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ATTO DI INTESA 30 OTTOBRE 2007: CRITICITA E INDIRIZZI OPERATIVI ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA

ATTENZIONE! ENTRO IL 31 DICEMBRE 2009 VENGONO RIVISITATE LE CONDIZIONI E LE MODALITA PER L ACCERTAMENTO DELLA TOSSICODIPENDENZA E DELL ALCOLDIPENDENZA

Normativa di riferimento (1) -DPR 309/90 Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.(art. 125 accertamenti di assenza di tossicodipendenza) - DM 12 luglio 1990, n 186 - determinazione delle procedure diagnostiche accertare l uso abituale di sostanze stupefacenti - Codice della strada (Dlgs 285/92 e aggiornamenti- Art. 186-Guida sotto l influenza di alcol. Art. 187- Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti) -DM 23 febbraio 1999, n 88 idoneità pubblici servizi di trasporto -Legge 30 marzo 2001, n 125- legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati

Normativa di riferimento (2) -Conferenza Unificata 16/05/2006 divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. -Decreto 10 luglio 2006- aggiornamento idoneità pubblici servizi di trasporto -Conferenza Unificata 30/10/2007. in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza D.Lgs 9 aprile 2008, n 81 Testo Unico Sicurezza (art. 25-28- 41-42 )

D.Lgs 81/2008 Art. 25 - Obblighi medico competente a) Il M.C. collabora anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori.collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute secondo i principi della responsabilità sociale b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati g) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti

Art. 28 Oggetto della Valutazione del rischio deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato. Art.41 Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all articolo 6; b) Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal M.C. correlata ai rischi lavorativi.

Conferenza Unificata 30/10/2007 art. 1: le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l incolumità e la salute proprie e di terzi sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate dall allegato I. Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del Dlgs 626/94 DLgs 81/2008

Art.41 Sorveglianza sanitaria (segue) 4. Le visite mediche di cui al c.2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal M.C. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

2. Comprende: Art.41 Sorveglianza sanitaria (segue) a) Visita preventiva.al fine di valutare l idoneità alla mansione specifica b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Possibile anche a) In fase preassuntiva (decreto 106 del 3 agosto 2009)

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza.

Conferenza unificata del 30 ottobre 2007- Intesa ai sensi dell art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n 131 in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza Considerato che l'assunzione di sostanze stupefacenti e Considerato che l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia saltuaria sia abitudinaria, determinando alterazioni dell'equilibrio psicofisico, comporta il medesimo rischio per la salute e la sicurezza dell'operatore stesso e dei terzi:. Sancisce la seguente intesa

Mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l incolumità e la salute proprie e di terzi: Tutte le attività per cui è richiesto un certificato di abilitazione per l espletamento di lavori pericolosi Le mansioni inerenti le attività di trasporto (guida, controllo, assistenza) di cose o persone in terra (compresi quindi i carrellisti), acque interne, mare, e d aria Tutto il personale addetto alla produzione, detenzione e vendita di esplosivi.

Due momenti per accertare assenza stato di tossicodipendenza e di assunzione anche sporadica: A) Accertamenti sanitari preventivi (screening) e periodici ex art. 4 effettuati dal M.C. B) Ulteriori accertamenti (art. 4 comma 4 e art. 5 comma 1) per verificare un eventuale stato di tossicodipendenza effettuati dal SERT.

(art.4 Accertamenti sanitari preventivi di screening) Il medico competente, previa richiesta del DDL con il nominativo del lavoratore interessato: a) all atto della assunzione sottopone i lavoratori a a) all atto della assunzione sottopone i lavoratori a specifici test di screening in grado di evidenziare l assunzione di sostanze stupefacenti. b) entro 30 giorni dalla richiesta del D.L. comunicando data e luogo della visita al lavoratore non più di 1 giorno prima (LA COMUNICAZIONE E A CARICO DEL DDL) c) La periodicità delle visite successive sarà stabilita dal M.C. in relazione alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte.

