ACCORDO DI RETE SICURSCUOLAVERONA



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ACCORDO DI RETE SICURSCUOLAVERONA PREMESSO CHE l art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; a mente della stessa disposizione l accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l istituzione di laboratori finalizzati, tra l altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all orientamento scolastico e professionale; le scuole hanno interesse a collaborare reciprocamente per l attuazione di iniziative comuni afferenti alla sicurezza; tale collaborazione è finalizzata alla promozione della sicurezza in tutti gli ambienti, alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell iter formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le parti coinvolte; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti; gli artt. 31 e 33 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001 regolamentano l adesione delle Istituzioni scolastiche alle reti; a) legge 142/1990. Questa norma introduce, nell'ordinamento, una nuova figura negoziale: l'accordo di programma (art. 27); c) legge 662/1996. Questa norma collegata alla Finanziaria per il 1997 dettaglia il quadro tipologico degli accordi di programma, specificandone numero e qualità intrinseche; le istituzioni scolastiche possono partecipare a taluni di questi accordi per espresso rinvio del D.P.R. 275/1999, art. 11; d) legge 59/1997. La legge n. 142/90, all'art. 27, individua nell'accordo di programma una forma associativa e di cooperazione fra comuni, province, regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici per razionalizzare risorse e stimolare ogni efficace collaborazione fra soggetti istituzionali e sociali. A questi accordi possono partecipare anche le strutture di formazione professionale accreditate, oltre

agli enti esterni operanti sul territorio; - stipulare accordi di programma-tipo con altri soggetti del territorio; dispone infatti il legislatore che lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attività previste dai commi 3 e 4 (art. 6 ultimo comma del D.P.R. n. 233/1998) cioè per le attività di istruzione, di formazione e di orientamento, e per l attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica. Gli accordi ricettivi di questi progetti di innovazione possono essere, tipologicamente, quelli previsti e disciplinati dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); CONSIDERATO CHE la cultura della sicurezza deve diventare patrimonio di tutti i cittadini; la cultura della sicurezza è un concetto trasversale, applicabile a tutti gli ambiti di vita e di lavoro; anche nelle scuole vige l'obbligo di applicazione del DLgs 81/2008, Testo Unico per la sicurezza Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; la scuola viene indicata come luogo privilegiato per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare l art. 11 del DLgs 81/08, prevede l inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche ; nelle scuole l educazione alla sicurezza assume un significato importante all interno dell area d intervento convivenza civile nonché cittadinanza e costituzione ; con l'avvenuta estensione della scuola dell'obbligo vi è un incremento significativo dell'accesso ai corsi professionali, nei quali la formazione alla sicurezza dovrebbe trovare collocazione privilegiata; la L. 196/97 inserisce la trattazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito del percorso formativo di 120 ore, esterno all'azienda, previsto per gli apprendisti; con il presente atto, si intende promuovere la diffusione della cultura della sicurezza ed incrementare le competenze in materia di sicurezza degli allievi delle Scuole e dei Centri di Formazione della provincia di Verona e dei giovani lavoratori.

SI CONVIENE Art. 1 Oggetto Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le scuole e Istituzioni locali, parti sociali e associazioni della provincia di Verona, allo scopo di: 1. promuovere la cultura della sicurezza tra i giovani, studenti e lavoratori, intesa come acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri sul lavoro, sulla strada e in ambito domestico; 2. stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi e dei giovani lavoratori nei propri ambienti di vita, di studio e di lavoro; 3. sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla Rete per la diffusione e lo scambio di materiale didattico e informativo sulla sicurezza; 4. valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei P.O.F. d'istituto; 5. formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza, rivolte a studenti e giovani lavoratori; 6. aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo il D.Lgs.81/2008 e Decreto 388/03; 7. stipulare una convenzione con soggetti del territorio (enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni ecc.) che condividono le finalità sopracitate, nonché le seguenti: a. condividere con la Rete le proprie iniziative che rientrano nell ambito d azione della Rete stessa. La Rete, dal canto suo, si impegna a supportare le parti che sono chiamate a realizzare iniziative che rientrino nel suo ambito d'azione. b. sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, Istituzioni locali, parti sociali e associazioni. Art. 2 Impegno delle Istituzioni scolastiche Le Istituzioni Scolastiche che aderiscono alla Rete si impegnano a: 1. definire e realizzare un progetto didattico sulle tematiche della sicurezza, inserito nel Piano dell'offerta Formativa d'istituto;

2. mettere a disposizione delle altre parti della Rete, risorse umane, esperienze e materiale didattico sulla sicurezza; 3. sostenere e valorizzare il ruolo del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) nell azione di gestione della sicurezza e nella didattica della sicurezza; 4. assicurare un azione di formazione continua del personale scolastico sui temi della sicurezza, con particolare riguardo alla ricaduta didattica relativamente ai docenti; 5. operare a livello organizzativo e strutturale, in sinergia con gli Enti proprietari, per un ambiente di lavoro sicuro e coerente con l azione didattica riferita alla sicurezza; 6. individuare un proprio referente con l'incarico di svolgere un azione di collegamento con la Rete; 7. condividere con la Rete le proprie iniziative che rientrano nell ambito d azione della Rete stessa. La Rete, dal canto suo, si impegna a supportare le parti che sono chiamate a realizzare iniziative che rientrino nel suo ambito d'azione; 8. dare la propria disponibilità a scambiare materiale didattico sulla sicurezza con le altre Agenzie della Rete; 9. mettere a disposizione della rete risorse professionali e finanziarie, versando la quota di adesione secondo le condizioni stabilite dall Assemblea. Art. 3 Istituto capofila La scuola I.P.S.I.A. Giovanni Giorgi con sede in VERONA, Via Rismondo, 10-37129 Verona, come individuata dall Assemblea, assume il ruolo di scuola capofila e ha la gestione amministrativo contabile della Rete scolastica. L Istituto capofila iscriverà in uno specifico progetto del proprio Programma Annuale i conferimenti destinati alla Rete e alle sue attività. Sono organi della rete: il Consiglio di Indirizzo il Presidente il Coordinatore i Gruppi di Lavoro l Assemblea. Art. 4 Organi della Rete

Art. 5 Comitato Tecnico Scientifico Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di suggerire e proporre gli indirizzi e le indicazioni generali di carattere scientifico, tecnico e metodologico all Assemblea e agli altri organi che provvedono alla gestione ordinaria e straordinaria della Rete. Inoltre, il Comitato ha compiti di coordinamento dei Gruppi di Lavoro istituiti in seno alla rete. Il Comitato è composto, di norma, da membri individuati tra i dirigenti/responsabili e/o rappresentanti delle istituzioni scolastiche della Rete (detti componenti interni ) e da rappresentanti individuati dai soggetti che hanno stipulato protocolli d intesa e/o convenzioni con la Rete stessa (detti componenti esterni ), oltre che dal Presidente della Rete. Il numero complessivo dei membri del Comitato è stabilito annualmente dall Assemblea. La durata in carica dei componenti interni è di un anno e, alla naturale scadenza del mandato, verranno rinnovati dall Assemblea. Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) membri e comunque almeno una volta l'anno. Il Comitato è presieduto dal Presidente o da un suo delegato. Delle riunioni del Comitato verrà redatto il verbale dal segretario, che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente. Art. 6 Presidente Il Presidente della rete è il dirigente scolastico dell'istituto capofila; ed è garante della gestione amministrativo-contabile della rete. Il Presidente assume la legale rappresentanza della rete e cura, per il tramite del Coordinatore, l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico e assicura la logistica della Rete presso il proprio istituto, il Presidente, in qualità di dirigente scolastico dell'istituto capofila, stipula, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, contratti di prestazione d'opera e convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise dal Consiglio. Designa, tra i dipendenti dell'istituto capofila, il Coordinatore della Rete. Art. 7 Il Coordinatore della Rete rappresenta il riferimento tecnico-operativo per la Rete, cura sul piano operativo i rapporti tra la Rete e gli altri soggetti istituzionali sul territorio, in particolare quelli che hanno stipulato protocolli d intesa e/o convenzioni con la Rete e presiede, in assenza del

