Fatturazione autotrasportatori



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 31 28.01.2014 Fatturazione autotrasportatori Fattura da emettere al momento di effettuazione dell operazione Categoria: IVA Sottocategoria: Fattura Tra le pieghe della Legge di Stabilità 2014 si annovera una rilevante novità in tema di fatturazione delle imprese di autotrasporto per conto terzi. Tali soggetti, infatti, erano obbligati, in base alla precedente formulazione dell art. 83 bis, co. 12, D.L. 112/2008 (Finanziaria triennale) ad emettere fattura per le loro prestazioni entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. La citata disposizione, in deroga al criterio generale dettato dall art. 21, D.P.R. 633/1972, che prevede l emissione della fattura al momento di effettuazione dell operazione (art. 6, D.P.R. 633/1972), legava l emissione della fattura allo svolgimento della prestazione. Da sottolineare che la citata disposizione contrastava con quanto disposto dall'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972, che concede la facoltà agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di emettere un unica fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare effettuate nei confronti del medesimo committente. L art. 1, co. 95, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con effetto dal 1 gennaio 2014, ha riscritto l art. 83 bis, co. 12, D.L. 112/2008, eliminando tale anomalia e ricollegando di fatto l emissione della fatture per le imprese di autotrasporto per conto terzi al momento di effettuazione dell operazione (art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972). Di conseguenza, la fatturazione dei servizi resi dalle imprese di autotrasporto per conto terzi coinciderà con il pagamento del corrispettivo (articoli 6 e 21, D.P.R. 633/1972). È bene ricordare, inoltre, che l emissione anticipata della fattura costituisce un autonomo evento generatore d imposta, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. Si segnala infine che anche per le prestazioni di trasporto individuabili attraverso idonea documentazione, si può utilizzare il meccanismo della fatturazione differita, ovvero l emissione di una sola fattura, relativamente alle prestazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto (c.d. fattura differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. www.fiscal-focus.it 1 www.fiscal-focus.info

Premessa In via generale, la fatturazione delle prestazioni di servizi coincide con il momento di effettuazione dell operazione. Per quanto riguarda i servizi di trasporto, il trasporto di beni nonostante si esplichi con la consegna di un bene consiste in una prestazioni di servizi. Nell ambito dell articolo 6, D.P.R. 633/1972, che disciplina il momento di effettuazione delle operazioni ai fini Iva, l art. 6, co. 3 4, D.P.R. 633/1972, collega il momento impositivo delle prestazioni di servizi al: pagamento del corrispettivo, limitatamente all importo pagato; emissione anticipata della fattura, limitatamente all importo fatturato; Momento effettuazione prestazione di servizi Pagamento del corrispettivo Emissione anticipata della fattura Sul tema, l Amministrazione Finanziaria con la C.M. 16/E/2013 ricorda il diverso trattamento, ai fini dell individuazione del momento impositivo, tra i servizi nazionali e i servizi internazionali. Quest ultimi infatti, se rientranti nelle prestazioni generiche di cui all art. 7 ter, D.P.R. 633/1972, sia resi che ricevuti, si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione. Le prestazioni di trasporto rientrano nella regola generale di cui all art. 7 ter, D.P.R. 633/1972, con alcune eccezioni previste per i rapporti BtoC (Business to Consumer). Va inoltre considerato che lo stesso art. 6 dispone altresì che in assenza del pagamento del corrispettivo (prestazione gratuita) l operazione si considera effettuata nel momento in cui la stessa è resa ovvero, se di carattere periodico/continuativo, nel mese successivo a quello in cui la prestazione è stata resa. Ante modifiche Legge di Stabilità 2014 A partire dal 12 agosto 2010 (D.L. 103/2010) e fino al 31 dicembre 2013, la fatturazione delle prestazioni di trasporto di merci su strada doveva avvenite entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. 2

Tale normativa: rappresentava una deroga al criterio generale dettato dall art. 21, D.P.R. 633/1972, che prevede l emissione della fattura al momento di effettuazione dell operazione (art. 6, D.P.R. 633/1972); contrastava con quanto disposto dall'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972, che concede la facoltà agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo, aderenti al regime trimestrale particolare, di emettere un unica fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare effettuate nei confronti del medesimo committente. Prima del 12.08.2010 Emissione fattura momento di effettuazione dell operazione Dal 12.08.2010 al 31.12.2013 Emissione fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni Esempio Un autotrasportatore conto terzi ha effettuato trasporti per conto di un committente per il periodo 15.08.2013 19.08.2013. Il pagamento è avvenuto il 10 Settembre 2013. Con le regole allora in vigore, la fattura, pur in assenza del pagamento, doveva essere emessa entro e non oltre il 31.08.2013. Diversamente, applicando la regola generale il momento impositivo era collegato al pagamento del corrispettivo (10 Settembre 2013) o all emissione anticipata della fattura. Precedente normativa Fino al 31.12.2013 Momento effettuazione ed emissione fattura Entro e non oltre la fine del mese di svolgimento delle prestazioni 3

Legge di Stabilità 2014 L art. 1, co. 95, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con effetto dal 1 gennaio 2014, ha riscritto l art. 83 bis, co. 12, D.L. 112/2008, eliminando tale anomalia e ricollegando di fatto l emissione della fatture per le imprese di autotrasporto per conto terzi al momento di effettuazione dell operazione (art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972). Esempio Un autotrasportatore conto terzi ha effettuato trasporti per conto di un committente per il periodo 02.01.2014 04.01.2014, con pagamento fissato al 10 Febbraio 2014. L emissione della fattura: con le vecchie regole doveva aver luogo entro la fine del mese di Gennaio, a prescindere dalla verifica del momento impositivo; con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014, è collegata al verificarsi del momento impositivo. Nel caso di specie, la fattura andrà emessa il 10 Febbraio 2014. Precedente normativa Emissione fattura Entro e non oltre la fine del mese di Gennaio 31.01.2014 Legge di Stabilità 2014 Dal 01.01.2014 Emissione fattura Pagamento corrispettivo 10.02.2014 (salvo emissione fattura anticipata) 4

Fatturazione differita Per le prestazioni di trasporto individuabili attraverso idonea documentazione, può essere emessa una sola fattura, c.d. fattura differita, recante il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. L'emissione può essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. Fatturazione differita Unica fattura riepilogativa delle operazioni svolte verso il medesimo committente Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni Agevolazione fiscale autotrasportatori Ai sensi dell'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972, agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo, è concessa la facoltà, per i trasporti effettuati nei confronti del medesimo committente, di emettere una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. È bene sottolineare che l'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 dispone che Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e diffusione [...] possono essere autorizzati... a eseguire le liquidazioni periodiche [...] e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa [...] agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono comunque essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. Da quanto sopra emerge: 1. che la possibilità di emettere un unica fattura per più operazioni effettuate in un trimestre solare nei confronti di uno stesso committente è applicabile agli autotrasportatori iscritti all albo che usufruiscono del regime "trimestrale particolare" previsto dalla citata norma. 5

Tabella riepilogativa Emissione fatture autotrasportatori c/terzi dal 01.01.2014 pagamento corrispettivo emissione anticipata fattura Regole generali Per i trasporti internazionali BtoB, momento di ultimazione della prestazione Fatturazione differita Unica fattura riepilogativa delle operazioni svolte verso il medesimo committente. Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni Agevolazione Facoltà, per gli autotrasportatori iscritti all albo, per i trasporti effettuati nei confronti del medesimo committente, di emettere una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Possibilità concessa agli autotrasportatori che applicano il regime trimestrale particolare di cui all art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972. - Riproduzione riservata - 6