indice Nota informativa pag. 3



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indice Nota informativa pag. 3 Condizioni di polizza tariffa 54E pag. 7 tariffa 541T pag. 11 tariffa 544T pag. 14 tariffa 545TM pag. 18 tariffa 546T pag. 22 Garanzia Complementare Infortuni pag. 24

nota informativa Informazioni relative alla Società La Zurich Investments life S.p.A. con Sede legale a Milano in Piazza C. Erba n. 6, è una Società per azioni di diritto italiano, autorizzata all esercizio della attività assicurativa con decreto Ministeriale del 7.11.1953. Informazioni relative al contratto Il contratto di assicurazione sulla vita Il contratto prevede alcuni termini specifici, quali: Società: l Impresa Assicuratrice, cioè Zurich Investments life. Contraente: chi stipula il contratto con la Società e si impegna a pagarne i premi successivi, se dovuti; il Contraente, quindi, è il titolare del contratto e può detrarre fiscalmente i premi pagati. Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto; il premio della polizza è calcolato - di norma - in base al sesso ed all età dell Assicurato. Beneficiario: la persona, designata dal Contraente, alla quale la Società verserà le somme assicurate. Premio: l importo, determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata, all età e al sesso dell Assicurato, dovuto dal Contraente alla Società. Riserva matematica: l importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali. I contratti di assicurazione sulla Vita distribuiti dalla Società in Italia sono redatti in lingua italiana e sono soggetti alle norme vigenti dello Stato Italiano, ferma restando la facoltà delle Parti di scegliere una legge diversa, sulla quale, tuttavia, prevalgono le norme imperative di diritto italiano. Le basi tecniche, le garanzie minime contrattuali Il premio di polizza è calcolato sulle probabilità di vita degli individui; per queste la Società fa riferimento a tavole demografiche nazionali e/o internazionali. Assicurazioni Temporanee: le prestazioni Questa particolare forma di assicurazione garantisce il pagamento della prestazione assicurata ai Beneficiari designati qualora il decesso dell Assicurato avvenga prima della scadenza del contratto. Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza del contratto, in quanto i premi corrispondono alla sola copertura del rischio di morte. Inoltre la Società ai propri Assicurati Non Fumatori, la cui definizione è indicata nell apposito articolo delle Condizioni di polizza, corrisponderà un capitale aggiuntivo pari al 20% del capitale assicurato. Tale prestazione è prevista nella sola Tariffa Temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costante - tariffa 54E -. Il capitale può essere costante o decrescente nel periodo contrattuale; la variabilità del capitale, in genere, è fissa anno per anno. Le assicurazioni Temporanee in Caso di morte prevedono molteplici applicazioni e la tariffazione varia a seconda delle prestazioni previste; nella presente Nota Informativa abbiamo elencato le principali. Accertamenti sanitari La copertura assicurativa in caso di morte è piena ed immediata solo in presenza di accertamenti sanitari, la cui tipologia viene fissata dalla Società in funzione della somma assicurata. In base all entità del capitale assicurato sono richiesti, oltre alla visita medica effettuata da un medico fiduciario della Società, specifici accertamenti sanitari, che resteranno acquisiti dalla Società ed il cui costo è a totale carico del Contraente. Se l Assicurato non effettua, unitamente agli altri esami richiesti dalla Società, il test HIV, la copertura assicurativa non è operante nei primi 5 (cinque) anni nel caso che il decesso dell Assicurato sia conseguenza ad infezione H.I.V o patologie ad essa collegate. Qualora l Assicurato non fosse in perfette condizioni di salute, o svolgesse attività con elevato rischio, al premio verranno applicati soprappremi il cui importo è in funzione dell aumento del rischio. La presenza di soprappremi viene indicata in polizza. 3

