DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE. Determinazione n. 27

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1 O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Via Roma, NOMI (TN) Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7. DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE Determinazione n. 27 L anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di giugno, alle ore 12.00, presso l Ufficio di direzione, in Via Roma n. 21, in Nomi (TN) il Direttore dell Opera Romani dottor Luigi Ferrari ha adottato la seguente determinazione: OGGETTO: Determinazioni in ordine al contratto libero professionale per attività di fisioterapia con il fisioterapista Ciaghi Serena. Ricordato che lo Statuto dell Azienda, in vigore dal 1 gennaio 2008, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri d indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all art. 2, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, ha affidato al Direttore la gestione dell attività amministrativa dell Azienda mediante l emanazione di autonome determinazioni; Ricordato altresì che l art. 2, 2 comma, della L.R. 21/09/2005, nr. 7 prevede che l attività socio-sanitaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona a carico del fondo sanitario, una volta che queste sono autorizzate e accreditate dal servizio sanitario provinciale, viene svolta tramite stipulazione degli accordi contrattuali con le aziende sanitarie locali delle due province ; Verificato che l Opera Romani risulta autorizzata ed accreditata col Servizio Sanitario Provinciale e di conseguenza ha stipulato accordi contrattuali con l Azienda per la gestione di posti di Residenza Sanitaria assistenziale; Considerato che per l espletamento dell attività convenzionate con il Servizio Sanitario provinciale ai sensi dell art. 37, 2 comma, della L.R. 21/09/2005, nr. 7, l azienda può avvalersi di personale medico o tecnico sanitario di cui sia necessaria l opera, che può essere utilizzato sulla base di specifica convenzione, ovvero assunto in via subordinata, mediante contratto nel rispetto della normativa vigente ; Accertato che le direttive che la Giunta Provinciale emana annualmente, indirizzate all Azienda Provinciale per i servizi sanitari ed alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) trentine, costituiscono, se accettate da quest ultime, accordi contrattuali dove vengono fra l altro definite le prestazioni sanitarie da erogare agli ospiti, ivi compresa l attività riabilitativa; Pagina 1 di 9

2 Atteso che l attività riabilitativa è assicurata con personale dipendente o con personale convenzionato in possesso del titolo professionale (o equipollente) di fisioterapista ; Valutata la necessità di erogare l attività di fisioterapia oltre che con personale dipendente mediante stipula di contratti per il conferimento di incarico libero professionale a fisioterapisti per l espletamento delle attività di cui al D.M. 14/09/1994, nr.741; Acquisita la disponibilità della fisioterapista Ciaghi Serena, nata il xxxxxxx, in possesso del diploma di laurea in Fisioterapista rilasciato dall Università degli Studi di Verona, dal 23 giugno 2014 al 31 agosto 2014; Vista l allegata proposta di contratto, che forma parte essenziale e sostanziale del presente atto, e che regolamenterà i rapporti con i fisioterapisti, ivi compreso il compenso orario che è fissato in 31,00 (trentuno/00), dal 23 giugno 2014 al 31 agosto 2014; Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell Azienda; d e t e r m i n a 1. di stipulare, per le motivazioni in premessa meglio specificate, il contratto per il conferimento di incarico libero professionale per l espletamento dell attività di fisioterapia per il periodo dal 23 giugno 2014 al 31 agosto 2014 con la fisioterapista Ciaghi Serena; 2. di riconoscere alla fisioterapista un compenso orario di 31,00 (trentuno/00); 3. di approvare l allegato schema di contratto, parte essenziale e sostanziale del presente atto, che regolamenterà i rapporti per il servizio di fisioterapia dal 23 giugno 2014 al 31 agosto 2014; 4. di imputare la spesa derivante dall applicazione del presente atto sul conto del bilancio di previsione 2014; 5. di pubblicare la presente determinazione all albo on line dell Ente secondo quanto previsto dall art. 32 della Legge nr. 69 del 18/06/2009; 6. di non sottoporre il presente atto al preventivo esame di legittimità ai sensi dell art. 13, comma 1, della L.P. 24 luglio 2012, nr. 15 e che la stessa diventerà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell art. 20, 1 comma, della L.R. 21/09/2005, n. 7. Pagina 2 di 9

3 INCARICO PROFESSIONALE ALTA PROFESSIONALITÀ Tra Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opera Romani con sede legale in Nomi, via Roma n. 21, CF e P.Iva , rappresentata dal Direttore, nato a Parma il 21 gennaio 1952, domiciliato per la carica presso la sede dell Ente e che agisce in qualità di Direttore dell Ente medesimo (di seguito: Committente ); e La sig.ra nata a il nella qualità di fisioterapista, C.F. P.IVA (di seguito: Professionista ) si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1. Oggetto del contratto 1. L A.P.S.P. Opera Romani incarica il Professionista, che accetta, a compiere, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, prestazioni di lavoro autonomo di assistenza fisioterapica individuate dal DM n. 741 del 14 settembre 1994, che individua il profilo del Fisioterapista in favore degli Ospiti dell A.P.S.P. Opera Romani di Nomi (TN). Articolo 2. Svolgimento incarico 1. La Sua attività dovrà essere svolta in coordinamento con altre professionalità (ad esempio infermieri, animatori) e dovrà essere comunicata in forma di calendari mensili anticipati entro il giorno 20 del mese precedente - all A.P.S.P. Opera Romani. La programmazione dovrà tener conto degli obiettivi dei piani di nucleo o di struttura assistenziale fissati dall Opera Romani. E a Suo carico concordare eventuali modifiche alla programmazione evitando qualsiasi problema organizzativo all A.P.S.P. Opera Romani in ordine alla garanzia dei parametri assistenziali. L A.P.S.P. Opera Romani potrà modificare il calendario in ragione delle proprie esigenze Pagina 3 di 9

4 organizzative. 2. Con riferimento alla gestione del presente contratto e, segnatamente al precedente punto, si fa riferimento al codice deontologico dei fisioterapisti del 7 ottobre 2011 dell Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) che prevede, tra l altro, la collaborazione con i colleghi e la più ampia integrazione e comunicazione tra tutti gli operatori dell equipe coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto della centralità della persona assistita e delle peculiari competenze professionali. 3. Lo svolgimento dell'attività avverrà in piena autonomia ed al di fuori di ogni vincolo del rapporto di lavoro subordinato. 4. L'incarico sarà svolto con diligenza e professionalità, nel rispetto dell'esigenza imposta dalla natura dell'incarico stesso garantendo la programmazione come sopra individuata. 5. Nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista potrà rendere le proprie prestazioni anche a favore di altri datori di lavoro. Articolo 3. Corrispettivo 1. Il corrispettivo orario viene stabilito in 31,00.- (trentuno/00). Il costo annuo per rischi da interferenze è pari ad 100,00.- e non verrà chiesto il conseguimento annuale (con riferimento all anno solare) di tutti i crediti formativi di Educazione Continua in Medicina. Al fine di garantire la qualità della prestazione di lavoro autonomo di assistenza fisioterapica, il limite massimo mensile e giornaliero di ore effettuabili dal personale fisioterapista libero professionista, è quantificato in 195 ore mensili con presenza giornaliera (0-24) non superiore a 10 ore secondo quanto stabilito dalle Direttive Provinciali per l assistenza sanitaria ed assistenziale nelle RSA. 2. il Professionista presenta regolare fattura, con allegata una dichiarazione da cui risulti di aver svolto la prestazione in modo regolare ed entro i limiti giornalieri e mensili previsti considerando anche l eventuale prestazione presso altri Pagina 4 di 9

5 committenti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata prestata l attività. Il pagamento, previa verifica di quanto dichiarato in merito allo svolgimento della prestazione e dell eventuale prestazione svolta presso altri, è effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della fattura. Articolo 4. Responsabilità 1. La Signora è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti dell A.P.S.P. Opera Romani, agli altri fisioterapisti, agli altri lavoratori o a terzi nel corso dello svolgimento dell attività professionale convenzionata ed imputabili alla Sua responsabilità. 2. La Signora in riferimento alla polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro dell Ente è assicurato per eventuali danni a cose o a persone arrecate dallo stesso all interno della struttura alla quale è stato destinato. Articolo 5. Risoluzione del contratto 1. Qualsiasi variazione alla programmazione di cui all art. 2 che causi problemi organizzativi all A.P.S.P. Opera Romani, ove non imputabile in alcun modo a causa di forza maggiore e previamente comunicata all A.P.S.P. medesima, potrà dar luogo a risoluzione del contratto da parte del Committente. Articolo 6. Durata e recesso 1. Il presente incarico ha durata dal 23/06/2014 sino al 31/08/2014. Non è previsto in ogni caso il rinnovo tacito. 2. Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto dandone preavviso alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Articolo 7. Trattamento dei dati personali 1. Con la sottoscrizione del presente incarico, le parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione dell'accordo medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalle Pagina 5 di 9

6 disposizioni del d. lgs. 196/2003 e ss.mm. 2. Tutti i dati ed informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso o a conoscenza nello svolgimento dell incarico dovranno essere considerate personali e riservati ed è fatto divieto assoluto alla loro divulgazione. Articolo 8. Legge applicabile 1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana nonché dal Codice deontologico e dalle norme di comportamento dell esercizio libero professionale dell AIFI. Il rapporto di cui al presente incarico si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Contratto si applicheranno gli artt e ss. Codice Civile. Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto, salvo quanto espressamente diversamente previsto, faranno carico al Professionista e all A.P.S.P. Opera Romani secondo termini e modalità stabilite dalla Legge. In particolare il professionista dovrà fornire le marche da bollo da apporre al contratto. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e con spese a carico della parte richiedente. Articolo 9. Foro competente 1. Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione, l'inadempimento e la risoluzione del presente contratto che le parti non siano in grado di comporre in sede stragiudiziale sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Rovereto, con esclusione di qualsiasi altro Foro. Articolo 10. Disposizioni generali 1. Qualsiasi modifica al presente incarico dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità. 2. Le parti individuano quale essenziali le clausole che ineriscono la qualificazione del rapporto come lavoro autonomo e le norme ad esso applicabili. Nel caso in cui una o più di tali clausole sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace, le parti Pagina 6 di 9

7 dichiarano sin d ora che non intendono proseguire il contratto in altra forma. Nomi, lì Il Committente () Il Professionista ( ) Ai sensi e per gli effetti dell art e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di conoscere ed approvare tutte le clausole della proposta contrattuale e, in particolare, le clausole contenute nei seguenti articoli:1. (oggetto del contratto); 2. (svolgimento incarico); 3. (corrispettivo); 4. (responsabilità); 5 (risoluzione del contratto); 6 (durata e recesso); 8. (Legge applicabile); 9. (Foro competente); 10. (disposizioni generali). Nomi, Il Professionista ( ) Pagina 7 di 9

8 ALLEGATO AL CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE ALTA PROFESSIONALITA Le principali prestazioni di assistenza riabilitativa a titolo esemplificativo e non esaustivo e di riferimento sono individuabili in: - individuazione degli interventi e delle prestazioni riabilitative appropriate in riferimento alle diagnosi effettuate dal medico specialista ed in base alle prescrizioni terapeutiche concordate; - elaborazione anche in equipe multidisciplinare di programmi di riabilitazione (individuali o collettivi); - attività di supporto, di consulenza e di formazione al personale addetto all assistenza di base ed al personale infermieristico per garantire continuità nelle azioni di mantenimento dell autonomia fisica dell ospite; - attività di consulenza per quanto concerne ausili, attrezzature, protesi e presidi strumentali per la riabilitazione degli ospiti. Pagina 8 di 9

9 f.to Parere favorevole/contrario di regolarità contabile Nomi, Il Responsabile della Ragioneria RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è stata in pubblicazione all Albo Dell Azienda dal 12/06/2014 e per 10 giorni consecutivi. O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Via Roma, NOMI (TN) PROT. N. Registro pubblicazione N. 43 Nomi, 12/06/2014 f.to DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ PER PROVVEDIMENTI NON SOGGETTI AL PREVENTIVO CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DELLA GIUNTA PROVINCIALE. ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO ECONOMIA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA Via Gilli, Trento Pec: serv.econsan@pec.provincia.tn.it Provvedimento inviato al preventivo controllo della Giunta Provinciale Nomi, La deliberazione risulta pervenuta alla Giunta Provinciale per il competente controllo in data La presente deliberazione è esecutiva il ai sensi dell art. 20, comma 4, della L.R , n. 7. Nomi, E divenuta esecutiva ai sensi dell art. 13, 2 comma, della L.P. 24 luglio 2012 nr. 15 poiché la G.P. con nota prot. n. di data ha comunicato che nella seduta di data sub. ha emesso il competente giudizio di merito. E divenuta esecutiva ai sensi dell art. 13, 3 comma, della L.P. 24 luglio 2012 nr. 15 poiché la G.P. con nota prot. n. di data ha comunicato che nella seduta di data sub. ha emesso il competente giudizio di legittimità sul bilancio d esercizio. Nomi, Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Nomi, Pagina 9 di 9

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