Schema di convenzione per l affidamento in gestione della palestra della scuola



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Schema di convenzione per l affidamento in gestione della palestra della scuola L anno, nel giorno ( ) del mese di, presso la sede del Comune di Capannori (LU), con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge fra il Comune di Capannori - che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o Amministrazione comunale, rappresentata/o, con sede in Capannori (LU) P.zza Aldo Moro, 1, cod. fisc 00170780464, e l Associazione che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione / Società o soggetto affidatario, con sede legale in alla via n. P.IVA rappresentata dal presidente nato a ( ) il residente in c.f. premesso: - che l Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi; - che l utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l ottimizzazione dell offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002; - che l ottimizzazione dell uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002; - che tale principio viene richiamato dall articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6 intitolata Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana ; - che per l affidamento in gestione si ritiene opportuno far ricorso al modello a budget, che permette di stabilire precisamente gli oneri a carico dell affidatario degli impianti e, contestualmente, di definire gli oneri a carico dell Ente Locale quale proprietario dell'impianto; - che con Determinazione Dirigenziale n.. del si sono attivate le procedure per la selezione del contraente per l affidamento in gestione della palestra della scuola ; si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (Oggetto della convenzione) 1. L Amministrazione affida all Associazione la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, della palestra della scuola sita in, Via in l orario extrascolastico e comunque da concordare con l Amministrazione Comunale per le eventuali attività organizzate direttamente. L'impianto suddetto e i locali, meglio individuati con campitura di colore. nelle planimetrie allegate al presente atto, sotto la lettera "A", come parte integrante, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario. Relativamente ad essi, per la consegna sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale di consistenza che viene allegato sotto la lettera "B" al presente atto. Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto. Ogni modifica relativa agli impianti che l affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell attività, deve essere preventivamente autorizzata dall Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.. Art. 2 (Durata della convenzione) 1. La gestione ha durata quinquennale a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

Art. 3 (Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l Amministrazione) 1. Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell Amministrazione, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo. 2. All Amministrazione spettano, in particolare, in relazione all affidamento in gestione delle strutture sportive oggetto della convenzione: - le scelte di politica sportiva concernente l uso e il funzionamento delle strutture sportive, che deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive sulla base dei seguenti criteri e priorità: - associazioni/società con sede sul territorio comunale; - associazioni/società eventualmente iscritte al Forum; - associazioni/società con sede in altri comuni; - perseguendo l obiettivo della massima utilizzazione, compatibilmente con il traffico sopportabile dall impianto. Dovrà comunque essere prioritariamente valutato il tipo di attività sportiva svolto dalla società (precedenza all attività sportiva per cui l impianto è destinato) tenendo conto del seguente ordine, nel caso di richiesta contemporanea: - attività sportive del settore giovanile; - attività sportive degli adulti; - la programmazione di una adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune. Art. 4 (Profili economici) 1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e annesse strutture, impianti tecnologici, attrezzature, aree verdi e pertinenze, di cui al D.P.R. n 380/2001 art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2, ed all art. 1576 e seguenti del Codice Civile per quanto applicabili, ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi. Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del soggetto affidatario sono quelli meglio indicati nell allegato tecnico denominato allegato A. Al soggetto affidatario competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall uso dell impianto affidato in gestione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi. Nel caso in cui il concessionario intenda accollarsi l onere per eventuali lavori di straordinaria manutenzione successivamente alla data di stipula della presente convenzione, potranno essere portati in detrazione dal canone concessorio, soltanto a condizione che siano stati preventivamente autorizzati dall amministrazione comunale. 2. Il soggetto affidatario, nell applicazione delle tariffe, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, comunque con la finalità di favorire al massimo l utilizzazione degli impianti nell arco della giornata, compatibilmente con il traffico sopportabile dall impianto. Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura delle società presso gli impianti e in luoghi aperti al pubblico. 3. L Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente l impianto sportivo - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un congruo preavviso che sarà valutato in relazione alla tipologia dell evento. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell affidatario (gare - campionati). 4. Fermo restando gli impegni derivanti dall attività ufficiale dell affidatario (gare campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo dell affidatario medesimo, l Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe vigenti, l impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l espletamento dell attività ufficiale. 5. Il soggetto affidatario corrisponde all Amministrazione un canone per lo svolgimento di attività proprie nell impianto sportivo oggetto delle presente convenzione, di annui per tutta la durata contrattuale, fermo restando il rispetto dei vincoli di cui all art. 3 e che dovranno comunque essere completamente adempiuti tutti gli obblighi di cui al seguente art. 5. A decorrere dal secondo anno il canone sarà automaticamente aggiornato nella misura massima prevista dall indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato dall ISTAT, senza necessità di richiesta scritta da parte del Comune. 6. Il corrispettivo dovrà essere pagato in due soluzioni aventi improrogabili scadenza rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Il pagamento dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT33V0503424723000000000191 intestato a Comune di Capannori presso l Istituto di Credito Banco Popolare Società Cooperativa Agenzia di Capannori. Art. 5 (Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario) 1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi: a) conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari; b) pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti; c) apertura e chiusura degli impianti e la sorveglianza degli accessi ai medesimi; d) conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari; e) piccola manutenzione e manutenzione ordinaria rilevante, con interventi definiti in termini specifici nell elenco allegato; f) le imposte, tasse e costi per le autorizzazioni, comprese quelle commerciali. Art. 6 (Obblighi specifici in capo all Amministrazione) Costituiscono obblighi in capo all Amministrazione Comunale la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria nonché gli interventi non indicati nell allegato tecnico, salvo quanto previsto al precedente art. 4. Art. 7 (Responsabilità) 1. Il soggetto affidatario è l unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi. 2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario solleva l Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell uso dell impianto, sollevando quindi l Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall esercizio della gestione. 3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si obbliga a trasmettere al Comune idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell attività nell impianto in gestione o all estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell attività svolta negli impianti sportivi comunali, con massimali pari a 3 milioni per persona e con un limite per sinistro di 1,5 milioni per persona, che dovranno essere rinnovate secondo modalità e tempi previsti dalla legge. Art. 8 (Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione) In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di.100,00 ed un massimo di. 1.000,00. In particolare risulteranno sanzionati i seguenti comportamenti: - Variazione dell uso dell impianto rispetto all originaria destinazione; - Mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva, area di supporto, area esterna; - Mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva, area di supporto, area esterna; - Mancato rispetto della custodia; - Mancato rispetto applicazione tariffe; - Mancata esposizione delle tariffe; - Mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti; - Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all esercizio dei servizi connessi all attività sportiva, come disciplinati dall allegata convenzione.

In caso di gravi e reiterati adempimenti, previa diffida da parte degli uffici preposti, l Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, riservandosi altresì la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente. Per motivate e comprovate esigenze di interesse pubblico (ad esempio in caso di calamità naturali), la convenzione potrà essere immediatamente revocata, senza alcun preavviso e senza corresponsione di alcun indennizzo. Art. 9 (Verifiche e controlli) L Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario. Art. 10 (Disposizioni di rinvio) Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto: a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.); b) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione; c) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi. Le parti danno atto che l esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., in quanto: - non essendo prevista (nell espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale dell affidatario e di quello dell Amministrazione Comunale, non vi sarà alcun interferenza fra essi; - essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale dell affidatario, nell espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell impianto sportivo, ma forse li ridurrà. Art. 11 Sub concessone e modificazione dell impianto Il Concessionario non potrà sub concedere a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione dell impianto. Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dell impianto sportivo oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell Amministrazione Comunale. Se tali modifiche o innovazioni, dovessero richiedere prove d uso, agibilità, omologazione o quant altro, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese. Al termine del rapporto di convenzione, tali innovazioni e modifiche verranno acquisite dall Amministrazione Comunale, la quale nulla dovrà a titolo di rimborso. È tassativamente vietato duplicare le chiavi dell impianto. L uso dell impianto o parte di esso da parte di altre società, enti, associazioni o gruppi di privati, sarà possibile in orari che siano compatibili con l attività dell assegnatario e previo pagamento della tariffa stabilita dall Amministrazione Comunale. Art. 12 Ingresso al pubblico L ingresso al pubblico è subordinato alla autorizzazioni di legge. Art. 13 (Risoluzione delle controversie) Le controversie che insorgessero in relazione all attuazione ed all interpretazione della presente convenzione tra l Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Lucca.

Art. 14 (Spese relative alla convenzione) Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario. Art. 15 (Trattamento dati personali) Le parti, ai sensi dell articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Art 16 (Disposizioni finali) Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento al Regolamento per la concessione degli impianti sportivi vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.10.2014 Data, Per l Amministrazione Il Dirigente Per il soggetto affidatario Il Legale Rappresentante