Schema di regolamento concernente i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense Schema di D.Lgs. n.

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1 Documentazione per l esame di Atti del Governo Schema di regolamento concernente i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense Schema di D.Lgs. n. 70 (art. 1, comma 3, e art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) n febbraio 2014

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Documentazione per l esame di Atti del Governo Schema di regolamento concernente i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense Schema di D.Lgs. n. 70 (art. 1, comma 3, e art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) Schede di lettura n febbraio 2014

3 Servizio responsabile: SERVIZIO STUDI Dipartimento Giustizia / st_giustizia@camera.it File: GI0162.doc

4 INDICE SCHEDE DI LETTURA Introduzione 3 Quadro normativo 4 Contenuto dello schema di regolamento 8 Capo I: Disposizioni generali (artt. 1-3) 11 Capo II: Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (artt. 4-11) 12 Capo III: Disposizioni concernenti l attività penale (artt ) 17 Capo IV: Disposizioni concernenti l attività stragiudiziale (artt ) 18 Capo V: Disciplina transitoria ed entrata in vigore (artt ) 20 Confronto tra i parametri previsti dal DM 140/2012 e quelli previsti dall A.G. n Giustizia civile 23 Giustizia penale 47 Giustizia tributaria 51 Giustizia amministrativa 57 Giustizia contabile 61 Stragiudiziale 63 I

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6 Schede di lettura

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8 Introduzione Lo schema di regolamento in esame disciplina i parametri forensi, sulla base della recente legge che, a fine 2012, ha organicamente disciplinato la professione di avvocato e confermato il superamento delle tariffe professionali (legge n. 247 del 2012). Ai parametri forensi verrà fatto riferimento, nella determinazione del compenso del professionista, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. Allo schema di regolamento, composto da 29 articoli, sono allegate 26 tabelle che forniscono i parametri per i compensi per l attività giudiziale davanti alle diverse giurisdizioni, per l attività stragiudiziale e per quella di arbitrato. Il presente dossier sintetizza il quadro normativo di riferimento, illustra il contenuto dello schema di regolamento, pone a raffronto in una tabella allegata i parametri vigenti con quelli contenuti nello schema. 3

9 QUADRO NORMATIVO L art. 9 del DL 1/2012 (cd. decreto Cresci Italia ) ha previsto l abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale. L art. 9 ha stabilito: la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico; il professionista dovrà predisporre "un preventivo di massima" che renda preventivamente nota al cliente la misura del compenso; nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante. In attuazione di tale ultima previsione è stato emanato il DM Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia), che ha introdotto un sistema di liquidazione dei compensi per fasi processuali sulla base di parametri contenuti in specifiche tabelle. Il capo II del DM (artt. 2-14) riguarda gli avvocati. Il DM 140 è stato impugnato per eccesso di potere, davanti al TAR del Lazio, dal CNF e da numerosi Ordini degli avvocati (unitamente al D.P.R. 137/2012, regolamento di delegificazione di riforma degli ordinamenti professionali). Come si legge nell analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna lo schema di decreto in esame, nella sua predisposizione si è tenuto conto, tra l altro, delle interlocuzioni avute con le associazioni forensi in vista della predisposizione di un decreto correttivo al DM 140/2012, i cui esiti erano stati recepiti in uno schema di decreto. L iter di quest ultimo si era poi interrotto a seguito della promulgazione della legge 247/2012. La legge n. 247 del 2012, a quasi 80 anni dalla legge professionale del 1933, ha poi dettato una nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense che - in relazione al compenso dovuto all avvocato è intervenuto sia sul quantum dello stesso, sulle modalità di conferimento dell incarico e, soprattutto, sulla procedura di approvazione dei parametri. La nuova legge professionale ha ribadito: il principio di libera determinazione tra le parti della parcella; la sua pattuizione "di regola" per iscritto ed il ricorso, solo in via sussidiaria, ai parametri tariffari stabiliti col DM giustizia da emanare ogni 2 anni; la possibile pattuizione del compenso a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si 4

10 prevede possa giovarsene - non soltanto a livello strettamente patrimoniale - il destinatario della prestazione; l obbligo di adeguata informazione, anche scritta, su possibili ulteriori oneri e spese connesse all'incarico, ove di particolare complessità; il ripristino del divieto del patto di quota-lite; il tentativo di conciliazione presso il Consiglio dell'ordine, in caso di disaccordo sul compenso. In relazione ad una delle principali novità della legge 247, ovvero la nuova procedura di approvazione dei parametri, dal combinato disposto degli artt. 1 e 13 della legge 247, si evince la seguente sequenza procedimentale: il CNF è il primo titolare della proposta sui parametri; il Ministro della Giustizia riceve la proposta ed elabora uno schema di regolamento; sullo schema, in forza del rinvio di cui all art. 1, comma 3, della l. 247 esprimono un parere lo stesso CNF 1, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari; il regolamento è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Mentre il primo regolamento (il DM 140/2012) è stato adottato direttamente con decreto del Ministro della giustizia senza il coinvolgimento del CNF e del Parlamento - per l approvazione dei nuovi parametri il legislatore ha ripristinato la stessa procedura adottata per la tariffa forense (DM 585/1994). I parametri - formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi nonché la loro unitarietà e semplicità di calcolo - si applicano non solo in caso di liquidazione giudiziale dei compensi (come previsto dal DL 1/2012), ma anche: quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancata determinazione consensuale; e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. Spetta inoltre al decreto del Ministro della Giustizia stabilire la misura massima delle spese forfetarie rimborsabili e i criteri di determinazione e documentazione delle spese vive. L art. 13 della legge 247 prevede che l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito (comma 1). 1 Tale parere è previsto dall art. 1, comma 3 (in realtà non sul regolamento sui parametri ma su tutti i regolamenti di attuazione della legge), nonostante lo stesso CNF sia già primo titolare della proposta di regolamento. 5

11 Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale (comma 2). La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione (comma 3). Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (comma 4). Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale (comma 5). Come già ricordato, i parametri indicati nel decreto avente natura regolamentare emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. Ai fini della proposta del CNF sono sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti (comma 6). I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi (comma 7). Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà (comma 8). In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata (comma 9). Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive (comma 10). Il 24 maggio 2013, il Consiglio nazionale forense (CNF) ha trasmesso al Ministero della giustizia la proposta di regolamento sui nuovi parametri forensi. 6

12 Dei principali contenuti di tale proposta (non allegata allo schema di decreto) si dà peraltro conto nella relazione illustrativa dello schema. Successivamente, il Governo ha trasmesso al CNF un primo schema di regolamento sui parametri su cui lo stesso CNF ha espresso un articolato parere il 22 novembre 2013 (allegato al provvedimento in esame), poi trasmesso il 25 novembre al Ministro della Giustizia. Circa gli effetti abrogativi prodotti dalla legge di riforma professionale n. 247 del 2012, nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di regolamento in esame, si legge che, avendo la legge 247/2012 disposto l abrogazione delle tariffe professionali e il rinvio a parametri stabiliti, su proposta del CNF, con decreto del ministro vigilante per la determinazione dei compensi agli avvocati liquidati dal giudice, ne consegue che il DM 140/2012, dal momento di entrata in vigore della legge ricordata (la 247/2012, ndr) non è più applicabile a questi ultimi. Il 22 gennaio 2013 il Consiglio nazionale Forense ha, tuttavia, inviato agli Ordini il Dossier 1/2013 esplicativo della legge 247/2012 che in relazione ai compensi ha ritenuto che in attesa dell adozione dei nuovi parametri forensi andassero applicati in via analogica quelli di cui al DM 140/2012. In precedenza, già il Tribunale di Varese (sez. I, sentenza 3 febbraio 2012) aveva affermato che l'abrogazione delle tariffe operata dal decreto-legge n. 1/2012 non comportasse per il giudice un divieto assoluto di riferimento ai precedenti parametri al fine di giungere all'esito liquidatorio delle spese di lite. 7

13 CONTENUTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO Lo schema di decreto in esame è dunque adottato in attuazione delle previsioni dell art. 13, comma 6, della legge 247 del Il provvedimento consta di 29 articoli suddivisi in 5 distinti capi: 1) disposizioni generali (artt. 1-3); 2) disposizioni concernenti l attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (artt. 4-11); 3) disposizioni concernenti l attività penale (artt ); 4) disposizioni concernenti l attività stragiudiziale (artt ); 5) disciplina transitoria ed entrata in vigore (artt. 28 e 29). Il nuovo schema di regolamento riprende, per la gran parte, il contenuto della proposta di regolamento del CNF del maggio 2013, confermando la principale caratteristica del sistema dei parametri già sancito dal DM del 2012 ovvero la sua applicazione in via sussidiaria: solo in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente sul compenso professionale dovuto vi sarà l intervento del giudice. In particolare, la relazione di accompagnamento alla proposta del CNF secondo quanto riportato dalla relazione del Governo allo schema di regolamento spiega che l obiettivo è superare il problema della imprevedibilità dei costi del servizio legale attraverso una valutazione della quantità media di attività necessaria per la definizione di un procedimento e successivamente stabilendo, in relazione a questa, un compenso equo. Nonostante venga confermata l impostazione seguita dal regolamento vigente sulla distinzione tra attività stragiudiziali e attività giudiziali e, rispetto a queste ultime, sull attività giudiziale, civile, amministrativa e tributaria da un lato e attività penale dall altro, il contenuto dello schema di regolamento appare parzialmente difforme rispetto a quello del DM 140/2012. Parte integrante del decreto sono le tabelle contenenti i parametri, cui l articolato concretamente rinvia per la liquidazione dei compensi. Dette tabelle sono state, tuttavia, ridotte di numero: dalle 40 tabelle proposte dal CNF si passa infatti a 26 tabelle. Le 26 tabelle prevedono, sempre all interno del sistema per fasi (studio della controversia; fase introduttiva; fase istruttoria; fase decisionale; fase di esecuzione), una suddivisione dei parametri di liquidazione per giudice, per tipo di giudizio e per scaglioni di valore. 8

14 La relazione al provvedimento giustifica la riduzione con l opportunità di accorpamenti analogici nonchè di soppressioni di alcune tabelle (ad es. le tabelle da 34 a 38, tutte relative a diverse tipologie di attività stragiudiziale, ora ricondotta alla sola tabella 25). Il vigente DM 140/2012 presenta struttura diversa, con due tabelle dedicate agli avvocati: la tab A è relativa ai parametri medi di liquidazione, per fase (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), per scaglioni di valore e grado nei giudizi civili, amministrativi, tributari, contabili, davanti alle magistrature superiori ed europee; specifici parametri riguardano la fase dell esecuzione mobiliare e immobiliare; la tab. B riguarda gli analoghi parametri medi nel settore penale. Mancano, rispetto al nuovo schema di regolamento, tabelle dedicate a particolari tipologie di giudizio; fanno eccezione, nel settore civile, le due tabelle relative al procedimento ingiuntivo e all atto di precetto; una diminuzione percentuale del valore medio di liquidazione è, inoltre, stabilito per l espropriazione presso terzi, per consegna o rilascio nonché per gli affari tavolari. Il numero e l eterogeneità delle tabelle mira a superare le difficoltà di applicazione date dal DM 140/2012 che, avendo individuato solo poche tipologie di giudizi, comporta il frequente ricorso all analogia da parte del giudice in fase di liquidazione Il sistema parametrico elaborato dal Governo prevede, in linea generale: tabelle differenziate per tipo di giudizio/procedimento; raggruppamento delle attività per fasi; nuove fasce di valore della controversia. Le tabelle parametriche (precedute da una parte normativa contenente una serie di principi da utilizzare per la individuazione del compenso) riguardano l intero comparto professionale forense, estendendosi alla materia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile, stragiudiziale e arbitrato. La nuova struttura dei parametri, divisa per tipologia di giudizio, prevede all interno di ogni tabella una suddivisione per scaglioni di valore della controversia che corrispondono a quelli volti a individuare il quantum del contributo unificato di cui al DPR 115/2002. Al contrario il DM 140/12 prevede invece un minor numero di scaglioni e più ampie forbici di valore della controversia. Per ogni giudizio sono state individuate di regola 5 fasi per ognuna delle quali sono indicate le specifiche attività dell avvocato; ad ogni fase è attribuito un parametro rapportato al valore della controversia. In fase di liquidazione del compenso il giudice, individuato il giudizio nella corrispondente tabella dovrà: Individuare la fascia di valore della controversia e la fase del giudizio; 9

15 procedere alla somma dei valori parametrici per le varie fasi effettivamente svolte, così determinando il valore complessivo della prestazione resa dall avvocato. Per il processo penale, stante la sua peculiarità rispetto alla materia civile, sono state previste alcune modifiche (pur conservando lo stesso schema). Infatti: è prevista una tabella unica (tab. 15) con una suddivisione in base all autorità giudiziaria competente per singolo giudizio (in materia penale, manca la suddivisione per fasce di valore mancando il valore della controversia); è stata conservata la suddivisione dell attività professionale in fasi (ridotte a 4) connesse alla struttura del procedimento penale. Gli aspetti principali del provvedimento in esame appaiono i seguenti: la conferma della liquidazione del compenso per fasi; si prevede la bipartizione tra cause civili (nonchè amministrative, contabili, tributarie, davanti alle corti europee e giudizi costituzionali) da una parte e quelle in materia penale dall altra; l aumento del compenso medio (pur inferiore rispetto alla proposta del CNF), incrementato secondo la relazione illustrativa - almeno del 50% rispetto a quanto previsto dal vigente DM 140/2012; i parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dalle tabelle allegate possono essere aumentati o diminuiti all interno di una forbice percentuale, a volte anche molto ampia; in caso di raggiunta conciliazione giudiziale, si prevede un aumento del compenso anzichè - come proposto dal CNF una diminuzione; l abbattimento del compenso, secondo il Governo, si sarebbe posto, infatti, in un'ottica antitetica rispetto a quella deflattiva; l adozione di strategie dilatorie da parte dell avvocato è valutato negativamente dal giudice ai fini del compenso (analoga previsione è prevista dal DM 140 sia nel settore civile che penale); al contrario, si prevede un incremento del compenso a favore dell'avvocato vittorioso che nel corso del giudizio abbia fatto emergere la manifesta fondatezza della propria pretesa nei confronti della controparte costituita (ovvero quella che la relazione governativa definisce soccombenza qualificata ); la conferma della possibilità di elevare il compenso fino al triplo nel caso di class action, in considerazione della particolare natura di tali cause. la particolare disciplina del compenso in caso di pluralità di difensori e di società tra avvocati. Viene, inoltre, confermata la non vincolatività assoluta dei parametri numerici indicati, sottolineata dall uso generale della locuzione di regola 10

16 introdotta nell articolato. Proprio la natura meramente orientativa e non vincolante dei parametri giustifica, secondo il Governo, il mancato recepimento della proposta del CNF di prevedere il raddoppio o il quadruplicarsi del compenso per casi di particolare o straordinaria importanza. Sul punto l art, 1, comma 7, del DM 140/2012 più esplicitamente sancisce la non vincolatività, in nessun caso,delle soglie numeriche indicate (sia come valori assoluti che in percentuale) ai fini della liquidazione del compenso. Di seguito, viene dato conto del contenuto del nuovo regolamento: sono evidenziati i principali profili di novità o affinità rispetto al DM 140 del 2012 nonché rispetto alla proposta di regolamento del CNF. Capo I: Disposizioni generali (artt. 1-3) L articolo 1 conferma che l ambito applicativo del nuovo regolamento, come già quello del DM 140, è quello di disciplinare il sistema dei parametri professionali degli avvocati nel caso di mancata determinazione consensuale. Il nuovo regolamento precisa che il sistema dei parametri riguarderà le ipotesi di liquidazione giudiziale, anche officiosa, nonché di prestazione nell interesse di terzi o di prestazione prevista dalla legge. Si osserva che, nell ambito applicativo del sistema parametrico, non è stata compresa dall art. 1 l ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato in forma scritta, pur prevista dall art. 13, comma 6, della legge professionale. L art. 1 ribadisce, inoltre, un principio già presente nel DM 140, ovverosia la correlazione tra l importanza della prestazione svolta e la liquidazione del compenso Tale principio - ribadito in varie disposizioni del regolamento in relazione ai diversi settori - è, del resto, già conosciuto dal codice civile il cui art c.c. prevede che In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Altro principio, già presente nel DM 140 (ma come disposizione generale, v. art. 1) e confermato dal nuovo regolamento, è quello secondo cui sussiste il diritto alla liquidazione del compenso maturato per l opera effettivamente svolta (ora introdotto agli art. 7, 13 e 25 in riferimento ai giudizi non compiuti nei diversi settori di attività, compresa quella stragiudiziale). L articolo 2 dello schema di regolamento diversamente dal DM 140 che lo prevede in misura fissa - prevede il diritto al rimborso delle spese forfettarie nella misura tra il 10% e il 20% del compenso per la prestazione. La disposizione dà attuazione all'art. 13, comma 10, della legge 247/2012 che 11

17 rimette proprio al regolamento la determinazione della misura massima del rimborso delle spese forfetarie. L art. 1, comma 2, del DM 140 stabilisce che nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfetario. Si tratta di rimborso una tantum, non riferibile, cioè, alle singole fasi, e concernente spese diverse da quelle per le quali si possa esibire una documentazione giustificativa che sono, invece, sempre rimborsabili dietro la prova dell avvenuto pagamento. L articolo 3, al fine di colmare eventuali lacune del sistema dei compensi, conferma l applicazione analogica dei parametri ministeriali quando i compensi stessi non sono regolati da specifica previsione rispetto ad una fattispecie. Capo II: Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (artt. 4-11) Innanzitutto, l articolo 4 detta i parametri generali per la determinazione dei compensi confermando il meccanismo di liquidazione per fasi. L art. 4 elenca gli elementi valutativi ai fini della liquidazione del compenso per l attività civile, amministrativa e tributaria (elementi pressoché analoghi sono contenuti nell art. 12 dello schema di regolamento in relazione ai criteri generali di determinazione del compenso per l attività penale). Si deve, quindi, tenere conto soprattutto dell importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell affare; ulteriori elementi sono le caratteristiche, l urgenza e il pregio dell attività prestata; le condizioni soggettive del cliente; i risultati conseguiti; il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Si osserva come appaia più corretta una formulazione della disposizione che si riferisca alle difficoltà della prestazione più che dell affare, cui invece, inerisce correttamente il valore. Ulteriori elementi valutativi sono considerati i contrasti giurisprudenziali nonché il contenuto della corrispondenza con il cliente. L art. 4, indica le diverse fasi del giudizio. Per ciascuna di esse e con riferimento ai singoli scaglioni di valore, è indicato il compenso medio della prestazione Nel determinare il compenso, il giudice tiene conto del valore medio indicato nelle tabelle allegate; in applicazione dei citati parametri generali, tale valore può essere aumentato fino all 80% nonché diminuito fino al 50%. Solo 12

18 per la fase istruttoria sono previsti valori diversi (aumento fino al 100% e diminuzione fino al 70. L art. 4 detta poi una serie di specifiche disposizioni relative al possibile aumento o diminuzione del compenso: per l assistenza a più soggetti in identica posizione processuale (20% di aumento per ogni soggetto oltre il primo, fino a 10 soggetti; 5% di aumento per ogni soggetto oltre il decimo); il DM 140 prevede per la difesa plurima un aumento del compenso unico fino al doppio. Sia lo schema di regolamento in esame che il DM 140 prevedono un aumento fino al triplo nella cause relative alle class action dei consumatori; per l assistenza a entrambi i coniugi nella separazione personale e nel divorzio ad istanza congiunta, (20% di aumento rispetto all onorario singolo; il DM 140 non prevede tale fattispecie); per l assistenza ad un solo soggetto per attività prive di particolare complessità (riduzione del 30% del compenso; si tratta di fattispecie non prevista dal DM 140) Come accennato, lo schema di nuovo regolamento conferma la liquidazione per fasi già prevista dal DM 140/2012, elencando in maniera specifica le attività dell avvocato per ogni singola fase e, sostanzialmente, confermando l impianto attuale che divide il procedimento nelle seguenti segmenti: fase di studio della controversia; fase istruttoria; fase decisionale; fase di esecuzione. Andrebbe chiarito, rispetto alla pressoché identica formulazione della corrispondente disposizione del DM 140 (art. 11), il mancato richiamo al titolo di esempio riferito alle diverse attività comprese nelle fasi del procedimento. Tale mancato richiamo potrebbe far ritenere che le attività indicate per ogni fase costituiscano un numero chiuso. Non è stato recepita, nello schema di regolamento in esame, la proposta del CNF di prevedere una ulteriore fase ovvero la cd. attività post-decisione per la quale pure era previsto un compenso professionale. Secondo la relazione del Governo, non vi sarebbero infatti attività che non siano già riconducibili al momento decisionale oppure a quelli precedenti preparatori e di studio; dunque questa ulteriore fase si tradurrebbe solo in una non giustificata moltiplicazione dei compensi. Sul punto il CNF - nel parere del novembre 2013 sullo schema di regolamento nel contestare la decisione del Governo, sostiene che non si tratterebbe di duplicazioni di attività già retribuite ma di attività diverse rispetto alla fase esecutiva (come la richiesta di copia della sentenza, consultazioni col cliente, valutazione su eventuale impugnazione). 13

19 Paradossalmente, secondo il CNF, tale soppressione comporterà maggiori costi per il cliente che, per tale tipo di attività, dovrà conferire all avvocato un ulteriore mandato. Rispetto alle previsioni del DM 140, si rileva la divisione in due sottofasi del procedimento esecutivo: fase di studio-introduttiva e fase di istruttoriatrattazione. Per l eventuale conciliazione giudiziale e transazione della controversia è confermato il possibile aumento del compenso fino a un quarto rispetto a quello liquidabile per la fase decisionale (analogamente, il DM 140/2012, all art. 4, comma 5, prevede, in caso di conciliazione, un possibile aumento del compenso fino al 25%). Al contrario, sarà possibile la diminuzione del compenso in caso di eventuali condotte dilatorie da parte dell avvocato (la valutazione del quantum è demandata al giudice). Si prevede, inoltre, all art. 4: un aumento fino a un terzo del compenso liquidabile dal giudice a carico del soccombente in caso di manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa (la citata soccombenza qualificata, v. ante); una riduzione del 50% del compenso per l avvocato soccombente in caso di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. (per malafede o colpa grave) nonché per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda; analoga riduzione è prevista dal DM 140. L articolo 5 concerne la determinazione del valore della controversia. Nelle liquidazioni a carico del soccombente il valore è determinato a norma del codice di procedura civile. Il riferimento pare quindi essere agli artt c.p.c. L art. 10 c.p.c. prevede che il valore della causa si ricava dalla domanda, ovvero l'atto che fa nascere il processo. Per determinare la competenza per valore si ha riguardo al valore economico della prestazione o del bene richiesti, ossia in contestazione (al valore della domanda principale, non va sommato il valore della domanda riconvenzionale). Vengono sommate le domande proposte fin dall'origine in un unico processo, e non anche quelle proposte in processi separati e poi riuniti, ovvero separatamente proposte da attori diversi contro il medesimo soggetto in processi distinti e autonomi. Se è chiesto da più persone o contro più persone, l'adempimento per quote di un'obbligazione il valore della causa si determina dall'intera obbligazione (art. 11). ll valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (art. 12). Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci (art. 13). Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore (art. 14). ll valore delle cause relative a beni immobili (art. 15) è determinato 14

20 moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda x specifici parametri (50, 100, 200) in base alla tipologia di controversia (di proprietà; di usufrutto, uso o abitazione; di servitù). Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati (art. 17). Specifici criteri sono dettati, in tali liquidazioni, per le azioni surrogatorie e revocatorie, per i giudizi di divisione, per quelli per pagamento di somme e liquidazione di danni. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, criterio base è invece il valore corrispondente all entità della domanda. Ulteriori, specifici criteri sono precisati per la liquidazione a carico del cliente o del soccombente nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa, Lo schema di regolamento, a differenza del DM 140, precisa detti criteri anche per le controversie in materia di pubblici contratti e davanti agli organi di giustizia tributaria. L art. 5 individua, poi, il valore della controversia che risulti di valore indeterminabile in base ad uno specifico criterio. Mentre il DM 140/2012 prevede che, in tali casi, debba tenersi conto solo dell oggetto e della complessità della controversia, lo schema di nuovo regolamento stabilisce che tali cause sono, di regola, considerate di valore non inferiore a euro e non superiore a euro. Derogano a tale limite massimo le cause di valore indeterminabile di particolare rilievo - per l oggetto, per la complessità delle questioni e per gi effetti, anche di natura non patrimoniale il cui valore, di regola, è considerato entro lo scaglione fino a euro. L articolo 6 reca la disciplina applicabile per la liquidazione dei compensi professionali relativi a controversie di valore superiore a euro. Mentre l art. 11 del DM 140 prevede, per le sole cause di valore superiore a 1,5 milioni di euro, che il giudice liquidi i compensi sulla base di determinati parametri, l art. 6 in esame indica direttamente gli incrementi percentuali dei parametri (aumenti costanti del 30%) in ragione della crescita del valore della controversia. Sono riprese quasi integralmente le indicazioni della proposta del CNF; è, tuttavia, precisato dalla relazione del Governo che tali incrementi sono applicati di regola, per evidenziarne la non vincolatività. L articolo 7 precisa che, per i giudizi non conclusi, il legale ha diritto al compenso per l opera effettivamente svolta fino alla cessazione del rapporto professionale (cfr art. 1, comma 5, DM 140 che, invece, fa riferimento al compenso agli incarichi non conclusi). 15

da 0,01 a 1.100,00 da 2.000,01 a 60.000,00 20.000,00 1. Fase di studio della controversia da 5.200,01 a 26.000,00 52.000,00

da 0,01 a 1.100,00 da 2.000,01 a 60.000,00 20.000,00 1. Fase di studio della controversia da 5.200,01 a 26.000,00 52.000,00 TABELLE ALLEGATE AL D.M. 55/2014 COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI Sono state introdotte alcune modifiche rispetto alla normativa precedente: 1) è stato reintrodotto il rimborso per spese forfettarie, che

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