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1 Prot. M_ITPR_CAUTG AREA I BIS 22 marzo 2006 AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLE PROVINCE MEDIO CAMPIDANO CARBONIA-IGLESIAS AL SIG. PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO AL SIG. PRESIDENTE ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PROVINCIA DI VIA COLOMBO 2/A AL SIG. PRESIDENTE PROVINCIALE API SARDA VIA NERVI, S.N. ELMAS SIG. PRESIDENTE PROVINCIALE CONFERSERCENTI VIA CAVALCANTI 32 AL SIG. PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CONF.COMMERCIO VIA S.GILLA, N.6 AL SIG PRESIDENTE CONF.ARTIGIANATO VIA LANUSEI, 14 AL SIG. PRESIDENTE PROVINCIALE CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI VIALE ELMAS 33/35 ANG. VIA SEMELIA e, p.c., AL SIG. QUESTORE OGGETTO: Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n.144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale).

2 La legge 21/2/2006, n.46 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, reca, tra l altro, alcune disposizioni integrative del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Di seguito si espongono le norme integrative, unitamente alle linee di indirizzo applicativo fornite dal Ministero dell Interno. A) Nuova disciplina dei segni distintivi delle Forze dell Ordine Innanzitutto si attira l attenzione sulle nuove norme (art. 1 TER, commi 1, lett. b e commi 2 e 3) (All. n.1) che disegnano una nuova disciplina penale ed amministrativa della produzione, detenzione ed uso dei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso presso i Corpi di polizia. A.1) Disciplina penale Il nuovo art. 497 TER del Codice penale (possesso dei segni distintivi contraffatti) punisce: 1) chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione; 2) chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti ed i documenti di cui al punto 1 ovvero illecitamente ne fa uso. La norma, pertanto, punisce le attività di illecita fabbricazione, detenzione ed uso di segni distintivi, contrassegni, oggetti e documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia. Al riguardo, è utile precisare che rientrano nella fattispecie non solo le tessere di identificazione, le placche e gli altri contrassegni che identificano, secondo le

3 disposizioni vigenti, gli operatori di polizia, ma anche quei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare (ad esempio gadget, indumenti, quali tute mimetiche o pettorali, recanti segni distintivi e/o contrassegni di identificazione di operatori di polizia, ecc.). A.2) Disciplina amministrativa Il comma 3 dell art. 1 TER della legge 21/2/2006, n. 49 reca modificazioni all art. 28 TULPS. L art. 28 TULPS prevedeva che sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Prefetto (delegato permanentemente dal Ministro dell Interno) di uniformi militari o altri oggetti destinati all armamento o all equipaggiamento di forze nazionali o straniere (comma 1). La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l importazione e l esportazione di uniformi militari o di altri oggetti destinati all armamento o all equipaggiamento di forze armate (comma 2). Le modificazioni ed integrazioni apportate all art. 28 TULPS (All. n.2) completano la disciplina previgente relativa alle uniformi militari nonché ai materiali di armamento, sottoponendo alla licenza di pubblica sicurezza la produzione e commercializzazione: - dei contrassegni e delle tessere d identificazione degli operatori dei Corpi di polizia; - dei materiali di armamento destinati ai Corpi di polizia diversi dalle armi da fuoco o dai materiali d armamento già disciplinati dall art. 28 TULPS e dalla legge 9 luglio 1990, n.185.

4 Più in particolare sono sottoposte alla licenza di cui all art. 28 TULPS: - le attività di fabbricazione e detenzione dei documenti di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione in uso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; - le attività di fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita delle armi, diverse da quelle da fuoco, specificamente destinate all armamento dei Corpi armati o di polizia. Ai fini dell art. 28 TULPS devono ritenersi documenti di riconoscimento in uso agli ufficiali ed agenti di P.S. e di P.G.: - le tessere di riconoscimento, comunque denominate, che secondo i rispettivi ordinamenti valgono ad identificare i predetti pubblici ufficiali nell esercizio delle specifiche funzioni (compresi, quindi, i tesserini di identificazione del personale della polizia municipale, le tessere ferroviarie, le carte di identità, i passaporti e simili documenti, anche se contenenti l indicazione della qualifica o grado rivestiti dall interessato). Sono esclusi i badge di accesso in luoghi specifici. Agli stessi fini, devono ritenersi contrassegni di identificazione : - gli oggetti ed accessori idonei ad identificare i predetti pubblici ufficiali quando non vestono l uniforme, quali le placche metalliche di riconoscimento, la sciarpa tricolore di cui all art. 24 del Regolamento di attuazione del TULPS, ed i segnali distintivi di cui all art. 24 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada; - le uniformi che, in quanto tali, sono capaci di identificare inequivocabilmente il personale; - gli accessori alle uniformi, quali fregi e gli altri segni distintivi aventi la medesima funzione; - le livree ed i contrassegni identificanti i mezzi in dotazione.

5 Nel sottolineare che già il precedete testo dell art. 28 TULPS prescriveva la licenza per la fabbricazione e detenzione (detenzione per collezione, per la vendita, per il confezionamento, la riparazione ed il lavaggio) delle uniformi militari e relativi accessori identificativi, si attira l attenzione sul fatto che, con la nuova formulazione, diviene inequivoca l applicabilità della norma non solo per le uniformi e gli accessori delle forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, ma anche per quelli dei Corpi e servizi di polizia municipale. Quindi la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell art. 28 è necessaria anche per la fabbricazione e detenzione (quest ultima indipendentemente dalla finalità) delle uniformi, dei documenti di riconoscimento e dei contrassegni di identificazione come sopra definiti (placche metalliche di riconoscimento, uniformi, accessori di uniformi ecc.) degli operatori delle Polizia Municipali nonché dei contrassegni identificanti i mezzi in dotazione alle medesime. Per detti documenti, uniformi e per gli altri contrassegni precedentemente non previsti dall art. 28 TULPS, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 15 marzo 2006 e le nuove licenze per coloro che già esercitano le attività di cui trattasi devono essere richieste a questa Prefettura UTG entro il 29 aprile 2006, fatte salve le produzioni dell Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o la detenzione dei materiali sopra descritti devono contenere le indicazioni di cui agli artt. 34 e 37 del Regolamento di Esecuzione del TULPS (All. n.3). L eventuale inosservanza dell obbligo di munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la fabbricazione e la detenzione dei predetti documenti di riconoscimento, contrassegni e delle uniformi, o nel caso di esercizi già operanti, l eventuale continuazione delle attività di produzione, detenzione e vendita dei materiali di cui trattasi, senza la prescritta licenza configurano il reato previsto dall art. 28, ultimo

6 comma, la cui sanzione non è più contravvenzionale, ma è stata modificata dalle nuove disposizioni nella reclusione da uno a tre anni e nella multa da 500 a 3000 EURO. I predetti materiali potranno essere venduti o comunque ceduti esclusivamente: - a soggetti in possesso della licenza ex art. 28 TUPS; - alle amministrazioni pubbliche cui appartengono gli utilizzatori finali previsti dalla norma ovvero per i soli capi di vestiario e relativi accessori; anche a detti utilizzatori finali debitamente identificati, previa annotazione nel Registro delle operazioni, previsto dall art. 35 del TULPS, degli estremi del documento attestante l appartenenza ad un Corpo militare o di polizia. Gli esemplari delle placche o tessere d identificazione nonché i distintivi di segnalazione di cui all art. 24 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/1992) dovranno essere muniti di numero di matricola o altro codice identificativo previsto dalle disposizioni in vigore per lo specifico oggetto, da riportarsi anch esso nel Registro delle operazioni giornaliere, unitamente alla compiuta indicazione dei soggetti legittimati all acquisto. I predetti materiali potranno essere detenuti per le diverse finalità lecite (detenzione per collezione, per il confezionamento, per riparazione, per lavaggio) esclusivamente da soggetti in possesso della licenza ex art. 28 TULPS: si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle sartorie per confezione e/o riparazioni uniformi o parte di esse (giubbe, pantaloni, pastrani), alle lavanderie officine di riparazione dei veicoli delle forze di polizia con colori d istituto ecc. B) Altre modificazioni all art. 28 TULPS Strumenti di autodifesa destinati all armamento dei corpi armati e di polizia. La licenza ex art. 28 TULPS è ora altresì richiesta per la fabbricazione, l importazione e l esportazione, la detenzione, la raccolta e la vendita degli specifici strumenti, definiti di autodifesa, destinati all armamento dei Corpi armati e di polizia.

7 Il riferimento va fatto, innanzitutto, agli speciali indumenti di protezione (balistica o anti-deflagrazione) ed agli scudi specificamente realizzati per le forze dell ordine, nonché a quegli strumenti di autodifesa, contemplati da alcune leggi regionali per l equipaggiamento della polizia municipale, che vanno ora ricompresi fra i materiali d armamento destinati ai Corpi armati e di polizia. A quest ultimo riguardo, il Ministero dell Interno ha precisato che essi potranno essere adottati dai Corpi di polizia municipale non appena sarà emanato il provvedimento ministeriale, già in fase di avanzata elaborazione, destinato ad integrare il decreto del Ministro dell Interno del 4 marzo 1987, n. 145, concernente l armamento della polizia municipale. Nel far riserva di ulteriori indicazioni in proposito, si precisa che ai materiali di armamento destinati ai Corpi di polizia, diversi dalle armi da fuoco e dai materiali di armamento già disciplinati dal previgente art. 28 TULPS e dalla legge 9 luglio 1990, n.185, (quali ad esempio cannocchiali con visori notturni o a puntamento laser da montare sulla canna di fucili per tiri di precisione) ovvero agli strumenti di autodifesa (ad esempio scudi e/o elmetti utilizzati dalle forze di polizia nei servizi di ordine pubblico ecc.) vanno applicate le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti per gli altri materiali ad esclusivo impiego militare o di polizia e che, per gli stessi, è comunque esclusa la vendita individuale. Il privato può cedere o vendere esclusivamente i materiali in questione legittimamente detenuti o raccolti in base a licenza rilasciata ai sensi dell art. 28 TULPS, nei limiti ed alle condizioni stabilite al 2 comma dell art. 10 della legge 18 aprile 1975, n.110 (per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici in relazione all esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazione alla fabbricazione dei medesimi materiali ai sensi dell art. 28 TULPS). La modulistica è consultabile sul sito

8 Tutto ciò premesso, si pregano le Associazioni di categoria in indirizzo di svolgere, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, ogni possibile azione di informazione del contenuto della presente nei confronti dei propri associati, interessati dall applicazione della nuova normativa, sensibilizzando coloro che già esercitano le attività da autorizzare ai sensi dell art. 28 TULPS ad inoltrare le relative richieste a questa Prefettura UTG entro il 29 aprile I sigg. Sindaci sono pregati di impartire direttive ai Corpi e Comandi di Polizia Municipale perché venga svolta analoga attività d informazione di sollecitazione nei confronti dei soggetti che già esercitano le attività da autorizzare nonché, attese le finalità di prevenzione perseguite dalla nuova normativa, una penetrante azione di vigilanza e controllo. IL PREFETTO (Orrù)

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