LA TUTELA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE SU INTERNET

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LA TUTELA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE SU INTERNET Alcune istruzioni per l uso a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 1

LA TUTELA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE IN INTERNET Le fonti normative sulla tutela della proprietà intellettuale sono: Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (LdA) modificata da: 1) Decreto Legislativo n. 518 del 1992: attua la Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore; 2) Legge n. 248 del 2000 Nuove norme a tutela del diritto di autore : disciplina le modalità di copia dei libri e prevede l obbligatorietà dell apposizione del bollino Siae su ogni supporto contenete programmi per elaboratore; 3) Decreto Legislativo n. 68 del 2003: attua la Direttiva 29/2001/CEE sui programmi per elaboratore. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 2

OPERA ORIGINALE O OPERA D ARTE? La legge sul diritto di autore (LdA) tutela le opere dell ingegno a carattere creativo purché siano originali. Il concetto di opera originale è più ampio di quello di opera d arte poiché prescinde da qualsiasi valutazioni circa il valore artistico o di bellezza dell opera. Oggetto della tutela, quindi, non è l idea contenuta nell opera di ingegno bensì il modo con cui questa viene espressa. Un testo sulla storia d Italia, ad esempio, è tutelato non per le idee o le teorie in esso contenute, ma in relazione all originalità del modo con cui queste vengono esposte dall autore. Tutelato è il modo e la forma adottati per esprimere i contenuti, non l argomento in sé. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 3

COSA SPETTA ALL AUTORE? All autore spettano i diritti: MORALI: diritto di paternità dell opera; diritto all integrità dell opera; diritto alla pubblicazione (o di inedito); diritto di pentimento (in caso di gravi ragioni morali previo equo indennizzo). PATRIMONIALI: diritto di riprodurre, di eseguire, di rappresentare, di diffondere, di distribuire, di noleggiare, di prestare, di elaborare, trasformare e modificare. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 4

COSA E UTILIZZABILE LIBERAMENTE? Senza consenso e/o pagamento di alcun compenso, è possibile utilizzare: Il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un opera per fini di discussione, insegnamento o critica nei limiti di tale finalità e sempre che non si costituisca concorrenza all utilizzazione economica dell opera da parte dell autore; La riproduzione di opere o di singoli brani di opere per uso personale dei lettori che sia effettuata a mano o comunque con mezzi non idonei allo spaccio od alla diffusione al pubblico; I discorsi di attualità, politici od amministrativi tenuti in occasioni pubbliche a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 5

COSA FARE PER FAR NAVIGARE UN OPERA NEL WEB? Per inserire un opera nel sito web bisogna chiedersi : L opera è di pubblico dominio? E liberamente utilizzabile? Se rispondiamo NO, occorre: Individuare il tipo di utilizzazione alla quale l opera è sottoposta; Individuare il titolare dei diritti di utilizzazione economica dell opera che si intende utilizzare; Acquisire dal titolare del diritto le necessarie autorizzazioni. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 6

RICORDARSI CHE Sono liberamente utilizzabili: Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti dell opera purché effettuati: - a scopi di critica, discussione o insegnamento; - nei limiti di tale finalità e sempre che non si costituisca concorrenza all utilizzazione economica dell opera da parte dell autore. Deve sempre essere indicato: Il nome dell autore Il titolo dell opera Il nome dell editore a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 7

VIOLAZIONI AL DIRITTO D AUTORE SUI TESTI DIGITALI Il PLAGIO è la forma più comune di violazione del diritto morale di autore. Corrisponde all illecita appropriazione e divulgazione, sotto proprio nome, di un opera digitale altrui. Il plagio compromette i diritti dell autore sia sotto l aspetto morale che patrimoniale. L autore del testo digitale che accerti un plagio a proprio danno può adire l autorità giudiziaria chiedendo l accertamento della propria autorialità dell opera ai sensi degli artt. 168 e 156 L.633/41 nonché l inibizione dell illecito comportamento da parte del terzo oltre, ovviamente, il risarcimento del danno. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 8

QUANDO NON E PLAGIO Più diffusi nella pratica e meno gravi del plagio sono i casi di violazione dei diritti patrimoniali d autore posti in atto mediante la semplice riproposizione - sul proprio sito web o su altri supporti informatici - di contenuti digitali altrui su cui non si vanta alcun diritto. In tali casi, se il reale autore viene correttamente citato, il terzo non viola il diritto morale d autore ma solo il suo diritto patrimoniale sull opera stessa. Comune è il caso di violazione del diritto di sfruttamento economico dell opera. Si riscontra in caso di violazione della protezione di un e-book con successiva distribuzione dello stesso. In tal caso l illecito sussiste indipendentemente dal fine di lucro del terzo. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 9

LA TUTELA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI Ai sensi degli artt. 1 e 2 della LdA sono protette qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (anche il digitale, quindi) le opere fotografiche sempre che non si tratti delle c.d. semplici fotografie. L opera di ingegno fotografico gode di protezione per 70 anni dopo la morte dell autore mentre la semplice fotografia è tutelata per 20 anni dalla sua Produzione. Il diritto nasce dal momento stessa della creazione della fotografia digitale senza bisogno di ulteriori formalità. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 10

COSA FACCIO SE trovo una fotografia su Internet? La posso liberamente utilizzare sul mio sito web? Innanzitutto, distinguiamo tra: - le c.d. opere fotografiche, tutelate dalla LdA; - le semplici fotografie tutelate ai sensi del c.d. diritto connesso d autore. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 11

LE OPERE FOTOGRAFICHE Sono quelle scattate con mezzi e creatività non comune da un autore particolarmente dotato di talento (ad esempio le foto di Man Ray). Tali opere fotografiche non potranno essere utilizzate senza il consenso dell autore se non limitatamente ad una copia ad uso strettamente personale SI utilizzo come screen saver NO pubblicazione sul nostro sito web. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 12

LE SEMPLICI FOTOGRAFIE Sono quelle fotografie che tutti scattiamo, prive di particolare pregio e che costituiscono la maggior parte di quelle disponibili su Internet. Le semplici fotografie sono tutelate dalla LdA (art. 90) se è indicato: - il nome del fotografo; - la data di produzione; - il nome dell autore dell opera eventualmente riprodotta. In tal caso, all autore della semplice fotografia è riconosciuto il c.d. diritto connesso (artt. 91 e 98 LdA) con conseguente impossibilità da parte dei terzi di utilizzare la semplice fotografia rinvenuta su Internet, senza previo pagamento di un equo compenso all autore. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 13

IMMAGINI SENZA TUTELA Non sono tutelate le immagini: di scritti di documenti di carte d affari di oggetti materiali di disegni tecnici e prodotto similari. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 14

RICORDIAMO CHE - per pubblicare il ritratto di una persona è sempre necessario il suo consenso (liberatoria) tranne nei casi di notorietà, di esigenza di giustizia o polizia, per scopi scientifici o culturali ovvero quando la fotografiche è stata scattata in occasioni svoltesi in pubblico o di interesse pubblico; - la fotografia di un comune panorama sarà sempre riproducibile; - l opera d arte è liberamente riproducibile purché vengano rispettati i diritti dell autore dell opera che scadono dopo 70 anni dalla sua morte (diritto d autore) e dopo 20 anni dalla produzione dell opera (diritto connesso); a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 15

TECNICHE PER TUTELARE LE FOTOGRAFIE DIGITALI Watermarking: è un ridotto gruppo di bits inserito in maniera del tutto invisibile nel documento digitale (immagini, audio, video) e serve a proteggere la proprietà intellettuale dei contenuti digitali identificandone la provenienza e la destinazione (nome dell autore e del legittimo acquirente). Il watermark deve essere: - invisibile, anche se può essere visibile qualora tenda a scoraggiare in via preventiva l abusiva duplicazione; - non identificabile, inserendosi in modo causale nei dati del documento digitale (c.d. rumore di fondo); - robusto, deve cioè resistere inalterato ad eventuali compressioni dei dati. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 16

TECNICHE PER TUTELARE LE FOTOGRAFIE DIGITALI Fingerprinting : è un impronta digitale del tutto visibile che viene apposta al documento digitale ed è un deterrente in via preventiva dell abusiva duplicazione della fotografia; Stenografia : inserimento, nelle immagini digitali, di un breve documento testuale invisibile che contiene tutti i dati dell autore e della licenza. Quando si rinviene su un altro sito una propria foto digitale, utilizzando l apposita chiave di interpretazione del codice, se ne può dimostrare la proprietà sulla stessa. Con la stenografia si possono immagazzinare nella foto molti più dati relativi all autore ed alla licenza rispetto al watermark, ma non resiste alle modifiche del documento originale (ad esempio le compressioni). a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 17

LA TUTELA DELLE PAGINE WEB Il diritto d autore sulla pagina web è indipendente da quello sui contenuti: - una pagina può essere protetta anche se rappresenta contenuti banali o privi di diritto d autore (perché scaduto, perché l autore vi ha rinunciato o altro). La creatività di una pagina web dipende dal lavoro di organizzazione sistematica e di visualizzazione dei contenuti, dalla sua usabilità, ecc. L oggetto della tutela giuridica delle pagine web è il codice sorgente - cioè il linguaggio con ilquale è scritta la pagina o il risultato visivo che appare sullo schermo layout? a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 18

UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE Le particolarità dei prodotti digitali rispetto ai cartacei rendono più difficile, in un ottica processuale, la difesa dei diritti del loro autore. Basti pensare all assoluta identità tra originale e copia delle fotografie digitali che, in mancanza di negativo, rende spesso la prova della loro titolarità; oppure alla facile modificabilità di quanto visualizzabile sullo schermo del computer. Recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 2912 del 18.2.2004 ha ritenuto non utilizzabile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo qualora non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all originale e di riferibilità a un ben individuato momento. a cura della Prof.ssa Rita Mele Diritto ed Economia A.S. 2013/14 19