Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione



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Contratto di Tutela Legale Scudo Speciale Tutela Legale Penale Azienda Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

(7) L Impresa conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il Contraente e/o Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte dell Impresa della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, l Impresa assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative. (8) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente e/o Assicurato deve: (a) informare l Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria; (b) fornire all Impresa ogni informazione sullo stato della pratica; (c) prima di adire l Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l autorizzazione dell Impresa; (d) prima di adire l Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari, i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare; (e) evitare di compiere atti che pregiudichino l Impresa nell adempimento della propria obbligazione contrattuale. (9) Se non diversamente stipulato vale quanto segue: se il Contraente e/o Assicurato viola uno degli obblighi di cui al comma 7 del presente articolo, l Impresa non può essere liberata dall obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave l Impresa resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dall Impresa. (10) L Impresa, ai sensi dell art. 1916 Codice Civile, è surrogata, fino alla competenza dell indennizzo, in tutti i diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili. Il Contraente e/o Assicurato è tenuto, su richiesta dell Impresa, a consegnare tutta la documentazione necessaria e di esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Le spese già rifuse al Contraente e/o Assicurato devono essere restituite all Impresa. Art. 13 Prescrizione Il diritto del Contraente e/o Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato all Impresa, nei modi e nei termini di cui all art. 11 decorsi 24 mesi dalla sua insorgenza, ai sensi dell art. 2952 2 comma del Codice Civile. Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 8 di 17

NOTA INFORMATIVA Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente nota informativa: 01 Ottobre 2012 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di Assicurazione. Avvertenza: l Impresa rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali UBI Assicurazioni S.p.A., impresa di Assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. UBI Assicurazioni S.p.A. ha sede in Via Tolmezzo, 15 20132 Milano, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498. Sito Internet: www.ubiassicurazioni.it Indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it UBI Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero di Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione è 1.00064. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 65.767.790 di cui Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 32.955.790 a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%. Mod. UBI Ass. 1344 Ed. 01/10/2012 Pagina 1 di 7

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di disdetta, il Contratto di Assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente. Avvertenza: Le Parti possono disdettare il Contratto di Assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Si rinvia all articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il Contratto di Assicurazione Scudo Speciale Tutela Legale Penale è una copertura assicurativa di Tutela Legale che offre all Assicurato il pagamento delle spese di difesa nei procedimenti penali svolti in seguito a imputazione di un Reato, contestazione di un illecito amministrativo d cui consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, per atti o omissioni posti in essere, nel contesto dell attività descritta nel Contratto di Assicurazione, dal Contraente o dagli Assicurati. Per gli aspetti di maggior dettaglio su Contraente, Assicurati, oggetto della copertura e spese assicurate, si rinvia agli articoli 23, 24, 25 e 26 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. Avvertenza: La presente copertura assicurativa è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. In Particolare si segnala che il Sinistro/Caso assicurativo deve avvenire in corso di validità della garanzia. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 3, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 27 e 30 delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione. Avvertenza: La presente copertura assicurativa prevede un Massimale di spese. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 16 e 26 delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione. Che precisa altresì che il Massimale pattuito, nell ipotesi di un unico procedimento penale contro più soggetti assicurati, è da intendersi unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento del Massimale, in un ipotesi di procedimento a carico di più Assicurati (ad es., legale rappresentante pro tempore e responsabile sicurezza sul lavoro): Massimale 15.000,00 Spese legale rappresentante pro tempore 13.000,00 Spese responsabile sicurezza sul lavoro 7.000,00 Spese complessive 20.000,00 Indennizzo liquidabile 15.000,00 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità Avvertenza: Si informa che, l Assicurato, in relazione ai rischi da trasferirsi con l presente copertura assicurativa, è consapevole che, le sue eventuali dichiarazioni inesatte o una sua reticenza, relative alle informazioni fondamentali per la determinazione dell Assicuratore a contrarre o meno, sono cause di annullamento del Contratto ergo perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa contemplata nel Contratto. Mod. UBI Ass. 1344 Ed. 01/10/2012 Pagina 2 di 7

