CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3153 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELL ARINGA, SENALDI, PREZIOSI, BAZOLI, BORGHI, SGAMBATO, PATRIARCA, NICOLETTI, BENAMATI, CASATI, ZANIN, TARICCO, MOSCATT, ALBANELLA, FRAGOMELI, GALPERTI, GIULIETTI, SAL- VATORE PICCOLO, IORI, ROMANINI, AMATO, BARUFFI, CAUSI, PARRINI, LODOLINI, GREGORI, GINOBLE, VENITTELLI Disposizioni per la ricollocazione, il sostegno del reddito e l anticipazione dell accesso al trattamento previdenziale in favore dei lavoratori anziani in stato di disoccupazione Presentata il 3 giugno 2015 ONOREVOLI COLLEGHI! Negli ultimi due decenni, le modifiche della struttura demografica della popolazione e la dinamica di crescita della spesa previdenziale hanno posto, con ricorrente urgenza, il problema del riequilibrio del sistema pensionistico e dell innalzamento dell età di accesso alla pensione. Si tratta di una tendenza condivisa da tutti i Paesi europei, che ha dato luogo, in sede di Unione europea, alla declinazione dell invecchiamento attivo come obiettivo da perseguire anche in attuazione del divieto di discriminazione anagrafica come affermazione del diritto a una «società per tutte le età». In Italia questo processo si è sovrapposto, negli anni più recenti, agli effetti di una crisi economica e finanziaria senza precedenti; una crisi che ha colpito pesantemente la base produttiva e occupazionale, imponendo onerose ristrutturazioni aziendali e aprendo nuovi e più immediati fronti di emergenza sociale. In questo contesto, l innalzamento dell età legale di accesso alla pensione, unito alla mancanza di adeguate forme di flessibilizzazione del sistema previdenziale, ha

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3153 finito non solo per costituire un fattore di freno all occupazione giovanile, ma anche per determinare un incontrollato e disordinato aumento della spesa per ammortizzatori sociali, per di più insufficiente ad assicurare la piena copertura delle esigenze di tutela del reddito dei lavoratori più anziani. Per i lavoratori, tutto ciò si è tradotto in una «crisi per tutte le età». Il tasso di disoccupazione è cresciuto fino a raggiungere, nel novembre 2014, i livelli record del 13,4 per cento per la generalità della popolazione e addirittura del 43,9 per cento per quella giovanile: i valori più alti da quando sono rilevate le serie dell Istituto nazionale di statistica (1977). Non meno allarmante è apparsa, in questo quadro, la condizione dei lavoratori più anziani. Secondo l ultimo rapporto dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (maggio 2015), dal 2007 al 2013 la quota di disoccupati di lunga durata sul totale dei disoccupati è salita nel nostro Paese dal 45 per cento a quasi il 60 per cento. Tra questi, quelli in posizione più critica sono proprio i lavoratori anziani, cioè i lavoratori che, avendo già le maggiori difficoltà di ricollocazione, hanno visto negli ultimi anni allontanarsi l età della pensione a seguito delle modifiche alla disciplina del pensionamento. È il caso, tra gli altri, dei cosiddetti esodati, prodotti dalla riforma previdenziale introdotta con il decreto «salva- Italia» (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), cioè dei lavoratori più maturi che, avendo già concordato con i datori di lavoro la loro uscita anticipata, a seguito del repentino innalzamento dell età pensionabile imposto dalla riforma si sono trovati (o rischiano ancora di trovarsi) privi di stipendio, di assegno pensionistico e, da ultimo, anche di ammortizzatori sociali, una volta utilizzati fino alla loro durata massima. Si tratta di un fenomeno di proporzioni rilevanti, che ha già imposto ben sei interventi legislativi successivi di salvaguardia (citato decreto-legge n. 201 del 2011; decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; legge n. 228 del 2012; decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013; legge n. 147 del 2013 e legge n. 147 del 2014), che hanno interessato oltre 170.000 lavoratori, per un costo complessivo pari a circa 11,6 miliardi di euro (a fronte di un risparmio di spesa previdenziale ascritto alla riforma del 2011 pari a circa 80 miliardi di euro per il periodo considerato). Oggi, a distanza di oltre quattro anni dalla riforma pensionistica, la platea di lavoratori ancora privi di salvaguardia rimane in larga parte ignota, al punto che la Commissione lavoro del Senato della Repubblica, nell ambito di un apposita indagine conoscitiva sul fenomeno, ha deciso nell aprile 2015 di avviare un censimento (tuttora in corso) degli «esodati» residui, al fine di promuovere un eventuale e ulteriore procedura di salvaguardia. Nel frattempo, per fronteggiare la peculiare condizione di difficoltà dei lavoratori anziani, in particolare di quelli rimasti o destinati a rimanere privi di occupazione prima della maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento, l ordinamento vigente non dispone di alcuno strumento ad hoc né di tipo previdenziale, attraverso qualche forma di flessibilità nell accesso alla pensione, né sotto forma di uno specifico ammortizzatore riservato a questa platea di soggetti. Ma prima ancora che di strumenti previdenziali e assistenziali di sostegno al reddito, i lavoratori anziani usciti dal mondo del lavoro avrebbero bisogno di mezzi per farvi rientro e cioè di efficaci misure di incentivo alla ricollocazione e al prolungamento della vita attiva, anch esse oggi carenti. La presente proposta di legge intende colmare tali lacune prevedendo per il momento in via sperimentale l adozione di alcune misure idonee a fronteggiare le criticità più immediate. Gli strumenti individuati a tale fine sono tre e riguardano, rispettivamente, il

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3153 sistema degli ammortizzatori sociali, il sistema degli incentivi all occupazione e il sistema previdenziale. Il primo strumento è l assegno di disoccupazione (ASDI) previsto dall articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che in attuazione del cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014) ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali. Introdotto sperimentalmente per un periodo molto limitato (dal 1 o maggio al 31 dicembre 2015), esso è un istituto riservato ai lavoratori che si trovino in una condizione economica di bisogno, attestata dalla dichiarazione dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e che abbiano già fruito per tutta la durata consentita dell assicurazione sociale per l impiego (NASpI), cioè del nuovo ammortizzatore per la disoccupazione involontaria introdotto dallo stesso decreto. Nell ambito di questa platea, la norma vigente riserva prioritariamente gli interventi ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai lavoratori in età prossima al pensionamento. Ai beneficiari è dunque erogato mensilmente un ASDI di importo pari al 75 per cento dell ultima indennità di NASpI percepita, per una durata massima di sei mesi e in misura, comunque, non superiore all ammontare dell assegno sociale. L articolo 1 della proposta di legge raddoppia la durata del trattamento ed estende agli anni 2016 e 2017 la disciplina dell ASDI, riservandola ai lavoratori di età non inferiore a 55 anni, che possono dunque permanere nel godimento dell ASDI se vi hanno già avuto accesso nel 2015, ovvero accedere ad esso per la prima volta, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi, decorrente dalla data di inizio del trattamento. L altro strumento individuato per fronteggiare, in tale caso, l esigenza di ricollocazione dei lavoratori anziani è costituito dalla decontribuzione triennale per le nuove assunzioni, prevista dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) e, ad oggi, riservata alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015. Anche in tale caso, l articolo 2 della proposta di legge dispone una proroga per gli anni 2016 e 2017 dell incentivo di cui all articolo 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riservandolo ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato non oltre il 31 dicembre 2017, lavoratori di età non inferiore a 55 anni. Infine, in forma del tutto innovativa, l articolo 3 della proposta di legge introduce ex novo, in via sperimentale, una disciplina del prestito previdenziale. L obiettivo è quello di creare uno strumento di flessibilizzazione generale del sistema in grado anche di colmare, quando necessario, il gap temporale eventualmente esistente tra la fine degli interventi di sostegno al reddito e la data di effettivo accesso alla pensione. La norma proposta prevede, infatti, che i soggetti in età prossima al pensionamento la cui pensione è liquidata a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata dell Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) possano accedere, fino alla maturazione del diritto alla pensione, a un prestito pensionistico, nella forma di un assegno previdenziale anticipato (APA). Per accedere all APA è necessario maturare, entro il 31 dicembre 2017, i requisiti idonei a conseguire, entro i cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda, il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia. In tale caso, alla data della domanda, i soggetti che richiedono l APA devono trovarsi in stato di disoccupazione e non essere titolari di alcun trattamento pensionistico, né di assegni straordinari per il sostegno del reddito previsti dalle norme per l incentivo all esodo. Inoltre, affinché vi sia adeguata «capienza» per l anticipazione di pensione, gli stessi soggetti devono risultare in prospettiva beneficiari secondo le regole vigenti alla data della domanda di un assegno di pensione di importo non inferiore a 2

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3153 volte l importo del trattamento minimo dell INPS, come previsto per l anno in corso. L importo dell APA è infatti fissato, su base annua, a 1,7 volte l importo dell assegno sociale individuato per ciascun anno di erogazione dello stesso. L assegno non è pignorabile e il titolare non può accedere a prestiti estinguibili con la cessione del quinto dell assegno medesimo. A differenza dei trattamenti di disoccupazione, l APA è pienamente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo, d impresa o professionale per attività lavorativa svolta successivamente all accesso all APA, a condizione che i suddetti redditi lordi non eccedano l importo dell assegno medesimo. Diversamente, l APA è ridotto in misura corrispondente alla quota di reddito da lavoro eccedente l importo dell assegno. Per altro verso, è espressamente chiarito che per il periodo di percezione dell assegno non è riconosciuta alcuna forma di contribuzione figurativa. Si prevede inoltre che i soggetti titolari, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria che abbiano già maturato alla stessa data i requisiti per accedere all APA, o li maturino in corso di fruizione di quei trattamenti, possano optare per la loro sospensione e per l accesso all APA. Quanto alla restituzione del prestito, si prevede che i ratei di pensione spettanti ai soggetti percettori dell APA vengano ricalcolati, alla data del pensionamento effettivo, in modo da compensare, su base pluriennale, le anticipazioni di pensione percepite. A tale fine, sul trattamento pensionistico spettante a ciascun soggetto è applicata, su base annuale, una trattenuta deducibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche determinata applicando alla somma degli assegni previdenziali anticipati complessivamente erogati, diminuita di un terzo, il coefficiente di trasformazione di cui alla legge n. 335 del 1995, corrispondente all età anagrafica del soggetto stesso alla data di accesso alla pensione, vigente alla medesima data. Nel caso di pensioni ai superstiti, la trattenuta è ridotta in base alla stessa aliquota di reversibilità spettante agli aventi diritto. Infine, è rimessa a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l individuazione delle modalità di attuazione della disciplina dell APA, nonché di verifica e di recupero delle somme indebitamente corrisposte. L articolo 4 reca la copertura finanziaria. La fonte di finanziamento delle misure previste dagli articoli 1, 2 e 3 è individuata nelle risorse rivenienti dai decreti legislativi attuativi del Jobs Act in coerenza con le finalità dello stesso.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3153 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Proroga dell assegno di disoccupazione per i lavoratori anziani). 1. Al fine di garantire ai lavoratori in età prossima al pensionamento la continuità di accesso agli istituti di sostegno al reddito già vigenti, in via sperimentale, per l anno 2015, i lavoratori di età non inferiore a 55 anni, già beneficiari, nell anno 2015, dell assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego (NASpI), di cui all articolo 1 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, che abbiano fruito di questa per la sua intera durata entro il 31 dicembre 2016, possono permanere, per gli anni 2016 e 2017, nel godimento dell ASDI, ovvero accedere per la prima volta a esso, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi decorrente dalla data di inizio del trattamento. 2. Fatta salva la durata massima del trattamento, l ASDI è riconosciuto ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti e alle condizioni stabiliti dal decreto emanato ai sensi dell articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. ART. 2. (Proroga della decontribuzione per l assunzione di lavoratori anziani). 1. Al fine di promuovere la ricollocazione dei lavoratori anziani, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato entro il 31 dicembre 2017, lavoratori di età non inferiore a 55 anni, è riconosciuta la proroga per gli anni 2016 e 2017 dell incentivo di cui all articolo 1, commi 118 e

