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IL TFR Analisi operativa del versamento al Fondo Tesoreria INPS e alla previdenza complementare A cura di Luca Vannoni Centro Studi Castelli VideoLavoro 13 novembre 2008 1 Il trattamento di fine rapporto L articolo 2120 codice civile stabilisce che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all importo della retribuzione dovuta per l anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni 2 1

La base di calcolo Art. 2120, 2 comma, c.c.: salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Erogazione in dipendenza del rapporto di lavoro: deve operare un nesso tra la prestazione lavorativa e il compenso; Erogazione a titolo non occasionale: la corresponsione deve avvenire con carattere di ordinarietà e non in via eccezionale; La somma non deve essere corrisposta a titolo di rimborso spese 3 Erogazione a titolo non occasionale: lo straordinario Cass. 14 febbraio 2008 n. 4014 Continuità del lavoro straordinario: non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale, ma va individuato nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà; in particolare, si è aggiunto, che occorre misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità per un apprezzabile periodo di tempo, così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro. 4 2

Elementi occasionali festività lavorata e festività con riposo compensativo (maggiorazione); premio anzianità; una tantum e liberalità; indennità sostitutiva delle ferie avente carattere risarcitorio (inadempimento del datore di lavoro) (Cass. Sent.11960/2005); indennità di trasferta e rimborso spese a piè di lista, indennità chilometrica; straordinario non continuativo. 5 Fringe benefits la somministrazione dell alloggio (Cassazione n. 13417 del 12 dicembre 1991); il pagamento dei premi dell assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto dell autovettura personale del dipendente (Cassazione n. 8538 del 3 agosto 1991); il valore dell uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un autovettura concessa al lavoratore (Cassazione n. 1428 del 11 febbraio 1998). 6 3

La valorizzazione dei fringe benefits Salvo diversa previsione del contratto collettivo, ai fini della determinazione del retribuzione in natura prevale un criterio civilistico identificato nel valore normale del bene o servizio. 7 La valorizzazione dei fringe benefits Deve escludersi l'automatica applicabilità in via analogica dei criteri stabiliti dalla legge in ambito fiscale e previdenziale per alcune forme di retribuzione in natura 8 4

La valorizzazione dei fringe benefits Autoveicolo: tabelle ACI (tenuto conto dell effettivo utilizzo) Alloggio: valore corrispondente all'utilizzo dell'alloggio per esigenze personali e familiari del lavoratore 9 CCNL Metalmeccanico Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell art. 212 Codice Civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente i uso 10 5

CCNL Commercio (art. 228) Sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum" gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 180, 227, 230 e 231; l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 141; le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'irpef; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 11 CCNL Commercio (art. 232) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro 12 6

Sospensioni dell attività Deve essere computato l'equivalente della retribuzione cui avrebbe avuto diritto il lavoratore in caso di normale svolgimento del rapporto ( art. 2120, c. 3, c.c.) : - infortunio e malattia professionale; - malattia; - donazione sangue; - gravidanza e puerperio; - cassa integrazione ordinaria e straordinaria; - contratti di solidarietà. 13 Le anticipazioni Il lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere un anticipazione del TFR maturato non superiore al 70%. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: Spesesanitarie; Acquisto della prima casa; Spese sostenute durante il congedo parentale o aspettative per la formazione (art. 7, L. 53/2000). 14 7

Le condizioni di miglior favore Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione (art. 2120 c.c. ). 15 Le condizioni di miglior favore La Cassazione 22 febbraio 2007, n. 4133, ha stabilito due importanti principi: 1 Le condizioni di miglior favore, disposte anche con accordo individuale, possono ampliare le causali previste dalla legge; 2 Se anche l erogazione non potesse qualificarsi come anticipazione sul TFR, non essendo corrisposta a fronte di una prestazione o di una esplicita previsione negoziale, non è da assoggettare a contribuzione previdenziale in quanto costituisce un prestito di carattere personale erogato a fronte della garanzia del futuro trattamento di fine rapporto. 16 8

Il mancato rispetto dei motivi di anticipazione La Cassazione 29 gennaio 2007 n. 1827 ha stabilito che la corrispondenza -o non corrispondenza- della specifica utilizzazione di somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di anticipazione del tfr alla finalità dell'erogazione è fatto estraneo all'esecuzione degli obblighi del lavoratore. La non corrispondenza con la finalità dell'erogazione non costituisce di per sé inadempimento d'un obbligo del lavoratore. Questa oggettiva estraneità non esclude un riflesso che il comportamento può assumere sul piano del generale rapporto di fiducia che è al fondo del contratto. 17 Anticipazioni e cessioni del 1/5 Se il lavoratore ha ceduto, a fronte di un finanziamento, il TFR in garanzia, il datore di lavoro prima di procedere alla liquidazione dell anticipazione deve notificare la richiesta alla finanziaria: se il finanziamento non è stato estinto, quest ultima avrà il diritto a richiederne la parte necessaria. 18 9

LA GESTIONE DEL FONDO TESORERIA INPS 19 FONDO TESORERIA: LE ISTRUZIONI INPS Il Finanziamento del fondo tesoreria deve avvenire, dal 1 gennaio 2007 mediante il versamento di un contributo pari alla quota di TFR calcolata secondo le regole dell art. 2120 del codice civile dei dipendenti del settore privato che espressamente decidono di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. Le quote di TFR da versare assumono (secondo quanto stabilito dal D.M. 30-1-2007) la natura di contribuzione obbligatoria alla quale si applica, ai fini dell accertamento e la riscossione, la normativa relativa alla contribuzione previdenziale/assistenziale. Le quote di TFR da versare sono quelle maturate dal 1 gennaio 2007, fatta eccezione per i TFR dei mesi antecedenti la scelta del lavoratore (esplicita o tacita) di destinare l intero TFR maturando a una forma di previdenza complementare. 20 10

Determinazione della base di calcolo La base di calcolo del contributo (TFR da versare) è formata da tutte le somme (comprese le retribuzioni in natura) corrisposte e comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale (art. 2120 c.c.), fatte salve le diverse previsioni collettive (le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano, ai fini del calcolo del TFR, come mese intero) 21 Determinazione della base di calcolo Riflessi in merito ad un eventuale contestazione (INPS o lavoratore) sulla determinazione della base imponibile L eventuale esclusione di retribuzione dalla base imponibile del TFR può quindi determinare anche il mancato versamento contributivo all INPS, con le relative conseguenze sanzionatorie 22 11

I datori di lavoro obbligati Datori di lavoro obbligati al versamento: sono obbligati al versamento i datori di lavoro appartenenti al settore privato, con un organico almeno pari a 50 addetti. Rientrano nel settore privato anche: gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione; gli enti pubblici economici; gli organismi con rapporti di lavoro costituiti e regolamentati (es. Autorità portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla quale deriva l applicazione del TFR secondo l art. 2120 del codice civile. 23 Il calcolo dei 50 dipendenti Il requisito occupazionale (almeno 50 addetti) deve essere così calcolato (tenendo presente del complesso della struttura aziendale): aziende in essere al 31-12-2006: media dei dipendenti occupati nell anno 2006; aziende che hanno iniziato o iniziano l attività successivamente al 31-12-2006: media dei dipendenti occupati nell anno di costituzione, vale a dire dalla data di costituzione al 31 dicembre. Conseguentemente, per verificare se si rientra nell obbligo occorre attendere il 31 dicembre. Se dal calcolo della media il risultato è di almeno 50 addetti, si provvederà al versamento anche ai periodi pregressi (dal mese di costituzione). Le successive variazioni di organico sono irrilevanti 24 12

Le operazioni societarie Organico e operazioni societarie straordinarie: In caso di operazioni societarie straordinarie, l INPS ha precisato quanto segue: L azienda con almeno 50 addetti che acquisisce lavoratori, per effetto di operazioni societarie (o per cessione di contratto), deve versare il TFR all INPS dei lavoratori acquisiti anche se provenienti da impresa esclusa dall obbligo (meno di 50 addetti). L azienda con meno di 50 addetti che acquisisce lavoratori, per effetto di operazioni societarie (o per cessione di contratto) provenienti da impresa con almeno 50 addetti, dovrà versare il TFR all INPS limitatamente ai dipendenti acquisiti. 25 Il calcolo dell organico Calcolo dell organico: Si computano tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento/reinserimento, intermittente, domicilio, ecc.), dall orario di lavoro e dall assenza del lavoratore, sempre che, in sua sostituzione, non sia stato assunto un altro lavoratore (in caso contrario computerà il sostituto). I Part time si contano in proporzione (Secondo la vigente normativa D. Lgs. 61/2000). In dettaglio: Contano tutti i lavoratori subordinati (anche non destinatari del TFR) I contratti part time sono computati in proporzione Contano anche i lavoratori assenti (se non sostituiti) I lavoratori somministrati computano in capo all impresa di somministrazione I lavoratori distaccati (Italia e estero) computano in capo al distaccante I soci di cooperative contano se titolari anche di contratti di lavoro subordinato. 26 13

