ALIQUOTE IRPEF 2009. Tavola:Detrazione per redditi di lavoro dipendente in vigore per l'anno 2008



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Transcript:

Scaglioni reddito 2009 Aliquota Irpef lordo da 0 a 15.000 23% 23% del reddito da 15.000,01 a 28.000 da 28.000,01 a 55.000 da 55.000,01 a 75.000 27% 38% 41% oltre 75.000 43% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 Tavola:Detrazione per redditi di lavoro dipendente in vigore per l'anno 2008 «Art. 13.(Altre detrazioni). 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell anno, pari a: a) 1.840, se il reddito complessivo non supera 8.000. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo` essere inferiore a 1.380 ; b) 1.338, aumentata del prodotto tra 502 e l importo corrispondente al rapporto tra 15.000, diminuito del reddito complessivo, e 7.000, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 ma non a 15.000 ; c) 1.338, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 40.000. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a: a) 10, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 ma non a 24.000 ; b) 20, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 25.000 ; c) 30, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 26.000 ; d) 40, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 ma non a 27.700 ; e) 25, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 ma non a 28.000. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell anno, pari a: a) 1.725, se il reddito complessivo non supera 7.500. L ammontare della detrazione

effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 ; b) 1.255, aumentata del prodotto tra 470 e l importo corrispondente al rapporto tra 15.000, diminuito del reddito complessivo, e 7.500, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 ma non a 15.000 ; c) 1.255, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 40.000. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783, se il reddito complessivo non supera 7.750. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 ; b) 1.297, aumentata del prodotto tra 486 e l importo corrispondente al rapporto tra 15.000, diminuito del reddito complessivo, e 7.250, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 ma non a 15.000 ; c) 1.297, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 40.000. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104, se il reddito complessivo non supera 4.800 ; b) 1.104, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 ma non a 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 50.200. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali».

Le detrazioni Irpef per i familiari a carico QUANDO E A CHI SPETTANO I contribuenti che hanno familiari a carico hanno diritto a detrazioni dall'irpef annualmente dovuta. Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni. Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia. La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Spetta per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti casi: quando l'altro genitore è a carico; per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato; per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato. Nei seguenti casi, invece, per il primo figlio si può richiedere, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico: quando l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Anche i contribuenti non residenti hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel Paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51. Il requisito del reddito La condizione principale per usufruire della detrazione è che il familiare per il quale si chiede abbia un reddito complessivo annuo fino ad un massimo di 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. In detto importo si devono considerare anche la rendita dell'abitazione principale e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica. Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51, i lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino, devono considerare i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto ATTENZIONE Per avere le detrazioni per carichi di famiglia in busta paga, i lavoratori dipendenti devono dichiarare "annualmente" al datore di lavoro di averne diritto e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono usufruire delle detrazioni stesse. L'IMPORTO DELLE DETRAZIONI L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta. In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l'importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 per le detrazioni dei figli e a 80.000 per quelle del coniuge e degli altri familiari. PER I FIGLI La detrazione base per i figli è di 800 (900 per i figli di età inferiore a tre anni), importo che aumenta di: 220, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92; 200, per tutti i figli, quando sono più di tre. Le detrazioni base per i figli a carico FIGLI A CARICO DETRAZIONE figlio di età inferiore a 3 anni 900 figlio di età superiore a 3 anni 800 inferiore a 3 anni (900+220) 1.120 figlio portatore di handicap superiore a 3 anni (800+220) 1.020 Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 per ciascun figlio a partire dal primo

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 95.000. Tale coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento. La formula per il calcolo: detrazione teorica x [(95.000 - reddito complessivo al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze)/95.000] Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 per ogni figlio successivo al primo. Ad esempio, l'importo aumenta a 110.000 nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via. Come va divisa la detrazione tra i genitori La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori. è prevista, infatti, la suddivisione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, così da consentire a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni. Si ha incapienza quando la misura complessiva delle detrazioni di cui un contribuente può beneficiare è superiore alla sua imposta lorda. In tal caso, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute. Figli di ex coniugi Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che: se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento; quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore. In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita. PER IL CONIUGE La detrazione "teorica" per il coniuge a carico è pari a 800. L'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (690 ) è quando il reddito complessivo del beneficiario (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è compreso tra 15.001 e 40.000. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30.

Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente. Reddito complessivo fino a 15.000 Reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 800 - [110 x (reddito complessivo/15.000)] DETRAZIONE FISSA DI 690 Tale detrazione fissa di 690 aumenta se il reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è superiore a 29.000 ma non a 35.200. Questi gli incrementi: REDDITO COMPLESSIVO MAGGIORAZIONE oltre 29.000 e fino a 29.200 10 oltre 29.200 e fino a 34.700 20 oltre 34.700 e fino a 35.000 30 oltre 35.000 e fino a 35.100 20 oltre 35.100 e fino a 35.200 10 Reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 690 x [(80.000 - reddito complessivo)/40.000] Il coefficiente derivante dai rapporti indicati nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694). La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia. PER ALTRI FAMILIARI La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo. Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000, diminuito del reddito complessivo (considerato al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 80.000. La formula per il calcolo: 750 x [(80.000 - reddito complessivo al netto dell'abitazione principale e pertinenze)/80.000] Anche la detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto. PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Per le famiglie numerose, in cui siano presenti almeno quattro figli a carico, è prevista, in aggiunta a quelle ordinarie, un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario, né va ragguagliato al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa. La detrazione deve essere ripartita, nella misura del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Questi criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. ATTENZIONE Se l'ulteriore detrazione di 1.200 è superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un credito di ammontare pari alla quota che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. Tale credito: è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico); può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell'irpef relativa al periodo d'imposta successivo o chiesto a rimborso; è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta