INFORMATIVA SULL ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



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1. Premessa. - gli obiettivi che l ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;

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INFORMATIVA SULL ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Gennaio 2014

Il 28 novembre 2012, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012 n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione. La legge, nel complesso, reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l illegalità nella PA ed introduce nel Codice penale modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. Tali disposizioni hanno un impatto molto forte sull organizzazione degli enti locali. Tra i nuovi adempimenti cui essi sono tenuti, particolare rilevanza assume l adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione Per espressa previsione di legge, il Piano che ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare va redatto nel rispetto, ovviamente, dei contenuti minimi definiti dalla Legge stessa e nel rispetto del Piano anticorruzione nazionale approvato annualmente dall Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Piano Nazionale (PNA) è stato approvato nel settembre 2013. Relativamente ai termini per l approvazione del Piano a livello di singolo Ente, per gli Enti Locali, secondo l Intesa sancita in Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, il Piano va adottato da ciascun Ente entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel richiamare l attenzione degli Enti sull approssimarsi di tale scadenza, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. Il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed adottato dall Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche nel settembre 2013, fornisce le linee guida per la definizione delle varie azioni per la prevenzione della corruzione, delineando un quadro, con contenuti minimi ed uniformi in materia, all interno del quale ogni amministrazione potrà e dovrà definire il proprio Piano triennale, coerentemente con le proprie specifiche caratteristiche dimensionali ed organizzative. In via generale (rimandando, nello specifico ai contenuti del PNA e all Allegato alla presente nota), occorre rammentare che il Piano ha lo scopo di individuare - attraverso una opportuna mappatura del rischio - i settori dell amministrazione in cui è maggiore il rischio di corruzione e, conseguentemente, indicare efficaci ed adeguate soluzioni organizzative finalizzate a fronteggiare il rischio, con azioni da sviluppare nell arco del triennio di programmazione. Nel Piano saranno indicati gli uffici dell'amministrazione maggiormente a rischio, le misure di carattere generale che l amministrazione intende 2

adottare (o che ha già adottato ed intende sviluppare) e gli obiettivi da raggiungere. Allo stesso modo, dovranno essere specificati i sistemi di verifica interna che l amministrazione adotta, con particolare riferimento alle aree più a rischio. Il Piano, dunque, definisce la strategia complessiva di prevenzione della corruzione che l Amministrazione intende porre in essere. Il Piano triennale trattandosi, appunto, di un piano è un documento di carattere programmatico, in quanto in esso devono essere delineate le attività che nel corso delle singole annualità di riferimento l Amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi da raggiungere. E opportuno sottolineare che tali attività ed obiettivi debbono trovare un riscontro nei documenti di pianificazione dell Ente; diversamente, il Piano di prevenzione della corruzione si tradurrebbe in un mero adempimento formale, inutile e non incisivo. La definizione di una strategia della prevenzione della corruzione e l attuazione della stessa costituiscono, evidentemente, un processo che ha un forte impatto sull organizzazione degli enti. Basti pensare alla fase di individuazione delle aree a rischio, con la mappatura dei processi in cui si articola l esercizio dell attività amministrativa; tale, delicatissima, fase richiede necessariamente il coinvolgimento attivo delle singole strutture. Nella fase successiva, l attuazione delle misure individuate quelle definite dalla legge e quelle che ogni Amministrazione individua in relazione alle proprie specificità ha forti ricadute sull assetto organizzativo dell Ente; si pensi, ad esempio, al sistema di rotazione degli incarichi, alla definizione del regime e degli strumenti di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, ecc. Pertanto, proprio alla luce del forte impatto organizzativo che l attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione comporta e della necessaria interconnessione con gli strumenti di pianificazione, una seria ed efficace programmazione dell insieme delle misure preventive deve tenere conto della effettiva e concreta sostenibilità della realizzazione delle stesse, coerentemente con le specifiche caratteristiche e peculiarità di ogni Comune e con il carattere programmatico del Piano che, come visto, lascia agli enti il margine di autonomia nella declinazione temporale degli obiettivi progressivi da raggiungere. Nel caso di Enti di piccole dimensioni, va valutata l opportunità di procedere alla redazione di un Piano unico a livello di Unione; ciò in considerazione non solo del vigente 3

quadro legislativo che impone ai piccoli Comuni l esercizio associato delle funzioni 1 ma anche in considerazione della maggiore possibilità, derivante dal coinvolgimento di più soggetti e di più competenze, di favorire un naturale stimolo alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. 1 Cfr. art. 19 della legge n. 135/2012, di conversione del DL 95/2012. 4

ALLEGATO Contenuti del Piano ed iter procedurale 2 All interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione dovranno essere: date indicazioni relativamente all individuazione delle aree a rischio e degli interventi per ridurre i rischi; programmate le iniziative di formazione; individuati i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della prevenzione. Per ciascuna delle misure previste nel Piano, dovrà essere individuato il responsabile e il termine per l attuazione, prevedendo le modalità e i tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella legge n. 190/2012. Dovranno, inoltre, essere definite misure per l aggiornamento ed il monitoraggio del Piano, adeguando i sistemi informativi per gestire i corrispondenti flussi di informazioni. Le amministrazioni e gli enti destinatari della normativa dovranno, altresì, prevedere all interno del Piano: gli adempimenti e gli obblighi previsti per la trasparenza e la pubblicità, i codici di comportamento, le misure di rotazione del personale e gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interesse; una disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d ufficio ed incarichi extra-istituzionali; 2 Si rammenta che, ai sensi del comma 9 dell art.1 della L. 190/2012, il Piano deve rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 (autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l assunzione del personale e progressioni di carriera) nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti; b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 5

una disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti; la gestione di incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali; le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dal nuovo articolo 35 bis del d. lgs. n. 165/2001 e dall articolo 3 del d. lgs. n. 39/2013; una disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; una disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; un programma di formazione in materia di etica, integrità e altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione. Si ribadisce che ciascuna amministrazione, nell adottare le proprie misure in materia di anticorruzione delineate nel Piano, dovrà far riferimento ai contenuti minimi definiti nel Piano Nazionale Anticorruzione, recependoli e adattandoli alle proprie caratteristiche organizzative e coerentemente con le proprie specificità. Quanto alle modalità procedurali, entro il 31 gennaio di ogni anno, l organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, adotta il Piano, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento 3. Ai fini della predisposizione del Piano, le amministrazioni devono realizzare, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, opportune forme di consultazione, che possono avvenire sia via web che attraverso incontri con i rappresentanti delle associazioni di utenti tramite somministrazione di questionari. Il Responsabile propone ogni anno un nuovo Piano triennale Piano che ha quindi una natura dinamica - in cui vengono riportati i risultati raggiunti fino a quel momento nonché le possibili correzioni ed integrazioni ai piani precedenti. Ciò richiede che il Responsabile eserciti un continuo monitoraggio dell attività dell ente al fine di segnalare e prevenire le problematicità che di volta in volta potrebbero emergere: queste ultime dovranno poi trovare soluzione nel Piano per l anno successivo, con allegate le eventuali nuove proposte finalizzate alla prevenzione della corruzione. 3 Si rileva che,in prima applicazione, il Piano deve coprire il periodo 2013-2016. Pertanto, riporterà anche le iniziative e le misure intraprese per la prevenzione durante l anno 2013. 6

Il Piano dovrà poi essere trasmesso, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica; l adozione del Piano ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati dall amministrazione sul sito internet ed intranet, nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente e collaboratore. 7