In caso di assenza di documentazione medica e per capitali assicurati limitati la Società assume comunque il rischio caso morte sulla base della documentazione in suo possesso, applicando una carenza di sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione; quindi viene valutato il rischio in base all attività lavorativa, agli sport esercitati e alle condizioni sanitarie dichiarate in proposta di assicurazione. Le limitazioni ed eccezioni durante questi sei mesi sono contenute nell articolo delle Condizioni di polizza Limitazioni della garanzia. Il periodo di carenza è esteso a 5 (cinque) anni qualora il decesso dell Assicurato sia dovuto ad infezione HIV (AIDS o altre patologie ad essa collegate). Durata del contratto - Modalità e durata del versamento dei premi Il Contraente può scegliere liberamente la durata del periodo di versamenti, in base alle proprie esigenze di copertura assicurativa e del tipo di impegno che si vuole assumere per soddisfarle. La durata è in anni interi da un minimo di 1 ad un massimo di 40. In base alle scelte del Contraente, il premio delle tariffe temporanee può essere: - unico, cioè con un unico versamento; - annuo, cioè con un piano di versamenti che il Contraente si obbliga a effettuare. Per talune forme assicurative, in caso di capitale assicurato decrescente, la durata del pagamento premi può essere inferiore alla durata contrattuale. L ammontare del premio è calcolato in funzione della durata del contratto, dell età e del sesso dell Assicurato ed aumenta in funzione dell aumentare della età dell Assicurato e/o della durata della copertura. Il premio dovuto non può essere modificato dalla Società nel corso della durata del contratto. Il Contraente può versare il premio anche rateato nell anno, a cadenza semestrale, quadrimestrale, trimestrale e mensile; in questo caso viene applicata un addizionale al premio per l aumento dei costi di gestione e per le spese d incasso, pari all 1,5% per frazionamento semestrale, 2% quadrimestrale, 2,50% trimestrale, 3,50% mensile. Garanzie Complementari Le tariffe temporanee prevedono la seguente Garanzia Complementare: - Infortuni, che garantisce la corresponsione di un capitale in caso di morte dell Assicurato a seguito di infortunio; il costo della garanzia è legato alle attività svolte dall Assicurato. Il pagamento di prestazioni per la garanzia complementare non influisce sulla garanzia principale; in caso di particolari situazioni (svolgimento di attività lavorativa od hobby particolarmente pericolosi) la copertura assicurativa complementare può essere limitata o avere modalità applicative specifiche. Modalità di risoluzione del contratto Il premio è calcolato in annualità anticipate e va pagato alle scadenze pattuite. Se il premio non viene pagato trascorsi 30 giorni da ciascuna scadenza, la garanzia assicurativa decade. Il Contraente ha comunque il diritto di riattivare il contratto, entro 12 mesi dalla prima rata non pagata, pagando tutte le rate di premio arretrate, aumentate degli interessi indicati nelle Condizioni di polizza; trascorsi sei mesi dalla sospensione dei pagamenti, la riattivazione del contratto è subordinata alla verifica dello stato di salute dell Assicurato. Pagamento delle prestazioni La richiesta di liquidazione delle prestazioni assicurate va inoltrata, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società o all Agenzia presso cui è assegnata la polizza, unitamente alla relativa documentazione obbligatoria specificata nelle Condizioni di polizza. La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti necessari, decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori; ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione della Società o tramite la competente Agenzia. Le somme liquidate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili ai sensi dell art. 1923 del Codice Civile. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. 4

Partecipazione agli Utili - Valore di riscatto - Prestiti Non sono previsti per questo tipo di contratto. Costi del servizio dell assicurazione sulla vita Un contratto assicurativo è un prodotto molto complesso e richiede un alta professionalità da parte di chi propone la stipula di una polizza vita. Molto spesso la scelta di un tipo di contratto al posto di un altro scaturisce da un attenta analisi dei bisogni e dell eventuali carenze assistenziali e/o previdenziali del Cliente. Il livello del servizio a disposizione dei Clienti è diverso in funzione della cura con cui viene predisposto il contratto sui bisogni del Cliente e, soprattutto, come questo viene seguito nella fase di post-vendita. Il costo del servizio che la Società ritiene di dover sostenere con la gestione tecnico-amministrativa del contratto e dei rapporti con il Cliente è chiamato caricamento ed è inserito nei costi del contratto. Il Contraente ha la facoltà di richiedere all Intermediario la quantificazione del caricamento relativo al contratto proposto. Proposta di polizza e sua revocabilità Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato sono rese nella proposta di polizza che viene fatta pervenire alla Società. In deroga all art. 1887 del Codice Civile, fino al momento in cui il contratto non è perfezionato e l assicurazione non è entrata in vigore, la proposta è revocabile mediante lettera raccomandata A.R. alla Società. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l eventuale somma versata all atto della sottoscrizione della proposta; restano, comunque, a carico del Contraente i costi eventualmente sostenuti dalla Società per gli accertamenti sanitari. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto mediante Raccomandata A.R. da inviarsi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della richiesta. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente un importo pari alla rata versata al netto: - delle eventuali spese per accertamenti sanitari sostenute dalla Società; - di 30 Euro come rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Società per l emissione del contratto; - della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Aspetti fiscali di una polizza vita I premi di un assicurazione sulla vita in tariffa temporanea caso morte possono essere detratti dall IRPEF nella misura fissa del 19% per un importo massimo di 1.291,14 Euro. La prestazione prevista da un contratto di Temporanea caso morte, il decesso dell Assicurato, non è soggetta ad alcuna tassazione ed è esigibile nei termini previsti dalle Condizioni generali. Informazioni e Reclami Nel caso di dubbi, di necessità di informazioni o di segnalazioni di disservizi si potrà ricorrere all Intermediario che gestisce il contratto, oppure rivolgersi direttamente alla Società: - scrivendo alla Direzione della Società in Milano Piazza C. Erba, 6; - inviando un fax con le richieste al numero 0259667804. Le Norme vigenti prevedono inoltre la possibilità di rivolgersi, con esposto scritto, all Organo di Controllo (ISVAP), che ha sede a Roma in via del Quirinale n. 21, che provvederà ad interessare direttamente la Società delle richieste ricevute. Sconti Per alcune tipologie professionali e gruppi omogenei per tipo di attività ed esigenze assistenziali e/o previdenziali la Società ha predisposto particolari coperture assicurative e/o Condizioni di polizza, a loro riservate esclusivamente; la rete di vendita della Società è al corrente delle convenzioni in essere e può offrire tutti i dettagli del caso. 5

Comunicazioni in corso di contratto Comunicazioni sistematiche per il Contraente La Società si impegna a inviare comunicazione scritta ai Contraenti delle polizze vita in corso tempestivamente per qualsiasi variazione dei dati della Società, riportati nel primo paragrafo, e per qualsiasi variazione del contenuto della presente Nota Informativa in caso di modifiche contrattuali o della legislazione applicabile. Il presente documento è redatto dalla Società sulla base del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995 e della circolare Isvap n. 249 del 19 giugno 1995. 6

condizioni di polizza assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costante - tar. 54E Articolo 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari o aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato, definito nel simplo di polizza, nel caso in cui la morte dell Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale sempreché sia stato regolarmente corrisposto il premio annuo convenuto alla conclusione del contratto. Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 50.000 Euro. La Società si impegna inoltre a corrispondere, per Assicurati Non Fumatori, un capitale aggiuntivo, pari al 20% del capitale assicurato; la definizione di Non Fumatore è indicata all art. 7. La prestazione aggiuntiva per Assicurati Non Fumatori è operante per la sola tariffa temporanea pertanto è esclusa per eventuali prestazioni previste da garanzie complementari. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza, il contratto si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società. La Società inoltre adempirà alle prestazioni previste dalle assicurazioni complementari, sempreché siano espressamente indicate nel documento di polizza. Articolo 2 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell assicurazione Il contratto è concluso, sempreché sia stata pagata la prima rata di premio, nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell accettazione della Società. L assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione entrerà in vigore alle ore 24 della data di decorrenza ivi indicata. Articolo 3 Diritto di recesso dal contratto Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente, il premio o rata di premio corrisposta al netto: - di 30 Euro come rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Società per l emissione del contratto; - della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Articolo 4 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato A) Dichiarazioni inesatte e reticenti rese con dolo o colpa grave Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rilevino inesatte o le reticenze rese dal Contraente con dolo o colpa grave possono comportare l annullamento del contratto, a norma di quanto previsto dall art. 1892 del Codice Civile, fermo restando il diritto della Società a percepire i premi relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell eventuale richiesta di annullamento del contratto. Tuttavia il contratto non può essere impugnato se la Società non dichiara al Contraente la sua volontà di impugnazione entro 3 mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell inesattezza o della reticenza nelle dichiarazioni. In ogni caso, qualora si verifichi il decesso prima della scadenza dei 3 mesi suddetti, la Società non è tenuta a pagare la somma assicurata. B) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave Se il Contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio, la Società può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, nei casi e con le modalità previste dall art. 1893 del Codice Civile. Tuttavia, se il decesso si verifica prima che l inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l importo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, a norma di quanto stabilito dallo stesso art. 1893 del Codice Civile. 7

Articolo 5 Esclusioni dalla garanzia È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell Assicurato a atti dolosi; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra; - incidenti di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - suicidio, se avviene nel primo anno dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione; - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti allucinogeni e simili. In questi casi la Società restituisce i premi netti versati. Articolo 6 Limitazioni della garanzia La garanzia per il rischio di morte è prestata per qualsiasi causa di decesso, senza limiti territoriali e a condizione che l Assicurato si sia già sottoposto a visita medica ed agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Qualora l Assicurato abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia del capitale assicurato viene sospesa per un periodo di sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione denominato periodo di carenza. In caso di decesso dell Assicurato durante il periodo di carenza, la Società corrisponderà - sempreché il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi - una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di eventuali premi per prestazioni assicurate complementari. Tale limitazione non si applica, e quindi la Società garantisce l intero capitale assicurato, esclusivamente nel caso in cui il decesso sia dovuto ad una delle seguenti cause: a) tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 5 anni. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel documento di polizza - l applicazione delle suddette limitazioni possono essere ridotte. Articolo 7 Definizione di Non Fumatore L Assicurato è considerato soggetto Non Fumatore, qualora dichiari e sottoscriva nella proposta all interno del questionario anamnestico: di non aver mai fumato; oppure alla data della conclusione del contratto, di aver smesso di fumare da almeno cinque anni. La Società considera valida come dichiarazione di Non Fumatore anche la documentazione sanitaria relativamente al Controllo del dosaggio di nicotina nelle urine (esame della cotinina). Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relativamente alla seguente definizione, la garanzia aggiuntiva, di cui all art. 1, non verrà prestata. Qualora nel corso della durata contrattuale l Assicurato inizi o ricominci a fumare non avrà immediatamente più alcun diritto al capitale aggiuntivo indicato all art. 1. Articolo 8 Premio Il premio annuo iniziale, costante per tutta la durata del contratto, è 8

indicato nel documento di polizza ed è dovuto in via anticipata. Il premio dovrà essere corrisposto, secondo la rateazione indicata nel documento di polizza o nelle eventuali appendici. Il premio annuo alla sottoscrizione non potrà risultare inferiore a 100 Euro. Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero. Ogni pagamento deve essere effettuato presso l Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società. Articolo 9 Interruzione del pagamento dei premi Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti alla Società. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. Articolo 10 Riattivazione L assicurazione, nei casi di risoluzione di cui all art. 9 può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate qualora non si fosse verificata l interruzione del pagamento dei premi. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Trascorsi 12 mesi dall interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato. Articolo 11 Riscatto Il contratto non ammette valore di riscatto. Articolo 12 Cessione Il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha preso conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare l annotazione relativa all avvenuta cessione in polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto. Articolo 13 Pegno Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società ne ha avuto conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare l annotazione relativa alla costituzione di pegno in polizza o su appendice. Ai sensi di quanto previsto dall art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. Articolo 14 Vincolo Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare la relativa annotazione su polizza o su appendice. Articolo 15 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dagli eredi dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario,e il beneficio sia stato accettato, l operazione di 9

