START UP INNOVATIVE: LE NOVITÀ DEL D.L. 76/2013



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MAP START UP INNOVATIVE: LE NOVITÀ DEL D.L. 76/2013 L approfondimento analizza le rilevanti novità apportate dal D.L. 76/2013 alla disciplina delle start up innovative con una particolare attenzione alle agevolazioni fi scali per gli investitori ed a quelle relative all utilizzo di strumenti fi nanziari come forma di remunerazione. La disciplina agevolativa della start up innovative è stata introdotta nel corso del 2012 con il D.L. 18/10/2012, n. 179 (convertito con modifi cazioni nella L. 17/12/2012, n. 221) ma recentemente è stata rinnovata con l approvazione del D.L. 28/06/2013, n. 76 (convertito nella L. 09/08/2013, n. 99), anche conosciuto come il Decreto Lavoro. Quest ultimo ha apportato una serie di rilevanti modifi che atte a rendere maggiormente applicabile la normativa in oggetto, ampliando di fatto la platea dei soggetti che possono fruire delle agevolazioni. Come precisato dal legislatore nel D.L. 179/2012, le disposizioni erano state introdotte con diverse fi nalità tra cui favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l occupazione (in particolare modo giovanile), con riguardo alle start up innovative. L obiettivo era anche contribuire allo sviluppo di una nuova cultura d impresa attraverso la creazione di un ecosistema più favorevole all innovazione, promuovendo altresì la mobilità sociale ed attraendo dall estero capitali, imprese innovative e competenze. 16

In questo approfondimento, oltre ad analizzare le caratteristiche ed i requisiti qualifi canti delle start up innovative, ci focalizzeremo in particolare sui benefi ci fi scali e sulle altre agevolazioni relative agli strumenti fi nanziari utilizzabili per queste tipologie di imprese. Si tralascerà volutamente, invece, l analisi delle altre agevolazioni in materia di rapporto di lavoro subordinato nonché in tema di raccolta del capitale di rischio in quanto non oggetto del presente approfondimento. La norma istitutiva prevede innanzitutto che la start up innovativa sia una società di capitali di diritto italiano (eventualmente anche costituita in forma di cooperativa) o una Societas Europaea: nella prima categoria rientrano quindi le S.p.A., le S.a.p.A., le S.r.l. costituite anche in forma di cooperativa. La seconda invece è una tipologia di società che può essere costituita nell Unione Europea e che non applica norme di costituzione e gestione nazionali ma un regime unico e specifi co. La start up innovativa deve inoltre essere residente in Italia secondo quanto previsto dall art. 73, TUIR: per la maggior parte del periodo d imposta, quindi, la società deve avere nel territorio dello Stato, oltre alla sede legale o alla sede dell amministrazione o ancora all oggetto principale, anche la sede principale dei propri affari ed interessi. Nella Circolare 11/2013 Assonime specifi ca che questa condizione è verifi cata quando il luogo presso cui vengono svolte le principali funzioni amministrative, gestionali e strategiche è situato in Italia. Infi ne, è necessario che le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale di queste società non siano quotate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione. Sul punto Assonime, nella Circolare 11/2013, ha ritenuto non in contrasto con questo specifi co requisito l emissione e la relativa quotazione di titoli di debito come, ad esempio, le obbligazioni per le S.p.A.. Nel novero delle start up innovative rientrano anche quelle a vocazione sociale ossia società che, oltre ad avere i requisiti soggettivi ed oggettivi (di cui si dirà in seguito), svolgono anche la propria attività in via esclusiva nel seguenti settori di utilità sociale: 17

