On.le Dott.ssa Avv. Mariastella GELMINI MINISTRO DELL ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA Piazza Kennedy, 20 00144 ROMA e, p.c. Egr. Sig. Prof. Dott. Ferruccio FAZIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO con delega alla Salute presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Via Lungotevere Ripa, 1 00153 Roma Prot. n.858/08 PN Roma, 04 novembre 2008 Oggetto:Diplomi di Terapista della Riabilitazione rilasciati dalla Scuola Tecnica 2000 di Avezzano Parere Consiglio Universitario Nazionale prot. n. 1702 del 12 settembre 2008 On.le Ministro, Egr. Sottosegretario, l Associazione Italiana Fisioterapisti - A.I.FI. è associazione che si propone statutariamente di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria professionale dei Fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca. La rappresentatività professionale dell Associazione è riconosciuta da codesto Ministero, che con nota prot. 25 giugno 2004 n. 2231 ha indicato l A.I.FI. come soggetto abilitato a designare i componenti della Commissione per gli esami finali di laurea dell area sanitaria, ai sensi dell art. 6, comma 2, del D.M. 2 aprile 2001. Inoltre, con decreto del Ministro della Salute 14 aprile 2005, confermato con decreto 19 giugno 2006, l A.I.FI. è stata individuata quale associazione rappresentativa a livello nazionale dei fisioterapisti. La scrivente è venuta a conoscenza che il Consiglio Universitario Nazionale, nell adunanza del 10 settembre 2008, ha espresso parere favorevole all ammissione, al terzo anno del corso di
laurea in Fisioterapia, in soprannumero, dei possessori del titolo di terapista della riabilitazione rilasciato dall Istituto Tecnico Commerciale per geometri Tecnica 2000 di Avezzano. Tale iscrizione dovrebbe avvenire, secondo il citato parere, «con un debito formativo pari a 60 CFU da svolgersi in attività di tipo professionalizzante e di didattica formale». Il pronunciamento del C.U.N. è tuttavia palesemente contrario alle disposizioni di legge che disciplinano l accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la programmazione del S.S.N. e il riconoscimento della equipollenza dei titoli professionali. Per una corretta comprensione della problematica in oggetto, è necessario chiarire che il Terapista della Riabilitazione era la figura professionale che, nel pregresso ordinamento, svolgeva le prestazioni di riabilitazione in ambito sanitario. L art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992 ha riordinato le figure professionali sanitarie, prevedendo, da un lato, la programmazione del numero degli operatori da formare, onde assicurare la maggiore coerenza rispetto alle esigenze e al fabbisogno espressi dal Servizio Sanitario Nazionale, e, dall altro, la riconduzione della formazione all ambito universitario e contestuale soppressione dei corsi di studio pregressi. Il complessivo disegno del legislatore ha comportato altresì la ridefinizione dei profili professionali e l individuazione di nuovi e più precisi contorni delle rispettive competenze. Tali adempimenti sono stati demandati dal legislatore al Ministero della Salute, anche allo scopo di evitare successive difficoltà di applicazione in ambito locale e di scongiurare il rischio che si verifichino difformità di situazioni all interno degli enti sanitari appartenenti a diverse aree regionali. Del resto, si tratta di questioni che incidono sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale anche a seguito della riforma dell art. 117 della Costituzione (cfr. sentenza n. 353/2003). In tale contesto, con D.M. 741/1994 è stato istituito il nuovo profilo di Fisioterapista, che ha assorbito e sostituito quello di Terapista della Riabilitazione. Nel configurare il nuovo ordinamento, il legislatore ha peraltro tenuto conto dei diritti acquisiti, dettando una specifica disciplina transitoria per l equipollenza dei pregressi titoli di qualificazione professionale. Per quanto concerne il profilo del fisioterapista, il D.M. n. 741/1994, all art. 3, si limitava a rinviare a un successivo decreto interministeriale l individuazione dei diplomi e degli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, da considerarsi equipollenti al nuovo diploma universitario ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Successivamente, l art. 4 del d.l. n. 475/1996, convertito in legge n. 573/1996, ha previsto che «in attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 [hanno] valore abilitante [i] titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo». La materia è stata nuovamente disciplinata dall art. 4 della Legge n. 42/1999, che ha dettato i criteri normativi necessari per il riconoscimento dell equipollenza dei titoli pregressi. In attuazione della citata norma, per quanto concerne i fisioterapisti, l individuazione dei titoli equipollenti è stata effettuata con il D.M. 27 luglio 2000.
Si tratta di una disposizione di carattere intrinsecamente transitorio e perciò eccezionale, giustificata dalla necessità di salvaguardare i diritti acquisiti, vale a dire l affidamento di coloro che, in un contesto normativo diverso, avevano in buona fede già acquisito un diploma che, all epoca, li legittimava ad esercitare la professione sanitaria. Proprio per tale ragione, l art. 4, comma 2, della legge n. 42/1999 limita il riconoscimento dell equipollenza unicamente ai «titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali», vale a dire a quelli conseguiti prima della istituzione del profilo professionale e del diploma universitario di fisioterapista (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sentenza n. 398/2006; Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, Sezione I, ordinanza n. 715/2008; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza 15 settembre 2008 n. 4060). In altri termini, l equipollenza dei titoli pregressi, ANCHE AI FINI DELL AMMISSIONE AI CORSI UNIVERSITARI, costituisce per natura un meccanismo che non può che riguardare il passato, cioè le fattispecie già compiutamente realizzate, e che non può essere invece utilizzato come meccanismo di riconduzione dinamica (cioè valevole anche per il futuro) di alcuni titoli ad altri (di tutt altra natura). Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4476/2003, accogliendo un ricorso proposto dall Istituto Tecnica 2000, ha riconosciuto la sussistenza, anche dopo il d.lgs. 502/1992, di un doppio canale formativo, che comporta la sopravvivenza dei corsi di formazione professionale attivati dalle Regioni a fianco dei corsi universitari riordinati. Tale orientamento è stato successivamente smentito dalle pronunce dello stesso Consiglio di Stato, ma, anche a voler considerare tale pronunciamento, la stessa sentenza afferma che il sistema binario configura una differente tipologia di formazione professionale con diversità del valore dei titoli rilasciati. Il rischio di commistione tra i due settori afferma il Consiglio di Stato è escluso dalla previsione dell art. 8, lett. b), della Legge n. 845/1978 (Legge quadro sulla formazione professionale), secondo cui le Regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitario o post-universitario. La formazione professionale attiene infatti al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, con una valenza prevalentemente operativa, mentre è estranea la finalità di consentire il conseguimento di un titolo accademico (laurea triennale) che costituisce altresì esame di stato abilitante all esercizio professionale. Né poteva essere altrimenti: le Regioni, infatti, possono autorizzare corsi di formazione professionale a condizione che non utilizzino indebitamente tale prerogativa per creare surrettiziamente delle figure di professionisti sanitari diverse o anche solo potenzialmente sovrapponibili a quelle istituite dallo Stato (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 355/2005; 153/2006; 424/2006; n. 57/2007; n. 300/2007, n. 93/2008, n. 179/2008). Di conseguenza, i diplomi rilasciati al termine dei predetti corsi non hanno validità giuridica né ai fini dell abilitazione all esercizio professionale né ai fini dell ammissione, in deroga alla normativa generale, ai corsi di laurea in Fisioterapia. Del resto, coerentemente ai principi sopra citati, il Ministero della Salute, in risposta ad un quesito formulato dalla scrivente Associazione, con nota 22 dicembre 2005 ha chiaramente affermato che «il titolo di Terapista della Riabilitazione rilasciato da Tecnica 2000 solo nominalmente è analogo a quello di cui al citato D.M. [D.M. 27 luglio 2000, n.d.s.], posto che quello ivi citato fa parte di quei titoli che sono stati dichiarati equipollenti a quello di Fisioterapista in quanto conseguiti in base alla normativa vigente prima dell individuazione di
questa figura sanitaria, e al termine di corsi che si sono conclusi entro il 1 gennaio 1999, mentre quello rilasciato da Tecnica 2000 non può considerarsi tale poiché quella normativa è venuta meno con l istituzione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie». Analogamente, il Ministero dell Università e della Ricerca Direzione Generale per l Università, con nota prot. n. 2517 del 22 giugno 2006, precisava che «per quanto di competenza di questo Ufficio l Istituto in questione [Istituto Tecnica 2000] non risulta essere mai stato riconosciuto in alcun modo da questa Amministrazione ( ) Si fa, inoltre, presente di aver avuto occasione di trattare il problema della validità dei titoli rilasciati dall Istituto in questione, soprattutto a seguito di telefonate e quesiti da parte di interessati all iscrizione o di studenti già iscritti i quali ritenevano equipollente il titolo rilasciato dall Istituto in questione al Diploma universitario o alla laurea triennale abilitante alla professione del Fisioterapista. A tali richieste l Ufficio ha sempre risposto in modo negativo ( ). Infine si rappresenta che, a seguito di una apposita riunione dell Osservatorio delle professioni sanitarie, questo Ufficio aveva inviato a tutti i Rettori l unita nota n. 5229 del 28.11.2005, per evitare che i possessori di titoli non rientranti nelle equipollenze di cui ai decreti interministeriali in data 27.7.2000 venissero riconosciuti in crediti formativi al fine del rilascio del titolo di laurea universitaria abilitante per le professioni sanitarie». Pertanto, i titoli in esame non possono in alcun modo essere riconosciuti ai fini del conseguimento di crediti formativi secondo percorsi o, meglio, scorciatoie contrarie alla legislazione vigente e in contraddizione con quanto già stabilito da questi Ill.mi Dicasteri. Peraltro, la questione della validità giuridica dei tittoli dell Istituto Tecnica 2000 di Avezzano era già stata oggetto di interrogazione parlamentare (n. 4/12794), a seguito della quale il sottosegretario di Strato On. Bettoni Brandini ribadiva che «tali titoli, sia quelli conseguiti al presente, sia gli altri in via di conseguimento, non sono titoli abilitanti e validi» (luglio 2000). Non solo: è opportuno precisare, per completezza di esposizione, che l Istituto Scuola Tecnica 2000 è stato anche sanzionato dall Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con provvedimento n. 1609/2006 per pubblicità ingannevole, avendo pubblicizzato il corso per terapista della riabilitazione come finalizzato al rilascio di un titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista e valido a tutti gli effetti di legge. Proprio in considerazione del sopra richiamato quadro normativo e giurisprudenziale, il Consiglio Regionale della Regione Abruzzo, nella seduta del 12 febbraio 2008, ha deliberato di revocare definitivamente l autorizzazione all istituto Tecnica 2000 a svolgere corsi di formazione professionale in Terapista della Riabilitazione, provvedimento, quest ultimo, che il T.A.R. Abruzzo, in sede cautelare, ha ritenuto legittimo. Sotto altro profilo, il parere del CUN è illegittimo anche laddove pretende di quantificare, in deroga alla normativa vigente, il numero di CFU che devono essere riconosciuti ai possessori del diploma in Terapista della Riabilitazione rilasciato dall Istituto Tecnica 2000 che si iscrivano in soprannumero al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia. Si tenga presente, infatti, che in termini generali e inderogabili l art. 2, comma 147, del d.l. 262/2006 dispone che «in ogni caso» il numero dei CFU che le Università possono riconoscere a fronte delle conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario «non può essere superiore a sessanta». E poiché, ai sensi del D.M. 270/2004, la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti, appare evidente che
l iscrizione direttamente al terzo (ed ultimo) anno del corso di laurea in Fisioterapia concreta di fatto un riconoscimento di CFU maggiore (120) rispetto al limite di legge consentito (60). Tale considerazione porta a considerare il parere del CUN non solo come un atto palesemente illegittimo, ma anche come una misura stucchevolmente discriminatoria, di mero favor per alcuni furbi e in danno di quanti hanno faticosamente affrontato i test di ammissione alle Università e tutti gli esami di profitto, fino al normale conseguimento della laurea in Fisioterapia. E evidente allora che il parere del CUN del 10 settembre 2008 si pone in palese contrasto con la legislazione in materia di accesso ai corsi di laurea universitari, incidendo su aspetti fondamentali quali la programmazione degli accessi e la rilevazione del fabbisogno di professionisti sanitari da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Esso inoltre contraddice il consolidato orientamento dei Ministeri competenti che già si erano univocamente espressi per negare rilevanza giuridica ai predetti diplomi. Esso, infine, produce un effetto abnorme e destabilizzante: sono infatti numerose le fattispecie in cui le Regioni (ad esempio, l Umbria, le Marche, la Lombardia, ecc.), dopo la riforma avviata dal d.lgs. 502/1992, hanno continuato ad autorizzare scuole private a svolgere corsi di formazione professionale per profili sanitari non riconosciuti dallo Stato, i cui diplomati chiedono già da tempo l equipollenza in sanatoria al diploma di laurea in Fisioterapia. In definitiva, Alla luce delle considerazioni che precedono, la scrivente Associazione invita le SS. VV. Illustrissime a non dare seguito alcuno al su richiamato parere del Consiglio Universitario Nazionale del 10 settembre 2008, in quanto illegittimo. Con l auspicio di un favorevole accoglimento della presente istanza, si porgono rispettosi saluti. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FISIOTERAPISTI Il Presidente Nazionale A.I.FI. Dott. Antonio Bortone