Presidente, l Assemblea della Rete e le riunioni del Comitato tecnico-scientifico, svolgendo anche la funzione di segretario. Il Coordinatore gestisce la logistica della Rete presso l'istituto capofila, ha facoltà, previa approvazione del Presidente, di individuare figure di supporto e collaborazione interne ed esterne all Istituto, per meglio svolgere i compiti assegnatigli, ha compiti di supervisione e coordinamento dei Gruppi di Lavoro istituiti in seno alla Rete e attua le direttive del Presidente, riformulando, all occorrenza, previa approvazione del Presidente e in stretta collaborazione con i Gruppi di Lavoro, progetti o attività della Rete a seguito di vincoli ed impedimenti concreti inizialmente non previsti. Il Coordinatore, che partecipa al Comitato tecnico di indirizzo del Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole -, assicura il collegamento tra Rete e livello regionale. Art. 8 Gruppi di Lavoro Le iniziative della Rete vengono concretizzate da appositi Gruppi di Lavoro, costituiti da personale individuato dai soggetti aderenti alla Rete o che hanno stipulato protocolli d intesa e/o convenzioni con la Rete stessa. La composizione e la consistenza numerica dei Gruppi di Lavoro vengono definite, di norma, dal Comitato Tecnico Scientifico, che provvede comunque a definirne il mandato e il budget orario, supervisionandone poi le attività e validandone l'operato. generale. Nella loro organizzazione interna e nelle scelte operative, i Gruppi di Lavoro operano in autonomia e vengono guidati da un coordinatore nominato, di norma, dall Assemblea, che provvede a tenere i rapporti con il Coordinatore della Rete. Quando ciò sia possibile, il Coordinatore della Rete cercherà i collaboratori di cui all art. 8 tra i coordinatori dei Gruppo di Lavoro. Ogni Gruppo di Lavoro individua un proprio componente, prioritariamente il coordinatore, per partecipare al corrispondente gruppo di lavoro del. Art. 9 Assemblea L Assemblea è composta da un delegato di ogni istituzione scolastica della Rete e di ogni agenzia non scolastica che ha stipulato convenzioni con la Rete stessa, oltre che dal Presidente della Rete. Le Agenzie non scolastiche saranno presenti ai fini della programmazione delle attività e della compartecipazione con diritto di parola, senza diritto di voto.

L Assemblea è convocata almeno un volta all anno mediante comunicazione scritta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. L Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soggetti della Rete. L Assemblea delibera sugli indirizzi e le direttive generali della Rete, sulla nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, approva le linee generali del piano delle attività della Rete, stabilisce la quota associativa annuale e designa l Istituto capofila, delibera, altresì, sull adesione di ulteriori Istituzioni Scolastiche e sulla cessazione dell accordo di rete. Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti i soggetti della Rete che ottemperano agli impegni di cui all art. 2 del presente Accordo di Rete. L Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, dal Coordinatore. Il Presidente dell Assemblea nomina un Segretario. Le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soggetti della Rete. Art. 10 Finanziamento e gestione amministrativo-contabile Il patrimonio è costituito dalle quote versate dagli Istituti Scolastici aderenti alla rete che sono tenute al versamento dell'importo stabilito annualmente dall Assemblea fatti salvi specifici accordi. Art. 11 Adesione alla Rete La Rete è aperta alle scuole che ne facciano esplicita richiesta e assumano le necessarie deliberazioni dei rispettivi organi di governo. La quota di partecipazione, deliberata dall Assemblea di Rete, dovrà essere versata da ciascuna Scuola entro il 28 Febbraio, al fine di poter diventare membro della Rete per l anno solare in corso. L eventuale decisione di dimettersi dalla Rete dovrà essere comunicata entro il 30 Settembre dell anno solare in corso Art. 11 bis Gli SPISAL delle ULSS n. 20 di Verona, 21 di Legnago e 22 di Bussolengo, stipulando una convenzione con la Rete, si impegnano a: individuare un proprio rappresentante al fine di agevolare i rapporti diretti con la Rete; fornire supporto tecnico-scientifico, in termini di personale, documentazione e conoscenze professionali, in fase di progettazione e di realizzazione di percorsi didattici interdisciplinari, inseriti

sia nei piani di offerta formativa sia nei percorsi formativi previsti per gli studenti che frequentano i laboratori di cui all articolo 4, comma 1 let. c del D.Lgs 81/2008, sui principali fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro e di vita e sulle principali misure e strategie di prevenzione, per favorirne il migliore controllo; fornire assistenza alle istituzioni scolastiche nell'applicazione del D.Lgs 81/2008, con particolare riferimento alla progettazione dei corsi di formazione e del sistema di gestione della salute e sicurezza. Art. 11 ter L I.N.A.I.L., sede provinciale di Verona, stipulando una convenzione con la Rete aderendo alla Rete si impegna a: individuare un proprio rappresentante al fine di agevolare i rapporti diretti con la RETE, contribuire con un funzionario, in possesso di approfondite conoscenze professionali in materia di infortuni sul lavoro, ad attività rivolte a docenti e studenti, in relazione a specifici programmi concordati con la RETE, rendere disponibili pubblicazioni, opuscoli, sintesi di studio, dati estrapolati dalla propria banca dati informatica, condividere con la RETE le proprie iniziative che rientrano nell ambito d azione della RETE stessa, diffondere le proprie conoscenze su bandi di concorso riguardanti la sicurezza, rivolti agli studenti, dare la disponibilità di stage presso l Istituto. Art. 11 quater L Ufficio Scolastico Territoriale di Verona si impegna a: individuare un proprio rappresentante al fine di agevolare i rapporti diretti con la Rete; fornire supporto tecnico-scientifico, in termini di personale, documentazione e conoscenze professionali, in fase di realizzazione di iniziative di assistenza e formazione organizzate dalla Rete nei confronti degli istituti scolastici associati condividere con la Rete le proprie iniziative che rientrano nell ambito d azione della Rete stessa.

Art. 11 quinques Altre Agenzie possono aderire successivamente alla Rete e si impegnano a : individuare un proprio referente per il necessario collegamento con la Rete; partecipare a progetti per la diffusione della sicurezza nell ambito scolastico; concorrere alla progettazione di azioni formative in materia di sicurezza, rivolte a docenti e formatori; organizzare e gestire dei corsi sulla sicurezza nell ambito dell attività formativa; dare disponibilità allo scambio di materiale e di dispense didattiche sulla sicurezza con le altre Agenzie della Rete. Art. 12 Norme di riferimento Per quanto non esplicitamente espresso si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 275/99 e al D.I. 44/2001 e all art.11, commi 2 e 3 della Legge 241/90 e succ.mod e int. Art. 13 Controversie Eventuali controversie tra gli Istituti aderenti alla rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell art. 11, comma 5 e dell art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 14 Registrazione Il presente atto è depositato in originale presso le segreterie degli Istituti aderenti alla rete e pubblicato in copia ai rispettivi Albi, corredato da apposita delibera degli organi competenti. E fatto registrare in caso d uso. Il dott. nato a il., nella sua qualità di dirigente scolastico preposto a. con sede a. C.F..., suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio d Istituto in data. Letto, confermato e sottoscritto Firma del Dirigente Scolastico/ Responsabile Ente