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OGGETTO Possesso di immobili siti nel territorio del Comune. L IMU non si applica al possesso dell abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenza. Il tributo non è dovuto se, su base annua, è inferiore a dodici Euro. CHI DEVE PAGARE Proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati; Titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati; concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria BASE IMPONIBILE La base imponibile IMU per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando all ammontare delle ren-dite risultanti in catasto al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori. 160 immobili in cat. A C2 C6 C7, escluso A10 140 immobili in cat. B C3 C4 C5 80 immobili in cat. D5 e A10 65 65 immobili in cat. D escluso D5 55 immobili in cat. C1 Si evidenzia che sono soggetti al pagamento dell IMU anche i terreni inseriti nella Zona omogenea C, D, F del Piano Regolatore Generale, in quanto, per effetto dell art. 65 comma 2 bis della legge regionale 19/2002, come modificato in ultimo dall art. 4 della LR n. 21 del 30/6/2017, ai comuni, anche se associati, che adottano, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a consumo di suolo zero di cui all articolo 27 quater (adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 92 del 29/12/2017), quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a) (decadenza di parte delle previsioni urbanistiche dei PRG, n.d.r.), facendo salve, fino all adozione dei PSC/PSA le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG).

Per tutte le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno d imposizione, per come fissato con delibera di Giunta Comunale n.150/2012. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico artistico ai sensi dell art. 10 D.lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50%. Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25% un moltiplicato-re pari a 135. Per i fabbricati collabenti accatastati in cat. F/2 sono assoggettati all imposta sull area di sedime per la possibilità di realizzare un immobile in area prevista come edificabile dallo strumento urbanistico. Come per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno d imposizione. ALIQUOTE Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1 A/8 A/9) 3,5 per mille Aliquota ordinaria, con base imponibile è ridotta al 50%, per gli immobili concessi in comodato d uso gratuito dal soggetto passivo a favore di parenti entro il 1 in linea retta a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato. Aliquota ordinaria per tutti gli immobili, fabbricati ed aree edificabili 10,6 per mille 10,6 per mille Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (l imposta, applicando l aliquota, è ridotta al 75%) 10,6 per mille (di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato) Aliquota per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (In questa fattispecie si applica anche la TASI con aliquota all uno per mille. Il 10%dell importo è a carico dell affittuario - con esclusione del pagamento se l immobile affittato costituisce abitazione principale ed il 90% a carico del locatore). 7,5 per mille

DETRAZIONI Riconosciuta a favore di: unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e rela-tive pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari regolarmente asse-gnate dagli ex IACP. TERMINI DI PAGAMENTO ACCONTO del 50% entro il 18/06/2018 SALDO entro il 17/12/2018 Salva la possibilità del versamento dell imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno. MODALITÀ DI VERSAMENTO I versamenti devono essere effettuati tramite modello F/24, indicando i seguenti codici: 3912 abitazione principale e relative pertinenze 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale 3914 terreni 3916 aree fabbricabili 3918 altri fabbricati 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato) Nel rispetto della clausola di salvaguardia di cui all articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014), la somma delle aliquote della TASI e dell IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

OGGETTO La Tasi è un tributo destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune, i cui presupposti di applicazione sono il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il tributo non è dovuto se, su base annua, è uguale o inferiore a cinque euro. CHI DEVE PAGARE Possessore e utilizzatore di immobili e fabbricati, escluse le unità immobiliare destinate ad abitazione principale - ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e dei terreni agri-coli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria (possessori tra loro e detentori tra loro). CHI DEVE PAGARE La base imponibile TASI per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: - Immobili in cat. A, C2, C6, C7 (escluso A10) 160 - Immobili in cat. B, C3, C4, C5 140 - Immobili in cat. D5 e A10 80 - Immobili in cat. D (escluso D5) 65 - Immobili in cat. C1 55 Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico artistico ai sensi dell art. 10 D.lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50%.

ALIQUOTE - Abitazione principale e relative pertinenze: solo categorie catastali A1, A8 e A9 2,5 per mille 2,5 per mille - Fabbricati rurali strumentali 1 per mille - Fabbricati merce 2,5 per mille - Aliquota per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (In questa fattispecie il 10% dell importo è a carico dell affittuario - con esclusione del paga-mento se l immobile affittato costituisce abitazione principa- 1 per mille le ed il 90% a carico del locatore). TERMINI DI PAGAMENTO ACCONTO del 50% entro il 18/06/2018 SALDO entro il 17/12/2018 Salva la possibilità del versamento dell imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno. MODALITA DI VERSAMENTO L imposta può essere versata tramite l utilizzo di: - Bollettino di c/c postale sul conto n. 1017381649 intestato a Pagamento TASI, codice Comune H224 con causale PAGAMENTO TASI - Acconto/Saldo Anno 2018 - Modello F24, codice Comune H224, utilizzando i seguenti codici tributo: 3958 abitazione principale e relative pertinenze 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 aree fabbricabili 3961 altri fabbricati 3962 interessi 3963 sanzioni