Art. 13. Norme transitorie 1. Fino all approvazione dell accordo di cui all art. 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n.186

DM 186/1990 Procedure diagnostiche e medico legali per l accertamento dell uso abituale: a)riscontro documentale di trattamenti socio sanitari b)segni di assunzione abituale c)sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto d)sindrome da astinenza in atto e)presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti

CAMPIONE BIOLOGICO URINA (ricerca della sostanza o dei suoi metaboliti) G Ital Med Lav Erg 2007; 29:2 ARCO TEMPORALE DI POSITIVITA CANNABINOIDI: FINO A 40 GG. ECSTASY (MDMA): SINO A 2-3 GG. COCAINA (BENZOILECGOINA): SINO A 2-5 GG. PER SINGOLA ASSUNZIONE, 10-12 GG. PER ABUSO CRONICO EROINA (MORFINA): SINO A 2-4 GG.

(art.4 Accertamenti sanitari preventivi di screening e art. 9 comma 1) La positività degli accertamenti effettuati dal M.C. comporta: a) l invio al SERT per la verifica dello stato di tossicodipendenza o sola assunzione sporadica b) La espressione di un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica

(art.5 Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza e art. 9 commi 2 e 3) In caso di positività degli accertamenti di cui all art. 5 il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore interessato dall espletamento delle mansioni comprese nell elenco di cui all allegato 1. Il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni diverse

Art. 41 c.7 nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità Art. 42 provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica c.1 il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999 n.68, in relazione ai giudizi di cui all art. 41 attua le misure indicate dal medio competente e qualora le stesse prevedano una inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con lo stato di salute

(Art. 5. accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza) Il datore di lavoro richiede al M.C. di sottoporre i lavoratori di cui all allegato ad accertamenti sanitari di norma con periodicità annuale lasciando al M.C. medesimo la decisione di richiedere ulteriori accertamenti sanitari per verificare un eventuale stato di tossicodipendenza

PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Assume quindi particolare rilievo la circostanza che gli accertamenti sull assenza di tossicodipendenza siano improntati a garantire in modo efficace anche i diritti dei lavoratori interessati, considerata la particolare natura dei dati trattati che possono essere idonei a rivelare lo stato di salute..

Conferenza Unificata 30/10/2007 Art. 8: 1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all art. 3 comma 1 sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI (DdL-RSPP-RLS-M.C.) DEL SPP RIUNIONE PERIODICA EX ART. 35

1. l Atto di Intesa per l accertamento della assenza di tossicodipendenza deve essere applicato alla luce del Dlgs. 81/2008 (Nuovo Testo Unico della Prevenzione) 2. Il rispetto dei principi etici rappresenta un obbligo di legge ed un modo per rendere applicabili ed efficaci nel concreto le procedure 3. L informazione preventiva dei lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti costituisce parte integrante della procedura

4. La gestione delle procedure di screening deve essere attuata tenendo in considerazione che la positività del test può essere indice di presenza ma non di quando e quanta sostanza è stata assunta. 5. Definire una politica aziendale per l applicazione della norma coinvolgendo tutti gli attori della prevenzione costituisce il primo passo. 6. E necessario dare la giusta rilevanza alla informazione ed alla promozione della salute per i soggetti a rischio di tossicodipendenza.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008 Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR). (GU n. 236 del 8-10-2008 )

Allegato I MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI (sono riportate le mansioni prevalenti per l edilizia) 2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Applicazione della L. 125/01 LEGGE 30 marzo 2001, n.125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-2001)

Applicazione della L. 125/01 Art.15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) 1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali.

Applicazione della L. 125/01 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Provvedimento 16 marzo 2006 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Tranto e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio atti n. 2540). (GU n. 75 del 30-3-2006)

Allegato I ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 1) attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974); c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Applicazione della L. 125/01 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Art. 41, comma 4 - Sorveglianza sanitaria Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti