(2) Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del presente decreto.



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D.M. 14-2-1997 Determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1997, n. 58. D.M. 14 febbraio 1997 (1). Determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1997, n. 58. (2) Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del presente decreto. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti ed, in particolare, il comma 3, dell'art. 112, che prevede che, con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'istituto superiore di sanità e l'istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, siano definiti i criteri minimi di accettabilità per le apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, unitamente alle direttive per la predisposizione dei piani periodici di adeguamento delle apparecchiature suddette alle necessità di impiego ed all'evoluzione tecnologica; Sentito l'istituto superiore di sanità; Sentito l'istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Sentito il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; Sentita la conferenza Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio 1997; Ritenuto di dover provvedere a quanto previsto dal citato art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Decreta: 1. Finalità. 1. Il presente decreto definisce i criteri minimi di accettabilità per le apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, unitamente alle direttive per la predisposizione dei piani periodici di adeguamento delle apparecchiature suddette alle necessità di impiego ed all'evoluzione tecnologica (3). (3) Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del presente decreto. 2. Criteri minimi di accettabilità. 1. I criteri minimi di accettabilità stabiliscono le condizioni indispensabili per permettere le funzioni per cui ogni apparecchiatura radiologica ad uso medico ed odontoiatrico nonché di medicina nucleare è stata progettata, costruita e per le quali viene utilizzata. Tali condizioni sono verificate in base al giudizio sulla qualità tecnica della prestazione a fini diagnostici o terapeutici e nel corso dell'effettuazione dei controlli di qualità, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, anche in relazione alle esigenze di radioprotezione dei pazienti (4). 1-bis. I controlli da effettuare sono quelli di cui all'allegato 1 del presente decreto. Tale allegato è aggiornato con decreto del Ministro della sanità, in relazione all'evoluzione tecnologica nonché alle guide tecniche emanate dalla Commissione europea (5). 1-ter. I valori dei parametri tecnici delle apparecchiature devono essere conformi alle norme tecniche indicate nell'allegato 2 del presente decreto e loro successivi aggiornamenti e integrazioni (6). 2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, deve essere assicurata oltre che dalle caratteristiche costruttive, anche attraverso idonei interventi di manutenzione e verificata mediante l'effettuazione dei controlli di qualità ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato e dalle valutazioni connesse al giudizio sulla qualità tecnica della prestazione a fini diagnostici o terapeutici. 3. Il giudizio di accettabilità è espresso dal responsabile delle apparecchiature, così come definito nel decreto attuativo dell'art. 113 del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, avvalendosi del giudizio del fisico specialista o dell'esperto qualificato incaricato dei controlli di qualità e del giudizio sulla qualità tecnica della prestazione diagnostica espresso dal medico specialista della struttura. 4. Qualora un'apparecchiatura risulti accettabile solo per alcune specifiche prestazioni, la stessa può continuare ad essere utilizzata limitatamente alle prestazioni di cui è riconosciuta l'accettabilità (7). (4) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 29 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 3 aprile 1998, n. 78). Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del citato D.M. 29 dicembre 1997. (5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 3 aprile 1998, n. 78). Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del citato D.M. 29 dicembre 1997. (6) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 3 aprile 1998, n. 78). Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del citato D.M. 29 dicembre 1997. (7) Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del presente decreto. 3. Apparecchiature obsolete. 1. Un'apparecchiatura deve essere dichiarata obsoleta quando non è più tecnicamente possibile o economicamente conveniente riportarla alle condizioni di accettabilità. 2. Quando un'apparecchiatura viene messa fuori uso perché obsoleta deve esserne data comunicazione alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio ai fini dell'aggiornamento dell'inventario di cui all'art. 112, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (8). (8) Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del presente decreto.

4. Piani periodici di adeguamento. 1. Le norme di cui al presente decreto si applicano sia alle strutture del Servizio sanitario nazionale sia alle strutture sanitarie private. 2. Le direttive per la predisposizione dei piani di adeguamento delle apparecchiature alle necessità di impiego o all'evoluzione tecnologica sono descritte nell'allegato A. 3. Per le apparecchiature impiegate in strutture del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome provvedono affinché le aziende sanitarie adottino i piani di cui al precedente comma, e ne verificano la congruità nell'ambito della programmazione regionale. 4. I piani di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente ogni quattro anni. 5. Fermo restando gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 112 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le regioni e le province autonome trasmettono i piani di cui al presente articolo, entro novanta giorni dall'adozione, al Ministero della sanità, dipartimento della prevenzione (9). (9) Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del presente decreto. Allegato A (10) CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI PERIODICI DI ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI RADIOLOGICI ALLE NECESSITA' DI IMPIEGO O ALL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE. Le presenti linee guida si applicano a tutte le apparecchiature per diagnostica per immagini e per terapia radiante appartenenti alle seguenti categorie: apparecchiature diagnostiche per radiologia convenzionale, digitalizzata e tomografia computerizzata; apparecchiature diagnostiche di medicina nucleare; apparecchiature per radioterapia.

2. METODOLOGIA. Al fine della programmazione degli investimenti nel settore in oggetto sarà necessario prevedere l'attivazione di processi decisionali che, passando attraverso una dettagliata conoscenza della consistenza e dello stato della strumentazione installata, portino alla definizione delle necessità di adeguamento del patrimonio tecnologico in funzione dei principali fattori che determinano il corretto equilibrio fra costi di erogazione e domanda di prestazioni sanitarie. In particolare, nell'elaborazione dei piani di investimento, sarà necessario prendere in considerazione gli aspetti legati a: consistenza numerica e tipologia delle apparecchiature installate; stato di conservazione e livello di obsolescenza; conformità alla normative di sicurezza; livello qualitativo delle prestazioni tecniche; costo della manutenzione ordinaria e straordinaria; disponibilità e requisiti del personale preposto all'utilizzo; numero di prestazioni eseguite, numero di prestazioni richieste, potenzialità massima dell'apparecchiatura; disponibilità di tecnologie alternative per la medesima finalità diagnostica. 2.1. Consistenza numerica e tipologia delle apparecchiature installate. Al fine di consentire alle regioni ed alle province autonome la realizzazione dell'inventario di cui all'art. 112 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le aziende sanitarie dovranno provvedere alla creazione ed al costante aggiornamento di un inventario delle apparecchiature appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1. A tal fine dovranno essere adottati opportuni meccanismi di identificazione univoca delle apparecchiature, basati su strumenti di codifica verificati a livello nazionale (es. codifica Civab, Progetto speciale del Ministero della sanità «OPT» ex art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) che consentano una gestione, su base informatizzata, dei dati inventariali. In particolare, dovranno essere raccolti, per ciascuna apparecchiatura, dati inerenti:

tipologia, produttore e modello; costo di acquisto; anno di acquisto. 2.2. Stato di conservazione e livello di obsolescenza. Per ciascuna delle apparecchiature censite nell'inventario di cui al punto 2.1, dovranno essere acquisiti dati relativi allo stato di conservazione ed al livello di obsolescenza, con riferimento alle condizioni complessive dell'apparecchiatura, all'età, al livello tecnologico, all'adeguatezza, all'uso cui è destinata. 2.3. Conformità alle normative di sicurezza. Per ciascuna delle apparecchiature censite nell'inventario di cui al punto 2.1, dovranno essere acquisiti dati relativi alla conformità alle norme di sicurezza, da rilevarsi attraverso l'effettuazione di prove e misure secondo quanto previsto dalle citate normative. 2.4. Livello qualitativo delle prestazioni tecniche. Per ciascuna delle apparecchiature censite nell'inventario di cui al punto 2.1 dovranno essere acquisiti dati relativi al livello qualitativo delle prestazioni tecniche, da rilevarsi attraverso l'effettuazione di prove e misure secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 2.5. Costo della manutenzione ordinaria e straordinaria. Per ciascuna delle apparecchiature censite nell'inventario di cui al punto 2.1 dovranno essere acquisiti dati relativi ai costi complessivi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia relativi ai contratti di assistenza per esse stipulati, sia conseguenti da interventi di manutenzione straordinaria effettuati al di fuori di tale ambito. I suddetti costi dovranno essere comprensivi anche delle parti di ricambio, dei componenti e dei dispositivi accessori acquisiti al fine di garantire l'operatività dell'apparecchiatura per le finalità a cui essa è destinata. 2.6. Disponibilità e requisiti del personale preposto all'utilizzo. Nella predisposizione dei piani di investimento, le strutture sanitarie dovranno fornire dati inerenti la consistenza numerica ed il livello di qualificazione del personale preposto all'utilizzo delle apparecchiature in oggetto, evidenziando le eventuali necessità di adeguamento, in termini di consistenza numerica e/o di qualificazione del personale già disponibile, conseguenti all'acquisizione di nuove attrezzature.

2.7. Numero di prestazioni eseguite, numero di prestazioni richieste, potenzialità massima dell'apparecchiatura. Per ciascuna delle apparecchiature censite nell'inventario di cui al punto 2.1 dovranno essere acquisiti dati relativi al numero complessivo delle prestazioni effettuate nell'arco dell'anno, al numero delle prestazioni richieste, all'entità media delle eventuali liste di attesa, alle potenzialità (in termini di esami/anno potenzialmente eseguibili), evidenziando la natura dei motivi che, eventualmente, non consentano il pieno utilizzo dell'apparecchiatura (insufficienza di personale, motivi di ordine tecnico, organizzativo, ecc.). 2.8. Disponibilità di tecnologie alternative per la medesima finalità diagnostica. Nel caso in cui la tipologia della prestazione diagnostica o terapeutica sia tale da offrire possibili alternative tecnologiche, esse dovranno essere individuate, al fine di consentire una valutazione comparata dei costi e dei benefìci conseguenti all'adozione delle stesse. In particolare, nel caso di sostituzione di tecnologie obsolete con tecnologie innovative, dovrà essere fornita evidenza dei potenziali benefìci sul versante clinico, tecnico ed economico derivanti da tale sostituzione. 2.9. Un estratto sintetico delle informazioni di cui ai punti da 2.1 a 2.8 dovrà essere trasmesso dalle aziende sanitarie alle regioni ed alle province autonome al fine di quantificare lo stato di conservazione delle apparecchiature nell'inventario di cui al comma 1 dell'art. 112 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 3. CRITERI DI PIANIFICAZIONE. Nella predisposizione dei piani periodici di adeguamento delle apparecchiature oggetto del presente documento, si dovrà procedere all'individuazione delle priorità di intervento sulla base di un'analisi complessiva degli elementi evidenziati al punto 2. In particolare, i criteri di definizione delle priorità si dovranno basare sulle seguenti valutazioni. 3.1. Età dell'apparecchiatura. La determinazione del livello di obsolescenza e quindi l'indice di priorità per un'eventuale sostituzione, dovrà essere differenziato per tipologia di apparecchiatura. 3.2. Conformità alle normative di sicurezza.

