REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-04-2014 (punto N 38 ) Delibera N 344 del 28-04-2014 Proponente GIANFRANCO SIMONCINI DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE Pubblicita /Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) Dirigente Responsabile FRANCESCA GIOVANI Estensore ANNALISA BANCHI Oggetto Fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato: revoca DGR 806/2007, approvazione nuovi Indirizzi per la gestione del Fondo e approvazione Accordo di progetto. Presenti ENRICO ROSSI ANNA MARSON GIANNI SALVADORI LUIGI MARRONI VITTORIO BUGLI STEFANIA SACCARDI EMMANUELE BOBBIO SARA NOCENTINI Assenti ANNA RITA BRAMERINI ALLEGATI N 2 GIANFRANCO SIMONCINI VINCENZO CECCARELLI ALLEGATI Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale indirizzi B Si Cartaceo+Digitale Accordo
LA GIUNTA REGIONALE Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, e successive modifiche e integrazioni; Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche e integrazioni; Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui alla L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.2012; Visto il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Banche per la definizione della collaborazione del sistema bancario toscano all attuazione dei progetti di intervento regionale, approvato con Deliberazione G.R. n. 790 del 12.11.2007; Precisato che ogni intervento è da formalizzare con specifico Accordo di Progetto, redatto secondo lo schema approvato con la suddetta Deliberazione G.R. 790/2007; Vista la propria precedente Deliberazione n. 806/2007 con cui erano stati approvati gli indirizzi per la costituzione di un Fondo di garanzia per il sostegno ai lavoratori non a tempo indeterminato; Considerata la necessità di modificare tali indirizzi al fine di semplificare gli adempimenti da parte del sistema bancario, uniformando l importo della garanzia nella misura dell 80% sia per i disoccupati sia per gli occupati; Considerato che la Commissione Regionale Permanente Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Istituzionale, rispettivamente nelle sedute del 11.10.2007 e del 19.10.2007, avevano già espresso parere positivo relativamente alla costituzione del Fondo di garanzia per il sostegno ai lavoratori non a tempo indeterminato con un intervento della garanzia nel limite massimo dell 80% del finanziamento richiesto; Preso inoltre atto che, sempre al fine di semplificare gli adempimenti da parte del sistema bancario, si è ritenuto di dare la possibilità di richiedere finanziamenti sia a tasso fisso che a tasso variabile, anziché solamente a tasso fisso come previsto dal precedente accordo di progetto sottoscritto il 14.12.2007 tra Regione Toscana e le Banche; Considerato inoltre che le variazioni intervenute sui tassi di riferimento Euribor ed IRS negli ultimi anni rendono necessaria una revisione dello spread massimo applicabile, definito singolarmente per ciascuna banca nell accordo di progetto sottoscritto il 14.12.2007 tra Regione Toscana e le Banche; Visto il decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 con cui la gara indetta con DD 2910 del 19/07/2013 Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria CIG 52038218EE e CUP n. D16D12000200009 è stata affidata al RTI composto da Fidi Toscana S.p.A. (capogruppo C.F. 01062640485), Viale Giuseppe
Mazzini 46 50132 FIRENZE; Artigiancredito Toscano S.C. (mandante - 02056250489) Via Della Romagna Toscana 6 50142 Firenze; Artigiancassa S.P.A. (mandante C.F. 10251421003) Via Crescenzo Del Monte 25 00153 Roma; Considerato che all interno dell affidamento sopracitato è ricompreso anche il Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato ; Ritenuto pertanto necessario revocare l affidamento della gestione del Fondo ad ARTEA, così come disposto con propria precedente deliberazione n. 806/2007; Preso atto che con d.d. 183/2014 si è proceduto ad assumere gli impegni relativi alla dotazione iniziale del Fondo; Ritenuto necessario approvare: a. gli Indirizzi per la gestione di un Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato di cui all allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale; b. lo schema di accordo di progetto Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato di cui all allegato B al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale; A VOTI UNANIMI 1. di approvare: DELIBERA a. gli Indirizzi per la gestione di un Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato di cui all allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale; b. lo schema di accordo di progetto Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato di cui all allegato B al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale; 2. di revocare l affidamento della gestione del Fondo ad ARTEA, così come disposto con propria precedente deliberazione n. 806/2007; 3. di dare mandato alla Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze di predisporre i necessari provvedimenti attuativi della presente deliberazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art.18 della l.r. 23/2007. SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA Il Dirigente Responsabile FRANCESCA GIOVANI Il Direttore Generale ALESSANDRO CAVALIERI
ALLEGATO A INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL FONDO SPECIALE RISCHI PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIA PER LAVORATORI NON IN POSSESSO DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 1. FINALITA Le risorse del Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato sono destinate a garantire finanziamenti per interventi relativi a condizione familiare, alloggiativa, scolastica, formativa, lavorativa e di salute nonché all acquisto di beni strumentali che aumentino la possibilità di assunzione in pianta stabile; 2. BENEFICIARI Soggetti residenti in Toscana che siano titolari di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che nei 6 mesi antecedenti la richiesta abbiano avuto in corso un contratto di tale tipologia. 3. MODALITA DI ATTUAZIONE DELL INTERVENTO a. Garanzia rilasciata a valere sulle risorse del Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato Il finanziamento sarà assistito dalla garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile pari all 80% del finanziamento erogato, ed escutibile dagli istituti finanziatori a prima richiesta. Potranno essere attivati prestiti garantiti pari a quattro volte l entità delle risorse stanziate. Sul finanziamento garantito non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative e personali. La garanzia è concessa al lavoratore/lavoratrice gratuitamente. b. Tasso di interesse I tassi di interesse sono concordati con le banche aderenti al progetto sulla base dello spread previsto dallo specifico accordo Banche/Regione Toscana. 4. MODALITA DI ATTUAZIONE DELL INTERVENTO Il finanziamento è concesso fino ad un massimo di euro 15.000,00. La restituzione delle somme avverrà da 18 a 60 mesi.
ALLEGATO B ACCORDO DI PROGETTO FONDO SPECIALE RISCHI PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIA PER LAVORATORI NON IN POSSESSO DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Oggi,, in Firenze Tra La Regione Toscana, codice fiscale 01386030488, rappresentata da nato a in data Le seguenti banche: e (d ora in poi per brevità Banche ) Le Banche firmatarie in qualità di capogruppo coordineranno tutte le società facenti parte dei rispettivi gruppi bancari al fine dell attuazione del presente accordo per ciò che attiene alla loro specificità di intervento negli strumenti ivi previsti. Premesso: - che il Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e banche sottoscritto il 14/12/2007 (d ora in avanti per brevità Protocollo ), prevede la volontà 1
comune delle parti di addivenire alla definizione di eventuali e specifici accordi correlati agli interventi posti in essere dalla Regione, avendo come obiettivo comune la creazione delle migliori condizioni di accesso al credito per i soggetti che operano nel territorio toscano, ivi incluse anche le persone fisiche; - che la Regione, ai sensi dell art. 3 del Protocollo, con delibera di Giunta regionale n. del / /, ha individuato, all interno del Piano d Indirizzo Generale Integrato (PIGI), alla finalità operativa 4.b.9, Azione 4.b.9 Fondo di garanzia per l accesso al credito degli atipici, l intervento volto a costituire un fondo di garanzia a favore di detti lavoratori non in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, gestito dal RTI composto da Fidi Toscana S.p.A., Artigiancredito Toscano S.C.; Artigiancassa S.P.A., quale intervento per la cui realizzazione ritiene utile ed opportuno richiedere la collaborazione alle Banche aderenti al Protocollo ed operanti sul territorio; - che le Banche, si impegnano a collaborare con l amministrazione regionale fornendo il proprio supporto alla realizzazione dello specifico progetto rivolto ai suddetti beneficiari. - le parti convengono sulla necessità di definire tale collaborazione, mediante la firma del presente Accordo di Progetto (d ora in avanti per brevità Accordo ), elaborato sulla base dello schema allegato al Protocollo e approvato con delibera di Giunta n. 790 del 12/11/2007; - che le parti, al fine di conseguire una maggiore operatività e diffusione degli strumenti di intervento previsti nel presente atto, ritengono opportuno proporne l adesione a tutto il sistema bancario operante in 2
Toscana; - che il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo relativo al Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie e favore di lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 14.12.2007; Tutto ciò premesso, Resta inteso Art. 1 Descrizione del progetto regionale La Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta Regionale n. del, ha approvato gli indirizzi per la gestione del Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato (d ora in avanti per brevità Fondo ). Il fondo, costituito interamente da risorse regionali, ha una dotazione iniziale di euro 2.224.000,00 ed è disciplinato con specifico regolamento che sarà approvato con decreto dirigenziale. Il Fondo attiverà garanzie pari a 4 volte la sua entità. Il Fondo risponderà di eventuali insolvenze entro i limiti dell entità della dotazione del Fondo stesso. Art. 2 - Collaborazione fornita dal sistema bancario 3
Le Banche, preso atto delle modalità operative e delle finalità a cui risponde il suddetto fondo, avendo come obiettivo la creazione delle migliori condizioni di accesso al credito e la diffusione capillare dell intervento regionale per i soggetti beneficiari, si impegnano, previa insindacabile ed autonoma valutazione del merito creditizio, a mettere a disposizione finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo con le modalità di seguito stabilite: a. importo massimo per soggetto richiedente pari a 15.000 ; b. durata della restituzioni compresa fra 18 e 60 mesi; c. zero spese di istruttoria; d. definizione di un tasso fisso o variabile, in funzione della provvista disponibile, risultante dalla somma del tasso IRS/Euribor con spread, comunque non superiore al 6%. Ogni banca potrà applicare condizioni di maggior vantaggio per il cliente, dandone comunicazione alla Regione ed al Soggetto Gestore. e. sulle operazioni ammesse alla garanzia non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative e personali. Art. 3 Operatività del Fondo La garanzia, gratuita per il beneficiario, coprirà l 80% dell ammontare dell esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora. Le parti rinviano la definizione dei criteri d amministrazione e d operatività specifica del fondo ad un apposita convenzione, da stipularsi tra il soggetto gestore del fondo e le singole banche aderenti. 4
Art. 4 Azioni promozionali e comunicative La Regione e le Banche aderenti, provvederanno a dare la più ampia diffusione al contenuto del presente Accordo, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune. Art. 5 Validità dell Accordo Il presente Accordo ha validità fino al 31/12/2018 e comunque fino al termine di operatività del Fondo, fatta salva la facoltà di recedere con comunicazione scritta da parte delle singole Banche sottoscrittrici con un preavviso minimo di 30 giorni. Su richiesta motivata delle parti, potrà essere annualmente integrato e/o modificato. Le modifiche e/o integrazioni concordate saranno formalizzate con scambio di corrispondenza. La Regione e le Banche firmatarie convengono che l adesione da parte di altre Banche comporterà per queste ultime la sottoscrizione del presente atto. 5