- assistenza sociale; - assistenza sanitaria e socio-sanitaria; - educazione, formazione ed istruzione; - formazione extrascolastica fi nalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; - formazione universitaria o post-universitaria; - tutela dell ambiente e dell ecosistema; - valorizzazione del patrimonio culturale; - turismo sociale; - ricerca ed erogazione di servizi culturali; - servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazione che esercitano un impresa sociale. A questa particolare tipologia di start up sono riservati ulteriori agevolazioni che meglio approfondiremo nel prosieguo dell articolo. Oltre ai profi li soggettivi, è opportuno soffermarsi anche sui requisiti obbligatori e su quelli alternativi che necessariamente devono essere presenti nelle start up innovative. Come anticipato in premessa, il D.L. 76/2013 ha apportato signifi cative modifi che alla disciplina originaria del D.L. 179/2012, con effetti specifi ci proprio per entrambe le categorie di requisiti. a) Requisiti obbligatori Le società che vogliono usufruire della disciplina agevolativa devono contemporaneamente: - avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; - essere costituite e svolgere l attività di impresa da non più di 48 mesi; - non essere costituite mediante operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni o a fronte di cessioni di aziende o di rami di esse; - non distribuire e non aver mai distribuito utili; - a partire dal secondo anno di attività, non avere un valore della produzione annua (risultante dall ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio) superiore a 5 milioni di euro. 18

Nella previgente versione del D.L. 179/2012 era presente un ulteriore requisito obbligatorio: la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto in assemblea ordinaria dei soci doveva essere detenuta da soci persone fi siche sia al momento della costituzione sia per i successivi 2 anni. Nell ottica, come detto, di rendere più fruibile questa disciplina agevolativa, il Legislatore ha abrogato questa disposizione ampliando, di fatto, l accesso alla normativa anche a quelle società partecipate da soci diversi dalle persone fi siche. b) Requisiti alternativi Anche questa tipologia di requisiti è stata oggetto di modifi ca ad opera del Decreto Lavoro. Quelli attualmente in vigore, che devono essere presenti alternativamente tra loro a testimonianza della vocazione innovativa della start up, sono i seguenti: - avere sostenuto spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore tra il costo o il valore totale della produzione; - impiegare, sia come dipendenti sia come collaboratori a qualsiasi titolo: - in misura uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, personale (inclusi, secondo Assonime, gli amministratori della società) che stia svolgendo o che sia già in possesso di un titolo di dottorato di ricerca presso un Università italiana o straniera, oppure che sia in possesso di un laurea ed abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certifi cata presso istituti di ricerca pubblici o privati (indifferentemente se in Italia o all estero); - in misura uguale o superiore ai 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di una laurea magistrale; - essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografi a di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale o, ancora, essere titolare dei diritti relativi ad un software originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i software (ossia presso la Siae), purché direttamente afferenti all oggetto sociale ed all attività d impresa. Relativamente alle spese di ricerca e sviluppo, ben identifi cate dall art. 2426, co. 1 n. 5, c.c., e dall OIC 24, è opportuno precisare che devono risultare dall ultimo bilancio approvato e, in caso di primo anno di attività, la loro sussistenza sarà attestata da una dichiarazione del legale rappresentante della società. In questa categoria di costi ri- 19

entrano anche le spese per lo sviluppo del business plan, per la sperimentazione e per la prototipazione, i costi per i servizi di incubazione presso incubatori certifi cati, i costi per consulenti e personale interno (amministratori e soci inclusi) impiegati in attività di ricerca e sviluppo ed infi ne le spese legali per la registrazione e la protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d uso. c) Iscrizione al Registro Imprese Ulteriore requisito per poter benefi ciare delle disposizioni agevolative inerenti le start up innovative consiste nell iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro Imprese, perfezionabile attraverso la presentazione di una apposita istanza (in formato elettronico), nonché fornendo una autocertifi cazione del possesso dei requisiti sopra analizzati a fi rma dal legale rappresentante. Proprio su quest ultima certifi cazione è intervenuta una modifi ca apportata dal Decreto Lavoro 2013: per le società già costituite alla data di entrata in vigore della norma ossia il 19 dicembre 2012 (vedasi a tal proposito il successivo paragrafo 3), è stato eliminato il riferimento al termine di 60 giorni, scadenza entro cui, nella versione ante modifi che, l autocertifi cazione sarebbe dovuta essere prodotta. Il mantenimento dei requisiti dovrà inoltre essere oggetto di specifi ca attestazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio o comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di deposito esaminati o nel caso di perdita dei requisiti obbligatori ed alternativi, ne deriverà l automatica cancellazione dalla sezione speciale del Registro Imprese con conseguente venuta meno delle varie agevolazioni. 20 Analizzati gli ambiti soggettivi ed oggettivi, è necessario ricordare che la disposizione in commento dovrebbe essere operativa a decorrere dall entrata in vigore del D.L. 179/2012 (ossia il 20 ottobre 2012) ma, dal punto di vista operativo, questa si perfeziona con l iscrizione obbligatoria presso la sezione speciale del Registro Imprese tenuto presso la CCIAA. In merito invece alle agevolazioni fi scali (deduzione IRES e detrazione IRPEF) che meglio analizzeremo in seguito, si segnala che la loro attuazione è collegata all emanazione di appositi decreti attuativi, ad oggi non ancora emanati, nonché all autorizzazione della Commissione Europea (ai sensi dell art. 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea) in tema di compatibilità delle agevolazioni con i principi in materia di mercato comune e di aiuti di Stato.