recesso, riscatto, di cessione, di pegno e vincolo richiedono l assenso scritto del Beneficiario. Articolo 16 Pagamenti della Società La Società esegue il pagamento a seguito del decesso dell Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione: - originale di polizza ed eventuali appendici; - certificato di morte e copia autentica dell eventuale testamento, oppure in mancanza del testamento apposito atto notorio attestante la mancanza di testamento; - per gli Assicurati Non Fumatori il diritto alla prestazione aggiuntiva è subordinato all accertamento della veridicità dalle dichiarazioni da lui sottoscritte, pertanto dovranno essere consegnate anche la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo, e la relazione del medico curante sullo stato di salute e condizioni di vita dell Assicurato prima del decesso nonché documentazione sanitaria che, sempre a richiesta della Società, gli aventi diritto potranno ottenere; - per gli eventuali Beneficiari minorenni, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi spettanti ai minori ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; - codice fiscale del/i Beneficiario/i nonché documento di identità valido; - copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se il decesso è connesso a causa violenta; - relazione del medico curante circa le cause del decesso. Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società. Articolo 17 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è competente il Foro nel quale si trova la residenza del Contraente. 10

condizioni di polizza assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico - tar. 541T Articolo 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato, definito nel simplo di polizza, nel caso in cui la morte dell Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale sempreché il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico convenuto alla conclusione del contratto. Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 50.000 Euro. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza, il contratto si intenderà estinto ed il premio pagato resterà acquisito dalla Società. La Società inoltre adempirà alle prestazioni previste dalle assicurazioni complementari, sempreché siano espressamente indicate nel documento di polizza. Articolo 2 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell assicurazione Il contratto è concluso, sempreché sia stato pagato il premio, nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell accettazione della Società. L assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione entrerà in vigore alle ore 24 della data di decorrenza ivi indicata. Articolo 3 Diritto di recesso dal contratto Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente, il premio corrisposto al netto: - di 30 Euro come rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Società per l emissione del contratto; - della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Articolo 4 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato A) Dichiarazioni inesatte e reticenti rese con dolo o colpa grave Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rilevino inesatte o le reticenze rese dal Contraente con dolo o colpa grave possono comportare l annullamento del contratto, a norma di quanto previsto dall art. 1892 del Codice Civile, fermo restando il diritto della Società a percepire i premi relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell eventuale richiesta di annullamento del contratto. Tuttavia il contratto non può essere impugnato se la Società non dichiara al Contraente la sua volontà di impugnazione entro 3 mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell inesattezza o della reticenza nelle dichiarazioni. In ogni caso, qualora si verifichi il decesso prima della scadenza dei 3 mesi suddetti, la Società non è tenuta a pagare la somma assicurata. B) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave Se il Contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio, la Società può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, nei casi e con le modalità previste dall art. 1893 del Codice Civile. Tuttavia, se il decesso si verifica prima che l inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l importo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, a norma di quanto stabilito dallo stesso art. 1893 del Codice Civile. Articolo 5 Esclusioni dalla garanzia È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell Assicurato a atti dolosi; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra; 11

