CONTRATTO TIPO. Borse individuali INCO per giovani ricercatori di paesi in via di sviluppo

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONTRATTO TIPO. Borse individuali INCO per giovani ricercatori di paesi in via di sviluppo"

Transcript

1 CONTRATTO TIPO Borse individuali INCO per giovani ricercatori di paesi in via di sviluppo 1

2 CONTRATTO N. La Comunità europea (in seguito denominata «la Comunità») rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione»), rappresentata ai fini della firma del presente contratto dal/dalla [Sig./Sig.ra (da completare)], direttore generale della [nome della DG] o da un suo rappresentante autorizzato, da una parte, e [Nome del contraente] ([sigla]) («contraente»), con sede in [nome dello Stato e indirizzo completo], in persona del/dei legale(i) rappresentante(i)/in virtù di statuto/procura, [Sig./Sig.ra (da completare)], [funzione], [Sig./Sig.ra (da completare)], [funzione], dall'altra, (in seguito denominati collettivamente «parti contraenti») HANNO CONVENUTO dell'esecuzione del progetto denominato «[nome del progetto]» nell ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico intitolato «Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria ( ) 1») in base alle disposizioni che seguono. 1 GU L 64 del , pag

3 Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente contratto ha per oggetto l esecuzione da parte del borsista 2 di lavori di ricerca a scopo di formazione o di lavori relativi ad un esperimento o a particolari studi che non possono essere realizzati presso il suo istituto di origine. Il nominativo del borsista è indicato nell'allegato I. 2. A tal fine, il contraente si impegna nei confronti della Comunità alla buona esecuzione del progetto menzionato nell'allegato I, intitolato [nome del progetto] (in seguito denominato «progetto»), secondo le disposizioni del presente contratto. Il progetto in questione rientra fra le attività del progetto di RST facente capo al contratto n. [...], cui il contraente partecipa. 3. A tali effetti, prima dell'inizio del progetto e conformemente agli obblighi previsti nell'allegato II, egli conclude un accordo con il borsista contenente le condizioni di esecuzione di detto progetto. Articolo 2 - Durata 1. La durata del progetto è di [numero] mesi a decorrere dalla data di inizio del progetto, che è comunicata per iscritto dal contraente alla Commissione. La durata del progetto non può essere prolungata. 2. Il presente contratto entra in vigore alla data in cui è stato sottoscritto da tutte le parti contraenti, a condizione che il contratto n. [...] sia stato sottoscritto da tutte le parti di tale contratto. La data di inizio del progetto non può essere in alcun caso anteriore alla data di entrata in vigore del contratto e deve cadere entro [6] [numero] 3 mesi da detta data. Il presente contratto cessa di avere effetto alla data di versamento del pagamento finale del contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, - gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto, - l DUWLFRORÃ Ã SDUDJUDIRÃ Ã OHWWHUHÃ JÃ HÃ LÃ Ã HÃ Ã O DUWLFRORÃ Ã SDUDJUDIRÃ Ã OHWWHUDÃ LÃ Ã HÃ l articolo 4, paragrafi 3 e 4; l articolo 5, paragrafo 5; l'articolo 6; gli articoli da 8 a 10 e l articolo 12 dell allegato II al presente contratto, si applicano anche dopo tale data nei limiti eventualmente stabiliti dagli stessi articoli. Articolo 3 - Contributo finanziario della Comunità 1. la Comunità finanzia il progetto fino alla concorrenza dell'importo forfettario di [importo in cifre] EUR ([importo in lettere] euro), assegnato al borsista a norma dell'articolo 11 dell'allegato II del presente contratto. 2. Il contributo finanziario della Comunità al progetto è versato, secondo le modalità seguenti e in base alle regole definite dall articolo 4 dell allegato II del presente contratto, sul seguente conto bancario del contraente: 2 3 Le parole in corsivo sono intese nell accezione definita nell articolo 1 dell allegato II del presente contratto. Il termine è generalmente di sei mesi, ma può essere anche maggiore. 3

4 [dati bancari del contraente]: un acconto del [percentuale] 4 %; il saldo del contributo totale della Comunità (trattenuta di garanzia del [percentuale] %). Articolo 4 - Elementi da fornire del progetto che devono essere presentati alla Commissione 1. Le relazioni e le domande di pagamento prescritte dal presente contratto sono trasmesse dal contraente rispettivamente in [numero] e in [numero] esemplari, secondo le modalità definite dall articolo 5 dell allegato II del presente contratto. Le relazioni devono essere redatte in [lingua]. L'allegato I stabilisce, se del caso, il numero di copie e la lingua di redazione degli altri elementi da fornire del progetto. 2. La domanda di pagamento dell'acconto è trasmessa alla Commissione entro [numero] giorni a decorrere dalla data di inizio del progetto. 3. La relazione scientifica e la relazione finanziaria si riferiscono alla durata del progetto. Se la fine dei lavori è anteriore alla scadenza della durata del progetto, la relazione scientifica e la relazione finanziaria si riferiscono al periodo che va fino a tale data. 4. Se del caso, gli altri elementi da fornire del progetto si riferiscono ai periodi indicati nell'allegato I del presente contratto. Articolo 5 - Legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto è regolato dalla legge [legge del paese ospitante]. 2. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee, sono i soli competenti a conoscere delle controversie tra la Comunità e il contraente relative alla validità, all applicazione e all interpretazione del presente contratto. Articolo 6 - Condizioni speciali [Non si applicano condizioni speciali.] [Si applicano al presente contratto le seguenti condizioni speciali:] [Le condizioni speciali relative al presente contratto figurano nell'allegato III.] 4 Per i contratti con durata massima di 12 mesi, l acconto è pari al 75% ed il saldo al 25%. 4

5 [Oltre alle condizioni speciali di cui all allegato III, si applicano al presente contratto le seguenti condizioni speciali:] Articolo 7 - Modificazioni Il presente contratto ed i relativi allegati possono essere modificati unicamente mediante patto scritto tra i rappresentanti autorizzati delle parti contraenti. Gli accordi verbali a ciò diretti non vincolano le parti contraenti. Le richieste di modificazioni devono pervenire alla Commissione almeno due mesi prima della fine della durata del progetto. Articolo 8 - Disposizioni finali 1. I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto: - Allegato I - Descrizione del progetto - Allegato II - Condizioni generali [- Allegato III - Condizioni speciali] 2. In caso di conflitto tra le norme dell allegato I e qualsiasi altra disposizione del presente contratto, prevale quest ultima. [3. Le condizioni speciali indicate [all articolo 6] [nell'allegato III] [all articolo 6 e nell'allegato III] del presente contratto prevalgono su tutte le altre disposizioni.] 5

6 Articolo 9 - Sottoscrizione e lingua del contratto Il contratto è firmato dalle parti contraenti in [numero (minimo due)] esemplari in [lingua] e solo la versione in questa lingua fa fede. Per [nome e sigla del contraente]: Nome: (per esteso) Funzione: Firma: Fatto a Bruxelles, (timbro dell organismo) Per la Commissione: Nome: (per esteso) Funzione: Firma: Data: 6

7 ALLEGATO I - DESCRIZIONE DEL PROGETTO INCO per giovani ricercatori di paesi in via di sviluppo (corrispondente alla descrizione del progetto che figura nella proposta n. [n. della proposta], selezionata dalla Commissione il [data]) 1. Titolo: [nome del progetto] 2. Sintesi: [sintesi del progetto] 3. Borsista: - nome: [nome] - nazionalità: [nazionalità] 4. Durata del progetto: [numero] mesi 5. Luogo di esecuzione del progetto: - Istituto: [nome e indirizzo dell'istituto, compreso il paese] - Laboratorio: [nome e indirizzo del laboratorio, compreso il paese] - Responsabile scientifico: [nome del responsabile scientifico] 6. Ripartizione dell importo della borsa assegnata al borsista: - indennità : [importo] euro/mese Totale: [importo] euro - indennità per spese di viaggio: [importo] euro Totale: [importo] euro 7. Importo totale della borsa: [importo] euro 7

8 ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO Articolo 1 - Definizioni Articolo 2 - Obblighi del contraente Articolo 3 - Rapporti tra contraente e borsista Articolo 4 - Contributo finanziario della Comunità Articolo 5 - Presentazione degli elementi da fornire del progetto Articolo 6 - Responsabilità Articolo 7 - Risoluzione del contratto PARTE B : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA Articolo 8 - Proprietà delle conoscenze Articolo 9 - Tutela delle conoscenze Articolo 10 - Pubblicità e riservatezza PARTE C: COSTI Articolo 11 Contributo assegnato al borsista PARTE D : CONTROLLI Articolo 12 Controllo tecnico e controllo contabile PARTE E-1: PARTE E-2: RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE 8

9 PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO Articolo 1 Definizioni 1. Per «decisione» si intende la decisione 1999/65/CE del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea ( ) Per «regolamento» si intende il regolamento (CE) n. 996/1999 della Commissione dell 11 maggio 1999 recante le modalità di applicazione della decisione 1999/65/CE del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea ( ) Per «parti contraenti» si intendono la Comunità e il contraente. 4. Per «contraente» si intende un soggetto giuridico o un organizzazione internazionale, nonché il Centro comune di ricerca (CCR), che abbia concluso il presente contratto con la Comunità. 5. Per «borsista» si intende una persona fisica che partecipi al progetto in virtù di un accordo concluso con un contraente. 6. Per «accordo» si intende l'accordo concluso tra il contraente e il borsista ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato. 7. Per «progetto» si intende il complesso dei lavori indicati nell allegato I del presente contratto. 8. Per «data di inizio del progetto» si intende la data prevista dall articolo 2, paragrafo 1 del presente contratto. 9. Per «durata del progetto» si intende il numero totale di mesi stabilito per l'esecuzione del progetto previsto dall articolo 2, paragrafo 1 del presente contratto. 10. Per «scadenza del contratto» si intende la data prevista dall articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del presente contratto. 11. Per «elementi da fornire del progetto» si intendono le relazioni scientifiche e finanziarie, le domande di pagamento menzionate all articolo 4 del presente contratto e all articolo 5 del presente allegato, nonché qualsiasi altro elemento designato come tale dall allegato I del presente contratto. 12. Per «forza maggiore» si intende qualsiasi evento imprevedibile ed insormontabile che incida sull'esecuzione del progetto. 5 6 GU L 26 dell , pag. 46. GU L 122 del , pag. 9. 9

10 13. Per «istituto di origine» si intende l istituto, stabilito nel paese d origine del borsista, presso il quale quest ultimo svolge attività di ricerca. 14. Gli «interessi della Comunità» vengono valutati tenendo conto in particolare: - dell obiettivo di rafforzare la competitività internazionale dell industria comunitaria, - dell obiettivo di favorire in maniera adeguata il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nella Comunità, - dell obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e di migliorare la qualità della vita nella Comunità, - delle esigenze connesse ad altre politiche comunitarie a sostegno delle quali sono condotte le azioni indirette di RST, - dell esistenza di accordi di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e Stati terzi od organizzazioni internazionali. 15. Per «legittimo interesse» si intende qualsiasi interesse, specie di natura commerciale, del contraente, che possa essere invocato nei casi previsti dal presente allegato purché il contraente stesso dimostri che la lesione di tale interesse può arrecare, date le circostanze, un pregiudizio preciso e sproporzionato, considerato lo scopo della disposizione a fronte della quale è invocato. 16. Per «conoscenze» si intendono i risultati, comprese le informazioni, di qualsiasi progetto intrapreso in base alla decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al Quinto programma quadro delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione ( ) 7 (in seguito denominato «Quinto programma quadro»), nonché i diritti d autore o i diritti relativi ai risultati, in virtù di domanda o di rilascio di brevetto per invenzione, modelli di utilità o ornamentali o nuove varietà vegetali, di certificati complementari o di altre forme di tutela analoghe. 17. Per «conoscenze tecniche (know-how) preesistenti» si intendono le informazioni, diverse dalle conoscenze, detenute dai contraenti prima della conclusione del contratto o acquisite parallelamente al contratto e necessarie per l'attuazione del progetto, nonché il diritto d autore o i diritti relativi a dette informazioni, in virtù di domanda o di rilascio di brevetto per invenzioni, modelli di utilità o ornamentali o nuove varietà vegetali, di certificati complementari o di altre forme di tutela analoghe. 18. Per «diritti di accesso» si intendono le licenze e i diritti d uso relativi alle conoscenze o alle conoscenze tecniche preesistenti. 19. Per «Stato associato» si intende uno Stato parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità in particolare sulla base dell articolo 170 del trattato che istituisce la Comunità europea, in virtù del quale esso contribuisce al finanziamento del programma quadro. 7 GU L 26 dell , pag

11 Articolo 2 - Obblighi del contraente 1. Il contraente vigila affinché il progetto descritto nell'allegato I sia eseguito conformemente al presente contratto. Egli funge da intermediario tra il borsista e la Commissione ed è in particolare incaricato di trasmettere alla Commissione tutti i documenti e la corrispondenza relativi al progetto; 2. In particolare, il contraente è tenuto: a) ad ospitare il borsista per tutta la durata del progetto, mentre il responsabile scientifico menzionato nell'allegato I è tenuto a seguire i lavori del borsista per tutta la durata del progetto; b) a disporre per tutta la durata del contratto dei mezzi, tra cui l'infrastruttura, le attrezzature ed i prodotti, necessari per consentire l'esecuzione del progetto e, in particolare, la formazione mediante la ricerca nei settori scientifici e tecnici considerati; c) a mettere a disposizione del borsista, secondo le necessità ed a partire dalla data di inizio del progetto, i mezzi indicati al punto b) del presente paragrafo; d) a provvedere alla gestione della borsa per tutta la durata del contratto; e) a non rifiutarsi di ospitare il borsista per mancanza di qualificazioni ulteriori rispetto a quelle in base alle quali la borsa è stata concessa; f) ad assicurare al borsista, nel luogo di esecuzione del progetto, condizioni di lavoro, di sicurezza e d'igiene identiche a quelle offerte ai ricercatori locali; g) a provvedere, alle debite scadenze e conformemente all'accordo di cui all'articolo 3 del presente allegato, a tutti i pagamenti di sua competenza; h) a fornire al borsista l'assistenza ragionevolmente necessaria per il disbrigo delle pratiche amministrative imposte dalle autorità del paese ospitante; i) a dare immediata notizia alla Commissione, non appena ne venga a conoscenza, di qualsiasi situazione che possa incidere sull'applicazione del presente contratto, come per esempio: ÃTXDOVLDVLÃHYHQWRÃFKHÃSRVVDÃLPSHGLUHÃODÃEXRQDÃHVHFX]LRQHÃRÃLOÃFRPSOHWDPHQWRÃGHOÃprogetto; ÃTXDOVLDVLÃFDPELDPHQWRÃULJXDUGDQWHÃOHÃLQIRUPD]LRQLÃLQÃEDVHÃDOOHÃTXDOLÃè stata concessa la borsa; j) a garantire la riservatezza in relazione a fatti, informazioni, conoscenze, documenti ed altri elementi che gli siano stati comunicati a titolo riservato dalla Commissione nel corso dell'esecuzione del presente contratto; k)a fornire alla Commissione l'assistenza ragionevolmente necessaria nell'ambito delle attività di controllo dell'esecuzione del progetto da essa condotte. Articolo 3 - Rapporti tra contraente e borsista 11

12 1. Il contraente è tenuto a concludere un accordo scritto con il borsista; tale accordo deve risultare conforme alle disposizioni del presente contratto ed in particolare a quelle del presente articolo. Tale accordo precisa le condizioni di esecuzione del progetto e i diritti e gli obblighi rispettivi del borsista e del contraente. Il presente contratto sarà allegato all'accordo. Il contraente conserva copia dell accordo in questione per permettere alla Commissione di compiere i necessari controlli, durante tutto il periodo indicato nella parte D del presente allegato. Tale accordo deve in particolare indicare: a) le somme ricevute dal contraente e destinate al borsista in virtù del presente contratto e le modalità di pagamento degli importi dovuti al borsista; b) la legge applicabile all'accordo; c) che il borsista è tutelato dal sistema di previdenza sociale applicabile ai lavoratori dipendenti nello Stato membro o nello Stato associato interessato, o da un sistema di previdenza sociale che garantisca una protezione almeno equivalente sia per quanto riguarda il livello che la portata; d) tutte le trattenute, specificandone il motivo giuridico; e) il(i) tasso(i) di cambio o di conversione utilizzato(i), precisando la(e) data(e) di riferimento e la(le) fonte(i), se i versamenti sono effettuati in divisa nazionale; f) che il borsista si dedicherà a tempo pieno ai lavori di ricerca descritti nel progetto; g) che il borsista non è autorizzato a percepire un'altra borsa di studio o altro reddito per i lavori di ricerca descritti nel progetto; h) che il borsista è il solo responsabile degli obblighi a lui incombenti in virtù della legge di cui alla lettera b) del presente paragrafo e, se del caso, in virtù delle convenzioni bilaterali applicabili; i) che il borsista deve informare quanto prima possibile il contraente di ogni situazione che possa incidere sull'applicazione del presente contratto, quale: (α) qualsiasi evento che possa impedire la buona esecuzione o il completamento del progetto; (β) qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni in base alle quali è stata concessa la borsa; j) le disposizioni relative alla proprietà intellettuale ed industriale, alla pubblicità e alla riservatezza contenute nella parte B del presente allegato; k) il contraente che, ai sensi del contratto di cui all articolo 2, paragrafo 1, risulta beneficiario di un diritto d accesso, ha facoltà di stabilire, nel rispetto delle disposizioni del presente contratto, la portata dei diritti d accesso concessi al borsista. 2. Le modalità di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono basate, per quanto possibile e secondo la legge applicabile, sul criterio dei pagamenti mensili arretrati. Esse devono prevedere che i pagamenti siano versati al borsista sin dall'inizio del progetto e consentire che tutte le somme assegnate al borsista siano pagate entro la fine del progetto. 12

13 L'indennità di viaggio forma oggetto di un unico pagamento effettuato contestualmente al primo pagamento mensile, o di due pagamenti distinti effettuati contestualmente al primo e all'ultimo pagamento mensile. Articolo 4 - Contributo finanziario della Comunità 1. Il contributo finanziario della Comunità è versato secondo le seguenti modalità: a) un acconto iniziale è versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Commissione della richiesta di pagamento dell'acconto contenuta nella parte E del presente allegato. c) Il pagamento finale del contributo finanziario della Comunità è effettuato entro 60 giorni dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si considera che abbia approvato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, quarto comma, del presente allegato, le relazioni finali e la richiesta di pagamento corrispondente o l ultimo elemento da fornire del progetto. I versamenti previsti alle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo si considerano effettuati nella data dell'addebito sul conto bancario della Commissione. La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il decorso del termine di 60 giorni menzionato al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, comunicando al contraente che ritiene necessario procedere a verifiche supplementari. Il termine riprende a decorrere una volta concluse le verifiche supplementari. Decorso il termine stabilito e salvo il disposto del terzo comma del presente paragrafo, il contraente può chiedere entro due mesi dalla ricezione del pagamento tardivo, che gli siano corrisposti interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento nel primo giorno del mese in cui è scaduto il termine, maggiorato di un punto e mezzo. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento fino alla data del versamento effettivo. 2. Se vi è il sospetto di frode o di grave irregolarità finanziaria di un contraente, la Commissione può sospendere i versamenti e ingiungere al contraente di astenersi dal versare somme al borsista. Il contraente resta soggetto alle sue obbligazioni contrattuali. 13

14 3. Le spese bancarie derivanti dal rimborso di qualsiasi somma dovuta alla Commissione sono interamente a carico del contraente. Le decisioni di recupero concernenti i versamenti effettuati dalla Commissione e comunicate al contraente tenuto a restituire un importo costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell articolo 256 del trattato che istituisce la Comunità europea. La Commissione può decidere di procedere al rimborso delle somme dovute alla Comunità mediante compensazione con somme dovute a qualsiasi titolo al contraente interessato. 4. Dopo la scadenza del contratto o la sua risoluzione, la Commissione può ingiungere o ingiunge, secondo il caso, al contraente, qualora siano constatate frodi o gravi irregolarità finanziarie in sede di controllo contabile, il rimborso dell'intero contributo finanziario comunitario che gli è stato versato. Su tale importo sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui il contraente ha ricevuto i fondi. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi. Articolo 5 - Presentazione degli elementi da fornire del progetto 1. Per quanto riguarda le relazioni; a) sono sottoposte all'approvazione della Commissione le seguenti relazioni: una relazione scientifica che descrive tutti i lavori, gli obiettivi, i risultati e le conclusioni e contiene un riassunto di tutti questi elementi, e una relazione finanziaria che indichi i pagamenti effettuati al borsista dal contraente nell'arco di tutta la durata del progetto; b) la configurazione delle relazioni deve essere conforme alle regole comunicate dalla Commissione. La qualità delle relazioni destinate alla pubblicazione deve consentirne una riproduzione diretta. 2. Per quanto riguarda le richieste di pagamento e la relazione finanziaria: a) le richieste di pagamento e la relazione finanziaria sono espresse in euro. Se del caso, i tassi di conversione e di cambio dell euro ai fini della compilazione delle richieste di pagamento, della relazione finanziaria e dei relativi versamenti sono quelli pubblicati dalla Commissione per l esecuzione del bilancio e in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del periodo cui si riferisce la richiesta di pagamento considerata. Non si tiene conto dei profitti o delle perdite sul cambio intervenuti tra la compilazione della richiesta di pagamento e il ricevimento del versamento corrispondente. b) Il contraente presenta le richieste di pagamento sul formulario contenuto nella parte E del presente allegato. 3. La relazione scientifica, la relazione finanziaria finale e la richiesta di pagamento corrispondente sono presentate alla Commissione entro due mesi dalla fine della durata del progetto. Se del caso, gli altri elementi da fornire del progetto sono presentati entro i termini indicati nell'allegato I del presente contratto. 14

15 Se la Commissione non ha formulato osservazioni, gli elementi da fornire del progetto si intendono approvati entro due mesi dal loro ricevimento. 4. In caso di omessa presentazione, entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo o dall allegato I, della relazione scientifica e finanziaria o della richiesta di pagamento corrispondente, la Commissione può decidere di non procedere al pagamento finale, purché ne dia preavviso scritto di un mese comunicando di non aver ricevuto detti documenti. 5. Il contraente deve fornire alla Commissione tutte le informazioni dettagliate da essa richieste ai fini della buona esecuzione del presente contratto. Articolo 6 - Responsabilità 1. Le responsabilità reciproche delle parti contraenti per perdite, danni o pregiudizi di qualsiasi natura subiti nell esecuzione del presente contratto sono regolate dalla legge designata all articolo 5, paragrafo 1 del presente contratto. 2. Le misure da prendere in caso di forza maggiore sono concordate tra le parti contraenti. Le parti contraenti convengono espressamente che qualsiasi difetto di prodotti o servizi utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto e che incida sulla medesima, ivi comprese le anomalie del funzionamento o del rendimento di detti prodotti e servizi dovute o connesse al passaggio all'anno 2000, non costituiscono casi di forza maggiore. 3. La Comunità non è responsabile degli atti od omissioni imputabili al contraente o al borsista, nell'esecuzione del presente contratto. Essa non risponde di alcun difetto dei prodotti o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal progetto, e in particolare di anomalie di funzionamento o di rendimento di tali prodotti o servizi dovute o connesse al passaggio all'anno Il contraente manleva integralmente la Comunità e si impegna a tenerla indenne da qualunque azione, reclamo o procedimento di terzi nei suoi confronti a seguito di danni causati da atti o omissioni imputabili al contraente o al borsista nell'esecuzione del presente contratto ovvero dai prodotti o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal progetto, nella misura in cui il contraente o il borsista ha concorso alla perdita o al danno di cui trattasi o ne è considerato responsabile. 4. In caso di azione di terzi contro la Comunità in relazione all esecuzione del presente contratto, il contraente o il borsista, che potrebbero essere chiamati a risponderne, sono tenuti ad assistere la Comunità. 5. In caso di azione di un terzo contro il contraente o il borsista in relazione all esecuzione del presente contratto, la Commissione, salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, può prestare assistenza al contraente o al borsista che ne faccia richiesta scritta. I costi sostenuti dalla Commissione a tal fine sono a carico del contraente o del borsista interessato. Articolo 7 - Risoluzione del contratto 1. La Commissione può risolvere il contratto: a) quando il progetto è interrotto dal contraente o dal borsista; 15

16 b) quando viene risolto l accordo tra il contraente e il borsista per inosservanza degli obblighi loro incombenti in virtù di detto accordo; c) per motivi tecnici o economici rilevanti che incidano sul progetto in maniera sostanziale (compresa l'ipotesi in cui sia impossibile riprendere l'esecuzione del contratto in seguito alla sua sospensione a causa di forza maggiore). La Commissione fissa nella sua lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il termine di preavviso, che non può essere superiore a un mese dalla data di ricevimento della lettera stessa. 2. La Commissione non si oppone alla risoluzione del contratto, su richiesta scritta del contraente, per i motivi indicati al paragrafo 1, lettere b) e c) del presente articolo. La risoluzione del contratto ha effetto: - alla data della lettera di accettazione della Commissione, inviata come lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, - se la Commissione non ha formulato osservazioni, entro un mese dal ricevimento della comunicazione del contraente. 3. La Commissione può risolvere immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a) quando il progetto non viene effettivamente iniziato entro il termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del contratto e la nuova data proposta, se del caso, è ritenuta inaccettabile dalla Commissione; b) quando il contraente non ha adempiuto in tutto o in parte le proprie obbligazioni, dopo che è stato diffidato per iscritto a adempiere entro un mese dalla Commissione; c) in caso di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività, di amministrazione controllata o giudiziaria, di liquidazione, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività di un contraente o di altre procedure analoghe previste da leggi e regolamenti nazionali ed aventi le stesse finalità; d) in caso di grave irregolarità finanziaria; e) in caso di risoluzione del contratto di cui all articolo 1, paragrafo 2, relativo al progetto di RST nel quale si integra il presente progetto. 4. La Commissione risolve immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a) quando vengono meno le condizioni di partecipazione al progetto di cui agli articoli da 3 a 12 della decisione; 16

17 b) quando il contraente e/o il borsista si siano resi responsabili di dichiarazioni false loro imputabili o di deliberate omissioni, al fine di ottenere il contributo finanziario della Comunità o di fruire di altri vantaggi previsti dal contratto. 5. Il contraente prende le misure opportune per annullare o ridurre gli impegni assunti, non appena ricevuta la lettera della Commissione contenente la comunicazione della risoluzione del contratto o non appena inviata la sua richiesta di risoluzione. In caso di risoluzione del contratto, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale del contributo finanziario della Comunità, tenendo conto dello stato di avanzamento del progetto. Le somme restanti spettanti al borsista sono calcolate in proporzione al tempo di esecuzione del progetto. Le somme assegnate al borsista inadempiente devono essere rimborsate. Sull'importo da rimborsare sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla Banca centrale europea per le proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui i fondi sono stati ricevuti dal contraente. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi. 6. Nonostante la risoluzione del contratto, le disposizioni seguenti si applicano anche dopo tale data nei limiti eventualmente ivi indicati: - gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto, - O DUWLFRORÃ Ã SDUDJUDIRÃ Ã OHWWHUHÃ JÃ HÃ LÃ Ã HÃ Ã O DUWLFRORÃ Ã SDUDJUDIRÃ Ã OHWWHUDÃ LÃ Ã HÃ l articolo 4, paragrafi 3 e 4; l articolo 5, paragrafo 5; l'articolo 6; gli articoli da 8 a 10 e l articolo 12 del presente allegato. Il contraente presenta gli elementi da fornire del progetto relativi ai lavori effettuati fino alla data di risoluzione del contratto. 17

18 PARTE B : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA Articolo 8 - Proprietà delle conoscenze 1. Le modalità di attribuzione e di esercizio della proprietà delle conoscenze derivanti dal progetto, tra il contraente e il borsista, sono determinate dal contraente nel rispetto della legge applicabile. 2. In caso di proprietà comune delle conoscenze derivanti dal progetto, i proprietari decidono concordemente l'attribuzione e l'esercizio della proprietà di tali conoscenze in conformità del presente contratto. 3. Se il(i) proprietario(i) delle conoscenze ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo cede(cedono) la proprietà delle conoscenze, prende(prendono) i provvedimenti o conclude(concludono) gli accordi necessari per trasmettere al cessionario gli obblighi a lui(loro) incombenti in virtù del presente contratto, al fine di tener conto, in particolare, degli interessi della Comunità e nel rispetto degli accordi internazionali da questa conclusi. Articolo 9 - Tutela delle conoscenze 1. Il(i) proprietario(i) delle conoscenze provvede(provvedono) a tutelarle in maniera adeguata ed efficace nel rispetto della legge applicabile. 2. Compatibilmente con i propri legittimi interessi, il contraente stabilisce insieme al borsista le modalità di pubblicazione dei risultati, tenuto conto delle esigenze di tutela delle conoscenze. Articolo 10 Pubblicità e riservatezza 1. La comunicazione, pubblicazione o divulgazione su qualunque supporto (inclusa Internet) riguardante lo stato di avanzamento del progetto o sulle conoscenze menziona il programma nel cui ambito i lavori sono stati eseguiti o le conoscenze sono state ottenute ed il supporto prestato dalla Comunità. Deve inoltre essere precisato che l'autore è il solo responsabile del contenuto della comunicazione, pubblicazione o divulgazione e che esso non rappresenta l'opinione della Comunità e che quest'ultima non è responsabile dell'uso che potrà essere fatto dei dati contenuti nella comunicazione, pubblicazione o divulgazione. L'eventuale utilizzazione dell'emblema europeo deve essere preliminarmente autorizzata dalla Commissione. Devono essere rispettate le regole applicate dalla Commissione, in particolare quelle grafiche. 18

19 2. La Commissione può divulgare, con qualsiasi mezzo adeguato e per tutto il tempo necessario, informazioni generali riguardanti, tra l'altro, gli obiettivi, il contributo finanziario della Comunità, la durata e lo stato di avanzamento del progetto e le conoscenze, così come descritte nella relazione scientifica finale. Anche la denominazione legale dei partecipanti e i nomi dei laboratori che eseguono i lavori sono pubblicati, salva la previa tempestiva opposizione degli interessati per motivi imprescindibili di ordine industriale o commerciale debitamente giustificati. 3. Salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione, il contraente e il borsista salvaguardano la natura riservata di dati, conoscenze e documenti comunicati in via riservata o la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio ad uno di loro. Tale obbligo cessa: - quando il contenuto di tali dati, conoscenze e documenti diviene accessibile al pubblico in conseguenza di lavori o iniziative legali estranee al presente contratto e che non si fondano su attività rientranti nel medesimo; - in seguito alla comunicazione di tali dati, conoscenze e documenti senza vincoli di riservatezza o alla successiva rinuncia alla riservatezza da parte di chi li ha comunicati. 4. Nei casi in cui il presente contratto prevede che siano comunicati dati o conoscenze, ovvero i documenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione, il contraente o il borsista si assicurano preliminarmente che il ricevente ne salvaguardi la riservatezza e li utilizzi esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati comunicati. 19

20 PARTE C COSTI Articolo 11 Contributo assegnato al borsista L'importo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente contratto è assegnato esclusivamente al borsista e costituisce un rimborso forfettario dei seguenti costi: a) un'indennità mensile che include tutte le trattenute obbligatorie in base alla legge nazionale applicabile nel contesto del presente contratto, escluso qualsiasi altro contributo; tuttavia, qualora il borsista percepisca altri redditi legati alla sua professione (senza peraltro esercitare alcuna attività ad essa connessa), l'importo mensile è fissato dalla Comunità tenendo conto di tali redditi ulteriori; b) un'indennità forfettaria per le spese di viaggio rapportata alla distanza tra il paese d'origine e il paese ospitante. 20

21 PARTE D : CONTROLLI Articolo 12 Controllo tecnico e controllo contabile La Commissione, anche tramite rappresentanti autorizzati, può iniziare un controllo tecnico o un controllo contabile del progetto in qualsiasi momento in vigenza del contratto ed entro i cinque anni successivi alla data di ciascun versamento del contributo comunitario, per verificare se il progetto viene eseguito o è stato eseguito alle condizioni dichiarate dal contraente. Il procedimento di controllo si intende avviato nella data di ricevimento della relativa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dalla Commissione. Esso si svolge nel rispetto della riservatezza. 2. La Commissione, anche tramite rappresentanti autorizzati, può in qualsiasi momento ragionevolmente scelto, conferire con il personale del contraente addetto al progetto e accedere ai locali in cui si svolgono i lavori, a tutta la documentazione riguardante i lavori, agli archivi informatici e alle apparecchiature da essa ritenuti pertinenti. A tal fine può chiedere che le siano forniti, nella forma adeguata, i dati necessari per poter verificare fra l'altro che l'utilizzo del contributo finanziario della Comunità è stato conforme all'allegato I del contratto. La Commissione prende i provvedimenti necessari affinché i propri rappresentanti autorizzati rispettino la riservatezza dei dati cui hanno accesso o che sono loro forniti. 3. Prima dell'esecuzione del controllo tecnico e del controllo contabile, la Commissione comunica al contraente i nominativi dei rappresentanti autorizzati di cui è previsto l'intervento. Essa valuta qualsiasi obiezione del contraente fondata su legittimi interessi. 4. Il contraente fornisce alla Commissione o ai suoi rappresentanti autorizzati tutta l'assistenza necessaria. 5. Sulla base delle risultanze del controllo contabile, viene redatta una relazione provvisoria che viene comunicata dalla Commissione al contraente. Il contraente può formulare osservazioni entro un mese dalla data di ricevimento della relazione. La relazione finale è inviata al contraente. Questi può comunicare le sue osservazioni alla Commissione entro un mese dal ricevimento della relazione. La Commissione può decidere di non tener conto delle osservazioni comunicate oltre tale termine. In base alle conclusioni del controllo contabile, la Commissione prende i provvedimenti che reputa necessari, inclusa l'eventuale emissione di un ordine di recupero di tutti i versamenti effettuati o di una parte di essi. 6. La Corte dei conti può verificare, seguendo le proprie procedure, l'impiego del contributo finanziario della Comunità nell'ambito del presente contratto. 21

22 22

23 Parte E-1 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI RICERCA BORSE INCO-PVS Da restituire, debitamente compilato e sottoscritto, al servizio cui fa capo il programma interessato. RICHIESTA DI PAGAMENTO DI UN ACCONTO Identificativo Programma di ricerca Numero del contratto (15 caratteri) Nome del contraente Nome del borsista Data inizio progetto Importo richiesto (in euro) Dichiarazione I sottoscritti dichiarano che l accordo fra contraente e borsista è stato concluso nel rispetto delle disposizioni del presente contratto e che il borsista inizierà (entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione della presente richiesta di pagamento)/ ha iniziato a lavorare al progetto, oggetto del contratto, alla data indicata. I sottoscritti richiedono pertanto che sia loro versato un acconto, conformemente alle disposizioni del presente contratto. TIMBRO DELL ORGANISMO LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL BORSISTA 23

24 24

25 Parte E-2 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI RICERCA BOZZE INCO-PVS Da restituire, debitamente compilato e sottoscritto, al servizio cui fa capo il programma interessato. RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE Identificativo Programma di ricerca Numero del contratto (15 caratteri) Nome del contraente Nome del borsista Importo richiesto (in euro) Dichiarazione Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente allega alla presente la relazione scientifica finale e la relazione finanziaria finale e richiede gli venga versato il pagamento finale. TIMBRO DELL ORGANISMO LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO ALLEGATI : La relazione scientifica finale firmata dal borsista e dal responsabile scientifico. La relazione finanziaria finale firmata dal responsabile amministrativo e dal borsista. 25

26 Parte E-2 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI RICERCA BORSE INCO-PVS RISERVATO ALLA COMMISSIONE ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE Identificativo Numero del contratto Data di ricevimento della domanda Importo da pagare (in euro) Dichiarazione Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la relazione scientifica finale prevista dal contratto; egli dichiara inoltre che tale relazione risulta soddisfacente e conforme ai requisiti del contratto. Nome del responsabile scientifico della Commissione DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA COMMISSIONE Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la relazione scientifica finale prevista dal contratto e che il pagamento finale può pertanto essere versato al contraente. Nome del responsabile della Commissione DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE 26

[SOVVENZIONE EUROPEA MARIE CURIE PER IL REINSERIMENTO] [SOVVENZIONE INTERNAZIONALE MARIE CURIE PER IL REINSERIMENTO]

[SOVVENZIONE EUROPEA MARIE CURIE PER IL REINSERIMENTO] [SOVVENZIONE INTERNAZIONALE MARIE CURIE PER IL REINSERIMENTO] ALLEGATO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI [SOVVENZIONE EUROPEA MARIE CURIE PER IL REINSERIMENTO] [SOVVENZIONE INTERNAZIONALE MARIE CURIE PER IL REINSERIMENTO] III. 1 Definizioni Oltre alle definizioni di cui

Dettagli

CONTRATTO TIPO Borse Marie Curie individuali

CONTRATTO TIPO Borse Marie Curie individuali CONTRATTO TIPO Borse Marie Curie individuali 1 CONTRATTO N. La [Comunità europea] [Comunità europea dell'energia atomica] (in seguito denominata «la Comunità») rappresentata dalla Commissione delle Comunità

Dettagli

CONTRATTO DERIVATO Borse Marie Curie di ospitalità per lo sviluppo

CONTRATTO DERIVATO Borse Marie Curie di ospitalità per lo sviluppo CONTRATTO DERIVATO Borse Marie Curie di ospitalità per lo sviluppo 1 CONTRATTO N. La [Comunità europea] [Comunità europea dell'energia atomica] (in seguito denominata «la Comunità») rappresentata dalla

Dettagli

COFINANZIAMENTO MARIE CURIE DI PROGRAMMI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI

COFINANZIAMENTO MARIE CURIE DI PROGRAMMI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI ALLEGATO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE COFINANZIAMENTO MARIE CURIE DI PROGRAMMI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI III. 1 Definizioni Oltre alle definizioni di cui all'articolo II.1, alla presente convenzione

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

Mobilità docenti per attività didattica da Impresa. Modello di Accordo Istituto/Docente clausole minime obbligatorie (fac-simile)

Mobilità docenti per attività didattica da Impresa. Modello di Accordo Istituto/Docente clausole minime obbligatorie (fac-simile) Mobilità docenti per attività didattica da Impresa Modello di Accordo Istituto/Docente clausole minime obbligatorie (fac-simile) L Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentante

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

Roma, 07/05/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 62

Roma, 07/05/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 62 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/05/2012

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

PROTOCOLLO DI INTESA. tra Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo PROTOCOLLO DI INTESA Il Prefetto di Torino nella persona del Dott. Alberto Di Pace tra e il Dirigente dell Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

MODULO DI CANDIDATURA

MODULO DI CANDIDATURA MODULO DI CANDIDATURA Gentile Signora, Gentile Signore troverà in allegato la candidatura di [nome del prestatore di servizi] in risposta all invito a manifestare interesse MARKT/2006/02/H nel settore

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi

Dettagli

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI Pagina:1 di 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI INDICE 1. INTRODUZIONE...1 2. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL INIZIO DELLE VERIFICHE...2 3. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ...2

Dettagli

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 Sezione A) - Tipologie di intervento previste - Presentazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119/E

RISOLUZIONE N. 119/E RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

BORSE INTERNAZIONALI MARIE CURIE DI ACCOGLIENZA

BORSE INTERNAZIONALI MARIE CURIE DI ACCOGLIENZA ALLEGATO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE BORSE INTERNAZIONALI MARIE CURIE DI ACCOGLIENZA FASE DI ACCOGLIENZA III. 1 Definizioni Oltre alle definizioni di cui all'articolo II.1, alla presente convenzione di

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del. TS/CS (SC) Direzione Regionale CONVENZIONE TRA L AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA/CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO 1) oggetto Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano le modalità e le condizioni con cui

Dettagli

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN)... (Ragione sociale dell Azienda) Nominativo del Cliente Indirizzo 1) Fornitura. La... (qui di seguito denominata Azienda ) si

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/06/2013 INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art. 2 Gestione del servizio

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

Comune di Marigliano Provincia di Napoli

Comune di Marigliano Provincia di Napoli Comune di Marigliano Provincia di Napoli DETERMINAZIONE II SETTORE RESPONSABILE DEL SETTORE : Istr. Dir. Angelo Buonincontri Registro Generale n. 120 del 17/02/2015 Registro Settore n. 30 del 13/02/2015

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER Allegato 1 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI NUOVE MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRA l Azienda

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

L anno., il giorno. del mese di.. presso

L anno., il giorno. del mese di.. presso BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA L'Università degli Studi di Macerata, di seguito denominato «soggetto promotore», con sede in Macerata, Piaggia

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 191

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 191 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 29/12/2014 Circolare n. 191 Ai Dirigenti

Dettagli

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA. IL DIRETTORE Visto e richiamato il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici

Dettagli

CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E CARTE DI PAGAMENTO: CONDIZIONI GENERALI

CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E CARTE DI PAGAMENTO: CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E CARTE DI PAGAMENTO: CONDIZIONI GENERALI Edizione 04/2011 INDICE Sezione I - I principi che guidano il nostro rapporto Principio 1 - Come sono regolati i rapporti tra il cliente

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA. ( Prov. di Trapani ) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA. ( Prov. di Trapani ) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( Prov. di Trapani ) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 212 del 30/07/2009

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività

Dettagli

Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami)

Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami) Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami) di [*] La società X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA

Dettagli

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal

Dettagli

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato SERVIZI COMUNALI S.p.A. CONTRATTO DI SMALTIMENTO Rifiuti solidi urbani e assimilati tra con sede legale in n., codice fiscale e partita I.V.A. n., in persona del Suo Legale Rappresentante sig. (di seguito

Dettagli

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate (emanato con Decreto del Rettore n. 966 del 23/12/2013) Art. 1 - Norma generale 1. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

Orientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione

Orientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione EIOPA-BoS-12/069 IT Orientamenti sulla gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione 1/8 1. Orientamenti Introduzione 1. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA (Autorità europea

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. L attività istruttoria Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attività istruttoria la liquidazione delle

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE L

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2. SOGGETTI BENEFICIARI ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI

Dettagli

BORSA MARIE CURIE INTRAEUROPEA PER LO SVILUPPO DELLA CARRIERA

BORSA MARIE CURIE INTRAEUROPEA PER LO SVILUPPO DELLA CARRIERA ALLEGATO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE BORSA MARIE CURIE INTRAEUROPEA PER LO SVILUPPO DELLA CARRIERA III. 1 Definizioni Oltre alle definizioni di cui all'articolo II.1, alla presente convenzione di sovvenzione

Dettagli

ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1.

ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. ACCORDO DI RISERVATEZZA fra Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. Scopo Le parti intendono iniziare e protrarre per la durata di

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Versione modificata ed integrata con deliberazione 5 aprile 2013, 138/2013/A

Versione modificata ed integrata con deliberazione 5 aprile 2013, 138/2013/A Versione modificata ed integrata con deliberazione 5 aprile 2013, 138/2013/A SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E ANALOGHE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEL SETTORE

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto Tra la Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via, tel. partita IVA (o codice fiscale) n

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988) UNIDROIT ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO ============================================================= CONVENZIONE UNIDROIT sul FACTORING INTERNAZIONALE (Ottawa, 26 maggio

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

Condizioni derivati DEGIRO

Condizioni derivati DEGIRO Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution

Dettagli

Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali

Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali Condizioni generali e basi contrattuali 1. Basi contrattuali 1.1. Conclusione e oggetto del contratto Il contratto è concluso quando il mandante accetta per iscritto, mediante firma, l offerta presentata

Dettagli

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE ART. 1 Oggetto della disciplina 1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni

Dettagli

REGOLAMENTO GESTIONE CONTABILE

REGOLAMENTO GESTIONE CONTABILE AUTORITA D AMBITO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n 3-14100 ASTI Tel. 0141/351442 - Fax 0141/592263 E-mail ambito5.ato5@reteunitaria.piemonte.it www.ato5asti.it

Dettagli

Marca da bollo (l eventuale esenzione va motivata)

Marca da bollo (l eventuale esenzione va motivata) Mod. DCV 6002 AL COMUNE di PERGINE VALSUGANA DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI U.R.P. Servizi Demografici Piazza Garibaldi, 4 38057 PERGINE VALSUGANA ( TN) PEC: protocollo@pec.comune.pergine.tn.it Marca da

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO C O M U N E DI M A L E T T O Prov. di Catania UFFICIO TECNICO COMUNALE ( Ufficio Responsabile della P.O. Tecnica ) P.I. 00445110877 E--MAIL sporcomu@tiscalinet.it TEL. 095-7720630 Ind. Internet www.comune.maletto.ct.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO INFORMATICO ALL ATTIVITÀ DI ESTRAPOLAZIONE, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO STATISTICO

Dettagli

BORSE MARIE CURIE INTRAEUROPEE

BORSE MARIE CURIE INTRAEUROPEE ALLEGATO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE BORSE MARIE CURIE INTRAEUROPEE [CONTRAENTE UNICO] III. 1 Definizioni Oltre alle definizioni di cui all'articolo II.1, al presente contratto si applicano le seguenti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI Il presente Regolamento definisce i criteri, le modalità e le procedure cui i soggetti abilitati ad operare con MCC S.p.A. (di seguito MCC) devono attenersi per la concessione delle agevolazioni previste

Dettagli

CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE

CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE Via O. Zanchini n. 7 FORLI REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2003 Pagina 1 di 7 TITOLO I ISCRIZIONE ALLA CASSA E ANAGRAFE DELLE AZIENDE

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

UFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

UFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI UFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI 2.1) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA ESEGUITE NELL AMBITO DEI PROGRAMMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI DI RICERCA E SVILUPPO

Dettagli