Le immissioni intollerabili nella recente giurisprudenza di legittimità 3 Giulio Spina

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1 Immissioni Inquinamento Le immissioni intollerabili nella recente giurisprudenza di legittimità 3 Giulio Spina Premessa La principale disposizione normativa cui occorre fare riferimento è l art. 844 cod. civ. il quale, al primo comma, prescrive che «il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi». Al riguardo può in via preliminare osservarsi che la disposizione in parola:. ha ad oggetto le immissioni, esulando dunque dalla disciplina in studio il diverso concetto di emissioni;. reca un elenco delle varie tipologia di immissioni certamente non esaustivo;. riguarda i rapporti tra due fondi vicini;. si basa sul criterio, tutt altro che di univoca e semplice identificazione, della normale tollerabilità delle immissioni, con riferimento al quale il legislatore precisa unicamente possa aversi riguardo anche alla condizione dei luoghi. Il secondo comma della disposizione in parola precisa poi che nell applicare la norma dettata dal primo comma sopra citato «l autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà», potendo altresì tenere conto della «priorità di un determinato uso». Sul punto emerge:. la centralità, ancora una volta, della tutela della proprietà;. la presenza di un altro valore che il legislatore intende tutelare con la disciplina in studio: la libertà di iniziativa economica e l interesse alla produzione da contemperarsi, appunto, con le ragioni della proprietà;. il ruolo fondamentale attribuito all apprezzamento del giudice chiamato esplicitamente ad un attività di contemperamento tra diverse esigenze (quella della produzione e quella della proprietà). Anche alla luce delle peculiarità della normativa in parola, cui si è brevemente fatto cenno, di notevole rilievo è il cospicuo contributo interpretativo fornito dalla giurisprudenza in ordine all applicazione concreta dell art. 844 cod. civ.; si ritiene dunque utile porre l attenzione alle più recenti pronunce rese in argomento dalla Suprema Corte di Cassazione (1). Legittimazione passiva Contro chi va proposta l azione ex art. 844 cod. civ.? L art. 844 parla esplicitamente del proprietario del fondo e delle immissioni... derivanti dal fondo vicino nonché, al secondo comma, delle ragioni della proprietà. Inoltre, l articolo in parola è inserito nel Capo II del Titolo II del Libro Terzo del Codice civile, capo dedicato alla proprietà fondiaria. Alla luce quindi del dato letterale dell art. 844 cod. civ., nonché della sua collocazione sistematica, la norma in parola, come peraltro ribadito dal consolidato orientamento interpretativo di recente richiamato dalle Sezioni Unite, regola un rapporto tra proprietari di fondi vicini e non tra autori materiali delle immissioni, con la conseguenza che l azione ex art. 844 cod. civ. deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale provengono le immissioni (2). Infatti, illustrano i Giudici, l azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l eliminazione delle cause delle immissioni rientra tra quelle negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà, con la conseguenza che va confermato 3 Dottore di ricerca IAPR e cultore di Diritto processuale civile. (1) Il presente contributo, in particolare, ha ad oggetto le pronunce in materia di immissioni ex art. 844 cod. civ. rese dalla Suprema Corte di Cassazione negli anni 2012 e 2013, toccando sistematicamente le principali tematiche ivi affrontate: legittimazione passiva, giurisdizione, normale tollerabilità, regime probatorio, risarcimento del danno. Circa l importanza dell evoluzione giurisprudenziale in materia basti qui esclusivamente ricordare come la disposizione in parola sia stata intesa come un vera e propria clausola generale, da cui discende per il giudice che si trova ad applicarla la c.d. potestà normogenetica. Su tale aspetto si veda di recente, tra gli altri: Mazzola, Immissioni e risarcimento del danno, Torino, /2013

2 Inquinamento Immissioni il fermo orientamento giurisprudenziale secondo cui legittimato passivo dell azione volta ad accertare in via definitiva l illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse è il proprietario del fondo dal quale queste provengono (3). Recentemente, la Suprema Corte ha confermato tale interpretazione, ricordando come il diritto vigente identifichi a carico e a tutela degli interessi al libero godimento di ciascun proprietario una triplice serie di divieti generali tra cui, appunto (oltre al divieto degli atti emulativi ed alla disciplina delle distanze tra costruzioni su fondi finitimi), il divieto delle immissioni che superano la normale tollerabilità (4). Difatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale l art. 844 cod. civ. è posto a tutela del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini (principio dettato, in una controversia in tema di intollerabilità di immissioni rumorose, con riferimento alla distinzione tra finalità e campi di applicazione dell art. 844 cod. civ. e delle leggi e regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, segnatamente il D.P.C.M. 18 marzo 1991, che, contrariamente all art. 844 cod. civ., hanno carattere pubblicistico, perseguendo finalità di interesse pubblico, ed operano nei rapporti tra i privati e la PA) (5). Sul piano processuale, pertanto, convenuto in giudizio un soggetto ex art. 844 cod. civ. non proprietario del fondo da cui provengono le immissioni di cui l attore lamenti l intollerabilità, dovrà procedersi, eccependo di non essere proprietari del fondo in questione, alla chiamata in causa dell effettivo proprietario. Giurisdizione Altra questione rilevante concerne il tema della giurisdizione (del giudice civile o amministrativo) qualora sia parte della controversia una pubblica amministrazione. Può infatti di sovente verificarsi che il fondo dal quale provengono le immissioni risulti di proprietà pubblica, sebbene, poi, dette immissioni siano prodotte da altro soggetto (spesso in seguito a concessione). Sul punto, secondo un primo orientamento, l azione proposta ex art. 844 cod. civ. nei confronti del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, e l eventuale sussistenza della responsabilità del suddetto proprietario, qualora sia una PA, comporterebbe un indagine che involgerebbe la specifica attività provvedimentale posta in essere dall ente pubblico (in termini, ad esempio, di legittimità e compiutezza dell opera di vigilanza e di controllo espletata dall amministrazione pubblica attraverso, appunto, la propria attività provvedimentale); tale valutazione, però, risulterebbe preclusa al giudice ordinario, essendo - come noto - di competenza esclusiva del giudice amministrativo svolgere un indagine sull esercizio del potere autoritativo della PA. Secondo altra tesi interpretativa, invece, l indagine in ordine alla giurisdizione va svolta con riferimento all oggetto concreto del giudizio, occorrendo innanzitutto, pertanto, fare riferimento al piano sostanziale alla domanda proposta dalle parti, ovvero all oggetto della loro pretesa (6). In questa visione prospettica, assume rilevanza comprendere se l oggetto della controversia riguardi esclusivamente i danni da immissioni intollerabili (ex art. 844 cod. civ.), ovvero le condotte, positive od omissive, con le quali si manifesta l esercizio del potere discrezionale di cui la PA. Se nel primo caso va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, nel secondo sussisterebbe quella esclusiva amministrativa; la giurisdizione amministrativa va dunque esclusa, confermando quella ordinaria, in tutti i casi in cui la vantazione del giudice non investe attività discrezionali dell amministrazione, ma - come avviene nel caso della valutazione della tollerabilità o meno delle immissioni - comportamenti della stessa che siano sottoposti al principio generale del neminem laedere. (2) Si veda: del diritto, 2013, 10. (3) I Giudici richiamano al riguardo, tra le tante: Cass. 8 marzo 1982, n. 1469, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 3 e Cass. 23 marzo 1996, n. 2598, in Giur. it. 1997, I,1,1290 (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza che aveva accolto la domanda azionata nei confronti dell amministrazione comunale per le immissioni rumorose provenienti da un parco giochi realizzato su un area dalla stessa p.a. destinata a verde pubblico). (4) Si veda: Cassazione civile, 19 marzo 2013, n. 6823, in Giust. civ. Mass Sul punto, come è stato di recente precisato dalla dottrina, va quindi evidenziato che la fattispecie contenuta nell art. 844 cod.civ. riguarda fatti che si esauriscono completamente nella sfera della proprietà del vicino. G. Musolino, La servitù di stillicidio (nota a Cassazione civile 16 agosto 2012, n ), in Riv. notariato, 2012, 5, (5) Si veda: Cassazione civile 25 giugno 2012, n , in Diritto & Giustizia, 26 giugno 2012, la quale richiama: Cass. n /2011, in Giust. civ. 2012, 2, I, 386 e Cass. n /2005, in Giust. civ. Mass. 2005, 10. (6) Con riferimento all identificazione dell oggetto della domanda giudiziale si rimanda a: Spina, Commento all art. 163, in Viola (a cura di), Codice di procedura civile, Cedam, Padova, Centrale, al riguardo, appare il concetto di petitum e, in particolare, quello di petitum sostanziale, inteso come il bene che la parte vuole ottenere; come, appunto, la «cosa oggetto della domanda» cui fa riferimento l art. 163 cod.- proc.civ.; esso, dunque, è il bene alla vita oggetto sostanziale della richiesta in giudizio. Sul punto si veda: Mandrioli, Diritto processuale civile, Vol. 2, Il processo ordinario di cognizione, Torino, /

3 Immissioni Inquinamento Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno di recente condiviso tale orientamento sulla base delle seguenti considerazioni (7):. proponendo domanda diretta ad ottenere l esecuzione di opere idonee ad eliminare immissioni ritenute intollerabili, la parte agisce a tutela dei propri diritti soggettivi (lesi, appunto, dalle immissioni medesime);. in tal modo, dunque, la questione non investe alcun provvedimento amministrativo (8); inoltre;. le controversie in tema di immissioni intollerabili hanno ad oggetto anche la tutela del diritto alla salute garantito dall art. 32 Cost.;. in tali tipologie di controversie la PA «è priva di alcun potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva» (9). La normale tollerabilità Circa il parametro normativo della normale tollerabilità, la recente giurisprudenza di legittimità ha confermato che l intollerabilità richiesta dall art. 844 cod. civ. perché il proprietario del fondo possa impedire le immissioni derivanti dal fondo del vicino va verificata in concreto, facendo riferimento, in particolare, all effettiva ed obiettiva incidenza che dette immissioni hanno sul fondo immesso (10). La Suprema Corte ha infatti osservato come, alla luce dei principi di solidarietà e di equità derivanti dalla funzione sociale della proprietà, l esercizio di tale diritto, a tutela del quale è prioritariamente posta la norma di cui all art. 844 cod. civ., «è intrinsecamente limitato dalla necessità di preservare la posizione degli altri consociati», non potendo di conseguenza risolversi nell ingiustificato sacrificio dei diritti altrui (nella specie, l attore lamentava l intollerabilità delle immissioni luminose, provenienti dall attiguo circolo di tennis, che danneggiavano gravemente la sua coltivazione di piante, site nel capannone dove svolgeva l attività di ortofloricoltura; alla luce però della possibilità di spostare in altra parte del capannone la coltivazione, la Cassazione condivideva la tesi sostenuta dai Giudici d appello che avevano rigettato la domanda dell attore sulla scorta della considerazione che non si comprendeva perché le piantagioni in parola dovessero essere coltivate proprio nelle zone interessate dalle immissioni di luce e non in altre aree del capannone dove detta coltivazione era ugualmente possibile). Sul medesimo tema della valutazione dell intollerabilità delle immissioni, nella specie rumorose, si sono di recente pronunciate anche le Sezioni Unite, le quali hanno ribadito il principio secondo cui in tema di accertamento dell intollerabilità delle immissioni sonore è correttamente applicato il c.d. criterio comparativo qualora l accertamento peritale cui la sentenza aderisca ha avuto riguardo a valutare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non in senso assoluto, ma relativamente alla situazione ambientale della zona oggetto delle lamentate immissioni senza prescindere dalla valutazione della rumorosità di fondo, ossia della fascia rumorosa costante sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (nella specie si trattava di immissioni rumorose provenienti da un parco giochi comunale la cui intollerabilità veniva accertata nel giudizio di merito, con riferimento al quale la Cassazione giudica infondate le doglianze proposte osservando che la decisione risultava invero basata su di uno scrupoloso accertamento peritale che aveva consentito di rilevare non solo il notevole superamento delle immissioni sonore del limite comunemente accettato dei 3 decibel sul rumore di fondo, ma anche che l accertamento svolto era avvenuto in momenti diversi e senza preavviso delle parti, in modo quindi da ritenerlo sufficientemente obiettivo) (11). Altra giurisprudenza ha poi posto l accento, ancora in tema di immissioni rumorose, sul dato del differenziale di rumore come elemento rilevante per la valutazione della sua tollerabilità o intollerabilità (nella specie confermando la pronuncia d appello, la quale si fondava sulla CTU del primo grado e sulla considerazione per la quale la circostanza che la rilevazione circa le lamentate immissioni sonore provocate dall autoclave installata nell abitazione confinante con l immobile dell attore era stata effettuata nelle ore diurne, e non nelle ore notturne, non (7) Si veda: del diritto, 2013, 10; nella specie si trattava - come in precedenza accennato - di immissioni sonore provenienti da un parco giochi comunale: i Giudici di legittimità dichiarano al riguardo la giurisdizione del giudice ordinario, osservando che (una volta preso atto che gli attori nel corso del giudizio di primo grado avevano rinunciato all originaria domanda di accertamento dell illegittimità urbanistica della realizzazione del parco giochi da parte del Comune per contrarietà alla disciplina urbanistica ed amministrativa) effettivamente la controversia rientrava «tra quelle avente natura meramente risarcitoria riguardanti i danni subiti da persone per effetto di immissioni acustiche, con le conseguenti ricadute sotto il profilo della giurisdizione». (8) Tale lettura risulta coerente con la tesi interpretativa seguita dalla precedente giurisprudenza di legittimità (si veda al riguardo Cass. sez. un. 15 ottobre 1998, n , in Giust. civ. 1999, I,2411). (9) La Suprema Corte richiama al riguardo Cass. sez. un. 8 marzo 2006, n. 4908, in Foro it. 2007, 1, I, 221. (10) Si veda: Cassazione civile 9 novembre 2012, n , in Navigatore settimanale del diritto, 2012, 9. (11) Si veda: del diritto, 2013, 10. In senso conforme, nella giurisprudenza di legittimità, la stessa pronuncia richiama: Cass. n /2011, in Giust. civ. 2012, 2, I, /2013

4 Inquinamento Immissioni rilevava ai fini del giudizio in quanto, stante l identità della fonte sonora e delle modalità di funzionamento dell impianto, il differenziale di rumore nelle ore notturne doveva ritenersi addirittura maggiore a causa della minore incidenza dei rumori di fondo) (12). Il principio del carattere non assoluto, bensì relativo, del limite di tollerabilità di cui all art. 844 cod. civ., che va quindi riferito alle peculiarità del caso concreto, è stato confermato anche da altra giurisprudenza la quale ha precisato non solo che, accertata l intollerabilità delle immissioni, «l individuazione delle misure che appaiono idonee, nel singolo caso, a contemperare le esigenze dei proprietari confinanti spetta alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi caso per caso, tenuto conto degli interessi in discussione», ma anche che non si richiede necessariamente che venga imposto il divieto di svolgere l attività (nella specie rumorosa), ove le immissioni possano essere contenute tramite diversi rimedi (nella specie la Cassazione ha confermato la pronuncia d appello che - accertato che le immissioni sonore provenienti dal pianoforte dei vicini superavano i limiti di tollerabilità nel solo vano soggiorno dell abitazione degli attori e non sempre e continuativamente, nonché che esse erano provocate da esigenze di studio delle figlie dei convenuti e che questi avevano eseguito opere di insonorizzazione per ridurre il disturbo - non ha inibito ai convenuti l uso del pianoforte, ma solo ha confermato i limiti di orario stabiliti in primo grado) (13). Nello stesso senso pare potersi leggere il principio di diritto di recente ribadito dalla Cassazione secondo il quale nell accogliere la domanda volta a far cessare le immissioni, il giudice del merito, pur avendo la facoltà di scegliere tra le diverse misure consentite dalla norma, ha tuttavia l obbligo di precisare le ragioni della scelta dell una o dell altra e di indicare con sufficiente determinazione le misure in concreto adottate, soprattutto quando ritenga impossibile adottare misure meno invasive ed indispensabile condannare il convenuto alla cessazione delle immissioni, e quindi anche dell attività che ad esse da luogo (14). Riguardo alla valutazione, in concreto, che il giudice è chiamato ad effettuare dall art. 844 cod. civ. per accertare la dedotta intollerabilità delle immissioni, la Suprema Corte ha anche precisato che il giudice deve effettuare una valutazione «concreta e media tra i contrastanti diritti dei proprietari dei fondi oggetto di controversia», tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri (15):. condizioni dei luoghi;. natura, entità e causa delle immissioni;. necessità generali ed assolute, quotidiane e civili, dell umana coesistenza;. priorità dell uso (sussidiariamente). Ciò alla luce di un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 844 cod. civ., il quale, «ponendo alle immissioni il limite della normale tollerabilità, ha inteso tutelare il diritto alla salute ed il diritto ad un ambiente salubre» (16) (nella specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata la quale, con riferimento al fumo fuoriuscente da un camino che, al servizio di una stufa alimentata a legna di un abitazione, invadeva il terrazzo e le camere del vicino, aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di quest ultimo ex art. 844 cod. civ. non avendo, però, in realtà compiuto il necessario accertamento sulla tollerabilità dei fumi in questione: il consulente tecnico d ufficio del Tribunale, infatti, si era limitato ad affermare che le immissioni erano inevitabili, senza però chiarire se fossero anche tollerabili e, a tale doglianza, sollevata in sede di gravame, la Corte d appello non aveva dato risposta; la Suprema Corte, cassando con rinvio la sentenza impugnata, aggiunge al riguardo che i Giudici avrebbero invero «dovuto accertare la denunciata intollerabilità delle immissioni rapportate al diritto alla salute nonché al diritto ad un ambiente salubre» della persona che subiva dette immissioni). Al riguardo, assume tuttavia d interesse osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato (nella specie in tema di intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dai motori dei frigoriferi della macelleria sottostante l abitazione degli attori) che «i parametri fissati dalle norme speciali a protezione dell ambiente e di esigenze della collettività, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l intollerabilità delle immissioni, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile, potendo questi pervenire al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 cod. civ., delle immissioni, ancorché contenute nei limiti di detti parametri, sulla scolta di un prudente apprezzamento che consideri la partico- (12) Si veda: Cassazione civile 10 maggio 2012, n. 7181, in DeJure,, (13) Si veda: Cassazione civile 11 giugno 2012, n. 9434, in Diritto & Giustizia, 11 giugno 202), la quale, con riferimento al principio del carattere non assoluto, bensì relativo, del limite di tollerabilità di cui all art. 844 cod. civ. richiama, tra le tante: Cass. n /2005, in Giust. civ. Mass. 2005, 10. (14) Si veda: Cassazione civile, 20 marzo 2012, n. 4394, in Giust. civ., 2012, 6, I, (15) Si veda: Cassazione civile, sez. II, 9 gennaio 2013, n. 309, in Navigatore settimanale del diritto, 2013, 3. (16) Si veda: Cassazione civile, sez. II, 9 gennaio 2013, n. 309, in Navigatore settimanale del diritto, 2013, /

5 Immissioni Inquinamento larità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica» (17). La norma in parola, dunque, non pare essere espressione in modo diretto dei diritti alla salute e ad un ambiente salubre, né, in via generale, del valore della tutela ambientale, essendo invero identificata - come esposto precedentemente - quale norma a tutela della proprietà (18); ad ogni modo, detti prioritari valori e diritti costituzionali entrano prepotentemente in sede di applicazione concreta del disposto di cui all art. 844 cod. civ., quali criteri interpretativi cui il giudice fa riferimento (anche con l aiuto delle singole normative di settore) al fine di accertare l intollerabilità delle immissioni (19). Difatti, con particolare riferimento alle immissioni rumorose, è stato recentemente affermato che ai fini dell art. 844 cod. civ. non rileva l eventuale contrasto con i criteri di rilevazione fissati dal D.P.C.M. 18 marzo 1991, perché l articolo in commento, relativo ai rapporti tra privati, è volto a turbare «il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione»; non risulta pertanto applicabile la normativa pubblicistica che disciplina, in via generale ed assoluta, e nei rapporti c.d. verticali tra privati e la pubblica amministrazione, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete (nella specie, con riferimento alle lamentate immissioni sonore provocate dall autoclave installata nell abitazione confinante con l immobile dell attore, la Cassazione ha confermato che quand anche le immissioni moleste non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio sulla loro tollerabilità deve farsi, con riferimento di volta in volta all art. 844 cod. civ., secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta) (20). Sul punto, appare in linea la notazione secondo cui l intollerabilità delle immissioni vada collegata alla conseguente diminuzione della qualità di vita (fattispecie di danno da immissioni intollerabili connesse all esalazione maleodorante e tossica sprigionata da azienda esercente deposito e vendita di prodotti chimici ad uso agricolo) (21). Il rapporto tra art. 844 cod. civ. e normative tecniche di settore (dettate a prevalenti fini pubblicistici) è oggetto anche di altra recente pronuncia di legittimità, la quale ha confermato l orientamento interpretativo secondo il quale (con particolare riferimento ai livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinando le attività produttive e che fissano nell interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità) (22):. è senz altro illecito il superamento di tali limiti;. l eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz altro lecite le immissioni, «dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni». Regime probatorio Per quanto concerne il regime probatorio, di recente le Sezioni Unite hanno ribadito l orientamento interpretativo secondo il quale in tema di immissioni intollerabili è ammissibile la prova orale (23): ciò in quanto oggetto di (17) Si veda: Cassazione civile 25 giugno 2012, n , in Diritto & Giustizia, 26 giugno 2012 e Cassazione civile, 20 marzo 2012, n. 4394, in Giust. civ., 2012, 6, I, 1438, la quale richiama al riguardo: Cass. n /2005, in Giust. civ. Mass. 2005, 10. (18) Sul diritto di proprietà non può non rimandarsi, tra gli altri a: Bianca, La proprietà, Milano 1999 e Gambaro, Il diritto di proprietà, Milano, (19) In tema di esclusione della diretta rilevanza delle normative speciali in tema di inquinamento con riferimento alle controversie azionate ex art. 844 cod. civ. si veda in dottrina, di recente: Rispoli, Sull illiceità delle immissioni acustiche (nota a Cass. 17 gennaio 2011, n. 939), in Giur. it., 2011, 7, (20) Si veda: Cassazione civile 10 maggio 2012, n. 7181, in DeJure, 2012, che tra l altro si rifà a: Cass. n. 1565/2000, in Giust. civ. Mass. 2000, 310; Cass. n. 915/1999, in Giust. civ. 1999, I,2358; e Cass. n. 2319/2011 in Giust. civ. Mass. 2011, 2, 160. (21) Si veda: Cassazione civile 9 maggio 2012, n. 7048, in Giust. civ. Mass. 2007, 3. (22) Sul punto si veda Cass. n. 939/2011, in Giust. civ. Mass. 2011, 1, 70 e Cass. n. 1418/2006, in Giust. civ. Mass. 2006, 1. Caso di richiesta in giudizio dell eliminazione delle immissioni di polvere, esalazioni e rumori, e della condanna del convenuto al risarcimento, da parte dei comproprietari di una casa per civile abitazione confinante con la costruzione ed il terreno del convenuto dove egli gestiva un laboratorio di falegnameria dal quale provenivano le immissioni nocive in questione; la Cassazione, nel confermare la sentenza d appello di conferma dell illiceità delle immissioni e dell ordine dell adozione di misure idonee ad abbatterle secondo i suggerimenti del perito, osserva che nella specie correttamente la corte ha fatto opportuno riferimento alla consulenza tecnica espletata che, ha ritenuto «particolarmente motivata e sviluppata sulla base di attente rilevazioni della soglia del rumore consentito, che hanno riguardato tutte le possibili condizioni (diurne, notturne ad infissi aperti e chiusi) di godimento dell immobile vicino al laboratorio». (23) Sulla testimonianza si veda, innanzitutto: Taruffo, Prova testimoniale, inenciclopedia del diritto, XXXVII, 1988, p. 279 e ss. Sull istituto della testimonianza, analizzato alla luce degli orientamenti più rilevanti e recenti espressi da dottrina e giurisprudenza, si rimanda poi a Viola, La testimonianza nel processo civile, Giuffré, In generale sulla prova testimoniale si rimanda, tra gli altri, a: Picardi, Manuale del processo civile, Giuffré, 2010, pagg. 321 e ss. e a Luisio, Diritto processuale civile, Volume II, Il processo di cognizione, Giuffré, 2011, pagg. 129 e ss. Sul carattere giudiziale della prova per testimoni e sulla testimonianza come dichiarazione su fatti si veda, di recente: R. Crevani, La prova testimoniale, in M. Taruffo (a cura di), La prova nel processo civile, Giuffré, 2012, 275 e /2013

6 Inquinamento Immissioni prova non sono giudizi valutativi dei testi, bensì «fatti caduti sotto la percezione sensoriale dei deponenti» (24). Nello stesso senso una pronuncia di poco precedente aveva ribadito che il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni (fattispecie di fumo), è legittimamente accertabile a mezzo anche solo di testimoni (25). Il risarcimento del danno Le immissioni possono ovviamente cagionare anche un danno a chi le ha subite. Tale danno risulta in via generale risarcibile ex art cod. civ., trattandosi di danno conseguente non certo ad un inadempimento contrattuale tra i due vicini quanto, piuttosto, ad un fatto illecito (26) (appunto, il superamento dei limiti di cui all art. 844 cod. civ.) (27). Pertanto, cumulativamente all azione ex art. 844 cod. civ. può essere introdotta l azione per la responsabilità aquiliana prevista dall art cod. civ. «per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale che sia derivato dalle immissioni stesse» (28). Tale principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato la bontà della sentenza impugnata che aveva ritenuto che spettasse al proprietario del fondo dal quale provenivano le immissioni di cui era stata accertata l intollerabilità porre in essere tutte le cautele idonee ad evitare le immissioni dannose; ciò, peraltro, anche se derivanti da attività in sé legittima e, inoltre, da chiunque esse siano provocate. Di recente, la Suprema Corte ha anche osservato che «l accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all art. 844 cod. civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in re ipsa», l esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell azione generale di risarcimento danni di cui all art cod. civ.» (29). Ciò posto, occorre domandarsi quale sia il danno risarcibile; ciò con particolare riferimento al tema del danno non patrimoniale (30). Difatti, come ribadito alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (31):. accertata la sussistenza dell intollerabilità delle immissioni, è ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale connesso all ingiusta lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito (in particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale conseguente al pregiudizio, non suscettibile di valutazione economica, a causa delle immissioni acustiche provenienti dal vicino parco giochi, «sotto il profilo strettamente personale del diritto alla salute ed alla tranquillità e del diritto al normale svolgimento della vita familiare all interno della casa di propria abitazione»;. tale danno può essere liquidato in via equitativa. Sul punto, le più volte ricordate Sezioni Unite del 2013 hanno riconosciuto, una volta accertata l intollerabilità delle immissioni (nella specie sonore), la legittimità del- (24) Cassazione civile, sez. un., 27 febbraio 2013 n (in Navigatore settimanale del diritto n. 10/2013), che richiama Cass. 31 gennaio 2006 n (25) Si veda: Cassazione civile, 20 marzo 2012, n. 4394, in Giust. civ., 2012, 6, I, (26) Sulla responsabilità da fatto illecito si rimanda, tra gli altri, a: Busnelli, Illecito civile, inenc. giur. Treccani, XV, Roma, 1991, nonché a Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1990, che, tra l altro, pone in evidenza la centralità della disposizione di cui all art cod.civ. quale norma cardine della responsabilità extracontrattuale. (27) In generale si veda sul tema, di recente: Mazzola, Immissioni e risarcimento del danno, Torino, Si veda anche, tra gli altri Petri, Escluso l indennizzo per le immissioni illecite: estensione della tutela aquiliana (nota a Cass. 7 agosto 2002 n ), in Giur. it., 2003, (28) Si veda: del diritto, 2013, 10, che richiama: Cass. sez. un. 15 ottobre 1998, n , in Giust. civ. 1999, I,2411 e Cass. 2 giugno 2000 n. 7420, in Giur. it. 2001, 242. (29) Si veda: Cassazione civile 9 maggio 2012, n. 7048, in Giust. civ. Mass. 2007, 3. (30) Sul danno non patrimoniale si veda, tra gli altri, in generale: Ziviz, Il danno non patrimoniale: istruzioni per l uso, inresp. civ. e prev. 2009, 1, 94 e Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali, inresp. civ. e prev. 2009, 1, 63. Con riferimento al danno da immissioni di veda, di recente: Bacciardi, Il danno non patrimoniale da lesione dell ambiente e da immissioni nocive, in Navarretta (a cura di), Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione, Milano, 2010, 543. (31) Si veda: del diritto, 2013, 10, la quale giudica sul punto infondate le doglianze con le quali il proprietario del fondo da cui provenivano le immissioni deduceva violazione e falsa applicazione degli artt e 2059 cod.civ., censurando la sentenza impugnata per averlo condannato al risarcimento del danno morale in pari misura per ciascuna delle controparti (nella specie euro ,00) senza che queste ultime - a suo dire - avessero fornito alcun elemento di prova (ciò in quanto le immissioni rumorose in questione erano state riscontrate solo in orari pomeridiani e soltanto dalla metà di giugno alla metà di luglio, mentre nessuna immissione superiore alla normalità era stata riscontrata in orari serali o notturni), nonché violazione e falsa applicazione dell art cod.civ. ed omessa ed insufficiente motivazione, assumendo che la Corte territoriale avrebbe confermato la liquidazione del danno nella richiamata misura per ciascun componente della famiglia attrice in primo grado in modo assolutamente astratto (non avendo tenuto conto, tra l latro, delle differenti condizioni di vita ed abitudini sociali dei vari membri della suddetta famiglia e dell assenza di qualsiasi colpa da parte sua). 8-9/

7 Immissioni Inquinamento l adozione del criterio equitativo nella liquidazione del danno non patrimoniale, considerando: a. la certezza del fatto generatore del pregiudizio patrimoniale nella sua entità oggettiva; b. l impossibilità di provare l ammontare preciso del danno stesso. Va tuttavia precisato che stringenti sono i limiti previsti per il ricorso a tale criterio di liquidazione del danno ai sensi dell art cod. civ. Con una pronuncia di poco precedente alle ricordate Sezioni Unite, infatti, la Cassazione, ha ricordato come in tema di risarcimento del danno patrimoniale da immissioni intollerabili il ricorso alla valutazione equitativa del danno presupponga che non vi siano elementi di prova sul suo preciso ammontare e che la dimostrazione di esso sia impossibile o quantomeno assai difficoltosa in relazione alla peculiarità del fatto dannoso (32). Il richiamato art cod. civ., difatti, dispone che il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa se esso «non può essere provato nel suo preciso ammontare». Di conseguenza, il giudice non può procedere alla valutazione equitativa quando le risultanze della causa offrano elementi per una precisa quantificazione. Il tema assume assoluto rilievo con riferimento alla risarcibilità del danno da immissioni intollerabili, in quanto detti elementi di quantificazione possono ben derivare anche dal risultato di una consulenza tecnica di ufficio (33), istituto spesso presente nelle controversie in parola; ciò considerato la sentenza da ultimo richiamata ha puntualizzato che:. secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l adozione della valutazione equitativa, per non risultare arbitraria, richiede la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (34) (dovendo in particolare risultare indicati i criteri assunti a base del procedimento valutativo) (35);. quanto il giudice ritenga inattendibile ed inidonee le conclusioni della consulenza tecnica ben può far ricorso alla valutazione equitativa. Ciò considerato, la Cassazione ha dettato il seguente principio di diritto: «in presenza di una consulenza tecnica di ufficio che offra elementi per una precisa quantificazione del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno, ai sensi dell art cod. civ., solo quando ritenga, con congrua e logica motivazione, il relativo accertamento inidoneo allo scopo, sussistendo in tal caso, la situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull ammontare del danno, prevista dalla norma come presupposto della valutazione equitativa. Ma, una volta ritenuto inadeguato tale accertamento, non può utilizzarlo quale valutazione equitativa, atteso che, così facendo, incorre in evidente contraddizione e rende impossibile l individuazione dei criteri e del percorso logico seguito per pervenire alla liquidazione equitativa» (36). È appena il caso di precisare che la disposizione normativa cui occorre fare riferimento in tema di danno non patrimoniale è quella di cui all art cod. civ. (principio ribadito con riferimento alla domanda di risarcimento del danno alla salute a causa dell esalazione maleodorante e tossica sprigionata dalla vicina azienda esercente deposito e vendita di prodotti chimici ad uso agricolo) (37). Proprio in riferimento al combinato disposto degli artt e 2059 cod. civ., di recente la Suprema Corte ha affermato che quale conseguenza di immissioni eccedenti il limite della normale tollerabilità non può essere risarcito il (solo) danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissio- (32) Si veda: Cassazione civile 19 febbraio 2013, n. 4017, in Red. Giust. civ. Mass., 2013, 2. (33) Si veda: Cassazione civile 19 febbraio 2013, n. 4017, in Red. Giust. civ. Mass., 2013, 2. (34) Si rimanda al riguardo, ex multis, a: Cass. n. 7896/2002, in Giust. civ. Mass. 2002, 931. (35) Si rimanda al riguardo, ex multis, a: Cass. n. 50/2009, in Giust. civ. Mass. 2009, 1, 14. (36) Nella specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata la quale, in presenza di una consulenza tecnica che, pacificamente, aveva quantificato per ciascun danneggiato i danni patrimoniali subiti, facendo riferimento alla svalutazione commerciale dei fabbricati e delle aree edificabili in conseguenza dei danni causati dalle immissioni provenienti dai fumaioli del vicino cantiere che diffondevano polvere di cemento, ha ritenuto i pregiudizi arrecati difficilmente quantificabili, facendo così ricorso alla valutazione equitativa del danno utilizzando però, nel 2006, le quantificazioni effettuate, nel 1980, dal consulente rispetto alla svalutazione commerciale degli immobili, affermando di condividerle e ritenendole attualizzate sulla base di una valutazione equitativa. La Cassazione osserva al riguardo che «la ritenuta non idoneità (quantomeno parziale) delle quantificazioni effettuate dal consulente, in una con il loro utilizzo come se fossero valori attuali per il risarcimento di un danno che la stessa Corte assume (almeno in parte) diverso, rende evidente l impossibilità di controllo del percorso logico e dei criteri seguiti; controllo essenziale per evitare che il giudizio equitativo si trasformi in arbitrio». (37) Si veda: Cassazione civile 9 maggio 2012, n. 7048, in Giust. civ. Mass. 2007, 3 che rimanda in argomento a Cass. n. 5844/2007, in Giust. civ. Mass. 2007, 3 e Cass. n /2010, in Giust. civ. Mass. 2007, 3. In senso conforme, in dottrina, è stato di recente ribadito che le immissioni, in quanto qualificabili come turbativa idonea ad incidere, oltre che sul godimento della proprietà, altresì sulla salute umana e sulle attività realizzatrici della persona, possono dar luogo a pronunce risarcitorie ex art cod.civ. Tommasini, I mezzi di tutela contro la violazione delle distanze legali (nota a Cassazione civile 10 novembre 2011, n ) in Resp. civ. e prev., 2013, 1, /2013

8 Inquinamento Immissioni ni (38). In particolare, i Giudici hanno precisato che la lesione o diminuzione della vivibilità dell abitazione come danno non patrimoniale dovrebbe essere ricondotta alla nozione tradizionale di danno esistenziale, la cui autonoma configurabilità, però, è stata esclusa dalla nota giurisprudenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n (39) (nella specie, con riferimento alle immissione di fumi provenienti dai comignoli dell abitazione dei convenuti, la Cassazione giudica fondato il motivo si ricorso che censura la sentenza impugnata, laddove individua il danno risarcibile come sussistente per la modifica delle abitudini di vita della danneggiata, consistente nel fatto che ella era «costretta a subire gli effetti molesti, fastidiosi e insalubri del fumo passivo e a tenere le finestre chiuse anche in piena estate») (40). Ancora con riferimento alla risarcibilità del danno non patrimoniale (41), va precisato che la sua liquidazione va esplicitamente richiesta al giudice, non potendo detto danno, in caso contrario, essere liquidato, giusto il disposto di cui all art. 112 cod. proc. civ. (che postula il noto principio processuale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) (42). La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo infatti affermato che in tema di domanda risarcitoria per il danno subito all esito di immissioni illecite, contrasta con il disposto di cui all art. 112 cod. proc. civ. ritenere che l attore abbia domandato il risarcimento anche del danno non patrimoniale, laddove nell atto di citazione questi si sia limitato a chiedere il ristoro del solo danno patrimoniale, senza, in particolare aver mai chiesto esplicitamente anche il risarcimento del danno non patrimoniale o, quantomeno, il risarcimento di tutti i danni subiti (nella specie, in tema di domanda risarcitoria da immissioni illecite di natura acustica causate nell esercizio di attività imprenditoriale, la Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso, osserva che il tenore della domanda risarcitoria - e la corrispondenza, in particolare, dell ammontare del risarcimento richiesto con l importo dal consulente indicato quale «deprezzamento del villino» - depongono senz altro nel senso della relativa limitazione al ristoro del mero danno patrimoniale sofferto in conseguenza delle «immissioni rumorose», e non già, come viceversa affermato nell impugnata sentenza, per il risarcimento «dei danni consequenziali... con particolare riferimento al deprezzamento del suo villino... senza escluderne altri». I Giudici di legittimità, pertanto, cassano la sentenza impugnata osservando che laddove essa ha riconosciuto all originario attore il riconosciuto il risarcimento - anche - dei danni non patrimoniali, ha attribuito al medesimo «un bene non richiesto, o emesso una statuizione comunque non trovante corrispondenza nella domanda da lui originariamente formulata») (43). Sul punto va ancora aggiunto che, come ribadito dalla stessa pronuncia, in una situazione del genere non appare possibile ammettere la risarcibilità del danno non patrimoniale valorizzando l espressione dell attore, relativa all entità della somma da liquidarsi, da quantificarsi come da richiesta esplicitata in citazione, ovvero nella diversa, maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, giacché tale formula non può intendersi che riferita al tipo di danno - nella specie, appunto, patrimoniale - oggetto della domanda di ristoro azionata. (38) Tale orientamento non pare però del tutto esente da critiche. Vi è infatti in dottrina chi ha posto in lice i pericoli di tale «deriva restrittiva» verso la quale sembrerebbe avviarsi in questi termini la tutela risarcitoria nel campo del fenomeno immissivo intollerabile, in particolare osservando che quanto sia fondamentale «rilevare che il mancato accertamento di un danno biologico non significa affatto che la vittima di immissioni intollerabili abbia subito dei disagi irrilevanti sul piano aquiliano; a fondamento della richiesta risarcitoria non viene, infatti, posta la lesione della salute, bensì il superamento dei limiti di tollerabilità ai sensi dell art. 844 cod.civ.» difatti, «una volta superato il livello di tollerabilità delle immissioni previsto dalla norma, «le ripercussioni patite dalle vittime non potranno per alcun verso essere qualificate come disagi futili; si finirebbe, infatti, per sancire l esito paradossale secondo cui il fenomeno immissivo intollerabile sarebbe suscettibile di provocare conseguenze dannose che devono comunque essere tollerate». P. Ziviz, Le immissioni intollerabili al vaglio dei principi delle Sezioni Unite (nota a Cassazione civile 19 agosto 2011, n ), in Resp. civ. e prev., 2012, 1, 115. (39) Sulle note Sezioni Unite del 2011 in tema di danno non patrimoniale si veda, tra gli altri: Gazzoni, Il danno esistenziale, cacciato, come meritava, dalla porta, rientrerà dalla finestra, indir. fam., 2009, I, 73. (40) Si veda: Cassazione civile, 20 marzo 2012, n. 4394, in Giust. civ., 2012, 6, I, (41) In dottrina si vedano, tra gli altri, anche Ponzanelli, Le immissioni intollerabili e il rimedio del danno non patrimoniale, indanno resp., 2010, 776 e Mazzola, Immissioni intollerabili danno non patrimoniale e lettura costituzionalmente orientata dell art. 844 cod.civ., inresp. civ. prev., 2010, II, (42) L art. 112 cod. proc. civ. dispone, nella sua prima parte, che il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Su tale principio si veda, tra gli altri: Mandrioli, Diritto processuale civile, I, Torino, 2009, 93 e ss., nonché, di recente; Staiano, Commento agli artt c.p.c., in Viola (a cura di), Codice di procedura civile, Cedam, Padova, (43) Si veda: Cassazione civile, 17 luglio 2012, n , in Giust. civ. Mass. 2012, 7-8, /

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