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3153 seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alle condizioni e nei limiti previsti dalle medesime disposizioni. ART. 3. (Assegno previdenziale anticipato). 1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, i soggetti in età prossima al pensionamento, la cui pensione è liquidata a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere, fino alla maturazione del diritto alla pensione, all assegno previdenziale anticipato (APA), alle condizioni e nei limiti previsti dal presente articolo. 2. Possono accedere all APA i soggetti che maturino, entro il 31 dicembre 2017, i requisiti idonei a conseguire, entro i cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda, il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, di cui all articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e che alla data della domanda: a) si trovino in stato di disoccupazione; b) non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, di assegno ordinario di invalidità o di assegno straordinario per il sostegno del reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di incentivo all esodo; c) abbiano titolo, ai sensi della legislazione vigente, a divenire beneficiari, alla data di maturazione del diritto alla pensione, di un assegno previdenziale di importo non inferiore a 2 volte l importo del trattamento minimo dell Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto per l anno in corso alla suddetta data.

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 3153 3. I soggetti che maturino il requisito anagrafico e contributivo di cui al comma 2 mentre sono titolari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria possono optare, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 11, per la sospensione dei suddetti trattamenti ai fini dell accesso all APA. 4. L APA è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. La sua erogazione è subordinata alla permanenza delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2. 5. L APA è imponibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed è erogato, per tredici mensilità annue, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino all ultimo giorno del mese antecedente alla prima data utile di uscita successiva al perfezionamento, da parte del soggetto titolare dell assegno, del requisito minimo per il pensionamento, anticipato o di vecchiaia, ovvero fino alla data di effettivo accesso a un altro trattamento pensionistico diretto. 6. L importo dell APA è pari, su base annua, a 1,7 volte l importo dell assegno sociale di cui al comma 6 dell articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuato, ai sensi della medesima disposizione, per ciascun anno di erogazione dell APA. L APA non è pignorabile e il titolare non può accedere a prestiti estinguibili con la cessione del quinto dell assegno medesimo. 7. L APA è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo, d impresa o professionale per attività lavorativa svolta successivamente all accesso all APA qualora i suddetti redditi lordi non eccedano l importo dell assegno medesimo. Negli altri casi, l APA è ridotto in misura corrispondente alla quota di reddito da lavoro eccedente l importo dell assegno. 8. Per il periodo di percezione dell APA non è riconosciuta alcuna forma di contribuzione figurativa. 9. Alla data del pensionamento effettivo, i ratei di pensione spettanti ai soggetti

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 3153 percettori dell APA sono ricalcolati in modo da compensare, su base pluriennale, le anticipazioni di pensione percepite, fatta salva una quota, pari a un terzo dell ammontare delle stesse, riconosciuta a titolo di sostegno al rimborso. 10. Per le finalità di cui al comma 9, sul trattamento pensionistico spettante a ciascun soggetto è applicata, su base annuale, una trattenuta determinata applicando alla somma degli APA complessivamente erogati, diminuita di un terzo, il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, corrispondente all età anagrafica del soggetto stesso alla data di accesso alla pensione, vigente alla medesima data. Nel caso di pensioni ai superstiti, ferme restando le disposizioni dell articolo 1, comma 41, della citata legge n. 335 del 1995, la trattenuta è ridotta in base alla stessa aliquota di reversibilità spettante agli aventi diritto. La trattenuta è deducibile ai fini dell IRPEF. 11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le modalità di verifica e di recupero delle somme indebitamente corrisposte. ART. 4. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe previste dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183. 1,00 *17PDL0032360* *17PDL0032360*