Settembre 2013 DECRETO FARE: LE MODIFICHE INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE Il 21 agosto 2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 98/2013 (di seguito, la Legge di Conversione ) di conversione del D.L. n. 69/2013 (cd. Decreto Fare ), il cui contenuto è già stato illustrato nella nostra precedente newsletter di giugno 2013. La Legge di Conversione ha confermato tutte le più significative novità introdotte dal Decreto Fare, che riproponiamo qui di seguito evidenziando in corsivo le (limitate) modifiche introdotte dalla Legge di Conversione. Le novità in materia di appalti L abrogazione della responsabilità solidale per il pagamento dell IVA nei contratti di appalto. L art. 50 del Decreto Fare ha abrogato parzialmente la disciplina in materia di responsabilità solidale fiscale negli appalti privati (art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006, c.d. Decreto Bersani). L intervento abrogativo riguarda solo la responsabilità solidale ai fini dell imposta sul valore aggiunto (IVA), che tra l altro era stata oggetto di apposite denunce dinanzi alla Commissione Europea per l incompatibilità con l ordinamento comunitario; resta invece in vigore la responsabilità solidale per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente del personale impiegato nell appalto. Neppure la Legge di Conversione, quindi, ha accolto le istante di abrogazione totale dell istituto provenienti dagli operatori. Pertanto, gli appaltatori e i committenti, per evitare rispettivamente l'applicazione della responsabilità solidale (subappaltatore-appaltatore) o di sanzioni amministrative (committente) in materia di imposte sui redditi da lavoro dipendente, dovranno ottenere un'asseverazione da parte di professionisti
abilitati ovvero farsi rilasciare dal fornitore un'apposita autocertificazione attestante che il fornitore abbia regolarmente effettuato le prescritte ritenute (come ha interpretato l'agenzia delle Entrate con le circolari 40/E/2012 e 2/E/2013). L estensione delle ipotesi in cui la redazione del DUVRI non è più obbligatoria nei contratti di appalto e d opera L art. 32 del Decreto Fare ha apportato modifiche significative all articolo 26, commi 3 e 3-bis, D.lgs. n. 81/2008, con una sensibile estensione delle ipotesi in cui non sarà più necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (cd. DUVRI ) da parte del datore di lavoro committente in caso di contratti d appalto o d opera: a. il Decreto Fare ha introdotto una modifica dell art. 26, comma 3, D.lgs. n. 81/2008 grazie alla quale i datori di lavoro committenti in settori a basso rischio infortunistico (a basso rischio di infortuni e malattie professionali nella Legge di Conversione) potranno evitare la redazione del DUVRI e nominare invece un proprio incaricato, dotato della necessaria expertise, per sovraintendere alla cooperazione e al coordinamento con la struttura dell impresa appaltatrice. Il contratto dovrà dare evidenza della nomina dell incaricato. La Legge di Conversione ha ristretto il campo di applicazione della semplificazione sopra descritta, giacché ha specificato che a presentare un basso rischio di infortuni e malattie professionali dovranno essere sia l attività esercitata dal committente sia quella esercitata dall appaltatore (o dal lavoratore autonomo). La disposizione, inoltre, non è immediatamente operativa perché bisognerà attendere che un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da adottare entro 90 giorni dall entrata in vigore del Decreto Fare) provveda ad individuare le attività considerate a basso rischio infortunistico (rectius, a basso rischio di infortuni e malattie professionali). Fino all adozione del decreto, i committenti e gli appaltatori o prestatori d opera dovranno continuare a predisporre il DUVRI, allegandolo al contratto, per non incorrere in sanzioni penali ed amministrative. b. Con un altra modifica all art. 26, comma 3-bis, D.lgs. n. 81/2008, il Decreto Fare (così come modificato dalla Legge di Conversione) ha riformulato le previgenti esclusioni di redazione del DUVRI (che determineranno, alla luce di quanto si è detto al precedente punto a., anche l esclusione dell obbligo sostitutivo di individuazione dell incaricato del committente); in particolare il Decreto Fare nel confermare l esclusione del predetto obbligo nelle ipotesi dei servizi di natura intellettuale e delle semplici forniture di materiali o attrezzature
ha previsto tale esenzione nei casi di contratti d appalto o d opera la cui durata non sia superiore a cinque uominigiorno (non più, quindi, dieci uomini-giorno come era previsto dal Decreto Fare prima della sua conversione in legge), salvo che comportino l utilizzo di sostanze pericolose o nocive; ciò in sostituzione dei casi precedentemente contemplati (lavori o servizi di durata non superiore a due giorni). Per uomini-giorno si intende l entità presunta dei lavori rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie per la loro effettuazione considerando come riferimento l arco temporale di un anno dall inizio dei lavori stessi. Pertanto, fermo restando l obbligo di collaborazione in materia di sicurezza, è consentito alle parti dei contratti di durata ridotta o che prevedono un impegno lavorativo ridotto (entro una franchigia complessiva di 55 giornate lavorative all anno) di non essere vincolate da obblighi formali. Le altre novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro L attestazione semplificata della valutazione dei rischi I datori di lavoro rientranti nelle attività a basso rischio infortunistico (a basso rischio di infortuni e malattie professionali per usare la terminologia di cui alla Legge di Conversione), individuate con l apposito decreto ministeriale, potranno attestare l effettuazione della valutazione dei rischi attraverso un modello semplificato che sarà allegato al medesimo decreto, senza quindi redigere il DVR. Per l entrata in vigore di questa disciplina semplificata bisognerà però attendere l adozione del decreto ministeriale. Una volta adottato il decreto ministeriale, a seconda della tipologia e caratteristiche del datore di lavoro coinvolto, si potranno addirittura profilare ben quattro diverse modalità per adempiere agli obblighi connessi alla valutazione dei rischi: 1) elaborazione del DVR classico (art. 17, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 81/2008) 2) ricorso alla procedura standardizzata per talune tipologie di datori di lavoro con meno di 10 lavoratori (art. 29, comma 5, D.lgs. n. 81/2008) 3) ricorso alla procedura standardizzata per talune tipologie datori di lavoro con meno di 50 lavoratori (art. 29, comma 6, D.lgs. n. 81/2008)
4) attestazione dell effettuazione della valutazione dei rischi per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (nuovo art. 29, comma 6-ter, D.lgs. n. 81/2008). Le semplificazioni in materia di comunicazioni riguardanti la denuncia degli infortuni sul lavoro Sempre l art. 32 del Decreto Fare ha previsto l abrogazione dell art. 54 e la modifica dell art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con l abrogazione dell art. 54 (confermata dalla successiva Legge di Conversione), a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all entrata in vigore del decreto ministeriale per la realizzazione e il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione (SINP), il datore di lavoro non sarà più obbligato a denunciare all autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio che comporti l inabilità al lavoro per più di tre giorni. A decorrere dalla medesima data, ai sensi dell art. 56, l INAIL - per tramite del predetto SINP - trasmetterà telematicamente alle autorità di pubblica sicurezza, alle Aziende Sanitarie Locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, nonché alle direzioni territoriali del lavoro ed ai corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai 30 giorni. La Legge di Conversione introduce quindi una ulteriore semplificazione nelle comunicazioni riguardanti la denuncia degli infortuni sul lavoro rispetto al Decreto, che prevedeva invece che fossero le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, etc., ad acquisire dall INAIL, tramite accesso telematico, i predetti dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai 30 giorni. I modelli semplificati per la redazione del POS e del PSC Il Decreto Fare è intervenuto con una rilevante modifica anche in tema di cantieri temporanei o mobili (significativa al riguardo la sostituzione dell inciso e contenuto nel Decreto Fare con la particella o di cui alla Legge di Conversione). È stato infatti inserito nel D.lgs. n. 81/2008 un nuovo articolo 104-bis che prevede l adozione (entro 60 giorni) di un decreto del Ministero del Lavoro che, fermi restando gli obblighi già previsti, individuerà modelli semplificati per la redazione del piano operativo della sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell opera. Contestualmente - con l inserimento di un nuovo comma 2-bis all articolo 131 del Codice dei contratti pubblici - è prevista l adozione entro 60 giorni dall entrata in vigore del Decreto Fare di un altro decreto ministeriale che
individuerà modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del PSC per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture. Anche per l entrata in vigore di queste importanti modifiche sarà necessario attendere l adozione dei decreti ministeriali attuativi. I crediti formativi per attività di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro Il Decreto Fare ha introdotto - con gli articoli 32, comma 5-bis, e 37, comma 14-bis, D.lgs. n. 81/2008 - un credito formativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro per evitare la duplicazione delle attività formative svolte da dirigenti, preposti, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione. La soppressione delle certificazioni sanitarie Il Decreto Fare ha infine abrogato numerose disposizione di legge che imponevano l ottenimento di certificazioni sanitarie di idoneità per svolgere diverse attività. Tra queste, è stata abolita la certificazione di idoneità psicofisica dei lavoratori chiamati ad eseguire operazioni relative all impiego di gas tossici. * * * * *
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