- incidenti di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - suicidio, se avviene nel primo anno dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione; - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti allucinogeni e simili. In questi casi la Società restituisce il premio netto versato. Articolo 6 Limitazioni della garanzia La garanzia per il rischio di morte è prestata per qualsiasi causa di decesso, senza limiti territoriali e a condizione che l Assicurato si sia già sottoposto a visita medica ed agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Qualora l Assicurato abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia del capitale assicurato viene sospesa per un periodo di sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione denominato periodo di carenza. In caso di decesso dell Assicurato durante il periodo di carenza, la Società corrisponderà una somma pari al premio stesso, al netto di eventuali premi per prestazioni assicurate complementari. Tale limitazione non si applica, e quindi la Società garantisce l intero capitale assicurato, esclusivamente nel caso in cui il decesso sia dovuto ad una delle seguenti cause: a) tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 5 anni. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel documento di polizza - l applicazione delle suddette limitazioni possono essere ridotte. Articolo 7 Premio Le prestazioni dell assicurazione sono garantite previo pagamento di un premio unico, tale premio non potrà risultare inferiore a 100 Euro. Articolo 8 Riscatto Il contratto non ammette valore di riscatto. Articolo 9 Cessione Il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha preso conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare l annotazione relativa all avvenuta cessione in polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto. Articolo 10 Pegno Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società ne ha avuto conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare l annotazione relativa alla costituzione di pegno in polizza o su appendice. Ai sensi di quanto previsto dall art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. Articolo 11 Vincolo Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto 12

diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare la relativa annotazione su polizza o su appendice. Articolo 12 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dagli eredi dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario,e il beneficio sia stato accettato, l operazione di recesso, riscatto, di cessione, di pegno e vincolo richiedono l assenso scritto del Beneficiario. Articolo 13 Pagamenti della Società La Società esegue il pagamento a seguito del decesso dell Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione: - originale di polizza ed eventuali appendici; - certificato di morte e copia autentica dell eventuale testamento, oppure in mancanza del testamento, apposito atto notorio attestante la mancanza di testamento; - per gli eventuali Beneficiari minorenni, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi spettanti ai minori ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; - codice fiscale del/i Beneficiario/i nonché documento di riconoscimento valido; - copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se il decesso è connesso a causa violenta; - relazione del medico curante circa le cause del decesso. Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società. Articolo 14 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente. 13

condizioni di polizza assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante ed a premio annuo costante limitato - tar. 544T Articolo 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o aventi diritto, in caso in cui la morte dell Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale e sempreché il Contraente abbia corrisposto i premi annui dovuti, il pagamento del capitale assicurato al momento del decesso. Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 50.000 Euro. Il capitale assicurato, come stabilito nel simplo di polizza, decresce di un importo costante, per quanti sono gli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto alla data del decesso dell Assicurato; l importo costante si ottiene dividendo il capitale iniziale per la durata contrattuale. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza, il contratto si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società. La Società inoltre adempirà alle prestazioni previste dalle assicurazioni complementari, sempreché siano espressamente indicate nel documento di polizza. Articolo 2 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell assicurazione Il contratto è concluso, sempreché sia stata pagata la prima rata di premio, nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell accettazione della Società. L assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione entrerà in vigore alle ore 24 della data di decorrenza ivi indicata. Articolo 3 Diritto di recesso dal contratto Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente, il premio o rata di premio corrisposta al netto: - di 30 Euro come rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Società per l emissione del contratto; - della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Articolo 4 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato A) Dichiarazioni inesatte e reticenti rese con dolo o colpa grave Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rilevino inesatte o le reticenze rese dal Contraente con dolo o colpa grave possono comportare l annullamento del contratto, a norma di quanto previsto dall art. 1892 del Codice Civile, fermo restando il diritto della Società a percepire i premi relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell eventuale richiesta di annullamento del contratto. Tuttavia il contratto non può essere impugnato se la Società non dichiara al Contraente la sua volontà di impugnazione entro 3 mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell inesattezza o della reticenza nelle dichiarazioni. In ogni caso, qualora si verifichi il decesso prima della scadenza dei 3 mesi suddetti, la Società non è tenuta a pagare la somma assicurata. B) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave Se il Contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio, la Società può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, nei casi e con le modalità previste dall art. 1893 del Codice Civile. Tuttavia, se il decesso si verifica prima che l inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l importo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, a norma di quanto stabilito dallo stesso art. 1893 del Codice Civile. 14

Articolo 5 Esclusioni dalla garanzia È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra; - incidenti di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - suicidio, se avviene nel primo anno dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione; - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti allucinogeni e simili. In questi casi la Società restituisce i premi netti versati. Articolo 6 Limitazioni della garanzia La garanzia per il rischio di morte è prestata per qualsiasi causa di decesso, senza limiti territoriali e a condizione che l Assicurato si sia già sottoposto a visita medica ed agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Qualora l Assicurato abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia del capitale assicurato viene sospesa per un periodo di sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione denominato periodo di carenza. In caso di decesso dell Assicurato durante il periodo di carenza, la Società corrisponderà - sempreché il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi - una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di eventuali premi per prestazioni assicurate complementari. Tale limitazione non si applica, e quindi la Società garantisce l intero capitale assicurato, esclusivamente nel caso in cui il decesso sia dovuto ad una delle seguenti cause: a) tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e b, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 5 anni. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel documento di polizza - l applicazione delle suddette limitazioni possono essere ridotte. Articolo 7 Premio Il premio annuo iniziale, di importo costante per tutta la durata del pagamento dei premi, è indicato nel documento di polizza ed è dovuto in via anticipata. Il premio dovrà inoltre essere corrisposto, secondo la rateazione stabilita dal Contraente ed indicata in polizza per la durata del pagamento premi prevista, e comunque non oltre la morte dell Assicurato. Il premio annuo alla sottoscrizione non potrà risultare inferiore a 100 Euro. Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero. Ogni pagamento deve essere effettuato presso l Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società. Articolo 8 Interruzione del pagamento dei premi Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti alla Società. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. 15

Articolo 9 Riattivazione L assicurazione, nei casi di risoluzione di cui all art. 8 può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate qualora non si fosse verificata l interruzione del pagamento dei premi. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Trascorsi 12 mesi dall interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato. Articolo 10 Riscatto Il contratto non ammette valore di riscatto. Articolo 11 Cessione Il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha preso conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare l annotazione relativa all avvenuta cessione in polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto. Articolo 12 Pegno Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società ne ha avuto conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare l annotazione relativa alla costituzione di pegno in polizza o su appendice. Ai sensi di quanto previsto dall art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. Articolo 13 Vincolo Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare la relativa annotazione su polizza o su appendice. Articolo 14 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dagli eredi dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, e il beneficio sia stato accettato, le operazioni di recesso, di cessione, di pegno e vincolo richiedono l assenso scritto del Beneficiario. Articolo 15 Pagamenti della Società La Società esegue il pagamento a seguito del decesso dell Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione: - originale di polizza ed eventuali appendici; - certificato di morte e copia autentica dell eventuale testamento, oppure in mancanza del testamento, apposito atto notorio attestante la mancanza di testamento; - per gli eventuali Beneficiari minorenni, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi spettanti ai minori ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; - codice fiscale del/i Beneficiario/i nonché documento di riconoscimento valido; - copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta 16

se il decesso è connesso a causa violenta; - relazione del medico curante. Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società. Articolo 16 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente. 17

condizioni di polizza assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente mensilmente di un importo costante ed a premio annuo costante limitato - tar. 545TM Articolo 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o aventi diritto, in caso in cui la morte dell Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale e sempreché il Contraente abbia corrisposto i premi annui dovuti, il pagamento del capitale assicurato al momento del decesso. Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 50.000 Euro. Il capitale assicurato, come stabilito nel simplo di polizza, decresce di un importo costante, per quanti sono i mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto alla data del decesso dell Assicurato; l importo costante si ottiene dividendo il capitale iniziale per i mesi contenuti nella durata contrattuale. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza, il contratto si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società. La Società inoltre adempirà alle prestazioni previste dalle assicurazioni complementari, sempreché siano espressamente indicate nel documento di polizza. Articolo 2 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell assicurazione Il contratto è concluso, sempreché sia stata pagata la prima rata di premio, nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell accettazione della Società. L assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione entrerà in vigore alle ore 24 della data di decorrenza ivi indicata. Articolo 3 Diritto di recesso dal contratto Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente, il premio o rata di premio corrisposta al netto: - di 30 Euro come rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Società per l emissione del contratto; - della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Articolo 4 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato A) Dichiarazioni inesatte e reticenti rese con dolo o colpa grave Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rilevino inesatte o le reticenze rese dal Contraente con dolo o colpa grave possono comportare l annullamento del contratto, a norma di quanto previsto dall art. 1892 del Codice Civile, fermo restando il diritto della Società a percepire i premi relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell eventuale richiesta di annullamento del contratto. Tuttavia il contratto non può essere impugnato se la Società non dichiara al Contraente la sua volontà di impugnazione entro 3 mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell inesattezza o della reticenza nelle dichiarazioni. In ogni caso, qualora si verifichi il decesso prima della scadenza dei 3 mesi suddetti, la Società non è tenuta a pagare la somma assicurata. B) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave Se il Contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio, la Società può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, nei casi e con le modalità previste dall art. 1893 del Codice Civile. Tuttavia, se il decesso si verifica prima che l inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l importo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, a norma di quanto stabilito dallo stesso art. 1893 del Codice Civile. 18

