Speciale Decreto Semplificazioni DLgs. 21.11.2014 n. 175 di semplificazioni fiscali



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Speciale Decreto Semplificazioni DLgs. 21.11.2014 n. 175 di semplificazioni fiscali Gentile Cliente, in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella L. 11.3.2014 n. 23, con il DLgs. 21.11.2014 n. 175, che entra in vigore il 13.12.2014, sono state previste numerose semplificazioni di adempimenti tributari. Di seguito si riportano in maniera dettagliata le più rilevanti novità. Sarà naturalmente cura dello Studio informarvi sui numerosi chiarimenti che l Agenzia delle Entrate dovrà necessariamente - e in tempi brevi - emanare per poter correttamente applicare le normative in oggetto. Per ogni informazione in merito al contenuto della presente è a Vostra disposizione il vostro Responsabile Contabile e Vostro Professionista di riferimento. L occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Indice degli argomenti trattati: Comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali - Nuovi termini e periodicità di presentazione Dichiarazioni di intento - nuove modalità di comunicazione all agenzia delle entrate Detraibilità iva degli omaggi - incremento della soglia La certificazione Unica del redditi 2015 Credito IVA annuale e infrannuale - modalità di rimborso Iscrizione alla banca dati vies per l effettuazione di operazioni intracomunitarie Modelli intrastat Note di variazione Applicazione dell agevolazione prima casa - modifica dei criteri Detraibilità iva per le spese di sponsorizzazione - aumento della misura forfettaria Novità in materia di dichiarazione di successione Novità in materia di Attestato di prestazione energetica degli edifici

Comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali - Nuovi termini e periodicità di presentazione Premessa L art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 (c.d. decreto semplificazioni fiscali ) ha ridefinito alcuni importanti aspetti relativi alle comunicazioni delle operazioni IVA con i paradisi fiscali, di cui all art. 1 del DL 40/2010. Più precisamente: è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono quindi essere presentate con cadenza annuale; è stato previsto l obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro. Entrambe le novità si applicano alle operazioni poste in essere nel 2014 (anno solare in corso al 13.12.2014, data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014). Esclusione dell obbligo per le operazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro A seguito delle modifiche recate dall art. 21 del DLgs. 175/2014, la comunicazione diviene obbligatoria solo se l importo complessivo annuale delle operazioni è superiore a 10.000,00 euro (il previgente limite era pari a 500,00 euro, che secondo l impostazione maggioritaria si doveva ritenere riferito a ciascuna operazione). La novità ha effetto retroattivo per le operazioni poste in essere nel 2014. Non appare chiaro come debba essere determinata la soglia di 10.000,00 euro. In un ottica di semplificazione, essa dovrebbe intendersi riferita a ciascuna controparte. Valga il seguente esempio (gli importi riferiti a ciascuna controparte sono quelli cumulati su base annua): Controparte X (Singapore) Y (Singapore) Z (Hong Kong) J (Svizzera) K (Panama) TOTALE Operazioni attive - - - 400 250 650 Operazioni passive 12.000 3.000 7.000 - - 22.000 TOTALE 12.000 3.000 7.000 400 250 22.650 Se si accetta tale impostazione, risulterebbe obbligatoria la sola comunicazione degli acquisti dal fornitore X di Singapore (12.000,00 euro), in quanto eccedenti la nuova soglia di legge, mentre tutte le altre operazioni rimarrebbero escluse dal monitoraggio. Se, invece, si cumulassero le operazioni effettuate dal soggetto italiano nell anno solare con tutte le controparti, dovrebbero essere comunicate tutte le operazioni effettuate con i cinque clienti o fornitori esteri, in quanto il loro totale complessivo è pari a 22.650,00 euro; in questo modo si arriverebbe, però, all effetto paradossale per cui andrebbero comunicate le operazioni con i clienti J e K, di importo 3

rispettivamente pari a 400,00 euro e 250,00 euro, che in base alla previgente normativa non erano soggette a monitoraggio, in quanto inferiori alla soglia di 500,00 euro. Appaiono quindi necessari chiarimenti ufficiali in merito alla corretta determinazione della nuova soglia di 10.000,00 euro. Nuova periodicità annuale delle comunicazioni Per effetto delle novità contenute nel DLgs. 175/2014, per tutti i soggetti la periodicità diviene annuale, indipendentemente dall ammontare delle operazioni attive e passive che hanno quali controparti soggetti localizzati in paradisi fiscali. La novità si applica retroattivamente alle operazioni effettuate nel 2014. Comunicazione relativa all anno 2014 In base al dato testuale della norma, occorrerà presentare nel 2015 la comunicazione a consuntivo relativa alle operazioni del 2014. Andrà tuttavia chiarito: se operazioni sopra i 10.000,00 euro non comunicate per errore nei modelli mensili o trimestrali del 2014 possano essere segnalate senza sanzioni nella comunicazione cumulativa annuale del 2014 stesso (la risposta dovrebbe essere affermativa, in quanto la comunicazione annuale assorbirebbe anche le comunicazioni già presentate, o che dovevano essere presentate); se nella comunicazione annuale debbano essere replicati i dati già evidenziati nelle comunicazioni già trasmesse, o se al contrario si dovrà fare una cernita delle sole operazioni sopra soglia, pur se già comunicate nei primi mesi del 2014. Il DLgs. 175/2014 entra in vigore il 13.12.2014 e, a decorrere da tale data, a rigore cessa l obbligo di presentare le comunicazioni mensili o trimestrali. In assenza di indicazioni ufficiali in materia, potrebbe però essere valutata l ipotesi di continuare ad adottare le previgenti periodicità e scadenze per i rimanenti periodi del 2014 (presentando, quindi, rispettivamente entro il 31.12.2014 e il 2.2.2015 le comunicazioni riferite alle mensilità di novembre e dicembre 2014, ed entro il 2.2.2015 la comunicazione relativa al quarto trimestre 2014); tale comportamento potrebbe risultare utile se l Agenzia delle Entrate riterrà, in via interpretativa, che la presentazione delle comunicazioni relative al 2014 con le previgenti modalità possa considerarsi sostitutiva della comunicazione riepilogativa annuale riferita al 2014 nel suo complesso. Termini di presentazione della comunicazione annuale Il DLgs. 175/2014 non ha espressamente disciplinato i termini di presentazione delle comunicazioni annuali. Si dovrebbero ritenere applicabili i termini per il c.d. spesometro (10 aprile dell anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, 20 aprile dell anno successivo per gli altri contribuenti), ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello. Sul punto sono però necessarie indicazioni ufficiali. 4

Dichiarazioni di intento - nuove modalità di comunicazione all agenzia delle entrate Per effetto dell art. 20 del DLgs. 175/2014, con riferimento alle operazioni da effettuare a decorrere dall 1.1.2015 senza applicazione dell IVA, nei confronti degli esportatori abituali, sono previste nuove modalità di comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento. Per i soggetti fornitori degli esportatori abituali, viene eliminato l obbligo di comunicare mensilmente o trimestralmente i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute. Nuove modalità per la trasmissione delle dichiarazioni di intento Le nuove modalità per la trasmissione delle dichiarazioni di intento, e la comunicazione dei dati ivi contenuti all Agenzia delle Entrate, sono le seguenti: l esportatore abituale trasmette in via telematica all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni di intento da consegnare al proprio fornitore; l Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta telematica con l indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall esportatore abituale; l esportatore abituale consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento già trasmessa all Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta telematica relativa alla presentazione della stessa; il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta, può effettuare l operazione senza applicazione dell IVA; il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate in regime di non imponibilità IVA nei confronti di singoli esportatori abituali. Regime sanzionatorio Per poter effettuare l operazione senza applicazione dell IVA, il fornitore dell esportatore abituale deve: aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell esportatore abituale; aver riscontrato l avvenuta presentazione telematica all Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento. Qualora il fornitore effettui operazioni non imponibili prima di aver preso in carico la dichiarazione di intento e la ricevuta dell Agenzia, si applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell imposta dovuta. In considerazione delle nuove modalità di comunicazione delle dichiarazioni di intento all Agenzia delle Entrate, non è più prevista, in capo al fornitore dell esportatore abituale, la sanzione per l omessa comunicazione all Agenzia dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute. I dubbi le novità entrano in vigore con effetto per le operazioni effettuate dal 01/01/2015. Due, principalmente, sono le situazioni imbarazzanti che sorgono per effetto di tale disposizione e riguardano: da una parte, la possibilità di emettere a dicembre dichiarazioni d intento con efficacia 2015 e, 5

dall altra, il comportamento che dovrà essere conseguentemente adottato dal fornitore. In merito al primo aspetto, a nostro giudizio, per quest anno non sembra essere in discussione l abitudine, già riconosciuta dalla prassi ministeriale (R.M. n. 355803 del 26/07/1985) di inviare in anticipo le dichiarazioni che si vuole rendere operative già con effetto dal primo giorno del nuovo anno (laddove, ovviamente, si sia certi di avere i requisiti). A tal riguardo basta, infatti, osservare e considerare che: l art. 20 del decreto richiede anche l emanazione, entro 90 giorni, di un provvedimento con le modalità applicative (quindi entro il 13/03/2015); lo Statuto del Contribuente vieta l introduzione di nuovi adempimenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dall'adozione dei provvedimenti di attuazione (il tutto, quindi, potrebbe diventare operativo, addirittura, a maggio inoltrato, che, del resto, è quello che è successo esattamente 10 anni fa). In attesa della definizione dei provvedimenti attuativi o, comunque, di chiarimenti ufficiali, si ritiene pertanto possibile (oltre che opportuno) che il forniture continui a seguire le vecchie regole e che, quindi, comunichi le dichiarazioni ricevute; non solo quelle eventualmente riferibili all ultima parte del 2014 (per le quali si continua sicuramente con la vecchia impostazione), ma anche quelle riferibili al 2015. Va da sé, infine, che per il fornitore, dal lato operativo, tale problematica non si manifesterà fino al 16/02/2015 (in base alla vecchia disciplina ancora vigente le dichiarazioni ricevute, infatti, vanno spedite telematicamente entro la scadenza della liquidazione Iva in cui confluisce la prima fattura emessa con la dichiarazione ricevuta) ed è ragionevole considerare che per quel periodo saranno comunque forniti chiarimenti ufficiali. Detraibilità iva degli omaggi - incremento della soglia L art. 30 del DLgs. 175/2014 stabilisce l incremento da 25,82 euro (cinquantamila lire) a 50,00 euro della soglia per la detraibilità dell IVA sugli omaggi, al fine di allineare il valore unitario per la detrazione IVA a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. Il valore di 50,00 euro sostituisce il precedente valore di 25,82 euro nell ambito della disciplina relativa alle: cessioni gratuite di beni (art. 2 co. 2 n. 4) del DPR 633/72); spese di rappresentanza (art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72). Omaggi di beni non rientranti nell attività propria d impresa Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti ai clienti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell attività propria dell impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. Per i beni non rientranti nell attività propria dell impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA. L IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro. Pertanto, l IVA a monte è: detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro; indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro. 6

Omaggi di beni rientranti nell attività propria d impresa Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell attività dell impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l IVA assolta all atto dell acquisto è detraibile senza limitazioni. La certificazione Unica del redditi 2015 Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi i sostituti d imposta dovranno trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti, entro il 7 marzo dell anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, i sostituti d imposta, entro il 28 febbraio 2015 (termine che, cadendo di sabato, deve ritenersi differito a lunedì 2 marzo), devono consegnare ai propri sostituiti la certificazione dei redditi relativa al 2014; in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora certificati mediante il modello CUD, e ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ad alcuni redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale) e ai corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell art. 25-ter del DPR 600/73, finora certificati in forma libera, l Agenzia delle Entrate aveva già messo a disposizione sul proprio sito la bozza della nuova Certificazione Unica. Una settimana dopo, entro il 7 marzo 2015 (termine che, cadendo anch esso di sabato, deve ritenersi differito a lunedì 9 marzo), i sostituti d imposta devono trasmettere telematicamente le predette certificazioni all Agenzia delle Entrate, sulla base del modello, delle istruzioni di compilazione e delle specifiche tecniche che saranno approvate dall Agenzia e che sono state diffuse ieri in bozza. Il modello di Certificazione Unica da inviare all Agenzia delle Entrate, in relazione ai dati fiscali e previdenziali, ricalca sostanzialmente quello da consegnare al lavoratore o pensionato. In aggiunta, è però previsto anche il nuovo Quadro CT, con il quale i sostituti d imposta dovranno comunicare all Agenzia delle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario incaricato) per la ricezione delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4). Nel frontespizio del nuovo modello di Certificazione Unica vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione (se si tratta di un annullamento o di una sostituzione di una precedente comunicazione), i dati del sostituto d imposta, quelli del rappresentante firmatario della comunicazione e dell impegno alla trasmissione telematica da parte di un intermediario. I sostituti d imposta possono suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio e all eventuale quadro CT, le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (in analogia, quindi, con quanto avviene con il modello 770 Semplificato). Per ogni certificazione omessa, inviata tardivamente o con dati errati è prevista l applicazione di una sanzione di 100 euro,senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97. Nei casi di errata trasmissione, tuttavia, la sanzione non si applica se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza. 7

Inoltre, le istruzioni precisano che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro il termine previsto, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto. Credito IVA annuale e infrannuale - modalità di rimborso L art. 13 del DLgs. 175/2014 modifica la disciplina per l erogazione dei rimborsi IVA annuali (richiesti mediante la dichiarazione annuale IVA) e infrannuali (richiesti mediante il modello TR). La nuova disciplina prevede: la possibilità di richiedere a rimborso l eccedenza detraibile, senza prestazione di alcuna garanzia patrimoniale, per i crediti IVA di importo non superiore a 15.000,00 euro; per i crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro, la sostituzione della garanzia con l apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dei revisori legali), sulla dichiarazione annuale o sul modello TR, ad eccezione dei contribuenti ritenuti a rischio. In assenza del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dei revisori legali) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a 15.000,00 euro rimane necessaria la prestazione della garanzia patrimoniale. Con riferimento alle novità in esame, il DLgs. 175/2014 non prevede una specifica norma di decorrenza. Le nuove disposizioni dovrebbero però essere applicabili già in relazione ai rimborsi: dei crediti IVA relativi al 2014, sulla base delle dichiarazioni annuali che saranno presentate nel 2015; dei crediti trimestrali relativi al 2015, sulla base dei modelli TR che saranno presentati nel 2015. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Ai fini dell ottenimento del rimborso, alla dichiarazione annuale o al modello TR, muniti del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei revisori legali, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti: il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta; la consistenza degli immobili non è diminuita di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata; l attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di cessioni di azienda o di rami d azienda; non sono state cedute, nell anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate); sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a 15.000,00 euro rimane necessaria la prestazione della garanzia patrimoniale. Rimborsi con obbligo della garanzia Il DLgs. 175/2014 ha individuato alcune categorie di contribuenti i quali, ai fini dell ottenimento dei rimborsi IVA, sono considerati a rischio per gli interessi erariali. 8

Per questi soggetti permane l obbligo di prestare la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi ad oggetto crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro. Si tratta dei contribuenti che: esercitano un attività d impresa da meno di due anni, fatta eccezione per le start up innovative di cui all art. 25 del DL 179/2012; nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore: al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000,00 euro; al 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000,00 euro, ma non superiori a 1.500.000,00 euro; all 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000,00 euro; richiedono il rimborso del credito IVA emergente all atto della cessazione dell attività. Iscrizione alla banca dati vies per l effettuazione di operazioni intracomunitarie Per effetto dell art. 22 del DLgs. 175/2014 sono immediatamente inclusi nella banca dati VIES i soggetti passivi che ne richiedono l iscrizione all Agenzia delle Entrate mediante la dichiarazione di inizio attività. Tali soggetti possono, dunque, effettuare operazioni in ambito intracomunitario senza dover attendere 30 giorni dalla presentazione dell istanza. Dovrà essere chiarito se l inclusione immediata nella banca dati VIES possa riguardare anche i soggetti passivi che ne richiedono l iscrizione successivamente all inizio attività, mediante apposita comunicazione. omessa presentazione dei modelli intrastat L Agenzia delle Entrate può, inoltre, escludere dalla banca dati VIES i soggetti passivi che non presentano modelli INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi. In tal caso, il provvedimento di esclusione non è automatico, ma preceduto da una comunicazione dell Agenzia, che dovrebbe consentire al contribuente interessato di fornire spiegazioni circa la mancata presentazione dei modelli. Modelli intrastat Il DLgs. 175/2014 prevede: la riduzione del contenuto dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi generiche rese e ricevute con soggetti passivi stabiliti in altri Stati dell Unione europea (art. 23); l alleggerimento del regime sanzionatorio relativo ai dati statistici (art. 25). Nuovo contenuto dei modelli intrastat servizi Il contenuto dei nuovi modelli INTRASTAT per le prestazioni di servizi generiche sarà definito da un provvedimento dell Agenzia delle Dogane. 9

