Assicurazione del credito. Facilitare l accesso al credito: i prodotti finanziari di SACE. di Giampietro Garioni e Margherita Scudellari (*)

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1 Facilitare l accesso al credito: i prodotti finanziari di SACE di Giampietro Garioni e Margherita Scudellari (*) Vengono descritti nel presente contributo i prodotti finanziari offerti dalla Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) che costituiscono una novità nel panorama del sostegno assicurativo ai processi di internazionalizzazione delle nostre imprese. Da quando è stata costituita, in base alla Legge 227 del 24 maggio 1977 (nota come «Legge Ossola»), la Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ha vissuto due profondi mutamenti, sia nella natura legale, sia nel modo di operare nel sostegno alle imprese italiane. La nostra «Agenzia» pubblica per l assicurazione dei rischi legati alle attività estere delle imprese era nata, con la legge Ossola, come Sezione speciale dell INA (allora istituto assicurativo pubblico) per l Assicurazione del Credito all Esportazione, mantenendo tale configurazione per oltre 20 anni. Con il D.Lgs. 143/98 la SACE aveva assunto la denominazione di Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero e subìto quella che sembrava essere una definitiva trasformazione in «Ente pubblico economico». (1) Come tale la SACE aveva dovuto assumere le caratteristiche di ogni persona giuridica dotata di autonomia patrimoniale e di gestione, e quindi dotarsi di organi delegati all amministrazione dell Istituto (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Collegio dei Revisori, Comitato Consultivo, Direttore Generale). La terza, radicale, modifica è avvenuta poco meno di tre anni fa. A decorrere dal 1 gennaio 2004 infatti, la SACE è divenuta società per azioni, in base alla legge 24 novembre 2003 n. 326, e pur continuando a svolgere le funzioni tradizionali di sostegno assicurativo ai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane, essa ha ampliato ulteriormente il proprio raggio d azione. In particolare sono stati previsti due nuovi filoni di attività: 1) la copertura del rischio di credito commerciale per crediti a breve termine (entro i 24 mesi) sorti in qualsiasi mercato, inclusi quindi debitori di paesi OCSE e dell Italia. Tale attività deve essere svolta da una società per azioni separata, di cui SACE deve detenere almeno il 30%. A tale scopo è stata creata SACE BT S.p.a., il cui capitale è finora interamente detenuto da SACE. SACE BT ha iniziato ad operare nel 2004 ed al momento offre tre tipi di polizze a breve termine: la Multiexport, la Multimarket Globale e la Multimarket Globale Contraente; 2) l affiancamento di prodotti di natura finanziaria ai tradizionali prodotti di natura commerciale. SA- CE infatti offre al momento tre linee di prodotti assicurativi: prodotti per le banche, le quali hanno a disposizione la Polizza acquirente, la Polizza fideiussioni e la Polizza Conferme di credito documentario (anche on line), ora estesa anche agli Impegni similari (star del credere e silent confirmation); prodotti per le imprese, che possono avvalersi della Polizza credito fornitore, della Polizza lavori e della Polizza investimenti. Inoltre è stata recentemente attivata la piattaforma Internet on line Export Plus; prodotti finanziari, che si distinguono in «Garanzia capitale circolante» e Credit enhancement. Note: (*) Giampietro Garioni è consulente di finanza e internazionalizzazione e docente all Università di Padova, in Economia e tecnica degli Scambi internazionali e al Master in Commercio Internazionale - MASCI. Nell ambito di tale Master, l avvocato Margherita Scudellari ha collaborato con lui alla ricerca da cui è tratto questo intervento. (1) L art. 1 del D.Lgs. 143/98 recita infatti: 1. È istituito l Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito denominato Istituto. 2. L Istituto ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. È posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza ed economicità, sulla base delle deliberazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi. Si rammenta che l articolo in oggetto, insieme ad altri, è stato abrogato dalla legge 326/

2 Assicurazione del credito Mentre i tradizionali prodotti di commercial credit insurance, per banche e imprese, si riferiscono a sottostanti singole operazioni con l estero, i nuovi prodotti finanziari, ed in particolare il Credit enhancement, sono invece rivolti a favorire l accesso al credito da parte delle imprese protagoniste di processi di internazionalizzazione. La Legge 326/2003 ha peraltro confermato che gli impegni assunti dalla SACE nello svolgimento dell attività assicurativa sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a 24 mesi, e si vedrà in seguito quanto questa garanzia pubblica sia rilevante nella materia qui trattata. Il nuovo corso di SACE ha prodotto buoni risultati già nel primo anno di attività come società per azioni, e un ulteriore miglioramento alla chiusura dell esercizio I dati relativi al primo semestre 2006 confermano questa tendenza (si veda la Tavola 1). Anche sulla base di tale andamento positivo, l agenzia americana di valutazione Moody s Investors Service ha annunciato una prima assegnazione di rating sulla solidità finanziaria di SACE S.p.A. (Aa2); le prospettive di rating sono stabili. I prodotti finanziari Fra i due prodotti finanziari offerti da SACE bisogna, come vedremo meglio in seguito, fare una distinzione. La «Garanzia capitale» (detta anche «Garanzia finanziaria preshipment»), pur essendo un prodotto finanziario, è ancora legata ad un classico schema di sostegno alle esportazioni. Tavola 1 Principali dati bilancio SACE (in milioni di euro) variazione percentuale Premi lordi 175, % Volumi assicurati ,8% Conto tecnico 236,8 42,5 >100% Conto non tecnico 600,1 538,6 +11% Riserve tecniche ,4 % Utile netto 701, % Risultati del primo semestre 2006 e confronto con i dati dell analogo periodo del 2005 Utile netto: 542,7 milioni (+15%) Premi lordi: 120,3 milioni (+47%) Risultato tecnico**: 381,7 milioni (>100%) Volumi Garantiti: 10,3 miliardi (+94%) fonte: sito internet della SACE Il Credit enhancement rappresenta invece la prima forma vera e propria di financial credit insurance introdotta nel nostro paese. La financial credit insurance consiste nell assicurazione contro la perdita che la banca o altri investitori potrebbero subire nel momento in cui l azienda debitrice non fosse più in grado di ripagare il debito. In sostanza, quindi, SA- CE copre il rischio di default dell azienda che non possa sostenere il piano di rientro del finanziamento ottenuto dalla Banca. La financial credit insurance è uno strumento già noto e utilizzato in diversi Paesi. In particolare le operazioni più significative di questo tipo sono: il programma Promise della tedesca KFW (che rilascia garanzie equivalenti a quelle dello Stato tedesco); il programma FTPYME con il quale lo Stato spagnolo garantisce, per un importo pari a 1,8 miliardi di euro l anno nell ultimo triennio, le obbligazioni emesse a seguito di cartolarizzazioni di prestiti erogati alle PMI. La possibilità per SACE di offrire prodotti di questa natura deriva dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell ambito del piano di azione per lo sviluppo economico e sociale», noto anche come «decreto sulla competitività», convertito con modificazioni nella L.14 maggio 2005, n. 80 (2). La novità introdotta dai prodotti finanziari risiede nel fatto che essi non sono diretti in prima battuta ad esigenze della banca finanziatrice ma a quelle delle imprese, ed in particolare sono stati pensati per le PMI che soffrono maggiori difficoltà nella raccolta (2) All art. 11-quinquies, comma 2, di tale legge si dice infatti che «SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate». Il successivo comma 3 chiarisce che: «L attività di sostegno all internazionalizzazione di cui al comma 2 e svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro». Nel successivo comma si conferma che tali garanzie e coperture assicurative beneficiano della garanzia dello Stato. 62

3 di fondi da dedicare ai processi di internazionalizzazione. È noto infatti come, in tale ambito, le esigenze delle imprese diventino duplici: se da un lato permane l esigenza di tutelarsi dai rischi insiti in operazioni poste in essere in paesi stranieri attraverso lo strumento assicurativo, dall altro ciò di cui hanno bisogno, soprattutto le PMI, è spostare il finanziamento delle attività tipiche d impresa (working capital, capitali fissi immobilizzati) sempre più nel medio termine, in modo da migliorare gli indici patrimoniali. In tale ottica non sfugge l impatto che ha su tali esigenze Basilea 2, ovvero il secondo Accordo di Basilea fra banche centrali e autorità di vigilanza dei principali paesi, il quale costringe gli istituti bancari ad analizzare molto più in profondità la solidità delle aziende alle quali concedere finanziamenti. Ciò avviene mediante un sistema di rating interno a ciascun istituto, che si deve conformare ad uno standard europeo, in base al quale le imprese verranno divise in varie categorie. A seconda della categoria di appartenenza le imprese possono beneficiare o meno del finanziamento richiesto e, nel primo caso, ad una migliore categoria corrispondono ovviamente migliori condizioni di prestito. Tale sistema porterà al pettine tutti i nodi più dolorosi del sistema imprenditoriale italiano. Secondo un recente studio di Unioncamere e Standard & Poor s, se le PMI italiane fossero valutate oggi alla stregua dei criteri di Basilea 2, il 65% otterrebbe un rating inferiore al livello di investment grade. Ecco dunque che prodotti assicurativo-finanziari come quelli offerti da SACE cercano di venire incontro ad una indubbia necessità delle nostre imprese. I finanziamenti sottostanti ai prodotti finanziari di SACE devono avere caratteristiche comuni: a) l azienda debitrice deve avere una percentuale minima (in genere, ma non obbligatoriamente, il 20%) di fatturato contratto con l estero nel periodo antecedente la richiesta di finanziamento. Tale requisito sta ad indicare che questi prodotti devono essere utilizzati per una destinazione precisa: favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese; b) il finanziamento che gli istituti bancari concedono alle PMI è in genere di natura chirografaria, ossia non assistito da garanzie reali, quali l ipoteca o il pegno. La necessità di fornire garanzie reali nei normali finanziamenti a medio termine costituisce un notevole impedimento per le imprese richiedenti. Spesso infatti esse non dispongono di un patrimonio immobiliare adeguato, oppure quello esistente è già gravato da un ipoteca precedente o, più semplicemente, esse non sono disposte ad un sacrificio di tale portata per creare una start-up all estero e avventurarsi nel processo di internazionalizzazione; c) l azienda debitrice deve possedere dei requisiti minimi di patrimonializzazione e redditività, che le consentano comunque di accedere ad un credito a medio termine con sufficiente affidabilità. Gli strumenti della «Garanzia capitale circolante» e Credit Enhancement consentono alle PMI di aumentare il numero di finanziamenti a medio-lungo termine, senza dover ricorrere a scoperti di conto corrente o a facilitazioni a breve termine, che da un lato sono più costose, dall altro peggiorano la struttura di bilancio, in particolare il circolante netto. Questi prodotti consentono infatti alle banche di rilasciare alle PMI finanziamenti con scadenze più lunghe a tassi di interesse di mercato, senza gravare sul fido bancario se non per la quota non coperta dalla garanzia SACE. Ciò può avvenire perché le banche trasferiscono a monte il rischio commerciale dei propri clienti, in quanto vengono coperte da SA- CE fino al 70% del finanziamento erogato. Tale garanzia inoltre non comporta un «peso» sul patrimonio delle banche finanziatrici in quanto è assistita, come visto, da garanzia dello Stato. In altri termini, per la quota di finanziamento garantita si ha una ponderazione pari a zero nel calcolo dei requisiti patrimoniali previsti da Basilea 2. In tal modo le Banche possono liberare risorse per altri impieghi. Le dimensioni del fenomeno Prima di trattare dei singoli strumenti, si aggiunge un cenno sulle dimensioni e i volumi che questi prodotti potranno assumere nell ambito del portafoglio assicurativo della società. Al riguardo il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha approvato il piano previsionale degli impegni assicurativi della Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.a.) per il 2006 (Deliberazione n. 114/2005). La delibera, adottata insieme ad altre due sempre in materia d internazionalizzazione il 29 luglio 2005, è stata pubblicata, dopo la registrazione presso la Corte dei Conti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del Si tratta di un atto formale espressamente previsto da una norma di legge. (3) L art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 143/98 (4) prevede Note: (3) L analoga delibera relativa al 2007 non è ancora stata adottata (a metà dicembre 2006). (4) Il predetto articolo di legge non è stato abrogato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha trasformato, a partire dal 1 gennaio 2004, la SACE in società per azioni. 63

4 Assicurazione del credito infatti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CI- PE - su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro del Commercio con l estero - deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE S.p.a., tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione, dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e della relativa incidenza sul bilancio pubblico. Preso atto del piano previsionale e gli impegni assumibili nell anno 2006, elaborato dalla SACE, il CIPE ha indicato in 5 miliardi di euro il plafond rotativo concernente le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 10 miliardi di euro il plafond relativo alle garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. Tale cifre sono rilevanti anche ai fini della definizione, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l anno 2006, dei limiti globali degli impegni assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell art. 6, comma 9, del D.L n. 269/2003 (la legge che ha trasformato la SACE in società per azioni). Mentre dunque il plafond rotativo a breve termine rimane allo stesso livello dei due anni passati, quello per le operazioni a medio termine è stato portato da 7 a 10 miliardi di euro. Viene inoltre indicata, per l anno finanziario 2006, nel 30 per cento di ciascuno dei due predetti limiti la quota massima delle garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di financial credit insurance. La legge 80/2005, di conversione del cosiddetto decreto sulla competitività, aveva invece indicato nel 20% le percentuali dei due limiti da dedicare a tali operazioni nel 2005: la crescita della percentuale è un chiaro segno della rilevanza che queste nuove garanzie di tipo finanziario stanno assumendo per SACE; esse potrebbero quindi in teoria arrivare fino a 5 miliardi di euro. Secondo i primi dati, (5) il volume di queste garanzie ha raggiunto 522 milioni nel 2004 (9,9% degli impegni complessivi di SACE), scendendo a 367 milioni nel 2005 (4,8% del totale). La previsione nel è tuttavia di un notevole aumento. La Garanzia capitale circolante La «Garanzia capitale circolante» è destinata alle imprese italiane o loro partecipate estere che necessitino di finanziamenti, da richiedere al sistema bancario, per integrare il capitale circolante dell impresa o per acquistare beni strumentali. In questo caso in genere il contratto di fornitura all estero è già stato concluso e la garanzia va a coprire il finanziamento necessario per l approntamento del bene. Ciò differenzia questo prodotto da quello di Credit enhancement, che è diretto ad incrementare le attività delle imprese dirette alla loro internazionalizzazione e, come vedremo, in genere precede l operazione commerciale. Inoltre questa caratteristica avvicina la garanzia in discorso più agli strumenti di commercial credit insurance, poiché il rischio di mancato rimborso del finanziamento è strettamente collegato al buon fine del contratto sottostante, ovvero l adempimento delle rispettive obbligazioni del fornitore (in genere l impresa beneficiaria) e del compratore. Il presupposto necessario all emissione della garanzia, a favore della Banca e nell interesse dell impresa, è che l attività sottostante la garanzia sia: un contratto di esportazione per la vendita di beni e/o servizi o per l esecuzione di lavori all estero; oppure un contratto di finanziamento tra la Banca e l impresa per il finanziamento relativo ai costi di acquisto di beni strumentali, materie prime o semilavorati necessari alla produzione di beni e/o servizi destinati all estero o all esecuzione di lavori all estero. In entrambi i casi quindi le operazioni finanziate devono rientrare nell attività di export dell impresa. Con la «Garanzia capitale circolante» SACE garantisce i finanziamenti concessi dagli istituti bancari alle imprese, condividendo il rischio di mancato rimborso del prestito erogato. La struttura di questa garanzia, che vede la partecipazione di tre parti (Azienda, Banca e SACE), è articolata in due accordi: 1) l accordo di garanzia tra SACE e la Banca, avente ad oggetto l eventualità del mancato rimborso del finanziamento. Si tratta quindi di una fideiussione a prima richiesta rilasciata da SACE a favore dell istituto bancario, che può arrivare ad un massimo del 70% del finanziamento erogato; 2) l accordo di manleva e garanzia tra SACE e l impresa beneficiaria del finanziamento, con cui quest ultima si impegna a rispettare i vincoli di utilizzo del finanziamento, che è relativo allo specifico contratto di fornitura. I vantaggi più evidenti di questo prodotto sono: per la banca, di ricevere una garanzia da una primaria assicurazione, coperta per di più, come si è visto, da garanzia diretta dello Stato. In tal modo una parte cospicua del finanziamento non ha alcun (5) Dati desunti da «Strumenti di sostegno all internazionalizzazione delle imprese italiane. Quaderno n. 3», settembre 2006, pubblicato sul sito del Ministero del Commercio Internazionale. 64

5 peso sul capitale di rischio della banca, migliorandone i coefficienti di patrimonializzazione e invogliandola a concedere un credito chirografario a medio termine; per l impresa, il più agevole accesso ad un finanziamento che può essere anche a medio termine. Il premio assicurativo consiste nella retrocessione a SACE di una quota del margine percepito dalla banca assicurata secondo il contratto di finanziamento stipulato con l impresa. Per l impresa quindi non vi sono costi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal contratto di finanziamento. Nella Tavola 2 è riportato uno schema grafico del funzionamento dell operazione. Tavola 2 La garanzia capitale circolante Il Credit enhancement Il Credit enhancement è invece il tipico strumento di financial credit insurance con cui SACE intende condividere con le banche il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti erogati. Si tratta infatti di uno strumento di garanzia caratterizzato da un alto contenuto finanziario e comprende strumenti finalizzati alla copertura di: rischi creditizi di default; rischi di performance di strumenti finanziari (prestiti societari, project bonds etc.). L attività sottostante i finanziamenti richiesti alle banche deve essere riconducibile al processo di internazionalizzazione delle imprese beneficiarie. Si tratta quindi di un prodotto molto più ampio della garanzia capitale circolante ed anzi la può addirittura comprendere. Infatti non si limita ad agevolare operazioni di export, ma abbraccia tutte le operazioni connesse all internazionalizzazione. Può infatti riguardare: acquisto, ristrutturazione e affitto immobili; spese per partecipazioni a fiere; spese per la partecipazione a società estere (investimenti, consulenze, spese legali, progettazione, etc.). I prodotti di Credit enhancement si distinguono dalla Garanzia capitale circolante in quanto sono diretti ad incrementare la penetrazione commerciale all estero delle imprese e, quindi, a renderle maggiormente competitive nel processo di internazionalizzazione. Infatti il presupposto che accompagna i prodotti di Credit enhancement consiste nel fatto che il finanziamento precede l attività cui lo stesso è diretto. Uguale è peraltro la percentuale massima di copertura assicurativa del finanziamento (70%). Inoltre è molto importante sottolineare come il Credit enhancement, pur essendo in realtà un prodotto SACE, viene percepito dall impresa che voglia avvalersene come un prodotto bancario. Infatti uno dei vantaggi offerti alle imprese è la possibilità di avere come principale interlocutore l istituto bancario. L azienda si reca quindi dalla propria banca per richiedere uno dei prodotti di Credit enhancement offerti dalla stessa (che potrà avere contenuti anche molto diversi rispetto a quelli offerti da un altra banca), mentre tra l impresa e SACE rimangono alcune dichiarazioni e manleve sui vincoli di comportamento. Ciò è possibile in quanto la definizione dei singoli strumenti viene stabilita da accordi che SACE stipula con i singoli Istituti di credito, accordi nei quali vengono stabiliti: le operazioni che possono essere coperte; i criteri di rating delle aziende beneficiarie; i singoli prodotti da offrire alle imprese; il costo dell operazione. In particolare, la classe di rating con cui classificare le aziende viene attribuita utilizzando parametri predefiniti da un accordo tra la Banca e SACE, il quale è il risultato di un bilanciamento tra i rispettivi criteri di valutazione aziendale. Avendo concordato tali parametri SACE concede la garanzia sul finanziamento erogato dalla Banca sulla base della comunicazione della classe di rating attribuito dall istituto bancario (6). L importanza dell accordo su tali criteri è evidente, se si pensa che è principalmente in base alla classe di rating attribuita all a- Fonte: sito internet SACE (6) SACE peraltro si riserva di effettuare una propria analisi di controllo su ogni singolo bilancio. 65

6 Assicurazione del credito zienda che viene stabilito l ammontare di finanziamento da erogare in favore della stessa e il cui 70% verrà coperto da SACE. È importante sottolineare che il prestito viene effettuato a condizioni e tassi di mercato, come del resto previsto dalla sopra citata L. 80/05. I primi due accordi di Credit Enhancement, diretti al sostegno dell internazionalizzazione delle PMI, sono stati stipulati da SACE con Banca Intesa e con il Banco Popolare di Verona e Novara. Di questi accordi si tracciano di seguito le caratteristiche fondamentali. Intesa Export Banca Intesa e SACE, nell ambito della creazione di prodotti di Financial Credit Insurance, hanno stipulato un accordo diretto al lancio di IntesaExport. Si tratta storicamente della prima operazione di questo tipo, diretta alle PMI italiane o loro partecipate estere con buono standing creditizio e caratterizzate da un elevato grado di internazionalizzazione delle loro attività. A tal fine Banca Intesa e SACE hanno stabilito un plafond sul quale SACE concede la propria disponibilità alla copertura assicurativa purché le operazioni abbiano determinate caratteristiche concordate con l istituto di credito. Il finanziamento IntesaExport può essere concesso o meno a seconda delle caratteristiche dell impresa che si presenta a richiederlo, mentre non ha alcuna rilevanza per la Banca né il Paese estero in cui viene utilizzato né il tipo di operazione commerciale. L obiettivo di questo prodotto è il sostegno ai progetti di sviluppo delle imprese già attive sui mercati internazionali, per incrementare la loro crescita e competitività all estero. Intesa Export è un mutuo chirografario a medio termine, per ottenere il quale l impresa non deve quindi fornire alcuna garanzia reale. Le caratteristiche principali, oltre alla destinazione di scopo del finanziamento ottenuto e all assenza di emissione di garanzie reali, sono la durata massima quinquennale del mutuo, compreso un periodo di preammortamento massimo di 2 anni. Il prodotto è diretto sia alle PMI italiane, aventi la struttura di società di capitali, sia a società con un fatturato annuo fino a 150 milioni di euro e un fatturato export che copra almeno il 20% del totale. La scelta quindi si rivolge essenzialmente ad un target di imprese di dimensione media, per ovvi motivi di solidità. Possono essere finanziati importi fino all 80% del fatturato dell anno precedente, fino ad un massimo di 7 milioni di euro. Le attività finanziabili sono quelle connesse, propedeutiche o strumentali all internazionalizzazione delle attività dell impresa beneficiaria. Al fine di verificare che il prestito venga utilizzato per il raggiungimento di tale obiettivo, il cliente beneficiario dovrà presentare dei giustificativi di spesa alla Banca. Sono invece esclusi i finanziamenti relativi a progetti delle imprese che, investendo all estero, non prevedono il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive. Tale limite è stato posto per tutelare il Made in Italy e, in un certo senso, per rafforzarlo, e discende direttamente da quanto previsto nella legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione del D.L n. 35/05, recante «Disposizioni urgenti nell ambito del piano di azione per lo sviluppo economico e sociale», noto anche come «decreto sulla competitività». (7) Sono altresì esclusi i mutui relativi e/o connessi all esportazione di merci ovvero all acquisto di materie prime o semilavorati necessari all approntamento di beni destinati all esportazione. In particolare, sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 1) immobilizzazioni immateriali e materiali: costi di impianto e di ampliamento; costi di ricerca, sviluppo e pubblicità; diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno; spese per tutelare il Made in Italy, quindi per marchi e brevetti e per l applicazione della denominazione di origine sui prodotti; concessioni o licenze d uso di marchi e diritti simili; acquisto, ristrutturazione e affitto di beni immobili (anche ad uso ufficio); costi relativi all acquisto di terreni; costi relativi all acquisto, alla riqualificazione o rinnovazione di impianti e macchinari; costi relativi all acquisto, alla riqualificazione o rinnovazione di attrezzature industriali e commerciali; spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia. 2) investimenti all estero, inclusa l acquisizione di partecipazioni non in imprese estere: spese per l assistenza tecnica finalizzata alla partecipazione a fiere e mostre all estero; spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e di (7) La legge 80/2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio

7 joint-ventures con altre imprese, con particolare riferimento alla valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico finanziaria, di progettazione ed engineering. Le aziende che non fossero clienti di Banca Intesa, per accedere ad IntesaExport, devono presentare il set standard di documenti necessario per ottenere l affidamento e ottenere la categoria di rating: atto costitutivo e statuto, certificato camerale, gli ultimi due bilanci chiusi, il bilancio consolidato se redatto, etc. La concessione del finanziamento dipende dalla valutazione del progetto di investimento presentato dal cliente e del merito creditizio dello stesso. I prodotti BPVN Un secondo importante accordo, più ampio rispetto a Intesa Export anche se di minor importo, è stato stipulato da SACE con il Banco Popolare di Verona e Novara, la quale può offrire alle imprese proprie clienti finanziamenti con garanzia SACE, finanziamenti di capitale circolante e sconti pro-soluto semplificati. Anche BPVN, per la concessione del finanziamento, richiede che in Italia debba rimanere la «mente» dell impresa italiana e quindi il prestito viene erogato solo se la creazione e una parte importante della catena produttiva resta sul territorio nazionale. Tralasciando gli sconti pro-soluto semplificati (molto interessanti, ma si tratta di prodotti commerciali), i prodotti finanziari sono due: Joint Export Target (J.E.T.), ovvero finanziamenti a medio termine chirografari, garantiti al 70% da SACE entro un plafond iniziale di 250 milioni, diretti a sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese, incluso un finanziamento del capitale circolante per determinate operazioni. Il buon successo dell operazione e l utilizzo quasi globale delle disponibilità hanno indotto SACE e BPVN a prorogare l iniziativa fino a fine 2006, portando il plafond a 400 milioni; «Finanziamento del capitale circolante». J.E.T. è un prodotto di financial credit insurance che consiste nell apertura di una linea di credito per ottenere un mutuo chirografario a medio termine (con scadenza a 36 o 60 mesi), coperto da una fideiussione a prima richiesta emessa da SACE a favore della Banca per il 70 % dell importo erogato. Il finanziamento ha una destinazione vincolata poiché le operazioni sottostanti devono essere dirette allo sviluppo di un processo di internazionalizzazione già iniziato o previsto in futuro da parte dell impresa beneficiaria. L importo finanziabile parte da un minimo di fino ad un massimo pari all 80% del fatturato export dell impresa italiana dell anno precedente e, comunque, non oltre Destinatari preferenziali sono le PMI (definite secondo i parametri UE (8)), che in ogni caso dovranno rappresentare almeno il 50% dei beneficiari dei finanziamenti, oppure le imprese con un fatturato complessivo fino a 250 milioni in base all ultimo bilancio approvato. L azienda beneficiaria deve avere la sede legale in Italia ed avere, già al momento della richiesta di finanziamento, un fatturato export pari almeno al 10% di quello globale (inizialmente questo limite era stato fissato al 20%). Inoltre le imprese finanziate devono essere caratterizzate da un buono standing creditizio in base alle classi di rating previste dagli Accordi di Basilea 2. Da ultimo, l impresa non deve avere segnalazioni negative in Centrale Rischi negli ultimi 5 anni, né tanto meno procedure esecutive in corso o avvenute negli ultimi 5 anni. Il rimborso del finanziamento avviene con rate trimestrali posticipate. Il tasso di interesse è pari all Euribor a 3 mesi più lo spread relativo alla fascia di merito collegata al rating dell azienda. Una quota dello spread così quantificato viene retrocesso a SACE quale remunerazione (premio) a fronte della garanzia prestata. Le operazioni commerciali che possono essere concluse grazie al finanziamento ricevuto sono: costi di impianto e di ampliamento; costi di ricerca, sviluppo e pubblicità; diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno; (8) La Racc. n. 2003/361/CE del , all art. 2 dell allegato I, offre la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese adottata dalla Commissione: «1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.». Tale Raccomandazione è stata recepita nella norma italiana tramite il decreto del Ministero delle Attività produttive del (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del ), recante l adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria. L 85% delle imprese italiane corrisponde a caratteristiche tali da poter essere definite piccola o microimpresa. 67

8 Assicurazione del credito spese per tutelare il Made in Italy; concessioni o licenze d uso di marchi o diritti similari; acquisto, ristrutturazione e affitto di beni immobili; costi relativi all acquisto di terreni; costi per l acquisto, la riqualificazione o il rinnovo di impianti e macchinari; spese per la partecipazione a fiere e mostre tenute sia in Italia che all estero; spese relative a consulenze per accordi di jointventure con imprese estere; finanziamento del capitale circolante per facilitare l acquisizione di nuovi contratti di fornitura all estero. Quest ultima operazione è molto interessante poiché introduce l opportunità di utilizzare la garanzia per capitale circolante già offerta da SACE unitamente a questo credito di sviluppo proposto da BPVN. Come detto, il finanziamento deve essere diretto all acquisizione di nuovi contratti all estero, quindi si tratta comunque di un operazione di potenziamento della penetrazione commerciale all estero delle imprese italiane. Questo requisito è essenziale: infatti viene richiesto all impresa di presentare contratti con l estero che abbiano data successiva a quella della stipulazione del contratto di mutuo. Tale caratteristica differenzia questo prodotto dal semplice «Finanziamento capitale circolante». Nella richiesta di mutuo chirografario l azienda deve inserire la dichiarazione attestante le proprie dimensioni, la quota di fatturato export sul fatturato totale, una sintesi del progetto da finanziare e il dettaglio delle relative voci di spesa. Trattandosi di un mutuo di scopo, garantito tramite fideiussione SA- CE, l azienda ha l obbligo di mantenere le pezze giustificative di spesa per eventuali controlli da parte di SACE. Inoltre alla scadenza del 3 mese dalla data di erogazione del mutuo l impresa dovrà presentare una dichiarazione di «inizio attività» e alla scadenza del 18 mese dovrà presentare alla Banca una dichiarazione di utilizzo dei fondi erogati per le finalità dichiarate nel progetto iniziale. Attraverso il Finanziamento capitale circolante invece l impresa italiana, di qualsiasi dimensione, può ottenere finanziamenti per fare fronte a contratti di esportazione già acquisiti ma la cui esecuzione non sia ancora iniziata, ovvero nel caso in cui non sia stata ancora emessa alcuna fattura. Non vi sono limiti temporali prestabiliti al finanziamento, la cui durata può essere collegata con quella del contratto di esportazione sottostante, purché essa sia diretta in Paesi non OCSE. In caso contrario il finanziamento garantito da SACE può essere concesso solo per contratti di durata non superiore ai 24 mesi, a decorrere dal momento in cui il contratto di esportazione è stato stipulato fino all estinzione definitiva del credito. Le linee di credito necessarie alla concessione dei finanziamenti vengono garantite da SACE fino al 70% del loro importo. Si tratta, come negli altri casi, di una fideiussione a prima richiesta a favore della banca, con cui SACE si impegna ad assumersi il rischio d insolvenza dell esportatore italiano. Per l impresa i vantaggi risiedono nel fatto di avere come interlocutore privilegiato la Banca (salvo le usuali dichiarazioni da rendere a SACE) e di assorbire il costo della garanzia concessa da SACE, che va anche a suo vantaggio, nello spread applicato dalla banca al tasso di interesse relativo al finanziamento concesso. Infatti anche in questo caso il premio verrà ricevuto da SACE sotto forma di retrocessione di una quota del margine sul tasso del finanziamento, in misura da calcolarsi in base alla percentuale di copertura concordata con la Banca per la linea di credito. I nuovi accordi Recentemente sono state stipulate altre intese, come (9): quella con il Gruppo BPER (Banca popolare dell Emilia Romagna, Banca popolare di Ravenna e Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola), che ha dato vita al prodotto denominato FINPROGEX. FINPROGEX è rivolto alle imprese italiane per il supporto a progetti di sviluppo delle esportazioni e a programmi legati all attività di internazionalizzazione, e si configura come un finanziamento chirografario a medio termine, garantito al 70% da SA- CE, specificamente rivolto alle imprese di piccole e medie dimensioni, fortemente vocate alla crescita e all innovazione, che rappresentano la componente d eccellenza del tessuto imprenditoriale dei territori di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche. I finanziamenti sono della durata massima di 5 anni. In questa prima fase, le Banche del Gruppo BPER hanno messo complessivamente a disposizione delle operazioni FINPROGEX un ammontare di 150 milioni di euro; l accordo con il Gruppo Banca Lombarda. Tale accordo prevede lo stanziamento di un plafond di 100 milioni di euro, messo a disposizione dal Gruppo attraverso le banche rete controllate (Banco di Brescia, Banca Regionale Europea, Banca di Valle (9) Si vedano al riguardo i vari comunicati stampa apparsi sul sito di SACE fra ottobre e dicembre

9 Camonica e Banco di San Giorgio), e prevede che i mutui concessi abbiano una durata massima di 3 anni. SACE garantisce il 70% del finanziamento, a prima richiesta; l accordo con SANPAOLO IMI. L offerta consiste in finanziamenti chirografari a medio termine, è destinata alle imprese con fatturato compreso fra i 2,5 e 250 milioni di euro e nasce dalla volontà di supportare le imprese che abbiano deciso di intraprendere un programma di investimenti per sviluppare ulteriormente la presenza all estero: alle imprese destinatarie dei finanziamenti è infatti unicamente richiesto che una quota significativa del fatturato totale sia già destinato all export. Le imprese dovranno comunque mantenere in Italia la Sede Legale e quella Operativa, nonché le attività di Ricerca e Sviluppo. L importo erogato potrà essere destinato al finanziamento di qualsiasi programma di spesa, purché propedeutico al processo di internazionalizzazione e alla crescita dell impresa sui mercati esteri. I finanziamenti hanno una durata massima di 5 anni e sono assistiti dall intervento di SA- CE, a garanzia del 70% del finanziamento stesso. Il plafond messo a disposizione per le imprese è di 300 milioni di euro; l intesa con Capitalia, che con SACE ha sottoscritto un accordo grazie al quale le imprese «con vocazione all export» potranno accedere a finanziamenti chirografari (ovvero senza garanzia reale) a medio termine assistiti dalla garanzia SACE per il 70%. Il plafond messo a disposizione per le imprese è di 500 milioni di euro. L offerta è destinata ad aziende che abbiano intrapreso un percorso di internazionalizzazione: il target è rappresentato sia da PMI che da imprese con fatturato fino a 250 milioni di euro, di cui una quota significativa dedicata all export. I finanziamenti hanno una durata di medio-lungo termine (fino a 6 anni) e sono assistiti dall intervento di SACE, a garanzia del 70% del finanziamento stesso. Viene offerto inoltre un servizio di advisory sulle problematiche relative alla presenza sui mercati esteri e alle regole introdotte con l accordo di Basilea 2. Analoghi accordi sono in fase di avanzata negoziazione con altri Istituti di credito e si prevede vengano stipulati presto. Si sono descritto i molti vantaggi, per banche e imprese, di questi prodotti, che testimoniano il notevole sforzo che SACE ha compiuto negli ultimi anni per aggiornare la propria offerta assicurativa. I limiti alla loro applicazione sono due: lo scarso dialogo, all interno degli istituti di credito italiani, fra area crediti e area estero; ma è un limite facilmente superabile, quando le banche comprenderanno l importanza di combinare un prodotto fortemente competitivo da un punto di vista commerciale e tutelativo da un punto di vista del rischio creditizio (e d altronde, diverse banche hanno già compreso tali fattori); la scarsa capacità delle PMI italiane di conformarsi ai criteri stabiliti da Basilea 2. Scarsa patrimonializzazione e una non sempre trasparente gestione finanziaria rendono comunque difficile l accesso al credito da parte di molte PMI, nonostante prodotti come questi, che rappresentano un aiuto in questa direzione. Ampliata al massimo l offerta di prodotti assicurativi di tipo commerciale, la SACE saprà trarre dall esperienza di queste prime forme di prodotti finanziari gli spunti per migliorarne il contenuto ed espanderne il volume, soprattutto per il Credit enhancement. Per la «Garanzia capitale circolante» invece il problema da risolvere è come legare l assicurazione del rischio di credito sull estero a favore delle imprese (ad esempio con polizze multiexport) con le garanzie di questo tipo date alle banche sui finanziamenti. Ci sono tuttavia al riguardo molti problemi di tipo legale di non facile superamento. Ma in generale è possibile dire che la strada giusta è stata imboccata, e che si deve sperare che tutti (SACE, banche, imprese, consulenti) collaborino per arrivare fino in fondo. Conclusioni I prodotti di tipo assicurativo-finanziario, ed in particolare quelli di financial credit insurance, costituiscono un indubbia novità nel panorama del sostegno assicurativo ai processi di internazionalizzazione delle nostre imprese. 69

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