Infortuni Circolazione Nobis



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Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione Infortuni Circolazione Nobis Modello: Infortuni Circolazione Nobis IC.2012.001 EDIZIONE: Giugno 2012 Versione: 3.12.06 Il presente Fascicolo Informativo, contenente a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario), b) le Condizioni di assicurazione, c) il Modulo di polizza, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

A1. NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI (ART. 185, Dlgs 7 settembre 205, n. 209) Legislativo 7 Settembre 2005 N. 209) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali. Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. a - Informazioni relative all Impresa di Assicurazione 1 - Informazioni generali Sede Legale Via Lanzo, 29-10071 Borgaro Torinese (TO) Telefono 011 4518726 Direzione Operativa Via Lanzo, 29-10071 Borgaro Torinese (TO) Telefono 011 4518726 Sito Internet www.nobisassicurazioni.it Email info@nobisassicurazioni.it Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento Isvap n 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto é concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Sulla base del Bilancio 2011 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 6,04 milioni di Euro di cui 5,0 milioni per capitale sociale e 1,04 milioni per totale di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2011, è di 2,58. B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 3 - Legge applicabile al contratto Ai sensi dell art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative previste dall Ordinamento italiano. Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975. 4 - Durata del contratto Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. L indicazione se il contratto non è a tacito rinnovo è riportata nel Modulo di polizza. Se non disposto diversamente nel Modulo di polizza, il contratto ha validità annuale e non si proroga di anno in anno. AVVERTENZA: la disdetta non è esercitabile in quanto il contratto è strettamente connesso all operazione di finanziamento ed il premio è pagato in un unica soluzione. 5 Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni Infortuni da circolazione Nobis (ICN) offre una copertura infortuni per il caso di invalidità permanente. Gli eventi assicurati (vedere art. 11, Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di Polizza) riguardano la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio. AVVERTENZE: a) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono, oltre che gli articoli che definiscono l oggetto dell assicurazione e definiscono l importo oggetto di liquidazione (artt. 11 e 15), l art. 12 relativo alle Esclusioni. b) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere l art. 11 Oggetto della garanzia. c) Sono presenti franchigie. A tal riguardo vedere l art. 15 Franchigia/Carenza. Come opera la franchigia di cui all art. 15 delle Condizioni di Assicurazione in caso di un infortunio da circolazione che fa residuare una invalidità permanente di 10 punti calcolata in base alla tabella di polizza? Si procede a riconoscere 5 punti percentuali di Invalidità permanente (10 punti riconosciuti meno la franchigia assoluta di 5 punti). L indennizzo riconosciuto sarà pertanto il 5% della somma assicurata (Euro 500,00). 6 Dichiarazioni da parte dell assicurato in merito alle circostanze del rischio nullità Avvertenze : Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell assicurazione. A tal proposito leggere attentamente gli artt. 1, 4 e 5 Dichiarazioni inesatte o reticenti per le conseguenze e gli articoli del codice civile richiamati. Ai sensi dell art. 1895 c.c. Inesistenza del Rischio il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 7 Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e l Assicurato hanno l obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio come prescritto dagli articoli del codice civile n. 1897 e 1898 nonché dagli articoli 4 e 5 delle Condizioni di polizza. Cause di modifica del rischio, sono: La morte dell assicurato; L alienazione del veicolo; La presenza di invalidità pregresse. Il mutamento della professione non è causa di modifica del rischio. 8 Premi Il pagamento del premio è fatto annualmente. Il pagamento del premio assicurativo può essere effettuato contestualmente all acquisto della vettura con i mezzi di pagamento

