LEGGE DI STABILITÀ 2015 IN SINTESI



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LEGGE DI STABILITÀ 2015 IN SINTESI È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014, la Legge di Stabilità 2015, L. n. 190 del 23 dicembre 2014. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro: Fondo per le Ati, Rti e reti di impresa - Art.1, co.6 Per il 2015 è incrementata a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo per il sostegno delle imprese composte da almeno 15 individui che si uniscono in: - associazioni temporanee di impresa (Ati) o - raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) o - reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative. Le risorse del Fondo sono erogate attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello Sviluppo Economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti: creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; creazione di centri per l incubazione di realtà innovative nel mondo dell artigianato digitale; creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti citati; creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale. Credito Irpef dipendenti - Art.1, co.12, 13, 15, 27 e 129 Viene reso strutturale il credito d imposta Irpef mediante la modifica del co.1-bis, art.13 Tuir (d.p.r. n.917/86). Il credito spetta nel caso in cui vi sia un'imposta lorda residua dopo l applicazione della detrazione per lavoro dipendente nelle seguenti misure: 960,00 se il reddito complessivo non è superiore a 24.000,00; 960,00 se il reddito complessivo è superiore a 24.000,00, ma non a 26.000,00. In questo il credito compete per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 26.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 2.000,00. Ai fini della determinazione del reddito complessivo per il riconoscimento di tale credito Irpef, non si tiene conto: - Delle riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia (incentivo fiscale previsto dalla L. n.238/10, art.3, co.1) e per il rientro di ricercatori scientifici e docenti residenti all estero (art.17, co.1, D.L. n.185/08 e art.44, co.1, D.L. n.78/10). - delle somme erogate a titolo di Tfr in busta paga (co.26, L. n.190/14), - delle somme erogate per il sostegno alla natalità e alle adozioni (co.125 e 126, L. n.190/14).

Come per il 2014, il credito d'imposta è riconosciuto in via automatica dai sostituti d imposta, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso, e recuperato dallo stesso mediante compensazione su modello F24. Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all estero - Art.1, co.14 Viene esteso anche al 2015 il periodo di rientro di docenti e ricercatori residenti all estero, a cui viene riconosciuta l esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti, per il periodo d imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio italiano e nei 3 periodi di imposta successivi, nel limite di 7 anni solari successivi al 31 maggio 2010. Tassazione buoni pasto (ticket restaurant) - Art.1, co. 16-17 A decorrere dal 1 luglio 2015, viene elevato a 7,00 il limite di esenzione da imposizione fiscale e contributiva dei ticket restaurant riconosciuti in formato elettronico. Durc e cessione crediti P.A. - Art.1, co.18 Ai fini della cessione dei crediti verso la P.A. certificati mediante la piattaforma telematica (D.L. n. 66/14), la regolarità contributiva è definitivamente attestata dal Durc in corso di validità, allegato all atto di cessione o acquisito dalla P.A. ceduta. Compensazione ruoli/crediti P.A. - Art.1, co.19 È estesa anche per il 2015 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali con i crediti verso la P.A. certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Deduzione Irap - Art.1, co.20-25 A decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, è ammessa l integrale deducibilità del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto con contratto s tempo indeterminato; alle imprese che non si avvalgono di dipendenti nell esercizio della propria attività viene riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 10% dell imposta lorda. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, sono ripristinate le previgenti aliquote d imposta base, ovvero: 3,9% (aliquota ordinaria), 4,2% (aliquota applicata dai concessionari pubblici), 4,65% (per le banche), 5,95% (per le assicurazioni) e 1,9% (per il settore agricolo) Sono comunque fatti salvi gli effetti della previgente diminuzione delle aliquote disposte dal D.L 66/2014 ai fini della determinazione dell acconto in via previsionale. - La quota Irap deducibile ai fini Ires deve essere determinata dal 2015 al netto della nuova deduzione Irap introdotta dalla Legge di Stabilità; Tfr in busta paga - Art.1, co.26-34 Viene prevista in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato in forza da almeno 6 mesi (esclusi i lavoratori

domestici) di percepire la quota maturanda del Tfr, compresa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima come parte integrante della retribuzione. Sono esclusi dalla possibilità di liquidare il Tfr in busta paga i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e le aziende dichiarate in crisi (art.4, L. n.297/82). Una volta esercitata la manifestazione di volontà per la liquidazione con la retribuzione ordinaria, essa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Il Tfr in busta paga è assoggettato alla tassazione ordinaria, ma non è imponibile ai fini previdenziali e non rileva ai fini dell applicazione dell imposizione fiscale sul Tfr (art.19 Tuir). I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendono usare risorse proprie per corrispondere la quota maturanda di TFR possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito fondo costituito presso l Inps. Per acceder a tale finanziamento i datori di lavoro devono richiedere all Inps apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento alle banche che aderiscono all apposito accordo quadro tra Ministeri del Lavoro e dell Economia e l ABI. Al finanziamento non possono essere applicati tassi superiori al tasso di rivalutazione del Tfr. I datori di lavoro che accedono al finanziamento sono esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR dell Inps per le quote liquidate ma sono tenuti al versamento di un contributo pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come Tfr in busta paga. Ai datori di lavoro che abbiano un numero di addetti pari o superiore a 50, così come ai datori di lavoro che abbiano meno di 50 dipendenti e che non optino per l acceso al credito sopra definito, si applicano al Tfr liquidato le misure compensative previste dall art.10, D.Lgs. n.252/05, (deducibilità fiscale dal reddito d impresa ed esonero del versamento del contributo mensile al Fondo di garanzia Inps) Entro 30 giorni dall entrata in vigore della Legge di Stabilità, sarà emanato il regolamento attuativo mediante apposito D.P.C.M. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Art.1, co.35-36 È previsto un credito d'imposta, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d imposta precedenti (ovvero la media per le nuove imprese, sul minor periodo calcolato dalla data di costituzione) a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tra le spese ammesse al credito vi rientrano anche quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. Piani esubero personale - Art.1, co.110 Vengono destinati 60 milioni di euro al fondo per Cigs in caso di cessazione dell attività aziendale, o di parte di essa, al fine di consentire il completamento nel 2015 dei piani di gestione degli esuberi relativi al 2014.

Pensioni anticipate - Art.1, co.113 A decorrere dai trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, non si applicano le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici in caso di anticipo nell accesso al pensionamento previste dalla Riforma Fornero per i soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Piccola mobilità - Art.1, co.114 I datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti alle liste di mobilità, ai sensi del D.L. n. 4/08, cioè lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, possono beneficiare degli sgravi contributivi previsti dagli artt.8, co.2, e 25, co.9, L. n.223/91, nel limite massimo complessivo di 35.550.000,00. Esonero contributivo per nuove assunzioni - Art.1, co. 118-120 Ai datori di lavoro privati che nel periodo 1 gennaio 2015 31 dicembre 2015 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato viene riconosciuto l esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all Inail, nel limite massimo pari a 8.060,00. Sono esclusi da take agevolazione i contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Condizioni necessarie per poter beneficiare della riduzione: - i lavoratori assunti non devono essere stati impiegati nei sei mesi precedenti con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; - l assunzione non può riguardare lavoratori con i quali il datore di lavoro aveva in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l entrata in vigore della Legge di Stabilità, anche se in forza presso società controllate o collegate; - L assunzione può riguardare anche lavoratori in forza presso l azienda con contratti di lavoro autonomo, parasubordinato, intermittente o a termine; - L azienda assumente deve rispettare: o regolarità contributiva e osservanza degli accordi e contratti collettivi e delle norme di tutela delle condizioni di lavoro o applicazione dei principi di precedenza stabiliti dall articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012; Tale agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni l esonero non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in una precedente assunzione a tempo indeterminato. Soppressione benefici L. n. 407/90 - Art.1, co.121 Per le assunzioni decorrenti dal 1 gennaio 2015 sono soppressi i benefici contributivi nei confronti di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento di integrazione salariale straordinario da un uguale periodo Sostegno alla natalità e alle adozioni - Art.1, co.125, 126 e 129

Per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno annuo di importo pari a 960,00 erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell adozione. Per poter beneficiare di tale contributo il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l assegno deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore dell indicatore della situazione economica equivalente (Isee), non superiore a 25.000,00 annui. L assegno è corrisposto, a domanda, dall Inps. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell Isee non superiore a 7.000,00 annui, l importo dell assegno è raddoppiato. Con D.P.C.M. saranno stabilite le disposizioni di attuazione. Spese per mantenimento figli - Art.1, co.130 Nel limite di 45 milioni di euro, sono riconosciuti, per il 2015, buoni per l acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell Isee non superiore a 8.500,00 annui. Con D.P.C.M. saranno stabiliti l ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le relative disposizioni attuative. Disabili - Art.1, co.160 e 166 La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2015. Sono attribuite all Inail le competenze in materia di reinserimento lavorativo di soggetti con disabilità da lavoro. Prestazioni Inps - Art.1, co.301-302 A decorrere dal 1 gennaio 2016 saranno abolite le prestazioni economiche accessorie erogate dall Inps e dall Inail per le cure termali. Decontribuzione - Art.1, co.313 La dotazione del fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è ridotta di 208 milioni di euro per il 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016. Fondi pensione e Tfr - Art.1, co.621-625 I Fondi Pensione sono soggetti a una maggiore imposta sostitutiva che passa dall 11% al 20% dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Parimenti, sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è prevista ora un aliquota pari al 17%, che si applicherà alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015. Ravvedimento operoso - Art.1, co.637-640 Oltre alla modifica del tasso di interesse legale, che passa dall 1% allo 0,50% grazie al D.M. 11 dicembre 2014, dal 2015 cambia anche la disciplina del ravvedimento operoso, destinato a diventare il principale strumento di regolarizzazione spontanea della propria posizione.

Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015 incidono sulla disciplina dell istituto modificandone le regole di base e differenziandole in relazione alle tipologie di tributi tra quelli gestiti dall Agenzia delle Entrate (ad es. Irpef, Iva, Irap etc.) e altri tributi (ad es. Tasi, Imu, Cciaa etc.). Sarà consentito un utilizzo dell istituto più ampio con riguardo alle casistiche, mediante modifiche alla cause ostative, sia con riguardo ai termini, mediante l ampliamento delle tempistiche di utilizzo. Passano infatti da 3 a 7 le ipotesi di riduzione della sanzione, sintetizzate di seguito: Art.13, D.Lgs. n.472/97 Oggetto Disposizioni già esistenti e confermate Misura della sanzione ridotta Lett.a) Tardivi versamenti, se eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza 1/10 del minimo Lett.b) Lett.c) Lett.abis) Lett.bbis) Lett.bter) Regolarizzazione di errori ed omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall omissione o dall errore Omissione della presentazione della dichiarazione, se questa presentata con ritardo non superiore a 90 giorni Disposizioni aggiunte dalla Legge di Stabilità 2015 Regolarizzazione di errori e omissioni entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall omissione o dall errore Solo per tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate: regolarizzazione di errori e omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall omissione o dall errore Solo per tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate: regolarizzazione di errori ed omissioni oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall omissione o dall errore 1/8 del minimo 1/10 del minimo 1/9 del minimo 1/7 del minimo 1/6 del minimo Lett.b- Regolarizzazione di errori e omissioni dopo la constatazione della 1/5 del minimo

quater) violazione ex art.24, L. n.4/29, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt.6, co.3, o 11, co.5, D.Lgs. n.471/97 (si ritiene applicabile, dato il riferimento alla L. n.4/29, concernente i tributi dello Stato, ai soli tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate)