Oggetto: Decreto interministeriale a tutela dei lavoratori salvaguardati ex art.24 della L.214/11



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Linea di Prodotto Previdenza Linea di Prodotto Pubblica Amministrazione Data: Num. Protocollo: Oggetto: Decreto interministeriale a tutela dei lavoratori salvaguardati ex art.24 della L.214/11 E stato firmato dal Ministro dell Economia e Finanze e dal Ministro del Lavoro ma non ancora pubblicato, ad oggi, sulla Gazzetta Ufficiale - il decreto interministeriale che, in attuazione dell art.24, cc.14 e 15, della L.214/11, definisce sia il contingente numerico dei lavoratori salvaguardati dai nuovi requisiti di accesso alla pensione - introdotti dalla riforma Monti - sia le caratteristiche di accesso alla norma di salvaguardia per ciascuna tipologia di lavoratori interessati. Il decreto introduce inoltre la necessità, per alcune delle categorie di lavoratori interessati alla salvaguardia (esonerati P.I., esodati, genitori di disabili), di presentare apposita domanda di riconoscimento del beneficio entro 120 gg dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, a pena di decadenza, come di seguito illustrato in dettaglio. Torneremo sull argomento non appena il decreto sarà stato pubblicato: vi informiamo comunque che, nel frattempo, abbiamo già sottoposto alla Consulenza legale centrale alcune problematiche, emerse da una prima lettura. In proposito, vi invitiamo a segnalarci le eventuali partiolari casistiche che vi trovate ad affrontare. Il numero complessivo dei soggetti interessati alla salvaguardia è pari a 65.000 unità, suddivise nel modo seguente: Tipologia soggetti Contingente numerico Soggetti in mobilità ordinaria 25.590 Soggetti in mobilità lunga 3.460 Soggetti interessati a Fondi di solidarietà di 17.710 settore Autorizzati ai VV 10.250 Soggetti interessati all esonero (P.I.) 950 Genitori di disabili in congedo 150 Lavoratori esodati 6.890 Totale salvaguardati 65.000 L art.7 del decreto ricorda che sono inclusi nel plafond dei 65000 anche i soggetti già derogati dall applicazione delle decorrenze mobili ex art.12, c.5, della L.122/10 (mobilità ordinaria, mobilità lunga e fondo di solidarietà).

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA NORMA DI SALVAGUARDIA 1) Soggetti in mobilità ordinaria per effetto di accordi sindacali stipulati ante 4.12.11: - cessazione dell attività lavorativa al 4.12.2011; - perfezionamento dei requisiti per l accesso a pensione entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità. In sostanza, il DM esclude dalla salvaguardia i soggetti che, pur usufruendo di una mobilità derivante da un accordo intervenuto anteriormente al 4 dicembre scorso, in quella data non avevano ancora cessato il rapporto di lavoro. 2) Soggetti in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.11: - cessazione dell attività lavorativa al 4.12.2011. In sostanza, il DM escluderebbe dalla salvaguardia i soggetti che, pur usufruendo di una mobilità derivante da un accordo intervenuto entro il 4 dicembre scorso, in quella data non avevano ancora cessato il rapporto di lavoro. Nella realtà, la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro al 4.12.11 è sempre verificata, tenuto conto del fatto che gli ultimi collocamenti in mobilità lunga risalgono al 31 dicembre 2007, sulla base della L. 296/06. Pertanto, tutti i lavoratori che si trovano in mobilità lunga dovrebbero rientrare nella salvaguardia dai nuovi requisiti, prevista dal DM. 3) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore al 4.12.11 e lavoratori per i quali entro il 4.12.11 sia stato previsto l accesso alla prestazione: - devono essere titolari della prestazione straordinaria al 4.12.11, oppure anche da data successiva al 4 dicembre. In quest ultimo caso, l accesso alla stessa deve essere stato autorizzato dall Inps; - rimangono a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino al compimento del 62 anno di età. I settori interessati dalla norma riguardano i lavoratori bancari, gli esattoriali e i postali. 4) Soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria ante 4.12.11: o lavoratore autonomo o con contribuzione mista, con requisiti maturati entro il 31/05/2012 = decorrenza.

A condizione che: - non abbiano ripreso l attività lavorativa dopo l autorizzazione alla contribuzione volontaria; - abbiano almeno un contributo volontario accreditato, o accreditabile, alla data di entrata in vigore del DL 201/11 (6.12.11). Il DM esclude dalla salvaguardia, in sostanza, gli autorizzati ai VV che non hanno mai versato almeno un contributo volontario e quelli che hanno ripreso l attività lavorativa dopo essere stati autorizzati. 5) Soggetti esonerati dal servizio alla data del 4.12.11 - devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio, entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM in GU, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio secondo la residenza dell interessato; - alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso in modo che la Direzione Territoriale del Lavoro possa reperire il documento. Le istanze saranno esaminate da un apposita Commissione, composta da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro e da un funzionario dell Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla predetta Commissione Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte 6) Lavoratori in congedo al 31.10.11 ex DLgs 151/01 per assistere figli con disabilità grave: - devono perfezionare il requisito contributivo per l accesso alla pensione di anzianità (40 anni) entro due anni dalla data di inizio del congedo ex Dlgs 151/01. Per ottenere il beneficio oggetto del DM in esame, i soggetti interessati: pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell interessato; - alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso. Le istanze saranno esaminate da un apposita Commissione, composta da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro e da un funzionario dell Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla predetta Commissione

Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte 7) Lavoratori cessati entro il 31.12.11 per effetto di accordi individuali (c.d. esodati ): - devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.11; - dopo la cessazione del rapporto di lavoro non si devono essere rioccupati in qualsiasi attività lavorativa; o lavoratore autonomo o con contribuzione mista, con requisiti maturati entro il 31/05/2012 = decorrenza. La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi, come le comunicazioni obbligatorie inviate alle Direzioni Territoriali del lavoro o a soggetti equipollenti. Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati: pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del lavoro presso cui sono stati stipulati gli accordi (in caso di accordi individuali ai sensi degli artt.410, 411 e 412-ter del c.p.c. - tentativo di conciliazione con verbale sottoscritto dalle parti oppure altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) oppure, negli altri casi, presso la Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell interessato; - allegare alla domanda la copia dell accordo stipulato. Le istanze saranno esaminate da un apposita Commissione, composta da 2 funzionari della Direzione territoriale del Lavoro e da un funzionario dell Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla Commissione Le decisioni della Commissione potranno essere oggetto di richiesta di riesame da parte Il DM esclude dalla salvaguardia gli esodati che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro, hanno ripreso una qualsiasi attività lavorativa (dipendente o autonoma).

8) Lavoratori cessati entro il 31.12.11 per effetto di accordi collettivi (c.d. esodati ) - devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.11; - dopo la cessazione del rapporto di lavoro non si devono essere rioccupati in qualsiasi attività lavorativa; o lavoratore autonomo o con contribuzione mista, con requisiti maturati entro il 31/05/2012 = decorrenza. Il conseguimento del beneficio è subordinato alla condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi come le comunicazioni obbligatorie inviate alle direzioni territoriali del lavoro o a soggetti equipollenti. Per ottenere il beneficio oggetto del DM in esame, i soggetti interessati: pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell interessato; - alla domanda deve essere allegata la copia dell accordo stipulato. Le istanze sono esaminate da apposita Commissione, composta da 2 funzionari della Direzione territoriale del Lavoro e da un funzionario dell Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande sono inviate direttamente dalla Commissione Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte dell interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la Il DM esclude dalla salvaguardia gli esodati che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro, hanno ripreso una qualsiasi attività lavorativa (dipendente o autonoma). I Responsabili Angela Maria Caracciolo Rodolfo Affaticati