I nuovi modelli dovrebbero limitarsi a richiedere le informazioni concernenti: il numero di identificazione IVA delle controparti; il valore totale delle transazioni; il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; lo Stato di pagamento. Regime sanzionatorio per la comunicazione dei dati statistici Le sanzioni per l omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici, richiesti nei modelli INTRASTAT relativi agli scambi di beni, si applicano alle sole imprese in possesso dei requisiti previsti da uno specifico elenco pubblicato periodicamente dall ISTAT, soggette alle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell obbligo di risposta. Secondo l ultimo elenco pubblicato dall ISTAT, sarebbero quindi soggetti alle sanzioni i soli operatori che nel mese di riferimento hanno realizzato cessioni o acquisti per un importo pari o superiore a 750.000,00 euro. Nel caso in cui le sanzioni siano applicabili, esse sono irrogate una sola volta per ogni modello INTRASTAT inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate nel modello stesso. Note di variazione Per effetto dell art. 31 del DLgs. 175/2014, è consentita l emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, senza limiti temporali, anche nell ipotesi in cui l operazione originaria si sia ridotta a seguito: dell omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis della legge fallimentare); del perfezionamento di un piano attestato di risanamento (art. 67 della legge fallimentare). Le suddette procedure vengono quindi equiparate alle procedure concorsuali vere e proprie (fallimento, concordato preventivo, ecc.), permettendo ai creditori l emissione delle note di variazione anche oltre il limite temporale di un anno. Applicazione dell agevolazione prima casa - modifica dei criteri L art. 33 del DLgs. 175/2014 riallinea l ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni prima casa nell ambito dell IVA e dell imposta di registro, eliminando, anche in relazione ai trasferimenti immobiliari imponibili ad IVA, il riferimento agli immobili definiti non di lusso dal DM 2.8.69. Novità in vigore dall 1.1.2014 Si ricorda, che dall 1.1.2014, a seguito dell entrata in vigore della riforma della fiscalità indiretta immobiliare, si è determinata una discrepanza tra la disciplina dell agevolazione prima casa operante ai fini IVA e quella applicabile ai fini dell imposta di registro. Infatti: in ambito IVA continuava ad avere rilevanza la definizione di immobili di lusso desumibile dal DM 2.8.69, sicché gli immobili ricadenti in tale definizione non potevano accedere all aliquota del 4% 10

prevista per i trasferimenti di abitazioni prima casa (n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72); in materia di imposta di registro, dall 1.1.2014, non ha più alcuna rilevanza la definizione di immobile di lusso recata dal DM 2.8.69, ma l applicazione della nuova aliquota del 2% (in presenza di tutte le condizioni agevolative) è limitata agli immobili abitativi rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A11, mentre restano a priori esclusi dal beneficio gli immobili abitativi accatastati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Eliminazione del riferimento alla definizione di immobili di lusso Il DLgs. 175/2014, modificando il n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, cancella il riferimento preesistente alla definizione di immobile non di lusso come recata dal DM 2.8.69 e lo sostituisce con l indicazione secondo cui l aliquota agevolata del 4% trova applicazione alle case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Pertanto, dal 13.12.2014, con l entrata in vigore del DLgs. 175/2014, non avranno più alcuna importanza, al fine di delimitare l ambito di applicazione dell agevolazione prima casa, né in ambito IVA, né nell ambito dell imposta di registro, le caratteristiche individuate dal DM 2.8.69 (come, ad esempio, la superficie utile superiore a 240 mq, o la presenza di piscina o campi da tennis di determinate dimensioni, ecc.). L applicazione dell agevolazione, infatti, sarà legata alla sola classificazione catastale dell immobile abitativo. Ne deriva, quindi, che con l entrata in vigore della nuova disciplina, non vi saranno più differenze nell individuazione degli immobili che possono accedere all agevolazione prima casa per l imposta di registro o per l IVA, atteso che: solo gli immobili accatastati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A11, anche ove fossero qualificabili come di lusso ai sensi del DM 2.8.69, accederanno al beneficio, sia per l IVA che per il registro; gli immobili accatastati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 non potranno, in ogni caso, accedere al beneficio, né per l IVA, né per il registro, anche ove fossero qualificabili come non di lusso, ai sensi del DM. 2.8.69. Permanenza della rilevanza del DM 2.8.69 Si segnala che, in ambito IVA, la definizione di immobile non di lusso dettata dal DM 2.8.69 non ha perso ogni rilevanza. Infatti, resta immutato il n. 127-undecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, in base al quale si applica l aliquota IVA del 10% alle case di abitazione non di lusso secondo i criteri dettati dal DM 2.8.69, quando non ricorrano le condizioni per l applicazione dell agevolazione prima casa. Ne deriva che, in assenza delle condizioni di prima casa, il discrimine tra l applicazione dell aliquota del 10% o del 22% rimane fondato sulle caratteristiche non di lusso dell immobile come desumibili dal DM 2.8.69, a prescindere dalla categoria catastale. 11

Ad esempio, con l entrata in vigore del DLgs. 175/2014, la cessione di un immobile qualificabile di lusso ex DM 2.8.69, ma classificato catastalmente in A7: in presenza dei requisiti agevolativi di prima casa, è soggetta all aliquota IVA del 4%; in assenza di tali condizioni, sconta l aliquota ordinaria (22%). Detraibilità iva per le spese di sponsorizzazione - aumento della misura forfettaria Per effetto dell art. 29 del DLgs. 175/2014, l IVA relativa alle spese di sponsorizzazione è detraibile nella misura forfettaria del 50% dell imposta relativa alle operazioni imponibili per: le imprese spettacolistiche, di cui all art. 74 co. 6 del DPR 633/72; i soggetti che applicano il regime di cui alla L. 16.12.91 n. 398, vale a dire: le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco; le società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro, ai sensi dell art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289; le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro. Viene quindi meno la precedente percentuale del 10% di forfettizzazione della detrazione IVA. La nuova percentuale di detrazione, per le spese di sponsorizzazione, risulta quindi equiparata a quella prevista per le spese di pubblicità. Novità in materia di dichiarazione di successione Con l art. 11 del DLgs. 175/2014 vengono semplificati alcuni adempimenti legati alla dichiarazione di successione. In particolare, le modifiche concernono: il limite di valore che consente, in presenza di altre condizioni fissate dalla legge, di fruire dell esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione; i documenti da allegare alla dichiarazione di successione; l erogazione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi. Esonero dalla presentazione della dichiarazione Il DLgs. 175/2014 aumenta a 100.000,00 euro la soglia al di sotto della quale, in presenza di determinate condizioni, opera l esonero dall obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Si ricorda, in proposito, che l art. 28 co. 7 del DLgs. 346/90 prevede che la dichiarazione di successione possa non essere presentata se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: l eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti ex filio, genitori) del defunto; l eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari; l attivo ereditario ha un valore non superiore ad una determinata soglia, che il DLgs. 175/2014 aumenta da 25.822,84 a 100.000,00 euro. Decorrenza 12

Posto che il DLgs. 175/2014 non ha previsto una decorrenza specifica per la norma sull aumento della soglia per l esonero dalla dichiarazione di successione, essa trova applicazione dal 13.12.2014 (data della relativa entrata in vigore). Ne deriva che l obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste per le successioni, devolute a favore del coniuge o di parenti in linea retta del defunto, non comprendenti immobili né diritti reali immobiliari, se l attivo ereditario non supera 100.000,00 euro: apertesi dal 13.12.2014; apertesi anteriormente al 13.12.2014, se il termine per la presentazione della dichiarazione è ancora pendente a tale data e la dichiarazione non è ancora stata presentata. Esenzione dall imposta e esonero dall obbligo di dichiarazione Si rileva che le successioni per le quali opera l esonero dalla dichiarazione non scontano imposta sulle successioni, atteso che, per le successioni a favore del coniuge e di parenti in linea retta opera una franchigia di un milione di euro per ogni erede. Tuttavia, è bene rilevare che non in tutti i casi in cui opera la franchigia (e, quindi, l imposta di successione non è dovuta), opera anche l esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione. Infatti, non vi è coincidenza tra le situazioni in cui l imposta non è dovuta per mancato superamento della franchigia e le condizioni per l esonero dall obbligo dichiarativo. Si rileva, in particolare, che, per trasferimenti a favore dei parenti in linea retta e del coniuge del defunto, opera una franchigia pari a un milione di euro ciascuno (ben più elevata, quindi, anche della nuova soglia di 100.000,00 euro di attivo ereditario prevista per l esonero dalla dichiarazione). Documenti da Allegare alla dichiarazione di successione Viene previsto che, in sostituzione di alcuni documenti che dovrebbero essere allegati alla dichiarazione di successione in originale o in copia autentica (atti di ultima volontà, accordo di integrazione dei diritti dei legittimari, bilanci o inventari, documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili) gli eredi possano allegare copie non autentiche, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all art. 47 del DPR 445/2000 che attesti che le stesse costituiscono copie degli originali. Rimane, tuttavia, la possibilità che l Agenzia delle Entrate richieda i suddetti documenti in originale o in copia autentica. Semplificazioni in presenza di crediti fiscali Vengono inoltre semplificati gli adempimenti dichiarativi posti a carico degli eredi in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius. In particolare, viene previsto che, in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius, l ufficio dell Agenzia delle Entrate possa erogare i rimborsi dopo la presentazione della dichiarazione di successione, semplicemente liquidando l imposta di successione tenendo conto di tali importi a credito. Secondo la disciplina previgente al DLgs. 175/2014, invece, per vedersi riconoscere i rimborsi, gli eredi dovevano presentare una dichiarazione di successione integrativa. 13

Novità in materia di Attestato di prestazione energetica degli edifici Modificando la disciplina in materia di attestato di prestazione energetica degli edifici (art. 6 co. 3 del DLgs. 19.8.2005 n. 192), l art. 34 del DLgs. 175/2014 intende risolvere alcune delle criticità sorte a seguito dell ultima formulazione della norma. Abrogazione della sanzione della nullità in caso di mancata allegazione Si ricorda, infatti, che, per effetto delle modifiche apportate dal DL 145/2013 (conv. L. 9/2014): è stato eliminato l obbligo di allegare l attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative; in caso di mancata allegazione dell APE agli atti immobiliari, non è più contemplata la sanzione della nullità contrattuale, ma trova applicazione una sanzione amministrativa; il pagamento della suddetta sanzione amministrativa non esenta comunque dall obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell attestato di prestazione energetica entro 45 giorni; è stato disposto che l accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all atto della registrazione dei contratti, dall Agenzia delle Entrate. L applicazione pratica dell ultimo punto sopra indicato ha determinato non poche criticità. Infatti, le modalità di registrazione telematica (obbligatoria in caso di atti notarili e di locazioni registrate dal possessore di più di 10 immobili), in concreto, non consentono all Agenzia delle Entrate di operare un controllo sull effettiva allegazione dell APE o sulle clausole contrattuali concernenti l APE, dato che la registrazione avviene automaticamente al momento della ricezione del file inviato dal contribuente o dal notaio. Per quanto concerne la locazione, inoltre, in taluni casi il contratto di locazione non deve neppure essere allegato al momento della registrazione telematica. Modalità di accertamento e contestazione della violazione Per risolvere le criticità sopra evidenziate, che rendevano concretamente impossibile che il controllo sull APE venisse effettuato, in sede di registrazione, dall Agenzia delle Entrate, il DLgs. 175/2014: chiarisce che la dichiarazione concernente l APE o la copia dell attestato di prestazione energetica, inizialmente omessi, devono essere presentati al Ministero dello Sviluppo economico, entro 45 giorni; introduce un sistema di cooperazione tra l Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo economico, che, mediante apposite intese, consenta la trasmissione, da parte dell Agenzia delle Entrate, al Ministero dello Sviluppo economico, delle informazioni acquisite nel corso della procedura di registrazione; precisa che il Ministero dello Sviluppo economico, per l accertamento e la contestazione della violazione, si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza. Appositi provvedimenti attuativi stabiliranno le modalità di interscambio dei dati. 14