pugliasviluppo Regione Puglia



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pugliasviluppo Regione Puglia Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella regione Puglia. Premessa Puglia Sviluppo S.p.A., società soggetta alla attività di direzione e controllo dell Unico Azionista Regione Puglia, visti: la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea del 20 giugno 2008, C 155/10; il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ( de minimis ), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L 352/1; Il Regolamento regionale n. 15/2014 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis); la Decisione della Commissione Europea n. 5726 del 20 novembre 2007 con cui è stato adottato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo Convergenza PO FESR 2007-2013, così come modificata dalla Decisione della Commissione C(2012) 9313 del 06/12/2012; la DGR n. 146 del 12 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013;

la DPGR n. 886 del 24/09/2008 con cui sono state adottate le disposizioni sull'organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013; la DGR n. 165 del 17/02/2009 con cui si è preso atto dei Criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e con cui sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione; la DGR n. 651 del 09/03/2010 con cui sono state approvate modificazioni, integrazioni e specificazioni alle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007-2013; la Determinazione Dirigenziale n. 44 del 19/03/2010 dell'autorità di Gestione e la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 13/09/2013 di approvazione e aggiornamento dei: o Manuale delle Procedure dell'adg del PO Puglia FESR 2007-2013; o Manuale dei controlli di primo livello del PO Puglia FESR 2007-2013; la DGR n. 1454 del 17/07/2012 con cui è stata approvata la nuova Convenzione per l'affidamento alla Puglia Sviluppo S.p.A. di specifici compiti di interesse generale (precedentemente affidati con DGR n. 1741 del 02/08/2011), così come modificato dall Atto integrativo (Repertorio n. 15859 del 14 maggio 2014); la DGR n. 2574 del 22/11/2011 con cui è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2013 - Asse VI Competitività dei sistemi produttivi e occupazione ; l Accordo di Finanziamento stipulato in data 13/12/2011 tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., approvato con DGR 2819 del 12/12/2011 e modificato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012; rilevato che Puglia Sviluppo, sulla base delle mutate condizioni del contesto macroeconomico di riferimento, considerato l intervenuto effetto di sovrapposizione del Fondo Centrale di Garanzia sul Fondo regionale di controgaranzia, tenuto conto dell avanzamento degli impegni del Fondo Tranched Cover, ha formulato una serie di integrazioni al Piano delle Attività approvato con DGR n. 1104/2012, proponendo la riprogrammazione dei 2

Fondi e l introduzione di una nuova misura di finanziamento del rischio nella forma del Fondo finanziamento del rischio in favore delle PMI ; visti inoltre la DGR n. 1788 del 06/08/2014 con cui si approva: o lo schema di Accordo di finanziamento tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo che sostituisce l Accordo approvato con DGR 2819/2011 e modificato con DGR 1104/2012, per effetto dell introduzione di una nuova misura di finanziamento del rischio nella forma del Fondo finanziamento del rischio in favore delle PMI ; o il documento allegato allo schema di Accordo di finanziamento innanzi richiamato ( PO FESR Puglia 2007/2013 azione 6.1.13 - Integrazioni al Piano delle Attivita del Fondo di controgaranzia e del Fondo tranched cover della Regione Puglia approvato con DGR 1104 del 7 aprile 2012 - Introduzione di una nuova misura di Finanziamento del Rischio ) nel quale sono evidenziate le motivazioni per l introduzione della nuova misura di Finanziamento del Rischio e conseguentemente sono apportate una serie di variazioni al Piano delle Attività approvato con DGR 1104/2012; o il piano finanziario del Fondo Finanziamento del Rischio, con assegnazione di risorse finanziarie per complessivi 135.836.383, di cui 35.000.000 rivenienti dalle economie del Fondo di Controgaranzia e 100.836.383 rivenienti da economie vincolate all attuazione dell asse 6 del PO FESR 2007-2013 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione ; gli artt. 37, 38, 40 e 41 del Regolamento UE n. 1303/2013 che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari; considerato che il metodo nazionale per il calcolo dell elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI operanti in Puglia (Comunicazione della Commissione n. 4505 del 6.07.2010 Aiuto di Stato n. 182/2010 Italia), è da intendersi anch esso prorogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/2013, in quanto 3

definito in osservanza del disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del Regolamento (CE) n. 800/2008; che, ai fini della valutazione di compliance con la normativa nazionale, Puglia Sviluppo S.p.A. ha interpellato la Banca d Italia, regolatore nazionale in materia di strumenti finanziari, presentando una istanza ai sensi dell art. 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, corredata dal Programma delle Attività per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria (Reg. CE 1083/2006) e che la Banca d Italia, esaminata l istanza ed il Programma delle Attività formulato dalla società, ha ritenuto che le attività di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria a valere su risorse pubbliche non sono soggette alle riserve di legge di cui all art. 106 D.Lgs. 385/93. Tanto nella considerazione che l attività di gestione degli strumenti non comporta assunzione di rischio in capo a Puglia Sviluppo. Tutto ciò visto, rilevato e considerato, EMANA il seguente Avviso SEZIONE I INFORMAZIONI GENERALI Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni: a. Fondo: indica lo strumento finanziario denominato Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI, istituito con DGR 1788 del 06/08/2014; b. Regione: indica la Regione Puglia; c. Principio dell Accesso aumentato al finanziamento, fa riferimento a: riduzione delle particolari difficoltà che le PMI incontrano nell accedere al finanziamento, a causa del rischio maggiore percepito in relazione all investimento in attività correlate con la conoscenza, come lo sviluppo 4

tecnologico, l innovazione e il trasferimento della tecnologia, ovvero a causa della mancanza di garanzie sufficienti; creazione di migliori opportunità di lavoro sostenendo le PMI con la creazione di crescita e occupazione potenziale attraverso aumentata disponibilità del finanziamento del debito. d. Dotazione finanziaria: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario, al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi sono restituiti all investitore pubblico. e. Regolamento (UE) n. 1407/2013: indica il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 30 marzo 2013, n. C 83; f. Regolamento Regionale n. 15 del 2014: indica il Regolamento emanato dalla Regione recante concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI g. PMI: indica le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 124 del 20 maggio 2003,; h. Microimprese: indica le imprese di micro dimensione come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE; i. Imprese in difficoltà: indica le imprese (Piccole e medie)che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si trovano in una delle seguenti condizioni: 1) nel caso di una società a responsabilità limitata 1, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un risultato negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; oppure 1 Cfr Allegato I della Direttiva 2013/34/UE. 5

2) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società 2, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società,, oppure 3) nel caso in cui l impresa sia soggetta a procedure concorsuali di insolvenza ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 4) Nel caso in cui, ricevuta un agevolazione nella forma del finanziamento o della garanzia, l impresa non abbia ancora rimborsato il prestito o non sia stato esperito l effetto della garanzia, ovvero nel caso in cui l impresa abbia beneficiato di una ristrutturazione del credito e sia ancora soggetta a piano di ristrutturazione. j. Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI: indica il metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010; k. Circolare n. 285/2013: indica la Circolare della Banca d'italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni in materia di "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"; l. Regolamento UE n. 575/2013: indica il Regolamento n. 575 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento UE n. 648/2012; m. Confidi, indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, operanti in Puglia e iscritti nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del TUB, vigenti alla data del 04/09/2010; n. Originator: indica la banca che eroga finanziamenti a medio/lungo termine in favore delle PMI e che, a fronte di un portafoglio creditizio suddiviso in due, tre o più parti (tranche senior, tranche mezzanine e tranche junior), 2 Cfr Allegato II della Direttiva 2013/34/UE. 6

trasferisce il rischio del credito delle tranche junior ed eventualmente delle tranche mezzanine, rispettivamente, verso il Fondo e verso le garanzie erogate dai Confidi o da soggetti terzi che non utilizzino risorse pubbliche. o. Portafoglio di esposizioni creditizie: indica un insieme di finanziamenti, erogati dall originator a suo insindacabile giudizio, aventi caratteristiche comuni, secondo le specifiche definite da Puglia Sviluppo S.p.A.; p. Tranche junior: indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota del portafoglio di esposizioni creditizie, garantita dal junior cash collateral, che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio; q. Tranche mezzanine: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota del portafoglio, garantita dal mezzanine cash collateral, avente grado di subordinazione minore rispetto alla tranche junior e maggiore rispetto alla tranche senior; r. Tranche senior: indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota del portafoglio di esposizioni creditizie il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante (originator), avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alle tranches junior e mezzanine; s. Junior e mezzanine Cash collateral: indicano i fondi monetari costituiti in pegno in favore del soggetto erogante (originator), rispettivamente, a copertura di tranches junior e di eventuali tranches mezzanine del portafoglio di esposizioni creditizie; t. Punto di stacco e spessore: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le tranches con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie; u. Credit Risk management: indica la funzione del soggetto proponente deputata al presidio e alla gestione del rischio di credito; v. TUB: decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario ; 7

w. Ramp up: indica il periodo entro il quale dovrà essere costituito il Portafoglio di cui all art. 5. Il termine ultimo per la costituzione del portafoglio è, comunque, fissato al 31 dicembre 2015; x. Fideiussione: indica la eventuale garanzia prestata dal Confidi durante il periodo di ramp-up all atto della concessione di ciascun finanziamento da parte del soggetto finanziatore, di cui all art. 23, comma 2. y. Default:indica il finanziamento appostato dall Originator a sofferenza, credito ristrutturato o incaglio oggettivo ; z. Write-off: indica l operazione contabile di cancellazione del credito; aa. Rating di legalità: rating etico con cui sono classificate le PMI, ai sensi dell articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27. Articolo 2 (Valore delle premesse, finalità dell'avviso e risorse disponibili) 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso. In caso di divergenza, le previsioni dell Avviso prevarranno sulle premesse ed allegati. Gli eventuali atti o documenti richiamati nel presente Avviso, anche se non allegati, se e in quanto pubblici, si intendono conosciuti dai partecipanti e formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 2. Il presente Avviso è finalizzato a selezionare operatori economici idonei a dare attuazione agli interventi della Regione, realizzati tramite Puglia Sviluppo S.p.A, destinati a migliorare, attraverso l'impiego delle risorse del Fondo, l'accesso delle PMI al mercato del credito secondo i principi dell Accesso aumentato al finanziamento. 3. L'intervento sarà attuato attraverso le seguenti modalità: a. il conferimento di una dotazione finanziaria in favore dell Originator, per una quota pari al 30%, in caso di partecipazione di confidi, ovvero al 20%, senza l intervento di confidi, del Portafoglio di esposizioni creditizie. Attraverso la dotazione finanziaria, Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito per una quota pari al 30%, ovvero al 20% dell importo nozionale di ciascun finanziamento erogato. La dotazione 8

finanziaria sarà remunerata al tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell 1 (uno) per cento. b. la costituzione in pegno di un junior cash collateral, che sarà depositato presso l originator, remunerato a un tasso pari all Euribor 3 mesi maggiorato dell 1 (uno) per cento; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate sulla quota residua del 70% ovvero dell 80% del portafoglio di esposizioni creditizie di cui alla lettera a. 4. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma, lettere a) e b), saranno trasferite all Originator, mediante deposito sui rispettivi conti correnti dedicati, accesi presso il medesimo Orginator, secondo i tempi e le modalità previsti nel successivo art. 3, comma 2. 5. Per le finalità del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari a 125.000.000 (centoventicinquemilioni). Articolo 3 (Dotazione finanziaria) 1. La dotazione finanziaria sarà depositata su un conto corrente acceso presso l Originator. Gli interessi, come fissati nell art. 2, che maturano sul predetto conto, sono liquidati trimestralmente. 2. La dotazione finanziaria sarà trasferita all Originator secondo le seguenti modalità: l'importo del contributo del programma, erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio, presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario; successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo: i. per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di 9

pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile; ii. per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile; 3. La dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti. 4. In caso di Default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero. 5. Nel caso di Default di cui al comma precedente è possibile procedere ad eventuali definizioni transattive delle posizioni e la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al netto dei write-off imputabili alla quota di dotazione finanziaria (30% ovvero 20%). 6. Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali) sono a totale carico dell Originator. 7. L Originator potrà decidere, senza preventiva autorizzazione di Puglia Sviluppo, nella piena autonomia e secondo le procedure da esso adottate, di addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default. 8. Nei casi previsti al comma che precede, l Originator sarà tenuto a fornire adeguata informativa a Puglia Sviluppo. 9. In caso di cessione di finanziamenti sottostanti, l Originator sarà tenuto a restituire la dotazione finanziaria per le parti imputabili ai finanziamenti ceduti. 10. Il comma 9 precedente non si applica alla cessioni effettuate ai sensi della Legge n. 130/99 e alle cessioni effettuate ai sensi dell art. 25 comma 4. 11. Gli importi restituiti ai sensi dei commi precedenti saranno utilizzati da Puglia Sviluppo per progetti in favore di PMI, da attuarsi mediante misure di finanziamento del rischio. 10

Articolo 4 (Tranched cover) 1. Puglia Sviluppo interviene con una garanzia di tipo tranched cover a copertura delle prime perdite della classe junior del portafoglio, con esclusione della quota di rischio imputabile alla dotazione finanziaria (20% o 30% in caso di partecipazione dei confidi). 2. L Originator può, eventualmente, usufruire di una tranche mezzanine con l'intervento di confidi sulla quota del portafoglio di esposizioni creditizie con esclusione delle quote di rischio imputabili alle dotazioni finanziarie (30%). 3. Lo spessore della tranche junior non potrà essere superiore all 8%, in caso di intervento dei confidi, o al 10%, senza intervento dei confidi, del valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie, con esclusione delle quote di dotazioni finanziarie. 4. L'eventuale intervento dei Confidi sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un mezzanine cash collateral, che sarà depositato presso l originator; la suddetta garanzia opera a copertura delle perdite della classe mezzanine del portafoglio di esposizioni creditizie con esclusione delle quote di dotazioni finanziarie. 5. Lo spessore della tranche mezzanine, eventualmente sottoscritta dai Confidi, non potrà essere superiore al 7% del valore nominale del portafoglio, con esclusione delle quote di dotazione finanziaria. 6. Il tasso di garanzia a copertura della tranche junior e della tranche mezzanine è pari all 80%. 7. Sono a carico del Fondo, essendo strettamente correlati alle esigenze di costruzione del portafoglio per le finalità del presente Avviso, gli eventuali costi relativi alla valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell effetto di mitigazione del rischio derivante dalla copertura delle tranches junior e mezzanine ai sensi del presente Avviso, in funzione di quanto ad essi consentito dalla Circolare n. 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche; dette spese sono comprese nel limite del 2%, su base annua, del contributo del programma operativo al Fondo. 11

8. L originator partecipa alle spese di cui al precedente comma 7 nella misura del 30%. A tal fine Puglia Sviluppo S.p.A. trattiene la quota di spesa a carico dell originator all atto del trasferimento della liquidità per la costituzione del junior cash collateral. 9. Puglia Sviluppo S.p.A. potrà aumentare la dotazione del Fondo per la costituzione di ulteriori portafogli di esposizioni creditizie, con le medesime modalità previste dal presente Avviso. Articolo 5 (Caratteristiche del portafoglio di esposizioni creditizie) 1. Il portafoglio di esposizioni creditizie dovrà essere costituito da un insieme di finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche: a. essere concessi per le finalità previste all articolo 6, in favore di PMI valutate economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale e/o operativa nella regione Puglia; b. essere di nuova concessione e avere una durata massima di 8 anni, oltre un preammortamento massimo di 2 anni; c. non essere collegati ad altri rapporti di finanziamento già in essere tra il soggetto proponente e la PMI alla data della delibera di concessione, fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 6, c. 1, lett. e); d. essere costituito da singoli finanziamenti di importo compreso tra 50.000,00 (cinquantamila/00) euro e 1.000.000,00 (unmilione/00) euro; e. l importo massimo dei finanziamenti concessi per il consolidamento delle passività a breve e per l attivo circolante non deve superare 400.000,00 euro. La sommatoria dei finanziamenti concessi alle PMI per il consolidamento delle passività a breve non potrà essere superiore al 10% dell importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio; la sommatoria dei finanziamenti concessi per l attivo circolante non potrà essere superiore al 50% dell importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio ; 12

f. essere regolati al tasso fisso o variabile, calcolato sulla base dell'euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno spread, per ciascuna classe di merito creditizio, come risultante da successiva fase di valutazione e selezione di offerte economiche. g. essere eventualmente assistiti da garanzie reali e personali e da garanzie concesse da soggetti istituzionali che non utilizzino risorse pubbliche, tenendo conto della possibilità per l Originator di acquisire garanzie con riferimento alla tranche senior e alle quote relative al 20% della tranche junior e al 20% della tranche mezzanine rimaste a carico dell Originator, nel rispetto della Circolare n. 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche. 2. Le delibere di finanziamento adottate dall Originator e relative ai crediti inseriti nel portafoglio di cui al comma 1 non possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda di accesso di cui all art. 16. Articolo 6 (Finalità dei finanziamenti che compongono il portafoglio) 1. I finanziamenti che compongono il portafoglio devono riguardare: a) Prestiti finalizzati agli investimenti di imprese innovative, operanti prioritariamente nei settori ICT, Energia e Ambiente, Biotecnologie e Farmaceutica (Life Sciences), Elettronica e Biomedicale, Edilizia sostenibile e Meccanica, riguardanti finanziamenti a medio-lungo termine per attività di innovazione (sviluppo tecnologico e acquisizione di licenze); b) Prestiti per la realizzazione di investimenti iniziali; c) Prestiti finalizzati all attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti salvo buon fine), nei limiti previsti dall art. 5, comma 1, lett. e); d) Prestiti finalizzati all effettuazione e/o al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale; 13

e) Prestiti finalizzati al riequilibrio finanziario relativi all estinzione delle linee di credito a breve e medio termine e all adozione di un piano di rientro dall indebitamento, nei limiti previsti dall art. 5, comma 1, lett. e). 2. I finanziamenti di cui al comma 1 devono riferirsi a unità produttive localizzate nella regione Puglia e devono essere avviati da parte delle PMI successivamente alla presentazione dell istanza di partecipazione al presente avviso. 3. Nell ambito del portafoglio possono essere concessi finanziamenti a PMI operanti nel settore dell Agroindustria (Codice ATECO 2007 10 Industrie alimentari ). Il presente Avviso non si applica agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i. qualora l importo dell aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii. qualora l aiuto sia subordinato al suo venir parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Articolo 7 (Esclusioni) 1. Nell'ambito del portafoglio, non potranno essere concessi finanziamenti a PMI: a. che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; b. che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; c. che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione; d. qualificabili come Imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari; e. attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 14

f. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di Funzionamento dell Unione Europea; g. come previsto dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento n. 1407/2013, per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; h. attive nel settore carboniero. 2. La sommatoria dei finanziamenti concessi alle PMI attive nei settori Servizi, Commercio e Turismo non potrà essere superiore al 40% dell importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio. 3. In sede di costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie, Puglia Sviluppo S.p.A. e l Originator definiranno procedure di verifica (cd. Agreed upon procedures) su campioni di esposizioni creditizie nel rispetto della normativa sulla privacy. Articolo 8 (Modalità operative dell operazione) 1. Le risorse pubbliche saranno suddivise in n. 10 lotti. Ogni operatore potrà risultare aggiudicatario al massimo di n. 2 lotti. 2. La banca originator può scegliere di costruire il portafoglio di esposizioni creditizie di cui all art. 5 senza l intervento di un confidi, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 9. 3. Alternativamente la banca originator può scegliere di costruire il portafoglio di esposizioni creditizie di cui all'articolo 5, suddividendolo in tre distinte classi (una tranche junior, una o più tranche mezzanine e una tranche senior) secondo le modalità descritte nel successivo articolo 10. 4. La fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie deve concludersi non oltre il termine del 31 dicembre 2015. 15

5. A fronte dell'intervento di mitigazione del rischio di credito realizzato da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo, nessun premio o commissione di garanzia sono richiesti alle PMI beneficiarie finali dell'intervento medesimo. 6. L importo di ciascun lotto (vds comma 1 che precede) viene suddiviso come nel seguito indicato: a. Con l intervento di confidi: 10.875.000 Dotazione Finanziaria e 1.625.000 Junior Cash Collateral. Importo del Portafoglio di esposizioni creditizie pari a 36.250.000. b. Senza l intervento di confidi: 9.470.000 Dotazione Finanziaria e 3.030.000 Junior Cash Collateral. Importo del Portafoglio di esposizioni creditizie pari a 47.350.000. Ove siano successivamente disponibili ulteriori risorse, si proporrà l assegnazione di tali nuove risorse, a scorrimento della graduatoria definitiva. Articolo 9 (Costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie da parte della banca originator senza l intervento dei confidi) 1. Il portafoglio di esposizione creditizie, con esclusione delle quote di dotazione finanziaria, viene suddiviso in due distinte classi: una tranche junior, esposta al rischio di prima perdita (first loss) del portafoglio e una tranche senior, con grado di subordinazione minore. 2. L'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego delle risorse del Fondo, di un junior cash collateral in favore dell originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della tranche junior (80%). 3. I punti di stacco e spessore della tranche junior sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla Circolare n. 285/2013, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'italia (ECAI). 16

4. Lo spessore richiesto per la tranche junior non deve essere superiore al 10% del valore del relativo portafoglio di esposizioni creditizie, con esclusione delle quote di dotazione finanziaria, come individuato in sede definitiva. Articolo 10 (Costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie da parte della banca originator con l intervento dei confidi) 1. Il portafoglio di esposizioni creditizie, con esclusione delle quote di dotazione finanziaria, viene suddiviso in tre distinte classi: una tranche junior, esposta al rischio di prima perdita (first loss) del portafoglio, una o più tranche mezzanine, aventi grado di subordinazione minore rispetto alla tranche junior e maggiore rispetto alla tranche senior, di cui una sottoscritta dai Confidi, e una tranche senior, con grado di subordinazione minore. 2. L'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego delle risorse del Fondo, di un junior cash collateral in favore dell originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della tranche junior (80%). 3. L'intervento dei Confidi è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego di fondi monetari, di un mezzanine cash collateral in favore dell originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della tranche mezzanine (80%). 4. I punti di stacco e spessore della tranche junior sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla Circolare n. 285/2013, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'italia (ECAI). 5. Lo spessore richiesto per la tranche junior non deve essere superiore al 8% del valore del relativo portafoglio di esposizioni creditizie, con esclusione delle quote di dotazione finanziaria, come individuato in sede definitiva. 17

6. Lo spessore richiesto per la tranche mezzanine, sottoscritta eventualmente dai Confidi, non deve essere superiore al 7% del valore del relativo portafoglio di esposizione creditizie, come individuato in sede definitiva. 7. L Originator può procedere ad un ulteriore segmentazione del portafoglio, oltre a quella prevista dal presente Avviso, tramite l intervento di soggetti terzi, che non utilizzino risorse pubbliche, i quali possono sottoscrivere tranche mezzanine sul portafoglio, anche successivamente alla fase di ramp-up, qualora da questa struttura si tragga un beneficio evidente per il prenditore finale. Articolo 11 (Premialità al rating di legalità) 1. Le imprese inserite nel portafoglio di cui all art. 5 in possesso del rating di legalità beneficiano di un contributo in conto interessi. Il suddetto contributo è pari al 2% dell importo del finanziamento e, comunque, nei limiti degli interessi che l impresa beneficiaria avrà pagato all Originator e sarà erogato in unica soluzione, direttamente all impresa beneficiaria, allo scadere del periodo di 6 mesi di ammortamento o di preammortamento (vds. Art. 5, c. 1, lett. b). Articolo 12 (Recupero crediti) 1. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito dei pagamenti effettuati dal Fondo sulla classe junior, Puglia Sviluppo S.p.A. acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate. 2. A tal fine, Puglia Sviluppo S.p.A. adotterà le idonee procedure di evidenza pubblica per la costituzione di un Albo di esperti legali, iscritti all'albo professionale, con esperienza nel campo del recupero del credito. Articolo 13 (Disciplina degli aiuti e determinazione dell intensità di aiuto) 1. L elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato sulla base della disciplina vigente al momento della concessione dell aiuto. 18

2. La garanzia sottostante l intervento del Fondo è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, e dal Regolamento regionale 15/2014, relativi alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis); 3. La copertura fornita dal Fondo per le perdite su tranches junior sarà pari all 80% della perdita registrata su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti. 4. La eventuale copertura fornita dai Confidi per le perdite su tranches mezzanine sarà al massimo pari all 80% delle perdite registrate su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti. 5. Gli aiuti concessi alle imprese ai sensi del presente articolo sono recuperati da Puglia Sviluppo S.p.A., previa decadenza dai medesimi aiuti, nei seguenti casi: a. la PMI beneficiaria non realizzi il progetto di cui all'articolo 6; b. non siano state rispettate le condizioni richiamate all'articolo 6; c. non siano state rispettate, per cause imputabili alla PMI beneficiaria, le altre condizioni previste dal presente Avviso ai fini dell'accesso all'intervento, ivi incluse quelle indicate all'articolo 7. 6. Le risorse recuperate ai sensi del precedente comma 5 tornano nella disponibilità del Fondo. Articolo 14 (Cumulo) 1. L importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi dell art. 13 (aiuti de minimis) possono essere cumulati con altri aiuti de minimis a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino l importo di 200.000. Gli aiuti di cui al presente Avviso, inoltre, possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione 3 fino a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. 3 Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8). 19

2. Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell intensità di aiuto o dell importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. SEZIONE II PROCEDURA DI SELEZIONE Articolo 15 (Requisiti per la partecipazione) 1. Possono partecipare al presente Avviso i seguenti operatori economici, anche costituiti nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa: a) banche italiane di cui al TUB; b) banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB; c) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB vigente alla data del 4 settembre 2010; d) società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti: a) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri; b) possedere almeno uno sportello operativo nella regione Puglia; c) detenere al 31/12/2013 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 200 milioni di euro e, in sede di presentazione della domanda di accesso, impegnarsi a diffondere, con adeguate forme, l'intervento della Regione Puglia e a istituire almeno un Punto Informativo dedicato all'intervento. 3. Gli operatori di cui al comma 1, che intendono beneficiare della mezzanine cash collateral, presentano una dichiarazione di impegno, sottoscritta con uno o più Confidi, mediante la quale il/i Confidi si impegna/no, in caso di aggiudicazione, a costituire un mezzanine cash collateral a garanzia del rischio di perdita della 20

tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti che sarà costruito secondo la disciplina contenuta nel presente Avviso. 4. Gli operatori di cui al comma 1 si impegnano ad accendere: a. un conto corrente, intestato a Puglia Sviluppo S.p.A. Tranched Cover 2 sul quale sarà depositato lo junior cash collateral a garanzia delle prime perdite del portafoglio, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul predetto conto, di cui all art. 2, comma 3, lett. b), liquidati trimestralmente, sono a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell 1 (uno) per cento; b. Un conto corrente, intestato a Puglia Sviluppo S.p.A. Dotazione Finanziaria sul quale sarà depositata la Dotazione Finanziaria, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul predetto conto, di cui all art. 2, comma 3, lett. a), liquidati trimestralmente, sono a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell 1 (uno) per cento; 5. Non sono ammessi a partecipare operatori che, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Articolo 16 (Domanda accesso) 1. Le proposte, redatte in lingua italiana utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito internet www.sistema.puglia.it e www.pugliasviluppo.eu, devono pervenire, con qualsiasi mezzo che ne attesti il ricevimento, al seguente indirizzo: "Puglia Sviluppo S.p.A., via delle Dalie s.n.c. Zona industriale Modugno (BA) 70026, entro le ore 12,00 del 10 21

ottobre 2014. Le proposte potranno essere inviate a far data dal 1 settembre 2014. 2. Il plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura "NON APRIRE - Procedura per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella regione Puglia ", deve contenere la domanda di partecipazione, redatta, ai sensi del D.L. 445/2000, secondo lo schema riportato in allegato n. 1, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo procuratore speciale, e tutta la documentazione ivi indicata. Articolo 17 (Documenti per la partecipazione) 1. Documentazione da inserire nel plico di cui all art. 16, comma 2. 1.1. BUSTA A documentazione amministrativa: 1.1.1. domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 1, sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo procuratore speciale, e tutta la documentazione ivi indicata. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ogni soggetto del raggruppamento deve fornire la documentazione di cui al precedente capoverso e indicare la quota di partecipazione al raggruppamento e la parte del finanziamento che verrà da esso eseguita. La domanda di accesso deve essere altresì sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese e corredata: a. da mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, ovvero b. da dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale 22

con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituendi. 1.1.2. una relazione tecnica redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 2, ove siano descritti i seguenti elementi: a. Esperienza maturata dal soggetto proponente nella gestione di operazioni di cartolarizzazione tradizionali e/o sintetiche di esposizioni creditizie verso imprese, con indicazione del numero di operazioni effettuate nell'ultimo quinquennio e dell'ammontare di ciascun portafoglio cartolarizzato. b. Struttura operativa di credit risk management e del ruolo da essa assunto all'interno dell'organigramma aziendale. c. Procedure operative relative alla gestione del credito, con particolare riferimento alla fase istruttoria e deliberativa, ivi compreso il sistema delle deleghe. d. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale ai sensi del d.lgs. 231/01. e. Descrizione del meccanismo di formazione del tasso da applicare ai finanziamenti, con evidenza della traslazione del beneficio conseguente all intervento di Puglia Sviluppo (vds successivo comma 2). 1.1.3. una eventuale dichiarazione di impegno, sottoscritta con uno o più Confidi, ai sensi del precedente art. 15 c. 3. 1.2. BUSTA B offerta economica: l offerta economica dovrà essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura Offerta economica/proposta di Accordo per la realizzazione di un portafoglio di finanziamenti tramite il sostegno del fondo tranched cover. Essa deve contenere le seguenti indicazioni: a. condizioni economiche, incluse le commissioni, espresse in termini di spread massimo rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), applicate ai finanziamenti in relazione a ciascuna classe di merito creditizio di cui alla successiva Tabella 1. Ai fini della valutazione dell offerta economica è necessario che l originator partecipante descriva la 23

composizione e la durata del periodo dell ammortamento ordinario del portafoglio creditizio, indicando la dimensione delle esposizioni creditizie con riferimento al rating di appartenenza, nonché in relazione al Cash Collateral junior e al Cash collateral mezzanine; b. L originator, per definire la classe di merito creditizio della tranche senior, dovrà indicare se intende applicare la formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla Circolare n. 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche, ovvero fare ricorso alla certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d Italia (ECAI). 2. Ai fini della formulazione del tasso da applicare ai finanziamenti, oggetto dell offerta economica, l Originator deve tenere conto del beneficio ottenuto a seguito dell intervento di Puglia Sviluppo (conferimento della dotazione finanziaria e costituzione del junior cash collateral di cui all art. 2, comma 3). Tale beneficio dovrà essere traslato alle PMI. 3. Nel caso di tasso fisso, il parametro da utilizzare (Eurirs) per la definizione del tasso finale deve essere allineato alla durata del finanziamento (es. Eurirs a 6 anni per un finanziamento a tasso fisso della durata di 6 anni). Articolo 18 (Valutazione delle domande di partecipazione e delle offerte economiche) 1. Nel corso di apposita seduta pubblica, la cui data e luogo di svolgimento saranno comunicati mediante avviso pubblicato con congruo preavviso sul sito internet di Puglia Sviluppo (ove possibile tale data sarà comunicata singolarmente ai partecipanti), il Comitato per l attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria istituito con Determinazione dell Amministratore Unico di Puglia Sviluppo del 10/10/2012, procederà all apertura del plico di cui all art. 16, comma 2, e della BUSTA A di cui all art. 17, comma 1.1, verificando la completezza dei documenti contenuti ed il possesso dei requisiti di cui all art. 15, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c), nonché la presenza dell eventuale 24

dichiarazione di impegno, sottoscritta con uno o più Confidi, ai sensi del precedente art. 15 c. 3. 2. Le domande di partecipazione incomplete dei dati o difformi o irregolari o presentate fuori dal termine saranno considerate inammissibili e ne sarà data comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti interessati. Le domande conformi saranno oggetto della valutazione di cui ai successivi commi. 3. Terminata la fase di verifica di cui al comma 1, il Comitato procederà in seduta riservata alla valutazione degli elementi contenuti nella relazione tecnica di cui al precedente art. 17, comma 1.1.2, lettere a., b., c. e d. Tale valutazione sarà finalizzata alla espressione di un giudizio motivato di idoneità o di non idoneità. Gli operatori ritenuti idonei formeranno l elenco dei soggetti abilitati alla realizzazione di un portafoglio di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese tramite il sostegno del Fondo. Successivamente, nel corso di una seduta pubblica, il Comitato di cui al comma 1 procederà all apertura della BUSTA B (art. 17, comma 1.2) dei soli operatori ammessi nell elenco dei soggetti abilitati. Dopo aver verificato la rispondenza dei plichi e delle offerte ricevute con quanto previsto nel presente Avviso, valuterà le relative offerte economiche, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base delle condizioni economiche applicate ai finanziamenti, apprezzate sulla base del vantaggio per le PMI. Tale elemento è valutato confrontando le condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente in sede di offerta economica con i parametri riportati nella Tabella n. 1. A tale elemento è attribuito un punteggio da 0 a 100 (cento) sulla base della seguente formula: Pi = Cmin x Pmax/Ci dove: Pi = punteggio dell offerta oggetto di valutazione; Cmin = valore minimo offerto delle condizioni economiche; Ci = valore medio ponderato delle condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente i-esimo, con i che va da 0 a 25

n (n = numero dei soggetti proponenti). I fattori di ponderazione sono riportati nella Tabella n. 1; Pmax = punteggio massimo, pari a 100. 26

Tabella 1 Classe di rating (A) (B) (A x B) Standard & Poor s Fitch Moody s Fattore di correzione Tasso offerto Tasso corretto AAA AAA Aaa 0,25 AA+ AA+ Aa 0,25 AA AA Aa 0,25 AA- AA- Aa 0,25 A+ A+ A 1 1,00 A A A 1,00 A- A- A 3 1,00 BBB+ BBB+ Baa 1 5,00 BBB BBB Baa 2 5,00 BBB- BBB- Baa 3 5,00 BB+ BB+ Ba 1 12,00 BB BB Ba 2 12,00 BB- BB- Ba 3 12,00 B+ B+ B 1 12,00 B B B 2 12,00 B- B- B 3 12,00 Al fine di ottimizzare l efficacia della copertura, ai portafogli di esposizioni creditizie con periodo di ammortamento compreso tra 5 e 6 anni, oltre eventuale preammortamento massimo di 2 anni, sarà attribuita una premialità consistente in un punteggio pari a 10 punti. Il punteggio, attribuito sulla base delle formule di cui ai precedenti commi, è espresso in numeri interi e due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali, il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l arrotondamento è effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l arrotondamento è effettuato per difetto. Per consentire l applicazione delle predette formule, laddove fossero presenti valori 27

pari a 0 (zero) e ciò comportasse l indeterminatezza dei risultati, tali valori sono convenzionalmente approssimati a 0,10 (zero virgola dieci). Al termine della valutazione, sarà stilato un elenco secondo l ordine dei punteggi totali attribuiti, che costituirà la graduatoria elaborata dal Comitato. Articolo 19 (Aggiudicazione) 1. Puglia Sviluppo adotta, con proprio provvedimento, la graduatoria di cui all'articolo 18 e aggiudica le risorse disponibili, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo l ordine di priorità della graduatoria al soggetto posizionato al primo posto. Al soggetto proponente è assegnato un termine di 7 giorni per comunicare se intende accettare la suddetta aggiudicazione ovvero rinunciare allo stesso. Nel caso di rifiuto, la medesima procedura è ripetuta mediante scorrimento della graduatoria. 2. Puglia Sviluppo ed il soggetto aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione, procedono alla stipula della Convenzione di cui al successivo articolo 21. 3. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Articolo 20 (Costi del rating per l originator) 1. Gli eventuali costi per l attribuzione del rating da parte di una società esterna (ECAI), individuata ai sensi del successivo comma 2, sono a carico del Fondo nei limiti del 70% delle spese sostenute e, comunque, fino a un massimo di 50.000,00. L originator partecipa ai suddetti costi nella misura del restante 30%. A tal fine Puglia Sviluppo S.p.A. trattiene la quota di spesa a carico dell originator all atto del trasferimento della liquidità per la costituzione del junior cash collateral. 2. Puglia Sviluppo S.p.A. farà riferimento alle procedure di accreditamento delle società esterne ECAI per l attribuzione dei rating già effettuate ai sensi del d.lgs. 163/2003 Codice dei contratti pubblici. 28

