intero; - nel caso di presenza di redditi italiani, dalle imposte americane si deducono le imposte italiane pagate in via definitiva (non gli acconti); questo fa sì che generalmente il costo della procedura non sia tanto dovuto ad imposte, quanto piuttosto a sanzioni, interessi e costi del consulente americano; - nel caso in cui non ci sia adesione per la Offshore Procedure, quando l IRS incrocia i dati che gli passa la Banca Italiana, chiede le informazioni reddituali del Cittadino Americano all Agenzia delle Entrate e accerta imposte e sanzioni piene; - E in ogni caso necessario anche presentare la Dichiarazione Americana per il 2014.

DELLA BANCA ITALIANA FIRMA: CORRENTISTA RECALCITRANT IMPOSSIBILITA DI AVERE UN CONTO CORRENTE IN ITALIA FIRMA: I DATI SONO COMUNICATI ALL IRS ERA SOTTO SOGLIA SIA PER LA DICH. REDDITI SIA PER L F-BAR: NON DOVEVA : OK! E SOPRA SOGLIA SIA PER LA DICH. REDDITI SIA PER L F-BAR: DOVEVA HA PRESENTATO LE DICHIARAZIONI AMERICANE: OK! HA PRESENTATO LE DICHIARAZIONI AMERICANE APPLICA LA FOREIGN OFFSHORE PROCEDURE APPLICA LA FOREIGN OFFSHORE PROCEDURE : OK! L IRS LO PUO CONTROLLARE E POTRA CHIEDERE IMPOSTE E SANZIONI PIENE CASO 3: CASO 1: CASO 2:

CASO 1: CASO 2: CASO 3: DOVRA CONTINUARE A PER OGNI ANNO SUCCESSIVO LA EXPATRIATION TAX E DOVUTA DA CHI HA UN DEBITO D IMPOSTA MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SUPERIORE A 157.000 $ OPPURE DA CHI HA UNA RICCHEZZA DI ALMENO 2 MILIONI DI $ LA EXPATRIATION TAX E DOVUTA SEMPRE LA EXPATRIATION TAX CONSISTE IN UNA PARTICOLARE MODALITA DI TASSAZIONE DEL REDDITO. E STABILITO CHE LE PROPRIETA AMERICANE ED I TITOLI AMERICANI ED ESTERI DETENUTI DAL SOGGETTO CHE SI CONSIDERINO VENDUTE IL GIORNO DI RINUNCIA, AL PREZZO DI MERCATO DI QUEL GIORNO. I RELATIVI CAPITAL GAINS, ANCORCHE NON REALIZZATI, SONO INTERAMENTE TASSATI CON LE NORMALI ALIQUOTE. DOVRA PIU DEI REDDITI DOVRA PIU DEI REDDITI, MA RIMANE SEMPRE RESPONSABILE PER LE DICHIARAZIONI PRECEDENTI

Bisogna prestare particolare attenzione ad un fatto che spesso è visto come una possibile via di uscita dalla problematica innescata dal FATCA, che è la rinuncia alla Cittadinanza Americana. In tal caso bisogna chiarire che il problema è risolto solo per il futuro, rimanendo il passato del tutto in gioco. In particolare è da far notare che: a) con la firma della dichiarazione di rinuncia della Cittadinanza, è chiesto anche di affermare di essere in regola con tutta la normativa fiscale americana; non è inopportuno ricordare che una tale dichiarazione, qualora sia mendace, ha, nell ordinamento Americano delle conseguenze ben peggiori che in quello Italiano; b) è comunque dovuta la Expatriation Tax, che nel caso di regolare adempimento della compliance fiscale prevede delle soglie di esenzioni oggettive e soggettive piuttosto ampie, tanto da essere raramente considerata un problema; per contro, è sempre dovuta nel caso di mancata compliance. c) Non è difficile immaginare, considerando l iter formativo della disciplina FATCA, che i dati delle rinunce di Cittadinanza possano essere passati dal Dipartimento di Stato all IRS e che questo possa svolgere indagini fiscali ad hoc. Esempio: un Cittadino Americano residente fiscalmente in Italia rinuncia alla Cittadinanza Americana presso il Consolato Americano a Milano; tale Cittadino Americano è un recalcitrant dato che ha finora rifiutato di firmare la dichiarazione presentatagli dalla sua banca italiana. Se il Dipartimento di Stato passa l informazione sulla rinuncia all IRS, questo può facilmente immaginare che il Cittadino Americano, avendo rinunciato a Milano, sia residente fiscalmente in Italia e può chiedere tutte le opportune informazioni reddituali all Agenzia delle Entrate. Nel qual caso, il Cittadino Americano si troverebbe comunque esposto per il passato in quanto non adempiente con la normativa americana. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti. Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina