Le procure provenienti dall estero A cura dell Avv. Emanuella Prascina Riferimenti: - Art. 106 n. 4 L. Not.: Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: 4. gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; - Cass. 9257/2003: Qualora la procura negoziale rilasciata all'estero per la stipulazione di un contratto sia stata allegata al relativo atto pubblico non è necessario il previo suo deposito presso un notaio o l'archivio notarile atteso che in tal modo - con la necessaria consegna al notaio rogante - sono assicurate le esigenze di conservazione e di custodia alle quali tende il deposito previsto in caso d'uso dall'art. 106 legge n. 89 del 1913 per, e gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero. - Art. 68 Reg. Not.: Il notaro può ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in paese estero, purché siano debitamente legalizzati, redigendo, apposito verbale, che dev'essere annotato a repertorio. Tali atti, ove siano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaro, se questi conosce la lingua nella quale è stato rogato l'atto; o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti; a meno che non si tratti di atti che vengano depositati presso notari di Comuni, dove sia dalla legge ammesso l'uso della lingua in cui furono scritti. - Art. 60 Legge 218/1995 (d.i.p.): Rappresentanza volontaria 1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto. 2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e posto in essere.
In presenza di una procura proveniente dall estero, il notaio è chiamato a compiere un preliminare controllo all ingresso : 1. Valutazione della validità dell atto in base alle leggi dello Stato di provenienza; 2. Valutazione della competenza dell autorità rogante; 3. Verifica di compatibilità tra le valutazioni sopra indicate e i principi generali dell ordinamento italiano; 4. Verifica, ai sensi dell art. 28 L. Not., della legalità (atti proibiti dalla legge o nulli) e della liceità (atti contrari all ordine pubblico e al buon costume, nonché della legittimazione dei soggetti che devono intervenire ai sensi del art. 54 Reg. not.; 5. Verifica dell idoneità della procura all allegazione (indispensabile per ottemperare alla formalità del deposito), della congruità rispetto all atto cui deve essere allegata (sebbene non sia richiesto il rispetto del principio di simmetria ex art. 1392 c.c.) e della sicurezza giuridica per la circolazione. più TRADUZIONE IN ITALIANO più LEGALIZZAZIONE APOSTILLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
DI ESONERO
LEGALIZZAZIONE - Legalizzazione interna secondo la normativa nazionale; - Legalizzazione esterna dell autorità consolare italiana Art. 68 Reg. Not.: Il notaro può ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in paese estero, purché siano debitamente legalizzati, redigendo, apposito verbale, che dev'essere annotato a repertorio. Art. 1, comma 1, lettera l) del D.P.R. n. 445/2000: definisce la legalizzazione di firma come «l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa». Art. 33 D.P.R. n. 445/2000: 1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso. 2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali
APOSTILLE CONVENZIONE DE L AJA 5 OTTOBRE 1961 Semplificazione della procedura di legalizzazione, che viene effettuata dalla sola autorità dello Stato in cui l atto è formato. Per gli Stati aderenti alla convenzione si veda: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status &cid=41 NESSUNA FORMALITA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 MAGGIO 1987 NESSUNA FORMALITA CONVENZIONE ITALO-TEDESCA IN MATERIA DI ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE DI ATTI, CONCLUSA A ROMA IL 7 GIUGNO 1969 Soppressione di ogni forma di legalizzazione tra gli stati membri della CE aderenti alla Convenzione di Bruxelles, in ossequio al principio di libertà di circolazione. - Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia Nessuna formalità in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.