Il calcolo della media occupazionale Il calcolo del limite dimensionale deve essere effettuato (secondo la circolare dell INPS) utilizzando le giornate teoriche previdenziali (6/settimane 26/mese 312/anno). Conseguentemente, la sommatoria delle giornate sarà divisa per 312 ovvero per un numero proporzionalmente ridotto in caso di inizio dell attività in corso d anno (il valore che determina il risultato 50, e che fa scattare l obbligo del versamento, è, per l intero anno, pari a 15.600 giornate). I risultati che determinano un valore con cifre decimali sotto la soglia di 50 unità non comportano l obbligo del versamento al fondo tesoreria (non sono previsti arrotondamenti, conseguentemente un risultato pari a 49,99 esclude l obbligo in questione). Calcolato l organico di riferimento, occorre rilasciare all INPS, datori di lavoro con almeno 50 addetti, apposita dichiarazione (anche con procedura telematica). 27 Il calcolo della media occupazionale: esempio INPS periodo di attività: intero anno 2006 orario normale: 40 ore settimanali lavoratori occupati nell anno: 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 30 che hanno lavorato tutto l anno, 5 assunti il 1 luglio e 5 che hanno dato le dimissioni dal 1 ottobre; 20 lavoratori a tempo determinato e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi e per 9 giornate al mese; 40 lavoratori a tempo parziale di cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l anno e 10 che hanno lavorato solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale e 20 con part-time orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto l anno e l altra metà solo 6 mesi. Il totale degli addetti (teste) è 100 La media nell anno è pari a: 53,21 (vedi tabella seguente) 28 14

Il calcolo della media occupazionale: esempio INPS Lavoratori full-time Numero lavoratori Tipologia n. giornate mensili n. mesi Totale giornate 30 Full-time - Tempo indeterminato 26 12 9.360 5 Full-time - Tempo indeterminato (Assunti il 1-7-2006) 5 Full-time - Tempo indeterminato (dimissionari 1 ottobre) 20 Tempo determinato ed intermittenti 26 6 780 26 9 1.170 9 6 1.080 29 Il calcolo della media occupazionale Lavoratori part-time Tipologia % p.time Rapporto p.t./f.t. indiv. Mesi Lavor Calcolo 10 Verticale 40% 16:40=0,4* 12 4x26x12=1248 1.248 10 Verticale 40% 16:40=0,4* 6 4x26x 6= 624 624 10 Orizzontale 50% 20:40=0,5* 12 5x26x12=1560 1.560 10 Orizzontale 50% 20:40=0,5* 6 5x26 x 6= 780 780 Totale complessivo giornate lavorate 16.602 16.602 : 312= 53,21 media annua (*) i valori indicati vanno moltiplicati per il numero dei lavoratori interessati. 30 15

Lavoratori per i quali sussiste l obbligo di versamento Determinato l organico di riferimento, il datore di lavoro con almeno 50 addetti è tenuto ad effettuare il versamento, al fondo tesoreria in questione, del contributo pari al TFR, meno il contributo dello 0,50% dovuto al FPLD o misura ridotta per i dipendenti ai quali si applicano sconti contributivi, maturato dai dipendenti che hanno deciso e che decideranno, espressamente di mantenere (in tutto o in parte) il TFR presso il proprio datore di lavoro. 31 Lavoratori esclusi dall obbligo di versamento L azienda con almeno 50 addetti, nonostante l obbligo di finanziare il fondo tesoreria, non è tenuta ad effettuare il versamento per i seguenti dipendenti: soggetti con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi (contratti a tempo determinato) si prende a riferimento, in caso di proroga, la durata complessiva. Secondo l INPS, in quest ultimo caso, l obbligo di versamento decorre dal periodo della proroga, sembrerebbe voler dire che il periodo precedente la proroga (inferiore a tre mesi) rimanga in azienda (l esclusione non riguarda, invece, i contratti a tempo indeterminato che si interrompono prima dei 3 mesi); lavoratori a domicilio; impiegati, quadri e dirigenti iscritti ENPAIA; lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali (anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello) prevedono la corresponsione periodica del TFR o accantonamento delle stesse quote a soggetti terzi (esempio Casse Edile, nel settore dell edilizia); lavoratori stagionali del settore agro alimentare per i quali il termine non è stabilito ma è legato al verificarsi di un evento (per esempio il termine della campagna saccarifera); lavoratori assicurati preso il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi; lavoratori iscritti al fondo delle abolite imposte di consumo. 32 16

Decorrenza dell obbligo di versamento L INPS (MSG. 10577/2007) precisa che il versamento del TFR al fondo tesoreria decorre: Lavoratori assunti dal 1.1.2007: dal mese (periodo di paga) successivo la consegna del modello TFR2 (con la scelta di mantenere il TFR in azienda totale o parziale), compresi i periodi pregressi decorrenti dall assunzione (con l interesse pari alla rivalutazione al 31 dicembre precedente rapportato al periodo intercorrente dalla data di assunzione alla data di versamento). La scelta di conferire totalmente il TFR a un fondo di previdenza complementare determina, in ogni caso, l obbligo di il contributo (TFR) fino al momento del conferimento del TFR (anche in tale ipotesi l interesse pari alla rivalutazione al 31 dicembre precedente rapportato al periodo intercorrente dalla data di assunzione alla data di versamento). 33 Il versamento al Fondo Tesoreria Esempio lavoratore assunto il 10 marzo 2008; il 20 maggio sottoscrive e consegna al datore di lavoro il mod. TFR2 con la scelta di destinare l intero TFR al fondo di previdenza negoziale (con data di sottoscrizione 20 maggio). Il versamento al fondo tesoreria può essere eseguito con il mod. DM 10/2 del mese di giugno, vale a dire mod. F24 da presentare entro il 16 luglio 2008; il TFR di marzo doveva essere versato entro il 16 aprile, conseguentemente gli interessi saranno calcolati per il periodo 16 aprile-16 luglio; il TFR di aprile doveva essere versato entro il 16 maggio, conseguentemente gli interessi saranno calcolati per il periodo 16 maggio- 16 luglio; il TFR di maggio doveva essere versato entro il 16 giugno, conseguentemente gli interessi saranno calcolati per il periodo 16 giugno-16 luglio. Se l azienda avesse deciso di versare da subito, in attesa della scelta del lavoratore, al fondo tesoreria il TFR maturato, non avrebbe versato le somme aggiuntive 34 17

Modalità di versamento: Il versamento del contributo (TFR) deve essere eseguito mensilmente attraverso il mod. DM 10/2 (secondo modalità e termini previsti per la contribuzione obbligatoria). 35 Modalità di versamento della rivalutazione La rivalutazione delle somme dovute per i periodi pregressi dovrà essere applicato, su ciascuna mensilità antecedente a quella dell effettivo versamento il tasso di incremento del TFR applicato al 31.12.2007, pari al 3,48% (INPS, msg. 7 marzo 2008, 5859 ) Esempio: Mese di effettivo versamento DM di giugno 2008 (16-7-2008) Mesi pregressi gennaio maggio 2008 Su ciascuna mensilità pregressa versata sarà calcolato l interesse del 3,48%, calcolato dalla data di scadenza fino a quella di versamento, in dettaglio: Sulla rata di gennaio il periodo è 16/2-16/7 Sulla rata di febbraio il periodo è 16/3 16/7. 36 18

Modalità di versamento della rivalutazione La rivalutazione non è destinata ad incrementare la posizione individuale del singolo dipendente e non assume rilievo fiscale (A.E. circ. 70/2007 e INPS msg. 5859/2008 ) 37 Rivalutazione annuale del TFR Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo Tesoreria. L imposta sostitutiva dell 11% deve essere versata dal datore di lavoro sia in riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia a quella maturata presso il Fondo di Tesoreria (opera da subito per le cessazioni 2008, a regime dal 2009) 38 19

Il versamento del TFR al lavoratore Alla cessazione del rapporto, il TFR complessivo è pagato al dipendente dal datore di lavoro (quindi per il lavoratore non cambia nulla), che provvederà a recuperare quanto anticipato (quote INPS) attraverso il versamento contributivo mensile (Denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR) in base alle seguenti priorità: dai contributi (quote di TFR) dovuti al fondo tesoreria nel mese di conguaglio; in caso di incapienza, dai contributi obbligatori dovuti all INPS (tutti quelli presenti nei quadri B/C del mod. DM 10/2, esclusi le quote associative); in caso di incapienza, dai contributi dovuti anche all ENPALS, all INPGI, all IPOST e all INPDAP. 39 Anticipazione del TFR In caso di anticipazione del TFR (secondo l art. 2120 del c.c.), l ammontare complessivo è erogato dal datore di lavoro con riferimento al maturato al 31-12-2006 (presente in azienda), qualora non vi sia capienza, il datore di lavoro provvederà comunque a pagare quanto richiesto dal lavoratore (anche in deroga ai limiti fissati ordinariamente dall art. 2120 del codice civile, per effetto dell applicazione dell ultimo comma del medesimo articolo), recuperando la quota INPS attraverso il versamento contributivo. 40 20

Fondo tesoreria: le istruzioni inps (msg. 10577/2007) Conguaglio delle somme pagate al dipendente per conto del fondo: il conguaglio può avvenire con tutte le somme presenti nei quadri B/C del modello DM 10/2, ad eccezione delle quote associative 41 La gestione dei conguagli nel DM 10 L INPS ha precisato altresì che resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell INPS (ANF, malattia, maternità, ecc.) anche se la denuncia stessa per effetto di dette somme, risulti con saldo a credito dell azienda. Stante la predetta formulazione, si ritiene che il comportamento da tenere, in sede di denuncia mensile, sia il seguente: recuperare prima le somme pagate al dipendente per conto del fondo tesoreria INPS, fino a concorrenza delle somme a debito (somme dovute al fondo relative al mese di denuncia e somme dovute all INPS a titolo di contribuzione obbligatoria fino a concorrenza); recuperare, successivamente, le somme per assistenze e ANF, anticipate per conto dell INPS, portando, eventualmente il DM 10/2 a credito, creandosi così la possibilità di provvedere alla relativa compensazione con il modello F24. 42 21

Tassazione TFR dal 1.4.2008 A decorrere dai TFR il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1 aprile 2008 (DM 20.3.2008), l imposta dovuta sui TFR è ridotta di un importo pari (detrazione): a) 70, se il reddito di riferimento non supera 7.500 b) 50, aumentato del prodotto fra 20 e l importo corrispondente al Rapporto tra 28.000, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500, se l ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 ma non a 28.000 Formula: 50 + 20 x [(28.000 RR)/20.500] (*) c) 50, se il reddito di riferimento supera 28.000 ma non 30.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 30.000, diminuito del reddito di riferimento, e l importo di 2.000 Formula: 50 x [(30.000 RR)/2.000] (*) (*) Se maggiore di zero, si prendono le prime quattro cifre decimali 43 Tassazione TFR dal 1.4.2008 La detrazione riduce l imposta dovuta sulle altre indennità e somme (esempio: incentivo all esodo; indennità sostitutiva del preavviso; ecc) se il TFR è integralmente destinato a un fondo pensione 44 22

Tassazione TFR dal 1.4.2008 La detrazione è assegnata dal sostituto d imposta, in relazione a una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di uno stesso periodo d imposta (il lavoratore è tenuto ad attestare, in forma scritta, su richiesta del sostituto d imposta, di non aver già fruito di detta detrazione nel precedente rapporto di lavoro Il lavoratore dipendente da un datore di lavoro non sostituto d imposta, la detrazione è determinata in sede di dichiarazione dei redditi 45 Tassazione TFR dal 1.4.2008 La detrazione non spetta in sede di liquidazione di anticipazioni del TFR (rapporto ancora in corso) La detrazione spetta, invece, in sede di erogazioni di acconto di TFR (rapporto cessato) 46 23

Tassazione TFR dal 1.4.2008 Gli uffici finanziari verificheranno la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto (effettuando,ove necessario, le rettifiche) In caso di erogazioni di indennità conseguenti a più cessazioni nel corso dello stesso periodo d imposta, gli uffici finanziari rideterminano la detrazione spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme 47 Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da meno di 6 mesi TFR già destinato alla previdenza complementare e non riscattato Il lavoratore deve dichiarare per iscritto al datore di lavoro, senza utilizzare alcun modulo ufficiale, dove deve essere versato il TFR che matura dalla data di assunzione. In caso di silenzio al termine di un semestre dall assunzione, il TFR che matura dalla data di assunzione verrà destinato al Fondo Pensione collettivo di riferimento 48 24

Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da meno di 6 mesi TFR non è destinato alla previdenza complementare (o riscattato) Iscrizione a previdenza obbligatoria successiva al 29 aprile 1993 Deve scegliere dove destinare il TFR maturando compilando il modulo TFR2, sezione 1. Fondo pensioni: dal periodo di paga in corso al momento della compilazione del modulo. 49 Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da meno di 6 mesi TFR non è destinato alla previdenza complementare Iscrizione a previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993: esiste una percentuale minima applicabile Destinazione del TFR maturando mediante il modulo TFR2, sezione 2. Può essere destinato il TFR maturando, tutto o nella percentuale stabilita dagli accordi collettivi applicabili al tuo caso, dal periodo di paga in corso al momento della compilazione del modulo a un Fondo Pensione. 50 25

Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da meno di 6 mesi TFR non è destinato alla previdenza complementare Iscrizione a previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993: non esiste una percentuale minima applicabile Destinazione del TFR maturando mediante il modulo TFR2, sezione 3. Può essere destinato il TFR maturando, tutto o almeno il 50%, dal periodo di paga in corso al momento della compilazione del modulo a un Fondo Pensione. 51 Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da più di 6 mesi TFR destinato alla previdenza complementare In ogni caso, può trasferirsi a un altro Fondo Pensione dopo 2 anni dall adesione. Qualora venga successivamente costituita una forma pensionistica collettiva di riferimento, il lavoratore può ad essa aderire anche prima della decorrenza del citato anno dalla data di iscrizione a FONDINPS (Covip, delibera 21 marzo 2007) 52 26

Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da più di 6 mesi TFR destinato solo in parte alla previdenza complementare In qualsiasi momento può incrementare la percentuale destinata al Fondo Pensione portandola al 100%. In ogni caso, può trasferirsi a un altro Fondo Pensione dopo 2 anni dall adesione. 53 Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da più di 6 mesi TFR non destinato alla previdenza complementare Iscrizione a previdenza obbligatoria successiva al 29 aprile 1993. In qualsiasi momento può destinare il TFR maturando a previdenza complementare, comunicando la scelta al datore di lavoro per iscritto, senza compilare moduli ufficiali. Se iscritto a un Fondo Pensione collettivo cui non versa TFR: solo versamento del TFR maturando esclusivamente al Fondo collettivo. 54 27

Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da più di 6 mesi Può scegliere un fondo aperto o una polizza previdenziale se il Fondo collettivo a cui è iscritto non è adeguato per la ricezione del TFR. Il Fondo è in squilibrio finanziario e gli accordi collettivi hanno affermato questa libertà di scelta. 55 Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da più di 6 mesi TFR non destinato alla previdenza complementare Iscrizione a previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993: esiste una percentuale minima applicabile In qualsiasi momento può destinare il TFR maturando, tutto o nella percentuale stabilita, alla previdenza complementare, comunicando la scelta al datore di lavoro per iscritto, senza compilare moduli ufficiali. Se iscritto a un Fondo Pensione collettivo cui non versa TFR: solo versamento del TFR maturando esclusivamente al Fondo collettivo. 56 28

Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da più di 6 mesi Può scegliere un fondo aperto o una polizza previdenziale se il Fondo collettivo a cui è iscritto non è adeguato per la ricezione del TFR. Il Fondo è in squilibrio finanziario e gli accordi collettivi hanno affermato questa libertà di scelta. 57 Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da più di 6 mesi TFR non destinato alla previdenza complementare Iscrizione a previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993: non esiste una percentuale minima applicabile In qualsiasi momento può destinare il TFR maturando, tutto o almeno il 50%, alla previdenza complementare, comunicando la scelta al datore di lavoro per iscritto, senza compilare moduli ufficiali. Se iscritto a un Fondo Pensione collettivo cui non versa TFR: solo versamento del TFR maturando esclusivamente al Fondo collettivo. 58 29

Lavoratori che hanno iniziato un lavoro da più di 6 mesi Può scegliere un fondo aperto o una polizza previdenziale se il Fondo collettivo a cui è iscritto non è adeguato per la ricezione del TFR. Il Fondo è in squilibrio finanziario e gli accordi collettivi hanno affermato questa libertà di scelta. 59 Gli adempimenti del datore di lavoro COVIP, deliberazione 24 aprile 2008 1) In sede di nuova assunzione il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta effettuata in precedenza dal lavoratore, facendosi rilasciare apposita dichiarazione corredata dalla relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza (o modulo TFR o modulo adesione previdenza complementare). 60 30

Gli adempimenti del datore di lavoro TFR non destinato alla Prev. Compl. COVIP, deliberazione 24 aprile 2008 Il datore di lavoro continuerà a mantenerlo come tale 61 Gli adempimenti del datore di lavoro TFR destinato alla Prev. Compl. e riscattato COVIP, deliberazione 24 aprile 2008 Il datore di lavoro Se riceve il mod. TFR2 opera di conseguenza (TFR o Prev. Compl.). Se non riceve il mod. TFR2 nei 6 mesi dall assunzione, TFR dal mese successivo alla scadenza del semestre deve essere destinato alla Prev. Compl. Di categoria o, in assenza, al FONDINPS 62 31

Gli adempimenti del datore di lavoro TFR destinato alla Prev. Compl., non riscattato ma sono stati persi i requisiti di partecipazione COVIP, deliberazio ne 24 aprile 2008 Sei mesi di tempo per decidere a quale Fondo versare il TFR mediante modulo COVIP o altra comunicazione dal contenuto equivalente Gli effetti della scelta retroagiranno alla data di assunzione In caso di mancata consegna nel termine di 6 mesi, il TFR è destinato integralmente alla Prev. Compl. dalla data di assunzione 63 I possibili condizionamenti del datore di lavoro Il datore di lavoro è esposto al rischio che la scelta manifestata da ciascun lavoratore comporti una proliferazione dei fondi aperti e, quindi, un incremento rilevante dei costi amministrativi di gestione. Il rischio aumenta quando non sia stato istituito un fondo negoziale oppure quando il funzionamento del fondo negoziale operante induca i lavoratori del comparto a praticare una scelta a questo alternativa. Il datore di lavoro ha facoltà di adottare un regolamento mediante il quale si obbliga al versamento di una propria quota contributiva a condizione che il lavoratore in forza abbia aderito al fondo individuato dal datore di lavoro medesimo. 64 32

I possibili condizionamenti del datore di lavoro Il regolamento aziendale può prevedere un termine al versamento del contributo aggiuntivo L adesione al fondo di previdenza complementare indicato dal datore di lavoro nel regolamento deve intendersi espressa su base individuale Il datore di lavoro non è più soggetto all'obbligo di versamento della propria quota di contribuzione al fondo sia con riferimento ai lavoratori che già abbiano aderito al fondo indicato nel regolamento che dei lavoratori che intendano aderirvi solo successivamente al compimento di detto termine. 65 I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Possibilità, secondo quanto disposto dai contratti collettivi, di conferire al fondo pensione anche il TFR maturato prima del 1-1-2007 (in ogni caso il conferimento non si considera anticipazione e quindi il trasferimento non assume rilevanza fiscale); La rivalutazione (interessi) del 2,74% applicata in sede di versamento ai F.P. delle somme arretrate deve essere considerata componente accessoria del TFR, conseguentemente non intacca il limite di deducibilità dei contributi fissato in Euro 5.164,57; La rivalutazione (interessi) del 2,74% applicata in sede di versamento al fondo tesoreria delle somme arretrate non è destinata ad incrementare la posizione individuale del singolo dipendente e quindi non assume rilievo fiscale; 66 33

I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate La deducibilità fino a Euro 5.164,57 dei contributi versati ai fondi di previdenza complementare vale anche se al finanziamento partecipa solo il lavoratore o solo il datore di lavoro (non è quindi necessario che ci siano entrambe le contribuzioni). La deducibilità è applicata in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente per effetto della lettera h) dell art. 51 del TUIR; La deducibilità, ai fini IRPEF, nel predetto limite, vale anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli stati membri dell U.E.; 67 I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate La contribuzione versata ai fondi di previdenza complementare in squilibrio finanziario (con decreto ministeriale) continua a mantenere la deducibilità senza limitazioni. La contemporanea iscrizione a un altra forma di previdenza complementare, determina, per la relativa contribuzione, che la deducibilità ai fini IRPEF risulta possibile solo nel limite della differenza, se positiva, tra Euro 5.164,57 e i contributi versati al fondo interessato da squilibri finanziari; Per lavoratori di prima occupazione dal 1-1-2007, che maturano un credito di deduzione, devono intendersi quei soggetti che alla citata data del 1-1-2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria; 68 34

