1 Paghe e contributi Corso Base 30/10/ Relatore: Gian Luca Budroni
2 Contrattazione Collettiva: Il CCNL è un contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, è un contratto atipico di natura privatisitca. Le norme che le disciplinano sono esclusivamente quelle del codice civile sui contratti in generale (art. 1321 e s. c.c.). I contratti collettivi a tutti i livelli restano vincolati al rispetto della Costituzione, delle convenzioni internazionali e del diritto dell Unione Europea.
3 Contrattazione Collettiva: Fissa le condizioni economiche-normative del rapporto di lavoro subordinato; Regola i rapporti tra i soggetti protagonisti della contrattazione collettiva (relazioni sindacali) Livelli di contrattazione: il primo comprende gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi nazionali di categoria; il secondo attiene la contrattazione decentrata siglata dalle strutture sindacali periferiche.
4 Contrattazione Collettiva 1 Livello: Accordi interconfederali: sono stipulati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. In genere fissano regole comuni per i settori produttivi di attività di ciascun datore di lavoro e disciplinano in modo uniforme alcuni standard minimi di trattamento dei lavoratori. CCNL: disciplina i trattamenti economici e normativi minimi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati.
5 Contrattazione Collettiva 2 Livello: Contratto aziendale o territoriale: contrattazione di secondo livello che ha lo scopo di integrare il CCNL per rispondere meglio ad esigenze della singola azienda o di un territorio specifico. Normalmente disciplina materie delegate dal ccnl. Contratto di prossimità: contratto particolare di secondo livello, possono derogare sia in melius che in peius, alla disciplina del ccnl. Sono efficaci su tutti i lavoratori ed applicabili a tutti i lavoratori interessati (art. 8 DL 138/2011 conv. In L. 148/2011).
6 Libro Unico del Lavoro (LUL): (art. 39 DL 112/2008 conv L133/2008 e DM 9/7/2008) Rappresenta lo strumento utilizzato per documentare nei confronti: Del lavoratore, la gestione del proprio rapporto di lavoro. Degli organi di vigilanza, la situazione occupazionale dell'azienda ma anche la regolarità e la correttezza con cui l'azienda gestisce i vari rapporti di lavoro, in relazione a gestione contrattuale, adempimenti previdenziali e assistenziali, obblighi in qualità di sostituto di imposta, disciplina in materia di orario massimo di lavoro, riposi, ferie e assenze.
7 Libro Unico del Lavoro (LUL): (art. 39 DL 112/2008 conv L133/2008 e DM 9/7/2008) Ogni datore di lavoro ha un solo Libro Unico, indipendentemente dal numero di posizioni assicurative. E' composto da due sezioni (paga e presenze), deve essere numerato e la numerazione deve essere sequenziale e quindi unica. E' possibile gestire separatamente la sezione presenze dalla sezione con i dati retributivi. L'unicità è dunque richiesta in termini di vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e conservazione.
8 Soggetti obbligati: 1) i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli agricoli, dello spettacolo, dell'autotrasporto, marittimi, che occupano lavoratori subordinati, oppure co.co.co.; 2) società anche di fatto di persone o di capitali, cooperative, e imprese familiari che instaurano rapporti di lavoro subordinato, oppure di co.co.co.
9 Soggetti esclusi: le pubbliche amministrazioni; i datori di lavoro domestico; i titolari di aziende individuali artigiane senza dipendenti, co.co.co. o associati in partecipazione; le società cooperative, e ogni altro tipo di società, anche di fatto, di persone o di capitali, che si avvalgono del solo lavoro dei soci e che non hanno dipendenti, co.co.co.; le imprese familiari che si avvalgono, in modo oneroso o gratuito, del solo lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini.
10 Lavoratori da registrare: 1) tutti i lavoratori subordinati, qualunque sia la qualifica attribuita (dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti, a termine, a tempo parziale, ecc.) anche se impiegati presso sedi operative estere, compresi i lavoratori distaccati e i lavoratori somministrati. Questi ultimi saranno indicati sul libro unico dell'azienda utilizzatrice con i soli dati anagrafici, mentre su quello dell'agenzia di somministrazione anche con i dati delle presenze; 2) lavoratori con i quali sia stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 3) lavoratori con i quali sia stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 gg. (c.d. mini co.co.co.);
11 Lavoratori da non registrare: coadiuvanti di imprese commerciali; collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari; Soci lavoratori; tirocinanti e stagisti. (Vademecum Ministero del Lavoro 2008 - risposta B1). Non devono altresì essere indicati i componenti degli organi federali (Consiglio di presidenza, Comitato centrale, Collegio sindacale e Commissioni interne) e delle Commissioni aziendali e regionali a favore dei quali sono erogati rimborsi spese e indennità di sostituzione, poiché non rivestono natura di lavoratori subordinati degli organismi per cui prestano attività (Min. lav., interpello 33/2009).
