Parzialmente integrati Integrati A 1 kw < P < 3 kw 0,40 0,44 0,49 B 3 kw < P < 20 kw 0,38 0,42 0,46 C P > 20 kw 0,36 0,40 0,44



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Transcript:

Incentivi: il Conto Energia Il Conto energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l'approvazione da parte del Parlamento italiano del Decreto legislativo 387 del 2003. L ultimo documento ufficiale è il Decreto 19 febbraio 2007, La richiesta dell incentivazione per gli impianti fotovoltaici, da cui è tratta la presente guida. Il principio che regge il meccanismo del Conto energia consiste nell'incentivazione della produzione elettrica, e non dell'investimento necessario per ottenerla. Il privato proprietario dell'impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo, con cadenza tipicamente mensile, per i primi 20 anni di vita dell'impianto. Condizione indispensabile all'ottenimento delle tariffe incentivanti è che l'impianto sia connesso alla rete (grid connected). La dimensione nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere superiore a 1 kwp. Non sono incentivati dal Conto energia quegli impianti fotovoltaici destinati ad utenze isolate e non raggiunte dalla rete elettrica. Tariffe L energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio dopo il 13/04/07 (data di pubblicazione della Delibera AEEG n. 90/07) e prima del 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella. Classe Potenza nominale impianto Non integrati Parzialmente integrati Integrati A 1 kw < P < 3 kw 0,40 0,44 0,49 B 3 kw < P < 20 kw 0,38 0,42 0,46 C P > 20 kw 0,36 0,40 0,44 Tabella 1. Incentivi GSE per fotovoltaico Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l intero periodo. Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, i valori indicati nella tabella precedente saranno decurtati del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell incentivo. MSE e MATTM ridefiniranno con successivi decreti le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010. In aggiunta all incentivo, il soggetto responsabile dell impianto può contare su un ulteriore

vantaggio economico, utilizzando l energia prodotta scegliendo tra uno dei tre modelli economici possibili: 1. la totale cessione in rete 2. i propri autoconsumi (parziali o anche totali) 3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per i soli impianti di potenza fino a 20 kw). Bonus 5% aggiuntivo Si evidenzia inoltre che la tariffa base può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili: a) per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kw non integrati) della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell energia prodotta dall impianto (autoproduttori ai sensi dell art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999); b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica; c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; per maggiori dettagli consultare la guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell integrazione architettonica pubblicata sul sito www.gsel.it; d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall ultimo censimento ISTAT. Valorizzazione dell energia prodotta Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell impianto fotovoltaico poiché comporta l erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica. Un ulteriore fonte di ricavo è costituita dalla valorizzazione dell energia elettrica prodotta dall impianto che può essere poi autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato. L autoconsumo dell energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della bolletta elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l energia elettrica nella misura corrispondente all energia autoconsumata. La vendita dell energia elettrica prodotta e non autoconsumata costituisce invece una fonte di ricavo esplicita. La figura successiva evidenzia i flussi di energia elettrica scambiata con la rete nel caso di un impianto fotovoltaico connesso alla rete e con delle utenze elettriche che consumano energia.

Figura 1. Schema impianto fotovoltaico. P = energia prodotta dall impianto fotovoltaico (energia incentivata) E = energia prelevata dalla rete U = energia prodotta dall impianto fotovoltaico ed immessa in rete C = energia consumata dalle utenze M1= contatore dell energia prodotta dall impianto fotovoltaico M2 = contatore di misura bidirezionale dell energia scambiata con la rete Bilancio energetico del sistema (riferito ad un determinato periodo temporale) U - E = P C Nel caso del sistema elettrico costituito dall impianto fotovoltaico connesso alla rete e con delle utenze che consumano energia è necessario disporre di 2 o 3 contatori. Il primo per la rilevazione e registrazione della misura relativa alla energia totale prodotta dall impianto fotovoltaico (M1), ed un secondo contatore bidirezionale o doppio contatore (M2) per la rilevazione e registrazione delle misure relative alla energia scambiata (immessa e/o prelevata) con la rete alla quale l impianto è collegato. Durante la notte oppure quando l impianto fotovoltaico non è in produzione per altre motivazioni E = C ovvero tutta l energia consumata dalle utenze viene prelevata dalla rete. Quando l impianto fotovoltaico è in produzione si possono verificare due casi: 1. P > C in questo caso il saldo è positivo, ovvero trattasi di cessione di energia alla rete. 2. P < C in questo caso il saldo è negativo, ovvero trattasi di un prelievo dalla rete. Vendita dell energia Per la vendita dell energia prodotta dall impianto fotovoltaico si possono utilizzare due modalità:

1. indiretta mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE, delibera AEEG n. 280/07; 2. diretta attraverso la vendita in borsa o ad un grossista (contratto bilaterale). Il tipo di vendita indiretta è, di norma, quello consigliabile per le produzioni caratteristiche degli impianti fotovoltaici sia per la semplicità gestionale che per la maggiore redditività dei prezzi minimi garantiti dalla 280/07 rispetto ai prezzi di mercato. Per gli impianti di potenza attiva nominale fino a 1 MW i prezzi minimi garantiti (articolo 7, comma 1, delibera 280/07) sono aggiornati periodicamente dall AEEG. Lo scambio sul posto Lo scambio sul posto, disciplinato dalla delibera, rappresenta una alternativa alla vendita dell energia prodotta ed immessa dall impianto. Con il termine scambio sul posto s intende il servizio erogato dal gestore di rete locale, competente nell ambito territoriale in cui è ubicato l impianto, che consiste nell operare un saldo annuo tra l energia elettrica immessa in rete dall impianto medesimo e l energia elettrica prelevata dalla rete. In particolare questo servizio, che si applica per gli impianti di potenza fino a 20 kw alimentati da fonti rinnovabili, è disciplinato dalle seguenti regole: è consentito utilizzare la rete elettrica a bassa tensione come un sistema di accumulo, immettendo l energia prodotta nelle ore d insolazione in eccesso rispetto ai propri consumi e prelevando nelle ore di buio o di scarsa insolazione l energia necessaria ai propri consumi; il gestore di rete locale competente per territorio effettua a fine anno il conguaglio tra energia immessa e prelevata, addebitando solo la quota dei consumi in eccesso rispetto alla produzione o, in caso contrario, attribuendo un credito di energia per gli anni successivi, che può essere utilizzato al massimo entro tre anni; (nel 2009 questo limite sarà rimosso) sono superati tutti gli adempimenti legati all accesso e all utilizzo della rete elettrica e quelli fiscali legati al valore economico dell energia scambiata; lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica pertanto l energia immessa in rete non può essere venduta; è possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell energia elettrica coincidono. Dal 1 Gennaio 2009 entra in vigore il nuovo schema dello "scambio sul posto", regolato dalla Delibera 74/08 AEEG. Il nuovo modello introdurrà alcune novità di rilievo che rappresentano dei vantaggi per il cliente rispetto all attuale schema. Effettiva valorizzazione dell energia elettrica immessa e di quella prelevata (il net metering non tiene invece conto del diverso valore dell Energia elettrica immessa e di quella prelevata, ma si limita a fare una saldo annuale) Credito economico in (e non in kwh) riconosciuto dal GSE al Soggetto Responsabile qualora a fine anno il saldo tra energia immessa e quella prelevata sia positivo. Tale credito va in accumulo di anno in anno e non ha scadenza temporale (a differenza di quanto previsto dalla Delibera 28/06 il cui credito in kwh scadeva dopo 3 anni)

Valutazione e studio da parte dell AEEG di introduzione di strumenti regolatori per liquidare il credito economico (Dlgs 387/03 e Decreti in Conto Energia non prevedono la vendita del surplus di energia). Ciò al fine di parificare le fonti rinnovabili alla cogenerazione ad alto rendimento (per la quale la delibera prevede la liquidazione economica)