Articolo 21 (Sottoscrizione della Convenzione) 1. Puglia Sviluppo S.p.A., tenuto conto dei contenuti dell'offerta, stipula una specifica Convenzione con gli operatori aggiudicatari, volta a disciplinare i rapporti tra le parti durante il periodo di Ramp-up e, successivamente alla Comunicazione di costituzione del Portafoglio, a fronte della assegnazione definitiva delle risorse, a regolare gli obblighi del soggetto aggiudicatario in merito al controllo e al monitoraggio dei finanziamenti, riferiti soprattutto: a. alle informazioni anagrafiche relative a ciascuna PMI finanziata e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice, distinta per investimenti innovativi, investimenti iniziali, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, sostegno di processi di capitalizzazione aziendale e consolidamento delle passività a breve termine; b. ai principali dati contabili delle PMI finanziate; c. alla classe di merito creditizio attribuita alle PMI al momento della concessione del finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del finanziamento; d. alle condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato; e. ai finanziamenti in default, ossia ai finanziamenti appostati dall Originator a sofferenza, credito ristrutturato o incaglio oggettivo. Non è possibile prevedere altra tipologia di finanziamenti in default. f. ad ogni evento inerente l'andamento del finanziamento e della PMI finanziata, rilevante ai fini della attivazione dell'intervento di protezione del rischio di credito offerto da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso le risorse del Fondo; g. alla presentazione di relazioni periodiche e di ogni altra necessaria comunicazione a Puglia Sviluppo S.p.A. circa l'andamento dei finanziamenti e delle PMI finanziate. 29

Articolo 22 (Clausola di salvaguardia) 1. Al fine di coprire il portafoglio da eventuali variazioni nella componente Rischio Paese, l originator potrà adeguare lo spread offerto in sede di offerta economica come nel seguito indicato: Spread = 70% (CDS tr - CDS off )/ CDS off dove: Spread indica l adeguamento dello spread offerto in termini di variazione positiva; CDS tr indica la media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD, pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contributor CMAL (Credit Market Analysis), rilevate il mese precedente a quello di chiusura del portafoglio; CDS off indica la media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD, pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contributor CMAL (Credit Market Analysis), rilevate il mese precedente a quello di presentazione dell offerta economica (vedi art. 17). Articolo 23 (Costruzione del portafoglio, attivazione dell'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A.) 1. La fase di costruzione del Portafoglio (periodo di ramp up) deve concludersi entro il 31 dicembre 2015. Si specifica che entro tale data tutti i finanziamenti devono essere stati erogati. 2. In caso di sottoscrizione della tranche mezzanine da parte di un Confidi, durante il periodo di ramp up, questi presterà all atto della concessione di ciascun finanziamento da parte del soggetto finanziatore e a favore di esso, garanzia consortile di durata pari alla durata del finanziamento ovvero costituirà in pegno il mezzanine cash collateral sin dall inizio della fase di ramp up. Il soggetto aggiudicatario, entro il termine massimo di cui al comma 1, comunica a Puglia Sviluppo S.p.A.: 30

a. la chiusura della fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie; b. l'ammontare complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie e il numero di PMI finanziate; c. il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, il punto di stacco e lo spessore della eventuale tranche mezzanine, sottoscritta dai Confidi, nonché il punto di stacco e lo spessore della tranche senior determinati con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, ovvero all articolo 10, comma 4. Nel caso di utilizzo dell'approccio della formula di vigilanza, devono essere altresì indicati gli assunti e la metodologia utilizzata per la stima di tutte le variabili considerate nella applicazione della medesima formula di vigilanza. Nel caso di ricorso al rating esterno, oltre al punto di stacco e lo spessore della tranche junior e della eventuale tranche mezzanine, sottoscritta dai Confidi, deve essere prodotta la documentazione rilasciata dalla ECAI comprovante il rilascio di un rating sulla tranche senior del portafoglio corrispondente; d. le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti in relazione alla classe di merito assegnata a ciascuna PMI, in conformità a quanto riportato in sede di offerta economica; e. l'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice; f. eventuali, ulteriori dati e informazioni indicati nella Convenzione di cui all'articolo 21. 3. Puglia Sviluppo S.p.A. procede al conferimento della dotazione finanziaria e alla costituzione in pegno del cash collateral in favore del soggetto aggiudicatario, mediante il trasferimento per porzioni delle risorse, secondo quanto già indicato nell articolo 3, comma 2. Almeno 1 giorno lavorativo antecedente la data di costituzione del junior cash collateral, dovrà essere sottoscritto, a pena di revoca dei benefici, l eventuale contratto di pegno a garanzia della eventuale Tranche mezzanine, sottoscritta dai Confidi. 4. Qualora il soggetto aggiudicatario, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta 31

economica, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi della dotazione finanziaria e del junior cash collateral. Art. 24 (Requisiti Confidi) 1. Ai fini del presente avviso, possono partecipare all operazione tranched cover i Confidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB, vigente alla data del 04/09/2010, in possesso dei seguenti requisiti: a. Avere almeno una sede operativa nella Regione Puglia; b. Avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri; c. Avere fondi rischi ovvero un patrimonio non impegnato in altre operazioni di garanzie almeno pari all importo del mezzanine cash collateral; d. Avere uno stock di garanzie impegnate almeno pari a 50 milioni di euro; e. Avere una adeguata struttura di credit risk management; f. Avere adottato idonee procedure operative per la concessione di garanzie, ivi compreso l eventuale sistema di deleghe. 2. I Confidi non sono ammessi a partecipare, qualora, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come desumibile dal documento Unico di regolarità, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Articolo 25 (Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A.) 1. I finanziamenti alle PMI di cui al presente avviso possono essere concessi a valere sui Plafond di provvista della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP ), messi a disposizione del sistema bancario per le finalità di cui all articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009 e, in particolare, a valere sul Nuovo Plafond PMI (di cui alla Convenzione tra l Associazione Bancaria Italiana - di seguito, l ABI - e CDP in 32

data 1 marzo 2012, come successivamente modificata e integrata) e sugli ulteriori Plafond di CDP, anche attivati successivamente al presente avviso, i cui relativi accordi convenzionali contengano disposizioni analoghe a quelle di cui al successivo comma 3. 2. La natura a mercato delle condizioni economiche calmierate della provvista dei Plafond di CDP, nonché l impegno che assumono le Banche aderenti di tener conto del costo di tale provvista nei connessi finanziamenti alle imprese, possono contribuire a contenere ulteriormente le condizioni finali applicate alle PMI che beneficiano della misura di cui al presente avviso. Inoltre, la natura pubblica delle condizioni offerte da CDP (consultabili sul sito internet www.cassaddpp.it), unitamente all obbligo per le Banche di dichiarare, nei relativi contratti finanziamento, la provenienza, il costo e la durata della provvista, possono costituire un positivo stimolo alla trasparenza del mercato. 3. La concessione dei finanziamenti alle PMI di cui al presente avviso è compatibile con l utilizzo della provvista di CDP, in quanto le relative convenzioni tra CDP e l ABI prevedono: (a) in capo alle Banche aderenti (i) l autonomia in merito alla negoziazione e determinazione dei termini e delle condizioni dei finanziamenti alle PMI; (ii) l esclusiva competenza e responsabilità sui processi di istruttoria e di delibera interni, senza alcuna influenza o monitoraggio da parte di CDP; (iii) l autonomia nell esame delle richieste e nella decisione di procedere con le operazioni; e (iv) l assunzione del rischio delle operazioni (cfr., ad esempio, articolo 7.1 della Convenzione CDP-ABI 1 marzo 2012); (b) nel relativo Contratto di Cessione dei Crediti, che CDP conferisce alla Banca aderente mandato e procura pieni, ai fini della gestione e conservazione dei crediti ceduti in garanzia a CDP e all esercizio di qualsiasi connesso diritto, nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui tali crediti ceduti originano (cfr., ad esempio, articolo 4.1 del Contratto di Cessione dei Crediti e del Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo, allegati alla Convenzione CDP-ABI 1 marzo 2012); (c) nell ipotesi di revoca del mandato di cui al precedente punto (b), la facoltà in capo a CDP di procedere alla gestione e riscossione dei crediti ceduti in 33

garanzia, nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui tali crediti ceduti originano (cfr., ad esempio, articolo 8.1 del Contratto di Cessione dei Crediti e del Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo, allegati alla Convenzione CDP-ABI 1 marzo 2012). 4. Gli operatori aggiudicatari sono preventivamente autorizzati alla cessione a CDP dei finanziamenti alle PMI di cui al presente avviso, dandone successiva comunicazione a Puglia Sviluppo in sede di assegnazione definitiva delle risorse. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata da Puglia Sviluppo, senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile. SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 26 (Clausola sociale) 1. Il soggetto proponente sarà tenuto a fare espressa menzione della clausola sociale (art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009) nei rapporti con le PMI finanziate ai sensi del presente Avviso. Articolo 27 (Pubblicazione) 1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURP, sul sito internet www.sistema.puglia.it e sul sito internet www.pugliasviluppo.eu. Per informazioni Puglia Sviluppo SpA Via delle Dalie snc 70026 zona industriale- Modugno (BA) Avv. Michele Scivittaro mscivittaro@pugliasviluppo.it tel 0805498811 telefax 08054988120 34

ALLEGATI AVVISO Allegato n 1: Domanda di partecipazione Allegato n 2: Relazione tecnica Allegato n 3: Dichiarazione d impegno sottoscritta da uno o più Confidi Allegato n. 4: Proposta di Accordo di Portafoglio Allegato n 5: Convenzione Puglia Sviluppo-Finanziatore Allegato n 6: Convenzione Finanziatore-Confidi 35

pugliasviluppo ALLEGATO 1 DELL AVVISO MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL AVVISO E DICHIARAZIONI A CORREDO Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A. [ ] Oggetto: Istanza di partecipazione all Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella regione Puglia. Il sottoscritto nato il a in qualità di della banca con sede in con codice fiscale - partita I.V.A. telefono fax email chiede di partecipare alla procedura indicata in oggetto (barrare la casella di interesse): singolarmente; come capogruppo/mandatario di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da: mandante di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da: A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara 1) di essere una banca italiana di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); una banca comunitaria stabilita nel territorio italiano di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 36

107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); una società finanziaria ammessa al mutuo riconoscimento di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.): denominazione: sede sociale: n. iscrizione Registro Imprese, C. F. e P.IVA: data di iscrizione e n. iscrizione : ; 2) di avere natura privatistica e di non essere controllati da soggetti pubblici; 3) che, in ogni caso, non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa; 4) che gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 161 del 18.03.1998; 5) di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa italiana; 6) di possedere sul territorio della Regione Puglia sede/i operativa/e in (indicare la/e sede/i operativa/e); dichiara altresì: 7) di impegnarsi, in caso di assegnazione, ad indicare nell ambito di qualunque attività promozionale che verrà svolta, l apporto finanziario all operazione fornito dalla Regione Puglia; 8) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo) che in caso di assegnazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandatario a: denominazione con sede in con codice fiscale - partita I.V.A. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riferimento ai raggruppamenti di imprese e che il sopradetto intermediario interverrà, quale mandatario per i seguenti istituti di credito (indicare denominazione, ragione sociale e sede per ciascun confidi mandante). denominazione con sede in con codice fiscale - partita I.V.A. 9) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito) allega mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 37

10) di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell Avviso e nello Schema di Convenzionea esso allegato e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte 11) di detenere un patrimonio di vigilanza al 31.12.2013 almeno pari a 200 mln. 12) di diffondere, con adeguate forme, l intervento della Regione Puglia e di istituire almeno un Punto informativo dedicato all intervento. DATA TIMBRO E FIRMA. NOTA BENE La presente Istanza di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale (o da soggetto abilitato a impegnare l ente) di ciascun intermediario costituente il raggruppamento. La presente Istanza di partecipazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell art.38 d.p.r. n.445/2000. 38

pugliasviluppo SOGGETTO PROPONENTE: (BANCA [ ]) ALLEGATO 2 DELL AVVISO SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA Elemento 1 Esperienza maturata dal proponente (Esperienza maturata dal soggetto proponente nella gestione di operazione di cartolarizzazione tradizionali e/o sintetiche di esposizioni creditizie verso imprese e nella selezione di portafogli di crediti da garantire con strutture di tipo tranched cover, con indicazione del numero di operazioni effettuate nell ultimo quinquennio e dell ammontare di ciascun portafoglio. Subordinatamente, esperienza nella gestione di operazioni di collateralizzazione di cassa di portafogli di finanziamenti non in forma di tranched cover) Elemento 2 Struttura operativa di Credit Risk Management (numero di addetti alla struttura, anni di esperienza nella gestione del rischio di credito e dei titoli acquisiti dai responsabili di funzione) Elemento 3 Procedure operative per la gestione del credito (fase istruttoria e deliberativa, sistema di deleghe) Elemento 4 Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001; Elemento 5 - Descrizione del meccanismo di formazione del tasso da applicare ai finanziamenti, con evidenza della traslazione del beneficio conseguente all intervento di Puglia Sviluppo. [BANCA] 39

pugliasviluppo ALLEGATO 3 DELL AVVISO DICHIARAZIONE D IMPEGNO SOTTOSCRITTA DA UNO O PIU CONFIDI Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A. [ ] Il sottoscritto nato il a in qualità di del confidi con sede in con codice fiscale - partita I.V.A. telefono fax email dichiara 1) di essere iscritto all elenco speciale di cui all articolo 107 ovvero all albo di cui all articolo 106 del Testo Unico Bancario vigente alla data del 4 settembre 2010, ovvero di essere un organismo corrispondente a un Confidi di cui sopra avente sede legale, direzione generale e principale sede operativa in un medesimo stato comunitario diverso dall Italia, anche costituito nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa ed a tal fine indica i seguenti dati di iscrizione: denominazione: sede sociale: n. iscrizione Registro Imprese, C. F. e P.IVA: data di iscrizione [all elenco speciale di cui all art. 107 ovvero all albo di cui all articolo 106 del Testo Unico Bancario vigente alla data del 4 settembre 2010: e n. iscrizione di avere la facoltà di esercitare in Italia l attività di concessione di garanzie in qualità di Confidi ai sensi degli artt. 18 e 114 del Testo Unico Bancario e ciò secondo i seguenti dati di iscrizione; 2) di avere natura privatistica e di non essere controllati da soggetti pubblici; 3) che, in ogni caso, non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa; 40

4) che gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 161 del 18.03.1998; 5) di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa italiana; 6) di possedere sul territorio della Regione Puglia sede/i operativa/e in (indicare la/e sede/i operativa/e) e di possedere una struttura organizzativa idonea a garantire la copertura di almeno una provincia; 7) di avere n. [ ] (indicare il numero di convenzioni) convenzioni in essere per la concessione di garanzie per finanziamenti a breve e/o medio lungo termine, sottoscritte con n. [ ] ( indicare in numero di istituti contraenti) istituti bancari e/o finanziari; 8) di possedere n.[ ] ( indicare il numero di imprese) imprese associate al Confidi; 9) di avere erogato secondo l ultimo bilancio approvato uno stock di garanzie impegnate almeno pari a 50 milioni di euro. 10) di detenere al 30.06.2013 un patrimonio netto almeno pari a 10 mln. 11) di avere adottato idonee procedure operative per la concessione di garanzie, ivi compreso l eventuale sistema di deleghe. si impegna: 12) Successivamente all invio della Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, all atto della costituzione del Cash Collateral Mezzanine, a: (a) aprire presso il Finanziatore il Conto Vincolato Confidi; (b) versare, in un unica soluzione, su tale Conto Vincolato Confidi, il Mezzanine Cash Collateral; (c) costituire un pegno su tale somma, sottoscrivendo, con il Finanziatore, un contratto di pegno avente le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d Italia n. 285/2013, per le garanzie tranched cover, e che preveda termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero equivalenti a quelli indicati all allegato B allo Schema di ConvenzioneFinanziatore- Confidi (Schema di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanina), disponendo la liberazione delle Fideiussioni prestate durante il Periodo di Ramp-Up; (d) confermare per iscritto a Puglia Sviluppo l adempimento degli obblighi di cui sopra. dichiara altresì: 13) di essere consapevole che, qualora non provveda agli adempimenti di cui al punto 12), Puglia Sviluppo annullerà l assegnazione e potrà provvedere, con l assenso della Regione, da esprimersi entro [30 giorni] dall avvenuta richiesta, ad una nuova assegnazione, tenuto conto della graduatoria e delle risorse finanziarie disponibili, seguendo analoga procedura per la nuova assegnazione. In caso di mancato assenso da parte della Regione, non sarà effettuata alcuna nuova assegnazione. 41

14) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell Avviso e negli Schemi di Convenzionead esso allegati e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte. DATA TIMBRO E FIRMA. CONFIDI ([ ]) 42

pugliasviluppo ALLEGATO 4 DELL AVVISO MODELLO DI PROPOSTA DI ACCORDO DI PORTAFOGLIO SOGGETTO PROPONENTE: (BANCA [ ]) Elemento 1 Condizioni economiche dei finanziamenti, per classe di merito creditizio (A) (B) (A x B) Classe di rating Standard & Poor s Fitch Moody s Fattore di correzione AAA AAA Aaa 0,25 AA+ AA+ Aa 0,25 AA AA Aa 0,25 AA- AA- Aa 0,25 A+ A+ A 1 1,00 A A A 1,00 A- A- A 3 1,00 BBB+ BBB+ Baa 1 5,00 BBB BBB Baa 2 5,00 BBB- BBB- Baa 3 5,00 BB+ BB+ Ba 1 12,00 BB BB Ba 2 12,00 Tasso offerto Tasso corretto 43

BB- BB- Ba 3 12,00 B+ B+ B 1 12,00 B B B 2 12,00 B- B- B 3 12,00 44

Elemento 2 Eventuale livello delle commissioni di garanzia, costo di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali, costo di adesione al Confidi (indicare se una tantum o periodico o per pratica) [indicazione delle commissioni, i costi previsti ed eventuali oneri accessori a carico delle Imprese per l accesso alle garanzie fornite dal confidi (e quindi, in relazione alla Fideiussione e alla costituzione in pegno del Cash Collateral Mezzanine a copertura delle perdite registrate sulla Tranche mezzanina), differenziati per durata del finanziamento ove previsto. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino la struttura di costi e commissioni meno onerosa per le Imprese] Elemento 3 Ammontare minimo del Portafoglio e ammontare massimo del Junior Cash Collateral proposto. (Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che attivino maggiori volumi di finanziamento garantibili). Ammontare minimo del portafoglio:.. Ammontare massimo del cash collateral richiesto: Elemento 4 Composizione e durata del periodo dell ammortamento ordinario del portafoglio creditizio, indicando la dimensione delle esposizioni creditizie con riferimento al rating di appartenenza Con la presente il Finanziatore dichiara di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell Avviso, nello Schema di Convenzione ad esso allegati e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte. [BANCA] 45

pugliasviluppo ALLEGATO 5 DELL AVVISO SCHEMA DI CONVENZIONE CONVENZIONE TRA PUGLIA SVILUPPO S.P.A., con sede legale in MODUGNO (BA) - Zona Industriale via delle Dalie angolo via delle Petunie, capitale sociale pari a euro [ ], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ] (di seguito Puglia Sviluppo ); E (2) BANCA [ ], con sede legale in [ ], Via [ ], capitale sociale pari a euro [ ], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ], [ ] (di seguito, il Finanziatore ) per la quale interviene [ ]. Puglia Sviluppo e il Finanziatore sono, di seguito, denominati anche come Parti. PREMESSO A) che la Regione Puglia ha previsto interventi destinati a facilitare l accesso delle PMI al mercato del credito, attraverso la messa a disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria affidati alla gestione di Puglia Sviluppo S.p.A.; B) che, in particolare, tali interventi vengono eseguiti mediante l impiego delle risorse del Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI, istituito con delibera dellla Giunta Regionale n. 1788 del 06/08/2014, quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite Tranched cover ); C) che, in relazione a tali finalità di intervento, Puglia Sviluppo ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell attività creditizia per la realizzazione di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia, sulla base delle migliori proposte operative presentate; D) in data [ ], Puglia Sviluppo ha emanato detto Avviso pubblico, allegato al presente Accordo sub A (d ora in poi Avviso); (E) il Finanziatore ha presentato Istanza di Partecipazione all Avviso e Dichiarazioni a corredo, superando la medesima selezione, giusta provvedimento ; F) per le finalità del suddetto Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari a 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni/00) euro. Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 46

TITOLO I: CONDIZIONI GENERALI ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. ART. 2 LEGGE APPLICABILE Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. ART. 3 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo, e in coerenza con l Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito: Accordo Convenzionale: indica il presente accordo convenzionale. ConvenzioneFinanziatore-Confidi: indica l Allegato 6 dell Avviso. Aiuto: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso, all art. 13. Cash Collateral Junior: indica le risorse finanziarie del Fondo che Puglia Sviluppo costituirà in pegno a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche junior del Portafoglio. Cash Collateral Mezzanine: indica le somme che verranno eventualmente costituite in pegno dal Confidi a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla eventuale Tranche mezzanina del Portafoglio. Comunicazione di Costituzione del Portafoglio: indica la comunicazione del Finanziatore, redatta secondo il modello allegato al presente Accordo sub F (Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio), che verrà inviata, entro il termine del Periodo di Ramp-Up, a Puglia Sviluppo, ai sensi dell articolo 5.1 del presente Accordo. Conto Vincolato Puglia Sviluppo Dotazione finanziaria: indica il conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo e da quest ultima acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositata la dotazione finanziaria. Conto Vincolato Confidi: indica il conto corrente bancario intestato a Confidi e da quest ultimo acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Mezzanine. Il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa di finanza. Conto Vincolato Puglia Sviluppo - Tranched Cover 2: indica il conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo e da quest ultima acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Junior. Il Conto Vincolato Puglia Sviluppo - Fondo Regionale Tranched Cover 2 dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa di garanzia. Contratto di Pegno del Cash Collateral Junior: indica il contratto che sarà stipulato, tra le Parti, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, per la costituzione del pegno sul Cash Collateral Junior, all atto della prestazione del medesimo Cash Collateral Junior, secondo lo schema di cui all allegato C (Schema di Pegno) del presente Accordo, fermo 47

restando che le Parti potranno concordare integrazioni o modifiche a tale schema in considerazione di ragioni tecnico operative. Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine: indica il contratto che sarà eventualmente stipulato, tra il Confidi e il Finanziatore, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, per la Costituzione del pegno sul Cash Collateral Mezzanine, all atto della prestazione del medesimo Cash Collateral Mezzanine, secondo lo schema di cui all allegato B dello Schema di ConvenzioneFinanziatore-Confidi (Schema di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanina), fermo restando che le Parti potranno concordare integrazioni o modifiche a tale schema in considerazione di ragioni tecnico operative. Credit Risk management: indica la funzione del soggetto preponente deputata al presidio e alla gestione del rischio di credito. Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data, che dovrà cadere entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui Puglia Sviluppo riceverà la Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, in cui, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nell Avviso, verrà costituito il Cash Collateral Junior e sottoscritto il Contratto di Pegno. Data di Costituzione del Cash Collateral Mezzanine: indica la data di sottoscrizione del contratto di pegno a garanzia della eventuale Tranche mezzanina, che dovrà cadere almeno 1 giorno lavorativo antecedente la Data di Costituzione del Cash Collateral Junior. Dotazione finanziaria: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario, al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi sono restituiti all investitore pubblico. Fideiussioni: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso. Finanziamento in default: indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell Impresa, sia declassato e inserito (secondo le procedure del Finanziatore) nella sezione di bilancio relativa ai crediti a sofferenza, credito ristrutturato o tra i c.d. incagli oggettivi, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d Italia n. 272 ( Matrice dei Conti ) del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti. Finanziamenti: indica i finanziamenti concessi alle Imprese dal Finanziatore nel rispetto di quanto previsto nell Avviso e nella Proposta di Accordo di Portafoglio. Fondo: indica lo strumento finanziario denominato Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI, istituito con DGR 1788 del 06/08/2014 Imprese: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso. Imprese In Difficoltà: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso. Istanza di partecipazione: indica la domanda presentata dal Finanziatore a Puglia Sviluppo in data [ ]. Periodo di Ramp-Up: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso. 48

Portafoglio: indica l insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore aventi le caratteristiche indicate nell Avviso e requisiti tali da poter costituire l oggetto di una cartolarizzazione sintetica (Circolare della Banca d'italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni in materia di "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"; Regolamento UEn. 575 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento UE n. 648/201) così come individuato nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio. Proposta di Accordo di Portafoglio: indica la proposta economica sottoscritta dal Finanziatore, originariamente allegata alla relativa Istanza di partecipazione e riportata in allegato al presente Accordo sub B (Proposta di Accordo di Portafoglio). Regolamento de minimis: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso. Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993. Tranche junior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell Avviso. Tranche mezzanina: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell Avviso. Tranche senior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell Avviso. Write-off: indica l operazione contabile di cancellazione del credito. ART. 4 OGGETTO E FINALITA DELL ACCORDO Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Puglia Sviluppo e il Finanziatore, al fine di dare compimento all intervento regionale di cui in premessa e, quindi, all impiego in concreto delle risorse a valere sul Fondo, con la concessione di finanziamenti in favore delle PMI, costituenti il Portafoglio, secondo quanto previsto nell Avviso, L'intervento sarà attuato, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., secondo le seguenti modalità: c. il conferimento di una dotazione finanziaria in favore dell Originator, per una quota pari al 30%, in caso di partecipazione di confidi, ovvero al 20%, senza l intervento di confidi, del Portafoglio di esposizioni creditizie. Attraverso la dotazione finanziaria, Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito per una quota pari al 30%, ovvero al 20% dell importo nozionale di ciascun finanziamento erogato. La dotazione finanziaria sarà remunerata al tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell 1 (uno) per cento. d. la costituzione in pegno di un junior cash collateral, che sarà depositato presso l originator, remunerato a un tasso pari all Euribor 3 mesi maggiorato dell 1 (uno) per cento; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate sulla quota residua del 70% ovvero dell 80% del portafoglio di esposizioni creditizie di cui alla lettera a. ART. 5 COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO 49

5.1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo, il Finanziatore si impegna a comunicare a Puglia Sviluppo l avvio del Periodo di Ramp-up utilizzando l allegato F (Modello di avvio della fase Ramp up) al presente Accordo. 5.2. Entro il termine del Periodo di Ramp-Up, 31.12.2015, il Finanziatore dovra costituire il portafoglio. Il Finanziatore si impegna a comunicare, entro Il Periodo di Ramp-Up, a Puglia Sviluppo, le informazioni relative al Portafoglio, specificando la suddivisione del Portafoglio in Tranche senior, eventuale Tranche mezzanina e Tranche junior, inviando la relativa Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, secondo l allegato H (Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio) al presente Accordo. 5.3. Il Finanziatore si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio e dichiara in questa sede che: (a) tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio rispettano le caratteristiche di cui all Avviso; (b) tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio sono state rispettate nell erogare i Finanziamenti; (c) la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da essa discendenti sono stati rispettati. 5.4 Qualora il Finanziatore, entro il termine di cui al comma 5.2, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta economica, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi della dotazione finanziaria e del junior cash collateral. ART. 6 DOTAZIONE FINANZIARIA 12. Ricevuta la Comunicazione di cui all art. 5.1, Puglia Sviluppo procede a trasferire la Dotazione finanziaria sul Conto corrente denominato Puglia Sviluppo Dotazione Finanziaria, acceso presso il Finanziatore, secondo le seguenti modalità: l'importo del contributo del programma, erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio, presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario; successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo: iii. per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile; iv. per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile. 50

ART. 7 - RESTITUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA 7.1 La dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti. 7.2 A tal fine, sarà stornato dal c/c aperto presso il Finanziatore un importo pari al 30% ovvero al 20% della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in bonis sottostanti, con contestuale accredito delle somme su apposito conto transitorio. 7.3 Le somme depositate su detto conto transitorio saranno trasferite a Puglia Sviluppo con frequenza semestrale. Il c/c transitorio è remunerato al tasso Euribor 6 mesi. 7.4 In caso di default, il Finanziatore curerà il recupero del credito sopportandone integralmente le spese (ivi incluse quelle legali) che resteranno a totale carico del medesimo finanziatore. 7.5 In caso di Default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero. 7.6 Nel caso di Default di cui al comma precedente è possibile procedere ad eventuali definizioni transattive delle posizioni e la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al netto dei write-off imputabili alla quota di dotazione finanziaria (30% ovvero 20%). 7.7 Il Finanziatore potrà decidere, senza preventiva autorizzazione di Puglia Sviluppo, nella piena autonomia e secondo le procedure da esso adottate, di addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default. 7.8 Nei casi previsti al comma che precede, il Finanziatore sarà tenuto a fornire adeguata informativa a Puglia Sviluppo. 7.9 Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito dei pagamenti effettuati a valere sulla Dotazione, Puglia Sviluppo S.p.A. acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme decurtate dalla medesima Dotazione. 7.10 Ai fini dell azione di recupero di cui al comma 9, Puglia Sviluppo S.p.A. adotterà le idonee procedure di evidenza pubblica per la costituzione di un Albo di esperti legali, iscritti all'albo professionale, con esperienza nel campo del recupero del credito. 7.11 In caso di cessione di finanziamenti sottostanti, il Finanziatore sarà tenuto a restituire la dotazione finanziaria per le parti imputabili ai finanziamenti ceduti. 7.12 Il comma 7.11 precedente non si applica alla cessioni effettuate ai sensi della Legge n. 130/99 e alle cessioni effettuate ai sensi dell art. 25 comma 4 dell Avviso. 7.13 Gli importi restituiti ai sensi dei commi precedenti saranno utilizzati da Puglia Sviluppo per progetti in favore di PMI, da attuarsi mediante misure di finanziamento del rischio. 7.14 Come previsto nell Avviso, sulle somme depositate sul Conto corrente intestato a Puglia Sviluppo Fondo Dotazione finanziaria maturano interessi in favore di Puglia Sviluppo, i che verranno liquidati trimestralmente, almeno nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell 1 (uno) per cento. ART. 8 COSTITUZIONE DEL CASH COLLATERAL JUNIOR 51

8.1. Ricevuta la Comunicazione di cui all art. 5.1, Puglia Sviluppo procede alla costituzione in pegno del Cash Collateral Junior, con il deposito, sul Conto corrente Puglia Sviluppo Fondo Tranched Cover 2, acceso presso il Finanziatore, secondo le seguenti modalità: l'importo del contributo del programma, erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio, presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario; successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo: v. per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile; vi. per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile. 8.2. Le somme accreditate, per porzioni, sul Conto corrente Puglia Sviluppo - Fondo Tranched Cover 2 saranno costituite in pegno, a favore del Finanziatore, a garanzia delle eventuali prime Perdite dell intero Portafoglio registrate nel periodo di Ramp-up, con esclusione della quota di rischio imputabile alla dotazione finanziaria (20% o 30% in caso di partecipazione dei confidi) così come previsto dall art. 4 dell Avviso). 8.3. Il Pegno sarà confermato contestualmente ad ogni porzione depositata secondo le modalità previste all art. 8.1 che precede, eppertanto le Parti confermeranno il pegno costituito senza soluzione di continuità, per un importo pari alla Tranche junior del Portafoglio effettivamente costituito, al netto delle eventuali somme già liquidate al Finanziatore ai sensi di quanto previsto nell art. 8.1, a copertura delle prime Perdite registrate sul Portafoglio di esposizioni creditizie nel periodo di Ramp-up. L eventuale maggior importo è liberato dal Finanziatore a favore di Puglia Sviluppo. 8.4. La garanzia può essere escussa dal Finanziatore nel rispetto dei presupposti e con le medesime forme e modalità previste dal presente Accordo. 8.5. Come previsto nell Avviso, sulle somme depositate sul Conto corrente intestato a Puglia Sviluppo Fondo Tranched Cover 2 maturano interessi in favore di Puglia Sviluppo, i quali verranno liquidati trimestralmente, almeno nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell 1 (uno) per cento. 8.6 Puglia Sviluppo S.p.A. potrà aumentare la dotazione del Fondo per la costituzione di ulteriori portafogli di esposizioni creditizie, con le medesime modalità previste dall Avviso. 52

TITOLO II: OBBLIGHI E ATTIVITÀ ART. 9 OBBLIGHI INFORMATIVI DEL FINANZIATORE 9.1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione dell eventuale Cash Collateral Mezzanine, il Finanziatore dovrà darne notizia a Puglia Sviluppo. 9.2. Entro 30 giorni dal termine del Periodo di Ramp-Up, il Finanziatore dovrà, inoltre, inviare a Puglia Sviluppo un rapporto informativo che identifichi: le informazioni anagrafiche relative a ciascuna PMI finanziata e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata nell Avviso, distinta per investimenti innovativi, investimenti iniziali, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, sostegno di processi di capitalizzazione aziendale e consolidamento delle passività a breve termine; i principali dati contabili delle PMI finanziate; la classe di merito creditizio attribuita alle PMI al momento della concessione del finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del finanziamento; le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato; se si tratta di finanziamenti concessi a valere su di uno dei Plafond di provvista di CDP, ai sensi dell articolo 25dell Avviso; i Finanziamenti rispetto a cui, in detto periodo, si sia verificato un inadempimento, o comunque fatto, che abbia dato luogo alla loro qualificazione quali Finanziamenti in default, nonché che dia atto della avvenuta liberazione delle eventuali Fideiussioni. 9.3. In relazione alla Proposta di Accordo di Portafoglio il Finanziatore dovrà: (a) prontamente informare Puglia Sviluppo di ogni inadempimento a tale Proposta di Accordo di Portafoglio, specificando anche la natura dell inadempimento; (b) informare Puglia Sviluppo di ogni proposta di modifica della Proposta di Accordo di Portafoglio, al fine di richiedere il preventivo consenso a concludere tale modifica. 9.4. Il Finanziatore dovrà trasmettere le informative e le reportistiche qui previste in formato cartaceo ed elettronico. ART. 10 COSTI DEL RATING 10.1 I costi sostenuti dal Finanziatore per l attribuzione del rating da parte di una società esterna (ECAI) sono a carico del Fondo nei limiti del 70% delle spese sostenute e, comunque, fino a un massimo di 50.000,00. L originator finanziatore partecipa ai suddetti costi nella misura del restante 30%. A tal fine, Puglia Sviluppo S.p.A. trattiene la quota di spesa a carico 53

del Finanziatore all atto del trasferimento della liquidità per la costituzione del junior cash collateral. 10.2 Sono ammesse al beneficio le spese supportate da copia delle fatture quietanzate della società ECAI, ovvero da altri titoli fiscalmente regolari, nonché da documentazione comprovante l avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati. L IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. ART. 11 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ Durante il Periodo di Ramp-Up, il Finanziatore dovrà procedere ad effettuare le attività promozionali e di pubblicità ed in particolare: (a) informativa generalizzata alle Imprese (circolari, newsletter, sito internet, convegni territoriali congiunti con il Confidi); (b) selezione di imprese già finanziate in passato per investimenti, con finanziamenti estinti o in fase di estinzione, potendo così svolgere una preventiva verifica circa la potenziale finanziabilità in base al profilo di rischio; (c) contatto diretto con le imprese selezionate. TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI Il Finanziatore è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi e ai controlli predisposti da Puglia Sviluppo per verificare l esecuzione del presente Accordo e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all Avviso. Puglia Sviluppo e/o la Regione Puglia svolgeranno controlli e verifiche costanti sulle attività poste in essere dal Finanziatore in esecuzione del presente Accordo, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali e organizzativi definiti e l adempimento degli impegni e obblighi ivi previsti. ART. 13 - STRUTTURE E RISORSE UMANE IMPEGNATE Per l esecuzione delle attività e l adempimento degli obblighi scaturenti (direttamente e indirettamente) dal presente Accordo e da qualsiasi altro documento in attuazione dello stesso, il Finanziatore provvede con le strutture e le risorse umane qualificate, indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio. In relazione alle risorse umane impegnate nell esercizio delle attività di cui all Avviso e al presente Accordo, il Finanziatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dal presente Accordo e comunque dalla normativa fiscale, tributaria, previdenziale ed assicurativa. ART. 14 DURATA 54

14.1 Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo scadrà il 31/12/2025. 14.2. Se, alla data di scadenza, sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero sussistano Finanziamenti in default, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all esaurimento delle relative procedure di recupero, ovvero ancora alla rinuncia delle medesime azioni di recupero. In tali casi, resta inteso che l entità del Cash Collateral Junior, a copertura della Tranche Junior, verrà ridotta all ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contestazione, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero dei Finanziamenti in default, valore da calcolare alla data di scadenza indicata all articolo che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi. ART. 15 REVOCA DEI FINANZIAMENTI E RECUPERO 15.1. Gli aiuti concessi alle imprese ai sensi dell Avviso sono recuperati da Puglia Sviluppo S.p.A., previa decadenza dai medesimi aiuti, nei seguenti casi: - la PMI beneficiaria non realizzi il progetto di cui all'articolo 6 dell Avviso; - non siano state rispettate le condizioni richiamate all'articolo 6 dell Avviso; - non siano state rispettate, per cause imputabili alla PMI beneficiaria, le altre condizioni previste dall Avviso ai fini dell'accesso all'intervento, ivi incluse quelle indicate all'articolo 7 dell Avviso. Le risorse recuperate ai sensi del precedente comma 1 tornano nella disponibilità del Fondo. ART. 16 RISOLUZIONE 16.1. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o gravi irregolarità nell esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Finanziatore. Puglia Sviluppo potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (a) sopravvenuta insussistenza da parte del Finanziatore dei requisiti indicati in sede di gara e sussistenti al momento della stipula del presente Accordo; (b) mancato rispetto degli obblighi di cui all articolo 9 del presente Accordo; (c) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Finanziatore; (d) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo; (e) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Finanziatore, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo; 55

f) inosservanza del Codice Etico di Puglia Sviluppo. La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Puglia Sviluppo al Finanziatore mediante lettera raccomandata a.r. e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti. 16.2. In qualsiasi caso di risoluzione, il presente Accordo conserverà efficacia per i Finanziamenti in default alla data di risoluzione e sino alla loro totale estinzione, fermo restando quanto previsto all articolo 12.2 del presente Accordo. ART. 17 - RESPONSABILITÀ 17.1 Il Finanziatore solleva Puglia Sviluppo da ogni responsabilità e terrà indenne quest ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessi e/o derivanti dall esecuzione del presente Accordo, da parte del Finanziatore, e dalla realizzazione delle attività qui previste. Pertanto, il Finanziatore sarà l unico obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso Finanziatore (e/o agli operatori da questa impiegati), anche se riferite a profili attuativi del presente Accordo. ART. 18 - REGIME DEGLI AIUTI E DETERMINAZIONE DELL INTENSITA DI AIUTO 18.1. L elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato sulla base della disciplina vigente al momento della concessione dell aiuto. 18.2 La garanzia sottostante l intervento del Fondo è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal Regolamento regionale 15/2014, relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis). ART. 19 CUMULO 19.1. L importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi dell art. 13 dell Avviso (aiuti de minimis) possono essere cumulati con altri aiuti de minimis a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal Regolamento regionale 15/2014, ovvero a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino l importo di 200.000. Gli aiuti, inoltre, possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione4 fino a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. 19.2. Gli aiuti di cui al comma 19.1 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell intensità di aiuto o dell importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. ART. 20 - COMUNICAZIONI 4 Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8). 56

Qualsiasi comunicazione o avviso da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax ovvero tramite posta certificata (eventualmente anche senza firma digitale), e prenderà efficacia dalla ricezione della lettera stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo: (i) se a Puglia Sviluppo: [ ]; (ii) se al Finanziatore: [ ]. ART. 21- RISERVATEZZA Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con il presente Accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto: (i) di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; (ii) di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplinare Tecnico Allegato B del D.lgs. n. 196/2003. ART. 22 VARIE Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti. Il presente Accordo, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell Accordo medesimo. In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci. Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Finanziatore esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Finanziatore far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per 57

l espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso. E fatto divieto al Finanziatore di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo. Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini. ART. 23 CODICE ETICO Il Finanziatore si obbliga a operare l attività, oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da PUGLIA SVILUPPO che dichiara di conoscere e accettare per averne ricevuto copia. Il mancato adempimento dell obbligo come sopra assunto darà facoltà a PUGLIA SVILUPPO di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contatto. ART. 24 GERARCHIA DELLE FONTI In caso di contrasto, prevarranno le norme dell Avviso e dei relativi allegati ART. 25 - TASSE, COSTI E SPESE Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo o comunque connessi all esecuzione dello stesso, sono a carico del Finanziatore. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione del presente Accordo in caso d uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento. ART. 26 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari. PER Puglia Sviluppo: PER IL FINANZIATORE: *** *** *** 58

pugliasviluppo Allegati allo schema di Convenzione tra Puglia Sviluppo S.p.A. - Finanziatore Allegato A: Avviso Allegato B: Proposta di Accordo di Portafoglio Allegato C: Schema di Pegno di avvio della fase di ramp up Allegato D: Schema di Pegno successivo all avvio del portafoglio Allegato E: Schema di conferma di Pegno Allegato F: Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio 59

Allegato C dello schema di Convenzione tra Puglia Sviluppo S.p.A. - Finanziatore SCHEMA DI PEGNO DI AVVIO DELLA FASE DI RAMP UP CONTRATTO DI PEGNO (Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell art. 15 del DPR 29/09/1973 n. 601) Il presente CONTRATTO DI PEGNO è stipulato a [ ], in data [ ], TRA (1) PUGLIA SVILUPPO S.P.A., con sede legale in [ ], capitale sociale pari a euro [ ], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ] (di seguito, Puglia Sviluppo o il Costituente ) per il quale interviene [ ]; E (2) BANCA [ ], con sede legale in [ ], Via [ ], capitale sociale pari a euro [ ], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ], [ ] (di seguito, il Finanziatore ) per la quale interviene [ ]. Puglia Sviluppo e il Finanziatore sono, di seguito, denominati anche come Parti. PREMESSO CHE A) che la Regione Puglia ha previsto interventi destinati a facilitare l accesso delle PMI al mercato del credito, attraverso la messa a disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria affidati alla gestione di Puglia Sviluppo S.p.A.; B) che, in particolare, tali interventi vengono eseguiti mediante l impiego delle risorse del Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI, istituito con delibera dellla Giunta Regionale n. 1788 del 06/08/2014, quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite Tranched cover ); C) che, in relazione a tali finalità di intervento, Puglia Sviluppo ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell attività creditizia per la realizzazione di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia, sulla base delle migliori proposte operative presentate; D) in data [ ], Puglia Sviluppo ha emanato detto Avviso pubblico, allegato al presente Accordo sub A (d ora in poi Avviso); (E) il Finanziatore ha presentato Istanza di Partecipazione all Avviso e Dichiarazioni a corredo, superando la medesima selezione, giusta provvedimento ; (F) in data [ ] Puglia Sviluppo ha stipulato la Convenzione, secondo quanto previsto nell Avviso; 60

(G) In data [ ], il Finanziatore ha inviato a Puglia Sviluppo la Comunicazione di avvio della fase di ramp up di cui alla citata Convenzione, secondo l Allegato F della Convenzione, per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [ ]; (H) il Confidi ha costituito a favore del Finanziatore l eventuale Cash Collateral Mezzanine a copertura delle Perdite registrate sull eventuale Tranche Mezzanine del Portafoglio; (I) le Parti, mediante la sottoscrizione del presente contratto, intendono costituire il pegno secondo quanto previsto nell Avviso e nell Accordo Convenzionale. Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue: 1. DEFINIZIONI 1.1. Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle Definizioni ed al loro significato di cui all Avviso. 1.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato: Comunicazione di Addebito o Accredito indica la comunicazione conforme al modello di cui all allegato B del presente atto, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell articolo 7.1.2; Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione indica la comunicazione conforme al modello di cui all allegato C, del presente atto, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell articolo 7.1.3; Comunicazione di Escussione indica la comunicazione avente i contenuti di cui all allegato D del presente atto, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell articolo 7.1.1; Perdita indica, in relazione a un Finanziamento in default, ai sensi dell art. 5 del Reg. UE 575/2013, la "perdita attesa" o "EL", il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default. 2. COSTITUZIONE DEL PEGNO 2.1. Puglia Sviluppo, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1851 del codice civile e del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno in favore del Finanziatore, la somma di euro [ ] costituente il Cash Collateral Junior, depositata sul conto corrente IBAN [ ] aperto presso il Finanziatore. 2.2. E onere del Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all articolo 2 del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170. 7; 2.3. E onere del Finanziatore effettuare le notifiche eventualmente necessarie a rendere il presente pegno opponibile ai terzi. 2.4. In deroga a quanto previsto dall articolo 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi dell articolo 2.1 non confluiranno nel Cash Collateral Junior 61

e saranno corrisposti a Puglia Sviluppo con cadenza semestrale e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno. 2.5. Puglia Sviluppo non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente contratto fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte del Finanziatore. 3. OBBLIGAZIONI GARANTITE 3.1. Il presente pegno garantisce il pagamento dell 80% di ciascuna Perdita registrata dal Finanziatore con riguardo a tutti i crediti derivanti dai Finanziamenti di cui all allegato A del presente contratto di pegno (comprensivi di capitale e interessi, nonché di ogni onere commissione o spesa dovuti ai sensi del relativo titolo). 3.2. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 cod. civ. 4. ESCUSSIONE DEL PEGNO 4.1. Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell Impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in default (come definito nell Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e la medesima declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto. 4.2. Il Finanziatore procederà all escussione del pegno, entro 24 mesi dalla data in cui il Finanziamento viene classificato come Finanziamento in default, prelevando dal Cash Collateral Junior per un importo corrispondente all 80% della Perdita subita su ciascun Finanziamento, come di volta in volta stimata. Il Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il Cash Collateral Junior, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell aggiornamento dell importo della Perdita. 4.3. Successivamente ai prelievi di cui sopra e non necessariamente entro il termine di cui all articolo 4.2, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore dovrà pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l importo della medesima. Successivamente alla definitiva cristallizzazione della Perdita, non si darà luogo ad ulteriori accrediti o addebiti del Cash Collateral Junior in relazione al Finanziamento in default interessato, restando inteso che il Cash Collateral Junior non potrà essere addebitato per una somma superiore all 80% dell importo definitivo di ciascuna Perdita, e che, pertanto, il restante 20% rimarrà a carico del Finanziatore. 4.4. Prima di procedere alla escussione del pegno, il Finanziatore sarà tenuto a darne comunicazione a Puglia Sviluppo mediante l invio di una Comunicazione di Escussione. Trascorsi 60 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Puglia Sviluppo abbia formulato rilievi, il Finanziatore potrà procedere alla escussione del pegno, prelevando le somme ad esso spettanti. A tale riguardo, potranno essere eccepiti al Finanziatore esclusivamente rilievi inerenti alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o 62

all inadempimento degli impegni assunti dal Finanziatore ai sensi dell articolo 6; tali fatti produrranno le conseguenze di cui agli articoli 6.3 o 6.4, a seconda dei casi. 4.5. In nessun caso, invece, i rilievi formulati da Puglia Sviluppo potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore o del Confidi sulla base dello svolgimento delle attività previste dall Avviso e dall Accordo Convenzionale. 4.6. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue. 5. PROCEDURE DI RECUPERO 5.1. Prima dell invio della Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione, il Finanziatore potrà svolgere le procedure di recupero in relazione ai Finanziamenti in default in autonomia e conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti. Le somme così recuperate saranno destinate alla ricostituzione del Cash Collateral Junior e a ripianare le Perdite subite dal Finanziatore, nella proporzione di cui all articolo 4.3. 5.2. Una volta che il Finanziatore sia pervenuto alla cristallizzazione della Perdita relativa a un Finanziamento in default, secondo quanto previsto all articolo 4.3, e ricevuta la Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione secondo quanto previsto dall articolo 7.1.3, Puglia Sviluppo potrà richiedere al Finanziatore di esercitare, nell interesse di Puglia Sviluppo, ulteriori azioni di recupero contro l Impresa inadempiente. 5.3. Le azioni di recupero di cui al precedente paragrafo 5.2 potranno prevedere: (a) che il Finanziatore continui ad esercitare le azioni di recupero in proprio nome, ma nell interesse di Puglia Sviluppo o (b) che Puglia Sviluppo si surroghi nei diritti del Finanziatore in relazione al/ai Finanziamento/i in default e che il Finanziatore eserciti le azioni di recupero in nome e per conto di Puglia Sviluppo. Le somme recuperate dal Finanziatore a seguito delle procedure esperite nell interesse di Puglia Sviluppo spetteranno interamente a quest ultima. 6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FINANZIATORE 6.1. Il Finanziatore dichiara a Puglia Sviluppo quanto segue: 6.1.1. i criteri di concessione dei Finanziamenti di cui all Avviso sono stati interamente rispettati; 6.1.2. ai Finanziamenti sono state applicate condizioni economiche non meno favorevoli rispetto a quelle indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio; 6.1.3. il contratto di pegno concluso con il Confidi in relazione all eventuale Cash Collateral Mezzanine ha (i) le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d Italia n. 285/2013, per le garanzie tranched cover e (ii) termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero, mutatis mutandis, equivalenti a quelli di cui al presente contratto; 6.1.4. il pegno costituito ai sensi del precedente paragrafo è valido ed efficace; 63

6.1.5. i contratti che regolano i Finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui il pegno sul Cash Collateral Junior venga meno. 6.2. Il Finanziatore si impegna verso Puglia Sviluppo a: 6.2.1 procedere all escussione del presente pegno nel rispetto delle procedure di cui all articolo 4; 6.2.2 condurre le procedure di recupero svolte nell interesse o per conto di Puglia Sviluppo seguendo le disposizioni di cui agli articoli 5.2 e ss.; 6.2.3 liberare il pegno costituito sull eventuale Cash Collateral Mezzanine soltanto a condizione che (a) il Cash Collateral Junior sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, mutatis mutandis, in cui possa essere liberato il Cash Collateral Junior ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite del pegno costituito sul Cash Collateral Mezzanine, e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all Avviso e all Accordo Convenzionale; 6.2.4 non concordare modifiche al pegno costituito sull eventuale Cash Collateral Mezzanine in termini tali da contraddire con i principi stabiliti nella Convenzione e nell Avviso. 6.3. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2, con riferimento a un qualsiasi Finanziamento, sarà causa di inefficacia della garanzia pignoratizia, a valere sul Cash Collateral Junior, in relazione ad ogni specifico Finanziamento. 6.4. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.3 e 6.1.4 o la violazione degli impegni di cui al paragrafo 6.2. sarà causa di inefficacia del pegno costituito ai sensi del presente contratto a valere sull intero importo del Cash Collateral Junior. 7. ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE 7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di Puglia Sviluppo a: 7.1.1. informare Puglia Sviluppo della volontà di iniziare un procedimento di escussione, ai sensi dell articolo 4.4, mediante l invio di una Comunicazione di Escussione; 7.1.2. informare Puglia Sviluppo di ciascun addebito o accredito a titolo provvisorio del Cash Collateral Junior ai sensi dell articolo 4.2, mediante l invio di una Comunicazione di Addebito o Accredito; 7.1.3. informare Puglia Sviluppo del definitivo computo di ciascuna Perdita ai sensi dell articolo 4.3, mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione; 7.1.4. inviare con cadenza semestrale un resoconto a Puglia Sviluppo concernente la previsione di perdita calcolata secondo i criteri IAS/IFRS, a partire dall avvio delle procedure di recupero dei Finanziamenti in default, svolte per proprio conto e/o in nome o per conto di Puglia Sviluppo; 64

7.1.5. comunicare a Puglia Sviluppo gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti; 7.1.6. promuovere, anche nell interesse di Puglia Sviluppo, ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle Imprese inadempienti, per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento in relazione al quale è stata escusso il Cash Collateral Junior; 7.1.7. comunicare a Puglia Sviluppo le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero, anche in nome e/o per conto di Puglia Sviluppo; 7.1.8. comunicare a Puglia Sviluppo qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l esecuzione del presente contratto; 7.1.9. successivamente all eventuale surroga di Puglia Sviluppo nei diritti vantati dal Finanziatore nei confronti delle Imprese inadempienti, far pervenire a Puglia Sviluppo tutta la documentazione relativa Finanziamento in default oggetto di surroga, inclusi tutti gli atti stragiudiziali o giudiziali compiuti dal Finanziatore nell espletamento delle procedure di recupero. Qualora Puglia Sviluppo (anche a seguito dell esercizio del diritto di surroga) richieda al Finanziatore di proseguire le azioni di recupero in nome e per conto, o comunque nell interesse, di Puglia Sviluppo, il Finanziatore dovrà inviare a Puglia Sviluppo: (a) la documentazione di cui al periodo precedente del presente paragrafo e, inoltre, (b) aggiornamenti concernenti l espletamento di dette attività di recupero dei Finanziamenti in default, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime. 8. EFFICACIA 8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, ovvero fino al completamento o alla rinuncia da parte del Finanziatore e di Puglia Sviluppo delle procedure di recupero di cui all articolo 5, ovvero ancora allo scadere dell Accordo Convenzionale. 8.2. In deroga a quanto sopra, le Parti concordano che, allo scadere dell Accordo Convenzionale, qualora dovessero risultare in essere Finanziamenti in fase di contenzioso, giudiziale e/o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default, ovvero sussistano Finanziamenti in default, il presente pegno conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero fino all esaurimento o alla rinuncia delle relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l entità del Cash Collateral Junior a copertura della Tranche Junior verrà ridotta all ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero dei Finanziamenti in default, valore che verrà calcolato alla data di scadenza dell Accordo Convenzionale, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi. 9. SPESE 65

9.1. Gli oneri e le spese connessi alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore. 9.2. Il presente contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del d.p.r. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti bancari aventi durata superiore a 18 mesi, come espressamente sopra indicato. 10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima. 10.2. Per qualsiasi controversia relativa all interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bari. Per Puglia Sviluppo S.p.A. Per il Finanziatore 66

ALLEGATO A dello Schema di Pegno. FINANZIAMENTI Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio Numero Direzione Generale (NDG) Ragione sociale e Codice fiscale N. iscrizione Registro imprese Importo del finanziamento ( ) Finalità del finanziamento 67

ALLEGATO B dello Schema di Pegno COMUNICAZIONE DI ADDEBITO O ACCREDITO Spettabile [Puglia Sviluppo] [ ] Attenzione [ ] [Luogo, data] Egregi Signori, Oggetto: Comunicazione di Addebito o Accredito ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [ ] Facciamo riferimento all Articolo [ ] del contratto di pegno tra noi concluso in data [ ] (il Contratto ). I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente offerta avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto. Facciamo inoltre riferimento alla nostra Comunicazione di Escussione datata [ ] con cui Vi abbiamo edotti del fatto che con riferimento ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento concluso da noi in data [ ] con l Impresa [ ] [a rogito del notaio [ ]], si è verificato un default come meglio descritto in tale comunicazione. Con la presente vogliamo informarvi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del [ ] è pari ad euro [ ] [ed è inferiore/superiore a quella stimata nella Comunicazione di Addebito o Accredito datata [ ] di euro [ ]]; il conto è quindi stato [addebitato/accreditato] di un importo pari ad euro [ ]. Cordiali saluti. [ ] 68

ALLEGATO C dello Schema di pegno. COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE Spettabile [Puglia Sviluppo] [ ] Attenzione [ ] [Luogo, data] Egregi Signori, Oggetto: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [ ] Facciamo riferimento all Articolo [ ] del contratto di pegno (il Contratto ) tra noi concluso in data [ ] e, in particolare, al contratto di finanziamento concluso da noi in data [ ] con l Impresa [ ] [a rogito del notaio [ ] (il Contratto di Finanziamento )]. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno. Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata [ ] ed alla Comunicazione di Addebito o Accredito datata [ ], Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate. Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori accrediti e/o addebiti a valere sul Cash Collateral Junior in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto. Cordiali saluti [ ] 69