Per quanto concerne, invece, la durata delle agevolazioni per le start up innovative, questa si differenzia a seconda che si tratti di new co o di imprese già esistenti al 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 221 di conversione). Per le prime, la durata è di 4 anni dalla data di costituzione; per le seconde, invece, vi è una ulteriore articolazione: - se la start up è stata costituita tra il 20/10/2010 ed il 19/10/2012 (2 anni precedenti), le agevolazioni produrranno effetti dal 20/10/2012 al 20/10/2016 (4 anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto); - se la start up è stata costituita tra il 20/10/2009 ed il 19/10/2010 (3 anni precedenti), le agevolazioni produrranno effetti dal 20/10/2012 al 20/10/2015 (3 anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto); - se la start up è stata costituita tra il 20/10/2008 ed il 19/10/2009 (4 anni precedenti), le agevolazioni produrranno effetti dal 20/10/2012 al 20/10/2014 (2 anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto). Uno degli aspetti di maggiore interesse attiene sicuramente alle agevolazioni fi scali per le start up innovative. Innanzitutto sono previste specifi che detrazioni d imposta e deduzioni dal reddito imponibile per i soggetti investitori in questa tipologia di società. Secondo il tenore letterale della norma, gli investimenti agevolati dovrebbero riguardare solo gli incrementi di capitale ma, in assenza di chiarimenti uffi ciali in merito e alla luce della ratio della norma, autorevole dottrina ha ritenuto agevolabili anche altre forme di investimento nel patrimonio netto. Per le persone fi siche che apportano capitale di rischio in start up innovative, è prevista una specifi ca detrazione d imposta esercitabile per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (novità del D.L. 76/2013) pari al 19% della somma investita. Nel caso in cui la società benefi ciaria operi nel settore energetico o sia qualifi cabile come start up sociale, la detrazione aumenta al 25%. L investimento può avvenire sia direttamente sia per mezzo di Organismi di investimento collettivo (Oicr) che investono prevalentemente in start up innovative. Vi sono però alcune peculiarità per questo tipo di detrazione: - l investimento effettuato nel periodo d imposta rileverà fi no all importo massimo di 500.000; - saranno ininfl uenti le eventuali altre detrazioni spettanti al contribuente; 21

- in caso di imposta non capiente, la mancata detrazione potrà essere utilizzata nei tre periodi d imposta successivi. Per le persone giuridiche (società di capitali, enti commerciali o non commerciali residenti o trusts), invece, l agevolazione consiste in una deduzione dal reddito imponibile per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (novità del D.L. 76/2013) pari al 20% dell importo investito. Anche in questo caso, qualora la start up sia a vocazione sociale o operi nel settore energetico, la deduzione aumenterà al 27%. Inoltre, come per i soggetti Irpef, l investimento potrà avvenire direttamente oppure tramite Oicr e società che a loro volta investono prevalentemente nel settore delle start up innovative: questa disposizione è fi nalizzata a favorire l aggregazione tra imprese esistenti con obiettivi di innovazione e new co che fanno dell innovazione il loro core business. Per quanto concerne i limiti, si precisa che: - l investimento massimo deducibile non può superare per ogni singolo periodo d imposta l importo massimo di 1.800.000; - non sono agevolati gli investimenti in start up (imprese o Oicr) che investono a loro volta prevalentemente in altre start up innovative. Qualora, a fronte della deduzione, dovesse generarsi o incrementarsi una perdita fi scale, Assonime ritiene che dovrebbero applicarsi le ordinarie regole di cui all art. 84, TUIR: sul punto comunque sarebbe opportuno un chiarimento uffi ciale. Inoltre, per entrambe le categorie di soggetti (persone fi siche e giuridiche), è previsto l obbligo di mantenere l investimento per almeno due anni pena la decadenza dell agevolazione con l obbligo di restituzione delle somme detratte maggiorate degli interessi legali (per le persone fi siche) o l obbligo di tassare l importo dedotto maggiorato degli interessi legali (per le persone giuridiche). Oltre alle cessioni totali o parziali della partecipazione, comportano il venire meno delle agevolazioni anche: - le distribuzioni di riserve ai soci; - le riduzioni di capitale sociale con rimborso o con annullamento dell obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti. Non dovrebbero invece essere assimilate alla dismissione dell investimento le riduzione di patrimonio netto per effetto di perdite d esercizio. Un altra agevolazione di carattere fi scale riguarda direttamente le start up innovative: per questa tipologia di soggetti, alla luce della specifi ca 22

fase di vita in cui si trovano, è prevista la non applicabilità delle disposizioni relative alle società non operative, ivi comprese le società in perdita sistematica (ai sensi del D.L. 138/2011). Si applicano invece le disposizioni di cui all art. 96, TUIR, relative all indeducibilità degli interessi passivi: se per certi versi questa disposizione potrebbe apparire particolarmente penalizzante per le start up, è altrettanto vero che risulta essere in linea con gli obiettivi del legislatore, ossia favorire l incremento degli investimenti nell equity con risorse fi nanziarie provenienti dalla compagine sociale (e non attraverso il capitale di terzi). Concludiamo in nostro approfondimento sul tema analizzando una forma di agevolazione particolarmente interessante ed innovativa: la possibilità di remunerare fornitori esterni o fi gure quali gli amministratori, i collaboratori ed i dipendenti della start up con l assegnazione di specifici strumenti fi nanziari, permettendo loro di fruire di un regime agevolato sia dal punto di vista fi scale sia dal punto di vista contributivo. Infatti, le azioni, le quote o gli strumenti fi nanziari partecipativi della start up (inclusi i diritti di opzione di sottoscrizione o acquisto), assegnati agli amministratori, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori continuativi (con reddito assimilato a quello da lavoro dipendente) come forma di remunerazione per il lavoro prestato, non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti al momento della loro emissione ma in quello della loro cessione. Questa agevolazione vale anche quando il soggetto emittente è direttamente controllato dalla start up. La stessa agevolazione, inoltre, è applicabile anche a favore di fornitori di prestazioni di servizi, inclusi i professionisti, i quali quindi benefi cerebbero della esenzione fi scale e contributiva per gli strumenti fi nanziari ricevuti in cambio della propria prestazione d opera. Con questa norma, di fatto, si vuole permettere alla start up di non privarsi di quelle competenze spesso essenziali per la buona riuscita del progetto ma, al tempo stesso, di non vedere infi ciata la sua stabilità economica e fi nanziaria. Come detto, la tassazione avverrà al momento della vendita delle azioni o degli altri strumenti fi nanziari ricevuti come forma di pagamento, secondo le ordinarie disposizioni. Segnaliamo infi ne che il legislatore ha previsto una serie di disposizioni anti elusive per evitare un uso distorto di questa particolare agevolazione. Il benefi cio fi scale non opererà nel caso in cui l acquirente dello strumento finanziario sia: - la stessa start up innovativa; 23

- la società emittente; - uno o più soggetti che direttamente controllano o sono controllati dagli stessi soggetti che hanno il controllo nella start up innovativa. 24