Sviluppo Italia Autoimp e autoimpr Autoimpr cooperative D. Lgs. 185/00 - MISURE IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI [ Presentazione a sportello ] SOGGETTI BENEFICIARI Destinatarie delle agevolazioni sono le cooperative sociali di tipo b), cioè quelle di inserimento lavorativo caratterizzate dalla presenza al proprio interno di una quota pari ad almeno il 30% di soggetti svantaggiati. Due le tipologie interessate: - le nuove cooperative, nelle quali la componente non svantaggiata sia composta in maggioranza sia numerica che di capitali da giovani di età tra i 18 e i 35 anni - le cooperative già esistenti ed operative. In entrambi i casi i soggetti interessati devono essere residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1 gennaio 2000 oppure nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda. Non possono invece accedere le cooperative sociali di tipo a), cioè quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi. TIPOLOGIE DI INIZIATIVE AGEVOLABILI Sono ammissibili iniziative nei settori: - produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato; - fornitura di servizi alle imprese. Sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche, le attività socio-sanitarie e le attività di commercio e turismo. I progetti in agricoltura devono essere compatibili con le disposizioni contenute nei POR e nel PSR (piano di Sviluppo Rurale). NATURA DELLE AGEVOLAZIONI Gli investimenti previsti non possono superare: - i 516.000,00 euro per le nuove cooperative; - i 258.000,00 euro per le cooperative già avviate. 1
- Finanziamenti per l'investimento Consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dall'unione Europea. Modulando opportunamente l'ammontare del contributo a fondo perduto e del mutuo agevolato, la copertura finanziaria iniziale può arrivare: - nel Sud all'80-90% dell'investimento; - nel Centro Nord fino al 60-70% dell'investimento. Per quanto riguarda l'agricoltura per i progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo gli orientamenti (GUCE C 28/2000) che prevedono: - 50% nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del Reg. CE n. 1257/99; - 40% nelle restanti zone dei territori agevolati. Tali massimali possono essere elevati di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori. Per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli orientamenti (GUCE C 28/2000) che prevedono: - 50% nelle regione di cui all'obiettivo 1; - 40% nelle restanti zone dei territori agevolati. L'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo. (Si precisa che il totale del contributo in c/gestione o del premio per il primo insediamento dei giovani agricoltori, degli aiuti destinati alla formazione e/o assistenza tecnica e del contributo in c/investimento non può superare l'importo del mutuo agevolato). Il mutuo agevolato e' concesso ad un tasso calcolato in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, ha una durata non superiore a dieci anni e deve essere assistito dalle garanzie previste dal Codice Civile e da privilegio speciale, acquisibile nell ambito degli investimenti da realizzare. Il rimborso avviene mediante rate semestrali costanti posticipate. - Finanziamenti per la gestione Consistono in contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis, pari a 100.000 euro, a copertura delle spese di funzionamento sostenute nel primo triennio di attività. Per i progetti nel settore agricolo non sono previste agevolazioni per le spese di gestione. 2
Per l'insediamento di giovani agricoltori è previsto un premio unico dell'importo massimo di 25.000 euro. - Finanziamenti per la formazione e/o l'assistenza tecnica Consistono in contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis a copertura delle spese relative alla formazione, specifica e generale, nei settori diversi dal settore agricolo, ed all'assistenza tecnica, per il settore agricolo, al fine di favorire la crescita imprenditoriale dei giovani nelle neoimprese. SPESE AMMISSIBILI - Spese di investimento Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci: a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato. Tale spesa è ammissibile nella misura del 2%; b) terreno; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; e) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. L'importo complessivo delle spese deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività'. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese di cui alle lettere b) e c). Per i medesimi progetti le spese di ristrutturazione, lettera c), effettuate su beni anche di terzi, sono ammissibili fino al 10% della spesa complessiva. Per le imprese agricole le spese di investimento ammissibili sono: a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire; d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; f) servizi di progettazione; g) acquisto di animali e piante; h) brevetti e licenze; 3
i) terreni. L'importo complessivo delle spese deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività. Le spese di cui alle lettere a), f) ed h), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare. Per quanto riguarda l'acquisto di animali di cui alla lettera g) gli aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o per l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi o femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto. Per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli le spese ammissibili riguardano le seguenti voci di spesa: a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato. Tale spesa è ammissibile nella misura del 2% dell investimento; b) opere edilizie da acquistare o da eseguire; c) oneri per il rilascio della concessione edilizia; d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; e) servizi di progettazione; f) brevetti e licenze. L'importo complessivo delle spese deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere b) e c), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività. Le spese di cui alle lettere a), e) ed f), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto. - Spese di gestione Per l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: j) acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti; k) prestazioni di servizi; l) oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci: a) spese per il personale; b) rimborsi ai soci. 4
Le spese di gestione non riguardano le imprese agricole. MODALITA DI EROGAZIONE DEI BENEFICI PER GLI INVESTIMENTI L investimento deve essere realizzato entro 12 mesi a partire dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, elevabili a 24 e a 36 mesi nei casi, rispettivamente, di particolare ed eccezionale complessità del progetto. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto con Sviluppo Italia, l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento dei lavori (non più di 5), di cui il primo in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva, sulla base di fatture anche non quietanzate, i successivi in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche non quietanzate delle spese ulteriormente realizzate, e l'ultimo a saldo, in misura non superiore al 10% della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate relative allo stato di avanzamento precedente ed a quello a saldo. Sono ammissibili le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. MODALITA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI GESTIONE Il beneficiario può chiedere, dopo la presentazione del primo degli stati di avanzamento, un'anticipazione in misura non superiore al 40% del contributo concesso per il primo anno di attività. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata. Riferimenti normativi - D.Lgs n. 185 del 21/04/2000; - D.M. n. 250 del 16/07/2004; - D.L. n.35 del 14/03/2005. 5