ALLEGATO D dello Schema di Pegno. COMUNICAZIONE DI ESCUSSIONE INFORMAZIONI E DATI DA TRASMETTERE A PUGLIA SVILUPPO IN CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA Estremi dell Impresa e del Finanziamento; Importo dell esposizione dell Impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia; Delibera di concessione e contratto di finanziamento; Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall Avviso per la finanziabilità; Breve descrizione dell evento che ha dato origine al default; Nel caso di escussione a titolo provvisorio del Cash Collateral Junior, importo stimato della futura perdita. 70

Allegato D dello schema di Convenzione tra Puglia Sviluppo S.p.A. - Finanziatore SCHEMA DI PEGNO SUCCESSIVO ALL AVVIO DI PORTAFOGLIO CONTRATTO DI PEGNO (Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell art. 15 del DPR 29/09/1973 n. 601) Il presente CONTRATTO DI PEGNO è stipulato a [ ], in data [ ], TRA (1) PUGLIA SVILUPPO S.P.A., con sede legale in [ ], capitale sociale pari a euro [ ], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ] (di seguito, Puglia Sviluppo o il Costituente ) per il quale interviene [ ]; E (2) BANCA [ ], con sede legale in [ ], Via [ ], capitale sociale pari a euro [ ], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ], [ ] (di seguito, il Finanziatore ) per la quale interviene [ ]. Puglia Sviluppo e il Finanziatore sono, di seguito, denominati anche come Parti. PREMESSO CHE A) che la Regione Puglia ha previsto interventi destinati a facilitare l accesso delle PMI al mercato del credito, attraverso la messa a disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria affidati alla gestione di Puglia Sviluppo S.p.A.; B) che, in particolare, tali interventi vengono eseguiti mediante l impiego delle risorse del Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI, istituito con delibera dellla Giunta Regionale n. 1788 del 06/08/2014, quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite Tranched cover ); C) che, in relazione a tali finalità di intervento, Puglia Sviluppo ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell attività creditizia per la realizzazione di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia, sulla base delle migliori proposte operative presentate; D) in data [ ], Puglia Sviluppo ha emanato detto Avviso pubblico; (E) il Finanziatore ha presentato Istanza di Partecipazione all Avviso e Dichiarazioni a corredo, superando la medesima selezione, giusta provvedimento ; (F) in data [ ] Puglia Sviluppo ha stipulato la Convenzione, secondo quanto previsto nell Avviso; (G) In data [ ], il Finanziatore ha inviato a Puglia Sviluppo la Comunicazione di avvio di Costituzione del Portafoglio di cui alla citata Convenzione, per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [ ] su cui, in data, è stato costituito il pegno di avvio del portafoglio; 71

(H) In data [ ], Puglia Sviluppo, su richiesta del Finanziatore, ha trasferito una porzione delle risorse, a valere sul Cash Collateral Junior, per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [ ]; (H - bis) il Confidi ha costituito a favore del Finanziatore l eventuale Cash Collateral Mezzanine a copertura delle Perdite registrate sull eventuale Tranche Mezzanine del Portafoglio ; (I) le Parti, mediante la sottoscrizione del presente contratto, intendono costituire il pegno secondo quanto previsto nell Avviso e nella Convenzione. Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue: 1. DEFINIZIONI 1.1. Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle Definizioni ed al loro significato di cui all Avviso. 1.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato: Comunicazione di Addebito o Accredito indica la comunicazione conforme al modello di cui all allegato B del presente atto, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell articolo 7.1.2; Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione indica la comunicazione conforme al modello di cui all allegato C, del presente atto, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell articolo 7.1.3; Comunicazione di Escussione indica la comunicazione avente i contenuti di cui all allegato D del presente atto, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell articolo 7.1.1; Perdita indica, in relazione a un Finanziamento in default, ai sensi dell art. 5 del Reg. UE 575/2013, la "perdita attesa" o "EL", il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default. 2. COSTITUZIONE DEL PEGNO 2.1. Puglia Sviluppo, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1851 del codice civile e del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno in favore del Finanziatore, la somma di euro [ ] costituente il Cash Collateral Junior, depositata sul conto corrente IBAN [ ] aperto presso il Finanziatore. 2.2. E onere del Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all articolo 2 del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170. 7; 2.3. E onere del Finanziatore effettuare le notifiche eventualmente necessarie a rendere il presente pegno opponibile ai terzi. 2.4. In deroga a quanto previsto dall articolo 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi dell articolo 2.1 non confluiranno nel Cash Collateral Junior 72

e saranno corrisposti a Puglia Sviluppo con cadenza semestrale e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno. 2.5. Puglia Sviluppo non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente contratto fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte del Finanziatore. 3. OBBLIGAZIONI GARANTITE 3.1. Il presente pegno garantisce il pagamento dell 80% di ciascuna Perdita registrata dal Finanziatore con riguardo a tutti i crediti derivanti dai Finanziamenti di cui all allegato A del presente contratto di pegno (comprensivi di capitale e interessi, nonché di ogni onere commissione o spesa dovuti ai sensi del relativo titolo). 3.2. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 cod. civ. 4. ESCUSSIONE DEL PEGNO 4.1. Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell Impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in default (come definito nell Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e la medesima declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto. 4.2. Il Finanziatore procederà all escussione del pegno, entro 24 mesi dalla data in cui il Finanziamento viene classificato come Finanziamento in default, prelevando dal Cash Collateral Junior per un importo corrispondente all 80% della Perdita subita su ciascun Finanziamento, come di volta in volta stimata. Il Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il Cash Collateral Junior, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell aggiornamento dell importo della Perdita. 4.3. Successivamente ai prelievi di cui sopra e non necessariamente entro il termine di cui all articolo 4.2, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore dovrà pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l importo della medesima. Successivamente alla definitiva cristallizzazione della Perdita, non si darà luogo ad ulteriori accrediti o addebiti del Cash Collateral Junior in relazione al Finanziamento in default interessato, restando inteso che il Cash Collateral Junior non potrà essere addebitato per una somma superiore all 80% dell importo definitivo di ciascuna Perdita, e che, pertanto, il restante 20% rimarrà a carico del Finanziatore. 4.4. Prima di procedere alla escussione del pegno, il Finanziatore sarà tenuto a darne comunicazione a Puglia Sviluppo mediante l invio di una Comunicazione di Escussione. Trascorsi 60 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Puglia Sviluppo abbia formulato rilievi, il Finanziatore potrà procedere alla escussione del pegno, prelevando le somme ad esso spettanti. A tale riguardo, potranno essere eccepiti al Finanziatore esclusivamente rilievi inerenti alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o 73

all inadempimento degli impegni assunti dal Finanziatore ai sensi dell articolo 6; tali fatti produrranno le conseguenze di cui agli articoli 6.3 o 6.4, a seconda dei casi. 4.5. In nessun caso, invece, i rilievi formulati da Puglia Sviluppo potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore o del Confidi sulla base dello svolgimento delle attività previste dall Avviso e dall Accordo Convenzionale. 4.6. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue. 5. PROCEDURE DI RECUPERO 5.1. Prima dell invio della Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione, il Finanziatore potrà svolgere le procedure di recupero in relazione ai Finanziamenti in default in autonomia e conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti. Le somme così recuperate saranno destinate alla ricostituzione del Cash Collateral Junior e a ripianare le Perdite subite dal Finanziatore, nella proporzione di cui all articolo 4.3. 5.2. Una volta che il Finanziatore sia pervenuto alla cristallizzazione della Perdita relativa a un Finanziamento in default, secondo quanto previsto all articolo 4.3, e ricevuta la Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione secondo quanto previsto dall articolo 7.1.3, Puglia Sviluppo potrà richiedere al Finanziatore di esercitare, nell interesse di Puglia Sviluppo, ulteriori azioni di recupero contro l Impresa inadempiente. 5.3. Le azioni di recupero di cui al precedente paragrafo 5.2 potranno prevedere: (a) che il Finanziatore continui ad esercitare le azioni di recupero in proprio nome, ma nell interesse di Puglia Sviluppo o (b) che Puglia Sviluppo si surroghi nei diritti del Finanziatore in relazione al/ai Finanziamento/i in default e che il Finanziatore eserciti le azioni di recupero in nome e per conto di Puglia Sviluppo. Le somme recuperate dal Finanziatore a seguito delle procedure esperite nell interesse di Puglia Sviluppo spetteranno interamente a quest ultima. 6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FINANZIATORE 6.1. Il Finanziatore dichiara a Puglia Sviluppo quanto segue: 6.1.1. i criteri di concessione dei Finanziamenti di cui all Avviso sono stati interamente rispettati; 6.1.2. ai Finanziamenti sono state applicate condizioni economiche non meno favorevoli rispetto a quelle indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio; 6.1.3. il contratto di pegno concluso con il Confidi in relazione all eventuale Cash Collateral Mezzanine ha (i) le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d Italia n. 285/2013, per le garanzie tranched cover e (ii) termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero, mutatis mutandis, equivalenti a quelli di cui al presente contratto; 6.1.4. il pegno costituito ai sensi del precedente paragrafo è valido ed efficace; 74

6.1.5. i contratti che regolano i Finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui il pegno sul Cash Collateral Junior venga meno. 6.2. Il Finanziatore si impegna verso Puglia Sviluppo a: 6.2.1 procedere all escussione del presente pegno nel rispetto delle procedure di cui all articolo 4; 6.2.2 condurre le procedure di recupero svolte nell interesse o per conto di Puglia Sviluppo seguendo le disposizioni di cui agli articoli 5.2 e ss.; 6.2.3 liberare il pegno costituito sull eventuale Cash Collateral Mezzanine soltanto a condizione che (a) il Cash Collateral Junior sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, mutatis mutandis, in cui possa essere liberato il Cash Collateral Junior ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite del pegno costituito sul Cash Collateral Mezzanine, e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all Avviso e all Accordo Convenzionale; 6.2.4 non concordare modifiche al pegno costituito sull eventuale Cash Collateral Mezzanine in termini tali da contraddire con i principi stabiliti nella Convenzione e nell Avviso. 6.3. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2, con riferimento a un qualsiasi Finanziamento, sarà causa di inefficacia della garanzia pignoratizia, a valere sul Cash Collateral Junior, in relazione ad ogni specifico Finanziamento. 6.4. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.3 e 6.1.4 o la violazione degli impegni di cui al paragrafo 6.2. sarà causa di inefficacia del pegno costituito ai sensi del presente contratto a valere sull intero importo del Cash Collateral Junior. 7. ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE 7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di Puglia Sviluppo a: 7.1.1. informare Puglia Sviluppo della volontà di iniziare un procedimento di escussione, ai sensi dell articolo 4.4, mediante l invio di una Comunicazione di Escussione; 7.1.2. informare Puglia Sviluppo di ciascun addebito o accredito a titolo provvisorio del Cash Collateral Junior ai sensi dell articolo 4.2, mediante l invio di una Comunicazione di Addebito o Accredito; 7.1.3. informare Puglia Sviluppo del definitivo computo di ciascuna Perdita ai sensi dell articolo 4.3, mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione; 7.1.4. inviare con cadenza semestrale un resoconto a Puglia Sviluppo concernente la previsione di perdita calcolata secondo i criteri IAS/IFRS, a partire dall avvio delle procedure di recupero dei Finanziamenti in default, svolte per proprio conto e/o in nome o per conto di Puglia Sviluppo; 75

7.1.5. comunicare a Puglia Sviluppo gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti; 7.1.6. promuovere, anche nell interesse di Puglia Sviluppo, ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle Imprese inadempienti, per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento in relazione al quale è stata escusso il Cash Collateral Junior; 7.1.7. comunicare a Puglia Sviluppo le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero, anche in nome e/o per conto di Puglia Sviluppo; 7.1.8. comunicare a Puglia Sviluppo qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l esecuzione del presente contratto; 7.1.9. successivamente all eventuale surroga di Puglia Sviluppo nei diritti vantati dal Finanziatore nei confronti delle Imprese inadempienti, far pervenire a Puglia Sviluppo tutta la documentazione relativa Finanziamento in default oggetto di surroga, inclusi tutti gli atti stragiudiziali o giudiziali compiuti dal Finanziatore nell espletamento delle procedure di recupero. Qualora Puglia Sviluppo (anche a seguito dell esercizio del diritto di surroga) richieda al Finanziatore di proseguire le azioni di recupero in nome e per conto, o comunque nell interesse, di Puglia Sviluppo, il Finanziatore dovrà inviare a Puglia Sviluppo: (a) la documentazione di cui al periodo precedente del presente paragrafo e, inoltre, (b) aggiornamenti concernenti l espletamento di dette attività di recupero dei Finanziamenti in default, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime. 8. EFFICACIA 8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, ovvero fino al completamento o alla rinuncia da parte del Finanziatore e di Puglia Sviluppo delle procedure di recupero di cui all articolo 5, ovvero ancora allo scadere dell Accordo Convenzionale. 8.2. In deroga a quanto sopra, le Parti concordano che, allo scadere dell Accordo Convenzionale, qualora dovessero risultare in essere Finanziamenti in fase di contenzioso, giudiziale e/o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default, ovvero sussistano Finanziamenti in default, il presente pegno conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero fino all esaurimento o alla rinuncia delle relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l entità del Cash Collateral Junior a copertura della Tranche Junior verrà ridotta all ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero dei Finanziamenti in default, valore che verrà calcolato alla data di scadenza dell Accordo Convenzionale, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi. 9. SPESE 76

9.1. Gli oneri e le spese connessi alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore. 9.2. Il presente contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del d.p.r. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti bancari aventi durata superiore a 18 mesi, come espressamente sopra indicato. 10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima. 10.2. Per qualsiasi controversia relativa all interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bari. Per Puglia Sviluppo S.p.A. Per il Finanziatore 77

ALLEGATO A dello Schema di Pegno. FINANZIAMENTI Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio Numero Direzione Generale (NDG) Ragione sociale e Codice fiscale N. iscrizione Registro imprese Importo del finanziamento ( ) Finalità del finanziamento 78

ALLEGATO B dello Schema di Pegno COMUNICAZIONE DI ADDEBITO O ACCREDITO Spettabile [Puglia Sviluppo] [ ] Attenzione [ ] [Luogo, data] Egregi Signori, Oggetto: Comunicazione di Addebito o Accredito ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [ ] Facciamo riferimento all Articolo [ ] del contratto di pegno tra noi concluso in data [ ] (il Contratto ). I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente offerta avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto. Facciamo inoltre riferimento alla nostra Comunicazione di Escussione datata [ ] con cui Vi abbiamo edotti del fatto che con riferimento ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento concluso da noi in data [ ] con l Impresa [ ] [a rogito del notaio [ ]], si è verificato un default come meglio descritto in tale comunicazione. Con la presente vogliamo informarvi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del [ ] è pari ad euro [ ] [ed è inferiore/superiore a quella stimata nella Comunicazione di Addebito o Accredito datata [ ] di euro [ ]]; il conto è quindi stato [addebitato/accreditato] di un importo pari ad euro [ ]. Cordiali saluti. [ ] 79

ALLEGATO C dello Schema di pegno. COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE Spettabile [Puglia Sviluppo] [ ] Attenzione [ ] [Luogo, data] Egregi Signori, Oggetto: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [ ] Facciamo riferimento all Articolo [ ] del contratto di pegno (il Contratto ) tra noi concluso in data [ ] e, in particolare, al contratto di finanziamento concluso da noi in data [ ] con l Impresa [ ] [a rogito del notaio [ ] (il Contratto di Finanziamento )]. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno. Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata [ ] ed alla Comunicazione di Addebito o Accredito datata [ ], Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate. Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori accrediti e/o addebiti a valere sul Cash Collateral Junior in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto. Cordiali saluti [ ] 80

ALLEGATO D dello Schema di Pegno. COMUNICAZIONE DI ESCUSSIONE INFORMAZIONI E DATI DA TRASMETTERE A PUGLIA SVILUPPO IN CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA Estremi dell Impresa e del Finanziamento; Importo dell esposizione dell Impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia; Delibera di concessione e contratto di finanziamento; Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall Avviso per la finanziabilità; Breve descrizione dell evento che ha dato origine al default; Nel caso di escussione a titolo provvisorio del Cash Collateral Junior, importo stimato della futura perdita. 81

Allegato E dello schema di Convenzione tra Puglia Sviluppo S.p.A. - Finanziatore SCHEMA DI CONFERMA DI CONTRATTO DI PEGNO (Acquisire data certa con timbro postale) CONFERMA DI CONTRATTO DI PEGNO A GARANZIA DI FINANZIAMENTI SUPERIORI A 18 MESI (Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell art. 15 del DPR 29/09/1973 n. 601) Il presente CONTRATTO DI PEGNO è stipulato a [ ], in data [ ], TRA (1) PUGLIA SVILUPPO S.P.A., con sede legale in [ ], capitale sociale pari a euro [ ], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ] (di seguito, Puglia Sviluppo o il Costituente ) per il quale interviene [ ]; E (2) BANCA [ ], con sede legale in [ ], Via [ ], capitale sociale pari a euro [ ], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ], [ ] (di seguito, il Finanziatore ) per la quale interviene [ ]. Puglia Sviluppo e il Finanziatore sono, di seguito, denominati anche come Parti. PREMESSO CHE (A) in data [ ] le Parti hanno sottoscritto una convenzione per regolare i reciproci rapporti sull utilizzo di un fondo di garanzia, gestito da Puglia Sviluppo, denominato Fondo Tranched Cover 2 (di seguito Accordo Convenzionale ); (B) in data [ ], ai sensi dell art. 8 della citata Convenzione, Puglia Sviluppo ha costituito in pegno, in favore della Banca, il Cash Collateral Junior, secondo le modalità ivi indicate; (C) le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, intendono dare esecuzione alla detta Convenzione, mediante conferma del Pegno di avvio del portafoglio, nonché di quelli successivi, a valere sul trasferimento di ulteriori porzioni di risorse, ai seguenti termini e condizioni: tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue: 1. CONFERMA DEL PEGNO 1.1. Valgano tutte le Definizioni ed i relativi significati di cui all Avviso, alla Convenzione e allo schema di Pegno di avvio del Portafoglio; 82

1.2. Il Costituente, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1851 del codice civile e del D.Lgs. 2 maggio 2004 n. 170, conferma irrevocabilmente il pegno in favore dell Originator - Finanziatore, per la somma di euro [ ] ai termini ed alle condizioni tutti previsti nel Contratto di pegno Originario ovvero di avvio del Portafoglio, che si intendono qui integralmente richiamati. 1.3. Il Finanziatore dichiara, per quanto possa occorrere, di accettare il pegno qui confermato. 1.4 Il medesimo Pegno qui confermato, nel limite di quanto previsto all articolo 1.1, grava sul denaro già depositato da Puglia Sviluppo, sul conto corrente IBAN: [ ] aperto presso la filiale di Bari del Finanziatore. 1.5 E onere del Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all articolo 2 del D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 170. 1.6 In deroga a quanto previsto all articolo 2791 del Codice Civile, gli interessi maturati sul denaro costituito in pegno, ai sensi dell articolo 2.1, non confluiranno nel Cash Collateral e saranno corrisposti a Puglia Sviluppo, con cadenza trimestrale, secondo quanto meglio previsto nella Convenzione e nel contratto di conto corrente e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno. 1.7 Il Costituente non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno, ai sensi del presente atto, fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte della Banca. 1.8 La Banca effettuerà le notifiche eventualmente necessarie a rendere il presente pegno opponibile ai terzi. 2. OBBLIGAZIONI GARANTITE 2.1. Il presente pegno è costituito a garanzia Crediti garantiti, come definiti nel Contratto di pegno Originario. 2.2. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 cod. civ. 2.3. Il presente pegno resterà valido ed efficace indipendentemente dalle modifiche che saranno eventualmente apportate alla Convenzione o ai contratti da cui derivano le obbligazioni garantite. 3. EFFICACIA 3.1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite. 3.2. Per i finanziamenti che, alla data di scadenza di rimborso, presentino rate scadute o comunque non in regola rispetto al dovuto per capitale, interessi ed accessori, ma non ancora appostati a sofferenza, credito ristrutturato o incaglio oggettivo, ovvero che siano in Default, il presente Accordo conserva la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero fino all esaurimento o alla rinuncia delle relative procedure di recupero fermo restando che l entità del Cash Collateral in essere a copertura della Tranche Junior sarà mantenuta pari all 80%. 4. SPESE 83

4.1. Gli oneri e le spese connessi alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore. 4.2. Il presente contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti a medio-lungo termine. 5. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 5.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima. 5.2. Per qualsiasi controversia relativa all interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o, comunque, a esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bari. Per Puglia Sviluppo S.p.A. Per il Finanziatore Allegato F dello schema di Convenzione 84

Modello di Comunicazione di Avvio della fase di Ramp up Spettabile Puglia Sviluppo S.p.A. Via delle Dalie angolo via delle Petunie 70026 Modugno (BA) Attenzione [ ] [Luogo, data] Egregi Signori, Oggetto: Comunicazione di avvio della fasi Ramp up ai sensi Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Puglia Sviluppo SpA e per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia (Accordo) sottoscritta in data [ ] Facciamo riferimento all Articolo 5.1 dell Accordo in oggetto tra noi concluso in data [ ] Alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che dal.. ovvero entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del Accordo in oggetto, è da intendersi avviata della fase di Ramp-up. Cordiali saluti 85

Per l Originator 86

Allegato G dello schema di Convenzione MODELLO DI COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DI PORZIONE DEL PORTAFOGLIO Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A. [luogo], [data] Egregi Signori, Oggetto: Comunicazione di Costituzione del Portafoglio Facciamo riferimento: 1. all Avviso emanato da Puglia Sviluppo in data [ ] ( Avviso ) per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia ; 2. alla Istanza di Manifestazione di Interesse presentata dal Finanziatore scrivente in data [ ]; 3. alla CONVENZIONE stipulata tra il Finanziatore scrivente e Puglia Sviluppo in data [ ] (l Accordo Convenzionale ); prendiamo atto che: valgono le DEFINIZIONI di cui all Avviso e nella Convenzione; e con la presente, in conformità a quanto previsto nell Avviso e nell Accordo Convenzionale, Vi informiamo che è stato costituito una porzione di Portafoglio per un ammontare pari a euro [ ]. In allegato trovate le informazioni relative ai finanziamenti erogati a valere sulla porzione del Portafoglio costituita. Con la presente dichiariamo che: a) tutti i Finanziamenti compresi nella porzione di Portafoglio rispettano le caratteristiche di cui all Avviso; b) tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio sono state rispettate dal Finanziatore nell erogare i Finanziamenti; c) la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da essa discendenti sono stati rispettati. 87

[BANCA] *** *** *** 88

Allegato H dello schema di Convenzione MODELLO DI COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A. [luogo], [data] Egregi Signori, Oggetto: Comunicazione di Costituzione del Portafoglio Facciamo riferimento: 1. all Avviso emanato da Puglia Sviluppo in data [ ] ( Avviso ) per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia ; 2. alla Istanza di Manifestazione di Interesse presentata dal Finanziatore scrivente in data [ ]; 3. all CONVENZIONEstipulato tra il Finanziatore scrivente e Puglia Sviluppo in data [ ] (l Accordo Convenzionale ); prendiamo atto che: valgono le DEFINIZIONI di cui all Avviso e nella Convenzione; e con la presente, in conformità a quanto previsto nell Avviso e nell Accordo Convenzionale, Vi informiamo che è stato costituito un Portafoglio per un ammontare pari a euro [ ]. In allegato trovate le informazioni relative al Portafoglio. Con la presente dichiariamo che: a) tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio rispettano le caratteristiche di cui all Avviso; b) tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio sono state rispettate dal Finanziatore nell erogare i Finanziamenti; c) la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da essa discendenti sono stati rispettati. 89

[BANCA] *** *** *** 90

Informazioni e dati da trasmettere unitamente alla Comunicazione di costituzione del Portafoglio D 1) Anagrafica Impresa beneficiaria Denominazione e forma giuridica Dimensione aziendale Indirizzo sede legale e unità operativa interessata dal programma di investimenti Codice Fiscale e n. partita IVA Telefono, e-mail e fax Dati sintetici di bilancio. D 2) Fabbisogno di capitale circolante da finanziare: D 3) Informazioni sul finanziamento concesso e sul merito di credito dell Impresa beneficiaria Importo del finanziamento Durata del finanziamento Data della delibera di concessione del finanziamento Data (effettiva o prevista) di erogazione del finanziamento Classe di merito creditizio dell Impresa al momento della concessione del finanziamento Condizioni economiche applicate al Finanziamento (Spread applicato, comprensivo di tutte le commissioni, nei limiti di quanto indicato all elemento 1 della Proposta di Accordo di Portafoglio) Commissioni di garanzia applicate dal Confidi, se presente, costi di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali e costo di adesione al Confidi (nei limiti di quanto indicato dal Confidi aggiudicatario all elemento 2 della Proposta di Accordo di Portafoglio) indicare se il finanziamento è o meno concesso a valere su uno dei Plafond di provvista di CDP. D 4) Agevolazione concessa all Impresa Intensità agevolativa concessa alla singola Impresa, calcolata al momento della concessione del finanziamento applicando la formula riportata all Avviso. D 5) Portafoglio di esposizioni creditizie. 91

Elenco delle Imprese finanziate con indicazione del finanziamento concesso e dell ammontare complessivo del Portafoglio. Le seguenti indicazioni: - qualora il Finanziatore riesca a conseguire, con riferimento al relativo Portafoglio, il trattamento prudenziale indicato dalla Circolare della Banca d Italia n. 285/2013 per il caso di mitigazione del rischio, punto di stacco e spessore della Tranche junior e della eventuale Tranche mezzanina, determinati applicando l approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach), ovvero tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d Italia (ECAI); - qualora il Finanziatore non riesca a conseguire, con riferimento al relativo Portafoglio, il trattamento prudenziale indicato dalla Circolare Banca d Italia n. 285, nel caso di certificazione del rating da parte di ECAI dovrà presentare idonea documentazione attestante l incarico conferito ed il conseguente esito. 92

pugliasviluppo ALLEGATO 6 DELL AVVISO SCHEMA DI CONVENZIONE FINANZIATORE E CONFIDI CONVENZIONE TRA FINANZIATORE S.P.A., con sede legale in [ ], capitale sociale pari a euro [ ], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ] (di seguito Finanziatore ); E CONFIDI [ ], con sede legale in [ ], capitale sociale pari a euro [ ] interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di [ ] numero [ ], nonché attualmente iscritta al numero [ ] nell elenco [generale/speciale tenuti presso la Banca d Italia ai sensi dell art. 106/107 del Testo Unico Bancario] (di seguito Confidi ). Il Finanziatore e il Confidi sono, di seguito, denominati anche come Parti. PREMESSO A) che la Regione Puglia ha previsto interventi destinati a facilitare l accesso delle PMI al mercato del credito, attraverso la messa a disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria affidati alla gestione di Puglia Sviluppo S.p.A.; B) che, in particolare, tali interventi vengono eseguiti mediante l impiego delle risorse del Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI, istituito con delibera dellla Giunta Regionale n. 1788 del 06/08/2014, quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite Tranched cover ); C) che, in relazione a tali finalità di intervento, Puglia Sviluppo ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell attività creditizia per la realizzazione di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia, sulla base delle migliori proposte operative presentate; D) in data [ ], Puglia Sviluppo ha emanato detto Avviso pubblico, allegato al presente Accordo sub A (d ora in poi Avviso); (E) il Finanziatore ha presentato Istanza di Partecipazione all Avviso e Dichiarazioni a corredo, superando la medesima selezione, giusta provvedimento ; F) che, in data, Puglia Sviluppo S.p.A. e l odierno Finanziatore hanno stipulato una Convenzione; G) per le finalità del suddetto Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari a 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni/00) euro. 93

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: TITOLO I: CONDIZIONI GENERALI ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. ART. 2 LEGGE APPLICABILE Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. ART. 3 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo, e in coerenza all Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito: Convenzione: indica l Allegato 5 dell Avviso. Convenzione Finanziatore-Confidi: indica il presente Accordo. Aiuto: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso, all art. 13. Cash Collateral Junior: indica le risorse finanziarie del Fondo che Puglia Sviluppo costituirà in pegno a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche junior del Portafoglio. Cash Collateral Mezzanine: indica le somme che verranno costituite in pegno dal Confidi a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche mezzanina del Portafoglio. Comunicazione di Costituzione del Portafoglio: indica la comunicazione del Finanziatore, redatta secondo il modello allegato alla Convenzione sub allegato D (Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio), che verrà inviata, entro il termine del Periodo di Ramp-Up, a Puglia Sviluppo. Conto Vincolato Puglia Sviluppo Dotazione finanziaria: indica il conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo e da quest ultima acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositata la dotazione finanziaria. Conto Vincolato Confidi: indica il conto corrente bancario intestato a Confidi e da questo acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Mezzanine. Il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa. Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine: indica il contratto che sarà stipulato, tra le Parti, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, per la costituzione del pegno sul Cash Collateral Junior, all atto della prestazione del medesimo Cash Collateral Junior, secondo lo schema di cui all allegato B del presente Accordo (Schema di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanina), fermo restando che le Parti potranno concordare integrazioni o modifiche a tale schema in considerazione di ragioni tecnico operative. Contratto di Pegno: indica il contratto che sarà stipulato, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, alla Data di Costituzione del Cash Collateral Junior, tra Puglia Sviluppo 94

e il Finanziatore per la costituzione del pegno sul Cash Collateral Junior, secondo lo schema di cui all allegato C (Schema di Pegno) dell Accordo Convenzionale. Credit Risk management: indica la funzione del soggetto preponente deputata al presidio e alla gestione del rischio di credito. Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data che dovrà cadere entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui Puglia Sviluppo riceverà la Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, data in cui, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nell Avviso, verrà costituito il Cash Collateral Junior e sottoscritto il Contratto di Pegno. Data di Costituzione del Cash Collateral Mezzanine: indica la data di sottoscrizione del contratto di pegno a garanzia della Tranche mezzanina, che dovrà cadere almeno 1 giorno lavorativo antecedente la Data di Costituzione del Cash Collateral Junior. Dotazione finanziaria: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario, al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi sono restituiti all investitore pubblico. Fideiussioni: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso. Finanziamento in default: indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell Impresa, sia declassato e inserito (secondo le procedure del Finanziatore) nella sezione di bilancio relativa ai crediti a sofferenza, credito ristrutturato o tra i c.d. incagli oggettivi, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d Italia n. 272 ( Matrice dei Conti ) del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti. Finanziamenti: indica i finanziamenti concessi alle Imprese dal Finanziatore nel rispetto di quanto previsto nell Avviso e nella Proposta di Accordo di Portafoglio. Fondo: indica lo strumento finanziario denominato Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI, istituito con delibera dellla Giunta Regionale n. 1788 del 06/08/2014; Garanzia a prima richiesta: una garanzia personale, esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e specifici stabiliti per le garanzie personali (unfunded) dalla Circolare della Banca d'italia n. 285/2013 e dal Regolamento UE 575/2013 Imprese: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso. Imprese In Difficoltà: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso. Istanza di Manifestazione di Interesse: indica la domanda presentata dal Finanziatore a Puglia Sviluppo in data [ ]. Periodo di Ramp-Up: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso. Portafoglio: indica l insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore aventi le caratteristiche indicate nell Avviso e requisiti tali da poter costituire l oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi della Circolare della Banca d Italia n. 285/2013 così come individuato nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio. 95

Proposta di Accordo di Portafoglio: indica la proposta sottoscritta dal Finanziatore, originariamente allegata alla relativa Istanza di Manifestazione di Interesse e riportata in allegato sub B (Proposta di Accordo di Portafoglio). Regolamento de minimis: ha il significato attribuito a tale termine nell Avviso. Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993. Tranche junior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell Avviso. Tranche mezzanina: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell Avviso. Tranche senior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell Avviso. Write-off: indica l operazione contabile di cancellazione del credito. ART. 4 OGGETTO DELL ACCORDO Il presente Accordo disciplina i rapporti tra il Finanziatore ed il Confidi, al fine di dare attuazione a quanto previsto nell Avviso, laddove è previsto l intervento in garanzia del Confidi. ART. 5 COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO 5.1. Entro il termine del Periodo di Ramp-Up, il Finanziatore e il Confidi dovranno costituire il Portafoglio. 5.2. Lo scambio di informazioni tra Confidi e Finanziatore in merito alle Imprese cui erogare Finanziamenti è oggetto di apposita corrispondenza come disciplinato al successivo art. 18. ART. 6 COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO 6.1. Il Finanziatore si impegna a comunicare entro la fine del Periodo di Ramp-Up, 31.12.2015, al Confidi, l invio della Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, specificando le informazioni relative al Portafoglio, inclusa la suddivisione del Portafoglio in Tranche senior, Tranche mezzanina e Tranche junior. TITOLO II: PERIODO DI RAMP-UP ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO NEL PERIODO DI RAMP-UP 6.1 Il Portafoglio è costituito dall insieme dei Finanziamenti erogati dal Finanziatore nel periodo di ramp-up. 6.2 Ogni Finanziamento viene garantito dal Confidi attraverso le Fideiussioni di cui all art. 8. ART. 8 -CARATTERISTICHE DELLE FIDEIUSSIONI NEL PERIODO DI RAMP-UP 8.1 Durante il Periodo di Ramp-up, il Confidi presterà, all atto della concessione di ciascun Finanziamento da parte del Finanziatore e a favore di quest ultimo, una garanzia consortile a prima richiesta di durata pari a quella del Finanziamento (Fideiussione). 8.2 Il Confidi garantisce i Finanziamenti concessi a favore delle Imprese entro il limite massimo del % dell'importo nominale di ciascun Finanziamento a breve e medio-lungo termine. ART. 9 - FONDO RISCHI 96

9.1 I Finanziamenti concessi dal Finanziatore a favore delle Imprese vengono garantiti mediante la costituzione presso il Finanziatore di un apposito Fondo Rischi monetario da parte del Confidi, di seguito definito "Fondo Rischi". 9.2 Il Fondo Rischi è costituito dai depositi del Confidi versati secondo le modalità definite dall art. 8.2 del presente Accordo e sarà destinato a garanzia del buon fine dei Finanziamenti erogati dal Finanziatore. 9.3 La dotazione del Fondo Rischi è costituita da somme di denaro e/o da titoli di Stato o titoli di debito emessi da enti pubblici o banche residenti in Paesi dell Unione Europea o del G20. 9.4 Le somme e i titoli depositati presso il Finanziatore e costituenti il Fondo Rischi sono vincolati a favore del Finanziatore stesso, a garanzia dei Finanziamenti concessi. 9.5 Il Confidi s'impegna a costituire e a mantenere presso il Finanziatore il Fondo Rischi, destinato ad essere utilizzato per la copertura di quanto dovuto dal Confidi al Finanziatore a fronte delle perdite definitive accertate sui Finanziamenti garantiti. ART. 10 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA 10.1 Il Finanziatore comunica al Confidi il default dell Impresa garantita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo la documentazione dettagliata comprovante l esposizione complessiva dell Impresa nei confronti del Finanziatore in relazione alla linea di credito garantita. 10.2 Il Finanziatore determina la perdita definitiva accertata e può escutere la Fideiussione del Confidi, mediante comunicazione allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dettagliando gli importi oggetto di escussione. 10.3 In tal caso il Confidi autorizza entro 60 giorni l addebito del Fondo Rischi, nei limiti massimi previsti dall art. 8.2 del presente Accordo in favore del Finanziatore. 10.4 Il Finanziatore può rifarsi per ciascun Finanziamento sulla quota di Fondo Rischi, depositata dal Confidi. ART. 11 - ESTINZIONE DELLE FIDEIUSSIONI AL TERMINE DEL PERIODO DI RAMP-UP 11.1 Alla data di Costituzione del Cash Collateral Mezzanine, le Fideiussioni erogate verranno liberate e saranno sostituite dalla costituzione in pegno del Cash Collateral Mezzanine a copertura delle possibili perdite sulla tranche mezzanina ai sensi di quanto previsto nell Avviso. TITOLO III: OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONFIDI ART. 12 COSTITUZIONE DEL CASH COLLATERAL MEZZANINE 12.1. Successivamente all invio della Comunicazione di Costituzione del Portafoglio da parte del Finanziatore a Puglia Sviluppo, alla Data di Costituzione del Cash Collateral Mezzanine, il Confidi dovrà: (a) aprire presso il Finanziatore il Conto Vincolato Confidi; 97

(b) versare in un unica soluzione su tale Conto Vincolato Confidi il Cash Collateral Mezzanine; (c) costituire un pegno su tali somme, firmando, con il Finanziatore, un contratto di pegno avente le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d Italia 285/2013 per le garanzie tranched cover e termini di costituzione, revocabilità ed escussione, mutatis mutandis, equivalenti a quelli indicati all allegato B del presente Accordo (Schema di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanina). 12.2. Sulle somme depositate sul Conto Vincolato Confidi matureranno interessi pari a. secondo quanto indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio; tali interessi non saranno oggetto del Cash Collateral Mezzanine e dovranno essere liquidati semestralmente. 12.3. Il pegno costituito sul Cash Collateral Mezzanine potrà essere liberato soltanto: (a) a condizione che il Cash Collateral Junior sia stato effettivamente liberato e in aggiunta (b) nei medesimi casi, mutatis mutandis, in cui possa essere liberato il Cash Collateral Junior ai sensi del Contratto di Pegno e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite del pegno costituito sul Cash Collateral Mezzanine. TITOLO IV: OBBLIGHI E ATTIVITA DEL FINANZIATORE ART. 13 OBBLIGHI INFORMATIVI 13.1. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascun semestre a decorrere dalla data di pubblicazione dell Avviso, il Finanziatore dovrà inviare a Confidi un rapporto informativo - durante il Periodo di Ramp-Up relativo alle Fideiussioni e, terminato il Periodo di Ramp-Up, relativo al Cash Collateral Mezzanine - che dia conto in particolare: (a) degli estremi di eventuali società terze incaricate del recupero dei crediti; (b) delle eventuali escussioni del Cash Collateral Mezzanine nonché delle movimentazioni e delle giacenze sul Conto Vincolato Confidi. 13.2. Il Finanziatore dovrà trasmettere le informative e le reportistiche qui previste in formato cartaceo ed elettronico. TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI ART. 14 DURATA 14.1 Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo scadrà il... 14.2. Qualora alla data di scadenza sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero sussistano Finanziamenti in default, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all esaurimento delle relative procedure di recupero, ovvero ancora alla rinuncia delle medesime azioni di recupero. In tali casi, resta inteso che l entità del 98

Cash Collateral Junior a copertura della Tranche Junior verrà ridotta all ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero dei Finanziamenti in default: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza indicata all articolo che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi. ART. 15 RISOLUZIONE 15.1. Il Finanziatore si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Confidi. Il Finanziatore potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (a) sopravvenuta insussistenza da parte del Confidi dei requisiti indicati in sede di gara e sussistenti al momento della stipula del presente Accordo; (b) mancato rispetto degli obblighi di cui all articolo 12 del presente Accordo; (c) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Confidi; (d) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo; (e) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Confidi, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo; La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Finanziatore al Confidi mediante lettera raccomandata e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti. 15.2. In qualsiasi caso di risoluzione, il presente Accordo conserverà efficacia per i Finanziamenti in default alla data di recesso o risoluzione sino alla loro totale estinzione, fermo restando quanto previsto all articolo 14.2 del presente Accordo. ART. 16 - REGIME DEGLI AIUTI 1. L elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato sulla base della disciplina vigente al momento della concessione dell aiuto. 2. La garanzia sottostante l intervento del Fondo è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal Regolamento regionale 15/2014, relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis). ART. 17 CUMULO 1. L importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi dell art. 13 dell Avviso possono essere cumulati con altri aiuti de minimis a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino l importo di 200.000. Gli aiuti di cui al presente Avviso, inoltre, possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione5 fino a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. 5 Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de 99

2. Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell intensità di aiuto o dell importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. ART. 17 - COMUNICAZIONI Qualsiasi comunicazione o avviso da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax ovvero tramite posta certificata (eventualmente anche senza firma digitale), e prenderà efficacia dalla ricezione della lettera stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente : (i) se a Finanziatore: [ ]; (ii) se al Confidi: [ ]. ART. 18 - RISERVATEZZA Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con il presente Accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto: (i) di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; (ii) di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplinare Tecnico Allegato B del D.lgs. n. 196/2003. ART. 19 VARIE Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti. Il presente Accordo, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8). 100

Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell Accordo medesimo. In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci. Tutti gli obblighi e gli oneri per la concessione delle Fideiussioni o del Cash Collateral Mezzanine a copertura della Tranche mezzanina debbono intendersi a completo carico del Confidi. Il complesso di obblighi e oneri a carico del Confidi esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Confidi far fronte ad obblighi e oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso. E fatto divieto al Confidi di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo. Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini. ART. 20 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di [ ]. PER FINANZIATORE: PER IL CONFIDI: *** *** *** 101

pugliasviluppo Allegati allo schema di ConvenzioneFinanziatore-Confidi Allegato A: Avviso Allegato B: Schema di Pegno 102

Allegato B dello schema di ConvenzioneFinanziatore-Confidi SCHEMA DI PEGNO A GARANZIA DELLA TRANCHE MEZZANINE CONTRATTO DI PEGNO (Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell art. 15 del DPR 29/09/1973 n. 601) Il presente CONTRATTO DI PEGNO è stipulato a [ ], in data [ ], TRA (1) CONFIDI [ ], con sede legale in [ ], capitale sociale pari a euro [ ] interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di [ ] numero [ ], nonché attualmente iscritta al numero [ ] nell elenco [generale] [e attualmente iscritta nell elenco speciale tenuti presso la Banca d Italia ai sensi, rispettivamente, degli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario] (di seguito Confidi ). E (2) BANCA [ ], con sede legale in [ ], Via [ ], capitale sociale pari a euro [ ], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ], [ ] (di seguito, il Finanziatore ) per la quale interviene [ ]. Confidi e Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominati le Parti. PREMESSO CHE A) che la Regione Puglia ha previsto interventi destinati a facilitare l accesso delle PMI al mercato del credito, attraverso la messa a disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria affidati alla gestione di Puglia Sviluppo S.p.A.; B) che, in particolare, tali interventi vengono eseguiti mediante l impiego delle risorse del Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI, istituito con delibera dellla Giunta Regionale n. 1788 del 06/08/2014, quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite Tranched cover ); C) che, in relazione a tali finalità di intervento, Puglia Sviluppo ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell attività creditizia per la realizzazione di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia, sulla base delle migliori proposte operative presentate; D) in data [ ], Puglia Sviluppo ha emanato detto Avviso pubblico; (E) il Finanziatore ha presentato Istanza di Partecipazione all Avviso e Dichiarazioni a corredo, superando la medesima selezione, giusta provvedimento ; F) che, in data, Puglia Sviluppo S.p.A. e l odierno Finanziatore hanno stipulato una Convenzione; 103

(G) In data [ ] il Finanziatore ha concluso con Confidi la Convenzione secondo quanto previsto dall Avviso. (H) In data [ ], il Finanziatore ha inviato a Puglia Sviluppo la Comunicazione di avvio di Costituzione del Portafoglio di cui alla Convenzione, comunicando l avvenuta concessione dei finanziamenti individuati, secondo gli allegati sub A e D della citata Convenzione, per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [ ]. (J) Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente contratto, intendono costituire il pegno secondo quanto previsto nell Avviso, nella Convenzione Puglia Sviluppo - Finanziatore e nella Convenzione Finanziatore-Confidi. Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue: 1. DEFINIZIONI 1.1. Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle Definizioni ed al loro significato di cui all Avviso. 1.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato: Comunicazione di Addebito o Accredito indica la comunicazione conforme al modello di cui all allegato B inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell articolo 7.1.2; Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione indica la comunicazione conforme al modello di cui all allegato B, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell articolo 7.1.3; Comunicazione di Escussione indica la comunicazione avente i contenuti di cui all allegato D, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell articolo 7.1.1; Perdita indica, in relazione a un Finanziamento in default, ai sensi dell art. 5 del Reg. UE 575/2013, la "perdita attesa" o "EL", il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default. 2. COSTITUZIONE DEL PEGNO 2.1. Il Confidi, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1851 del codice civile e del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno in favore del Finanziatore, la somma di euro [ ] (il Cash Collateral Mezzanine ), depositata sul conto corrente IBAN [ ] aperto presso il Finanziatore. 2.2. E onere del Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all articolo 2 del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170. 2.3. In deroga a quanto previsto dall articolo 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi dell articolo 2.1 non confluiranno nel Cash Collateral 104

Mezzanine e saranno corrisposti a Confidi con cadenza semestrale e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno. 2.4. Confidi non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente contratto fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte del Finanziatore. 3. OBBLIGAZIONI GARANTITE 3.1. Il presente pegno garantisce il pagamento dell 80% di ciascuna Perdita registrata dal Finanziatore con riguardo a tutti i crediti derivanti dai Finanziamenti sulla Tranche Mezzanina (comprensivi di capitale e interessi, nonché di ogni onere commissione o spesa dovuti ai sensi del relativo titolo). 3.2. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 cod. civ. 4. ESCUSSIONE DEL PEGNO 4.1. Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell Impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in default (come definito nell Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e tale declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto. 4.2. Il Finanziatore procederà all escussione del pegno, entro 24 mesi dalla data in cui il Finanziamento viene classificato come Finanziamento in default, prelevando dal Cash Collateral Mezzanine per un importo corrispondente all 80% della Perdita subita su ciascun Finanziamento, come di volta in volta stimata. Il Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il Cash Collateral Mezzanine, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell aggiornamento dell importo della Perdita. 4.3. Successivamente ai prelievi di cui sopra e non necessariamente entro il termine di cui all articolo 4.2, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore dovrà pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l importo della medesima. Successivamente alla definitiva cristallizzazione della Perdita, non si darà luogo ad ulteriori accrediti o addebiti del Cash Collateral Mezzanine in relazione al Finanziamento in default interessato, restando inteso che il Cash Collateral Mezzanine non potrà essere addebitato per una somma superiore all 80% dell importo definitivo di ciascuna Perdita, e che, pertanto, il restante 20% rimarrà a carico del Finanziatore. 4.4. Prima di procedere alla escussione del pegno, il Finanziatore sarà tenuto a darne comunicazione a Confidi mediante l invio di una Comunicazione di Escussione. Trascorsi 60 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Confidi abbia formulato rilievi, il Finanziatore potrà procedere alla escussione del pegno, prelevando le somme ad esso spettanti. A tale riguardo, potranno essere eccepiti al Finanziatore esclusivamente rilievi inerenti alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o all inadempimento degli impegni 105

assunti dal Finanziatore ai sensi dell articolo 6; tali fatti produrranno le conseguenze di cui agli articoli 6.3 o 6.4, a seconda dei casi. 4.5. In nessun caso, invece, i rilievi formulati da Confidi potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore o del Confidi sulla base dello svolgimento delle attività previste dall Avviso e dalla ConvenzioneFinanziatore-Confidi. 4.6. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue. 5. PROCEDURE DI RECUPERO 5.1. Prima dell invio della Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione, il Finanziatore potrà svolgere le procedure di recupero in relazione ai Finanziamenti in default in autonomia e conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti. Le somme così recuperate saranno destinate alla ricostituzione del Cash Collateral Mezzanine e a ripianare le Perdite subite dal Finanziatore, nella proporzione di cui all articolo 4.3. 5.2. Una volta che il Finanziatore sia pervenuto alla cristallizzazione della Perdita relativa a un Finanziamento in default, secondo quanto previsto all articolo 4.3, e ricevuta la Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione secondo quanto previsto dall articolo 7.1.3, Confidi potrà richiedere al Finanziatore di esercitare, nell interesse di Confidi, ulteriori azioni di recupero contro l Impresa inadempiente. 5.3. Le azioni di recupero di cui al precedente paragrafo 5.2 potranno prevedere: (a) che il Finanziatore continui ad esercitare le azioni di recupero in proprio nome, ma nell interesse di Confidi o (b) che Confidi si surroghi nei diritti del Finanziatore in relazione al/ai Finanziamento/i in default e che il Finanziatore eserciti le azioni di recupero in nome e per conto di Confidi. Le somme recuperate dal Finanziatore a seguito delle procedure esperite nell interesse di Confidi spetteranno interamente a quest ultimo. 6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FINANZIATORE 6.1. Il Finanziatore dichiara a Confidi quanto segue: 6.1.1. sono stati interamente rispettati i criteri di concessione dei Finanziamenti di cui all Avviso 6.1.2. ai Finanziamenti sono state applicate condizioni economiche non meno favorevoli rispetto a quelle indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio; 6.1.3. i contratti che regolano i Finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui il pegno sul Cash Collateral Mezzanine venga meno. 6.2. Il Finanziatore si impegna verso Confidi a: 6.2.1 procedere all escussione del presente pegno nel rispetto delle procedure di cui all articolo 4; 106

6.2.2 condurre le procedure di recupero svolte nell interesse o per conto di Confidi seguendo le disposizioni di cui agli articoli 5.2 e ss.; 6.2.3 liberare il pegno costituito sul Cash Collateral Mezzanine soltanto a condizione che (a) il Cash Collateral Junior sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, mutatis mutandis, in cui possa essere liberato il Cash Collateral Junior ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite del pegno costituito sul Cash Collateral Mezzanine, e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all Avviso e alla Convenzione Finanziatore-Confidi; 6.2.4 non concordare modifiche al pegno costituito sul Cash Collateral Mezzanine che risultino in una alterazione dei suoi termini tale da contraddire i principi stabiliti dalla Convenzione Finanziatore-Confidi e dall Avviso. 6.3. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 con riferimento a un qualsiasi Finanziamento sarà causa di inefficacia della garanzia, a valere sul Cash Collateral Mezzanine, in relazione a tale specifico Finanziamento. 6.4. Fermi restando i rimedi di legge, la violazione degli impegni di cui al paragrafo 6.2. sarà causa di inefficacia del pegno costituito ai sensi del presente contratto a valere sull intero importo del Cash Collateral Mezzanine. 7. ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE 7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di Confidi a: 7.1.1. informare Confidi della volontà di iniziare un procedimento di escussione, ai sensi dell articolo 4.4, mediante l invio di una Comunicazione di Escussione; 7.1.2. informare Confidi di ciascun addebito o accredito a titolo provvisorio del Cash Collateral Mezzanine ai sensi dell articolo 4.2, mediante l invio di una Comunicazione di Addebito o Accredito; 7.1.3. informare Confidi del definitivo computo di ciascuna Perdita ai sensi dell articolo 4.3, mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione; 7.1.4. inviare con cadenza semestrale un resoconto a Confidi concernente la previsione di perdita calcolata secondo i criteri IAS/IFRS a partire dall avvio delle procedure di recupero dei Finanziamenti in default svolte per proprio conto e in nome o per conto di Confidi; 7.1.5. comunicare a Confidi gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti; 7.1.6. promuovere, anche nell interesse di Confidi ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle Imprese inadempienti per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento in relazione al quale è stato escusso il Cash Collateral Mezzanine; 7.1.7. comunicare a Confidi le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero per conto dell operazione o in nome o per conto di Confidi; 107

7.1.8. comunicare a Confidi qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l esecuzione del presente contratto; 7.1.9. successivamente all eventuale surroga di Confidi nei diritti vantati dal Finanziatore nei confronti delle Imprese inadempienti, far pervenire a Confidi tutta la documentazione relativa Finanziamento in default oggetto di surroga, inclusi tutti gli atti stragiudiziali o giudiziali compiuti dal Finanziatore nell espletamento delle procedure di recupero. Qualora Confidi (anche a seguito dell esercizio del diritto di surroga) richieda al Finanziatore di proseguire le azioni di recupero in nome e per conto, o comunque nell interesse, di Confidi, il Finanziatore dovrà inviare a Confidi: (a) la documentazione di cui al periodo precedente del presente paragrafo e, inoltre, (b) aggiornamenti concernenti l espletamento di dette attività di recupero dei Finanziamenti in default, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime. 8. EFFICACIA 8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, o al termine o rinuncia da parte del Finanziatore e di Confidi delle procedure di recupero di cui all articolo 5 ovvero allo scadere della Convenzione Finanziatore-Confidi. 8.2. In deroga a quanto sopra, le Parti concordano che, allo scadere dell Accordo Convenzionale, qualora dovessero risultare in essere Finanziamenti in fase di contenzioso, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero sussistano Finanziamenti in default, il presente pegno conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero fino all esaurimento o alla rinuncia delle relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l entità del Cash Collateral Mezzanine a copertura della Tranche Mezzanina verrà ridotta all ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero dei Finanziamenti in default: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza della Convenzione Finanziatore- Confidi, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi. 9. SPESE 9.1. Gli oneri e le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore. 9.2. Il presente contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del d.p.r. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti bancari aventi durata superiore a 18 mesi, come espressamente sopra indicato. 10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima. 108

10.2. Per qualsiasi controversia relativa all interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di [ ]. Per Confidi Per il Finanziatore 109

ALLEGATO A dello Schema di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanina. FINANZIAMENTI 110

ALLEGATO B dello Schema di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanina COMUNICAZIONE DI ADDEBITO O ACCREDITO Spettabile [Confidi] [ ] Attenzione [ ] [Luogo, data] Egregi Signori, Oggetto: Comunicazione di Addebito o Accredito ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [ ] Facciamo riferimento all Articolo [ ] del contratto di pegno tra noi concluso in data [ ] (il Contratto ). I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente offerta avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto. Facciamo inoltre riferimento alla nostra Comunicazione di Escussione datata [ ] con cui Vi abbiamo edotti del fatto che con riferimento ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento concluso da noi in data [ ] con l Impresa [ ] [a rogito del notaio [ ]], si è verificato un default come meglio descritto in tale comunicazione. Con la presente vogliamo informarvi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del [ ] è pari ad euro [ ] [ed è inferiore/superiore a quella stimata nella Comunicazione di Addebito o Accredito datata [ ] di euro [ ]]; il conto è quindi stato [addebitato/accreditato] di un importo pari ad euro [ ]. Cordiali saluti. [ ] 111

ALLEGATO C dello Schema di pegno. COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE Spettabile [Confidi] [ ] Attenzione [ ] [Luogo, data] Egregi Signori, Oggetto: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [ ] Facciamo riferimento all Articolo [ ] del contratto di pegno (il Contratto ) tra noi concluso in data [ ] e, in particolare, al contratto di finanziamento concluso da noi in data [ ] con l Impresa [ ] [a rogito del notaio [ ] (il Contratto di Finanziamento )]. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno. Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata [ ] ed alla Comunicazione di Addebito o Accredito datata [ ], Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate. Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori accrediti e/o addebiti a valere sul Cash Collateral Mezzanine in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto. Cordiali saluti [ ] 112

ALLEGATO D dello Schema di Pegno. COMUNICAZIONE DI ESCUSSIONE INFORMAZIONI E DATI DA TRASMETTERE A CONFIDI IN CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA Estremi dell Impresa e del Finanziamento; Importo dell esposizione dell Impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia; Delibera di concessione e contratto di finanziamento; Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall Avviso per la finanziabilità; Breve descrizione dell evento che ha dato origine al default; Nel caso di escussione a titolo provvisorio del Cash Collateral Mezzanine, importo stimato della futura perdita. 113