Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI

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1 Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI 1

2 TITOLO I FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE 3 Capo I Disposizioni generali 3 Art. 1 Oggetto del regolamento 3 Art. 2 Settori di intervento 3 Art. 3 Destinatari 3 TITOLO II CRITERI GENERALI PER L ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI 4 Capo I Adempimenti procedurali 4 Art. 4 Modalità di presentazione della domanda 4 Art. 5 Procedura di erogazione dell intervento 4 Capo II Limiti reddituali 6 Art. 6 Indicatore situazione economica equivalente 6 Art. 7 Minimo vitale e Soglia di disagio 6 TITOLO III TIPOLOGIE DI INTERVENTO 7 Capo I Contributi alla Persona 7 Art. 8 Contributo economico per fabbisogni di carattere primario 7 Art. 9 Contributo economico per progetti di recupero 7 Art. 10 Assistenza economica finalizzata 7 Art.11 Contributo economico per rimborso spese farmaceutiche 8 Capo II Prestazioni Sociali 8 Art. 12 Servizi socio-assistenziali a domicilio 8 a) Servizio di assistenza domiciliare alla persona 8 b) Telesoccorso Telecontrollo 11 Art. 13 Servizi integrativi socio-assistenziali 12 a) Servizi alla persona extra domicilio 12 b) Soggiorni climatici 14 Capo III Interventi a favore di soggetti non autosufficienti e/o disagiati ospitati presso strutture residenziali e semiresidenziali di natura sociosanitaria 16 Art. 14 Ricovero presso strutture residenziali e semi-residenziali di soggetti non Autosufficienti 16 Art. 15 Ricovero presso strutture residenziali e semi-residenziali di soggetti disagiati 16 Art. 16 Retta a carico dell ospite ricoverato presso strutture residenziali 17 Art. 17 Contribuzione da parte del Comune 18 Art. 18 Concorso al pagamento della retta 18 Capo IV Assegnazione alloggi di proprietà comunale per finalità socio-assistenziali 19 Art. 19 Natura della prestazione 19 Art. 20 Concorso al pagamento del canone 19 Capo V Servizi integrativi socio-educativi 19 Art. 21 Oggetto 20 Art. 22 Servizio di Centro Aperto 20 Art. 23 Supporto educativo 22 TITOLO IV LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE 24 DEI SERVIZI SOCIALI 24 Capo I Ambito di applicazione 24 Art. 24 Premesse 24 Art. 25 Soggetti del Terzo settore ed organismi no profit 24 Art. 26 Settori di intervento 24 Capo II Soggetti e procedura 25 Art. 27 Soggetti convenzionabili 25 2

3 Art. 28 Modalità di collaborazione 25 Art. 29 Rinvio 25 TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI 27 Art Abrogazione di norme e disposizioni transitorie 27 Art. 1 Oggetto del regolamento TITOLO I FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE Capo I Disposizioni generali Il presente regolamento disciplina le attività e gli interventi che il Comune di San Martino Buon Albergo esplica nell ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti ai Comuni con l art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, con l art. 131 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, con l art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e con l art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, al fine di concorrere all eliminazione di situazioni che determinano nell individuo uno stato di bisogno e di emarginazione nel rispetto del principio di pari dignità sociale. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 109/98, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.P.C.M. n. 221/99 e successive modifiche ed integrazioni. Con l'osservanza del presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia nonché i criteri di riferimento stabiliti per la concessione di servizi, finanziamenti e benefici economici a soggetti privati, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. Art. 2 Settori di intervento Le disposizioni del presente regolamento si applicano, di norma, negli ambiti di seguito specificati e, comunque, sono estese dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale: I. Contributi alla persona II. Servizi socio assistenziali a domicilio III. Servizi integrativi socio-assistenziali IV. Interventi a favore di soggetti non autosufficienti e/o disagiati ospitati presso strutture residenziali e semi residenziali di natura socio-sanitaria V. Assegnazione alloggi di proprietà comunale per finalità socio-assistenziali VI. Servizi integrativi socio-educativi Art. 3 Destinatari Hanno diritto di chiedere le prestazioni di cui all articolo precedente: 3

4 - coloro i quali siano iscritti all anagrafe della popolazione residente nel Comune di San Martino Buon Albergo e risultino in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento; - i soggetti senza fissa dimora la cui ultima residenza risulti presso il Comune di San Martino Buon Albergo. Non possono accedere agli interventi di sostegno di cui al successivo art. 8 ( Contributo economico per fabbisogni di carattere primario) coloro i quali, pur trovandosi in situazione di disoccupazione e in condizioni psico-fisiche nonché socio familiari idonee all impiego, non risultino iscritti al competente Centro Provinciale per l impiego o presso altre analoghe strutture o agenzie per il lavoro o, comunque, non si siano resi disponibili all assunzione. TITOLO II CRITERI GENERALI PER L ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI Art. 4 Modalità di presentazione della domanda Capo I Adempimenti procedurali La domanda redatta conformemente ai modelli predisposti dai competenti Servizi Sociali, è corredata di tutta la documentazione necessaria, prevista dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, atta a comprovare la situazione socio economica del richiedente ed eventualmente del suo nucleo familiare di appartenenza nonchè le finalità per le quali è richiesto l intervento. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni eventuale altro documento/certificazione ritenuto utile per l istruttoria della domanda. Il richiedente deve dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. È facoltà del Comune attivarsi d ufficio anche con oneri in tutto o in parte a proprio carico ed in deroga ai criteri unificati di valutazione della situazione socio economica equivalente presso l interessato per l erogazione delle prestazioni sociali previste dal presente regolamento, al verificarsi di situazioni di grave emarginazione e/o in presenza di condizioni socio-economiche particolarmente disagiate o al fine di evitare gravi o potenziali pregiudizi o situazioni di pericolo per l interessato e/o per i terzi. Nei casi di cui al precedente capoverso, il Dirigente Responsabile dell Ufficio procede all erogazione dei benefici, previa acquisizione di apposita relazione dell Assistente sociale. Solo nei casi di particolare eccezionalità o gravità, tali da giustificare la necessità ed improrogabilità di un sostegno economico o assistenziale, il Dirigente Responsabile dell Ufficio può, altresì, motivatamente provvedere, prendendo a riferimento il valore ISEE aggiornato al momento dell intervento sulla base delle sopraggiunte nuove e diverse condizioni economiche. Art. 5 Procedura di erogazione dell intervento Le istanze di cui all art. 4 (Modalità di presentazione della domanda) sono assegnate per il procedimento istruttorio al Settore comunale competente, che provvede al controllo della regolarità della documentazione prodotta nonché alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l ammissione all intervento richiesto. Nella fase istruttoria, l Assistente Sociale, allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, esegue le opportune verifiche, attraverso le metodologie e le tecniche del servizio sociale. Ad avvenuto espletamento della fase istruttoria di cui ai capoversi precedenti, il Dirigente Responsabile dell Ufficio emette, anche sulla base della relazione scritta rilasciata dall Assistente Sociale, il provvedimento finale. 4

5 Ogni e qualsiasi provvedimento adottato ai sensi del presente regolamento, deve tener conto degli obiettivi programmatici e delle risorse finanziarie assegnati dall Amministrazione comunale fatti salvi gli interventi resi obbligatori da specifiche disposizioni normative vigenti in materia. 5

6 Capo II Limiti reddituali Art. 6 Indicatore situazione economica equivalente Gli elementi necessari per l applicazione dell ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), configurati dalla normativa vigente, costituiscono base di riferimento per la definizione dei criteri relativi all accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate. Per ogni ambito di applicazione di cui al precedente art. 2 (Settori di intervento), con il presente Regolamento vengono definiti i criteri e la misura di intervento a favore dei soggetti rientranti nelle diverse fasce ISEE. Art. 7 Minimo vitale e Soglia di disagio Per Minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di adeguate risorse finanziarie per il soddisfacimento dei più elementari bisogni del vivere quotidiano. Il Comune di San Martino Buon Albergo assume, quale valore economico del Minimo Vitale l importo ISEE annuo lordo di 6.000,00. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al Minimo Vitale di cui sopra è riconosciuto, nei limiti di cui al precedente art. 5 (Procedure di erogazione dell intervento), comma quarto, il massimo beneficio economico applicabile sia in termini di accesso alla prestazione che di esenzione dal pagamento della tariffa. Per Soglia del Disagio si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l individuo ed il suo nucleo famigliare, pur non trovandosi nella situazione di cui ai precedenti capoversi, necessitano di benefici e/o interventi a condizioni agevolate. Il Comune di San Martino Buon Albergo assume, quale valore economico della Soglia del Disagio l importo ISEE annuo lordo di 8.200,00. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale alla Soglia del Disagio di cui sopra è riconosciuto, nei limiti di cui al precedente art. 5 (Procedure di erogazione dell intervento), e secondo quanto riportato nelle tabelle di contribuzione relative ad ogni singolo intervento, un beneficio economico più vantaggioso, sia in termini di accesso alla prestazione che di esenzione dal pagamento della tariffa, rispetto ai soggetti con ISEE superiore alla soglia predetta. 6

7 TITOLO III TIPOLOGIE DI INTERVENTO Capo I Contributi alla Persona Art. 8 Contributo economico per fabbisogni di carattere primario Il Comune, nel limite degli stanziamenti di bilancio e dei criteri fissati nel presente Regolamento, concede ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all articolo precedente, le seguenti forme di assistenza economica al fine di far fronte ai bisogni di carattere primario: a) sussidio mensile ad integrazione del reddito, per il soddisfacimento dei bisogni primari del vivere quotidiano (quali, a mero titolo esemplificativo, vitto, alloggio, utenze varie, spese sanitarie, etc.). Per anno solare, tale sussidio non può superare l importo mensile di 400,00 (per un periodo non superiore a mesi sei, eventualmente prorogabili). b) sussidio una tantum, diretto a soddisfare, in tutto o in parte, le spese eccezionali ritenute indispensabili per le esigenze della persona, quando ricorrano situazioni impreviste che possono compromettere l equilibrio socio-economico ed il valore ISEE sia inferiore alla Soglia del Disagio. L intervento non potrà essere superiore a 800,00 e potrà essere ripetuto nell anno solare una sola volta. c) ausilio finanziario concesso nella misura massima annua di 600,00 finalizzato al superamento di un particolare e momentaneo stato di difficoltà del nucleo familiare che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al Minimo Vitale ma inferiore alla Soglia del Disagio, si venga a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari. Per lo stesso l Assistente Sociale prevede un periodo di rientro, di quanto erogato a titolo di anticipazione, commisurato alla reale capacità di solvenza del soggetto beneficiario ed avente decorrenza dal momento di cessazione dello stato di difficoltà economica del nucleo familiare.. Sino ad integrale rimborso della somma anticipata, non viene attivata alcuna ulteriore forma di intervento assistenziale prevista nel presente Regolamento. Per poter accedere ai benefici di cui alle precedenti lett. b) e c), l Assistente Sociale, valutate le circostanze del caso, può richiedere la stipula di un contratto con l utente; in tale contratto sono disciplinate condizioni e/o modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate. L eventuale rifiuto di sottoscrizione, così come il mancato rispetto da parte del soggetto interessato dell accordo predetto, comporta rispettivamente il non accoglimento dell istanza o la revoca della concessione del contributo. Le forme economiche di assistenza di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo possono essere riconosciute, anche in via cumulativa, nei casi di particolare necessità e disagio. Art. 9 Contributo economico per progetti di recupero E facoltà dell Amministrazione comunale, erogare, su richiesta dell interessato o su segnalazione dei Servizi sociali, nei confronti di soggetti per i quali sono in corso forme particolari di assistenza da parte del servizio pubblico specialistico (a titolo meramente esemplificativo: Ser.T. Servizio tossicodipendenze Servizio Psichiatrico, S.I.L.D. Servizio inserimento lavorativo disabili Servizio di Alcologia,) contributi economici da quantificarsi in funzione del progetto di recupero proposto dal Servizio e sulla base della situazione socio economico complessiva del soggetto beneficiario. Art. 10 Assistenza economica finalizzata 7

8 L assistenza economica finalizzata consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell intervento, rendendolo partecipe dell azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l interessato deve svolgere a favore della propria famiglia o della propria condizione sociale. Tali prescrizioni possono concretizzarsi anche nella messa a disposizione del proprio impegno in attività di rilevanza sociale individuate e concordate all atto della stipula del contratto sociale tra il beneficiario ed i Servizi sociali, semprechè la situazione economica dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli sia inferiore alla Soglia di Disagio. Detti incarichi che il Comune affida, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati non costituiscono rapporti di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato. Ai fini della determinazione del valore ISEE di cui al precedente art. 6 (Indicatore situazione economica equivalente) ed ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. 130/2000, si considera la situazione economica del solo richiedente. Ad ogni assistito impiegato viene corrisposto un contributo economico commisurato sulla base dell impegno assunto e della sua situazione socio economica familiare. Art.11 Contributo economico per rimborso spese farmaceutiche Il Comune di San Martino Buon Albergo interviene annualmente, a titolo di compartecipazione della spesa, per l acquisto di farmaci da parte dei soggetti economicamente più svantaggiati. Per accedere al contributo, gli interessati devono far pervenire l istanza al protocollo dell Ente nei termini e secondo le modalità previste nel bando redatto a cura del Dirigente Responsabile dell Ufficio. Al termine dell istruttoria, il Dirigente procede, tenendo conto dell importo della spesa sostenuta e dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente, a rimborsare agli aventi diritto le somme dagli stessi sostenute nei seguenti limiti massimi di contribuzione: ISEE pari o inferiore Minimo Vitale fino ad un massimo del 100% ISEE superiore Minimo Vitale e inferiore Soglia Disagio fino ad un massimo del 70% ISEE superiore Soglia Disagio e inferiore ,00 fino ad un massimo del 40%. Qualora le risorse finanziarie stanziate dall Amministrazione comunale risultino insufficienti a soddisfare le istanze secondo i parametri sopra indicati, si procede alla riduzione proporzionale delle percentuali, sino alla concorrenza della somma suddetta, privilegiando le situazioni di più grave disagio sociale. Art. 12 Servizi socio-assistenziali a domicilio a) Servizio di assistenza domiciliare alla persona FINALITÀ Capo II Prestazioni Sociali Il servizio si svolge presso la dimora del cittadino. Ha come scopo quello di soddisfare le esigenze ed i bisogni fondamentali di sicurezza sociale, garantendo ai soggetti che si trovano in situazione di disagio un livello minimo di assistenza nel proprio nucleo, prevenendo in tal modo il ricovero in istituti assistenziali o in strutture sanitarie. Esso si rivolge a: 8

9 a) persone di qualsiasi età con ridotta capacità di autonomia fisica e/o psichica; b) nuclei familiari con presenza di persone diversamente abili ; c) nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale, ambientale e/o relazionale, al fine di garantire la tutela psico fisica dei minori presenti al loro interno;. d) anziani che vivono soli, con patologie invalidanti minori o altre situazioni particolari tali da diminuirne l autosufficienza; e) anziani, in convivenza con altre persone, con patologie invalidanti minori o altre situazioni particolari tali da diminuirne l autosufficienza. AMMISSIONE L ammissione al servizio, per un monte ore settimanale non superiore a 6 (sei), avviene in conformità al presente Regolamento, tenuto conto dei seguenti fattori: - alle risultanze dell'indagine conoscitiva predisposta dall'assistente sociale, coordinatrice del servizio; - alla documentazione socio-sanitaria prodotta, ivi compresa l eventuale scheda di valutazione dell U.V.M.D., relativamente alla tipologia dell intervento; - alla situazione socio-economica del richiedente, con riferimento anche al nucleo famigliare di appartenenza nonchè alla presenza di rete parentale. Solo nei casi di particolare eccezionalità o gravità, debitamente documentati, previa relazione esplicativa dell Assistente Sociale che motivi la necessità ed improrogabilità dell'intervento, il Dirigente Responsabile dell Ufficio, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, può motivatamente derogare al limite orario indicato al capoverso che precede. E cura, altresì, del Dirigente sopra citato aggiornare, sulla base delle risorse finanziarie assegnate e/o delle valutazioni espresse dall Assistente Sociale, la tipologia e/o la modalità di erogazione del servizio. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE Il servizio deve promuovere quanto necessario per l'analisi della situazione socio-economica del territorio e del particolare settore di riferimento nel quale andrà a realizzarsi l'intervento, con particolare riguardo ai problemi sociali e alle strutture, utilizzando gli strumenti tecnici della ricerca sociale e dell'indagine sul campo, per conoscere l'entità dei bisogni, le cause che li hanno provocati, la funzionalità degli strumenti di intervento. Ogni situazione presa a carico si articola in quattro fasi di lavoro: indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali, economiche, sanitarie e di relazione del singolo o del nucleo familiare in difficoltà. Ciò allo scopo di accertare i bisogni reali e concordare un programma di intervento, nel rispetto della libertà e dignità del soggetto; erogazione delle prestazioni; verifica periodica degli interventi; eventuale modifica del programma di intervento. PRESTAZIONI Vengono fornite le seguenti prestazioni: cura e igiene personale; preparazione di pasti a domicilio; segretariato sociale; commissioni; 9

10 accompagnamento presso servizi medici, riabilitativi, uffici e in generale presso ogni altro luogo atto a soddisfare le esigenze primarie della persona; - accudimento alla persona; pulizia e governo dell'abitazione; fornitura di pasti caldi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ampliare la sfera delle prestazioni compatibilmente con le possibilità amministrative e finanziarie ed in relazione allo stato di necessità. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO Il servizio può essere interrotto in qualsiasi momento: su richiesta scritta dell'interessato o dei parenti; dal Comune: - per il venire meno delle condizioni di bisogno che hanno determinato l'ammissione, come risultante da relazione dell Assistente Sociale; o - per la carenza delle necessarie risorse economiche, strumentali o umane a disposizione dell Ente per l erogazione del servizio; su decisione del Dirigente Responsabile dell Ufficio in caso di mancata e protratta non contribuzione al costo del servizio. CONTRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO Sulla base del reddito ISEE, il livello di contribuzione a carico dell utente in relazione al costo sostenuto dal Comune, è il seguente: Servizio assistenza domiciliare I. ISEE pari o inferiore Minimo Vitale 0% di contribuzione utente II. ISEE superiore Minimo Vitale e sino a Soglia Disagio 5% di contribuzione utente III. ISEE superiore Soglia Disagio e sino a ,00 10% di contribuzione utente IV. ISEE superiore a ,00 e sino a ,00 20 % di contribuzione utente V. ISEE superiore a ,00 e sino a ,00 30 % di contribuzione utente VI. ISEE superiore a ,00 e sino a ,00 45 % di contribuzione utente VII. ISEE superiore a ,00 e sino a ,00 65 % di contribuzione utente VIII. ISEE superiore a ,00 e sino a ,00 80% di contribuzione utente IX ISEE superiore a ,00 100% di contribuzione utente Fornitura pasti I. ISEE pari o inferiore Minimo Vitale 0% di contribuzione utente II. ISEE superiore Minimo Vitale e sino Soglia Disagio 30% di contribuzione utente III. ISEE superiore Soglia Disagio e sino a ,00 50% di contribuzione utente IV. ISEE superiore a ,00 100% di contribuzione utente L'utente che usufruisce del servizio di assistenza domiciliare è tenuto ugualmente, sino ad avvenuta rinuncia formale del servizio, alla contribuzione della spesa, qualora non riceva l'assistenza per motivi legati alla sua volontà e/o dei figli conviventi e non. 10

11 b) Telesoccorso Telecontrollo FINALITÀ Al fine di consentire a soggetti a rischio socio-sanitario, con particolare riferimento agli anziani, di poter accedere a forme di assistenza in situazioni di emergenza, il Comune si avvale del servizio di Telecontrollo-Telesoccorso domiciliare istituito dalla Regione Veneto con L.R. 26/87. AMMISSIONE Ai sensi delle disposizioni dettate dalla Regione stessa, possono richiedere il servizio tutti i cittadini ultrasessantenni residenti o domiciliati nella Regione Veneto. La richiesta può essere presentata anche da coloro che non hanno ancora compiuto il sessantesimo anno di età purché si trovino in situazione di rischio sociale e/o sanitario. Il collegamento al servizio viene richiesto ai Servizi Sociali del Comune, direttamente dagli interessati, dai loro familiari, da altre persone o Enti che sono a conoscenza di situazioni di particolare disagio. La domanda deve essere sempre firmata dall'interessato e/o da un suo familiare e/o tutore ed ha valore di autodichiarazione. Il Comune, verificata la completezza dei dati, provvede a trasmettere la richiesta alla Banca Dati regionale. Eventuali richieste da parte di cittadini che non abbiano ancora compiuto il sessantesimo anno d età devono essere inoltrate alla Banca Dati e accompagnate da una comunicazione del Comune nella quale vengono specificati i motivi della richiesta di attivazione. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO L'utente, o chi per esso, che intende rinunciare al servizio deve darne comunicazione scritta ai Servizi Sociali del Comune. DETERMINAZIONI DEL COSTO Il servizio è gratuito e pertanto l utente non deve corrispondere alcuna quota di compartecipazione alla spesa del servizio. RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alle disposizioni dettate dalla Regione Veneto in materia. Art. 13 Servizi integrativi socio-assistenziali a) Servizi alla persona extra domicilio FINALITÀ I servizi si svolgono presso Centri di servizio accreditati dalla Regione Veneto. Hanno come scopo quello di soddisfare le esigenze ed i bisogni fondamentali di sicurezza sociale, garantendo ai soggetti che si trovano in situazione di disagio un livello minimo di assistenza, prevenendo il ricovero in istituti assistenziali o in strutture sanitarie. 11

12 Essi si rivolgono a: a) persone di qualsiasi età con ridotta capacità di autonomia fisica e/o psichica; b) anziani che vivono soli, con patologie invalidanti minori o altre situazioni particolari tali da diminuirne l autosufficienza; c) anziani, in convivenza con altre persone, con patologie invalidanti minori o altre situazioni particolari tali da diminuirne l autosufficienza. AMMISSIONE L ammissione ai servizi avviene in conformità al presente Regolamento, tenuto conto dei seguenti fattori: - risultanze dell'indagine conoscitiva predisposta dall'assistente Sociale; - documentazione socio-sanitaria prodotta, ivi compresa l eventuale scheda di valutazione dell U.V.M.D., relativamente alla tipologia dell intervento; - situazione socio-economica del richiedente, con riferimento anche al nucleo famigliare di appartenenza nonchè alla presenza di rete parentale. Sulla base delle risultanze istruttorie e delle risorse finanziarie assegnate e/o delle valutazioni espresse dall Assistente Sociale, viene determinata la tipologia e/o la modalità di erogazione delle prestazioni tenendo conto della capacità di intervento dei Centri di servizio servizio suddetti. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE Ogni situazione di presa in carico si articola nelle seguenti fasi di lavoro: - indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali, economiche, sanitarie e di relazione del singolo o del nucleo familiare in difficoltà. Ciò allo scopo di accertare i bisogni reali e concordare un programma di intervento, nel rispetto della libertà e dignità del soggetto; - erogazione delle prestazioni; - verifica periodica degli interventi; - eventuale modifica del programma di intervento. PRESTAZIONI I servizi socio-assistenziali si identificano nelle tipologie di prestazioni che vengono qui di seguito elencate a mero titolo esemplificativo: - accoglimento diurno - attività di animazione - fisioterapia - podologia - bagno assistito - supporto psicologico - infermieristiche - lavanderia/stireria - refezione interna. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ampliare la sfera delle prestazioni suddette compatibilmente con le risorse economiche, umane e strumentali a disposizione e le capacità di intervento dei Centri di servizio sopra citati. 12

13 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO I servizi possono essere interrotti in qualsiasi momento: - su richiesta scritta dell'interessato o dei parenti; - dal Comune: - per il venire meno delle condizioni di bisogno che hanno determinato l'ammissione, come risultante da relazione dell Assistente Sociale o - per la carenza delle necessarie risorse economiche, strumentali o umane a disposizione dell Ente per l erogazione del servizio; o - per ragioni di carattere strutturale e/o organizzativo dei Centri di servizio incaricati; - su decisione del Dirigente Responsabile dell Ufficio, in caso di mancata e protratta non contribuzione al costo del servizio. 13

14 CONTRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO Il livello massimo di contribuzione a carico dell utente in relazione al costo del servizio sostenuto dal Comune, è determinato, tenendo conto della capacità economica e della situazione sociale complessiva dell utente, come segue: I. ISEE pari o inferiore Minimo Vitale 20% di contribuzione utente II. ISEE superiore Minimo Vitale e sino Soglia Disagio 30% di contribuzione utente III. ISEE superiore Soglia Disagio e sino a ,00 60% di contribuzione utente IV. ISEE superiore a ,00 100% di contribuzione utente. b) Soggiorni climatici b.1) Anziani autosufficienti Il servizio, organizzato e gestito dall Amministrazione comunale in forma diretta o consorziata o dalla stessa affidato a soggetti esterni in forma di concessione o appalto, consente ad anziani per tali s intendono i soggetti ultra sessantenni in condizione psico-fisica di autosufficienza di poter usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi, ecc.), al fine di realizzare e consolidare processi di socializzazione e di riabilitazione psico-fisica nonché creare occasione di svago. Ogni anno l'iniziativa deve essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali siano chiaramente indicate le condizioni ed i requisiti necessari per poter usufruire del servizio. A fronte della quota di partecipazione, il Dirigente Responsabile dell Ufficio interviene, nei limiti delle somme stanziate in bilancio e secondo un criterio di proporzionalità che privilegi le situazioni di più grave disagio sociale, nei seguenti limiti massimi di compartecipazione alla spesa: I. ISEE pari o inferiore Minimo Vitale 80% d intervento comunale II. ISEE superiore Minimo Vitale e sino a Soglia Disagio 70% d intervento comunale III. ISEE superiore Soglia Disagio e sino a ,00 50% d intervento comunale IV. ISEE superiore a ,00 10% d intervento comunale V. ISEE superiore a ,00 0% d intervento comunale Il servizio può essere esteso anche a persone al di sotto della soglia di età suindicata purchè risultino dallo stato civile coniugi o in situazione di convivenza dell'avente diritto. In tal caso, ai fini del riconoscimento del beneficio economico suddetto, sarà valutata la situazione ISEE dell intero nucleo familiare. Saranno privilegiati, nelle forme di sostegno economico suindicate, i soggetti che, nell arco dell anno solare, accedono ad un unico soggiorno (invernale o estivo). Ciò comporterà la possibilità di accogliere e riconoscere ulteriori forme di contributo a favore dei soggetti che, nell arco dell anno solare, accedono ad un secondo soggiorno, nei limiti massimi di compartecipazione alla spesa sopra indicati, sulla base delle risorse che residuano dopo aver soddisfatto (nel limite massimo di compartecipazione predetto) gli aventi diritto che hanno beneficiato di un unico soggiorno. 14

15 b.2) Anziani non autosufficienti Il servizio, organizzato e gestito dall Amministrazione comunale in forma diretta o consorziata o dalla stessa affidato a soggetti specializzati esterni in forma di concessione o appalto, consente a soggetti ultra sessantenni affetti da patologie invalidanti, debitamente accertate dagli organi/strutture pubbliche preposte, di poter usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi, ecc.), al fine di realizzare interventi integrativi per il miglioramento della qualità della vita. A fronte della quota di partecipazione, il Dirigente Responsabile dell Ufficio interviene, nei limiti delle somme stanziate in bilancio e secondo un criterio di proporzionalità che privilegi le situazioni di più grave disagio sociale, nei seguenti limiti massimi di compartecipazione alla spesa: I. ISEE pari o inferiore Minimo Vitale 100% d intervento comunale II. ISEE superiore Minimo Vitale e sino a Soglia Disagio 80% d intervento comunale III. ISEE superiore Soglia Disagio e sino a ,00 60% d intervento comunale IV. ISEE superiore a, ,00 30% d intervento comunale V. ISEE superiore a ,00 0% d intervento comunale Nel caso in cui le risorse a disposizione dell Amministrazione comunale non soddisfino per intero il fabbisogno, sarà data priorità nell accoglimento delle domande ai soggetti per i quali sia stato riconosciuto un grado di invalidità civile non inferiore all 80%. Saranno privilegiati, nelle forme di sostegno economico suindicate, i soggetti che, nell arco dell anno solare, accedono ad un unico soggiorno (invernale o estivo). Ciò comporterà la possibilità di accogliere e riconoscere ulteriori forme di contributo a favore dei soggetti che, nell arco dell anno solare, accedono ad un secondo soggiorno, nei limiti massimi di compartecipazione alla spesa sopra indicati, sulla base delle risorse che residuano dopo aver soddisfatto (nel limite massimo di compartecipazione predetto) gli aventi diritto che hanno beneficiato di un unico soggiorno. Viene riconosciuto un ulteriore sostegno economico anche a favore dell accompagnatore nella misura massima del 50% della quota assegnata al fruitore del servizio. In deroga a quanto stabilito al primo capoverso del presente punto b.2, l Amministrazione comunale interviene, nelle forme e modalità previste per gli utenti suindicati, anche a favore dei soggetti che al di fuori dei servizi offerti dall Amministrazione comunale necessitano, per dimostrate esigenze di salute, di dover accedere a particolari e specializzate strutture idonee, dal punto di vista socio-sanitario, ad offrire un adeguata assistenza e cura in relazione alla patologia riscontrata. b.3) Minori Il servizio, organizzato e gestito dall Amministrazione comunale in forma diretta o consorziata o dalla stessa affidato a soggetti esterni in forma di concessione o appalto, consente ai minori ed in particolare a quei minori che appartengono a nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche e/o sociali di poter usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi, ecc.), per favorire esperienze di socializzazione, educative e formative, nonché momenti di svago e di ricostituzione fisica. Ogni anno l'iniziativa deve essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali siano chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio. 15

16 A fronte della quota di partecipazione, il Dirigente Responsabile dell Ufficio interviene, nei limiti delle somme stanziate in bilancio e secondo un criterio di proporzionalità che privilegi le situazioni di più grave disagio sociale, nei seguenti limiti massimi di compartecipazione alla spesa: I. ISEE pari o inferiore Minimo Vitale 80% d intervento comunale II. ISEE superiore Minimo Vitale e sino a Soglia Disagio 70% d intervento comunale III. ISEE superiore Soglia Disagio e sino a ,00 50% d intervento comunale IV. ISEE superiore a ,00 10% d intervento comunale V. ISEE superiore a ,00 0% d intervento comunale" Capo III Interventi a favore di soggetti non autosufficienti e/o disagiati ospitati presso strutture residenziali e semiresidenziali di natura sociosanitaria Art. 14 Ricovero presso strutture residenziali e semi-residenziali di soggetti non Autosufficienti Ai sensi dell art. 6, comma 4, della Legge 328/2000 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 17 gennaio 2006, il Comune di San Martino Buon Albergo interviene a favore dei soggetti non autosufficienti che beneficiano dell impegnativa di residenzialità, anche per inserimenti temporanei, appositamente rilasciata dall Azienda U.L.S.S.. Nel caso in cui venga accertata, in corso di inserimento, la condizione di non autosufficienza dell ospite, e ciò determini il superamento del numero massimo degli ospiti non autosufficienti autorizzato dalla Regione, il Comune si riserva la facoltà di intervenire sino al limite dell importo massimo della retta applicata per gli ospiti non autosufficienti, al netto del rimborso regionale suddetto. E fatto salvo, comunque, l obbligo della Struttura di inserire l ospite stesso, non appena se ne verifichi la possibilità, nell ambito dei posti letto autorizzati dalla Regione, pena la sospensione e/o revoca dell intervento. Il Comune garantisce, altresì inserimenti: - semiresidenziali di persone non autosufficienti presso le strutture autorizzate all'esercizio, previa valutazione dell'u.v.m.d. (Unità Valutativa Multi - Dimensionale Distrettuale) nel caso in cui sia rilevato, in capo all'utente, un bisogno di prestazioni di carattere socio- assistenziali; - temporanei residenziali riabilitativi di persone non autosufficienti presso le Residenze Sanitarie Assistite, previa valutazione dell'u.v.m.d. (Unità Valutativa Multi - Dimensionale Distrettuale) nel caso in cui sia rilevato, in capo all'utente, un bisogno di prestazioni di carattere sanitario." Art. 15 Ricovero presso strutture residenziali e semi-residenziali di soggetti disagiati In deroga a quanto previsto dal precedente art. 14 (Ricovero presso strutture residenziali e semiresidenziali di soggetti non autosufficienti) è ammesso l intervento del Comune nei confronti di soggetti autosufficienti per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali e semiresidenziali per mancanza di una rete socio-familiare di supporto. Con riferimento al pagamento della retta si rinvia alle disposizioni dei successivi articoli del presente Capo III 16

17 Art. 16 Retta a carico dell ospite ricoverato presso strutture residenziali Per i soggetti di cui ai precedenti artt. 14 (Ricovero presso strutture residenziali e semiresidenziali di soggetti non autosufficienti) e 15( Ricovero presso strutture residenziali e semiresidenziali di soggetti disagiati) limitatamente ai soggetti ospiti di strutture residenziali non riabilitative (R.S.A.), la Struttura deve effettuare apposita comunicazione scritta ai sensi dell art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000, al momento dell ingresso o dell accertamento, in corso di inserimento, della condizione di non autosufficienza degli stessi. Per poter accedere alle prestazioni di cui al presente Capo III, il soggetto ospite di strutture residenziali non riabilitative (R.S.A.) di cui ai precedenti art. 14 (Ricovero presso strutture residenziali e semiresidenziali di soggetti non autosufficienti) e art. 15(Ricovero presso strutture residenziali e semiresidenziali di soggetti disagiati) s impegna a sottoscrivere un accordo con l Amministrazione Comunale nel quale contestualmente si obbliga: A) ad utilizzare le risorse economiche di cui ha la disponibilità giuridica, come di seguito elencate: 1. proventi derivanti dai trattamenti economici, anche arretrati, di qualsiasi natura in godimento, decurtati dell importo a carico del Comune, ai sensi dell art. 17 (Contribuzione da parte del Comune) del Regolamento, fatta eccezione per quei proventi che risultano indispensabili per il sostentamento del nucleo familiare di appartenenza del ricoverato; 2. patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, etc.); 3. patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l immobile di civile abitazione utilizzato dai componenti il nucleo familiare presenti al momento dell ingresso o al momento dell accertamento della condizione di non autosufficienza dell ospite; B) a delegare la Struttura presso la quale è ospitato alla riscossione dei proventi erogati a qualsiasi titolo da Enti e/o Istituzioni o, in alternativa, ad aprire apposito conto corrente non cointestato presso il quale vengano accreditate tutte le somme predette, con contestuale ordine di pagamento continuativo a favore della Struttura medesima e autorizzazione all invio o alla lettura dell elenco dei movimenti di conto corrente a favore del Comune. C) a trasmettere, su richiesta del Comune, tutta la documentazione relativa alla propria posizione reddituale. D) ad autorizzare il Comune ad intraprendere, in nome e per conto proprio, ed a eventuale titolo di rivalsa, le azioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell art. 433 del Codice Civile. In mancanza dell adempimento di cui al comma primo del presente articolo dal quale sia derivata l impossibilità da parte del Comune di addivenire alla stipula dell accordo suddetto, il Comune stesso si riserva la facoltà di procedere all eventuale intervento economico solo a decorrere dal momento di iscrizione al protocollo comunale della nota di comunicazione dell inserimento in struttura o del passaggio alla condizione di non autosufficienza dell ospite. 17

18 Art. 17 Contribuzione da parte del Comune a) Strutture residenziali Fatto salvo quanto previsto al precedente art.16(retta a carico dell ospite ricoverato presso strutture residenziali) ed al successivo art. 18 (Concorso al pagamento della retta ) il Comune provvede, ai sensi dell art. 6, comma quarto, della Legge n. 328/2000 e degli artt. 14 (Ricovero presso strutture residenziali e semi-residenziali di soggetti non autosufficienti) e 15 ( Ricovero presso strutture residenziali e semi-residenziali di soggetti disagiati) del presente Regolamento, a contribuire al pagamento della retta, al fine di garantire all ospite una minima autosufficienza economica, nella misura massima del: - ISEE inferiore Minimo Vitale 25% di una pensione mensile minima Inps - ISEE superiore Minimo Vitale 20% b) Strutture semi-residenziali Nei casi di ricoveri semi-residenziali e di ricoveri presso Residenze Sanitarie Assistite il Comune interviene economicamente, sulla base del calcolo ISEE riferito al nucleo familiare, nelle seguenti percentuali massime di contribuzione rispetto al costo giornaliero di ospitalità: - ISEE pari o inferiore Minimo Vitale 100% - ISEE superiore Minimo Vitale e sino a Soglia Disagio 80% - ISEE superiore Soglia Disagio e sino a ,00 50% - ISEE superiore a ,00 e sino a ,00 25% - ISEE superiore a ,00 0% c) Determinazione del calcolo ISEE L ISEE di cui sopra viene determinato prendendo a riferimento: - il nucleo familiare esistente al momento dell accertamento da parte della U.V.M.D. della condizione psico fisica della persona da inserire per i soggetti di cui all art. 14 (Ricovero presso strutture residenziali e semi-residenziali di soggetti non autosufficienti) - il nucleo familiare esistente al momento dell ingresso per i soggetti di cui all art. 15 (Ricovero presso strutture residenziali e semi-residenziali di soggetti disagiati) Per i casi di accertamento della condizione di non autosufficienza in corso di inserimento l ISEE viene calcolata nei confronti del solo soggetto beneficiario. Art. 18 Concorso al pagamento della retta Qualora, dopo aver espletato tutte le procedure previste nel presente Capo III, non venga garantita la copertura totale della retta, il Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, provvede direttamente a sostenere l onere della spesa sino a concorrenza dell importo di ospitalità. Nel caso in cui l apporto economico del soggetto ricoverato e del Comune come determinato ai sensi dei precedenti artt. 16 (Retta a carico dell ospite ricoverato presso strutture residenziali) e 17(Contribuzione da parte del Comune) non risultasse ancora sufficiente ai fini del pagamento integrale della retta, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di intervenire presso i soggetti individuati ai sensi degli artt. 433 e segg. del Codice Civile intraprendendo nei loro confronti tutte le azioni necessarie, previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base della capacità economica e della situazione sociale complessiva degli stessi, per assicurare la permanenza presso la struttura residenziale dell assistito. L Amministrazione comunale promuove a tal fine, nei confronti di detti soggetti, la sottoscrizione di accordi volti a definire i livelli di compartecipazione della spesa e le modalità d intervento. E 18

19 riconosciuta alle parti la possibilità di richiedere modifiche e/o integrazioni agli accordi stessi, al verificarsi di significative alterazioni alle condizioni iniziali di sottoscrizione (a titolo esemplificativo: cambiamenti nella composizione del nucleo familiare e/o nella condizione reddituale e patrimoniale dei soggetti individuati ai sensi dell art. 433 e seguenti del Codice Civile, modifiche agli importi della retta di ospitalità, mutamenti alle norme legislative e regolamentari in materia). Qualora, dopo aver espletato tutte le procedure previste nel presente Capo III, non venga garantita la copertura totale della retta, il Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, provvederà direttamente a sostenere l onere della spesa nel limite massimo della quota di rilievo sanitario per i livelli assistenziali definiti annualmente dalla Regione Veneto per le residenzialità extra-ospedaliere. Capo IV Assegnazione alloggi di proprietà comunale per finalità socio-assistenziali Art. 19 Natura della prestazione Il Comune, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità, concede in uso - a fini di tutela e protezione sociale dei soggetti che versano in situazione di precarietà e/o di disagio - alloggi di proprietà ubicati nel territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni normative previste nell apposito regolamento comunale (Regolamento comunale per l assegnazione di alloggi di proprietà comunale per finalità socio-assistenziali). Art. 20 Concorso al pagamento del canone Sulla base del reddito ISEE, il livello di contribuzione a carico dell utente, in relazione alla prestazione prevista dall art. 19 (Natura della prestazione) che precede, è determinato nella seguente misura percentuale rispetto al canone mensile - stabilito sulla base dell accordo per contratti tipo stipulato per il Comune di S. Martino B.A. con i Sindacati nazionali cofirmatari dei proprietari e degli inquilini, come previsto dalla legge 431/98 - e della tipologia, vetustà ed ubicazione dell alloggio: - ISEE pari o inferiore al minimo vitale 10% di contribuzione - ISEE superiore al minimo vitale e sino alla Soglia Disagio 20% di contribuzione - ISEE superiore alla Soglia Disagio e sino a ,00 40% di contribuzione - ISEE superiore a ,00 e sino a ,00 60% di contribuzione - ISEE superiore a ,00 100% di contribuzione Nel caso in cui gli alloggi siano dotati di cucina attrezzata e mobilio da bagno, la contribuzione sopra determinata viene incrementata di una percentuale variabile da un minimo del 10% ed un massimo del 30%, tenuto conto dello stato di obsolescenza e funzionalità dei predetti beni. Capo V Servizi integrativi socio-educativi Art. 21 Oggetto 19

20 Il Comune offre a favore dei minori con problemi derivati da un ambiente familiare e sociale inadeguato i servizi integrativi di: - Centro Aperto (di seguito denominato anche Centro); - Supporto Educativo. Art. 22 Servizio di Centro Aperto FINALITA Il Centro Aperto è un servizio educativo-socializzante e di prevenzione primaria svolto in struttura residenziale con modalità diurna e con lo scopo di offrire ai minori un percorso alternativo di aggregazione e di socializzazione attraverso lo studio, l animazione e le attività ludico-manuali, al fine di prevenire il conclamarsi di situazioni di devianza e di contrastare processi evolutivi che potrebbero sfociare in situazioni di sofferenza individuale. DESTINATARI Destinatari del Servizio di Centro Aperto sono i minori individuati dai Servizi Sociali e frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1 grado che manifestano difficoltà di tipo scolastico, relazionale e comportamentale, dovute a forme di disagio psico-sociale, affettivo ed ambientale. AMMISSIONE L ammissione al Servizio è disposta dal Comune di San Martino Buon Albergo su istanza della famiglia interessata o su proposta dei Servizi Sociali e/o delle istituzioni scolastiche e/o dei servizi di neuropsichiatria, previa acquisizione di apposita relazione dei Servizi Sociali stessi e assenso della famiglia del minore. Qualora il numero delle istanze risulti superiore alle capacità di accoglienza del Comune, l ammissione al servizio viene disposta, in esito alla valutazione delle singole situazioni effettuata dai Servizi Sociali, sulla base del grado di necessità e di rispondenza del servizio ai bisogni dell utente. MODALITA DI ORGANIZZAZIONE Il servizio viene svolto sulla base di un progetto educativo individuale che stimoli nel minore la capacità di acquisire strumenti mirati a favorirne l evoluzione e l integrazione nel suo ambiente familiare e sociale e di gruppo e favorisca l aggregazione tra i minori non solo all interno del Centro ma anche nelle relazioni esterne. Il Centro assicura l impiego di operatori professionali, in numero tale da garantire un adeguato rapporto numerico operatore/utente, a supporto dello svolgimento dell attività didattica e di laboratorio nonchè di altre attività a carattere ludico-ricreativo. COSTO Il livello di contribuzione a carico dell utente, in relazione alla retta di frequenza fissata dall Amministrazione comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, è il seguente: I. ISEE pari o inferiore Minimo Vitale o casi sociali 0% di contribuzione utente 20

21 II. ISEE superiore Minimo Vitale e sino a Soglia Disagio 50% di contribuzione utente III. ISEE superiore Soglia Disagio 100% di contribuzione utente. 21

22 Art. 23 Supporto educativo FINALITA Consiste in un intervento socio-educativo che consente al minore in difficoltà di ricevere, nel proprio ambiente di vita, a scuola o in altre sedi extrascolastiche idoneo sostegno individuale per l espletamento delle normali attività di vita, in forme flessibili e adatte alle esigenze personali e familiari, attraverso una relazione individuale strutturata con l educatore di riferimento. DESTINATARI Destinatari del servizio sono i minori individuati dai Servizi Sociali che necessitano di integrare il loro processo di crescita mediante attività di supporto a carattere individuale. AMMISSIONE L ammissione al Servizio è disposta dal Comune di San Martino Buon Albergo d ufficio, su istanza della famiglia del minore o su segnalazione delle istituzioni scolastiche e/o del servizio di neuropsichiatria infantile e psicologia dell età evolutiva dell Azienda ULSS, secondo parametri di accesso definiti di volta in volta dai Servizi Sociali sulla base dell analisi del bisogno del minore e della situazione del nucleo familiare di appartenenza. MODALITA DI ORGANIZZAZIONE Il servizio si svolge mediante attività educative di supporto alla formazione ed interventi di accompagnamento nel processo evolutivo di autonomia personale del minore secondo un programma individualizzato che abbia lo scopo di: obiettivi generali: - favorire un equilibrato sviluppo sociale e psicologico del minore; - favorire i processi di responsabilizzazione all interno della famiglia; - assicurare la continuità dello sviluppo del bambino attraverso l azione sincronica della famiglia, della scuola e delle strutture presenti sul territorio. obiettivi specifici: - supportare l attività didattica; - raggiungimento di un apprezzabile grado di autonomia del minore che favorisca il progressivo passaggio di competenze dall educatore alla famiglia. - agevolare le relazioni del minore con le realtà associative territoriali. 22

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