Convegno/Dibattito sugli effetti della liberalizzazione del mercato del gas sulle modalità di prelievo delle accise e dei diritti doganali.



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Convegno/Dibattito sugli effetti della liberalizzazione del mercato del gas sulle modalità di prelievo delle accise e dei diritti doganali. Ing. Gilberto Dialuce- Direttore Area mercato del gas e normativa tecnica Liberalizzazione del mercato del gas Con il decreto legislativo n. 164 del 23 Maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 21 giugno 2000, si è data piena attuazione al recepimento della Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas. Il recepimento di tale Direttiva si inquadra in un momento fondamentale per il settore energetico ove sono in atto trasformazioni radicali mirate, in primo luogo, ad accrescere la competitività del settore energetico e del Paese intero, essendo certamente l' energia uno dei fattori chiave che condiziona l'intero sviluppo economico e sociale. I processi di liberalizzazione e di apertura dei mercati nel contesto italiano ed europeo hanno infatti anche la finalità di condurre tramite la competizione alla discesa dei prezzi dell'energia e, conseguentemente, di accrescere la competitività delle imprese. Tali processi vengono portati avanti con continuità non perche imposti dall'unione Europea ma in quanto esiste ormai la convinzione che solo tramite meccanismi di mercato si possa stimolare le imprese italiane verso la ricerca di una maggiore efficienza, fattore che consentirà loro di crescere e di essere competitive sul mercato europeo. Obiettivi e modalità dell' apertura del mercato Gli obiettivi del Decreto legislativo n.164 del 2000 in sintesi sono. contribuire alla creazione di un unico mercato integrato europeo del gas; rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti;.introdurre maggiore competitività e trasparenza nel settore, principalmente a vantaggio dei consumatori;.evitare che l'introduzione della concorrenza avvantaggi i venditori di gas extra europei da cui in massima parte dipende I 'Italia;.evitare che la concorrenza favorisca operatori di paesi europei che aprono al minimo consentito il loro mercato interno;.indirizzare i distributori verso una maggiore concorrenza, con guadagno di efficienza e possibili aggregazioni. Il modo con cui il recepimento della Direttiva è stato attuato è orientato verso una grande apertura del mercato, dando al contempo una decisiva spinta verso la liberalizzazione e l' efficienza del sistema, che nel giro di pochi anni dovrebbe portare il sistema gas verso un meccanismo di funzionamento simile a quello che si è sviluppato nel Regno Unito nell ' ambito degli ultimi dieci anni.

Attualmente il livello di mercato libero potenziale raggiunto dai paesi membri che hanno recepito la Direttiva si aggira intorno al 75%, a fronte di una previsione iniziale molto più ristretta. n livello di apertura del mercato è previsto arrivare a circa il 90% entro il 2008. n mercato nazionale del gas naturale è stato caratterizzato negli ultimi 6 anni da una spiccata crescita, passando dai 54,6 miliardi di m c del 1995 ai 70,2 miliardi del 2001; contemporaneamente la produzione nazionale si è ridotta da 20,2 miliardi di m c a 16,6 miliardi (principalmente del Gruppo ENI). Conseguentemente le importazioni, tenuto conto delle variazioni intervenute negli stoccaggi, sono cresciute da 34,9 a 57,4 miliardi di m c (per il 48,8% dall' Algeria, il 36,8 dalla Russia, il 10,6 dall'olanda, mediante contratti di tipo Take or pay, principalmente di SNAM, seguita da ENEL e EDISON GAS). Accesso al sistema europeo Un cliente idoneo per poter trasportare il gas comprato da un determinato fomitore ha bisogno dell'accesso alla rete dei metanodotti e ad altre infrastrutture di collegamento. L' accesso al sistema di trasporto da parte di terzi, il così detto TP A (Third Party Access), è di fondamentale importanza per il funzionamento di un sistema competitivo. Per fare in modo che i clienti idonei ed i fornitori di gas possano sottoscrivere un contratto di fomitura di gas la Direttiva prevede l' accesso al sistema da parte di terzi. La Direttiva offre agli Stati Membri due possibilità riguardo a come organizzare I' accesso al sistema da parte di terzi: l' accesso regolato basato su tariffe e su altre condizioni per l'uso del sistema stabilite e pubblicate da un ente indipendente e l'accesso negoziato, basato su accordi commerciali tra le parti e sulla pubblicazione delle principali condizioni commerciali per l'uso del sistema. Gli Stati Membri possono anche scegliere una combinazione dei due sistemi, quale accesso regolato a livello di distribuzione e accesso negoziato per il trasporto. Otto Stati Membri (Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Svezia e Gran Bretagna) hanno scelto il tipo di accesso regolato alloro sistema del gas. Tre Stati Membri (Danimarca, Francia e Olanda) hanno scelto un ibrido o una combinazione fra l'accesso regolato e quello negoziato. Due Stati Membri (Germania e Belgio) hanno scelto I' accesso negoziato per I' intero sistema. La normativa italiana In Italia l' emanazione delle nuove norme non solo ha consentito di recepire la Direttiva europea, ma anche di disegnare una normativa quadro completa per il settore del gas, che mancava in Italia, in particolare per il settore della distribuzione. n provvedimento in esame prevede, per i diversi settori della filiera del gas:.importazione: è richiesta una autorizzazione per le sole importazioni di gas proveniente da Paesi extra europei, subordinata alla disponibilità sul territorio italiano di una quota di stoccaggio strategico di gas, pari al 10% delle quantità importate, ed al contributo alla diversificazione degli approvvigionamenti o alla realizzazione o potenziamento di infrastrutture del sistema del gas;

.produzione: sono previsti incentivi per la ricerca di nuovi giacimenti e per la coltivazione dei giacimenti che presentano marginalità economica;. trasporto: è una attività libera, non soggetta ne a concessione ne ad autorizzazione;.stoccaggio: è soggetto a concessione; i detentori di giacimenti di stoccaggio devono mettere a disposizione le capacità di stoccaggio per le esigenze dei coltivatori dei giacimenti, per le richieste di stoccaggio strategico, per le necessità di modulazione dei consumi. E' stata prevista la possibilità di accesso da parte di terzi in concorrenza ai giacimenti in fase avanzata di coltivazione per poterli riutilizzare come stoccaggi;.distribuzione: si introduce un meccanismo di gara pubblica nella attribuzione da parte degli Enti locali delle concessioni per la distribuzione di gas, che non potranno durare più di 12 anni; viene ridotta a 5 anni, prorogabili a certe condizioni fino a 10, la durata delle concessioni esistenti, in modo da accelerare il processo di aggregazione e ristrutturazione del settore. Viene stabilito l' obbligo per i distributori esistenti di costituire una società separata per la vendita del gas, con decorrenza dall' 1.1.2002 per i distributori con più di 100.000 clienti e dall' 1.1.2003 per tutti gli altri;.separazione societoria: è prevista la separazione societaria delle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio, in quanto considerate di interesse pubblico, dalle attività di produzione, importazione e vendita di gas; i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione sono oggetto di regolazione, in modo da ottenere trasparenza e concorrenza. La vendita potrà essere fatta solo da soggetti che non esercitano nessuna altra attività nella filiera del gas, tranne produzione e importazione. Tutto il sistema viene perciò suddiviso tra imprese che hanno la materia prima gas (produttori, importatori, grossisti, venditori al cliente finale) e imprese che hanno infrastrutture e forniscono servizi al sistema (trasportatori, distributori, gestori di impianti di rigassificazione di GNL e di stoccaggi di metano in giacimento );.clienti idonei: sono dichiarati clienti idonei, e quindi con diritto di concludere contratti di fomitura con qualsiasi venditore, oltre quelli previsti dalla Direttiva (produttori di elettricità e consumatori oltre i 25 milioni di metri cubi), tutti i distributori, i consorzi di imprese e i consumatori sopra 200.000 metri cubi; dall ' 1.1.2003 tutti i consumatori (anche il singolo utente) sono idonei;.tariffe: sono stabilite dall ' Autorità per l' energia elettrica e il gas per le attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio, e per 1 'utilizzo di terminali di GNL, sulla base di criteri stabiliti dal decreto di recepimento;.norme per la conco"enza: è introdotta dal 2002 una soglia del 75% rispetto ai consumi di gas nazionali per la quantità di gas immessa in rete da un unico soggetto per la vendita; tale soglia si riduce del 2% ogni anno fino a giungere al 61% nel 2009. Nessun soggetto dal 2003 può vendere direttamente a clienti finali più del 50% del totale dei consumi nazionali. Entrambe le soglie sono calcolate al netto degli autoconsumi e verranno eliminate nel 2010, quando si sarà raggiunto un mercato totalmente competitivo;.reciprocità: è garantita la parità di concorrenza nei confronti di imprese europee appartenenti a Paesi che aprano il loro mercato interno in misura minore, ammettendo la possibilità che esse stipulino contratti di vendita con clienti idonei italiani solo se la

stessa tipologia di clienti è dichiarata idonea anche nel Paese ove esse, o le loro controllanti, hanno sede. Il D. L.vo n.164 del 2000 prevede l'emanazione di vari prowedimenti applicativi, di competenza del Ministero dell' industria, ora Ministero delle attività produttive, e dell' Autorità per l' energia elettrica e il gas. In attuazione delle nuove norme sono già emanati numerosi prowedimenti, tra i quali :.è stato emanato il decreto del Ministro dell'industria che determina, nell'ambito della rete di gasdotti di trasporto esistenti, quale parte è classificata come "rete nazionale"; tale decreto è la base per la applicazione delle nuove tariffe di trasporto per l' accesso dei terzi al sistema, che saranno differenziate tra rete nazionale e rete locale, e per il trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza sulle reti locali di gasdotti;.l' Autorità per l' energia elettrica ed il gas ha pubblicato le nuove tariffe di distribuzione, di trasporto, e di stoccaggio;.l' Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha pubblicato i documenti di consultazione che saranno la base per l'emanazione delle delibere che stabiliranno lo svolgimento delle attività di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio (Codici di rete e di stoccaggio );.è stata attuata la prevista separazione societaria nell ' ambito dei gruppi ENI ed EDISON GAS delle attività di trasporto, di stoccaggio e di vendita; è stato effettuato il collocamento in borsa di circa il 40% della società SNAM Rete Gas a cui l'eni ha attribuito la rete di trasporto e i servizi di dispacciamento; anche i distributori italiani di gas con più di 100.000 clienti hanno separato societariamente le attività di distribuzione da quelle di vendita, e tutti gli altri distributori, in numero di circa 780, dovranno farlo entro il 2002;.è stato emanato il decreto del Ministro dell'industria che stabilisce le modalità di ottenimento delle autorizzazioni ad importare in Italia gas prodotto in Paesi non appartenenti all'unione europea;.sono stati emanati i decreti che sanciscono la separazione amministrativa delle concessioni di coltivazione da quelle di stoccaggio;.sono stati acquisiti i dati sulle capacità di trasporto sui gasdotti di importazione connessi alla rete nazionale, e sono stati pubblicati, effettuate le necessarie verifiche con I' Autorità per l' energia elettrica e il gas, ai fini della allocazione delle capacità di trasporto non riconosciute impegnate da contratti esistenti; Importazione e accesso alle reti di trasporto La rete di metanodotti europei rappresenta il sistema ali' interno del quale si sviluppa il mercato del gas. Un sistema di trasporto ben integrato attraverso l'europa rappresenta la condizione iniziale per una buona integrazione dei mercati del gas e per ottenere pieno beneficio dal mercato interno di ogni singolo Stato membro. La maggior parte dei paesi europei importa il gas attraverso un numero limitato di strutture di metanodotti e terminali di ricezione GNL. In Italia il gas di provenienza estera entra nella rete nazionale attraverso quattro punti, utilizzando strutture dedicate (appositamente costruite a seguito della stipula di un contratto di importazione); in particolare metanodotti da Russia, Olanda e Algeria ed un

terminale di ricezione del GNL ubicato a Panigaglia (La Spezia). I metano dotti di importazione sono stati realizzati in passato da Snam in collaborazione con società del gas dei paesi attraversati. Oggi sono in corso i potenziamenti delle strutture esistenti che consentiranno di importare maggiori quantitativi da Olanda, Norvegia (6 miliardi di mc/anno a partire dal 2002) e Russia. Verrà inoltre realizzato un metanodotto che collegherà la Libia all'ltalia e che permetterà l'importazione di 8 miliardi di mc/anno di gas a partire dal 2004. Un terminale di ricezione e rigassificazione di GNL è previsto al largo della costa di Rovigo, con una capacità di 4 miliardi di mc/anno. Ulteriori 6 domande di autorizzazione per la costruzione di terminali di GNL sono State presentate per Taranto, Vado Ligure, Muggia, Brindisi, Corigliano e Lamezia Terme. Un caso particolare di importazione è quello delle importazioni di GNL di provenienza nigeriana da parte dell'enel (3,5 miliardi di mc/anno a regime), che viene consegnato a Gaz de France presso il terminale di Montoir de Bretagne e utilizzato in Francia; ENEL ha a disposizione un equivalente quantitativo di gas di provenienza algerina (1,2 miliardi di mc/anno di GNL disponibile presso il terminale di Panigaglia) e russa (2,3 miliardi di mc/anno attraverso il punto di consegna a Tarvisio ). Ai fini della sicurezza a lungo termine del sistema degli approvvigionamenti dall ' estero, il decreto legislativo n.164 del 2000 ha previsto che le importazioni da Paesi non appartenenti all 'Unione europea siano autorizzate dal Ministero delle attività produttive. Nel caso di gas prodotto in Europa, è prevista una semplice comunicazione allo stesso Ministero dei volumi, da presentare entro 60 giorni. Nessuna autorizzazione è prevista per l' esportazione, che è pertanto attività totalmente libera. L' autorizzazione ali' importazione è subordinata al possesso da parte del soggetto richiedente di capacità tecniche e finanziarie adeguate al progetto d'importazione, alla presentazione di adeguate informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale, alla dimostrazione dell'affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto, nonche della disponibilità di stoccaggio strategico. Inoltre, salvo il caso in cui le fomiture provengano da un Paese diverso da quelli dai quali già avvengono importazioni, il richiedente deve dimostrare anche la capacità e l'intendimento, mediante opportuni piani d'investimento, a contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture d'approvvigionamento, di trasporto,,o di distribuzione. Per quanto riguarda la capacità tecnica e finanziaria l'importatore deve dimostrare la propria affidabilità, mediante una adatta struttura organizzativa, competenze disponibili, risorse umane, anche facendo riferimento al gruppo societario d'appartenenza; le capacità finanziarie dovranno essere cornmisurate rispetto agli impegni economici e finanziari connessi alle quantità di gas da approvvigionare. La provenienza e qualità del gas deve essere attestata, anche facendo ricorso ai dati forniti dall'eventuale grossista o con riferimento alla composizione dell'offerta in caso di acquisto da hub. Una particolare attenzione viene dedicata alla affidabilità dell ' intera catena di importazione, a partire dal luogo di produzione fino ad arrivare alla frontiera italiana,

lungo i diversi sistemi di trasporto: al fine di rilasciare l'autorizzazione ad operatori qualificati, quali quelli già attualmente operanti, un fattore determinante è la possibilità di dimostrare di avere concretamente in corso di acquisizione i relativi diritti di fornitura e di trasporto lungo tutto il sistema, per il periodo necessario, specificando gli eventuali vincoli, contrattuale o di altra natura, relativo alla fornitura o al trasporto del gas, che possano avere effetti sul sistema italiano del gas. L 'importatore dovrà prenotare una disponibilità di stoccaggio strategico nei giacimenti di stoccaggio italiani in misura del 10% del gas che si intende importare annualmente. Lo stoccaggio strategico è stato infatti previsto come una forma di "assicurazione obbligatoria" cumulativa degli importatori per garantire il sistema del gas italiano da problemi derivanti da interruzioni delle importazioni, o da arresti di una linea di trasporto interna, o da eventi climatici eccezionali. Esso costituisce una riserva globale che i soggetti che svolgono attività di stoccaggio devono immettere in rete per rifornire il sistema indipendentemente dalla causa di crisi, reintegrandola successivamente a carico del soggetto responsabile. Al fine di contribuire alla sicurezza del sistema gas, con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, e in considerazione degli aspetti di interesse pubblico ad essa relativi, l'importatore che non contribuisce alla diversificazione geografica degli approvvigionamenti ha l'obbligo di presentare un piano di investimenti atto a contribuire, anche mediante società controllate o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento, di trasporto, di distribuzione, nonche di stoccaggio di gas naturale in Italia. Il piano degli investimenti dovrà coprire il periodo per il quale si prevede di effettuare le importazioni, ed essere adeguato rispetto al valore commerciale delle stesse. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno, così come per quelle di GNL, sono previste procedure autorizzative semplificate e con requisiti ridotti. Nel rilasciare l'autorizzazione, come concordato con l' Agenzia delle dogane, il Ministero richiama il rispetto di quanto disposto con la circolare 1064 del 27.6.01 in materia di importazione. Ottenuta l'autorizzazione ad importare, l'impresa potrà avere accesso alla rete di trasporto nazionale per vendere il gas direttamente a clienti idonei finali, oppure vendere lo stesso a clienti grossisti o, transitoriamente, ai distributori. La rete nazionale dei gasdotti è stata individuata con un decreto del Ministero dell'industria nello scorso dicembre, e comprende le linee di importazione, i gasdotti in mare, i gasdotti collegati agli stoccaggi, quelli connessi alle maggiori centrali di produzione e i gasdotti interregionali che siano funzionali al sistema nazionale del gas, per un totale di circa 8.300 km degli oltre 29.000 esistenti. La parte rimanente della rete di trasporto risulta di competenza regionale per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi e di applicazione delle norme sulla pubblica utilità. L' attività di distribuzione del gas Esaminando in particolare il settore della distribuzione del gas, le nuove norme sono state rivolte a creare un meccanismo di superamento dell'attuale frazionamento del

sistema distributivo del gas, al fine di conseguire una maggiore efficienza delle imprese, e ad introdurre i principi di concorrenza in tale campo. La distribuzione è altresì dichiarata servizio pubblico. Alcune norme sulla distribuzione contenute nel Decreto legislativo n. 164 del 2000 sono state in parte reiterate in forma generale dalle disposizioni sui servizi pubblici locali contenute nell'art.35 della legge finanziaria 2002, che tuttavia si applicano solo per la parte non già specificamente disciplinata dallo stesso D. L.vo n.164 de12000. La previsione fondamentale che determina a regime il funzionamento dell'intero sistema è la suddivisione netta delle imprese operanti nel settore del gas in imprese che "trattano" la materia prima gas e imprese che forniscono alle prime i necessari servizi. Alla prima categoria appartengono le imprese che producono gas in Italia o che lo importano, e che lo utilizzano per fini propri oppure lo vendono a grossisti o a clienti finali, nonche i grossisti stessi. Alla seconda appartengono invece le imprese che forniscono i servizi di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio, e di distribuzione. Tali attività sono di tipo regolato) in quanto sottoposte al controllo da parte dell ' Autorità per l' energia elettrica ed il gas, che ne determina le tariffe. L' effetto principale di tali misure sul settore della distribuzione è la necessità per le imprese operanti in tale campo di istituire, ove intendano continuare a vendere gas, una società separata a decorrere dall ' 1.1.2002; le imprese di distribuzione che forniscono complessivamente meno di 100.000 clienti dovranno adempiere a tale separazione entro il corrente anno. Tale misura, unita alla contemporanea dichiarazione di idoneità estesa a tutti i consumatori italiani ed al già operante diritto di accesso alle reti di trasporto e distribuzione esistenti, comporterà entro il prossimo anno l'avvio di una concorrenza totale tra le imprese di vendita, che potranno offrire ai clienti il gas a prezzi in competizione tra loro: ciascun cittadino potrà pertanto scegliere il proprio fornitore di gas tra tutte le società di vendita, così come oggi avviene nel settore della telefonia mobile. La vendita risulta pertanto un'attività libera: al fine di tutelare i cittadini quando diverranno singolarmente clienti idonei al 2003, è previsto che i venditori dovranno essere in possesso di una autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, subordinata al rispetto di determinati requisiti di garanzia del tipo di servizio offerto sul mercato. Si fa notare perciò che le concessioni di distribuzione esistenti, in relazione alla sola vendita ai clienti idonei a partire dall' entrata in vigore delle nuove norme, e totalmente a partire dall ' 1.1.2003, quando non esisteranno più clienti vincolati, stanno per perdere la loro attuale connotazione che abilita il distributore anche a vendere in esclusiva ai clienti ad esso allacciati. Le società di distribuzione a partire dal prossimo anno dovranno infatti operare come semplici vettoriatori del gas fornito dai venditori ai clienti, in base alle nuove tariffe di sola distribuzione che saranno determinate dall' Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il corrente anno. Verosimilmente, la ricerca di maggiori utili favorirà

l' aggregazione dei piccoli distributori esistenti fino ad una dimensione ottimale per conseguire economie di scala. Tale aggregazione sarà inoltre incentivata dal meccanismo di aggiudicazione delle concessioni di distribuzione mediante gare bandite dagli enti locali al termine della vecchia concessione, non più prorogabile. Alle gare potranno partecipare società per azioni, o a responsabilità limitata, o cooperative, o i gruppi europei di interesse economico. Per accelerare il processo di trasformazione, è previsto che le concessioni di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme (il 21 giugno 2000) cessino entro il 2005, o alla loro scadenza naturale, se compresa entro tale anno. Tale anticipata scadenza è incrementata di un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria tra almeno tre distributori, che consenta di servire un'utenza almeno doppia rispetto a quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione, di ulteriori due anni se l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o se il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, o se l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale, ed infine di ulteriori due anni nel caso in cui entro il 2005 il capitale privato costituisca almeno il 40 % del capitale sociale. Se ricorrono tutte e tre le condizioni, la scadenza avverrà pertanto ne12010. Nei casi di reti di distribuzione oggetto di fmanziamento nell'ambito del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, un articolo della legge finanziaria 2001 ha chiarito che il periodo transitorio sopra descritto inizia a decorrere dopo due anni dalla data di concessione del contributo a carico dello Stato. Nel caso invece in cui le concessioni esistenti siano state assegnate mediante gara, esse proseguiranno per la loro durata stabilita, ma non oltre il 2012. Pertanto, entro tale ultima data, tutte le concessioni di distribuzione esistenti risulteranno comunque cessate e sostituite da nuovi affidamenti attribuiti mediante una procedura concorrenziale. In ogni caso gli Enti locali hanno I' obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 2002, o trasfomlando le gestioni dirette in società di capitali o società cooperative a responsabilità limitata, o indicendo gare per l'affidamento del servizio con il nuovo meccanismo. In conclusione, il settore della distribuzione sarà soggetto nel prossimo decennio ad una profonda trasformazione che lo adeguerà ai principi di mercato, con vantaggi sia dei consumatori in termini di minore prezzo del gas che delle stesse imprese, che dovranno raggiungere standards di efficienza in grado di renderle competitive in un mercato del gas, e più in generale dell'energia, non solo italiano, ma europeo. Parallelamente anche gli Enti locali dovranno acquisire la capacità di gestire gli affidamenti del servizio di distribuzione in modo orientato ai principi di trasparenza, concorrenza ed efficienza, nell'interesse dei propri cittadini. Stoccaggio Lo stoccaggio è nato negli anni '70 in Italia per sopperire sia alle necessità di avere una sicurezza minima di approvvigionamento nel caso di una interruzione delle

importazioni, sia per consentire di far fronte all ' andamento oscillante dei consumi dei clienti, soprattutto civili, del periodo invernale rispetto al periodo estivo. Dato che la produzione nazionale e le importazioni consentono solo in misura ridotta di seguire tali oscillazioni, occorre modulare le forniture immettendo nel semestre aprile -settembre il gas in eccesso nei giacimenti in stoccaggio ed erogandolo nel semestre ottobre -marzo. Inoltre lo stoccaggio fornisce al sistema le punte orarie e giornaliere di richiesta di consumo in caso di eventi meteorologici sia programmati che eccezionali. I servizi di stoccaggio sono suddivisi in stoccaggio minerario, strategico e di modulazione. Lo stoccaggio strategico ha la funzione di sopperire ad una interruzione programmata o improvvisa di una delle fonti di approvvigionamento o di una interruzione dei sistemi di trasporto. Esso consente di fornire al sistema un volume di gas pari al 50% della massima portata di importazione, per un periodo di almeno 60 giorni. L' onere di immobilizzo di tali volumi di gas è posto a carico dei soggetti importatori, nella misura de110% delle quantità importate annue. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei venditori del gas, che hanno I' obbligo di fornire ai loro clienti la modulazione dei consumi da essi richiesta. Pertanto essi devono programmare le richieste dei loro clienti, provvedendo ad immettere nel periodo estivo i volumi di gas che saranno loro necessari durante il successivo periodo invernale. Lo stoccaggio minerario è lo stoccaggio ai fini di modulazione dei clienti che è necessario ai produttori nazionali di gas per poter offiire ai clienti stessi un servizio di fornitura a condizioni comparabili a quello offerto dagli importatori, che possono contare sulla possibilità di modulare le loro importazioni in misura maggiore di quanto i produttori, per motivi tecnici, possano fare. Le attività di stoccaggio di gas naturale in Italia si svolgono attualmente nell' ambito di II concessioni di stoccaggio, delle quali 9 conferite alla soc. ENI -Div. AGIP (attualmente trasferite alla soc. STOGIT dello stesso gruppo, in attuazione della separazione societaria imposta dal D.L.vo n.164 del 2000) e 2 conferite alla soc. EDISON GAS. Lo stoccaggio strategico è rappresentato da 5,1 miliardi di Smc, mentre quello di modulazione varia da 6 a circa 9 miliardi in funzione delle caratteristiche del ciclo annuale. In assenza dell ' emanazione dei criteri per i Codici di stoccaggio da parte dell ' Autorità per l' energia elettrica e il gas, le attività avvengono con norme transitorie emanate dal Ministero delle attività produttive e della stessa Autorità nell'ambito delle tariffe di stoccaggio. In funzione delle previsioni di crescita dei consumi e quindi delle importazioni, il Ministero ha attivato una serie di azioni volte ad accrescere le capacità di stoccaggio, consistenti in: migliore gestione dei giacimenti esistenti, innalzando le pressioni di esercizio e quindi aumentando i volumi di gas movimentabili; incentivi per gli studi per accertare la possibilità di utilizzare per stoccaggio altri giacimenti o acquiferi profondi;

accesso dei terzi ai giacimenti in fase avanzata di coltivazione per la loro conversione in stoccaggio. L' evoluzione del sistema degli stoccaggi porterà inoltre già a partire dal prossimo anno termico ad un incremento degli scambi tra utenti sul mercato secondario, non solo degli spazi di stoccaggio, ma anche dei relativi volumi, e la tendenza sarà quella di utilizzare sempre più 10 stoccaggio a fini commerciali oltre che di puro bilanciamento tra ciclo estivo e invernale. Effetti della liberalizzazione sulle accise e diritti doganali Le nuove norme hanno causato una serie di effetti sulle disposizioni in materia di accise e diritti doganali, alcuni dei quali già trattati nelle note n. 1064 de127.6.01 in materia di importazione e n. 3706 del 26.10.01 in materia di stoccaggio, ed in particolare nella modifica effettuata all'articolo 26 del T.U. in materia di imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n.504/95) operata dalla legge n.388 de12000. Tra di esse le più importanti sono il mutamento dei soggetti tenuti al versamento dell' accisa, identificati con i venditori al consumatore finale, o nei produttori o importatori che utilizzano direttamente il proprio gas avvalendosi del vettoriamento lungo le reti nazionali e regionali per il trasporto. E' stata anche introdotta la possibilità di gestire gli stoccaggi di un unico titolare come un unico deposito fiscale, in modo da consentire la gestione coordinata degli stessi, come previsto dalle norme di liberalizzazione, per un più efficiente funzionamento del sistema nazionale. Tali modifiche si sono rese necessarie per tenere conto delle nuove norme sulla separazione societaria tra attività di vendita e di trasporto e distribuzione, e dalla nuova configurazione del sistema degli stoccaggi, sopra descritte. Per alcuni punti occorre tuttavia approfondire le interrelazioni tra le novità introdotte dal regime di mercato e le norme sulle accise e diritti doganali, al fine di creare un sistema del gas semplificato ed efficiente. Tra di essi possono essere compresi la semplificazione del regime doganale di importazione, soprattutto per importazioni spot di breve durata, i sistemi di misura fiscale, le disposizioni in materia di deposito fiscale, gli adempimenti in materia di accise, la semplificazione degli adempi menti per lo scambio dei volumi di gas in regime di deposito fiscale, in modo da consentire la crescita di un mercato secondario di scambi di gas negli stoccaggi. Conclusioni Il riassetto del mercato del gas in Italia interverrà su un settore in forte crescita, i cui consumi saliranno dagli attuali 70 miliardi di metri cubi a oltre 95 miliardi nel 2010, soprattutto a causa della conversione a gas con ciclo combinato degli impianti di produzione di energia elettrica. Occorre tuttavia tenere presente che tale crescita,

considerato il declino della produzione nazionale, avverrà solo mediante l' aumento delle importazioni, che arriveranno a coprire circa 1'87% dei consumi ne12010. Il gas naturale è attualmente la fonte di energia più in fase di sviluppo non solo in Italia ma anche in Europa e sta continuando ad accrescere la sua influenza in tutti i settori di mercato dei paesi europei. Da qui al 2020 la domanda di gas naturale aumenterà in Europa del 45% ed il gas diverrà una dellè maggiori fonti di energia contribuendo a circa i127% dei consumi globali di energia in Europa ne12020. L 'insieme delle misure adottate in sede di recepimento della normativa comunitaria, che nel complesso superano notevolmente il minimo previsto dalla Direttiva, causerà una profonda e rapida ristrutturazione ed ammodernamento del settore del gas, a vantaggio dell'intero sistema italiano, sulla base di questi prevedibili effetti:.ristrutturazione interna dei gruppi di imprese operanti nel mercato italiano;.possibile entrata nel mercato italiano di altri soggetti europei, a condizioni di reciprocità, con vantaggi per la concorrenza;.forte aggregazione dei circa 780 distributori esistenti, con aumento dell ' efficienza e della competizione, ed abbassamento dei costi di struttura;.trasparenza del meccanismo di formazione dei prezzi all'utente e aumento delle possibilità di controllo;.diminuzione del prezzo del gas (a monte delle imposte) per gli utenti, dowto alla presenza di tariffe di trasporto, distribuzione e stoccaggio stabilite dall ' Autorità, e alla azione di concorrenza tra i diversi venditori che potranno agire liberamente sulle reti;. possibilità per i clienti di scegliere liberamente il proprio fomitore di gas;.attivazione di nuovi investimenti ed occupazione nel settore~.incentivazione della formazione di società che forniscano ai clienti un servizio integrato (ad esempio fornitura di gas ed elettricità con unica fatturazione )~.possibilità per le imprese italiane di competere sull' intero mercato europeo, in quanto avendo l'ltalia dichiarati idonei tutti i clienti, non potrà essere loro impedito l' accesso ai clienti degli altri Paesi~.maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, mediante la costruzione di nuove infrastrutture e la diversificazione della provenienza delle importazioni;.collocazione dell 'Italia all ' avanguardia nell ' assetto del proprio sistema gas, nei confronti della maggioranza dei Paesi europei, benche sia un Paese fortemente importatore. Occorre tuttavia un grande lavoro di tutti i soggetti del sistema, ivi compresi il Ministero delle attività produttive, l' Agenzia delle dogane e l' Autorità per l'energia elettrica e il gas, che dovranno stabilire l' insieme di regole di applicazione delle nuove norme che consentano di svolgere le attività in regime di concorrenza e trasparenza, ma anche di efficienza e di sicurezza di funzionamento, anche mediante l'attuazione di misure particolari atte a garantire in sicurezza la transizione del sistema dall ' assetto precedente al nuovo meccanismo, certamente più complesso e articolato.

Si fa infine presente che l'azione di apertura dei mercati dell'energia è un processo ormai irreversibile ed in fase di ulteriore accelerazione: la Commissione ha infatti predisposto una serie di integrazioni alle direttive in materia di mercato del gas ed elettrico, in corso di discussione con gli Stati membri, per aumentare ancora il livello di concorrenza e di integrazione del sistema energetico europeo.