Ufficio Gare, Contratti e Acquisti CAPITOLATO PER IL BROKERAGGIO ASSICURATIVO



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CAPITOLATO PER IL BROKERAGGIO ASSICURATIVO Art. 1 Finalità Il presente capitolato ha per oggetto l affidamento, da parte della Bari Multiservizi S.p.a. (in seguito, per semplicità, denominata società), del servizio di brokeraggio in materia assicurativa, come meglio descritto nel successivo articolo 2, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, per semplicità, denominato broker), nell ambito della disciplina di cui al Titolo IX del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Art. 2 Prestazioni oggetto dell incarico Il broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire alla società gli interventi necessari al fine di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. In particolare, oggetto dell incarico saranno le seguenti prestazioni: a) individuazione, analisi e valutazione periodica dei rischi attinenti la specifica attività della società; b) assistenza continuativa per l aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell evolversi del mercato assicurativo, e/o di nuove esigenze della società, e/o di innovazioni legislative; c) esecuzione e gestione delle polizze: segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dalla società, comunicazione degli elementi necessari per la fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori assicurati, variazioni contrattuali, etc.; d) supporto alla società nello svolgimento delle gare per l affidamento di contratti assicurativi, con predisposizione della documentazione necessaria (capitolati d oneri, bandi di gara, lettere invito, etc.), stima delle basi d asta, supporto nelle fasi istruttorie dei procedimenti di gara; e) gestione dei sinistri attivi e passivi della società, con: assistenza nella corretta stesura delle denunce di sinistro (eventualmente predisponendo appositi modelli standard che riportino gli elementi essenziali della denuncia); verifica e quantificazione dei danni; assistenza nella trattazione stragiudiziale dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicurativa; tempestiva messa a disposizione della società dello stato dei sinistri, per ciascuna copertura; analisi dei sinistri non risarciti, al fine di indirizzare ogni ulteriore azione successiva della società ovvero la revisione delle polizze esistenti; f) formazione, informazione e consulenza al personale della società, addetto o coinvolto nei procedimenti in materia assicurativa, relativamente alla gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo; g) supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta, a tutte le strutture organizzative della società per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esclusivo riferimento a: individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato; applicazione della normativa prevista dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici), dalle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dai suoi regolamenti attuativi, per quanto attiene agli aspetti assicurativi; problematiche di carattere assicurativo derivanti dall attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;

individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con la società convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto; consulenza gratuita ai dipendenti della società per le pratiche di risarcimento in caso di sinistri che li vedano interessati; h) svolgimento del servizio, senza oneri a carico della Società, conformemente al progetto tecnico organizzativo prodotto in sede di gara, anche relativamente alle eventuali attività aggiuntive offerte. Il servizio comprenderà altresì l intermediazione nei rapporti finanziari con le compagnie assicurative contraenti, per cui la società provvederà al versamento dei premi dovuti a favore del broker, il quale curerà direttamente il pagamento alle compagnie. Restano di esclusiva competenza della Bari Multiservizi S.p.A.: la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker; la decisone finale sulle varie coperture assicurative da adottare; l adozione degli atti amministrativi e l approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per le gare relative all affidamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui la società necessita; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri. Si fa presente che l elenco delle prestazioni sopra riportato ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. Art. 3 Durata ed esclusività dell incarico L incarico avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla sottoscrizione dell atto d obbligo relativo. Alla scadenza la Bari Multiservizi s.p.a. si riserva la facoltà di rinnovo dell incarico per ulteriori tre anni. Durante il periodo di vigenza contrattuale la Società non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell incarico. Art. 4 Corrispettivo L incarico di cui al presente capitolato non comporta per la Bari Multiservizi S.p.A. alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro. Il broker verrà remunerato attraverso le commissioni che gli verranno riconosciute dalle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi della società. L importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d oneri e nei contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso sarà dovuto al broker dalla Bari Multiservizi S.p.A. nel caso in cui quest ultimo ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento. Art. 5 Oneri a carico del broker Il broker, nell espletamento del servizio: impiegherà propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all utilizzo della documentazione necessaria; dovrà svolgere l incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, alla lettera d invito e all offerta presentata in sede di gara, nell interesse della Bari Multiservizi S.p.A. e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;

dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell attività della società; non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Bari Multiservizi S.p.A.; non dovrà sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la Bari Multiservizi S.p.A. senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla Società. Dalla data di decorrenza dell incarico, il broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo della società. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell inizio dell incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data. Il broker è tenuto al segreto d ufficio e dovrà osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio di cui all articolo 1176 del codice civile. Sono a carico del broker: tutti gli oneri e le spese necessarie per l espletamento dell incarico; i rischi connessi all esecuzione dell incarico. La Bari Multiservizi S.p.A. avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dall articolo 119 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. Il broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Il broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Art. 6 Obblighi a carico della Bari Multiservizi S.p.A. La Bari Multiservizi S.p.A. si impegna a: citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker; fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio; non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del broker. Art. 7 Pagamento dei premi Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite della società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, la quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della Bari Multiservizi s.p.a., nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa, provvedendo ad inviare alla Società gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso, ai sensi dell articolo 1901 del codice civile e dell articolo 118 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Non sono imputabili infatti alla Bari Multiservizi s.p.a. gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione. Art. 8 Referente del broker Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale proprio referente unico per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Società, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest ultimo. Il broker dovrà comunicare, in sede di sottoscrizione dell atto negoziale, le fasce orarie di presenza ordinaria ed i recapiti per il reperimento del referente unico (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), nonché il sostituto del referente in assenza di quest ultimo, che dovrà anch egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa. Art. 9 Responsabilità del broker Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi societari competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti. Il broker deve dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'unione europea, come espressamente previsto dall articolo 110, comma 3, e dall articolo 112, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell incarico. Il broker è inoltre tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all articolo 115 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari Il broker è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall articolo 3 della legge 136/2010 e, in particolare, a: a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; b) registrare sui predetti conti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni del presente contratto, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo 3 in commento; c) effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, che deve riportare il codice identificativo di gara (CIG), fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 del citato articolo 3, per le quali è consentito l utilizzo di strumenti di pagamento diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l intero importo dovuto; d) comunicare alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall accensione o, se successiva, dalla stipula del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; e) comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto precedente. In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto verrà risolto per inadempimento, ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile.

Il conto corrente di cui alla precedente lettera a) può coincidere con il conto separato di cui all articolo 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, utilizzato per garantire la separazione patrimoniale dell attività di intermediazione (determinazione AVCP n. 8 del 18 novembre 2010, punto 4). Art. 11 Divieto di subappalto e cessione del contratto L aggiudicatario è l unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. Art. 12 Risoluzione e recesso La Bari Multiservizi s.p.a. ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari il regolare funzionamento del servizio. In caso di grave e documentata inadempienza da parte del broker, la società si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo. La Bari Multiservizi s.pa. si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l incarico all aggiudicatario con preavviso di 30 giorni qualora si verificasse da parte di questo il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell art. 1456 c.c. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, la società provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di 100,00 per ogni giorno di ritardo nell inadempimento rispetto ai termine indicati dalla società per l esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo l eventuale diritto alla richiesta del risarcimento del danno. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l iscrizione al registro degli intermediari di cui all articolo 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, da parte dell aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito, nonché in caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 11. È fatto salvo ogni diritto della società di procedere per i danni subiti. La Bari Multiservizi S.p.A. si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto in qualsiasi momento, con il solo onere del preavviso di centoventi giorni da effettuare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso, l ente non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti del broker. Art. 13 Controversie Per la composizione di eventuali controversie in merito all interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto derivante dall affidamento di cui al presente capitolato il Foro competente sarà quello di Bari. Art. 14 Autorizzazione al trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all esecuzione dell incarico regolamentato dal presente capitolato. Il broker si impegna inoltre a trattare i dati personali di cui verrà in possesso per l esecuzione dell incarico in stretta conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal documento programmatico sulla sicurezza in vigore presso la società.

Art. 15 Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell ambito del territorio dello stato italiano, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.