Offerta al pubblico di NUOVA SICURCAP ASSIMOCO ED. 04/2014 Prodotto finanziario di capitalizzazione PARTE III (Mod. V944GPIII - 0714) Pagina 1 di 6
PARTE III DEL PROSPETTO D OFFERTA ALTRE INFORMAZIONI La Parte III del Prospetto d Offerta, da consegnare su richiesta all Investitore Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in CONSOB della Parte III: 08/07/2014. Data di validità della Parte III: dal 09/07/2014. A) INFORMAZIONI GENERALI 1. L IMPRESA DI ASSICURAZIONE Assimoco Vita S.p.A., è una società appartenente al Gruppo DZ Bank AG, soggetta all attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. edè stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 ed è iscritta all albo delle imprese di assicurazione con numero di iscrizione 1.00092. La Società risulta autorizzata all esercizio delle attività assicurative nei rami vita I, III, IV,V,VI, e la riassicurazione nel ramo I di cui all articolo 2 comma I del Decreto Legislativo n.209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazione Private). La sede sociale della Società è in Segrate (MI), via Cassanese, 224, Centro Direzionale Milano Oltre. La durata della Società è fino al 31 dicembre 2050. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 50.000.000,00. I principali azionisti che detengono una percentuale del capitale sociale sono: AZIONISTI NUMERO AZIONI (DI 1,00 EURO CADAUNA) % Assimoco S.p.A. 25.935.326 51,8707 R+V Versicherung A.G. 9.312.594 18,6252 R+V Lebensversicherung A.G. 5.153.483 10,3070 Iccrea Holding S.p.A. 1.947.487 3,8950 La Società è controllata da Assimoco S.p.A., a sua volta controllata da Finassimoco S.p.A. che può esercitare il diritto di voto in via diretta per il 52,15% delle azioni. Finassimoco S.p.A. è controllata da R+V Versicherung AG che può esercitare il diritto di voto in via diretta per il 56,95%delle azioni. R+V Versicherung AG risulta controllata per il 74,92%da DZ Bank. Le informazioni circa la composizione degli organi amministrativi (il consiglio di amministrazione) e di controllo (il collegio sindacale), nonché delle persone che esercitano funzioni direttive della Società sono fornite sul sito internet www.assimoco.it Sul predetto sito internet sono altresì pubblicati i prospetti relativi agli altri prodotti finanziari assicurativi offerti dalla Società. Pagina 2 di 6
2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI I soggetti distributori del presente contratto sono: Compagnie di Assicurazione: Assimoco Vita S.p.A. Il collocamento sarà curato direttamente ed esclusivamente da dipendenti della Società, dagli agenti e dai broker di assicurazione. Banche/Sim: Le Banche di Credito Cooperativo (BCC) con le quali la Societàha stipulato appositi accordi di distribuzione. Le Banche operano tramite i propri sportelli e con la propria rete di promotori finanziari. Sul sito Internet della Società www.assimoco.it è disponibile l elenco completo dei suddetti intermediari iscritti nel registro di cui all articolo 109 del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che procedono alla distribuzione del prodotto. 3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE La Società è soggetta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Al momento della redazione del presente documento,la Società di Revisione di Assimoco Vita S.p.A. è Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in via Po n. 32 - Roma. B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO 4. SOTTOSCRIZIONE La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione ovvero direttamente presso la Societàcon conseguente rilascio del documento di polizza. Il contratto viene perfezionato dietro pagamento in forma anticipata del premio unico iniziale indicato nel documento di polizza. L assicurazione entra in vigore e produce i suoi effetti a partire dalle ore 00.00 del giorno di decorrenza sempre che sia stato corrisposto il premio convenuto, il cui importo dovrà essere almeno pari a 10.000,00 Euro. Nel corso della durata contrattuale, ed in particolare in ciascun anno assicurativo entro 60 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto, è data la possibilità all Investitore Contraente di effettuare dei versamenti liberi aggiuntivi. L importo minimo previsto per tali versamenti aggiuntivi è pari a 2.500,00 Euro. Tutti i versamenti (unico iniziale e aggiuntivi) dovranno comunque risultare multipli di 2.500,00 Euro. La somma del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi non potrà superare l importo di 500.000,00 Euro in riferimento ad ogni singolo contratto. Il versamento del premio può essere effettuato mediante le seguenti modalità: Addebito sul conto corrente dell Investitore-Contraente previa autorizzazione del titolare del conto corrente stesso; la modifica o la chiusura di tale conto non avranno ripercussioni sulla gestione del contratto; bonifico bancario con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa; assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa. Non è ammessa la corresponsione di versamenti aggiuntivi successivi in Gestioni Separate istituite in seguito alla sottoscrizione. Pagina 3 di 6
5. RISCATTO Su richiesta scritta dell Investitore-Contraente, la polizza è riscattabile totalmente o parzialmente. Il riscatto può essere esercitato dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il valore di riscatto totale è uguale all importo del capitale, quale risulta rivalutato all ultimo anniversario di polizza trascorso, ulteriormente rivalutato per i giorni decorsi fino alla data della richiesta, a condizione che siano trascorsi quattro anni dalla data di decorrenza. Diversamente, se il riscatto viene esercitato nei primi quattro anni dalla decorrenza, l importo di cui sopra viene ridotto di una penalità variabile in funzione della data in cui la richiesta perviene alla Società, come meglio specificato alla Sezione C, paragrafo 13.1.3 della Parte I. Il valore di riscatto parziale è determinato in base alle stesse modalità previste per il riscatto totale, considerando solo la parte di capitale che l Investitore-Contraente intende riscattare. Il riscatto parziale può essere concesso a condizione che sia esercitato per importi non inferiori a 1.000,00 Euro e che residui un importo di Capitale Maturato, dopo il riscatto parziale, non inferiore a 5.000,00 Euro. Il contratto parzialmente riscattato resterà pienamente in vigore per il capitale residuo che continuerà a rivalutarsi secondo quanto previsto al paragrafo 5 della Sezione B, Parte I. Per la rivalutazione del capitale da applicare per il periodo intercorso dall ultima rivalutazione annuale fino alla data della richiesta di riscatto, verrà adottata la misura di rivalutazione come indicato al paragrafo 5.1 della Sezione B, Parte I. In caso di riscatto totale il contratto si risolve definitivamente, mentre in caso di riscatto parziale rimane in vigore per la quota non riscattata. In caso di riscatto (sia totale sia parziale) non è prevista una misura minima di rivalutazione. Il contratto disciplina altresì il riscatto per decesso dell Investitore-Contraente, che risulta ammesso anche nel corso del primo anno di assicurazione. Qualora si verifichi il decesso dell Investitore-Contraente persona fisica nel corso della durata contrattuale, al Beneficiario caso morte designato verrà liquidato il valore di riscatto come sopra calcolato, senza l applicazione di alcuna penale e il contratto si intenderà così estinto. Il pagamento della prestazione dovuta verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall Investitore-Contraente o dal Beneficiario (in caso di riscatto per decesso dell Investitore- Contraente) entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa indicata all art. 12 delle Condizioni Contrattuali. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. C) REGIME FISCALE 6. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL INVESTITORE CONTRAENTE 6.1 Tassazione delleprestazioni Imposta sul premio I premi versati sul presente contratto non sono gravati da alcun tipo di imposta a carico dell Investitore- Contraente. Detrazione fiscale del premio Il premio versato sul presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione d imposta. Pagina 4 di 6
Tassazione delle somme assicurate In base alla vigente normativa fiscale: a) i capitali corrisposti in caso di scadenza e riscatto totale, costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e il cumulo dei premi pagati. Tale reddito costituisce imponibile soggetto all imposta sostitutiva del 26,00%, a norma di legge, che viene applicata dalla Società all atto della liquidazione. Il suddetto reddito viene assunto al netto di una quota pari al 51,92% forfettariamente riferita ai proventi relativi ai titoli di stato ed equiparati - che prevedono un imposta sostitutiva pari al 12,50% - presenti negli attivi sottostanti la Gestione Separata collegata al contratto. Gli assicurati beneficiano, pertanto, indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli, al pari dell investimento diretto nei titoli stessi; b) in caso di riscatto parziale l imposta applicata sarà proporzionale a quella che sarebbe dovuta in caso di riscatto totale; c) l eventuale rendita di opzione, ottenuta convertendo il valore liquidabile a scadenza al netto della tassazione indicata al punto a), sarà soggetta a tassazione con aliquota del 26,00% esclusivamente per la parte corrispondente ai rendimenti finanziari. Detti rendimenti vengono assunti al netto di una quota pari al 51,92% forfettariamente riferita ai proventi relativi ai titoli di stato ed equiparati presenti negli attivi sottostanti la Gestione Separata collegata al contratto. Nel caso in cui l Investitore - Contraente sia una persona giuridica esercente la sua attività di impresa, i redditi indicati ai punti precedenti sono da intendersi come reddito di impresa e pertanto la Società non provvederà all applicazione di alcuna tassazione. Imposta di bollo Le comunicazioni relative al presente contratto sono soggette all imposta di bollo, annualmente calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso (art. 13 comma 2 ter tariffa allegata al DPR 642/1972 introdotto dal DL 201/2011). L imposta di bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del rapporto, è prelevata all atto del rimborso, riscatto o recesso della polizza. 6.2. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sullavita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge. Pagina 5 di 6
Pagina 6 di 6