La non conformità alle normative di sicurezza, ove non ovviabile con interventi tecnici sull'apparecchiatura ed in particolare se relativa ad elementi pregiudiziali per l'utilizzo della medesima in condizioni di piena sicurezza per pazienti ed operatori, dovrà costituire elemento di priorità per l'eventuale sostituzione. 3.3. Livello qualitativo delle prestazioni tecniche. Il riscontro di un evidente degrado delle prestazioni dell'apparecchiatura, da evidenziarsi attraverso l'effettuazione di un programma periodico di controllo di qualità effettuato ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, qualora non ovviabile con interventi di manutenzione programmata o straordinaria e tale da pregiudicare la qualità diagnostica o terapeutica della prestazione erogata, dovrà costituire elemento di priorità per un'eventuale sostituzione. 3.4. Costi di manutenzione. Le strutture sanitarie dovranno adottare tutte le misure necessarie al contenimento dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature, garantendo, tuttavia, in maniera prioritaria, la continuità di esercizio e l'adeguatezza del livello tecnico delle prestazioni delle stesse. Ove i costi di manutenzione dovessero risultare ingiustificatamente elevati in relazione al numero ed alla natura delle prestazioni erogabili, nonché in confronto a quelli di apparecchiature similari ma di tecnologia più recente, tale indice dovrà costituire elemento di priorità per un'eventuale sostituzione. 3.5. Rapporto fra prestazioni erogate e domanda. Il numero complessivo delle prestazioni effettuate nell'arco dell'anno, rapportato al numero delle prestazioni richieste ed all'entità media delle eventuali liste di attesa, dovrà costituire un elemento di priorità per l'eventuale ampliamento del parco apparecchiature o per la sostituzione delle stesse, ove si verificasse che ciò risulta imputabile a motivi di ordine tecnico che non consentano il pieno utilizzo delle medesime (ridotta potenzialità, frequenti fermi macchina, ecc.). 3.6. Innovazione tecnologica. Adeguata considerazione dovrà essere posta, nella pianificazione degli investimenti, agli aspetti inerenti l'innovazione tecnologica, finalizzata ad un progressivo recepimento ed introduzione nelle strutture sanitarie di apparecchiature e metodiche innovative. A tal fine, si ravvisa l'opportunità che le amministrazioni regionali procedano all'individuazione di strutture di riferimento a a cui demandare il coordinamento della sperimentazione delle tecnologie di maggiore impatto clinico ed economico, nonché l'effettuazione di

analisi mirate alla determinazione degli aspetti di ordine clinico, tecnologico ed economico inerenti l'introduzione delle stesse nelle strutture sanitarie. (10) Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del presente decreto. Allegato 1 (11) (12) 1. CONTROLLI GENERALI IN DIAGNOSTICA E TERAPIA precisione dell'alta tensione filtrazione totale tempo di esposizione radiazione utile allineamento collimazione dimensione della macchia focale griglia controllo automatico dell'esposizione radiazione di fuga 2. CONTROLLI SPECIFICI PER L'IMMAGINE risoluzione spaziale soglia di contrasto 3. CONTROLLI SPECIFICI PER DIAGNOSTICA X 3.1. Mammografia

3.1.a. Sorgente di radiazione X rateo di dose distanza sorgente-immagine allineamento tra il fascio di radiazione X ed il ricettore di immagine radiologica 3.1.b. Alta tensione precisione e tolleranza 3.1.c. Sistema AEC regolazione della densità ottica precisione a breve termine precisione a lungo termine compensazione dello spessore dell'oggetto compensazione dell'alta tensione 3.1.d. Compressione forza di compressione della mammella allineamento del piatto di compressione 3.1.e. Ricettore di immagine griglia anti diffusione 3.2. Tomografia 3.2.a. Convenzionale spessore dello strato incremento dello strato angolo di esposizione

uniformità dello strato risoluzione spaziale 3.2.b. Computerizzata rumore di immagine valori del numero di tomografia computerizzata (numero CT) uniformità del numero di tomografia computerizzata indice di dose di tomografia computerizzata spessore dello strato irradiato risoluzione ad alto contrasto risoluzione a basso contrasto 3.3. Fluoroscopia rateo di dose risoluzione soglia di contrasto temporizzatore cinematografia rapporto tra il campo di radiazione ed il campo immagine 3.4. Radiologia dentale qualità della radiazione dimensioni del fascio distanza fuoco-pelle temporizzatore

