Premesse Il diritto all informazione, alla libera espressione delle opinioni e alla critica è un diritto umano fondamentale.



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Transcript:

Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti Premesse Il diritto all informazione, alla libera espressione delle opinioni e alla critica è un diritto umano fondamentale. poter contare su condizioni generali adeguate all esercizio della professione. Tale garanzia è esplicitata dalla Dichiarazione dei diritti che segue. I doveri e i diritti del giornalista (*) sono fondati sul diritto del pubblico a conoscere fatti e opinioni. La responsabilità del giornalista verso il pubblico prevale su qualunque altra responsabilità, in particolare su quelle che lo legano ai datori di lavoro o agli organi statali. Il giornalista s impegna volontariamente al rispetto delle norme di comportamento iscritte nella Dichiarazione dei doveri che segue. Per svolgere i suoi compiti in modo indipendente e conforme ai criteri di qualità che gli sono richiesti, il giornalista deve Il giornalista degno di questo nome considera suo dovere rispettare fedelmente le regole fondamentali descritte nella Dichiarazione dei doveri. Inoltre, nella sua attività professionale, pur rispettando le leggi d ogni Paese, accetta unicamente il giudizio di altri giornalisti, tramite il Consiglio della Stampa o un altro organo legittimato a pronunciarsi su questioni di etica professionale. In questo campo non ammette nessuna ingerenza da parte dello Stato o di altre organizzazioni. Si considera conforme al dovere di equità il comportamento di un giornale che pubblica almeno un breve riassunto di una presa di posizione del Consiglio della stampa che lo riguarda. (*) L uso del singolare maschile nella dichiarazione risponde a un criterio di praticità e non implica alcuna discriminazione. Le norme riferite al «giornalista» si applicano ai giornalisti e alle giornaliste, senza eccezione. 5

Dichiarazione dei doveri Nel raccogliere, scegliere, redigere, interpretare e commentare le informazioni, il giornalista rispetta i principi generali dell equità, confrontandosi lealmente con le fonti dell informazione, le persone di cui si occupa e il pubblico. Il giornalista, in particolare: 1. ricerca la verità e rispetta il diritto del pubblico di venirne a conoscenza, senza riguardo per le conseguenze che gliene potrebbero derivare. 2. difende la libertà dell informazione e i diritti relativi, la libertà di commento e di critica, l indipendenza e la dignità della professione. 3. diffonde esclusivamente informazioni, documenti, immagini o prese di suono di cui gli sia nota la fonte. Non omette informazioni, o elementi d informazione importanti; non deforma testi, documenti, immagini, suoni, oppure opinioni espresse da altri; designa apertamente come tali le notizie non confermate e i montaggi di immagini o di suono. 4. non usa metodi sleali per procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o scritti. Non altera o lascia alterare fotografie con l intento di falsare l originale. Rinuncia ad ogni forma di plagio. 5. rettifica ogni informazione che, diffusa, si sia rivelata materialmente del tutto o in parte inesatta. 6. tutela il segreto professionale e non rivela la fonte delle informazioni ricevute in via confidenziale. 7. rispetta la vita privata delle persone, quando l interesse pubblico non esiga il contrario; tralascia accuse anonime e concretamente ingiustificate 8. rispetta la dignità delle persone e rinuncia a riferimenti discriminatori nel testo, nelle immagini o in documenti sonori. Le discriminazioni da evitare riguardano l etnia o la nazionalità, la religione, il sesso o le abitudini sessuali, la malattia e gli stati di infermità fisica o mentale. Nell utilizzare testi, immagini o documenti sonori relativi a guerre, atti terroristici, disgrazie o catastrofi, rispetta il limite del riguardo dovuto alla sofferenza delle vittime e delle persone a loro vicine. 6 dichiarazione

Schweizer Presserat Conseil suisse de la presse Consiglio svizzero della stampa 9. non accetta vantaggi o promesse che potrebbero limitare la sua indipendenza professionale e l espressione della sua opinione personale. 11. accetta direttive giornalistiche solo dai responsabili designati della propria redazione, purché non siano in contrasto con la presente Dichiarazione. 10. evita ogni forma di pubblicità e non accetta condizioni da parte degli inserzionisti. 7

Dichiarazione dei diritti I diritti che seguono sono ritenuti il minimo su cui il giornalista deve poter contare per rispettare i doveri che si è assunto: a. diritto di libero accesso a tutte le fonti d informazione e di libera indagine su tutto quanto è d interesse pubblico. Il segreto, su fatti pubblici o privati, può essergli opposto solo eccezionalmente e con una chiara spiegazione delle ragioni nel caso specifico. b. diritto di rifiutarsi, senza che gliene derivi un pregiudizio, di svolgere attività, e in particolare di dover esprimere opinioni, in contrasto con le norme professionali o la propria coscienza. c. diritto di rifiutare ogni direttiva o ingerenza che contravvengano alla linea editoriale dell organo d informazione per il quale lavora. Tale linea editoriale deve venirgli comunicata per iscritto prima dell assunzione. La modifica unilaterale o la revoca della linea editoriale sono illecite e costituiscono violazione del contratto. d. diritto di conoscere i rapporti di proprietà del suo datore di lavoro. In quanto membro di una redazione, deve venir informato e consultato per tempo prima di ogni decisone importante che abbia influenza sull andamento dell impresa. I membri di una redazione devono in particolare venire consultati prima di ogni decisione definitiva che abbia conseguenze sulla composizione o sull organizzazione della redazione stessa. e. diritto a un adeguata formazione e all aggiornamento professionali. f. diritto a condizioni di lavoro chiaramente definite in un contratto collettivo. Nel contratto collettivo deve essere stabilito che nessun pregiudizio può derivare al giornalista dalle attività che svolge per le organizzazioni professionali. 8 dichiarazione

Schweizer Presserat Conseil suisse de la presse Consiglio svizzero della stampa g. diritto a un contratto d assunzione individuale, che garantisca la sua sicurezza materiale e morale e a una retribuzione adeguata alle funzioni che svolge, alle responsabilità che assume e alla sua posizione sociale, tale da assicurargli l indipendenza economica. Questa Dichiarazione è stata approvata dal Consiglio di fondazione «Consiglio svizzero della stampa» nella seduta costitutiva del 21 dicembre 1999 e riveduto dallo stesso Consiglio il 5giugno 2008. 9