Milano, 28 gennaio 2013 LE MANOVRE DELL ANNO 2012 Riassunto delle principali novità introdotte nel corso del 2012. D.L. 16 del 02/03/2012, convertito in Legge 26/04/2012 n. 44 Deducibilità dei costi periodici a cavallo dell esercizio: art. 3, commi 8 e 9 Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31.12.2011, per i soggetti in contabilità semplificata, le spese non superiori ad euro 1.000,00, relative a due periodi di imposta, possono essere dedotte nell esercizio in cui è stata registrata la fattura. Scadenze fiscali di agosto: art. 3-quater Gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere eseguiti entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Immobili di interesse storico: art. 4, comma 5 sexies, septies Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 cambiano le regole di tassazione degli immobili di interesse storico. - Se concessi in locazione, si assume il vaggior valore tra rendita catastale e canone di locazione ridotto del 35%; - Se non locati, la tassazione è pari alla rendita catastale ridotta del 50%; In precedenza, a prescindere dallo status dell immobile (locato o meno) il reddito si presumeva pari a quello risultante dall applicazione della minore delle tariffe d estimo. Deducibilità dei canoni di leasing: art. 4-bis Per i contratti stipulati dopo il 29/04/2012, cambiano le regole di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria. In pratica, la deducibilità fiscale dei canoni non è più vincolata alla durata minima del contratto, bensì rimane ancorata al periodo di ammortamento del bene. - beni mobili (escluse autovetture) 2/3 del periodo di ammortamento; - beni immobili, non inferiore a 11 anni e non superiore a 18 anni; 1
- autovetture, pari al periodo di ammortamento (4 anni); Imposta sugli aeromobili: art. 3-sexies L imposta sugli aeromobili immatricolati da oltre 40 anni. Rimborso Irap sul costo del lavoro: art. 4, comma 12 Disciplinate le modalità di rimborso dell Irap pagata sul costo del lavoro per i periodi di imposta precedenti quelli in corso al 31.12.2012. Vedi provvedimento dell Agenzia delle Entrate e relativa modulistica. Dichiarazioni di intento: art. 2, comma 4 Più tempo per l invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute. Il nuovo termine è quello fissato per la prima liquidazione periodica iva nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione di iva. Agenzie viaggi: art. 2, comma 13-ter Non è obbligatoria l emissione di fattura per le attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari. Compensazione credito iva: art. 8, commi 18 21 Abbassato ad Euro 5.000,00 il limite per le compensazioni orizzontali libere del credito iva, senza obbligo di preventivo invio della dichiarazione annuale. Riepilogando la situazione è la seguente: - fino ad euro 5.000,00 compensazione libera, senza obbligo di preventivo invio dichiarazione annuale, visto di conformità ed utilizzo del canale Entratel; - oltre 5.000,00 e fino a 15.000,00, obbligo di utilizzo canale Entratel e preventivo invio dichiarazione annuale, senza visto di conformità; - oltre 15.000,00, obbligo di preventivo invio della dichiarazione con visto di conformità ed utilizzo canale Entratel; Spesometro elenco clienti fornitori: art. 2, comma 6 Dal 2012 eliminato il limite di euro 3.000,00 ed i riferimenti ad operazioni collegate, frazionate ecc. Pertanto andranno indicate tutte le fatture emesse e ricevute senza distinzione di importo. 2
Rispetto alla versione precedente, il dato sarà cumulativo per cliente e fornitore e non più analitico per singola operazione. Rimane il limite di Euro 3.600,00 per le operazioni per le quali non sussiste l obbligo di emissione di fattura. Si tratta delle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all articolo 22 del D.P.R. 633/72 (commercianti al minuto e soggetti assimilati). Comunicazioni Black list: art. 2, comma 8 Introdotta una soglia di Euro 500,00 per singola operazione al di sotto della quale, non vi è obbligo di comunicazione. Studi di settore: art. 8, commi 4-5 In caso di omissione, o di indicazione di cause di esclusione, inapplicabilità inesistenti, nonché di infedele compilazione che comporti una differenza di ricavi superiore superiore al 15% o comunque ad euro 50.000,00, l Agenzia delle Entrate è legittimata ad emettere un accertamento induttivo. Spese di manutenzione superiori al 5% del valore dei cespiti: art. 3, comma 16- quater Dal 2012, il valore dei beni ammortizzabili da prendere a base per il calcolo del plafond del 5% è quello risultante all inizio dell esercizio. Viene eliminato il ragguaglio per i beni acquistati/ceduti durante l esercizio. Liquidazione e scioglimento di società di capitali: art. 2, comma 5 Viene precisato che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo ante liquidazione, decorre dalla data di iscrizione al Registro Imprese della causa che ha determinato lo scioglimento della società e non alla data della delibera dei soci. Modello 770: art. 3, comma 12 Dal 2012, le cifre si indicano con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Rateizzazione debiti tributari: art. 1 In caso di decadenza dalla rateazione degli avvisi bonari, è possibile accedere alla rateazione della successiva cartella di pagamento emessa da Equitalia. 3
E possibile chiedere piani di rateazione con rate variabili. E prevista la decadenza dal beneficio della rateazione, esclusivamente nel caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive. L espropriazione immobiliare al pari dell iscrizione ipotecaria è possibile per importi superiori ad euro 20.000,00 (riferimento artt. 76 e 77 d.p.r. 602/73). Opzioni tardive regolarizzazione: art. 2, comma 1 Le opzioni tardive o le mancate comunicazioni nei termini previsti, possono essere sanate, senza la perdite dei relativi benefici, salvo che la violazione non sia stata constatata, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ed il contestuale versamento (senza possibilità di compensazione) di una sanzione ridotta pari ad euro 258,00. Decreto Legge 83 del 22/06/2012, convertito in Legge 07/08/2012 n. 134 Detrazione 36 e 55%: art. 11 Per i lavori di ristrutturazione pagati dal 26/06/2012 al 30/06/2013, la misura della detrazione è elevata al 50% ed il limite di spese è fissato in euro 96.000,00. La detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico è prorogata al 30/06/2013. Sopravvenienze attive da accordi di ristrutturazione di debiti: art. 33, comma 4 Modificato in parte l art. 88 del T.U.I.R. per recepire la non tassabilità delle sopravvenienze attive derivante dalla riduzione dei debiti eseguite nell ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell articolo 182-bis, Rd. 16/03/1942 n. 267. (N.B.: la detassazione non è totale, bensì opera per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo). Perdite su crediti: art. 33, comma 5 Nuove norme in materia di deducibilità delle perdite su crediti. 4
I requisiti richiesti dalla norma fiscale elementi certi e precisi sussistono quando il credito è scaduto da più di sei mesi ed è di modesta entità. L importo del credito scaduto si considera di modesta entità se: - non superiore ad euro 5.000,00 per le grandi imprese (definite all art. 27, comma 10, d.l. 185/2008); - non superiore ad euro 2.500,00 per le altre imprese Inoltre la perdita è deducibile quando il credito si considera prescritto in base alle norme civilistiche. Responsabilità per iva e ritenute nei contratti di appalto: art. 13-ter Riscritte le norme sulla responsabilità solidale tra committente appaltatore e subappaltatore per iva e ritenute. Viene previsto quanto segue: - l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell iva dovuta dal subappaltatore relativamente alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto; - il committente non può provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore se prima quest ultimo non esibisca la documentazione attestante che gli adempimenti di Erario ed Iva, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente seguiti dallo stesso appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza della norma, è prevista a carico del committente una sanzione da 5.000,00 a 200.000,00 euro, a condizione che gli adempimenti non siano stati correttamente eseguiti dall appaltatore e dal subappaltatore; Regime iva delle locazioni e cessioni immobiliari: art. 9 Revisione del regime iva applicabile alle locazioni e cessioni immobiliari mediante la riscrittura del punto 8 dell articolo 10 del d.p.r. 633/72. LOCAZIONI Il regime naturale per le locazioni di qualsiasi tipologia di immobili (abitativi e strumentali) è l esenzione con le seguenti eccezioni: LOCAZIONE IMMOBILI ABITATIVI SOGGETTE AD IVA: 5
- immobili posseduti dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati (se una impresa di costruzioni concede in locazione un immobile ricevuto ad esempio in permuta, la locazione sarà esente, così come sarà esente la locazione di immobili effettuate dalle immobiliari di gestione) a condizione che optino nel contratto per l applicazione dell iva; - immobili destinati agli alloggi sociali, da chiunque posseduti, a condizione che optino nel contratto per l applicazione dell iva (D.M. 22/04/2008); IMMOBILI STRUMENTALI: fermo restando che il regime naturale è l esenzione iva, per queste tipologie di immobili è sempre possibile optare per l applicazione dell iva da parte di qualsiasi soggetto. Resta dovuta l imposta di registro dell 1 per cento. CESSIONI Anche per le cessioni, il regime naturale resta l esenzione iva, con le seguenti eccezioni: IMMOBILI ABITATIVI: - immobili posseduti dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, ceduti entro 5 anni dalla fine dei lavori (iva obbligatoria esposta in fattura), o successivamente, con opzione manifestata in atto (fattura ad aliquota zero, reverse charge); - immobili destinati agli alloggi sociali (D.M. 22/04/2008), da chiunque posseduti, a condizione che venga espressa l opzione per l imponibilità in atto (fattura ad aliquota zero, reverse charge); IMMOBILI STRUMENTALI: - immobili posseduti dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, ceduti entro 5 anni dalla fine dei lavori (iva obbligatoria esposta in fattura), o successivamente, con opzione manifestata in atto (fattura ad aliquota zero, reverse charge); 6
- immobili posseduti da soggetti diversi che optano per l applicazione dell iva nell atto di cessione (fattura ad aliquota zero, reverse charge); Iva per cassa: art. 32-bis Dal 01/12/2012 è in vigore il nuovo regime iva per cassa, applicabile a tutti i soggetti con volume di affare non superiore ad euro 2 milioni. Trattasi di un regime opzionale che vincola per un triennio. A differenza del precedente sistema, l attuale interessa tutte le operazioni poste in essere dal soggetto e sospende l esigibilità/detraibilità dell imposta al momento dell incasso/pagamento della fattura. L agevolazione non si applica alle seguenti casistiche: - operazioni svolte nei confronti di privati consumatori; - operazioni rientranti in regimi speciali di applicazione dell iva (es. agenzie viaggi, regime del margine, agricoltori, cessione di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti), o reverse charge; Decreto Legge 179 del 18/10/2012, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221 Indirizzo pec imprese individuali: art. 5 Entro il 30.06.2013, obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC e di deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese, anche per le imprese individuali. Contratti di locazione: art. 4, comma 74 Legge 28 giungo 2012 n. 92 (Legge Fornero) Dal 2013 la deduzione forfetaria prevista per i redditi dei fabbricati, attualmente fissata nella misura del 15%, scende al 5%. Contributo ssn polizze assicurative: art. 4, comma 76 Dal 2012, il contributo SSN incluso nelle polizze rc auto si deduce dal reddito per la parte che eccede euro 40,00. 7
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