4. CONTROLLI SPECIFICI PER GLI ACCESSORI schermi di rinforzo e cassette trattamento delle pellicole camera oscura condizioni di esame (brillantezza del negativoscopio, livello di illuminazione ambientale) 5. CONTROLLI SPECIFICI PER LA RADIOTERAPIA 5.1. Radioterapia 5.1.a. Meccanica e geometria del sistema rotazione dello stativo rotazione sul giogo isocentro indicatori di distanza dalla sorgente indicatore numerico di campo indicazione del campo luminoso rotazione del sistema di collimazione lettini di trattamento sistemi di verifica del trattamento (posizione angolare dello stativo, dimensione del campo, rotazione del collimatore, tempo del trattamento o unità monitor, energia del fascio, ecc.) dispositivi di immobilizzazione dispositivi di allineamento del paziente 5.2. Caratteristiche del fascio e accuratezza del campo luminoso indicazione del campo luminoso (misure di densità)

calibrazione della dose sull'asse centrale nella posizione di riferimento del fantoccio controlli di costanza (unità dei Co-60 e Cs137, unità di ortovoltaggio, acceleratori) linearità del monitor temporizzatore di unità dei Co-60 controllo del tipo di radiazione caratteristiche di omogeneità e simmetria del fascio di radiazione X simmetria del fascio (unità del Co-60 e Cs-137) simmetria del fascio (unità di ortovoltaggio) caratteristiche di omogeneità e simmetria dei fasci di elettroni fattore di trasmissione di cunei e compensatori sistemi di monitoraggio della dose (precisione, linearità, effetto del rateo di dose, stabilità, posizione angolare dello stativo) 5.3. Piani di trattamento distribuzione di dose (rapporto tra dose calcolata e dose misurata in punti effettivamente rilevanti per il trattamento) differenza fra la posizione osservata e quella calcolata della curva di isodose nelle regioni ad alto gradiente di dose 6. CONTROLLI SPECIFICI PER LA MEDICINA NUCLEARE 6.1. Gamma camera uniformità sensibilità centro di rotazione 6.2. Camera multitesta

sensibilità geometria 6.3. Calibratore di isotopi linearità riproducibilità accuratezza (11) Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del presente decreto. (12) Allegato aggiunto D.M. 29 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 3 aprile 1998, n. 78). Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del citato D.M. 29 dicembre 1997. Allegato 2 (13) (14) 1. Norme generali per diagnostica e terapia Norma CEI 62/719 S Norma CEI 62/1276 G Norma CEI 62/1 Norma CEI 62/2 Dizionario di radiologia medica Guida alle prove di accettazione all'uso e alle verifiche periodiche di sicurezza di apparecchi elettromedicali in locali adibiti ad uso medico Caratteristiche delle macchie focali in complessi diagnostici a tubo radiogeno per uso medico Apparecchi radiologici per uso medico funzionanti con tensione da 10 kv a 400 kv - Protezione contro le radiazioni Norma CEI 62/2 V1 Variante n. 1 Norma CEI 62/2 V2 Variante n. 2 Norma CEI 62-5/507 Apparecchi elettromedicali - Norme generali di sicurezza Norma CEI 62-5/1445 EN 60601-1 Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza Norma CEI 62-5/1761V Ec Errata corrige alla Norma CEI 62-5/1445 Norma CEI 62-5 Ec EN 60601-1/Corrig. Errata corrige Norma CEI 62-5 V1 CEI EN 60601-1/A1 Variante n. 1 alla Norma CEI 62-5/1445 Norma CEI 62-5 V1 Variante n. 1 alla Norma CEI 62-5/507

Norma CEI 62-5 V1 Ec CEI EN 60601-1/A1/Cor Errata corrige Norma CEI 62-5 V1/2280 Variante n. 1 alla Norma CEI 62-5/507 Norma CEI 62-7 Misuratori del prodotto esposizione area per uso radiologico Norma CEI 62-8 Tubi radiogeni e complessi tubo-guaina per uso medico Norma CEI 62-18 Apparecchi elettromedicali. Norme particolari di sicurezza per i sistemi di monitoraggio del paziente Norma CEI 62-34 Determinazione del massimo campo di radiazione simmetrica di un tubo radiogeno ad anodo rotante per diagnostica medica Norma CEI 62-37 EN 60613 Caratteristiche elettriche, termiche e di carico di tubi radiogeni ad anodo rotante per diagnostica medica Norma CEI 62-48 CEI EN 60601-2-28 Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di complessi radianti a raggi X e complessi tubo-guaina per diagnostica medica Norma CEI 62-59 CEI EN 61223-2-6 Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche - Parte 2-6: Prove di costanza Apparecchiature di tomografia computerizzata Norma CEI 62-69 CEI EN 60601-2-3 Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza. 3: Norma collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per diagnostica Norma CEI 62-73 CEI EN 61267 Apparecchi radiologici per diagnostica medica Norma CEI 62-78 CEI EN 61262-7 Apparecchi elettromedicali 2. Accessori Norma CEI 62-3 Norma CEI 62-9 Cassette radiografiche Griglie antidiffusione utilizzate negli apparecchi radiologici - Caratteristiche Norma CEI 62-12 Schemi di rinforzo radiologici - Dimensioni Norma CEI 62-27 Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza dei generatori radiologici dei gruppi radiogeni di diagnostica Norma CEI 62-28 Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza dei generatori radiologici terapeutici Norma CEI 62-38 Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per generatori radiologici a scarica di condensatore Norma CEI 62-62 CEI EN 61262-1 Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici

di immagine radiologica - Parte 1: Determinazione della dimensione del campo di ingresso Norma CEI 62-63 CEI EN 61262-2 Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici di immagine radiologica - Parte 2: Determinazione del fattore di conversione Norma CEI 62-64 CEI EN 61262-3 Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici di immagine radiologica - Parte 3: Determinazione della distribuzione della luminosità e della non-uniformità della luminosità Norma CEI 62-65 CEI EN 61262-4 Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici di immagine radiologica - Parte 4: Determinazione della distorsione di immagine Norma CEI 62-66 CEI EN 61262-5 Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici di immagine radiologica - Parte 5: Determinazione dell'efficienza quantica di rivelazione Norma CEI 62-67 CEI EN 61262-6 Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici di immagine radiologica - Parte 6: Determinazione del rapporto di contrasto e dell'indice di velo luminoso Norma CEI 62-79 CEI EN 60601-2-29 Apparecchi elettromedicali 3. Radioterapia - Medicina nucleare Norma CEI 62-30 Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per dosimetri utilizzati in radioterapia, con rivelatori di radiazione collegati elettricamente Norma CEI 62-31 Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per apparecchiature di gammaterapia Norma CEI 62-31 V1 Variante n. 1 Norma CEI 62-33 Apparecchi elettromedicali - Dosimetri a camera di ionizzazione utilizzati in radioterapia Norma CEI 62-35 Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per gli acceleratori medicali di elettroni nella gamma da 1 a 5 MeV Norma CEI 62-36 Apparecchiature elettromedicali - Acceleratori di elettroni per uso medico - Caratteristiche

delle prestazioni funzionali Norma CEI 62-40 Apparecchi elettromedicali - Parte II: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi proiettori automatici di sorgenti gamma con comando a distanza Norma CEI 62-54 CEI EN 61168 Simulatori di radioterapia - Caratteristiche funzionali Norma CEI 62-56 CEI EN 60789 Caratteristiche e condizioni di prova dei dispositivi di diagnostica per immagini a radionuclidi Gamma camere di tipo Anger Norma CEI 62-80 CEI EN 61303 Apparecchi elettromedicali Norma UNI 9106 Determinazione dell'attività dei radionuclidi contenuta nei radiofarmaci 4. Immagini mediche Norma CEI 62-55 Prove di valutazione e di routine nei reparti per la produzione di immagini mediche - Parte 1: Aspetti generali Norma CEI 62-57 CEI EN 61223-2-4 Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche - Parte 2-4: Prove di costanza Camere di riproduzione a stampa Norma CEI 62-58 CEI EN 61223-2-5 Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche - Parte 2-5: Prove di costanza Dispositivi per la visualizzazione delle immagini Norma CEI 62-59 CEI EN 61223-2-6 Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche - Parte 2-6: Prove di costanza Apparecchiature di tomografia computerizzata (13) Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del presente decreto. (14) Allegato aggiunto D.M. 29 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 3 aprile 1998, n. 78). Il D.M. 30 agosto 2000 (Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272) ha disposto la sospensione dell'efficacia del citato D.M. 29 dicembre 1997.