3-4. BOLLETTINO Ordine Provinciale. dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Massa Carrara IN QUESTO NUMERO. ANNO XX Luglio Dicembre 2010

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1 BOLLETTINO Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Massa Carrara ANNO XX Luglio Dicembre 2010 IN QUESTO NUMERO NOTIZIARIO MEDICO E LEGGI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E-COMMERCE E FARMACI GIORNATA DEL MEDICO 2010 CORSO RCA DISCIPLINA DI ACCESSO AGLI ATTI QUOTA D ISCRIZIONE ANNUALE COMUNICAZIONE INTERAZIONE CLOPIDOGREL-PPI CANNABIS COME GATEWAY DRUG GIOCO D AZZARDO PATOLOGICO

2 NORME PER GLI AUTORI BOLLETTINO ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI MASSA CARRARA Il BOLLETTINO dell ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI - MASSA CARRARA pubblica trimestralmente lavori sperimentali originali e rassegne inedite per contribuire all aggiornamento dei medici e alla valorizzazione della produzione scientifica degli iscritti all Ordine. Con le stesse finalità pubblica rassegn e di abstracts di lavori redatti da iscritti e pubblicati su altre Riviste o accettati a Congressi. I lavori devono essere inviati alla Segreteria di Redazione del Bollettino (via Cucchiari, 8, Carrara). Il Comitato di Redazione, insindacabilmente, deciderà se pubblicarli o respingerli. Tutto il materiale pubblicato resterà di proprietà del Bollettino, mentre i lavori non accettati verranno restituiti agli Autori. La Redazione si riserva il diritto di apportare modifiche al testo, senza però alterarne minimamente la sostanza, per uniformarlo allo stile ed alle consuetudini del Bollettino. Gli articoli saranno pubblicati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con lo spazio disponibile in ogni fascicolo. I lavori proposti per la pubblicazione, preceduti da un breve riassunto, dovranno essere corredati dall indirizzo privato dell Autore a cui dovrà essere inviata la corrispondenza. Il testo dovrà pervenire in Redazione battuto a macchina o con computer (in tal caso allegare alla stampa il relativo floppy disk con indicato il programma usato) in triplice coppia a doppia spaziatura e accuratamente corretto. Grafici, tabelle, disegni e diagrammi, numerati in cifre arabe e citati nel testo, dovranno essere sempre in originale, ed eseguiti con tecniche idonee alla riproduzione. Le citazioni bibliografiche devono essere elencate a parte secondo lo schema seguente: RIVISTE: cognome/i con iniziale/i dei nome/i dell Autore/i, titolo del lavoro, nome della rivista abbreviato, numero delvolume e della pagina, anno di pubblicazione (es.: PATRONO C, DUNN MJ The clinical significance of inhibition of renal prostagiandin synthesis Kidney Int.: 32, 1, 1987); LIBRI: cognome/i con iniziali nome/i dell Autore/i, titolo del libro, editore, città, anno di pubblicazione, pagina (es. : PREZIOSI P Basi di psiconeurofarmacologia Piccin, Padova 1991, 20). Le bozze verranno inviate una sola volta all Autore che curerà la correzione limitatamente alla semplice revisione tipografica del testo e le restituirà alla Redazione a stretto giro di posta. In caso contrario, verranno corrette in Redazione. Per i libri pervenuti in duplice copia alla Redazione sarà curata la segnalazione o la recensione bibliografica.

3 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Massa Carrara Direttore Responsabile Carlo Manfredi Direttore Editoriale Giuseppe Galli CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente Vicepresidente Segretario Tesoriere Consiglieri Carlo Manfredi Mario Battistini Umberto Piemontino Cesare Tonini Marco Bartoli Guido Bianchini Giampiero Gasparotti Rocco Macrì Anna Baldi Massimo Losi (odontoiatra) Corrado Stefani (odontoiatra) REVISORI DEI CONTI Presidente Andrea Vannucci Carlo Costa Elisabetta Ungvari Stefano Manfredi (supplente) COMMISSIONE ODONTOIATRI Presidente In copertina: La giornata del Medico 2010 ANNO XX - Numero 3-4 Iscritto al n 291 del Registro Stampa del Tribunale di Massa Carrara in data 11 aprile 1991 Direzione ed Amministrazione: Piazza Giacomo Matteotti 4, Carrara (MS) Telefono Massimo Losi Corrado Stefani Stefano Mirenghi Gianluca Rocchi Giovanni Perfetti SOMMARIO Il Bollettino viene inviato gratuitamente ai Medici ed agli Odontoiatri iscritti all Albo Provinciale ed a tutti gli Ordini d Italia Notiziario Medico e leggi Posta Elettronica Certificata Documento del consiglio direttivo sulla Sanità apuana Indagineconoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell E-Commerce farmaceutico (1a parte) Elenco dei medici disponibili per sostituzioni nell ambito della MG e PLS Vita dell ordine: La giornata del Medico 2010 Corso RCA Regolamento e disciplinare di accesso agli Atti dell Ordine Procedure per la riscossione annuale delle quote di iscrizione all albo Bilancio di previsione per l anno 2011 Obbligo di comunicazione all Ordine dell indirizzo Interazione fra Clopidogrel ed inibitori di pompa protonica (Carlo Manfredi) La Cannabis come Gateway Drug (Marta Milani) Il gioco d azzardo patologico (GAP): un fenomeno in crescita (Marta Milani) 1

4 NOTIZIARIO La FNOMCeO contraria all'obbligo di segnalazione per le patenti Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che modifica il Codice della Strada. Il provvedimento, che e' ora all'esame delle Commissioni Parlamentari di competenza per l'acquisizione del relativo parere, prevede che i medici, anche in sede diversa da quella di verifica di idoneità fisica e psichica della patente di guida, siano tenuti a comunicare alla Motorizzazione Civile eventuali patologie accertate che compromettono la suddetta idoneità. Detta disposizione avrebbe carattere di generalità perché e' espressamente richiamata, oltre al medico monocratico e della commissione medico legale, anche la figura del medico di fiducia. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha inviato una nota al Ministro Fazio con la quale esprime la propria contrarietà al provvedimento così come formulato, perché prefigurerebbe situazioni che potrebbero intervenire nella relazione medico curante-assistito e che potrebbero compromettere il rapporto di fiducia, fino al punto da indurre il paziente a non sottoporsi a visite e controlli medici o ad assumere atteggiamenti omissivi su sintomi e addirittura creare circuiti di cura elusivi e collusivi. In tale senso la FNOMCeO ha chiesto una modifica allo schema di decreto legislativo che preveda l'esclusione del medico di fiducia dal campo di applicazione della relativa disposizione e al tempo stesso l'introduzione di una procedura automatica di individuazione dei soggetti a rischio, tale da non interferire con il rapporto fiduciario sia in ambito di cure primarie che ospedaliere. Medici competenti e gare d'appalto al ribasso La FNOMCeO con comunicazione n.20 del 10 marzo ritiene opportuno segnalare che è intervenuta ripetutamente nelle sedi istituzionali per manifestare la propria contrarietà in ordine alla prassi consolidata di indire gare di appalto al ribasso per l'affidamento del c.d. "servizio di sorveglianza sanitaria "di cui all'art 41 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. Con nota del 25 febbraio che si allega, ha trasmesso al Ministero della salute le proprie osservazioni e criticità. Giova rilevare che appare discutibile che le prestazioni professionali del medico competente siano equiparate ad un servizio; al tempo stesso in ordine a tale prassi si sottolinea che il D.Lgs. 163/06 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" prevede all'art.2 comma 2, che il principio di economicità possa comunque essere derogato ove si tratti di materia inerente alla tutela della salute. Riforma degli ordini e sperimentazione clinica nel DDL Omnibus Maggiore autonomia agli ordini, semplificazione della sperimentazione clinica, revisione del sistema di gestione del rischio clinico. Questi i principali punti del disegno di legge delega, il cosiddetto "Omnibus", che ha incassato il via libera definitivo del Consiglio dei ministri (nella foto Palazzo Chigi). Secondo il dispositivo, il Governo è tenuto, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, ad adottare uno o più decreti legislativi per portare a compimento la riforma degli ordini e rivedere la legge istitutive del La direzione individuata è di conferire maggiore autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare agli ordini, che saranno sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute, definire ruolo e compiti 2

5 nelle procedure relative all'esame di abilitazione alla professione, rivedere l'organizzazione e la valutazione dei processi di aggiornamento ECM, prevedere la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante dell'azione disciplinare, assicurare nelle assemblee rappresentative la tutela delle minoranze qualificate. Si prevede inoltre l'istituzione di un ordine per gli odontoiatri. Per quanto riguarda la sperimentazione clinica dei medicinali a uso umano, ci saranno nove mesi di tempo per procedere al riordino e alla riduzione dei comitati etici (non meno di uno per Regione), che verranno comunque messi in rete, allo snellimento degli adempimenti, all'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla IV. Novità anche per la disciplina del rischio clinico: prevista l'adozione di sistemi di gestione di eventi avversi e di una comunicazione trasparente degli stessi, l'attivazione di strumenti di analisi e di iniziative per la loro prevenzione, l'introduzione del segreto professionale per l'espletamento di queste attività. Rivisto infine il divieto di compresenza di più professionisti della salute nelle farmacie, che resta valido solo per i medici, mentre decade per i fisioterapisti. Previdenza: Ipotesi di pensione ENPAM on-line Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Massa Carrara L'ENPAM sta introducendo in via sperimentale un nuovo servizio per i medici e gli odontoiatri. Si tratta del progetto "Busta Arancione", con il quale sarà possibile, per ogni professionista, simulare il proprio trattamento pensionistico al 65 anno di età, tenendo conto dei contributi versati e formulando una ipotesi sulla base di parametri personalizzabili. Il servizio sarà utile per avere una cognizione, almeno in misura indicativa, dell'importo della pensione che spetterà al compimento dei 65 anni, in modo che ogni professionista sia maggiormente in grado di valutare le proprie decisioni in merito. Il servizio sarà attivo nell'area riservata del portale dell'enpam o presso il totem installato presso la sede dell'ordine e le prime funzionalità riguarderanno il Fondo di previdenza Generale quota A e quota B, il Fondo dei medici di medicina generale e il Fondo degli Specialisti ambulatoriali. Toscana Medica News XI - n. 3-27/01/2011 Aifa: nel 2010 boom della spesa ospedaliera Nel 2010 è boom della spesa farmaceutica ospedaliera. Secondo i dati di monitoraggio della spesa analizzati dall'agenzia italiana del farmaco nel periodo tra gennaio-novembre 2010 c'é stato uno sforamento del tetto, fissato al 2,4%, di ben 1,6 miliardi di euro. A confermare il trend, già emerso nei precedenti report dell'agenzia, è stato Pierluigi Russo, esperto di strategie e politiche del farmaco dell'aifa, intervenendo a un incontro sulla valutazione economica dei programmi sanitari. Il rischio conseguente, ha aggiunto in proposito Giovanni Monchiero, presidente della Fiaso, è che non essendoci un meccanismo di ripiano questo eccesso di deficit ricada alla fine sulle spalle delle aziende. In ogni caso «uno sforamento di queste dimensioni può indicare che l'asticella del tetto è stata posta a un livello troppo elevato», evidenzia Monchiero, aggiungendo che «è chiaro che se l'aifa riconosce l'utilizzo di nuovi farmaci diventa difficile per le singole strutture non utilizzarli». Il problema però, precisa il presidente della Fiaso, a questo punto diventa un altro: «o si trovano nuovi soldi, o si riduce il prontuario e si tagliano farmaci, non ci sono altre soluzioni. O reperiamo risorse o bisogna contenere le capacità di innovazione dell'industria, che sono utilissime ma che in questo momento non possiamo permetterci». 3

6 Gli scanner degli aeroporti destano la preoccupazione dei radiologi Gli scanner a raggi X adottati dagli aeroporti per il controllo dei passeggeri in generale non sono nocivi, ma i viaggiatori abituali dovrebbero preoccuparsi. Lo affermano due articoli pubblicati dalla rivista Radiology (April :6-10 e 12-16), secondo cui sono necessarie regole ferree sulle emissioni di radiazioni di questi dispositivi. Il primo, scritto da David J. Brenner del Center for Radiological Research del Columbia University Medical Center di New York, affronta l'argomento da una prospettiva più ampia, tenendo conto del fatto che se è vero che il rischio di tumori da una singola dose di radiazioni è molto basso, questo va moltiplicato per il miliardo di passeggeri che prendono gli aerei soltanto negli Usa: "Il rischio per ogni individuo che passa sotto lo scanner è estremamente basso - spiega Brenner - ma qualcuno potrebbe comunque sviluppare un tumore a causa dell'esposizione". Altrettanto pessimista è l'autore del secondo articolo, David Schauer del National Council on Radiation Protection and Measurements, che invita a fare la 'somma dei rischi': "Se qualcuno viaggia solo occasionalmente non ci sono problemi", ha spiegato l'esperto, "ma i viaggiatori abituali e il personale delle linee aeree, che potrebbero ricevere le radiazioni diverse centinaia di volte l'anno, hanno motivo di essere preoccupati. MEDICO E LEGGI Esercizio abusivo della professione di farmacista da parte di un medico La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n /10, depositata il 21/12/10, ha ritenuto ipotizzabile l esercizio abusivo della professione di farmacista a carico di un medico che, secondo l accusa, acquisiva in via preventiva da farmacie diverse da quella del suo paese (gestita dal fratello) quantitativi di farmaci, mediante ricette da lui stesso redatte ed intestate a terzi (irrilevante essendo che questi fossero ignari o consapevoli), farmaci che al momento opportuno consegnava ai suoi pazienti, prelevandoli dalla sua dispensa, annessa allo studio medico. Il sanitario era già condannato in primo grado in relazione al delitto sopra indicato, previsto e punito dall art. 348 del codice penale, ma era stato assolto in appello perché non aveva fatto oggetto di commercio dei farmaci acquisiti attraverso la procedura impropria richiamata e consegnati ai pazienti che, a suo giudizio, avevano un indicazione clinica all uso. La Suprema Corte, su ricorso della Procura, ha annullato la sentenza di assoluzione ritenendo, invece, che per la configurabilità del reato non rileva lo scopo di lucro o qualsiasi movente di carattere privato (ostilità verso il fratello) o di beneficenza (affrancare gli assistiti dal fastidio di recarsi in farmacia) eventualmente perseguito dall interessato. (1) Ha precisato, ancora, la Cassazione che il bene protetto dalla norma è costituito dall interesse generale a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di conoscenza e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione, risulti in possesso delle qualità 4

7 morali, culturali e professionali previste dalla legge. Ecco perché, ai fini dell esistenza del reato, non rileva anche l eventuale consenso del destinatario della prestazione abusiva. In sostanza non solo la conservazione, ma anche la distribuzione in via continuativa dei medicinali ai pazienti rientra nella competenza esclusiva del farmacista, la cui attività è disciplinata da specifiche norme di legge anche per evitare rischi di consegna di prodotti scaduti di validità o guasti e imperfetti. (1) 1. Sergio Fucci Newsletter Professione & Clinical Governance 25/02/2011 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Massa Carrara La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione del giudice di secondo grado, ha osservato, tra l altro, che non vi era alcuna prova certa dell asserita autorizzazione al superamento del massimale e che correttamente la sentenza della Corte d Appello si era fondata sulla circostanza che in base alla contrattazione collettiva non spettava al medico una remunerazione per gli assistiti oltre il massimale sopra indicato. 1. Sergio Fucci Newsletter Professione & Clinical Governance 25/02/2011 Studio medico associato e IRAP Compenso negato al medico convenzionato per gli iscritti ultra massimale La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 188/2011, depositata il 5/1/11, ha respinto il ricorso presentato da un medico di medicina generale che aveva impugnato la sentenza della Corte d Appello di Roma che non aveva accolto la domanda presentata all ASL affinché gli fossero pagate le quote forfettarie relative agli iscritti in suo carico oltre il massimale di persone previsto dall ACN, richiesta che era stata accolta in una sentenza di primo grado. Il giudice d appello aveva, infatti, ritenuto che era pacifico il fatto che il numero degli iscritti tra gli assistiti del sanitario era pari a unità, che non vi era stata alcuna espressa autorizzazione dell ASL (o della Regione) per superare il massimale di persone previsto dalla relativa normativa e che, quindi, il sanitario non aveva diritto al pagamento della quota forfettaria richiesta. (1) La Corte d Appello aveva, inoltre, precisato che non poteva trovare applicazione nel caso di specie l istituto giuridico dell arricchimento senza causa di cui all art del codice civile perché mancava la prova della perdita patrimoniale richiesta dalla norma. La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n /2010, depositata il 21/12/10, ha accolto il ricorso presentato dall Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 42/05/07 della Commissione Regionale Tributaria dell Emilia Romagna che aveva riconosciuto ad uno Studio Medico Associato, costituito tra due sanitari, il diritto al rimborso dell IRAP versata per gli anni 1998/2000. La Suprema Corte ha ritenuto fondata la tesi dell Agenzia secondo la quale l esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce circostanza idonea a far presumere l esistenza di autonoma organizzazione. Ha osservato, in particolare, la Corte che, ai sensi dell art. 5, comma terzo, lett. c), del DPR n. 917 del 1986, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici e che sono soggetti all IRAP, fra l altro, le società semplici e quelle ad essa equiparate, come previsto dall art. 3 del Decreto Legislativo n. 446/97. È opportuno ricordare che, con la precedente sentenza n /09, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con riferimento ad uno studio tecnico associato, aveva stabilito che l esercizio in forma associata di una pro- 5

8 fessione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l esistenza di un autonoma organizzazione di strutture e mezzi, nonché dell intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente con la conseguenza che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che il reddito suddetto sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Farmaci off-label: Indicazioni terapeutiche di competenza esclusiva dello Stato La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 24/2009, con la quale si prevedeva che la Regione, avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, poteva consentire, in sede di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale, l'uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), quando tale estensione avrebbe consentito, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale. Secondo la Corte Costituzionale, tale norma regionale è illegittima perchè individua condizioni diverse rispetto a quelle stabilite dal legislatore nazionale per l'uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni registrate nell'aic. In particolare, laddove le disposizioni statali circoscrivono il ricorso ai farmaci cosiddetti "off label" a condizioni eccezionali e ad ipotesi specificamente individuate, la norma regionale introduce una disciplina generalizzata in ordine all'indicato utilizzo dei farmaci, rimettendo i criteri direttivi alla Commissione regionale del farmaco, così eludendo il ruolo che la legislazione statale attribuisce all'agenzia Italiana del Farmaco nella materia considerata. Toscana Medica News XI - n. 2-20/01/2011 L'attività medica non è coercitiva Una paziente era stata portata al Pronto Soccorso e lì una dottoressa l'aveva invitata a sdraiarsi su una barella per poter essere trasportata nel luogo idoneo per effettuare degli accertamenti, ma la paziente, in evidente stato di alterazione, non aveva voluto accomodarsi sulla barella e aveva proferito frasi offensive ed minacciose nei confronti della dottoressa. La paziente era stata infine calmata dai Carabinieri, ma era poi stata denunciata per offese, minacce e anche per resistenza a pubblico ufficiale per non aver voluto seguire le indicazioni della dottoressa. Su quest'ultimo punto (opposizione alle disposizioni del medico come resistenza a pubblico ufficiale), la Corte di Cassazione ha ricordato che, a parte il caso di trattamento sanitario obbligatorio, l'attività medica, sia essa svolta in forma privata, sia essa espressione di pubblico servizio, non assume caratteri coercitivi e si manifesta in controlli e prescrizioni, cui il paziente volontariamente aderisce o meno. In altri termini il medico non può compiere alcun atto autoritativo diretto a sottoporre l'utente al controllo preventivo delle condizioni di salute o all'osservanza di quanto prescritto. Data questa premessa appare chiaro, secondo la Cassazione, che la condotta della paziente non può essere qualificata come resistenza, mancando un atto di ufficio cui la ricorrente si è opposta. Le disposizioni del medico non si configurano come un ordine cui il paziente è tenuto ad obbedire, ma come un consiglio la cui osservanza è affidata al suo consenso spontaneo. E pertanto le violenze e le minacce alle quali la paziente si è abbandonata sono reati punibili autonomamente, ma non elementi costitutivi del reato di resistenza a pub- 6

9 blico ufficiale. Toscana Medica News X - n /11/2010 Carenza di informazione e responsabilità del medico Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Massa Carrara nei fatti la paziente non ha dato prova convincente che avrebbe rifiutato l'intervento se fosse stata pienamente informata, il medico è stato assolto. Toscana Medica News X - n /11/2010 Una paziente si era sottoposta ad intervento chirurgico di mastoplastica additiva e mastopessi, con risultati però deludenti dal punto di vista estetico. La paziente ha quindi citato in giudizio il medico per vederlo condannare al risarcimento del danno, soprattutto accusando il professionista di non averle fornito una completa informazione in ordine ai potenziali risultati dell'intervento stesso. Il Tribunale di Bari, prima di tutto ha escluso la responsabilità professionale del medico perché ha accertato che l'intervento era stato compiuto con la tecnica operatoria più adeguata e il risultato non soddisfacente non era stato causato da alcun errore del chirurgo. Per quanto riguarda la carente informazione che il medico ha dato alla paziente riguardo ai possibili esiti dell'intervento, il Tribunale ha affermato che è necessario verificare in concreto se l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato. E poiché l'intervento chirurgico non sarebbe stato eseguito solo se il paziente lo avesse rifiutato, per ravvisare la sussistenza di nesso causale tra lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (realizzatosi mediante l'omessa informazione da parte del medico) e lesione della salute per le pure incolpevoli conseguenze negative dell'intervento, deve potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute). E poiché Responsabilità del titolare e del sostituto Ha suscitato molto scalpore nella categoria medica la notizia, riportata dalla stampa, della condanna, da parte del Tribunale di Firenze, di un pediatra al risarcimento del danno causato ad un paziente dal proprio collega sostituto. Sia l'ordine dei Medici di Firenze che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici che, infine, la Federazione Italiana Medici Pediatri, hanno manifestato unanime stupore e disappunto per l'affermazione di un principio che rischia di mettere seriamente in crisi gli assetti organizzativi della medicina territoriale. E soprattutto prefigura ipotesi di "responsabilità oggettiva" fra colleghi che invece hanno pari dignità e competenza professionale, stravolgendo cos il principio di diretta e personale assunzione di responsabilità nell'assistenza ai pazienti. Nell'attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, il Presidente dell'ordine dei Medici di Firenze, Dott. Antonio Panti, ha avuto un incontro con l'avvocato difensore del pediatra titolare per approfondire gli aspetti della vicenda e per offrire il supporto dell'ordine a difesa del principio di responsabilità individuale di ogni professionista. Toscana Medica News XI - n. 3-27/01/2011 Diritto di accesso agli atti dell Ordine professionale Il TAR del Veneto, con la sentenza n del 18/11/2010, ha affrontato un caso relativo all'ordine degli Avvocati, ma i principi giuridici affermati si applicano anche agli altri Ordini professionali. In buona sostanza, un cittadino 7

10 che aveva presentato un esposto all'ordine contro un professionista, ha poi chiesto l'accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare svolto dall'ordine. L'Ordine aveva negato l'accesso, sostenendo che l'ordine non può comunicare a terzi i dati degli iscritti, se non quelli pubblici contenuti nell'albo. Ma il TAR stato di diverso avviso e ha affermato che nei confronti del cittadino che ha presentato l'esposto doveroso consentire l'accesso agli atti del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990. L'Ordine, infatti, ha sottolineato il TAR, non "legibus solutus" bensì, come Ente pubblico, soggetto alla disciplina sull'accesso agli atti di cui alla Legge dello stato Toscana Medica News XI - n. 3-27/01/2011 A Pagina il REGOLAMENTO DISCI- PLINANTE L'ACCESSO E LA VI- SIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL' ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA Odontostomatologo senza iscrizione all'albo Odontoiatri Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, nell'ambito di una inchiesta tesa a contrastare il fenomeno dell'esercizio abusivo in campo odontoiatrico, ha disposto il sequestro preventivo di uno studio odontoiatrico perché condotto da un medico, regolarmente laureato in medicina e chirurgia e iscritto all'albo dei Medici Chirurghi, ma non iscritto all'albo degli Odontoiatri. Il medico ha fatto ricorso contro il provvedimento di sequestro, sostenendo che egli, in quanto medico, e' abilitato a svolgere tutti gli atti medici, ivi compresi quelli relativi alla branca medica dell'odontostomatologia. Per cui non poteva prefigurarsi il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica per il sol fatto che mancasse l'iscrizione all'albo degli odontoiatri. Ma la Corte di Cassazione, sezione VI Penale, e' stata di diverso avviso. Con la sentenza n del 26/11/2010 ha affermato che per stessa ammissione del ricorrente, egli e' sprovvisto dell'iscrizione all'albo degli Odontoiatri, ragion per cui esiste il "fumus commissi delicti" che giustifica il sequestro preventivo. Sarà poi il giudice di merito a valutare in concreto se il delitto di esercizio abusivo della professione odontoiatrica sussiste realmente. Ma la pronuncia della Cassazione e' un deciso il passo verso il sì. Toscana Medica News XI - n. 4-03/02/2011 Farmaci LEA e poteri delle regioni Una azienda farmaceutica aveva contestato il provvedimento di una Regione che, per contenere i costi dei farmaci inibitori di pompa acida, aveva deciso che il "peso finanziario" addebitabile al Servizio Sanitario Regionale (SSR), per le prescrizioni dei medicinali in questione, dovesse essere limitato al costo del farmaco equivalente presente nella categoria terapeutica. L'azienda farmaceutica sosteneva l'insussistenza di un potere di intervento regionale teso a limitare l'accesso gratuito ai farmaci essenziali, in quanto i profili della rimborsabilità e, prima ancora, della prescrivibilità, sarebbero spettati unicamente all'aifa per garantire il godimento omogeneo di prestazioni sull'intero territorio nazionale. La quinta sezione del Consiglio di Stato, rigettando il ricorso, ha evidenziato come l'erogazione dei farmaci rientri nei livelli essenziali di assistenza (LEA), il cui godimento e' assicurato a tutti in condizioni di uguaglianza sul territorio nazionale affinché venga scongiurata l'ipotesi che, in parti di esso, gli utenti siano costretti ad assoggettarsi ad una assistenza sanitaria inferiore sul piano quali-quantitativo rispetto al minimo ritenuto intangibile. Pur 8

11 assicurandosi la totale rimborsabilità dei farmaci collocati in classe A, è però possibile che una Regione, davanti alla comprovata equipollenza terapeutica, escluda, in modo totale o parziale, la rimborsabilità dei medicinali più onerosi per le finanze pubbliche, sostituendoli con quelli equivalenti. Nell'intento di contemperare i LEA con il generale programma di contenimento della spesa farmaceutica, infatti, alle Regioni e' attribuita una funzione attiva e non di mera attuazione delle scelte nazionali, sia in relazione alla realizzazione dei livelli essenziali di assistenza, sia in relazione all obiettivo del contenimento dei costi Toscana Medica News XI - n.5-10/02/2011 Cos'e' il danno biologico La Corte di Cassazione ha pronunciato una interessante sentenza nella quale precisa con molta chiarezza il significato del concetto di "danno biologico". Afferma la Suprema Corte che il danno biologico, consistente nel danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che e' inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al soggetto del risarcimento sia per il danno biologico, inteso come danno alla salute, che per il danno morale, inteso come sofferenza psichica. Secondo la Cassazione, non c'e' dubbio che la sofferenza psichica costituisce necessariamente una componente del danno alla salute, in quanto qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza psichica. E quindi, quando il danneggiato lamenta sofferenze di natura psichica, si rientra nell'ambito del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Massa Carrara natura intrinseca, costituisce componente. Toscana Medica News XI - n.6-17/02/2011 Il medico in intra-moenia e' sempre un pubblico ufficiale Un medico era stato condannato dal Tribunale di Venezia per essersi appropriato del denaro proveniente dalla sua attività svolta in regime di intra-moenia, non solo per il reato di appropriazione indebita, ma anche di peculato. Il medico ha ricorso in Cassazione, sostenendo che non era configurabile il giù grave reato di peculato, in quanto nello svolgimento dell'attività' intra-moenia, il medico e' un libero professionista e non un pubblico ufficiale. Ma la Corte di Cassazione (sentenza n del 31/01/2011 pronunciata dalla VI sezione penale) ha affermato che la condotta attribuita all'imputato a titolo di reato di peculato non e' l'attività' professionale "intramuraria", ma il comportamento successivo ad essa, posto che e' comprovatamente risultato che l'imputato ha trattenuto presso di sé per un inequivoco intento di impossessarsene la parte della somma di sicura spettanza dell'ente pubblico, compiendo in tal modo un'appropriazione di denaro del medesimo ente, vale a dire un peculato. La Corte ha ricordato anche che nel momento in cui il medico si sostituisce all'ente pubblico nel riscuotere le somme pagate dai pazienti, si trova in possesso di denaro sicuramente (almeno in parte) pubblico, ed in questa veste il medico e' un pubblico ufficiale, in quanto va in sostanza a sostituirsi ai funzionari dell'economato dell'ente pubblico nel ricevere i pagamento degli assistiti. Toscana Medica News XI - n.8-03/03/2011 Agire senza consenso configura atto doloso? Un paziente affetto da miopia elevata ad entrambi gli occhi ed astigmatismo si affidava al 9

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