12 Modalità di tenuta: 1) elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione e vidimazione dell' INAIL apposta prima dell'uso o, in alternativa, con vidimazione dei soggetti autorizzati dall'inail in fase di stampa del modulo; la vidimazione verrà registrata con riferimento al "Codice Cliente" e non più alla Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) e sarà adottata esclusivamente con le modalità proprie della stampa laser ovvero della vidimazione su fogli mobili a ciclo continuo (Nota INAIL prot. 60010.0009159 del 9 dicembre 2008).
13 Modalità di tenuta: 2) stampa laser, con autorizzazione preventiva INAIL alla generazione della numerazione automatica in fase di stampa; ai fini di una semplificazione degli adempimenti l'inail ha previsto la possibilità di rilasciare un'autorizzazione preventiva direttamente alle case di software sui vari tracciati dalle stesse elaborati e posti in uso. (Nota INAIL prot. 60010.0009159 del 9 dicembre 2008). L'INAIL (nota, 15.1.2010) precisa che - l'utilizzo di LUL in modalità laser, è comunque vincolato ad apposita autorizzazione che va richiesta all'istituto attraverso apposito modello, prelevabile sul portale dell'istituto (INAIL, Istruzioni operative 01/2010).
14 Modalità di tenuta: 3) supporti magnetici dove ogni scrittura deve costituire documento informatico e deve essere collegata alle registrazioni effettuate; deve essere garantita dal sistema la consultazione in ogni momento, l'inalterabilità dei dati, l'integrità e la sequenza cronologica delle operazioni. In questo caso è necessario comunicare alla DPL competente le caratteristiche tecniche del sistema adottato.
15 Numerazione unitaria: i consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti abilitati devono: 1) acquisire delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o in documento equipollente; 2) inviare in via telematica all' INAIL, con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei datori di lavoro assistiti (Nota INAIL prot. 60010.0009159 del 9 dicembre 2008); 3) comunicare telematicamente all'inail, entro 30 giorni dall'evento, l'avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro o l'interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati.
16 Luogo di tenuta: 1) conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, 2) presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati, 3) ovvero presso i centri di assistenza delle associazioni di categoria Nelle ultime due ipotesi occorre effettuare una comunicazione preventiva alla DTL
17 Art. 2094 c.c. E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
18 Retribuzione: Sufficiente ad assicurare esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia (art. 36 Cost.); Proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato;
19 Retribuzione: Retribuzione minima stabilita dai CCNL ; Non esiste principio in base al quale a parità di lavoro debba corrispondere parità di trattamento economico; E vietata una condotta discriminatoria per ragioni politiche, religiose, razza, etc.
20 Retribuzione: E il corrispettivo per il lavoro prestato: Compensi in denaro; Compensi in natura (fringe benefit); Retribuzione mensile; Retribuzione Annua Lorda;
21 Retribuzione Imponibile: Imponibile previdenziale Imponibile fiscale In seguito all armonizzazione delle disposizioni previdenziali e fiscali operata dal DLgs 314/97, i criteri di determinazione delle basi imponibili sono unificati con alcune importanti eccezioni.
22 Imponibile Previdenziale: E l importo su cui sono calcolati i contributi Previdenziali e Assistenziali posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
23 Imponibile Fiscale: E l importo complessivo del reddito su cui sono calcolate le imposte. E composto da tutte le voci della retribuzione al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore. I redditi e la relativa imposta sono disciplinati dal Capo IV del DPR 917/1986 (art. 49, 50, 51 e 52).
24 Dal lordo al netto: Retribuzione lorda imponibile - Contributi c/lavoratore = Imponibile fiscale Imponibile fiscale (al netto oneri deducibili) Imposta lorda detrazioni imposta = Retribuzione Netta