(art. 4 delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione). 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni Aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione del Contratto ai sensi dell art. 1898 Codice Civile. Si rinvia agli articoli 4 e 25 delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione. Di seguito, è indicata a titolo esemplificativo una circostanza che può costituire un Aggravamento del rischio: modifica dell attività svolta dal Contraente a seguito della quale l Impresa si riserva di modificare il Premio assicurativo per l annualità successiva. 6. Premi Il Premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno. Il Premio può essere rateizzato ogni sei mesi, quattro mesi, tre mesi con frazionamento rispettivamente semestrale, quadrimestrale, trimestrale oppure pagato in un'unica soluzione una volta l'anno. In caso di frazionamento del Premio non sono previsti oneri aggiuntivi. Il Premio viene versato all Impresa tramite bonifico sul conto corrente dell Impresa o assegno bancario intestato all Impresa medesima. Avvertenza: L intermediario, come da direttive ricevute dalla Direzione dell Impresa di assicurazioni, potrà applicare sconti sul Premio risultante dalla proposta assicurativa. 7. Rivalse La Polizza assicurativa rimanda all art. 1916 C.C.. 8. Diritto di recesso Avvertenza: L Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal Contratto in caso di Sinistro/Caso assicurativo. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni Generali si Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile. L Assicurato decade dai propri diritti qualora non faccia pervenire alla direzione dell Impresa, notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 (tre) giorni dalla data di della notifica stessa (decadenza del diritto). 10. Legge applicabile al Contratto La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana. Mod. UBI Ass. 1344 Ed. 01/10/2012 Pagina 3 di 7

11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al Contratto sono carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate in Polizza sono soggetti all imposta del 21,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione Avvertenza: In caso di Sinistro/Caso assicurativo, l Assicurato deve darne immediatamente avviso, con lettera raccomandata all Impresa, con una descrizione esatta e veritiera dell evento, data e luogo e conseguenze del Sinistro/Caso assicurativo, nel momento in cui ne viene a conoscenza o quando si è verificato e comunque non oltre 3 giorni dal primo momento in cui ne viene a conoscenza. Il Sinistro/Caso assicurativo deve avvenire in corso di validità della copertura. Si rinvia agli articoli 11, 12 e 28 delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. Avvertenza: L Impresa ha adottato per la gestione dei sinistri la modalità prevista dall art. 164, comma 2, lettera A) del Codice delle Assicurazione ossia svolge direttamente l attività di gestione e consulenza avendo creato una struttura appositamente dedicata. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Via Tolmezzo, 15 20132 Milano Fax 02.49980492 e mail: reclami@ubiassicurazioni.it. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Istituto d Vigilanza sulle Assicurazioni Provate e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; Mod. UBI Ass. 1344 Ed. 01/10/2012 Pagina 4 di 7

i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices retail/finnet/index_en.htm, chiedendo l attivazione della procedura FIN NET. 14. Arbitrato In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le Parti possono adire l autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un arbitro che provveda secondo equità. Avvertenza: Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Mod. UBI Ass. 1344 Ed. 01/10/2012 Pagina 5 di 7

GLOSSARIO La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un Contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del Contratto di Assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del Contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione. Aggravamento del rischio: Assicurato: Assicurazione: Assicurazione Tutela Legale: Contraente: Contratto di Assicurazione Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un Contratto di Assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il Contratto nonché titolare del diritto all'eventuale Indennizzo. Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto. Forma di copertura con il quale l Impresa si impegna a rimborsare all Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell Assicurato stesso nei confronti di un terzo. Soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione con l Assicuratore e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Accordo con il quale l Impresa verso il pagamento di un premio si impegna a tenere indenne l Assicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza. Impresa: Indennizzo: ISVAP: Massimale: Polizza: Premio: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. La somma dovuta dall Impresa all Assicurato in caso di sinistro. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di Assicurazione, nonché sugli intermediari di Assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Somma massima liquidabile dall Impresa a titolo di Indennizzo. Il documento che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione. Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'impresa. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Prescrizione: Mod. UBI Ass. 1344 Ed. 01/10/2012 Pagina 6 di 7 Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Sinistro/Caso assicurativo: Spese peritali: Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Spese spettanti ai Periti nominati dal Giudice (Consulente Tecnico d Ufficio CTU ) o dalla parte (Consulente Tecnico di Parte CTP ). UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Marie Thys Mod. UBI Ass. 1344 Ed. 01/10/2012 Pagina 7 di 7

DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: Assicurato: Assicurazione: Arbitrato: Appello: Attività stragiudiziale: Colpa: Contraente: Contratto: Contravvenzione: Delitto colposo: Delitto doloso: Franchigia: Diritto reale: Indennizzo: Impresa: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione di cui all art. 24 delle condizioni speciali di assicurazione. il contratto di assicurazione. istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l interpretazione o l esecuzione di un contratto. opposizione ad una sentenza sfavorevole da parte di una delle parti in causa che mira ad un nuovo esame della controversia. attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell inizio dell azione giudiziaria. consiste nell atteggiamento psicologico di chi commette un reato perché agisce con imprudenza, negligenza o imperizia, oppure nell inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline. il soggetto che stipula l'assicurazione. l accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale. violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l arresto o l ammenda. il delitto è colposo o contro l intenzione, quando l evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente come conseguenza della sua condotta e si verifica a causa di negligenza, imperizia, imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi ordini o discipline. il delitto è doloso, o secondo l intenzione, quando l evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua condotta. l importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. ha per oggetto una cosa che attribuisce al titolare il diritto di trarre dalla stessa le sue utilità. Ne costituiscono esempi principali la proprietà, l usufrutto, l uso ecc. la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro. UBI Assicurazioni S.p.A.; Via Tolmezzo, 15 20132 Milano. Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 1 di 17

Massimale: Parti: Polizza: Premio: Procedimento penale: Procura alle liti: Reato: l esborso massimo garantito dall Impresa in caso di sinistro. il Contraente e l Impresa. il documento contrattuale che prova l assicurazione e che disciplina i rapporti tra Impresa, Contraente e Assicurato; si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Speciali di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive e del Modulo di Polizza. la somma dovuta all Impresa. serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale. è il mandato che la parte che sta in giudizio conferisce al difensore perché costui possa rappresentarla ed assisterla. si considerano reati i fatti illeciti configurati come tali dalle norme di leggi penali. Responsabilità contrattuale: è la responsabilità che presuppone l adempimento di un obbligazione assunta in un contratto. Sanzione amministrativa pecuniaria: Sinistro/ caso assicurativo: Spese di soccombenza: Spese di giustizia: stato. Spese peritali: provvedimento adottato da Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria in conseguenza di violazione di una specifica norma amministrativa e che obbliga il trasgressore al pagamento di una somma di denaro. il verificarsi del fatto dannoso cioè la controversia per il quale è prevista l'assicurazione (come meglio specificato agli artt. 10 e 14 delle seguenti Condizioni Generali di Assicurazione). tutte le spese del processo civile che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa. le spese del processo penale che il condannato è tenuto a rimborsare allo sono quelle spettanti ai periti nominati dal Giudice (Consulente tecnico d ufficio) o dalla parte (consulenti tecnici di parte). Tutela Legale: l assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 nr. 209 artt. 163 e seguenti. Unico sinistro/caso Assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 2 di 17

Condizioni Generali Di Assicurazione Tutela Legale Art. 1 Oggetto dell assicurazione L Impresa, alle condizioni indicate in polizza, garantisce all Assicurato l opportunità di tutelare i propri diritti, previsti dalla legge, assumendone le spese necessarie per tale difesa. Art. 2 Norme applicabili Alla polizza si applicano le condizioni generali qui di seguito formulate nonché le condizioni speciali e particolari. Per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano. Art. 3 Spese assicurate L Impresa sopporta i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell Assicurato, sino alla concorrenza del massimale previsto in polizza, come segue: - il compenso previsto per legge relativo all attività di un Avvocato, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all art. 15 Delimitazioni ; - il compenso relativi ai diritti di domiciliazione nei limiti di 1.000,00 spettanti ad un Legale incaricato fuori dalla circoscrizione, qualora l Avvocato nominato si avvalga di un collega in tale Sede; - le spese dell'attivitá di Consulenti Tecnici d'ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto siano posti a carico dell Assicurato; - le spese per l attività di un Consulente Tecnico di Parte; - le spese per l I.V.A. relative all attività di un Avvocato e Consulenti Tecnici, qualora il Contraente non sia soggetto alla detrazione dell imposta; - le spese giudiziarie liquidate in una sentenza penale e poste a carico dell Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale); - le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all art. 15 Delimitazioni ; - le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza; - i costi di registrazione della sentenza se l Assicurato è soccombente, nonché i costi dei valori bollati per il rilascio di una copia integrale della sentenza; - le spese relative al contributo unificato, se poste a carico dell Assicurato. Art. 4 Dichiarazioni relative a circostanze del rischio, aumento, diminuzione (1) Le dichiarazioni inesatte e le reticenze con dolo o colpa grave del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, sono causa di annullamento del contratto stesso (art 1892 Cod. Civ.). Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 3 di 17

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze senza dolo o colpa grave del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono essere causa di recesso dal contratto da parte dell assicuratore. (art. 1893 Cod. Civ.). (2) L Impresa, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la conseguente modifica delle condizioni in corso. (3) Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ., con rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 5 Altre assicurazioni Il Contraente e/o l Assicurato deve comunicare all Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni in corso a ciascun Assicuratore, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ. Art. 6 Decorrenza della garanzia assicurativa, pagamento del premio e durata del contratto (1) Salvo la limitazione prevista all art. 10 punto (2) Insorgenza del sinistro caso assicurativo, l assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. (2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del primo premio entro il giorno di decorrenza previsto nella polizza, la garanzia è sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente corrisponde il premio o la rata di premio dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Se l Impresa, in caso di mancato pagamento del premio annuale, ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio (art. 1901 c.c.). (3) I premi devono esser pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all Impresa. (4) Il contratto ha la durata pattuita in polizza. In caso di mancata disdetta, da formularsi nei tempi e nei modi previsti all art. 7, si intende tacitamente prorogato per uguale durata comunque di biennio in biennio, ai sensi dell art. 1899 Cod. Civ. iniziale e Art. 7 Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto (1) E facoltà delle parti disdire il contratto con lettera raccomandata spedita almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza. Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 4 di 17

(2) Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30 (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni, da formularsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. (3) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, per effetto dell apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria. Per i sinistri insorti sino a tale momento l Impresa rimane obbligata. Art. 8 Modifiche dell assicurazione Le modifiche del contratto di assicurazione devono essere espressamente convenute, riportate e sottoscritte dalle parti. Art. 9 Regolazione del premio di assicurazione (1) Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile (ad esempio: il numero dei dipendenti, il fatturato annuale, le retribuzioni lorde ecc.) esso viene anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. (2) A tale scopo entro 60 giorni dalla fine del periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto all Impresa i dati necessari e cioè, a seconda del caso, le indicazioni relative a: variazione del numero dei dipendenti; variazione del fatturato; altri elementi variabili previsti in polizza. (3) Sulla base del consuntivo degli elementi variabili verrà emessa appendice di regolazione del premio relativo al periodo trascorso, con facoltà dell Impresa di modificare l ammontare del premio per l annualità successiva. (4) Nel caso in cui il Contraente, nei termini di cui sopra non abbia effettuato: la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza dovuta l Impresa potrà fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 gg. per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto gli obblighi previsti. Art. 10 Insorgenza del Sinistro Caso assicurativo Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 5 di 17

(1) Si intende quale Sinistro Caso assicurativo : (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno; (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui il Contraente e/o Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso. (2) Il Sinistro Caso assicurativo relativo ad ogni controversia deve avvenire in corso di validità della polizza. La copertura assicurativa, limitatamente alle controversie di natura contrattuale, non viene concessa per i Sinistri Casi assicurativi avvenuti nei primi 90 giorni dall inizio della decorrenza della polizza. (3) Si intende quale sinistro unico: (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti; (b) l instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie. Art. 11 Obblighi del Contraente e/o Assicurato in caso di sinistro (1) Ai sensi dell art. 1913 Cod. Civ., il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare all Impresa qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione dell Impresa notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. (2) Il Contraente e/o Assicurato è tenuto a fornire all Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della vertenza. L inosservanza di tale obbligo può comportare, ai sensi dell art. 1915 Cod. Civ., la decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa. (3) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente e/o Assicurato può comunicare all Impresa il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca (art.12 punto 1). L Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente. Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 6 di 17

Se l Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell ambito del Tribunale competente, l Impresa si assume l onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe previste per legge e quindi, ad esclusione di: spese e/o onorari per i suoi viaggi di andata e di ritorno; spese per le sue presenze avanti al Tribunale competente. Se l Assicurato non esercita tale diritto di nomina sarà l Impresa a nominare un Avvocato, che riceverà formale mandato dall Assicurato. L Impresa declina ogni eventuale responsabilità professionale dell Avvocato. Art. 12 Gestione del sinistro (1) Dopo il ricevimento della denuncia del Sinistro Caso assicurativo, l Impresa si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. (2) Qualora il predetto tentativo non riuscisse e si individuasse un probabile successo nella tutela degli interessi legali dell Assicurato, la controversia verrà affidata all Avvocato nominato ai sensi dell art. 11 punto 3. (3) Qualora sia necessaria una difesa penale, l Impresa concorderà di volta in volta con l Assicurato il nominativo dell Avvocato da nominare. (4) Qualora sorga un conflitto di interessi o in caso di disaccordo tra l Assicurato e l Impresa in merito alla gestione dei Sinistri Casi assicurativi, le parti potranno adire l Autorità Giudiziaria o demandare la decisione ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e l Impresa; qualora tale accordo non venga raggiunto l arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione. L arbitro deciderà secondo equità. L Impresa avverte l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora vi sia il rischio della prescrizione e/o decadenza del diritto dell Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli ha facoltà, a proprie spese, di intraprendere le azioni dal medesimo ritenute più opportune, con espressa manleva di ogni eventuale pregiudizio arrecato all Assicurato in virtù dell instaurazione della procedura arbitrale. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. (5) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo. Viene applicato corrispondentemente il punto 2 del presente articolo. (6) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene d intesa con l Impresa (vedasi art. 3 Spese assicurate). Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 7 di 17

Art. 14 Esclusioni (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi: (a) vertenze tra persone assicurate nonché tra queste e il Contraente; (b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico; (c) vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria; (d) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende; (e) vertenze riguardanti contratti di agenzia; (f) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, della proprietà industriale, di marchio, d autore e concorrenza sleale; (g) vertenze di diritto tributario e amministrativo o con Enti pubblici in genere; (h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione; (i) arbitrati (salvo quanto indicato all art. 12 punto 4 Gestione del sinistro); (j) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali); (k) se non diversamente pattuito, vertenze di diritto civile relative alla compravendita di immobili, permuta, costruzione ex novo, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dall Autorità Comunale competente (D.I.A.); (l) sinistri che l Assicurato ha causato con dolo; (m) se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l uso di veicoli aerei e di veicoli su terra o su mare, sottoposti per legge all obbligo d assicurazione per la responsabilità civile; (o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali; (p) vertenze e controversie con l Impresa riguardanti polizze stipulate con la stessa. Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 9 di 17

Art. 15 Delimitazioni L Impresa non si assume: (a) i costi assunti senza obbligo giuridico dal Contraente e/o dalle persone assicurate; (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza; (c) i costi successivi al terzo accesso ed ogni ulteriore tentativo d esecuzione forzata per ogni titolo esecutivo; (d) i costi relativi a tentativi d esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo; (e) i costi per procedimenti penali d esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di 300,00 ; (f) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all Assicurato dopo il verificarsi del sinistro; (g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dall Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone. Art. 16 Precisazioni ulteriori La copertura assicurativa non include il pagamento di: (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive; (b) spese collegate all esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose; (c) spese per risolvere una controversia senza che l Impresa abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte. Art. 17 Indennizzo L Impresa corrisponde per ogni sinistro, un indennizzo sino alla concorrenza del massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando l Impresa, in un unico sinistro caso assicurativo, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di identità soggettiva e/o oggettiva di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale pattuito si intenderà esclusivamente riferito ad un unico sinistro caso assicurativo. Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 10 di 17

Art. 18 Recupero di somme (1) Competono integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. (2) Competono invece all Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art. 19 Ambito di validità territoriale (1) In caso di pretese risarcitorie, così come per i procedimenti penali, l assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, se ed in quanto il Tribunale competente si trovi allocato in tali Paesi. (2) In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano. Art. 20 Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall Impresa. Art. 21 Foro competente Qualunque controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell assicurazione, sarà devoluta, a scelta della parte attrice al Tribunale del luogo in cui è stata stipulata la polizza o al Tribunale ove ha sede l Impresa. Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 11 di 17

Condizioni speciali di Assicurazione: Penale per Azienda Art. 22 Norme applicabili Le seguenti condizioni speciali di Polizza devono intendersi prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione per la Tutela Legale. Art. 23 Contraente di Polizza Contraente della Polizza può essere alternativamente: 1. la ditta individuale; 2. l impresa familiare; 3. la società di persone; 4. la società di capitali; 5. la società cooperativa a responsabilità limitata. Art. 24 Assicurati (1) La garanzia assicurativa è valida: per l azienda Contraente in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore; per i membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; per i suoi dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola; per i suoi collaboratori a progetto. (2) Per le imprese familiari di cui all art. 230 bis Cod.Civ., si intendono assicurati i familiari in quanto diano dimostrazione di effettiva collaborazione con il titolare dell impresa. (3) La copertura, su richiesta del Contraente e previa corresponsione di un Premio addizionale, può essere estesa al personale in pensione o al personale non più alle dipendenze del Contraente, per sinistri verificatisi durante e per la validità del presente Contratto e comunque non oltre un biennio dalla cessazione del rapporto di lavoro. (4) Se pattuito e indicato nel Modulo di Polizza, sono assicurate, con sovrappremio, le società controllate e collegate (art. 2359 Cod. Civ.) aventi sede esclusivamente nel territorio italiano. Le disposizioni relative al Contraente si applicano anche alle altre persone assicurate. E facoltà del Contraente opporsi alla garanzia assicurativa a favore delle persone assicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente o delle imprese controllate o collegate. Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 12 di 17

Art. 25 Oggetto dell Assicurazione La tutela assicurativa comprende il pagamento delle spese di difesa nei procedimenti penali limitatamente a delitti e contravvenzioni per l attività giudiziaria svolta in seguito a: imputazione di un Reato; contestazione di un illecito amministrativo da cui consegua una sanzione amministrativa pecuniaria. Qualora l Assicurato venga imputato di un Reato, la Polizza è operativa unicamente per la difesa di reati colposi. La garanzia assicurativa viene prestata anche nei procedimenti per reati dolosi esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa. L obbligo di tempestiva denuncia di cui all art. 28 resta invariato. La garanzia assicurativa prevede solo gli atti e le omissioni relativi all attività descritta nel Contratto d assicurazione. Se in seguito alla stipula della Polizza, l attività tutelata nel predetto Contratto d assicurazione viene modificata se ne aggiunge una ulteriore, la garanzia assicurativa si estende anche a tale attività alle medesime condizioni. All Impresa deve essere fornita denuncia a mezzo raccomandata dell evento modificativo dell attività. In seguito a tale comunicazione verrà modificato il Premio assicurativo per l annualità successiva. La garanzia decade con effetto retroattivo, qualora l adempimento di cui sopra non venga effettuato dal Contraente. Art. 26 Rischio Assicurato In deroga all art. 3 delle Condizioni Generali di l Assicurazione per la Tutela Legale, si conviene quanto segue: (1) Spese Diritti ed Onorari del Legale. L Impresa si obbliga a corrispondere spese, diritti ed onorari di un solo Avvocato (con esclusione del praticante abilitato) esercente la professione e regolarmente iscritto all ordine professionale nei limiti del Massimale pattuito e dell importo medio di cui alle tariffe forensi vigenti. L Impresa si riserva la facoltà di concordare con il predetto Avvocato l onorario al medesimo spettante. Tale accordo, per la sua validità, dovrà risultare da documento sottoscritto dall Impresa, dal Legale e Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 13 di 17

dall Assicurato. L Impresa comprende il rimborso delle spese per le seguenti attività forensi: (a) Difesa dell Assicurato; (b) Assistenza a testimoniare; la garanzia assicurativa si estende alla consulenza di un solo Avvocato se l Assicurato viene intimato quale teste. (2) Spese giudiziarie L Impresa provvede altresì al rimborso delle spese per le seguenti attività forensi: - le spese di giustizia poste a carico dell Assicurato per i procedimenti previsti dal presente Contratto (art. 535 Codice di Procedura Penale); - le spese per la registrazione di atti giudiziari sino a 500,00; - le spese delle copie degli atti istruttori sino a 500,00. (3) Spese di viaggio dell Avvocato Qualora l Assicurato nomini un Avvocato che non appartenga al Foro del circondario dell'autorità Giudiziaria procedente, in deroga all art. 11 punto 3, l Impresa si assume anche le spese di viaggio dell Avvocato necessarie per raggiungere la sede del Tribunale competente e/o della Procura della Repubblica competente per il procedimento penale. La rifusione delle spese avviene secondo le tariffe forensi vigenti in Italia. (4) Spese di viaggio dell Assicurato L Impresa sostiene le spese di viaggio necessarie, previa esibizione della ricevuta di pagamento, nel limite della classe economy per i viaggi aerei e di prima classe per i treni o di uso di auto, nel limite dei costi relativi all uso dei mezzi pubblici di trasporto. (5) Spese del C.T.U./Consulente L Impresa sostiene le spese - per un Perito (Consulente Tecnico d Ufficio C.T.U.) nominato dall Autorità Giudiziaria, se ed in quanto poste a carico dell Assicurato; - per un Consulente nominato dal Contraente, in ipotesi di espressa richiesta da parte del difensore dell Assicurato. (6) Spese di traduzione documenti Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 14 di 17