I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Fondo tesoreria: il sostituto d imposta è tenuto a versare le ritenute anche sulle somme erogate per conto del fondo tesoreria, salvo poi conguagliare attraverso il mod. DM 10/2 l intero importo lordo erogato per conto del fondo stesso. Anche il versamento dell imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dovrà essere effettuata dal sostituto d imposta anche per l imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione relativa ai TFR accantonati al fondo. Il datore di lavoro provvederà poi a conguagliare dette somme attraverso il mod. DM 10/2 secondo le istruzioni che verranno fornite dall INPS. 69 Il trattamento fiscale del riscatto totale AE risoluzione 5 novembre 2008, n. 421: il riscatto totale di una posizione previdenziale individuale da parte di un vecchio iscritto, dovuta al trasferimento della posizione stessa presso un nuovo fondo, non appartiene all ipotesi di cessazione del rapporto per pensionamento e tanto meno rientra tra le cause estranee alla volontà delle parti (caso in cui le somme erogate vengono assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell art. 17-bis, comma 2, del Tuir); si tratta, invece, di una effettiva manifestazione di volontà delle parti di liquidare il vecchio Fondo e di trasferire la posizione ad un nuovo Fondo e pertanto alla prestazione dovrà essere applicata l aliquota ordinaria. 70 35

IL CASO PRATICO Modalità di tassazione del TFR a cura di Anna Brescianini NOVITÀ DEL PERIODO 11.10.2008-7.11.2008 a cura di Laurenzia Binda 72 36

NOVITÀ DEL PERIODO AGGIORNAMENTO RENDITE INFORTUNI BORSE PER DOTTORATO DI RICERCA NONNI VIGILI TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO RECUPERO CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA INPGI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DD.MM. Lavoro 23.07.2008, 30.07.2008 D.M. Istruzione 18.06.2008 R.M. 10.10.2008 n. 378/E Com. Bce 8.10.2008; Circ. Enpals 16.10.2008 n. 19 ; Circ. Inail 16.10.2008 n. 63; Circ. Inps 21.10.2008 n. 92; Nota Inpdap 23.10.2008 n. 8 Circ. Inps 14.10.2008 n. 91 Com. Inpgi 14.10.2008 Nota Min. Lavoro 10.09.08 n. 13023 73 NOVITÀ DEL PERIODO RISCATTO DELLA LAUREA ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI E RIFUGIATI INFORTUNI AI TIROCINANTI BONUS BADANTI Mess. Inps 8.10.2008 n. 22427 D.M. Lavoro 23.07.2008 D.Lgs. 3.10.2008 n. 159 160; Circ. Min.Interno 28.10.20 prot. 4660; Circ. Min. Interno 28.10.08 n. 13 Nota Inail 6.10.2008 prot. 8291 Ris. Ag. Entrate 22.10.2008 n. 397/E DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO PARAFARMACI ASSEGNO PER ASSISTENZA PROROGA DURC INTERNO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Ris. Ag. Entrate 22.10.2008 n. 396/E Mess. Inps 22.10.2008 n. 23446 Mess. Inps 23.10.2008 n. 23462 Ris. Ag. Entrate 22.10.2008 n. 399/E 74 37

NOVITÀ DEL PERIODO MODULISTICA DISABILI E MATERNITÀ REGIME SANZIONATORIO DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO TERMINE CREDITO D IMPOSTA DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO IN AGRICOLTURA FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Mess. Inps 23.10.2008 n. 23507-23600 Nota Min. Lavoro 30.10.2008 n. 15109 Provv. Ag. Entrate 30.10.2008 prot. 159368 Mess. Inps 31.10.2008 n. 24089 Circ. Inps 27.10.2008 n. 94; Mess. Inps 28.10.2008 n. 23751; Nota Inail 4.11.2008 prot. 8401 Mess. Inps 5.11.2008 n. 24628 75 NOVITÀ SOTTO LA LENTE a cura di Laurenzia Binda 76 38

DETASSAZIONE STRAORDINARI Applicazione della misura Lavoro festivo e lavoro notturno Banca delle ore Straordinario forfetizzato e superminimi Lavoro a tempo parziale Premi di produttività e somme erogate per produttività ed efficienza 77 Arrivederci a: 11 dicembre 2008 In tema di: Conguagli fiscali e previdenziali di fine anno con: Roberto Chiumiento 78 39