ACCORDO DI PROGRAMMA



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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE SOTTO-COMMISSIONE: CONCORSO DELLE REGIONI ALLE EMERGENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI Approvato dalla Commissione Interregionale dei Direttori di Protezione Civile il 7/11/2007 PROGETTO: "COLONNA MOBILE NAZIONALE DELLE REGIONI" ACCORDO DI PROGRAMMA PROTOCOLLI DI INTERVENTO SOVRAREGIONALE E NAZIONALE

INDICE Premessa 3 Funzione di Supporto Colonna Mobile Nazionale delle Regioni per la gestione delle emergenze sovraregionali e nazionali 4 1. Allertamento 5 1.1. Principio di unitarietà e surroga 5 1.2. Principio di fattibilità 5 2. Attivazione 6 2.1. Principio di prossimità e rotazione 6 2.2. Principio di contemporaneità 6 2.3. Principio di modularità 6 2.4. Principio di unitarietà delle informazioni 6 2.5. Principio di tutela 7 2.6. Principio di competenza territoriale 7 3. Coordinamento 8 3.1. Principio di responsabilità 8 3.2. Principio di raccordo con le componenti nazionali 8 3.3. Principio di avvicendamento 8 3.4. Principio di identificazione 8 3.5. Principio di standardizzazione della tipologia di mezzi e attrezzature 9 3.6. Principio della effettiva disponibilità delle componenti specialistiche e professionali Regionali 9 3.7. Principio di formazione degli operatori della CMN (aggiornamento ed addestramento) 9 4. Operatività 10 4.1. Principio di autosufficienza 10 4.2. Principio di continuità 10 4.3. Principio di omogeneità prestazionale 10 4.4. Principio di funzionalità 10 5. Norme transitorie e finali 11 6. Protocolli di intervento 11 2

Premessa Le modalità di intervento della Colonna Mobile Nazionale delle Regioni e delle Province Autonome (nel seguito CMN) in ambito sovraregionale o nazionale - materia di concertazione fra le Regioni e Province Autonome (nel seguito Regioni) e il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (nel seguito DPC) - saranno definite in base a protocolli standardizzati. Si sottolinea altresì che in questi protocolli standardizzati saranno fatte salve ed evidenziate tutte le specifiche che riguardano le Regioni e le Province ad Autonomia speciale, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale anche mediante la stipula di apposite convenzioni da allegare al documento principale. L intervento della CMN deve essere attivato e gestito in tempi brevi e con strumenti tecnicooperativi rapidamente applicabili. È pertanto necessario che i Presidenti delle Regioni recepiscano in modo ufficiale, con apposito atto, la costituzione della propria Colonna Mobile Regionale (nel seguito CMR) in conformità con le specifiche del Progetto CMN ( DIMENSIONAMENTO COLONNA MOBILE REGIONALE - MODULO STANDARD E MODULO DI BASE approvato dalla Commissione interregionale degli Assessori di Protezione Civile il 9 febbraio 2007) e che diano mandato, tramite apposito accordo di programma, ai Direttori delle Strutture di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome (nel seguito Strutture Regionali di PC) di attivare autonomamente la rispettiva Colonna Mobile Regionale in ambito locale e nazionale. I principi generali che disciplinano l impiego della CMN saranno pertanto formalizzati in un documento da sottoporre all approvazione della Conferenza dei Presidenti e successivamente alla Conferenza Stato Regioni. Data l introduzione nel sistema di Protezione Civile di uno strumento operativo nuovo e di grande impatto organizzativo quale è la CMN, si ritiene necessario introdurre anche la corrispettiva funzione di supporto al fine di garantirne una efficace gestione in fase di emergenza. 3

Funzione di Supporto Colonna Mobile Nazionale delle Regioni per la gestione delle emergenze sovraregionali e nazionali La Funzione di Supporto Colonna Mobile Nazionale delle Regioni (nel seguito F-CM) è preposta a supportare le attività di raccolta di informazioni, attivazione, coordinamento e gestione degli interventi della CMN nell ambito del Sistema Nazionale Integrato di PC e ogni altra attività che sarà preventivamente concordata in via ufficiale. Tale Funzione è in capo al DPC, e si avvale della Regione capofila. La F-CM supporta operativamente tutte le decisioni del DPC in merito all allertamento, all attivazione e al coordinamento della CMN, di concerto con i Direttori delle Strutture Regionali di PC delle Regioni interessate. Inoltre la F-CM adotta il criterio dell attivazione della CMN per componenti (moduli, squadre specialistiche, squadre professionali), secondo la tipologia, l estensione e la durata dell evento. La F-CM adotta altresì, per quanto possibile, il criterio della rotazione nell impiego delle componenti regionali della CMN. 4

1. Allertamento 1.1 Principio di unitarietà e surroga Al verificarsi di un emergenza, la Regione interessata, se ritiene di non poter affrontare l evento con le sue sole forze, chiede il concorso e l intervento di altre Regioni facendone richiesta al DPC. Allo stesso modo, in ambito regionale, gli Enti Locali (Comuni, Province e altri Enti) fanno pervenire le richieste di intervento alla Struttura Regionale di PC che valuta se la risposta può essere garantita in ambito regionale o richiede il concorso di altre Regioni. Anche nel caso in cui l intervento resti in ambito regionale viene data informazione al DPC, in modo che sia comunque assicurata l unitarietà delle azioni del sistema. In caso di inadempienza da parte dell ente locale interessato dall evento, vale il principio di surroga da parte dell ente sovraordinato. 1.2 Principio di fattibilità Alla richiesta formale da parte di una Regione dell attivazione della CMN per la gestione di un emergenza sul proprio territorio, il DPC procede, in primis, alla valutazione della richiesta, in base alle informazioni raccolte a livello centrale attraverso la Sala Situazione Italia (SSI) del DPC. Sulla base delle conoscenze acquisite, il DPC, avvalendosi della F-CM, decide quali componenti della CMN attivare e verifica, con le Regioni individuate, la fattibilità dell attivazione in termini di disponibilità e di tempi di risposta effettivi. 5

2. Attivazione 2.1 Principio di prossimità e rotazione Il DPC, con il supporto della F-CM, individua le Regioni che devono intervenire in una emergenza nazionale o sovraregionale basandosi sul criterio della prossimità territoriale, della rapidità di intervento e salvaguardando, ove possibile, il principio della rotazione. 2.2 Principio di contemporaneità In caso di contemporanea presenza, o previsione, di altre significative emergenze sul territorio di una Regione idonea ad essere chiamata a concorrere ad un emergenza sovraregionale o nazionale, la F-CM, evidenzierà tale situazione al DPC affinché provveda a sollevare temporaneamente la stessa Regione dall invio di proprie componenti della CMN. 2.3 Principio di modularità La disposizione di attivazione non è necessariamente riferita all intera Colonna Mobile Regionale. Possono essere attivati singoli moduli, singole squadre specialistiche, singole squadre professionali, che potranno formare insiemi di moduli e squadre provenienti anche da diverse Regioni, in relazione alla specificità e tipologia dell evento in esame. 2.4 Principio di unitarietà delle informazioni La gestione delle informazioni verso i mass media è unitariamente posta in capo al DPC. Le decisioni del DPC in merito all attivazione della CMN sono comunicate sia al Presidente della Regione colpita dall emergenza sia ai Presidenti delle Regioni che concorrono all intervento. 6

2.5 Principio di tutela L attivazione della Colonna Mobile Regionale, o di sue componenti, avviene tramite comunicazione formale da parte del DPC al Presidente della Regione che concorre all intervento e contiene l indicazione di quali moduli e/o squadre devono essere attivati, per quanto tempo è prevedibile che duri l intervento e quale sia la destinazione da raggiungere. L attivazione formale implica i seguenti presupposti: - gli oneri finanziari conseguenti alla movimentazione della CMN sono riconosciuti a carico dello Stato, sulla base di apposite rendicontazioni, predisposte dalla Regione interessata; - il personale impegnato nella CMN deve essere dotato di copertura assicurativa valida per tutto il territorio nazionale; - il personale impegnato nella CMN deve essere dotato di equipaggiamento standard e DPI analoghi a quelli richiesti dal DLgs 626/94; - per i volontari che ne hanno diritto, su proposta delle Regioni interessate, sono assicurate le garanzie di cui agli artt. 9 e 10 del DPR 194/01 a carico dello Stato. 2.6 Principio di competenza territoriale Le scelte urbanistiche connesse all intervento, come l individuazione delle aree di ammassamento, delle aree in cui installare le strutture logistiche della CMN, delle più agevoli vie di comunicazione, ecc., sono concordate dal DPC con la Regione e gli Enti Locali interessati. In caso di impedimento o ritardo, procede direttamente il DPC. 7

3. Coordinamento 3.1 Principio di responsabilità Il coordinamento della CMN è in capo al DPC. Le strategie di intervento della CMN sono concordate col Presidente della Regione interessata, o suo delegato. Le procedure operative sono concordate con il Direttore della Struttura Regionale di PC. 3.2 Principio di raccordo con le componenti nazionali Il DPC assicura il raccordo con le altre strutture operative del Sistema Nazionale di PC. 3.3 Principio di avvicendamento In corso d evento il DPC, avvalendosi della F-CM, pianifica le modalità e la frequenza per l avvicendamento delle Colonne Mobili Regionali o di singole componenti, nella gestione dell emergenza, provvede in merito ad eventuali avvicendamenti, non pianificati, resi necessari da ragioni contingenti. 3.4 Principio di identificazione Gli operatori della CMN sono forniti di dotazioni individuali di riconoscimento uniformi. I mezzi e le attrezzature della CMN sono immediatamente individuabili secondo loghi e codici standardizzati a valenza nazionale; per i mezzi di soccorso e d emergenza è prevista la luce blu. 8

3.5 Principio di standardizzazione della tipologia di mezzi ed attrezzature Fatta salva la dotazione attualmente esistente nelle Colonne Mobili Regionali, occorre pervenire alla progressiva standardizzazione della tipologia dei mezzi, delle attrezzature e delle modalità di utilizzo degli stessi. 3.6 Principio della effettiva disponibilità delle componenti specialistiche e professionali regionali Le Regioni provvedono anticipatamente agli adempimenti organizzativi ed autorizzativi necessari per assicurare la partecipazione degli operatori delle strutture professionali regionali (Sanità, Aziende Multiservizi, ecc.) alle attività della CMN. 3.7 Principio di formazione degli operatori della CMN (aggiornamento ed addestramento) Il DPC, d intesa con le Regioni, emana apposite linee guida nazionali, per disciplinare ed organizzare corsi d aggiornamento, addestramento ed esercitazioni rivolti a tutti gli operatori della CMN (volontari, funzionari e professionisti), basati sui protocolli operativi e sui tempi di intervento richiesti per i vari moduli. 9

4. Operatività 4.1 Principio di autosufficienza I moduli, le squadre specialistiche e le squadre professionali della CMN assicurano il requisito dell autosufficienza, salvo diverse disposizioni concordate con il DPC. 4.2 Principio di continuità Ogni modulo della CMN assicura il proprio funzionamento per tutto l intervallo di tempo concordato con il DPC. Per ogni gruppo di operatori sono individuati congrui turni di impiego. 4.3 Principio di omogeneità prestazionale I moduli, le squadre specialistiche e le squadre professionali della CMN assicurano il requisito della omogeneità prestazionale, sulla base di protocolli operativi. Questo consente di aggregare moduli omologhi di Regioni diverse e di aumentare la potenzialità operativa necessaria a fronteggiare l evento, tenendo anche conto della necessità di garantire l avvicendamento dei moduli per tutta la durata dell intervento. 4.4 Principio di funzionalità Le Regioni, con il coordinamento del DPC e il supporto della Regione capofila, si impegnano a verificare periodicamente con ispezioni e/o esercitazioni, le capacità di intervento della propria CMR in termini di mezzi, attrezzature, squadre operative e procedure. 10

5. Norme transitorie e finali Eventuali accordi e protocolli stipulati precedentemente fra Regioni, in caso di operatività della CMN, devono recepire i suddetti principi ed essere tempestivamente resi noti al DPC. 6. Protocolli di intervento L impostazione della CMN, articolata per moduli operativi, squadre specialistiche e professionali, rende necessaria, per assicurare un armonica attuazione delle molteplici attività previste, la definizione di appositi protocolli di intervento mirati a definire le procedure di allertamento, attivazione e gestione della CMN. Si rimanda al DPC la definizione dei protocolli nazionali, prevedendo un rapporto di collaborazione con le Regioni. Per assicurare l omogeneità della prestazione e la compatibilità dell interazione delle componenti della CMN, il DPC, in raccordo con le Regioni, definisce, per ciascun modulo, squadra specialistica e squadra professionale, dei PROTOCOLLI OPERATIVI corredati anche di supporti tecnici ed informatici. 11

ARTICOLO PER OPCM 1. In relazione all esigenza di dotare il sistema nazionale e regionale di protezione civile di una colonna mobile di pronto intervento, per l assistenza delle popolazioni, in caso di emergenze, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a procedere all espletamento di procedure unitarie di acquisizione dei beni che costituiscono il primo modulo delle predette colonne mobili. 2. I beni che compongono le colonne mobili di cui al comma 1) sono trasferiti in proprietà alle Regioni e da queste utilizzate in conformità alle modalità previste nelle Procedure di attivazione della colonna mobile nazionale delle Regioni. 3. Agli oneri relativi all attuazione del presente articolo, quantificati in 22.318.900,00 si provvede: - quanto ad 15.033.700,00 a valere sulle risorse del Fondo per la protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità; - quanto 7.285.200,00, pari al 5% dell annualità 2006 del Fondo regionale della protezione civile, di cui all art. 138, commi 16 e 17, della legge 22 dicembre 2000, n. 388, a valere sulla annualità 2008 del medesimo Fondo, che il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trattenere. 4. Le Regioni potranno destinare ulteriori risorse, provenienti dai propri bilanci, per il potenziamento dei mezzi e materiali necessari all implementazione delle colonne mobili regionali, all uopo avvalendosi delle condizioni economiche ottenute dal Dipartimento della Protezione Civile con le procedure di acquisizione di cui al comma 1), che costituiscono procedure di acquisizione quadro.