L Impresa, per fatti e/o eventi verificatisi all estero, si fa carico delle spese di traduzione dei documenti scritti richiesti fuori dall Italia per la difesa dell Assicurato e per la sua assistenza legale nell esame degli atti istruttori. Art. 27 Insorgenza del Sinistro/Caso Assicurativo. Il sinistro deve avvenire in corso di validità della Polizza. In deroga all art. 10, si applicano le seguenti disposizioni: a) Procedimenti contro l Assicurato per violazioni di legge. Il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui l Assicurato ha o avrebbe iniziato a violare obblighi giuridici o norme della legge penale. In presenza di più trasgressioni la data dell avvenimento si intende quella in cui è stata effettuata la prima violazione e che sia causalmente idonea al verificarsi del sinistro stesso. b) Procedimenti contro più assicurati dal medesimo Contratto Se lo stesso procedimento riguarda più assicurati o se nello stesso procedimento vengono intimati in qualità di testi più assicurati, il sinistro è ai fini dell assicurazione da considerarsi uno solo e non di volta in volta un sinistro nuovo. Art. 28 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro A precisazione dell art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l Assicurato deve comunicare a mezzo lettera raccomandata il verificarsi di un sinistro all Impresa entro 3 (tre) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell apertura di un indagine da parte dell Autoritá Giudiziaria per una presunta o asserita violazione di norme di legge penale. Art. 29 Validità territoriale La copertura assicurativa è estesa ai sinistri occorsi nel territorio descritto nel Modulo di Polizza. Art. 30 Esclusioni In deroga dell art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione si applica quanto segue. (1) L assicurazione non comprende le spese relative a: (a) procedimenti relativi a questioni civilistiche comprese nel Codice Civile e/o nel Codice di Procedura Civile (o equivalenti all estero) ivi compresa la costituzione di parte civile nei procedimenti penali; (b) definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato, con cui si è accertato un comportamento doloso dell Assicurato Contraente; (c) procedimenti derivanti da violazione di norme sulla circolazione o in cui sia applicabile la normativa Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 15 di 17

alla legge 990/69 e sue successive modifiche ed integrazioni; (d) la difesa per la violazione di prescrizioni tributarie e altre prescrizioni fiscali e per i procedimenti di carattere amministrativo non derivanti da fatto Reato; (e) difesa relativa all imputazione di violazioni delle leggi relative all antitrust, ovvero per la violazione di una norma penale o di un illecito comunque relativi alle leggi antimonopolio; (f) redazione di querela. (2) Viene esclusa la copertura assicurativa per il pagamento di: (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive; (b) spese collegate all esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (VALIDE SOLAMENTE SE ESPRESSAMENTE INDICATE NEL MODULO DI POLIZZA E SOLO DOPO LA CORRESPONSIONE DEL RELATIVO PREMIO ADDIZIONALE). SPESE di INDAGINE INVESTIGATIVA Qualora si renda necessaria l attività investigative da parte del difensore dell Assicurato, l Impresa corrisponde sino ad 2.500,00 del Massimale scelto, il costo delle spese sostenute per l incarico ad un investigatore o ad una agenzia di investigazioni purchè abilitati all esercizio di tale attività. TUTELA LEGALE per CODICE TUTELA DATI PERSONALI 196/2003 La copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'assicurato sia in sede penale che in sede amministrativa avanti il Garante limitatamente alle questioni inerenti al trattamento dei dati personali (Codice Tutela Dati Personali 196/2003). Ambito della validità territoriale: Italia, San Marino, Città del Vaticano. Limitatamente alla suindicata condizione aggiuntiva, a parziale deroga dell art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si intende quale sinistro il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativo e/o penale. TUTELA LEGALE per D. Lgs. 81/2008 La copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'assicurato in sede penale ed in sede amministrativa relativamente alla inosservanza delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 (Salute e sicurezza sul lavoro), Ambito della validità territoriale: Italia, San Marino, Città del Vaticano. Limitatamente alla suindicata condizione aggiuntiva, a parziale deroga dell art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si intende quale Sinistro/Caso Assicurativo il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale. Mod. UBI Ass. 1344 - Ed. 01/10/2012 16 di 17