Buone prassi e regole di base per la sicurezza dei lavoratori calamità naturali
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- Corrado Prospero Graziano
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1 Buone prassi e regole di base per la sicurezza dei lavoratori calamità naturali Ing. Marco MASO Dir. Gen. Serv.1 Pianificazione e controllo Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 1
2 La norma di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è: Il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i... si applica anche alle attività svolte Dal Dipartimento di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che per un settore così tanto importante per la vita del Paese ma caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è l attività di protezione civile, meritasse un attenzione particolare. 2
3 Articolo 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.- Campo di applicazione Articolo 3 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative 3
4 Articolo 15 - Misure generali di tutela 1.Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) Ing. l utilizzo Marco MASO limitato Dir. Gen. Serv.1 degli Pianificazione agenti chimici, e controllo fisici Tutela della e biologici salute e sicurezza sui sui luoghi di di lavoro lavoro; 4
5 i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) L informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con Ing. Marco MASO Dir. Gen. Serv.1 Pianificazione e controllo Tutela della salute e sicurezza sui luoghi lavoro particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione 5
6 LE PERSONE COINVOLTE IL DATORE DI LAVORO Ha i principali obblighi nei riguardi della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore oppure la persona che ha la responsabilità dell impresa se è titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle Pubbliche Amministrazioni il datore di lavoro viene individuato con atto interno tra i dirigenti e funzionari che hanno poteri di gestione. I DIRIGENTI E I PREPOSTI Condividono con il datore di lavoro alcune importanti responsabilità, in ragione della loro posizione organizzativa e delle loro attribuzioni. Chi dirige l attività lavorativa ( dirigente ) è tenuto, nell ambito delle sue attribuzioni e competenze, ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori. Chi sovrintende alle attività di lavoro per conto del datore di lavoro ( preposto ) è tenuto - nell ambito delle sue attribuzioni e competenze - ad applicare le norme e le disposizioni per la tutela dei lavoratori e a richiederne Ing. Marco l osservanza MASO Dir. Gen. Serv.1 da Pianificazione parte dei e controllo lavoratori. Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 6
7 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) È la persona che si occupa delle misure di prevenzione in azienda, per mandato del datore di lavoro (al quale rimane la responsabilità finale). In alcune situazioni, il datore di lavoro stesso può svolgere le funzioni di responsabile del servizio. GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sono i dipendenti o i consulenti esterni incaricati di aiutare il responsabile del servizio, laddove ve ne sia necessità. IL MEDICO COMPETENTE È il medico specialista in medicina del lavoro che effettua i controlli sullo stato di salute dei lavoratori e collabora alla prevenzione, nei casi previsti, con il datore di lavoro e il RSPP. 7
8 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) È il dipendente che è scelto dai lavoratori per partecipare a vari momenti della prevenzione in azienda. I LAVORATORI INCARICATI PER PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EMERGENZE Si tratta di dipendenti dell azienda che sono incaricati ed addestrati per far fronte a queste evenienze. I LAVORATORI Gli stessi lavoratori hanno precisi obblighi nei riguardi della tutela della propria salute e di quella dei propri colleghi. 8
9 - Nel pratico cosa chiede la norma: Al datore di lavoro le leggi chiedono di tener conto, in ogni momento del lavoro, dei possibili rischi per salute e sicurezza dei lavoratori. La «81» stabilisce che questo deve avvenire facendo sì che ogni azienda abbia un proprio «servizio» per la sicurezza. Il principio di fondo del sistema aziendale per la sicurezza è che il datore di lavoro deve conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti (valutazione dei rischi) per programmare ed effettuare gli interventi necessari a controllarli e ridurli al minimo (attuazione delle misure di prevenzione). Per valutare i rischi e per programmare la prevenzione, il datore di lavoro si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione (SPP) e, se del caso, del medico competente, del medico autorizzato, consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Per mettere in atto le misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro si avvale anche dei propri eventuali dirigenti o preposti, degli addetti alle emergenze e dei lavoratori stessi. 9
10 Cosa c è di specifico per l attività di Protezione Civile: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231 Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile. 10
11 Art. 4 - Misure generali di tutela 1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione civile svolge la propria attività di istituto, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate, ferma restando la necessità di garantire la protezione e la tutela della salute e della sicurezza del personale stesso, in modo da assicurare la continuità delle attività di protezione civile di cui all articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione degli eventi di cui all articolo 2 della medesima legge e all articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n
12 2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione all espletamento delle funzioni di cui all articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le finalità di protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale sono perseguite attraverso: a) corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinchè sia assicurata la capacità di iniziativa, consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla specificità dell attività svolta; 12
13 b) attività divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a); c) attività addestrative periodiche; d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell articolo 6 del presente regolamento; e) utilizzo dei dispositivi di cui all articolo La formazione, l informazione e l addestramento ricevuti, l ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria nonchè l utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai sensi del comma 2 e nei modi contemplati negli articoli 5, 6 e 7, assicurano la piena capacità operativa del personale del Dipartimento della protezione civile. 13
14 Art. 8 - Valutazione dei rischi. 3. Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative, ivi comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l assistenza alla popolazione, in cui il personale del Dipartimento della protezione civile è impegnato nei casi di cui al comma 2 non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Nelle attività di formazione, addestramento ed esercitazioni a cui il personale è chiamato a partecipare, l obbligo previsto dall articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è ottemperato con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Le aree nelle quali si svolgono le attività del presente comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attività devono in ogni caso essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite dal Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo una preventiva pianificazione e garantendo l informazione del personale sulla natura dei rischi e sulle attività da compiere. 14
15 5. Nelle attività di cui all articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, è esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore. 15
16 Art. 9 - Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n Nelle attività di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione civile, in attività poste in essere per fronteggiare eventi di cui all articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare nè del progetto di tali interventi nè del Piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza è esonerata dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza. Il Coordinatore per la sicurezza assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente alla realizzazione dell opera prevista. 16
17 Torniamo alla Valutazione dei Rischi: La Valutazione dei Rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 17
18 La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede un attenta analisi delle situazione specifiche nelle quali i lavoratori vengono a trovarsi durante l espletamento delle proprie mansioni. La Valutazione dei RISCHI è: correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro; finalizzata all individuazione e all attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. 18
19 Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti: osservazione dell ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi); identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni); osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli); esame dell ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione); esame dell organizzazione del lavoro; rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro Ing. e Marco con MASO altri Dir. fattori Gen. Serv.1 nell organizzazione Pianificazione e controllo Tutela e nell ambiente della salute e sicurezza di sui lavoro. luoghi di lavoro 19
20 Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a: 1. norme legali nazionali ed internazionali; 2. norme di buona tecnica; 3. norme e orientamenti pubblicati; La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione verranno aggiornate. 20
21 Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a: 1. norme legali nazionali ed internazionali; 2. norme di buona tecnica; 3. norme e orientamenti pubblicati; La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione verranno aggiornate. 21
22 Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si procede a: 1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente MAGNITUDO (M) VALORE DEFINIZIONE LIEVE 1 MODESTA 2 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso GRAVE 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici GRAVISSIMA 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale 22
23 2) valutazione della PROBABILITA della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili: PROBABILITA (P) VALORE DEFINIZIONE IMPROBABILE 1 POSSIBILE 2 PROBABILE 3 M.PROBABILE 4 L evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili. L evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli L evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro. L evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro. 23
24 3) valutazione finale dell entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso- Rischio. 24
25 Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità: AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO In funzione dell entità del RISCHIO, valutato mediante l utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella figura seguente), si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nella successiva Tabella. 25
26 Figura Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione 26
27 Per ogni pericolo individuato devono essere sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere. Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; intervento sui rischi alla fonte; applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell informazione; miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo. Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente: introdurre nuovi pericoli compromettere le prestazioni del sistema adottato 27
28 Valore RISCHIO Azioni da Intraprendere Scala di Instaurare un sistema di verifica Tempo 1 M.BASSO che consenta di mantenere nel Lungo tempo le condizioni di sicurezza termine preventivate 2 BASSO Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l efficacia delle azioni preventivate Breve termine 3 MEDIO 4 ALTO Programmare con urgenza interventi correttivi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili Urgente Immediatament e Tabella - Azioni da intraprendere 28
29 - Determinazione dei Fattori Correttivi e del Rischio Residuo Il rischio, per come è stato valutato precedentemente, dipende strettamente dalla probabilità di accadimento dell evento e dalla magnitudo delle conseguenze, senza prendere in considerazione gli effetti delle misure di prevenzione e protezione adottate dal personale. Infatti, la presenza di procedure, la formazione ricevuta dagli operatori, i DPI disponibili, ecc. contribuiscono a ridurre l incidenza del rischio e/o la gravità delle conseguenze. E possibile quantificare l azione delle misure di prevenzione e protezione introducendo dei fattori di correzione dell indice di rischio che permettono così di determinare il valore dell indice di rischio residuo. RISCHIO = PROBABILITÀ X MAGNITUDO RISCHIO RESIDUO = RISCHIO X FATTORI CORRETTIVI 29
30 Buone prassi, procedure di sicurezza Definizione (D.Lgs. 81/08) Articolo 2 - Definizioni lett. v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, previa istruttoria tecnica dell ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 30
31 procedure di sicurezza Definizione di procedura tecnico-professionale: documento descrittivo e prescrittivo che individua uno specifico processo, stabilendone chiaramente le fasi di svolgimento, i singoli compiti professionali e le responsabilità ad essi collegate nella realtà locale. Il termine procedura non indica tutto ciò che invece viene descritto con i termini: Linea guida Protocollo Istruzione operativa Regolamenti La differenza sostanziale è sia nel percorso metodologico che porta alla loro formulazione sia nel campo di applicazione che, nel caso per esempio delle linee guida, può avere dimensioni nazionali o internazionali. 31
32 procedure di sicurezza Chi le predispone? Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 32
33 Esempio schema di procedura per operatori ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale FASI DELLA GESTIONE DELL EMERGENZA FASE 1 Programmazione preliminare delle attività FASE 2 Attivazione della squadra FASE 3 Preparazione della strumentazione, del materiale da utilizzare, dei DPI necessari, del materiale campionato, con relativo carico e/o scarico dell automezzo utilizzato per l intervento. FASE 4 Guida dell automezzo FASE 5 Arrivo sul posto, avvicinamento alla zona di intervento FASE 6 Sopralluoghi nelle aree oggetto dell evento, esecuzione del sopralluogo ed attività sul posto 33
34 FASE 1. Programmazione preliminare delle attività 2. Attivazione della squadra e lavoro nella sede ARPA/ APPA BREVE DESCRIZIONE Questa fase è preventiva, viene svolta in condizioni ordinarie, e consente di essere pronti a fronteggiare l eventuale emergenza. Il datore di lavoro e i dirigenti definiscono e concretizzano tutti quegli strumenti necessari a reagire prontamente alle situazioni di emergenza tra cui ruoli, mezzi, responsabilità, organizzazione, idoneità sanitaria e formazione preventiva. L Agenzia Ambientale viene attivata tramite una segnalazione da parte di un autorità, un ente o, dove definito, da un cittadino. Questa fase comprende anche l attività durante l emergenza svolta in ufficio o in laboratorio. 3. Preparazione della strumentazione, del materiale da utilizzare, dei DPI necessari, con relativo carico e/o scarico dell automezzo utilizzato per l intervento Il personale carica sul mezzo di servizio il materiale necessario (attrezzature, strumentazione, DPI, dotazioni). Questa fase, per analogia, prevede anche tutte le altre operazioni di carico e scarico dell automezzo durante l emergenza. 4. Guida dell automezzo Il luogo dell evento viene raggiunto da parte degli operatori utilizzando il mezzo di servizio. 5. Arrivo sul posto, avvicinamento alla zona di intervento 6. Sopralluoghi nelle aree oggetto dell evento, esecuzione del sopralluogo ed La squadra di emergenza, dopo aver posteggiato il mezzo di servizio, si avvicina a piedi al luogo dell evento La squadra di emergenza effettua sul posto le attività previste (campionamento, supporto tecnico, fornitura di dati, ecc.). attività sul posto 34
35 La valutazione, deve essere condotta analizzando ogni fase di lavoro nel seguente modo: Pericoli identificati Individuazione dei pericoli Rischi correlati Elenco dei rischi associati ai pericoli Misure di tutela procedurali, documentazion e da predisporre per organizzare il lavoro in sicurezza Descrizione delle azioni da svolgere da parte del personale coinvolto Possibile stralcio della procedura operativa Misure di tutela tecniche, organizzative, gestionali, mezzi e materiali Organizzazione del lavoro Informazione, formazione, addestramento Mezzi, materiali, ecc. Dispositivi di protezione individuale e abbigliamento DPI identificati 35
36 Programmazione preliminare delle attività - Pericoli identificati: Inadeguata preventiva organizzazione del lavoro - Rischi correlati: Rischi organizzativi - Misure di tutela procedurali, documentazione da predisporre per organizzare il lavoro in sicurezza: Obbligo per il lavoratore di verificare periodicamente le sue dotazioni e i suoi DPI e segnalare tempestivamente al proprio dirigente l eventuale carenza o la necessità di sostituzione. Obbligo per il lavoratore di rispetto del protocollo sanitario per la mansione svolta. Obbligo per il lavoratore di frequentare i corsi di informazione, formazione ed addestramento previsti 36
37 - Misure di tutela tecniche, organizzative, gestionali, mezzi e materiali: Programmazione delle attività da parte del datore di lavoro e dei dirigenti Messa a punto di metodi di lavoro che considerino prioritarie le istanze di salute e sicurezza del lavoro. Organizzazione del lavoro e coordinamento tra gli operatori per evitare condizioni di sovraccarico sul singolo lavoratore o carichi di lavoro eccessivi per la squadra. Disponibilità generalizzata di procedure di lavoro scritte che regolamentano in modo obbligatorio le attività per i lavoratori. Procedure di sicurezza dell Agenzia compatibili con le procedure previste da altri Enti che partecipano alle operazioni; protocolli di coordinamento con gli Enti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Pubblico Soccorso, ecc.). 37
38 Chiara identificazione del dirigente responsabile che impartisca istruzioni precise e coordini le situazioni di stress emotivo in emergenza. Organizzazione della squadra da parte del dirigente Predisposizione di una lista di riferimento nella quale sono individuati, per ogni tipologia di emergenza prevista, gli operatori ritenuti in grado di prestare il supporto tecnico richiesto all Agenzia. Nella pianificazione delle squadre e dei turni tenere in considerazione la professionalità e le condizioni personali dei lavoratori privilegiando squadre miste per età, costituzione fisica, anni di lavoro ed esperienza nel settore in modo da garantire un certo equilibrio di competenze tecniche e fisiche. 38
39 Dispositivi di protezione individuale, di squadra, di dipartimento e attrezzature La scelta, la consegna, la tenuta sotto controllo e la sostituzione quando usurati dei Dispositivi di Protezione Individuale e del materiale sono a carico del datore di lavoro che si avvale della collaborazione dei dirigenti. Per la scelta e la consegna delle attrezzature e dei DPI il datore di lavoro e i dirigenti devono attenersi a quanto previsto dal Titolo III del D.L.vo 81/08 nonché alle procedure interne di ogni singola Agenzia. Il lavoratore ha la responsabilità di mantenere in buono stato i suoi materiali e DPI. E responsabilità del dirigente garantire l efficienza dei materiali e dispositivi di protezione di gruppo. E necessario che materiali, attrezzature e dispositivi di protezione individuale e di gruppo siano preparati con anticipo e siano subito disponibili già all interno dei mezzi dedicati o in scatoloni o sacche pronti al trasporto in locale dedicato. 39
40 Idoneità sanitaria Il personale coinvolto nelle attività deve essere in possesso dell idoneità sanitaria. I dirigenti responsabili devono assicurarsi preventivamente che il proprio personale sia in possesso dell idoneità sanitaria; gli stessi dirigenti nell affidare i compiti ai lavoratori devono tenere conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Per le donne in gravidanza e puerperio attenersi alle disposizioni del D.Lgs 151/01. Informazione, formazione, addestramento, qualifica Il personale deve essere preventivamente informato, formato ed addestrato sui possibili rischi in tutte le situazioni operative ed emergenziali, sulle previste misure di tutela e sui DPI da utilizzare. E responsabilità di datore di lavoro e dirigente fornire informazione, formazione ed addestramento adeguati e verificare l idoneità alla mansione prima di adibire il personale alle attività in emergenza ambientale. 40
41 Esempio schema riepilogativo es. P.O.S. CNVVF: 41
42 Conclusioni Le procedure di sicurezza e le buone prassi rappresentano uno strumento necessario ed efficace per la corretta prevenzione dei rischi specie nelle situazioni emergenziali ma occorre: - una specifica conoscenza dei rischi; - una corale partecipazione dei soggetti interessati; - ed una costante monitoraggio della loro applicazione ed adeguatezza. 42
43 Grazie per la cortese attenzione. 43
44 Appendice Riferimenti utilizzati - Procedure di sicurezza AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N. 9 TRAPANI Rischi, procedure ed organizzazione Aziendale in materia di sicurezza sul lavoro Guida al D.Lgs. 81/ Manuale sistema allertamento per rischio idrogeologico Emilia Romagna - Buone pressi per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica (manuale ISPRA) - Regione Lazio sanità pubblica- Guida per la redazione e gestione delle procedure tecnico-professionali - Linee guida per l elaborazione delle procedure operative d intervento C.N.V.V.F. 44
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