Articolo 5 Esclusioni dalla garanzia È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra; - incidenti di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - suicidio, se avviene nel primo anno dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione; - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti allucinogeni e simili. In questi casi la Società restituisce i premi netti versati. Articolo 6 Limitazioni della garanzia La garanzia per il rischio di morte è prestata per qualsiasi causa di decesso, senza limiti territoriali e a condizione che l Assicurato si sia già sottoposto a visita medica ed agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Qualora l Assicurato abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia del capitale assicurato viene sospesa per un periodo di sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione denominato periodo di carenza. In caso di decesso dell Assicurato durante il periodo di carenza, la Società corrisponderà - sempreché il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi - una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di eventuali premi per prestazioni assicurate complementari. Tale limitazione non si applica, e quindi la Società garantisce l intero capitale assicurato, esclusivamente nel caso in cui il decesso sia dovuto ad una delle seguenti cause: a) tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e b, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 5 anni. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel documento di polizza - l applicazione delle suddette limitazioni possono essere ridotte. Articolo 7 Premio Il premio annuo iniziale, di importo costante per tutta la durata del pagamento dei premi, è indicato nel documento di polizza ed è dovuto in via anticipata. Il premio dovrà inoltre essere corrisposto, secondo la rateazione stabilita dal Contraente ed indicata in polizza per la durata del pagamento premi prevista, e comunque non oltre la morte dell Assicurato. Il premio annuo alla sottoscrizione non potrà risultare inferiore a 100 Euro. Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero. Ogni pagamento deve essere effettuato presso l Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società. Articolo 8 Interruzione del pagamento dei premi Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti alla Società. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. 19

Articolo 9 Riattivazione L assicurazione, nei casi di risoluzione di cui all art. 8 può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate qualora non si fosse verificata l interruzione del pagamento dei premi. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Trascorsi 12 mesi dall interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato. Articolo 10 Riscatto Il contratto non ammette valore di riscatto. Articolo 11 Cessione Il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha preso conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare l annotazione relativa all avvenuta cessione in polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto. Articolo 12 Pegno Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società ne ha avuto conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare l annotazione relativa alla costituzione di pegno in polizza o su appendice. Ai sensi di quanto previsto dall art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. Articolo 13 Vincolo Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha conoscenza. La Società ha l obbligo di effettuare la relativa annotazione su polizza o su appendice. Articolo 14 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dagli eredi dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, e il beneficio sia stato accettato, le operazioni di recesso, di cessione, di pegno e vincolo richiedono l assenso scritto del Beneficiario. Articolo 15 Pagamenti della Società La Società esegue il pagamento a seguito del decesso dell Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione: - originale di polizza ed eventuali appendici; - certificato di morte e copia autentica dell eventuale testamento, oppure in mancanza del testamento, apposito atto notorio attestante la mancanza di testamento; - per gli eventuali Beneficiari minorenni, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi spettanti ai minori ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; - codice fiscale del/i Beneficiario/i nonché documento di identità valido; - copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se 20