Cosa è il Conto energia? Come funziona il quarto Conto energia? Cosa devo fare per ottenere la tariffa incentivante del Conto energia?



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FAQ Cosa è il Conto energia? Con il Decreto Ministeriale del 05 Maggio 2011 è stato introdotto il nuovo Quarto Conto Energia per il riconoscimento degli incentivi Statali ai proprietari di impianti fotovoltaici. Come funziona il quarto Conto energia? Le componenti di ricavo sono specifiche e dipendono dalle classi e tipologie di impianto, queste sono le tre seguenti: 1) L'incentivo è corrisposto sulla base della quantità complessiva di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il meccanismo incentivante avviene tramite l'erogazione di un importo fisso, che dipende dalla potenza e tipologia dell impianto, per ogni kwh prodotto dall'impianto. E previsto un contatore che misura la quantità di energia prodotta e su questa base è corrisposto l'incentivo. 2) L'energia così prodotta, al netto della quota auto-consumata, può essere immessa e venduta in rete o utilizzata per compensare i consumi effettivi. Questo ricavo si somma all incentivo di cui sopra. 3) Risparmio sulla bolletta della energia elettrica. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e consumata direttamente sul posto costituisce un mancato prelievo dalla rete di distribuzione. L'erogazione degli incentivi è garantita costante e per un periodo di 20 anni si applicano agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016. Cosa devo fare per ottenere la tariffa incentivante del Conto energia? Per ottenere gli incentivi il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante. Per il quarto Conto Energia, se il periodo fra la data di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico (data di entrata in esercizio) e la data di invio della richiesta di concessione delle tariffe al GSE è: - non superiore ai 15 giorni, allora il GSE riconoscerà la tariffa vigente riferita alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico per i 20 anni successivi alla data di connessione dell'impianto alla rete elettrica compreso il periodo intercorso fra la data di entrata in esercizio e la data della richiesta di concessione delle tariffe al GSE; - superiore ai 15 giorni, allora il GSE riconoscerà la tariffa vigente riferita alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico per i 20 anni successivi alla data di connessione dell'impianto alla rete elettrica escluso il periodo intercorso fra la data di entrata in esercizio e la data della richiesta di concessione delle tariffe al GSE. Qual è la potenza massima installabile per le persone fisiche? La potenza massima installabile da parte di persone fisiche senza partita IVA è di 20 kwp. Per impianti di taglia superiore è necessaria la partita IVA (si veda la Risoluzione Agenzia delle Entrate 13/E del 19/1/2009). Quali sono le classi e le tipologie di impianto definite dal quarto Conto energia? Il quarto conto prevede tre classi di impianto. Le diverse classi, insieme alla potenza, alla tipologia e la data di entrata in esercizio determinano l'ammontare della tariffa incentivante. a) Impianti fotovoltaici convenzionali: - Piccoli impianti. Realizzati su edificio, con potenza non superiore a 1 MWp [1000 kwp];

Altri impianti con potenza non superiore ai 200 kwp operanti in regime di Scambio sul Posto; impianti realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche, senza limiti di potenza. - Grandi impianti. Impianti fotovoltaici che non appartengono alla definizione di piccoli impianti, quindi principalmente: Realizzati su edificio con potenza superiore ad 1 MWp [1000 kwp]; Impianti a terra (o comunque appartenenti alla categoria "altri impianti", non su edificio) anche di potenza non superiore ai 200 kwp in regime di Ritiro Dedicato; Impianti a terra (o comunque appartenenti alla categoria "altri impianti", non su edificio) con potenza superiore ai 200 kwp). b) Impianti fotovoltaici innovativi: un impianto che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati ad hoc per sostituire elementi architettonici. c) Impianto fotovoltaico a concentrazione. Esiste un tetto massimo annuale di spesa e di potenza installata? Solo per i grandi impianti sono stati fissati tetti massimi annuali di spesa e di potenza installata. Secondo il quarto Conto Energia i limiti di incentivazione dell energia prodotta da impianti fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi con riferimento a ciascun periodo. Per il 2011 sono fissate le seguenti soglie INSUPERABILI: - 300 ml di incentivi (orientativamente 1.200 MW di potenza) Per il 2012 sono fissate le seguenti soglie INSUPERABILI: - I semestre: 150 ml di incentivi (orientativamente 770 MW di potenza) - II semestre. 130 ml di incentivi (orientativamente 720 MW di potenza) Tutti gli impianti sono interessati a concorrere alla soglia massima? Non concorrono alla soglia i piccoli impianti su edifici sotto i 1.000 kwp e in scambio sul posto. Cosa accade se la soglia viene superata? Per il 2013-2016 l eventuale superamento della soglia determina solo il passaggio alla tariffa successiva. Le liste non sono soggette a scorrimento. Eventuali risorse liberate dalla esclusione di alcuni impianti si allocano nel periodo successivo. Sono previsti premi e maggiorazioni degli incentivi? La componente incentivante della tariffa individuata dal quarto Conto Energia è incrementata: a) del 5% per gli impianti fotovoltaici non su edificio, qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminate; b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili; c) di 5 centesimi di euro/kwh per gli impianti su edificio, installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento (totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d arte dell impianto fotovoltaico) per quanto riguarda i componenti

diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all interno della Unione Europea. Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste, qualora abbinati ad un uso efficiente dell energia. Quali sono le modalità di ottenimento degli incentivi per i Grandi Impianti? Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non sono entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni: a) l impianto è stato iscritto in un apposito registro gestito dal GSE, in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento. A tal fine, il limite di costo per il 2011 è inclusivo dei costi connessi all incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Qualora l insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all articolo 8 per l anno 2011, determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012; b) la certificazione di fine lavori dell impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria; il predetto termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell impianto. Quali sono le tipologie di connessione alla rete? Nel quarto Conto Energia non ci sono variazioni rispetto al terzo Conto Energia: le modalità di connessione sono, infatti, regolamentate da delibere della Autorità per l'energia Elettrica e il Gas (AEEG). Per impianti non superiori a 200 kwp, il responsabile dell'impianto potrà connettersi alla rete e aderire al nuovo Conto Energia in modalità diverse: 1) Cessione in rete. L'utente consumerà direttamente l'energia prodotta solo nel momento e nella quantità in cui è prodotta. L'energia in eccesso rispetto ai consumi sarà venduta. 2) Scambio sul posto. Il rimborso dell'energia prelevata dalla rete, per una quantità non superiore alla energia immessa in rete, avverrà a cura del GSE. Eventuali eccedenze di produzione di energia in un anno saranno remunerate a richiesta, oppure conteggiate negli anni successivi. Quali sono le tariffe incentivanti in vigore dal 1 Giugno 2011? IMPIANTI NORMALI Per gli impianti che possono accedere alle tariffe incentivanti del quarto Conto Energia connessi tra Giugno e Agosto 2011 :

Per gli impianti che possono accedere alle tariffe incentivanti del quarto Conto Energia connessi tra Settembre e Dicembre 2011: Per gli impianti che possono accedere alle tariffe incentivanti del quarto Conto Energia connessi nel 2012: Per gli impianti che possono accedere alle tariffe incentivanti del quarto Conto Energia connessi nel primo semestre 2013:

Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella seguente e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente: IMPIANTI INNOVATIVI installati nel 2011: installati nel 2012: installati nel primo semestre del 2013:

Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella seguente e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente. IMPIANTI A CONCENTRAZIONE installati nel 2011: installati nel 2012: installati nel 2013:

Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella seguente e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente. Possono essere cumulati gli incentivi? Le tariffe incentivanti del quarto Conto Energia sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell impianto: a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kw; b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome; c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l ente pubblico o l organizzazione non lucrativa di utilità sociale; d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all interno di siti contaminati come definiti dall articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) benefici conseguenti all accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. Gli incentivi NON SONO APPLICABILI se in relazione all impianto fotovoltaico sono state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.