consentiti dal concessionario, venditore del veicolo, oppure mediante contanti, assegni, bonifico bancario. Non è consentito frazionare il pagamento del premio. AVVERTENZA: non sono previsti sconti di premio. Il premio e le somme assicurate non sono oggetto di adeguamento. 9 Diritto di recesso AVVERTENZA: Infortuni Circolazione Nobis non prevede il diritto di recesso ad eccezione del recesso per sinistro di cui all art. 6 delle Condizioni di polizza. Nel caso in cui il contratto stipulato sia di durata pluriennale superiore a cinque anni, il Contraente l Assicurato hanno la facoltà, decorsi cinque anni di copertura, di recedere alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899 c.c.). 10 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Annualmente durante l istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all Intermediario e/o all Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle scadenze singole. 11 - Lingua in cui è redatto il contratto Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. 12 Regime fiscale Al contratto viene applicata l aliquota fiscale del 2,5%. C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13 Sinistri liquidazione dell indennizzo AVVERTENZE: Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente l art. 14 Obblighi in caso di sinistro. 14 Reclami Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO) Tel: 011 4518737 Fax: 011 4518738 E-mail: reclami@nobisassicurazioni.it Nel caso l esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA Oppure Fax 06-42133426/06-42133353 Il reclamo presentato, all Impresa di assicurazione o all ISVAP, deve contenere: a) nome, cognome e domicilio della reclamante, b) l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, c) breve descrizione del motivo di lamentela, d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all esponente, di adire l Autorità Giudiziaria. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all ISVAP. L ISVAP riporta sul suo sito Internet - www.isvap.it - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo. 15 Arbitrato AVVERTENZA: Nel caso in cui venga attivato l arbitrato (art. 12 Ricorso all arbitrato) per la soluzione delle controversie fra le parti, si ricorda che è possibile, in ogni caso, rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Informativa in corso di contratto L Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante Legale Presidente e Amministratore Delegato Salvatore Passaro

A2. GLOSSARIO Legislativo 7 Settembre 2005 N. 209) Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato: ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione indicato nel certificato di assicurazione ASSICURAZIONE il contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale al verificarsi di un evento CONTRAENTE il soggetto che stipula il contratto con Nobis Compagnia di Assicurazioni s.p.a. FRANCHIGIA somma espressa in cifra fissa percentuale che viene dedotta dall ammontare del danno e che rimane a carico dell Assicurato IMPRESA (IMPRESA ASSICURATRICE) Nobis Compagnia di Assicurazioni s.p.a. INTERMEDIARIO Il soggetto persona fisica o giuridica iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa INDENNIZZO la somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni s.p.a. in caso di sinistro INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili INVALIDITA PERMANENTE La perdita definitiva a seguito di infortunio in misura totale o parziale della capacità dell assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta POLIZZA il documento che prova l assicurazione PREMIO la somma dovuta all'impresa SCOPERTO percentuale della somma indennizzabile a termini di polizza che l Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione B1.CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 4 Aggravamento del rischio II Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C. Art. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l Impresa possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dalla Impresa questo ha effetto dopo 30 giorni e la Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. In caso di recesso esercitato dal Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e l Impresa non è tenuta al rimborso della parte di premio relativa al periodo non corso. Art. 7 Proroga dell Assicurazione periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 8 Oneri fiscali Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Art. 3 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o di sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. B2. CONDIZIONI DI POLIZZA RELATIVE ALLE GARANZIE PRESTATE Art. 11 Oggetto dell assicurazione Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato nel Modulo di polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il

conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. All assicurato conducente viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato di 10.000,00, a seguito di infortunio del conducente che comporti la morte o un invalidità permanente. Più precisamente Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. garantisce l invalidità permanente da infortunio del conducente: nel limite di 10.000,00, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga un indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 5% purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso. Art. 12 Esclusioni Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente: 1. derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 2. in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie; 3. derivanti da guerra, insurrezioni; 4. derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti, allucinogeni; 5. in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti; 6. in caso di dolo del guidatore. sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Art. 16 Determinazione dell indennizzo Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un offerta di indennità. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto. Art. 13 Indipendenza da obblighi assicurativi e di legge Art. 17 Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità La garanzia Infortuni è stipulata fra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi presenti e future. Art. 14 Rinuncia al diritto di surrogazione Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all esercizio dell azione di surrogazione che le compete ai sensi dell art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro. Art. 15 Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell indennità Ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. effettua il pagamento dell indennità sulla base delle tabelle allegate tenendo conto della franchigia assoluta del 5%. Se l infortunio ha per conseguenza un invalidità permanente, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga all Assicurato un indennità in funzione dell invalidità permanente riconosciuta sulla base della Tabella di seguito riportata, secondo le modalità previste nel paragrafo precedente. Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Se l Assicurato, al momento dell infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si La quantificazione dell indennità spettante all Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall Assicurato e da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l opportunità, di rinviare l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il collegio può intanto concedere un anticipo sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente.