AXA MPS Sigillo Conto Molto

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1 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA MPS ed al Gruppo AXA FASCICOLO INFORMATIVO Modello AMAD0010/01 ed.10/2010 Contratto di assicurazione per il caso di infortuni, in forma collettiva AXA MPS Sigillo Conto Molto Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa (comprensiva di Glossario) e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Numero di iscrizione della Compagnia nell albo delle Imprese Isvap: La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

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3 Nota Informativa al Contratto di Assicurazione Infortuni AXA MPS Sigillo Conto Molto Modello AMAD0010/02 Ed. 10/2010 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. L Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA. b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia c) Recapito telefonico: ; numero verde ; sito internet: e- mail: info@axa-mpsdanni.it d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese, tenuto dall Isvap, al nr Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Dati riferiti al 31 dicembre 2010 (in milioni di Euro) Il patrimonio netto Capitale Sociale i.v. Riserve patrimoniali Indice di solvibilità* 54,50 25,00 18,00 178% * Rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stato stipulato con la formula del tacito rinnovo. Avvertenza: Il contratto si rinnoverà tacitamente il 31 dicembre di ogni anno in mancanza di disdetta da comunicarsi per iscritto all Intermediario, presso la Filiale di riferimento od alla Società entro il 1 dicembre. In caso di disdetta, le garanzie assicurative cesseranno inderogabilmente alle ore 24 del successivo alla data della disdetta (Art.4 Effetto, decorrenza, scadenza e proroga delle garanzie assicurative). 3. Garanzie assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Garanzia assicurativa Capitale assicurato Carenza Franchigia A. Morte da infortunio Indicato nel modulo di adesione Non presente Non presente B. Invalidità Permanente Indicato nel modulo di Grave da infortunio adesione Non presente Non presente Le garanzie assicurative di cui alla tabella sopra riportata sono regolamentate dall Art.1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: ai sensi della lettera B dell Art.1 la garanzia assicurativa relativa al caso di invalidità permanente grave non è operante se il grado di invalidità permanente accertato non è superiore al 65%. Esempio relativo alla garanzia assicurativa di cui alla lettera B dell Art.1 - Invalidità permanente Grave da infortunio Esempio del Capitale assicurato (nell ipotesi massima) per il conto assicurato e per ciascuna persona assicurata Capitale assicurato di Grado di invalidità Indennizzo Invalidità permanente accertato Permanente / Morte 30% Non indennizzabile 66% ,00 Morte ,00 Avvertenza: ai sensi dell Art.2 delle Condizioni di Assicurazione: La garanzia assicurativa non è operante in caso di: a. gli interventi conseguenza di infortuni occorsi prima della stipula della polizza; b. infortuni dovuti a tentato suicidio, autolesionismo ed azioni delittuose in genere dell Assicurato; AXA MPS Sigillo Conto Molto Pagina 1 di 5

4 c. abuso di alcolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d. trasmutazione del nucleo dell atomo e radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; e. conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; f. conseguenze dell infortunio o della malattia che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV. g. guida di mezzi di locomozione aerei (compresi deltaplani e ultraleggeri); h. uso di mezzi di locomozione aerei effettuati con: a. aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; b. aeromobili eserciti da aeroclubs; c. apparecchi per il volo da diporto o sportivo, compresi deltaplani ed ultraleggeri; i. guida ed uso di mezzi subacquei; j. guida ed uso non autorizzati secondo le disposizioni di legge in vigore di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione; k. esercizio o pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, immersione con autorespiratore, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo e similari; l. pratica di sport estremi quali arrampicata, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; m. pratica di qualsiasi altra attività sportiva, salvo quelle a puro carattere dilettantistico o ricreativo; n. partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l uso di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; o. movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; p. guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati; q. infarti miocardici Avvertenza: ai sensi dell Art.5 delle Condizioni di Assicurazione: Il contratto è risolto in caso di: a) revoca della disposizione di pagamento del premio; b) disdetta della convenzione da parte di AXA MPS Danni o della Banca Contraente; c) chiusura del conto corrente assicurato. Per i casi di cui alle lettere a) e b) l assicurazione resterà in vigore fino al 31 dicembre successivo alla data in cui si è verificato uno dei casi stessi. Per il caso alla lettera c) l assicurazione si intenderà cessata alle ore 24 del giorno di chiusura del conto. L assicurato avrà diritto al rimborso del rateo di premio, al netto di imposte, per i mesi successivi a quello di chiusura del conto. Avvertenza: ai sensi dell Art.12 delle Condizioni di Assicurazione: Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicomanie, infezioni di virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) e dalle seguenti infermità mentali: sindrome organico cerebrale, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. L assicurazione, relativamente alla persona affetta, cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi scaduti che in tal caso vengono restituiti all aderente. Avvertenza: ai sensi dell Art.11 delle Condizioni di Assicurazione: Sono assicurabili le persone fisiche, intestatarie e cointestatarie di conti in essere presso la Banca Contraente, per i quali sia stato corrisposto il relativo premio. Tali persone, indicate nominativamente nel modulo di adesione, dovranno: - esprimere il proprio consenso alle garanzie assicurative con apposita firma sul modulo di adesione; - accettare e sottoscrivere la clausola relativa all Art.10 - Beneficiari. In ogni caso al momento della sottoscrizione del contratto l età degli assicurati non potrà essere inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni. 4. Periodi di carenza contrattuale Non vi sono carenze previste. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Ai sensi dell Art.16 delle Condizioni di Assicurazione, le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione AXA MPS Sigillo Conto Molto Pagina 2 di 5

5 Ai sensi dell Art.17 delle Condizioni di Assicurazione, la Società esonera l Aderente dall'obbligo di comunicare l'attività professionale svolta dall'assicurato nonché l'esistenza di altre assicurazioni infortuni a favore del medesimo. Avvertenza. AXA MPS e l intermediario si riservano l opportunità di applicare degli sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, i cui contenuti verranno esposti dall intermediario o potranno essere conosciuti mediante consultazione del sito internet dello stesso o di AXA MPS Danni. 7. Premi La polizza assicurativa è gratuita per il cliente e l'onere della stessa è completamente a carico della Contraente. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il capitale assicurato ed il premio non sono soggetti ad adeguamento. 9. Rivalse Non sono presenti rivalse. 10. Diritto di recesso Avvertenza: le garanzie assicurative non prevedono la clausola di recesso. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze. 12. Legge applicabile al contratto Ai contratti sarà applicata la Legge italiana. 13. Regime fiscale Premio fiscalmente deducibile in ragione della normativa tributaria applicabile al contribuente. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: ai sensi dell Art.7 delle Condizioni di Assicurazione - Denuncia del sinistro si applica quanto segue: - Momento di insorgenza del sinistro: l insorgenza del sinistro é il momento in cui si determina l evento previsto dalle garanzie assicurative (Morte, Invalidità permanente da infortunio o malattia) - Modalità e termini per la denuncia del sinistro: la denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro 3 giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui l aderente o l assicurato ne abbiamo avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata dal certificato medico. - Spese per l accertamento del danno: Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all indennizzo nonché quelle previste dall Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione - Arbitrato (vedi punto 16 della presente nota); - Richiesta visita medica: la visita medica, a spese della Società, per la verifica del diritto all indennizzo. - Termine minimo e massimo entro il quale la Società effettua l accertamento della invalidità permanente grave da malattia: entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuta tutta la documentazione richiesta. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia) Fax reclami.danni@axa-mps.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. AXA MPS Sigillo Conto Molto Pagina 3 di 5

6 16. Arbitrato Ai sensi dell Art 14 - Arbitrato le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché le divergenze sull'applicazione dell Art.8 delle Condizioni di Assicurazione - Criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Avvertenza: È possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. Nota: ai sensi dell Art.37 punto 2 del Reg.35/2010 Isvap in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito per la consultazione degli aggiornamenti del fascicolo informativo non derivante da innovazioni normative. AXA MPS Assicurazioni Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. AXA MPS Sigillo Conto Molto Pagina 4 di 5

7 GLOSSARIO Aderente: la persona, fisica o giuridica che aderisce alla garanzia assicurativa stipulata dal Contraente. Capitale o Massimale Assicurato: è l importo massimo che l Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è riportato nel modulo di adesione. Carenza (Periodo di): periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale le singole garanzie assicurative diventano concretamente efficaci. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione a favore degli assicurati. Decorrenza della garanzia: data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. Franchigia/Scoperto: clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente Grave: perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo. Massimale: vedi Capitale Nota Informativa: documento che l assicuratore deve consegnare all Aderente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (sull impresa di assicurazione, sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte, sui costi, sconti e regime fiscale, altre informazioni). Polizza Collettiva: contratto di assicurazione stipulato dal Contraente nell interesse di terzi al quale l assicurato abbia aderito. Modulo di Adesione: documento comprovante l esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. Nel modulo di adesione sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari. Rischio: probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose. Scoperto: vedi Franchigia / Scoperto. Sinistro: il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (in una garanzia per il rischi di infortuni, ad esempio, il sinistro è rappresentato dall infortunio nel quale l assicurato può subire un danno che, dopo la guarigione della lesione, determini menomazioni permanenti (Invalidità Permanente). AXA MPS Danni: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.. Somma Assicurata: importo nei limiti del quale l assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all erogazione di una rendita. AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Numero di iscrizione della Compagnia nell albo delle Imprese Isvap: La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. AXA MPS Sigillo Conto Molto Pagina 5 di 5

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9 AXA MPS Sigillo Conto Molto CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Modello AMAD0010/03 Ed.10/2010 Art Oggetto dell'assicurazione AXA MPS Danni, alle condizioni di seguito indicate, garantisce gli assicurati contro i rischi di: A. Morte a seguito di infortunio 1. Rischio assicurato: Morte a seguito di infortunio occorso agli Assicurati durante lo svolgimento di attività professionale ed extra professionale. 2. Franchigia e carenza: non previste. 3. Prestazione assicurativa: AXA MPS Danni liquida ai Beneficiari il capitale assicurato. L indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la Morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell infortunio assicurato a termini di polizza e ne sia la conseguenza diretta ed esclusiva. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari. L indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente. B. Invalidità Permanente Grave a seguito di infortunio 1. Rischio assicurato: Invalidità Permanente, di grado superiore al 65%, a seguito di infortunio occorso agli Assicurati durante lo svolgimento di attività professionale ed extra professionale. 2. Franchigia e carenza: non previste. 3. Prestazione assicurativa: AXA MPS Danni, una volta accertato dal punto di vista medico lo stato ed il grado di Invalidità Permanente, liquida all aderente il capitale assicurato. L indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l Invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell infortunio assicurato a termini di polizza e ne sia la conseguenza diretta ed esclusiva. C. Estensioni di garanzia a. l'asfissia causata da fuga di gas o vapore; b. le conseguenze di ingerimento o assorbimento di sostanze (compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive); c. l'annegamento, l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole e di calore e le altre influenze termiche ed atmosferiche; d. le alterazione patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; e. gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini o incoscienza; f. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; g. Le conseguenze dell embolia gassosa, purché non derivanti da pratica subacquea; h. Le lesioni da sforzo e le ernie traumatiche, escluso qualsiasi altro tipo di ernia; i. gli infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; j. Gli infortuni derivanti da atti di solidarietà. 1. Morte presunta: qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuta la Morte, AXA MPS Danni liquiderà la somma assicurata per il caso di Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di Morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta comunque inteso che, ove risulti che l Assicurato sia vivo, AXA MPS Danni ha il diritto alla restituzione della somma pagata; solo a restituzione avvenuta l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l Invalidità Permanente eventualmente subita. Art Delimitazioni ed esclusioni La garanzia assicurativa non è operante in caso di: a. gli interventi conseguenza di infortuni occorsi prima della stipula della polizza; b. infortuni dovuti a tentato suicidio, autolesionismo ed azioni delittuose in genere dell Assicurato; c. abuso di alcolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d. trasmutazione del nucleo dell atomo e radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; e. conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; f. conseguenze dell infortunio o della malattia che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV. g. guida di mezzi di locomozione aerei (compresi deltaplani e ultraleggeri); h. uso di mezzi di locomozione aerei effettuati con: i. aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; AXA MPS Sigillo Conto Molto Pagina 1 di 4

10 ii. aeromobili eserciti da aeroclubs; iii. apparecchi per il volo da diporto o sportivo, compresi deltaplani ed ultraleggeri; i. guida ed uso di mezzi subacquei; j. guida ed uso non autorizzati secondo le disposizioni di legge in vigore di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione; k. esercizio o pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, immersione con autorespiratore, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo e similari; l. pratica di sport estremi quali arrampicata, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; m. pratica di qualsiasi altra attività sportiva, salvo quelle a puro carattere dilettantistico o ricreativo; n. partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l uso di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; o. movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; p. guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati; q. infarti miocardici Art Capitali assicurati Premesso che il prodotto denominato Contomolto è costituito da due conti correnti di cui: - il primo, utilizzato per la gestione corrente è un conto corrente ordinario; - il secondo, identificato tramite la categoria di conto 517 denominato conto di investimento dinamico, è un conto di deposito. La Società garantisce all Assicurato o ai suoi Beneficiari un indennizzo pari al saldo contabile del solo conto di investimento dinamico, con il massimo di ,00 per uno o più conti assicurati intestati o cointestati allo stesso assicurato. La somma minima di indennizzo è fissata in 5.200,00 per ogni conto assicurato intestato o cointestato allo stesso Assicurato. In caso di conti cointestati le somme assicurate si intendono ripartite in parti uguali fra tutti i contestatari. Per la determinazione delle somme assicurate si fa riferimento al saldo contabile di chiusura (comprensivo del rateo di interessi maturati) del solo conto B, risultante dalle scritture contabili della Banca Contraente alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l infortunio. In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire una somma superiore a ,00, per sinistro e per anno assicurativo. Per le garanzie, nel caso di più conti assicurati, sia con saldo contabile creditore che debitore, non si farà luogo a compensazione, per cui ogni singolo conto sia di debito che di credito sarà separatamente considerato per la determinazione della somma assicurata. Le somme sotto indicate sono prestate per ogni conto assicurato indipendentemente dal numero degli intestatari/cointestatari. Nel caso in cui la somma, determinata secondo i criteri sotto indicati, risultasse superiore ai massimali previsti, in conseguenza di più conti assicurati intestati/cointestati all assicurato, si procederà alla riduzione proporzionale dei singoli indennizzi riferiti ai vari conti. In ogni caso il limite massimo di indennizzo per ogni conto assicurato e per ciascuna persona assicurata non potrà essere superiore a ,00 per anno assicurativo. Gli assicurati che compiono il 75 anno di età usufruiscono delle garanzie contrattuali previste dal presente contratto fino alle ore 24 del 31 dicembre successivo alla data di compimento dell età predetta. Dall anno successivo e fino alle ore 24 del 31 dicembre dell anno di compimento del 90 anno di età, il limite di indennizzo non potrà essere superiore a ,00. Successivamente il limite di indennizzo è fissato in 5.200,00 sia per il caso di Morte che di Invalidità Permanente. Art Effetto, decorrenza, scadenza e proroga delle garanzie assicurative Le garanzie assicurative per i singoli assicurati decorrono dalle ore del giorno di effetto dell adesione se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore del giorno di pagamento del premio; la scadenza è fissata alle ore del 31 dicembre successivo. A partire da tale ultima data si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno, salvo il diritto di disdetta da esercitarsi da una delle parti con comunicazione scritta entro il primo dicembre. Art Cessazione delle garanzia assicurative La garanzia assicurativa è comunque risolta in caso di: a) revoca della disposizione di pagamento del premio; b) disdetta della convenzione da parte di AXA MPS Danni o della Banca Contraente; c) chiusura del conto corrente assicurato. AXA MPS Sigillo Conto Molto Pagina 2 di 4

11 Per i casi di cui alle lettere a) e b) l assicurazione resterà in vigore fino al 31 dicembre successivo alla data in cui si è verificato uno dei casi stessi. Per il caso alla lettera c) l assicurazione si intenderà cessata alle ore 24 del giorno di chiusura del conto. L assicurato avrà diritto al rimborso del rateo di premio, al netto di imposte, per i mesi successivi a quello di chiusura del conto. Art Premio La polizza assicurativa è gratuita per il cliente e l'onere della stessa è completamente a carico della Contraente. Art Denuncia del sinistro La denuncia dell infortunio deve essere fatta per iscritto ad AXA MPS Danni o alla filiale della Banca ove risulta acceso il conto assicurato, entro 10 giorni dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato od i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico e/o di ogni altro documento. L Assicurato, i suoi familiari o i beneficiari devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di AXA MPS Danni e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Se dolosamente non viene adempiuto all obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l Assicurato o i suoi beneficiari perdono il diritto all indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, AXA MPS Danni ha il diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. Art Criteri di indennizzabilità L assicurazione è valida purché la Morte o l Invalidità Permanente si siano verificate entro due anni dal giorno dell infortunio assicurato a termini di polizza, anche se successivamente alla scadenza del contratto. AXA MPS Danni corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Con la stabilizzazione dei postumi invalidanti, AXA MPS Danni, in possesso della relativa documentazione, compie i necessari accertamenti e liquida le indennità dovute. Le percentuali di valutazione per l accertamento dell Invalidità Permanente sono quelle di cui alla tabella INAIL (allegato 1 alla legge degli infortuni sul lavoro del n. 1124). Art Liquidazione dei sinistri La valutazione dell Invalidità Permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in valuta nazionale. Per i conti correnti denominati in valute estere la liquidazione viene effettuata al cambio medio dei dieci giorni antecedenti quello dell infortunio ricavato dalle quotazioni della Banca d Italia. Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più assicurati per il medesimo evento, l esborso a carico di AXA MPS Danni non potrà superare la somma complessiva di ,00. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza risultassero complessivamente superiori a tale importo, gli stessi saranno ridotti proporzionalmente. Art Beneficiari Per il caso di Invalidità Permanente Grave Beneficiario è l Assicurato. Per il caso di Morte sono Beneficiari gli eredi legittimi o testamentari. Art Persone Assicurabili Sono assicurabili le persone fisiche, intestatarie e cointestatarie di conti in essere presso la Banca Contraente. Tali persone sono indicate nominativamente nel modulo di adesione. Art Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicomanie, infezioni di virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) e dalle seguenti infermità mentali: sindrome organico cerebrale, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. L assicurazione, relativamente alla persona affetta, cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche, senza che in contrario AXA MPS Sigillo Conto Molto Pagina 3 di 4

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