EUROPA CREATIVA (2014-2020) Sottoprogramma Cultura. Invito a presentare proposte



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EUROPA CREATIVA (2014-2020) Sottoprogramma Cultura Invito a presentare proposte EACEA 29/2015 : Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei Attuazione del regime del sottoprogramma Cultura Europa creativa: "Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei" Introduzione Il presente invito si basa sul regolamento n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020), qui di seguito denominato "il Regolamento", e in particolare, il capitolo III del Regolamento, articoli 12 e 13 relativi all'attuazione del sottoprogramma Cultura 1. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte sono riportate nelle linee guida per il "sostegno a favore di progetti di cooperazione europei (cfr. sezione VI). Tali linee guida costituiscono parte integrante del presente invito a presentare proposte. I. Priorità del sottoprogramma Cultura In conformità con il regolamento che istituisce il programma Europa creativa, le priorità possono essere definite come segue: - Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti, al fine di consentire loro di cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare la loro carriera e le loro attività nell'unione e nel mondo, ove possibile sulla base di strategie a lungo termine, nonché promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative, il cui scopo è quello di favorire gli scambi culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della diversità culturale e l'inclusione sociale; - Rafforzare lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo materiale e immateriale, nonché migliorare l'accesso agli stessi. Lo sviluppo del pubblico mira a aiutare gli artisti/i professionisti della cultura europei e le loro opere a raggiungere quante più persone possibile in tutta Europa, nonché ad estendere l'accesso alle opere ai gruppi sottorappresentati. Esso mira anche ad aiutare le organizzazioni culturali ad adattarsi alla necessità di impegnarsi in modi nuovi e innovativi con il pubblico sia per trattenerli, per costruire un pubblico nuovo, per diversificare il pubblico, ivi incluso raggiungendo coloro che attualmente non fanno parte del pubblico, sia per migliorare l'esperienza del pubblico attuale e futuro e per approfondire il rapporto con esso; - Incoraggiare la creatività, approcci innovativi alla creazione e nuove modalità per garantire effetti di propagazione ad altri settori. Sviluppare e sperimentare nuovi e innovativi modelli di reddito, gestione e marketing per i settori culturali, in particolare per quanto riguarda il passaggio al digitale. 1 Il regolamento n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea l'20 dicembre 2013 (GU L 347/p.221). 1

Particolare attenzione deve essere prestata ad attività di sostegno che consentano ai professionisti della cultura di acquisire nuove abilità di supporto, a quelle che hanno una dimensione educativa e a quelle che cercano di favorire il dialogo interculturale e la comprensione reciproca tra persone di culture o contesti differenti, nonché di costruire sulla cultura al fine di contribuire a combattere ogni forma di discriminazione. II. Condizioni generali di partecipazione Le condizioni generali di partecipazione ai progetti del sottoprogramma Cultura sono riportate in questa sezione, mentre le condizioni specifiche di ciascun progetto figurano nella sezione III. Tutte le condizioni sono state redatte in conformità al regolamento. Paesi ammissibili Sono ammissibili le candidature presentate da persone giuridiche stabilite in uno dei seguenti paesi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all articolo 8 del regolamento e la Commissione abbia avviato negoziati con il paese interessato: 1. gli Stati membri dell Unione Europea (di seguito l'"ue") e i paesi e territori d oltremare ammessi a partecipare al programma ai sensi dell articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio 2 ; 2. i paesi aderenti e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi; 3. i paesi EFTA membri dell accordo SEE, a norma delle disposizioni dell accordo SEE; 4. la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese; 5. i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che ne prevedono la partecipazione ai programmi dell'ue. L Agenzia può selezionare proposte provenienti da candidati stabiliti in paesi terzi purché, alla data della decisione di aggiudicazione, siano stati sottoscritti accordi che definiscano le modalità di partecipazione di tali paesi al programma istituito dal suddetto regolamento. Candidati ammissibili La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali e creativi attivi nei settori culturali e creativi di cui all articolo 2 del regolamento, che siano stabiliti in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura. La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali che, alla scadenza fissata per la presentazione delle candidature, hanno una personalità giuridica da almeno 2 anni e sono in grado di dimostrare il loro stato di persona giuridica. Le persone fisiche non possono presentare la domanda di sovvenzione. Progetti ammissibili Il sottoprogramma Cultura non sostiene progetti contenenti materiali a sfondo pornografico o che esaltino il razzismo o la violenza. Il sottoprogramma Cultura sostiene, in particolare, i progetti senza scopo di lucro. I criteri specifici di ammissibilità di ciascun progetto sono indicati nella sezione III. Attività ammissibili Le attività ammissibili devono essere finalizzate al conseguimento degli obiettivi e delle priorità del sottoprogramma Cultura. Le attività devono essere attinenti ai settori culturali e creativi definiti all articolo 2 del regolamento che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE. Le attività afferenti esclusivamente al settore audiovisivo non sono ammissibili ai sensi del sottoprogramma Cultura. Tuttavia, possono essere ammesse iniziative nel settore audiovisivo, purché costituiscano elementi accessori di attività riguardanti settori culturali e creativi diversi dagli audiovisivi. 2 Decisione 2001/822/CE del Consiglio, de 27 novembre 2001, relativa all associazione dei paesi e territori d oltremare alla Comunità europea ( Decisione sull associazione d oltremare ) (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1). 2

Criteri di esclusione I candidati non devono trovarsi in una situazione che ne determini l esclusione dalla partecipazione e/o dall aggiudicazione ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell Unione e alle sue modalità di applicazione 3. Criteri di selezione I seguenti criteri si applicano a tutti i progetti, salvo altrimenti specificato ai sensi delle disposizioni seguenti. I candidati devono avere fonti di finanziamento stabili e sufficienti (capacità finanziaria) per mantenere in essere la loro attività durante tutto il periodo di svolgimento del progetto e per partecipare al suo finanziamento. Le organizzazioni candidate devono disporre delle competenze e delle qualifiche professionali richieste per portare a termine il progetto proposto (capacità operativa). I candidati devono fornire una dichiarazione sull onore, completa e firmata, attestante il loro stato di persona giuridica e la loro capacità finanziaria e operativa di portare a termine le attività proposte. In aggiunta alla dichiarazione sull onore, le organizzazioni candidate che chiedono una sovvenzione di ammontare superiore a 60 000 EUR devono trasmettere, unitamente alla propria candidatura, i documenti integrativi obbligatori descritti nelle rispettive guide. Rapporto di audit La domanda di sovvenzione deve essere accompagnata da un rapporto di audit esterno elaborato da un revisore esterno approvato se l importo richiesto è pari o superiore a 750 000 EUR o se la candidatura riguarda un accordo quadro di partenariato. Tale rapporto deve certificare il bilancio degli ultimi due esercizi finanziari disponibili. Questo obbligo non si applica agli enti pubblici e alle organizzazioni internazionali di diritto pubblico. Se stabilito dall ordinatore competente sulla base di una sua analisi dei rischi di gestione, tale obbligo può non essere applicato nel caso degli istituti di istruzione e di formazione. III. Condizioni specifiche di partecipazione Il presente invito riguarda i progetti del sottoprogramma Cultura descritti di seguito. EACEA 29/2015 Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei Il sottoprogramma Cultura mira a supportare progetti che si occupano principalmente di: A. mobilità transnazionale B. sviluppo del pubblico C.1. rafforzamento delle capacità - digitalizzazione C.2. rafforzamento delle capacità - nuovi modelli di business C.3 rafforzamento delle capacità - istruzione e formazione. Di conseguenza, i progetti sostenuti dovranno comprendere una strategia motivata e una descrizione dettagliata di come intendono implementare una o più di queste priorità del programma. Nel presentare le loro domande, i richiedenti devono spuntare al massimo 3 di queste 5 priorità che risultano essere quelle più rilevanti per il loro progetto, e classificare tali 3 priorità in ordine di importanza. Criteri di ammissibilità Richiedenti ammissibili: Cfr. sezione II condizioni generali di partecipazione - richiedenti ammissibili. Progetti ammissibili: A seconda dell'entità, delle necessità, della natura, degli obiettivi e delle priorità del progetto, il richiedente dovrà scegliere se presentare domanda in relazione alla categoria 1 - progetti di cooperazione di entità minore o alla categoria 2 - progetti di cooperazione di entità maggiore. 3 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag.1). 3

Il capofila del progetto può presentare una sola domanda l'anno ai sensi della categoria 1 o della categoria 2. Un richiedente che presenta domanda come capofila del progetto ai sensi della categoria 1 o della categoria 2 può essere un partner in diversi altri progetti presentati da un altro capofila di progetto ai sensi della categoria 1 o della categoria 2. Categoria 1 - Progetti di cooperazione di entità minore Questa categoria include progetti che: - comportano la presenza di un capofila del progetto e almeno altri due partner che hanno sede legale in almeno tre diversi paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura Europa creativa. Il capofila del progetto o uno dei partner devono avere la propria sede legale in uno dei paesi di cui alle categorie 1, 3 o 4 dei paesi ammissibili. - sono oggetto di una domanda che richiede un finanziamento UE non superiore a 200 000 EUR, rappresentante al massimo il 60% del bilancio ammissibile. In caso di selezione, il capofila di un progetto di categoria 1 può presentare una domanda per un nuovo progetto di categoria 1 o 2 nell'ambito di inviti successivi. Categoria 2 - Progetti di cooperazione di entità maggiore Questa categoria include progetti che: - comportano la presenza di un capofila del progetto e almeno altri cinque partner che hanno sede legale in almeno sei diversi paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura Europa creativa. Il capofila del progetto o uno dei partner devono avere la propria sede legale in uno dei paesi di cui alle categorie 1, 3 o 4 dei paesi ammissibili. - sono oggetto di una domanda che richiede un finanziamento UE non superiore a 2 000 000 EUR, rappresentante al massimo il 50% del bilancio ammissibile. In caso di selezione, il capofila di un progetto di categoria 2 non avrà diritto a presentare altre domande ai sensi della categoria 2, fino a quando il progetto sarà in corso. Questo significa che un capofila di progetto di un progetto di categoria 2 in corso non ha i requisiti per essere il leader di progetto di un altro progetto di categoria 2, a meno che il periodo di ammissibilità del progetto di cooperazione selezionato non sia scaduto quando il periodo di ammissibilità del progetto di categoria 2 per il quale presenta domanda come capofila del progetto ha inizio. I capofila di progetto di un progetto di categoria 2 in corso possono, tuttavia, presentare una domanda per un nuovo progetto di categoria 1 nell'ambito di successivi inviti. Per entrambe le categorie di progetti, la durata massima (periodo di ammissibilità) è di 48 mesi. Per entrambe le categorie, il progetto deve essere basato su un accordo di cooperazione stipulato tra il capofila del progetto e i partner. Attività ammissibili: Cfr. sezione II condizioni generali di partecipazione - attività ammissibili. Criteri di aggiudicazione I richiedenti ammissibili saranno valutati in base ai seguenti criteri: 1. Rilevanza (30) Questo criterio valuta il modo in cui il progetto contribuirà, sulla base delle priorità del programma, a rafforzare la professionalizzazione e la capacità del settore di operare a livello transnazionale e a livello internazionale, a promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e la mobilità degli artisti, a raggiungere un pubblico nuovo e più ampio e a migliorare l'accesso alle opere culturali e creative. A tal fine, il progetto dovrà includere una strategia motivata per l'attuazione delle priorità del programma. 2. Qualità dei contenuti e attività (30) Questo criterio valuta il modo in cui il progetto sarà implementato nella pratica (qualità delle attività e dei risultati tangibili, esperienza del personale incaricato del progetto e accordi di lavoro). 4

3. Comunicazione e diffusione (20) Questo criterio valuta l'approccio del progetto alla comunicazione delle sue attività e dei suoi risultati e alla condivisione di conoscenze ed esperienze con il settore e oltre i confini. L'obiettivo è quello di massimizzare l'impatto dei risultati del progetto rendendoli disponibili nel modo più ampio possibile, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, di modo che abbiano una portata al di là di coloro che sono direttamente coinvolti nel progetto e un impatto che vada oltre la durata di vita del progetto stesso. 4. Qualità del partenariato (20) Questo criterio valuta la misura in cui l'organizzazione e il coordinamento generali del progetto garantiranno l'effettiva attuazione delle attività e contribuiranno alla loro sostenibilità. IV. Bilancio Il sottoprogramma Cultura Europa creativa ha un bilancio complessivo di 457,8 milioni di EUR per il periodo 2014-2020. Il totale degli stanziamenti per il 2016, per il presente invito, ammonta a circa 35 000 000 EUR. L Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili. V. Termine per la presentazione delle domande: Il termine ultimo per la presentazione dei progetti di cooperazione europea è: il 7 ottobre 2015, 12:00 CET/CEST (mezzogiorno, ora di Bruxelles). Se il termine per la presentazione cade in un giorno festivo nel paese del candidato, non sarà accordata alcuna estensione. I candidati devono tener conto di tale circostanza nella pianificazione della loro candidatura. La procedura di presentazione e l indirizzo a cui deve essere inviato il pacchetto della proposta sono indicati nelle rispettive guide sui siti web menzionati nella sezione VI. VI. Ulteriori informazioni Le condizioni dettagliate per la candidatura figurano nelle guide specifiche disponibili sui seguenti siti web: Direzione generale dell Istruzione e della cultura http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm Agenzia esecutiva per l istruzione, gli audiovisivi e la cultura http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en 5