La responsabilità della banca per acquisizione e collocamento di prodotti finanziari inadeguati al profilo del risparmiatore (*)

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1 Tutela del risparmiatore La responsabilità della banca per acquisizione e collocamento di prodotti finanziari inadeguati al profilo del risparmiatore (*) di GABRIELLO PIAZZA L autore affronta il problema posto dal collocamento di prodotti finanziari inadeguati al profilo del risparmiatore, ex art. 21 T.U.F. e artt. 28 e 29 Regolamento CONSOB del 1 luglio 1998, sia sotto il profilo della responsabilità della banca per inadempimento contrattuale o responsabilità da «contatto sociale» che sotto quello della nullità dell atto concreto di negoziazione con relativa restituzione delle somme versate Vorrei muovere da una esegesi del titolo della mia relazione così come risulta indicata nel programma dei lavori. Il titolo è: La responsabilità della banca per acquisizione e collocamento di prodotti finanziari inadeguati al profilo del risparmiatore. La congiunzione per acquisizione e collocamento potrebbe circoscrivere l ambito della mia relazione ad una ipotesi particolare. E cioè quella in cui la banca acquisisce per sé il prodotto finanziario, dopo che ne è stata testata la appetibilità sul cd. mercato grigio, e poi procede al collocamento dello stesso rivolgendosi alla moltitudine dei risparmiatori. È il caso di quanto avvenuto per le obbligazioni della CIRIO che emesse da società controllate operanti all estero (non tenute all obbligo del prospetto informativo e del vincolo tra entità del prestito e capitale sociale e riserve) sono state dapprima testate sul mercato parallelo. Successivamente le obbligazioni sono state acquistate dalle stesse banche e poi da queste vendute, o meglio, rivendute agli ignari risparmiatori, clienti delle banche. Il che porterebbe a restringere la mia relazione al solo conflitto di interessi tra banca collocatrice e cliente nonché ai particolari rimedi previsti dalla legge al riguardo. Ma in una telefonata con gli organizzatori del Convegno si è chiarito che il tema era più ampio cioè riguardava anche il solo collocamento di prodotti finanziari da parte della banca che agiva soltanto quale intermediario. Ad essere pignoli, il titolo va precisato dunque nel senso che la relazione ha per oggetto la responsabilità della banca per acquisizione e/o collocamento di prodotti finanziari inadeguati al profilo del risparmiatore Le norme di riferimento per determinare la responsabilità della banca nei casi di specie vanno individuate nelle norme fondanti la responsabilità civile in generale ed in quelle particolari emanate dal T.U.F. n. 58 del 24 febbraio 1998 (art. 21) cui sono seguite, come loro specificazione, a livello di normativa secondaria, gli artt. 28 e 29 del Regolamento CONSOB n del 1 luglio È noto che l art. 21 del T.U.F. ha come immediati precedenti normativi il D. Lgs. n. 415 del 1996 (Decreto Eurosim) il d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, T.U.B., nella parte relativa alla trasparenza, fino ad arrivare a ritroso all art. 6 della legge n. 1/1991 sulle SIM. De jure condendo, mi limito a citare il disegno di legge n. 236 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) ed il disegno di legge n (Modifiche alla disciplina delle società per azioni) presentato da oltre un anno, approvato dalla Camera ma non ancora dal Senato, il cui art. 15, in materia di intermediazione finanziaria, contiene modifiche al T.U.F. n. 58, in particolare, integrazioni al citato art. 21. In ordine alla portata dell art. 21 in cui vengono elencati gli obblighi di comportamento dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento, la migliore Nota: (*) Testo della Relazione al Congresso organizzato nel ventennale della Rivista Contratto e Impresa e tenutosi a Gardone Riviera il 10/11 giugno 2005 sul tema Mercato finanziario e tutela del risparmio. CORRIERE GIURIDICO N. 7/

2 dottrina concorda sul carattere non meramente programmatico ma immediatamente cogente della disposizione. Si è parimenti d accordo che essa costituisce una norma-quadro articolata in principi, standards e clausole generali che abbisognano di una specificazione di normativa secondaria (in tal senso Alpa-Capriglione- Miola ed altri). Tale specificazione, è stata attuata per l aspetto che ci riguarda, dal Regolamento CONSOB del 1 luglio 1998 agli artt. 28 e 29 che dettano una analitica disciplina volta ad individuare il profilo del risparmiatore. Con specifico riferimento alla responsabilità della banca per non aver tenuto conto del profilo finanziario del risparmiatore, rilevano i nn. 1 a), 1 b) ed 1 c) dell art. 21 del T.U.F., e cioè i soggetti abilitati devono: «a) Comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell interesse dei clienti e per l integrità dei mercati; b) Acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. c) Organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento» Individuato il quadro normativo di massima, passiamo a considerare quali sono i soggetti destinatari della tutela approntata dalla legge. Si tratta, indubbiamente, di contraenti lato sensu deboli di fronte alla banca che presta nei loro confronti i servizi di investimento; nel linguaggio del legislatore speciale vengono denominati indifferentemente cliente, risparmiatore e investitore, distinti e contrapposti all investitore istituzionale o professionale e all operatore qualificato. Il richiamo alla figura del contraente debole potrebbe evocare quella del consumatore con la correlativa tutela da tempo per questo apprestata e condurre ad una equiparazione tra i due status. E per una equivalenza tra consumatore e risparmiatore si opta in dottrina, ad esempio da parte di Alpa, per il quale il risparmiatore non è altro che un consumatore dei prodotti e servizi finanziari. A mio sommesso avviso, e facendo miei i rilievi sollevati dal giovane e valente allievo Rolando Quadri, la posizione del risparmiatore è un po diversa da quella del consumatore e merita una tutela più intensa da parte del legislatore. Cioè il rapporto tra le due situazioni non si pone in termini di equivalenza ma piuttosto in termini di genus a species. E ciò, proprio in relazione al contenuto economico del rapporto contrattuale. Il consumatore agisce negozialmente per scopi connessi a bisogni o interessi personali: in genere, il bene o la prestazione da lui richiesta è di modico o medio valore economico ed il relativo regolamento, anche se vessatorio, può comportare un pregiudizio ma non certo il tracollo della sua situazione patrimoniale. La riprova si ha sulla scarsa propensione del consumatore ad intraprendere azioni giudiziali individuali, rimettendo alle azioni giudiziarie di gruppo la tutela anche della sua posizione personale. E la casistica giudiziale conferma il prevalere, nell area del consumatore, di giudizi tipo collettivo (ad es. le azioni inibitorie di gruppo) piuttosto che di tipo individuale. Ben diversa è la posizione del risparmiatore che nel contratto con la banca intermediaria può affidare buona parte o tutto il proprio patrimonio. E, si badi, quanto più modesta è la consistenza economica del risparmiatore tanto più elevata è la probabilità che egli affidi all investimento mobiliare il proprio gruzzolo non potendo accedere, come forma di risparmio alternativo, al mercato degli immobili, specie oggi attesi gli elevati valori di scambio. Qui non si tratta, come nel caso del semplice consumatore, di subire ingiusti squilibri contrattuali, bensì di subire la perdita di tutto o buona parte del proprio patrimonio e quindi compromettere la stessa complessiva qualità della vita. Alla disciplina positiva dettata per il consumatore si aggiunge quindi quella specifica per il risparmiatore Identificato nel risparmiatore il destinatario della tutela, vediamo quali strade abbia percorso il nostro legislatore per realizzarla. Il quadro normativo richiamato all inizio, fa perno su comportamenti imposti ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento (dovere di informazione, dovere di chiarezza, dovere di trasparenza, ecc.). La violazione di tali doveri può integrare un illecito fonte di responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale secondo le note diverse concezioni in materia di responsabilità precontrattuale oppure responsabilità contrattuale da contatto sociale ex art c.c.. Può anche ravvisarsi nell atto stipulato in contrasto con le norme che prevedono tali doveri una illiceità dello stesso atto negoziale che comporta nullità dell atto e conseguente obbligo restitutorio. Le regole di comportamento si convertono in regole di validità: le cd. nullità di protezione. Ma su tali aspetti di disciplina ritornerò più diffusamente nella parte conclusiva della relazione. Tali doveri di comportamento si sostanziano in una adeguata informazione sul prodotto finanziario, informazione che proviene dalla banca: tale informazione di carattere preventivo è generale nella fase di pubblicità del prodotto, ma diviene particolare nella fase di conclusione del contratto. Il flusso di notizie deve continuare a provenire dalla banca verso il cliente anche nella fase di attuazione del rapporto: il cliente continua ad essere informato sulla natura e sui rischi dell operazione in relazione all andamento dei mercati onde poter compiere per tempo consapevoli scelte di disinvestimento; l informazione deve essere - come si è detto (Scalisi) - non solo continua ma anche costante Ma l oggetto della mia relazione che riguarda il pro CORRIERE GIURIDICO N. 7/2005

3 filo finanziario del risparmiatore deve soffermarsi soprattutto sul flusso di notizie ed informazioni provenienti da parte del risparmiatore, potenziale acquirente. A carico della Banca sussiste un duplice dovere: dovere di informare e dovere di informarsi. La normativa secondaria della CONSOB, si preoccupa infatti che tali informazioni, necessarie all attribuzione del profilo finanziario dell investitore, non solo siano da quest ultimo offerte e raccolte dalla Banca ma altresì impone alla stessa Banca una funzione di stimolo e di investigazione. Il consulente gestore prenderà le mosse dall entità della situazione finanziaria che il cliente detiene presso la Banca. Valuterà poi tutte le informazioni disponibili presso la Banca. Dovrà valutare il profilo soggettivo del cliente avuto anche riguardo all operatività posta in essere nel passato. Si passerà poi a sottoporre al cliente il questionario di profilatura. Il questionario è costituito da una serie di domande che servono ad acquisire dal cliente informazioni circa: 1) L esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari; 2) La propensione al rischio; 3) L orizzonte temporale. Questi elementi sono determinanti ai fini dell individuazione del profilo finanziario. Il questionario dovrà essere firmato dal cliente e potrà riguardare anche informazioni sulla sua situazione finanziaria presso terzi. Il processo di profilatura si chiude con un colloquio tra il Consulente della Banca ed il cliente in cui a quest ultimo viene illustrato il significato del profilo finanziario che gli viene attribuito e della valutazione di adeguatezza delle operazioni che il cliente riterrà disporre in futuro. È qui che emerge quella ulteriore attività, sottesa da tutto l impianto normativo di protezione, e che si sostanzia in una corretta attività di consulenza della Banca. Attività positiva di consulenza e non supina ricezione di ordini, motiva efficacemente il Tribunale di Venezia n. 2624! Riappare, sotto questo profilo, una funzione propria della vecchia figura dell agente di cambio, e dei collaboratori del suo studio, che sulla base della conoscenza personale del cliente consigliava in concreto le operazioni di investimento più appropriate e confacenti alla situazione soggettiva e patrimoniale del risparmiatore Quella esposta è la metodologia che la Banca dovrebbe seguire per tracciare secondo la normativa vigente il profilo finanziario del suo cliente. Ma tutto ciò avviene in concreto? Posso riferire al riguardo due esperienze mie personali (così eliminando in radice ogni rischio di violazione di privacy). Una prima, in cui il mio profilo finanziario non è stato affatto redatto da Banca FIDEURAM pur compiendo con tale Banca operazioni frequenti di investimento e disinvestimento in titoli. Una seconda, sotto certi aspetti più interessante, in cui il profilo è stato redatto ma si è seguito solo in parte il metodo di profilatura innanzi descritto. Nel marzo di quest anno, ho ricevuto dal Sanpaolo Banco di Napoli, Banca con cui trattengo i miei rapporti sin da quando si denominava solo Banco di Napoli, una nota contenente l analisi del mio profilo finanziario di risparmiatore. Si chiarisce che la redazione del mio profilo è stato redatto per valutare l adeguatezza delle mie operazioni di investimento. Si precisa che la redazione e valutazione del profilo ci è richiesta dalla normativa vigente. Sono dunque trascorsi ben sette anni perché la Banca si attivasse per dare finalmente attuazione a quanto stabilito in tema di profilo finanziario del risparmiatore dalla normativa vigente. Ma il dato rilevante è che non mi è stato sottoposto alcun questionario, non mi è stato chiesto di rispondere ad alcuna delle domande del prescritto questionario di profilatura, né a fortiori ho avuto la possibilità di sottoscriverlo: il mio profilo finanziario è stato elaborato utilizzando soltanto l operatività svolta nel passato. Devo confessarvi che alla prima lettura del mio profilo, così come unilateralmente tracciato dalla Banca, mi sono intimamente compiaciuto, in quanto esso concludeva: Sulla base dell analisi compiuta, emerge che il vostro profilo finanziario è il seguente: esperienza nell investimento di prodotti finanziari molto alta. Valutando in un secondo momento l insieme degli elementi pregressi che la banca aveva posto a base di un giudizio così lusinghiero (e cioè semplici operazioni consistenti in acquisti di BTP o di P/T e obbligazioni con rating tripla A a breve), ho ridimensionato il mio entusiasmo ed ho pensato invece a quanto fosse abile il mio intermediario finanziario nel porsi al riparo in ordine alla sua responsabilità per l eventuale futuro collocamento anche di ben altri prodotti finanziari. Benvero, come potrebbe un risparmiatore la cui esperienza nell investimento è giudicata molto alta (e tacitamente così accettata dal cliente) lamentarsi o, peggio, far valere la responsabilità della banca nell acquisizione di prodotti finanziari che potrebbero successivamente rivelarsi un flop? A prescindere dalla mia singola esperienza personale, sarebbe interessante valutare, sul piano statistico, a quanti clienti le banche dopo la loro valutazione secondo i criteri di profilatura del risparmiatore, hanno attribuito un giudizio di esperienza nell investimento molto alta E passo adesso all esame dello specifico tema della operazione inadeguata al profilo del risparmiatore. Al riguardo possono verificarsi due ipotesi: Prima ipotesi: Il risparmiatore dà disposizioni relative al compimento di un operazione non adeguata. In questo caso, il consulente gestore della Banca è tenuto ad informarlo di tale circostanza, delle ragioni e CORRIERE GIURIDICO N. 7/

4 dei rischi ad essa connessi per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Se il cliente intende comunque dare corso, nel modulo d ordine sarà fatto esplicito riferimento per iscritto alle avvertenze date al cliente o, nel caso di ordini telefonici, tramite registrazione su nastro magnetico. In questo caso, è evidente l esonero della Banca da qualsiasi responsabilità. Seconda ipotesi: Il cliente, preso da un improvviso raptus di spericolatezza speculativa, dà ordine di acquistare un derivato o un titolo di un Paese emergente (cioè ad alto rendimento ma anche ad alto rischio di rimborso del capitale); il consulente gestore, per colpa o per dolo (interesse a lucrare vantaggiose commissioni), dà esecuzione all ordine senza adempiere quei doveri di avvertenza innanzi riferiti. Nel caso di perdita dell intero investimento risponderà la banca? E se sì, risponderà per inadempimento contrattuale ovvero per responsabilità da contatto sociale oppure l ordine del cliente dovrà considerarsi un atto negoziale nullo per contrarietà a norme imperative o, comunque, all ordine pubblico? 8. - Siamo così pervenuti alla tappa finale del nostro percorso espositivo. La violazione delle norme di comportamento, stabilite dalla legislazione primaria e secondaria in materia, comportano una sanzione sull atto negoziale ovvero sul soggetto, nella specie Banca intermediaria, in termini di responsabilità di questa? Non esamino ovviamente le sanzioni di carattere penale o amministrativo che possono essere irrogate alle Banche per collocamento di prodotti finanziari in default: sanzioni, peraltro, molto miti in Italia rispetto a quelle dei Paesi Anglosassoni. Il mio discorso è circoscritto alla sanzione civilistica che può concretarsi nel rimedio di carattere risarcitorio a carico dell intermediario derivante anche da responsabilità per contatto sociale, ovvero in quello che colpisce di nullità il contratto o anche il solo atto negoziale, esecuzione di questo. Può essere considerato nullo anche il solo ordine di acquisto impartito dal risparmiatore sulla base di un contratto quadro preesistente a monte con l intermediario. Se infatti il contratto-quadro stipulato a monte con la banca è da assimilare allo schema tipico del contratto di mandato, gli ordini all intermediario di acquisto o vendita di prodotti finanziari sono parificabili alle disposizioni o istruzioni date dal mandante a compiere di volta in volta atti giuridici di acquisto o vendita di beni nel corso dell esecuzione del rapporto di mandato. E nell esecuzione di tale contratto è richiesta al mandatario la diligenza prevista dall art c.c. per il mandato oneroso Esaminando la giurisprudenza che si è formata in materia dal 2004 ad oggi, a partire dalla ormai famosa sentenza del Tribunale di Mantova del 18 marzo 2004, rilevo una propensione maggiore verso la declaratoria di nullità. In tal senso, sono orientate le sentenze del Tribunale di Firenze 30 maggio 2004, di nuovo, del Tribunale di Mantova 12 novembre 2004, del Tribunale di Venezia 22 novembre 2004 (tutte edite in Giur. it., 2005, I, I, 754 ss.); Tribunale di Treviso 26 novembre 2004; Tribunale di Monza ; Tribunale di Firenze ; Tribunale di Brindisi 21 febbraio 2005; Tribunale di Palermo 18 marzo 2005; Tribunale di Parma 13 aprile 2005 e la recentissima sentenza del Tribunale di Firenze del 19 aprile 2005 che, con articolata ed approfondita motivazione, ha deciso sul noto strumento finanziario 4 You proposto da Banca 121 (e collocato da Banca Toscana). Sentenze non ancora edite ma rinvenute su siti internet. Propendono, invece, per la responsabilità della banca, ravvisando nella violazione dei predetti oneri di comportamento un inadempimento contrattuale con conseguente risarcimento del danno, il Tribunale di Taranto 22 novembre 2004 (in Giur. it., 2005, I, I, 762 ss., nel corso della motivazione viene istituito un interessante parallelo tra il medico di una Casa di Cura che non fornisce al paziente adeguate informazioni su terapia o intervento cui sarà sottoposto - consenso informato - e il consulente finanziario della banca che ometta di informare il risparmiatore sui rischi dell investimento), il Tribunale di Roma, 27 ottobre 2004 (inedita) e Tribunale di Genova 15 marzo 2005 (inedita) e Tribunale di Roma 20 aprile 2005 n. 8840/05 (inedita), secondo cui «l investitore potrà invocare il risarcimento del danno subito provando il contatto sociale quale fatto fonte dell obbligazione risarcitoria» con prova liberatoria a carico dell intermediario ex art. 23, VI comma, del T.U.F In un recentissimo Convegno - organizzato dall Associazione Gian Franco Campobasso - svoltosi a Napoli dieci giorni fa (il 27 maggio 2005) Andrea Perrone, in una vivace ed acuta relazione, ha mostrato di militare a favore del rimedio risarcitorio. L autore, sul piano giuridico, critica la possibilità di convertire regole di comportamento in regole di validità e rileva in proposito che la nullità ex art c.c. è prevista quando il contenuto del regolamento contrattuale è contrario a norme imperative, nella specie, invece, sarebbe solo la fase di formazione dell atto in contrasto con tali norme. La reazione dovrebbe essere contro l autore dell atto, in termini di responsabilità non contro l atto stesso in termini di nullità. In una prospettiva molto avanzata, volta a tutelare non solo gli investitori ma anche gli intermediari finanziari, il Relatore rileva come troppo comoda sia la via della declaratoria di nullità dell atto negoziale ex art c.c. cui segue meccanicamente la restituzione della somma versata, con l aggiunta degli interessi legali, a favore del risparmiatore ex art c.c.. La fuga dai rimedi risarcitori, ha notato il Perrone, 1030 CORRIERE GIURIDICO N. 7/2005

5 comporta un automatico vantaggio per il risparmiatore. In particolare, non può farsi valere ex art c.c. il concorso del fatto colposo del risparmiatore danneggiato in tutte quelle ipotesi in cui questi usando l ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare o limitare il danno. Mi sembra di vedere, in questa posizione del giovane commercialista milanese, l eterno oscillare del pendolo di Focault. Da una prima tutela tutta a vantaggio del risparmiatore, generata dall impressione dei noti scandali finanziari che hanno danneggiato una moltitudine di risparmiatori, si passa ad una visione più selettiva che tien conto di una gradualità delle colpe nelle specifiche situazioni e tende ad un bilanciamento tra le tutele. A mio sommesso avviso - non abbandonandosi ad un giustizialismo preconcetto a danno degli intermediari bancari, ma fermo restando la necessità di adeguare le decisioni a tutela del risparmiatore alla particolare specificità delle fattispecie concrete - ritengo non condivisibile il ragionamento svolto dal collega sulla impossibilità, in linea di principio, di ravvisare una nullità proprio a livello di contratto o di atto. Benvero, la contrarietà all insieme delle regole fissate, allo stato, dall art. 21 del T.U.F. e specificate dagli artt. 28 e 29 del Regolamento CONSOB, esprimono nel loro insieme principi di ordine pubblico economico e sociale. Non va dimenticato, in particolare, che l art. 21 n. 1a del T.U.F., stabilisce che i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza sono imposti non solo nell interesse dei clienti bensì anche per l integrità dei mercati. Rispetto all art. 6, I comma, lett. A, della legge 1/1991 sulle SIM, risulta significativo l ampliamento delle finalità perseguite dal legislatore: finalità che non riguardano più solo l interesse particolare del risparmiatore, ma anche quello più generale all integrità dei mercati (cfr. Miola). Emergono dunque in modo chiaro interessi pubblicistici tutelati dalle norme di settore. Alla luce di quanto rilevato, possiamo ben dire che qui, oltre al comportamento serbato nella fase formativa, è proprio il contenuto complessivo del negozio che resta intriso di contrarietà a principi di ordine pubblico del mercato (il cd. ordine pubblico di protezione ): onde la correttezza dei ragionamenti sottesi nelle motivazioni delle sentenze declaratorie della nullità. Ma, secondo me - ed in una prospettiva allargata - la nullità deriva dal più ampio precetto contenuto nell art. 1418, comma 1, c.c., e cioè dal contrasto dell intero regolamento contrattuale con principi e norme imperative. Né mi convince il rilievo, pur autorevolmente mosso nel corso del presente Convegno, che l art c.c. contiene l inciso finale salvo che la legge disponga diversamente. E la legge, nella specie, disporrebbe diversamente, in quanto l art. 190 del T.U.F. stabilisce per i soggetti ed i dipendenti di società di intermediazione, in caso di violazione dell art. 21, sanzioni amministrative e pecuniarie. Benvero, è noto che la sanzione diversa dalla nullità comminata dalla legge, cui fa riferimento l inciso finale sopra richiamato, può essere ad esempio l annullamento, la rescissione o altro rimedio di stampo civilistico ma non certo una semplice sanzione di carattere amministrativo. Quanto sopra affermato mi sembra di per sé sufficiente a suffragare la tesi della nullità del contratto e/o dei singoli ordini. Se si vuole, potrà anche precisarsi - secondo la più recente prospettiva di revisione della categoria della nullità - che si tratta pur sempre di una nullità virtuale di protezione, cioè di una nullità relativa, azionabile solo dal risparmiatore interessato a voler far dichiarare l eliminazione dell atto con la conseguente condanna di restituzione della somma versata e trattenuta ormai sine titulo dalla Banca (anche se, nel corso del presente Convegno, ho sentito proprio i fautori di tale elaborata categoria, ritornare su la configurazione classica della nullità!). L osservazione del Perrone che con la tesi della nullità dell atto di acquisto del prodotto finanziario seguita dalla restituzione della somma versata con l aggiunta degli interessi legali, il risparmiatore finisce con l aver fatto un investimento senza rischio al 3%, è suggestiva ma non persuasiva. Si dimentica infatti che il presupposto per ottenere questo risultato è che ci sia stata manifesta violazione di regole di condotta e contrasto dell atto con principi imperativi di ordine pubblico del mercato; il tutto, accertato in un giudizio ordinario nel rispetto del contraddittorio e con l assolvimento degli oneri probatori, compresa la prova liberatoria a favore dell intermediario. Anzi, a mio avviso, nelle ipotesi più gravi, al rimedio restitutorio potrebbe aggiungersi quello risarcitorio per i danni subiti dal risparmiatore nell aver confidato sulla professionalità dell intermediario ed aver concluso con questi il contratto dichiarato nullo anziché concludere con altri, diverse e più vantaggiose operazioni finanziarie. Senza aggiungere il panico, lo sgomento per aver creduto di perdere tutti i risparmi e lo stress per aver dovuto intentare un giudizio (dall esito pur sempre incerto), che potrebbero fondare anche la pretesa ad un risarcimento per danno esistenziale alla persona. CORRIERE GIURIDICO N. 7/

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