Allegato 3 Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica alle società autostradali aderenti al Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE), con Sede Legale in Roma - 00159 via A. Bergamini, 50, Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n 65037/2000 R.E.A. 940211, C.F. e P. IVA 06004131006 rappresentata dall'ing. Pier Francesco Del Conte in qualità di Presidente (denominata di seguito CAIE) e.. (il Fornitore)., con sede legale a.., Iscritta al Registro delle imprese di Milano con REA., Rappresentata.in qualità di Amministratore Delegato, Codice Fiscale e Partita Iva (denominata di seguito IL FORNITORE). Il CAIE ed il Fornitore nel seguito si definiscono congiuntamente "Le Parti". PREMESSO CHE a) Il CAIE, con determina a contrarre di cui al verbale della riunione del Consiglio direttiva del 4 marzo 2011 ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 per la stipula di un accordo quadro teso a disciplinare termini e condizioni di fornitura di energia elettrica per le società concessionarie autostradali che aderiranno all Accordo medesimo (di seguito i 'Consorziati" ) ai punti di prelievo dislocati sul territorio nazionale, per una durata di quindici mesi, con opzione di estensione ad un altro anno agli stessi patti e condizioni, per un ammontare annuo massimo fino a 100 GWh. b) Il Fornitore è risultato aggiudicatario in data della gara indetta con Bando pubblicato
in G.U.R.I. n. serie speciale del, G.U.C.E. n GU/ INSERZIONE.del..e codice CIG.. c) Il Fornitore è in grado di soddisfare le esigenze di approvvigionamento di energia elettrica dei Consorziati. d) Il presente Accordo Quadro concerne la fornitura di energia elettrica per il periodo indicato al successivo art. 3. La fornitura viene effettuata ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dal Fornitore ai Consorziati mediante le regole dettate dalla Delibera 111/06 e successive modificazioni e/o integrazioni. e) Il presente Accordo Quadro annulla e sostituisce qualsiasi altro patto o accordo precedente. Tutto ciò premesso il CAIE e Fornitore, convengono l'accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica come segue: Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale dell'accordo Quadro. 1. OGGETTO 1.Oggetto del presente Accordo Quadro è la disciplina che regolerà la somministrazione di energia elettrica da parte del Fornitore ai Consorziati, attraverso la rete elettrica di trasmissione e distribuzione presso ciascun sito e secondo le caratteristiche di prelievo dei punti indicati nel Contratto che verrà stipulato tra il Fornitore ed il singolo Consorziato. 2. L'energia e la potenza fornita ai sensi del presente Accordo Quadro non possono essere utilizzate presso siti diversi da quelli contrattualmente previsti, né possono essere cedute sotto qualsiasi forma a terzi. 2. FABBISOGNO DI ENERGIA Il Fornitore si impegna a somministrare ai Consorziati, l'energia elettrica corrispondente al proprio fabbisogno fino ad un volume complessivo di 100 GWh.
3. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA - DURATA DEL CONTRATTO 1. Il Fornitore si farà carico di tutte le attività necessarie all'attivazione della fornitura. Tra esse, anche dell'emissione della garanzia fidejussoria a prima richiesta di cui all'art.113 del decreto legislativo n.163 del 2006 che sarà correlata ai singoli contratti di volta in volta stipulati tra il Consorziato ed il Fornitore ed emessa direttamente in favore del Consorziato medesimo. 2. Non è previsto alcun costo aggiuntivo per l'attivazione della fornitura. 3. Il contratto decorre dal 01/10/2011 e termina il 31/12/2012 con l'opzione a favore del Consorziato di estendere la fornitura per ulteriori 12 mesi ai medesimi patti e condizioni a seguito di accettazione da comunicarsi tramite raccomandata A. R. con un preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza naturale. 4. La fornitura avrà regolare inizio compatibilmente e subordinatamente alle regole tecniche ed amministrative del distributore locale per l'attivazione del servizio di trasporto. Qualora per cause non imputabili al Fornitore la data di inizio della fornitura per ciascun punto dì prelievo non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto, la decorrenza della fornitura di energia elettrica si intenderà differita alla prima data utile successiva. Il Fornitore, in tal caso, ne darà tempestiva comunicazione al Consorziato. Si precisa che, anche in questo caso, la scadenza del Contratto resterà la medesima. 5. Qualora il Consorziato provenga dal mercato tutelato (tutela e Salvaguardia), si fa presente che viene riconosciuta al Consorziato medesimo la facoltà di recesso unilaterale da tale mercato, con onere di preavviso non superiore ad un mese, come disposto dalla deliberazione 144/07 dell'aeeg ed eventuali successive deliberazioni. 4. CONTRATTO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO 1. L erogazione del pubblico servizio di trasporto dell energia elettrica, inteso come trasmissione, misura e distribuzione, è regolamento dal Testo integrato dell AEEG e successive modifiche ed integrazioni.
2. I corrispettivi per il servizio di trasmissione e di misura sono stabiliti periodicamente dall AEEG e sono posti interamente a carico del Consorziato. 3. Il corrispettivo per il servizio di distribuzione, anch esso interamente a carico del Consorziato, è stabilito da ciascun esercente il locale servizio di distribuzione, mediante specifiche opzioni tariffarie approvate preventivamente dall AEEG. 4. Il Consorziato, con la sottoscrizione del Contratto col Fornitore, conferisce mandato senza rappresentanza al Fornitore dovrà stipulare con il Distributore territorialmente competente previo peraltro assenso del Consorziato medesimo con riguardo al contenuto. Il Fornitore dovrà peraltro garantire l adempimento di tutti gli impegni assunti da parte del Distributore Locale. 5. Il Consorziato, con la sottoscrizione del Contratto con Fornitore, conferisce mandato senza rappresentanza al Fornitore per la stipula del Contratto di trasporto dell energia nei punti di prelievo oggetto del Contratto e si impegna a rilasciare al Fornitore tutta la documentazione necessaria, nei tempi e modi da questi stabiliti. 6. Il Fornitore si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie per rendere operativo il servizio ed a sottoscrivere in proprio nome e per conto del Consorziato il Contratto di trasporto con il locale Distributore. 7. In relazione a quanto stabilito con la delibera 111/06, e sue eventuali modifiche ed integrazioni, il Consorziato con la firma del Contratto col Fornitore, conferisce mandato al Fornitore per la stipula del Contratto di dispacciamento con TERNA. 8. I corrispettivi per il servizio di dispacciamento, così come regolamenti della delibera 111/06 e successive modifiche e integrazioni, sono posti interamente a carico del Consorziato. 9. Il Fornitore, in qualità di mandatario del contratto di trasmissione e dispacciamento del Consorziato, parteciperà alle procedure di assegnazione delle bande di importazione con l estero, delle bande CIP6
ed ogni altra eventuale assegnazione in corso di fornitura, indette da TERNA/GRTN o da altri Organi competenti relativamente al periodo di pertinenza della fornitura. 10. In ogni caso, il Consorziato, con la firma del Contratto col Fornitore, si impegna, qualora ritenuto necessario dal Fornitore, a rilasciare apposito mandato gratuito scritto al Fornitore, per la partecipazione alle procedure di assegnazione come sopra specificate. 5. COMUNICAZIONI Le comunicazioni tra le PARTI riferite al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto dal CAIE e dal Fornitore ai seguenti indirizzi e: Ufficio Commerciale Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) Via Lungotevere Prati, 17 00193 Roma c/o EBC Srl Alla c.a. Alla c.a. Ing. Pier Francesco Del Conte Tel/Fax Tel/fax 06 64760424 E-mail: E-mail: ebcons@libero.it Il presente Accordo Quadro é redatto in due originali, sottoscritti da entrambe le Parti, di cui uno per il CAIE ed uno per il Fornitore. Letto, approvato e sottoscritto